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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 02/12/2024, n. 4353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4353 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 4443/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Venezia, in composizione collegiale, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente
Dott.ssa Silvia Barison Giudice
Dott. Matteo Del Vesco Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 4443/2024 R.G. promossa da
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Federica Parte_1 C.F._1
Santinon, elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in Dolo (VE) Via A. Guolo n. 15/3;
RICORRENTE contro
; CP_1
RESISTENTE-CONTUMACE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
Il Procuratore della ricorrente ha così concluso:
“
1. pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dai sig.ri e il giorno 21.09.2002 in Parte_1 CP_1
Noventa PA (PD) regolarmente trascritto presso gli Uffici dello Stato Civile del predetto Comune al n. 10, parte I, anno
2002 e, per l'effetto, ordinare la trascrizione della sentenza di divorzio presso i registri dello Stato Civile del predetto Comune;
2. disporre l'affidamento super esclusivo e rafforzato del figlio minore alla madre, con collocazione e residenza Persona_1 presso l'abitazione della stessa in Vigonovo (VE) Via Salvo d'Acquisto n. 15;
3. disporre che il padre possa vedere il figlio minore nei giorni che verranno concordati tra i genitori con un preavviso, anche telefonico, di giorni 2 e, in ogni caso, vista l'età di anche tenuto conto dei desiderata e degli impegni del minore e, nel caso Pt_2 in cui il padre sia collocato presso una comunità di recupero, a mezzo incontri protetti che verranno organizzati per il tramite del competente Servizio Sociale;
4. disporre che il sig. contribuisca al mantenimento del figlio minore versando la somma di € 150,00 CP_1 Pt_2 mensili oltre rivalutazione Istat in ragione di ogni anno ed oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Venezia, che debba intendersi richiamato;
5. disporre che l'assegno unico sia erogato in via esclusiva a favore della madre, ; Parte_1 Per
6. alcun contributo al mantenimento a favore del figlio , maggiorenne ed economicamente autosufficiente.”
Il Pubblico Ministero ha così concluso: “accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto; affidamento della figlia minore alla madre, onerando il genitore non affidatario della corresponsione di congruo assegno di mantenimento a beneficio dei figli minori.”
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 07.03.2024, chiedeva la declaratoria di scioglimento del Parte_1 matrimonio contratto con il 21.09.2002 in Noventa PA (PD) ed esponeva che: CP_1 Per_ dall'unione erano nati i figli in data 09.11.2002 (ora maggiorenne ed economicamente autosufficiente) e in data 26.11.2008; con provvedimento del 16.12.2019 il Tribunale di Venezia aveva omologato la Pt_2 separazione consensuale dei coniugi prevedendo l'affidamento condiviso dei figli con collocamento e fissazione della residenza presso la madre, l'assegnazione alla stessa della casa di proprietà ATER condotta in locazione con canone agevolato sita in Vigonovo (VE) Via Salvo D'Acquisto n.15/A, nonché la determinazione in euro 150,00 mensili del contributo paterno al mantenimento dei figli;
la convivenza non era mai ripresa, onde la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non era stata ricostituita;
ella si era sempre occupata in via esclusiva di tutte le esigenze della prole sotto il profilo economico, emotivo ed affettivo, dal momento che il sig. anche a causa di problemi legati alla propria dipendenza da sostanze CP_1 stupefacenti, si era disinteressato totalmente della vita dei figli, non provvedendo nemmeno più a versare quanto dovuto per il mantenimento del minore . Pt_2
Domandava pertanto rispetto alla prole minore che fosse affidato in via super esclusiva alla madre, Pt_2 che il regime di visita padre/figlio fosse regolamentato secondo il calendario indicato nell'atto di ricorso;
che fosse previsto a carico del sig. 'obbligo di versare, a titolo di contributo economico al mantenimento CP_1 del figlio minore, la somma mensile di euro 150,00, oltre il pagamento delle spese straordinarie nella misura pari al 50% secondo il protocollo in uso presso l'intestato Tribunale.
Il resistente non si costituiva in giudizio malgrado la regolarità della notificazione e restava contumace per tutta la durata del processo. All'udienza di comparizione del 04.07.2024, all'esito dell'ascolto della ricorrente, veniva disposta l'audizione del minore , incombente per il quale veniva fissata udienza al 23.07.2024. Pt_2
A tale udienza, sentito il minore, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di assumere mezzi di prova, fissava ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c. udienza di discussione orale al 24.09.2024.
Quindi, all'udienza da ultimo indicata, la parte ricorrente si riportava al ricorso introduttivo del giudizio insistendo per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate e il giudice tratteneva la causa in decisione al
Collegio.
Il Pubblico Ministero con nota telematica depositata in data 27.09.2024 concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso.
Motivi della decisione
In via preliminare va dichiarata la contumacia del resistente che nonostante la regolarità della notificazione non si è costituito in giudizio con l'assistenza di un difensore.
Ciò premesso, va innanzitutto affermata la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di divorzio.
Risulta infatti provato dalla documentazione agli atti che i coniugi sono legalmente separati e che dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale sino alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio erano ampiamente trascorsi i termini di legge.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui agli artt. 1 e 3, n. 2), lett. b) legge n. 898/1970 per la declaratoria di scioglimento del matrimonio, atteso che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata, non essendo mai stata ripresa la convivenza per quanto riferito ed allegato dalla stessa ricorrente.
Quanto alle domande concernenti il figlio minore , va anzitutto disposto il suo affidamento super- Pt_2 esclusivo alla ricorrente.
Non ci si può esimere dal ricordare che la giurisprudenza di legittimità in materia di affidamento dei figli minori non ha mancato di sottolineare che il criterio fondamentale cui deve attenersi il giudice nel fissarne le relative modalità di esercizio sia quello del superiore interesse della prole, atteso il diritto preminente dei figli a una crescita sana ed equilibrata (Cass. n. 21916/2019, Cass. n. 12954/2018).
In coerenza con questa premessa, la regola dell'affidamento condiviso si rivela la scelta tendenzialmente preferenziale (cfr. Cass. n. 6535/2019) onde garantire il diritto del minore “di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori”.
Ciò non toglie che la regola dell'affidamento condiviso possa essere derogata ai sensi dell'art. 337 quater c.c. qualora la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore. Tale pregiudizio presuppone una prognosi negativa in ordine all'idoneità del genitore non affidatario a svolgere effettivamente il proprio ruolo, oltre ad una valutazione in positivo sulle capacità genitoriali del soggetto affidatario.
In questa prospettiva, a fronte di una accertata inidoneità educativa ovvero di una manifesta carenza di capacità genitoriali, ravvisabile anche a fronte del totale disinteresse del genitore per la cura delle esigenze morali e materiali dei figli minori, diviene doveroso derogare all'ordinario modello di affidamento condiviso, individuando le modalità più opportune per tutelare l'interesse del minore.
All'esito di simili verifiche il perseguimento dell'obiettivo di assicurare l'esclusivo interesse morale e materiale della prole può comportare anche l'adozione di provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori, quale l'affidamento c.d. “super” esclusivo del figlio a un genitore, all'esito dell'accertamento dell'inidoneità genitoriale dell'altro, senza che occorra operare un bilanciamento fra questi ultimi e l'interesse superiore del minore (Cass. n. 4056/2023).
Nel solco dei richiamati principi giurisprudenziali, è cura del Collegio osservare che, nel caso di specie, sussistono – come anticipato – i presupposti per disporre l'affidamento c.d. super esclusivo della prole minore in favore della madre, atteso il totale e grave disinteresse del padre-resistente nei confronti dei bisogni dei figlio.
Per quel che qui rileva, vale osservare che la ricorrente, all'udienza di comparizione delle parti, ha dichiarato di non aver più alcun contatto con il sig. che il resistente non intrattiene più alcun rapporto con i CP_1
Per_ figli, salvo sporadici contatti soltanto con il figlio maggiore;
che il padre non sente e frequenta da Pt_2 oltre due anni;
che il sig. anche durante la vita matrimoniale, ha spesso abusato di sostanze CP_1 stupefacenti (metadone) e più volte è stato costretto a rivolgersi ad una comunità di recupero senza mai tuttavia risolvere la dipendenza in via definitiva.
Il totale disinteresse del resistente verso la famiglia è stato poi confermato dal minore in sede Persona_2 di ascolto all'udienza del 23.07.2024. Quest'ultimo in particolare ha precisato quanto segue: “Mio AP lo frequento poco;
l'ultima volta l'ho visto circa un anno fa;
adesso da quel che so è in Comunità perché ha problemi di dipendenza con l'alcool. Già in passato è andato più volte in Comunità per curarsi. Mio fratello invece credo lo abbia visto di recente una volta prima che andasse in Comunità. Sento ogni tanto mio AP telefonicamente circa una volta al mese. Un anno fa mio padre era in un'altra struttura sempre per gli stessi problemi;
prima di quel momento lui abitava in un appartamento e andavo a trovarlo una volta a settimana o comunque quando capitava. Mia mamma si occupa di me, provvedendo a tutto quello di cui ho bisogno. Mio AP non mi ha mai versato somme di denaro né mi ha comprato vestiti ed altri oggetti. Il rapporto con la mamma
è sereno e tranquillo e anche con mio fratello. Mio AP è andato via di casa quando ero in prima elementare, aveva litigato con mia mamma ed era andato a vivere dalla nonna paterna”.
Le circostanze riferite, della cui genuinità non v'è alcuna ragione di dubitare, tenuto conto in via dirimente della condotta processuale del resistente che non ha partecipato al giudizio, denotano da parte di CP_1 quest'ultimo un atteggiamento di pressoché completa indifferenza verso il figlio minore e le sue primarie esigenze di cura, istruzione e di educazione;
disinteresse che, pertanto, dimostra una sostanziale dismissione delle funzioni genitoriali ed un rifiuto al fattivo esercizio della responsabilità genitoriale, oltre che una condizione di chiara inidoneità educativa che giustifica – nell'ottica della realizzazione del superiore interesse della prole – un affidamento mono-genitoriale in favore della ricorrente in via rafforzato.
Alla sig.ra inoltre, nei cui confronti va formulata una prognosi favorevole in ordine alla idoneità Pt_1 genitoriale essendosi sempre occupata (da sola) dei figli con continuità e responsabilità, devono essere riservate in via esclusiva le scelte sulle questioni di maggior interesse riguardanti la vita del figlio minore Pt_2 (salute, istruzione, educazione, ecc.) senza necessità di acquisire il consenso del padre, dacché l'assenza di quest'ultimo dalla vita del figlio rendono di fatto impossibile una condivisione delle decisioni nell'interesse della prole.
In relazione alla regolamentazione del regime di frequentazione, va disposto che gli incontri padre-figlio avvengano soltanto sulla base di accordi preventivamente assunti con la madre tenuto conto comunque della volontà del minore che non può essere disattesa per il grado di maturità dimostrato in relazione alla Pt_2 sua età.
Quanto alle richieste relativi ai profili strettamente economici, in ordine all'entità del contributo al mantenimento del figlio minore, non è irrilevante ricordare, in tesi generale, che la prole, a seguito della disgregazione del nucleo familiare ha comunque diritto ad un mantenimento tale da garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo per quanto possibile a quello goduto in precedenza, “continuando a trovare applicazione l'art. 147 cod. civ. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare
i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario e sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fin quando l'età dei figli stessi lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione” (v. Cass. n. 21273/2013). Tale obbligazione di mantenimento, inoltre, espressamente prevista dall'art. 337 ter c.c., implica che ciascun genitore, anche a seguito della separazione personale o della pronuncia divorzile, è tenuto a contribuire al mantenimento della prole, in maniera proporzionale al proprio reddito, alla propria capacità di lavoro, professionale o casalingo e, più in generale, alle rispettive potenzialità reddituali e ai tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore e alle sue esigenze in rapporto all'età.
Presupposto, dunque, l'obbligo di mantenimento a carico di ciascun genitore, nel caso di specie, tenuto conto della permanenza, in via esclusiva, del minore presso la madre, dell'impegno pertanto di quest'ultima nella cura ed educazione della prole, dell'età del minore e delle sue presumibili esigenze di vita, considerata in particolare l'età del resistente e la sua capacità lavorativa che va presunta, ritiene il Collegio che debba essere posto a carico dello stesso l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di euro 150,00, a titolo di concorso al mantenimento del minore , oltre alla rivalutazione annuale Pt_2
ISTAT, nonché al pagamento della quota del 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in vigore del
Tribunale.
Alla ricorrente, altresì, va devoluto integralmente l'assegno unico per i figli a carico.
Quanto al regolamento delle spese di lite, in forza della regola posta dall'art. 91 c.p.c, il resistente va condannato alla rifusione delle stesse, in favore della ricorrente, liquidate come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri ministeriali vigenti, avuto riguardo alle controversie di valore indeterminato,
(scaglione da euro 26.001,00 ad euro 52.000,00), facendo applicazione di valori prossimi ai minimi tabellari, tenuto conto della complessità non elevata della causa, della natura delle questioni affrontate e del pregio dell'attività difensiva svolta, nulla riconoscendo per la fase istruttoria in quanto assente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente decidendo nella causa n. 4443/2024 R.G. promossa da Pt_1 nei confronti di con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
[...] CP_1
- dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato da e n data 21.09.2002 Parte_1 CP_1 in Noventa PA (PD), trascritto nel registro Atti di Matrimonio del Comune di Noventa PA
(PD) al n. 10, parte I, anno 2002;
- dispone l'affidamento super-esclusivo del figlio alla madre, alla quale Persona_2 Parte_3 spetteranno tutte le decisioni di maggior interesse relative alla cura, salute, istruzione e fissazione della residenza del minore;
- dispone che le frequentazioni padre/figlio avvengano soltanto sulla base di accordi preventivamente assunti con la madre tenuto conto comunque della volontà di;
Pt_2
- dispone l'obbligo di di corrispondere a entro il decimo giorno di ogni CP_1 Parte_1 mese, a titolo di contributo al mantenimento della prole minore, la somma complessiva di euro 150,00, da rivalutarsi annualmente sulla base dell'indice Istat a far data dalla domanda giudiziale;
- dispone l'obbligo di di corrispondere a la quota di metà delle spese CP_1 Parte_1 straordinarie nell'interesse del figlio , come da Protocollo del Tribunale del 20.09.2019; Pt_2
- dispone che l'assegno unico per figli a carico sia attribuito in via esclusiva a Parte_1
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune competente ove il matrimonio fu trascritto;
- condanna alla rifusione, in favore di delle spese processuali liquidate in CP_1 Parte_1 euro 2.906,00 per compensi professionali, oltre al rimborso spese generali, Iva e Cpa, se dovute, come per legge.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 29.10.2024.
il giudice estensore il Presidente dott. Matteo Del Vesco dott.ssa Lisa Micochero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Venezia, in composizione collegiale, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente
Dott.ssa Silvia Barison Giudice
Dott. Matteo Del Vesco Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 4443/2024 R.G. promossa da
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Federica Parte_1 C.F._1
Santinon, elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in Dolo (VE) Via A. Guolo n. 15/3;
RICORRENTE contro
; CP_1
RESISTENTE-CONTUMACE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
Il Procuratore della ricorrente ha così concluso:
“
1. pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dai sig.ri e il giorno 21.09.2002 in Parte_1 CP_1
Noventa PA (PD) regolarmente trascritto presso gli Uffici dello Stato Civile del predetto Comune al n. 10, parte I, anno
2002 e, per l'effetto, ordinare la trascrizione della sentenza di divorzio presso i registri dello Stato Civile del predetto Comune;
2. disporre l'affidamento super esclusivo e rafforzato del figlio minore alla madre, con collocazione e residenza Persona_1 presso l'abitazione della stessa in Vigonovo (VE) Via Salvo d'Acquisto n. 15;
3. disporre che il padre possa vedere il figlio minore nei giorni che verranno concordati tra i genitori con un preavviso, anche telefonico, di giorni 2 e, in ogni caso, vista l'età di anche tenuto conto dei desiderata e degli impegni del minore e, nel caso Pt_2 in cui il padre sia collocato presso una comunità di recupero, a mezzo incontri protetti che verranno organizzati per il tramite del competente Servizio Sociale;
4. disporre che il sig. contribuisca al mantenimento del figlio minore versando la somma di € 150,00 CP_1 Pt_2 mensili oltre rivalutazione Istat in ragione di ogni anno ed oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Venezia, che debba intendersi richiamato;
5. disporre che l'assegno unico sia erogato in via esclusiva a favore della madre, ; Parte_1 Per
6. alcun contributo al mantenimento a favore del figlio , maggiorenne ed economicamente autosufficiente.”
Il Pubblico Ministero ha così concluso: “accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto; affidamento della figlia minore alla madre, onerando il genitore non affidatario della corresponsione di congruo assegno di mantenimento a beneficio dei figli minori.”
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 07.03.2024, chiedeva la declaratoria di scioglimento del Parte_1 matrimonio contratto con il 21.09.2002 in Noventa PA (PD) ed esponeva che: CP_1 Per_ dall'unione erano nati i figli in data 09.11.2002 (ora maggiorenne ed economicamente autosufficiente) e in data 26.11.2008; con provvedimento del 16.12.2019 il Tribunale di Venezia aveva omologato la Pt_2 separazione consensuale dei coniugi prevedendo l'affidamento condiviso dei figli con collocamento e fissazione della residenza presso la madre, l'assegnazione alla stessa della casa di proprietà ATER condotta in locazione con canone agevolato sita in Vigonovo (VE) Via Salvo D'Acquisto n.15/A, nonché la determinazione in euro 150,00 mensili del contributo paterno al mantenimento dei figli;
la convivenza non era mai ripresa, onde la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non era stata ricostituita;
ella si era sempre occupata in via esclusiva di tutte le esigenze della prole sotto il profilo economico, emotivo ed affettivo, dal momento che il sig. anche a causa di problemi legati alla propria dipendenza da sostanze CP_1 stupefacenti, si era disinteressato totalmente della vita dei figli, non provvedendo nemmeno più a versare quanto dovuto per il mantenimento del minore . Pt_2
Domandava pertanto rispetto alla prole minore che fosse affidato in via super esclusiva alla madre, Pt_2 che il regime di visita padre/figlio fosse regolamentato secondo il calendario indicato nell'atto di ricorso;
che fosse previsto a carico del sig. 'obbligo di versare, a titolo di contributo economico al mantenimento CP_1 del figlio minore, la somma mensile di euro 150,00, oltre il pagamento delle spese straordinarie nella misura pari al 50% secondo il protocollo in uso presso l'intestato Tribunale.
Il resistente non si costituiva in giudizio malgrado la regolarità della notificazione e restava contumace per tutta la durata del processo. All'udienza di comparizione del 04.07.2024, all'esito dell'ascolto della ricorrente, veniva disposta l'audizione del minore , incombente per il quale veniva fissata udienza al 23.07.2024. Pt_2
A tale udienza, sentito il minore, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di assumere mezzi di prova, fissava ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c. udienza di discussione orale al 24.09.2024.
Quindi, all'udienza da ultimo indicata, la parte ricorrente si riportava al ricorso introduttivo del giudizio insistendo per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate e il giudice tratteneva la causa in decisione al
Collegio.
Il Pubblico Ministero con nota telematica depositata in data 27.09.2024 concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso.
Motivi della decisione
In via preliminare va dichiarata la contumacia del resistente che nonostante la regolarità della notificazione non si è costituito in giudizio con l'assistenza di un difensore.
Ciò premesso, va innanzitutto affermata la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di divorzio.
Risulta infatti provato dalla documentazione agli atti che i coniugi sono legalmente separati e che dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale sino alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio erano ampiamente trascorsi i termini di legge.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui agli artt. 1 e 3, n. 2), lett. b) legge n. 898/1970 per la declaratoria di scioglimento del matrimonio, atteso che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata, non essendo mai stata ripresa la convivenza per quanto riferito ed allegato dalla stessa ricorrente.
Quanto alle domande concernenti il figlio minore , va anzitutto disposto il suo affidamento super- Pt_2 esclusivo alla ricorrente.
Non ci si può esimere dal ricordare che la giurisprudenza di legittimità in materia di affidamento dei figli minori non ha mancato di sottolineare che il criterio fondamentale cui deve attenersi il giudice nel fissarne le relative modalità di esercizio sia quello del superiore interesse della prole, atteso il diritto preminente dei figli a una crescita sana ed equilibrata (Cass. n. 21916/2019, Cass. n. 12954/2018).
In coerenza con questa premessa, la regola dell'affidamento condiviso si rivela la scelta tendenzialmente preferenziale (cfr. Cass. n. 6535/2019) onde garantire il diritto del minore “di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori”.
Ciò non toglie che la regola dell'affidamento condiviso possa essere derogata ai sensi dell'art. 337 quater c.c. qualora la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore. Tale pregiudizio presuppone una prognosi negativa in ordine all'idoneità del genitore non affidatario a svolgere effettivamente il proprio ruolo, oltre ad una valutazione in positivo sulle capacità genitoriali del soggetto affidatario.
In questa prospettiva, a fronte di una accertata inidoneità educativa ovvero di una manifesta carenza di capacità genitoriali, ravvisabile anche a fronte del totale disinteresse del genitore per la cura delle esigenze morali e materiali dei figli minori, diviene doveroso derogare all'ordinario modello di affidamento condiviso, individuando le modalità più opportune per tutelare l'interesse del minore.
All'esito di simili verifiche il perseguimento dell'obiettivo di assicurare l'esclusivo interesse morale e materiale della prole può comportare anche l'adozione di provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori, quale l'affidamento c.d. “super” esclusivo del figlio a un genitore, all'esito dell'accertamento dell'inidoneità genitoriale dell'altro, senza che occorra operare un bilanciamento fra questi ultimi e l'interesse superiore del minore (Cass. n. 4056/2023).
Nel solco dei richiamati principi giurisprudenziali, è cura del Collegio osservare che, nel caso di specie, sussistono – come anticipato – i presupposti per disporre l'affidamento c.d. super esclusivo della prole minore in favore della madre, atteso il totale e grave disinteresse del padre-resistente nei confronti dei bisogni dei figlio.
Per quel che qui rileva, vale osservare che la ricorrente, all'udienza di comparizione delle parti, ha dichiarato di non aver più alcun contatto con il sig. che il resistente non intrattiene più alcun rapporto con i CP_1
Per_ figli, salvo sporadici contatti soltanto con il figlio maggiore;
che il padre non sente e frequenta da Pt_2 oltre due anni;
che il sig. anche durante la vita matrimoniale, ha spesso abusato di sostanze CP_1 stupefacenti (metadone) e più volte è stato costretto a rivolgersi ad una comunità di recupero senza mai tuttavia risolvere la dipendenza in via definitiva.
Il totale disinteresse del resistente verso la famiglia è stato poi confermato dal minore in sede Persona_2 di ascolto all'udienza del 23.07.2024. Quest'ultimo in particolare ha precisato quanto segue: “Mio AP lo frequento poco;
l'ultima volta l'ho visto circa un anno fa;
adesso da quel che so è in Comunità perché ha problemi di dipendenza con l'alcool. Già in passato è andato più volte in Comunità per curarsi. Mio fratello invece credo lo abbia visto di recente una volta prima che andasse in Comunità. Sento ogni tanto mio AP telefonicamente circa una volta al mese. Un anno fa mio padre era in un'altra struttura sempre per gli stessi problemi;
prima di quel momento lui abitava in un appartamento e andavo a trovarlo una volta a settimana o comunque quando capitava. Mia mamma si occupa di me, provvedendo a tutto quello di cui ho bisogno. Mio AP non mi ha mai versato somme di denaro né mi ha comprato vestiti ed altri oggetti. Il rapporto con la mamma
è sereno e tranquillo e anche con mio fratello. Mio AP è andato via di casa quando ero in prima elementare, aveva litigato con mia mamma ed era andato a vivere dalla nonna paterna”.
Le circostanze riferite, della cui genuinità non v'è alcuna ragione di dubitare, tenuto conto in via dirimente della condotta processuale del resistente che non ha partecipato al giudizio, denotano da parte di CP_1 quest'ultimo un atteggiamento di pressoché completa indifferenza verso il figlio minore e le sue primarie esigenze di cura, istruzione e di educazione;
disinteresse che, pertanto, dimostra una sostanziale dismissione delle funzioni genitoriali ed un rifiuto al fattivo esercizio della responsabilità genitoriale, oltre che una condizione di chiara inidoneità educativa che giustifica – nell'ottica della realizzazione del superiore interesse della prole – un affidamento mono-genitoriale in favore della ricorrente in via rafforzato.
Alla sig.ra inoltre, nei cui confronti va formulata una prognosi favorevole in ordine alla idoneità Pt_1 genitoriale essendosi sempre occupata (da sola) dei figli con continuità e responsabilità, devono essere riservate in via esclusiva le scelte sulle questioni di maggior interesse riguardanti la vita del figlio minore Pt_2 (salute, istruzione, educazione, ecc.) senza necessità di acquisire il consenso del padre, dacché l'assenza di quest'ultimo dalla vita del figlio rendono di fatto impossibile una condivisione delle decisioni nell'interesse della prole.
In relazione alla regolamentazione del regime di frequentazione, va disposto che gli incontri padre-figlio avvengano soltanto sulla base di accordi preventivamente assunti con la madre tenuto conto comunque della volontà del minore che non può essere disattesa per il grado di maturità dimostrato in relazione alla Pt_2 sua età.
Quanto alle richieste relativi ai profili strettamente economici, in ordine all'entità del contributo al mantenimento del figlio minore, non è irrilevante ricordare, in tesi generale, che la prole, a seguito della disgregazione del nucleo familiare ha comunque diritto ad un mantenimento tale da garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo per quanto possibile a quello goduto in precedenza, “continuando a trovare applicazione l'art. 147 cod. civ. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare
i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario e sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fin quando l'età dei figli stessi lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione” (v. Cass. n. 21273/2013). Tale obbligazione di mantenimento, inoltre, espressamente prevista dall'art. 337 ter c.c., implica che ciascun genitore, anche a seguito della separazione personale o della pronuncia divorzile, è tenuto a contribuire al mantenimento della prole, in maniera proporzionale al proprio reddito, alla propria capacità di lavoro, professionale o casalingo e, più in generale, alle rispettive potenzialità reddituali e ai tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore e alle sue esigenze in rapporto all'età.
Presupposto, dunque, l'obbligo di mantenimento a carico di ciascun genitore, nel caso di specie, tenuto conto della permanenza, in via esclusiva, del minore presso la madre, dell'impegno pertanto di quest'ultima nella cura ed educazione della prole, dell'età del minore e delle sue presumibili esigenze di vita, considerata in particolare l'età del resistente e la sua capacità lavorativa che va presunta, ritiene il Collegio che debba essere posto a carico dello stesso l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di euro 150,00, a titolo di concorso al mantenimento del minore , oltre alla rivalutazione annuale Pt_2
ISTAT, nonché al pagamento della quota del 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in vigore del
Tribunale.
Alla ricorrente, altresì, va devoluto integralmente l'assegno unico per i figli a carico.
Quanto al regolamento delle spese di lite, in forza della regola posta dall'art. 91 c.p.c, il resistente va condannato alla rifusione delle stesse, in favore della ricorrente, liquidate come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri ministeriali vigenti, avuto riguardo alle controversie di valore indeterminato,
(scaglione da euro 26.001,00 ad euro 52.000,00), facendo applicazione di valori prossimi ai minimi tabellari, tenuto conto della complessità non elevata della causa, della natura delle questioni affrontate e del pregio dell'attività difensiva svolta, nulla riconoscendo per la fase istruttoria in quanto assente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente decidendo nella causa n. 4443/2024 R.G. promossa da Pt_1 nei confronti di con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
[...] CP_1
- dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato da e n data 21.09.2002 Parte_1 CP_1 in Noventa PA (PD), trascritto nel registro Atti di Matrimonio del Comune di Noventa PA
(PD) al n. 10, parte I, anno 2002;
- dispone l'affidamento super-esclusivo del figlio alla madre, alla quale Persona_2 Parte_3 spetteranno tutte le decisioni di maggior interesse relative alla cura, salute, istruzione e fissazione della residenza del minore;
- dispone che le frequentazioni padre/figlio avvengano soltanto sulla base di accordi preventivamente assunti con la madre tenuto conto comunque della volontà di;
Pt_2
- dispone l'obbligo di di corrispondere a entro il decimo giorno di ogni CP_1 Parte_1 mese, a titolo di contributo al mantenimento della prole minore, la somma complessiva di euro 150,00, da rivalutarsi annualmente sulla base dell'indice Istat a far data dalla domanda giudiziale;
- dispone l'obbligo di di corrispondere a la quota di metà delle spese CP_1 Parte_1 straordinarie nell'interesse del figlio , come da Protocollo del Tribunale del 20.09.2019; Pt_2
- dispone che l'assegno unico per figli a carico sia attribuito in via esclusiva a Parte_1
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune competente ove il matrimonio fu trascritto;
- condanna alla rifusione, in favore di delle spese processuali liquidate in CP_1 Parte_1 euro 2.906,00 per compensi professionali, oltre al rimborso spese generali, Iva e Cpa, se dovute, come per legge.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 29.10.2024.
il giudice estensore il Presidente dott. Matteo Del Vesco dott.ssa Lisa Micochero