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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/10/2025, n. 4428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4428 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2023/15024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Roberta Dotta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa iscritta al n. r. g. 15024/2023 promossa da:
nato a [...], NT Fe (Argentina) il 05.11.1985, rappresentato e Parte_1 difeso dall'Avv. Antonella Castellone del Foro di Napoli Nord, C.F.: , con C.F._1 studio in Villaricca (NA), Viale della Vittoria I traversa n. 2, fax 081/19329638 - p.e.c.
come da procura in atti Email_1
ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_1 resistente non costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente:
“- ACCERTARE E DICHIARARE il diritto al riconoscimento dello status civitatis Italiano iure sanguinis – dalla nascita – in favore di nato a [...] – NT Fe Parte_1 (Argentina) in data 05/11/1985, stante la sussistenza dei presupposti e per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- per l'effetto, ORDINARE al , in persona del Ministro p.t. e, per esso, Controparte_1 all'Ufficiale di Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri di Stato Civile, dello status civitatis Italiano dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.” pagina 1 di 7
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il
, chiedendo di accertare e dichiarare lo status di cittadini italiani iure sanguinis, Controparte_1 deducendo di essere discendenti del cittadino italiano ato a RD (Verbano- Persona_1
Cusio-Ossola) il 17 febbraio 1886, figlio dei cittadini italiani e (cfr. doc. CP_2 Persona_2 in atti n. 2) emigrato in Argentina, dove decedeva in data 30.12.1962 (cfr. doc. in atti n. 4) il quale durante la sua permanenza nel territorio argentino non rinunciava mai alla cittadinanza italiana, come risulta dal Certificato di Non Naturalizzazione, rilasciato dal Potere Giudiziario della Nazione –
Camera Nazionale Elettorale, prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale si legge quanto segue: “Certifico: che nell'Ufficio del Registro
Nazionale di Elettori, nel quale sono iscritti tutti i cittadini argentini nativi e per opzione maggiori di
16 anni e gli argentini naturalizzati dai 18 anni, non risulta iscritto fino a questa data il Sig.
o o , nato il [...], in [...] – Verbano-Cursio- Persona_1 Persona_3 Per_3
Ossola-Beura-RD – RD. Deceduto.” (cfr. doc. in atti n. 5).
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, all'ufficiale Controparte_1 dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non costituiva in giudizio. Controparte_1
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del regolarmente citato e non Controparte_3 comparso.
Il Pubblico Ministero, in data 28.09.2023, nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 09/10/2025 i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni del proprio atto introduttivo.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
pagina 2 di 7 Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto sulla base della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano.
Va osservato che, i ricorrenti deducevano che:
l'avo denominato anche o in data 15 gennaio Persona_1 Persona_3 Persona_4
1920 a Rosario-NT Fe (Argentina), contraeva matrimonio con (cfr. doc. in atti n. Persona_5
3). Dall'unione coniugale nasceva, a Rosario-NT Fe (Argentina) il 30 settembre 1920, Pt_2 cfr. doc. in atti n. 6).
[...]
Dalla unione di e nasceva, a Rosario- NT Fe (Argentina) il 20 Parte_2 Persona_6 luglio 1959, (cfr. doc. in atti n.8). In data 25 aprile 1987, a Rosario- Parte_3
NT Fe (Argentina), decedeva (cfr. doc. in atti n. 7). Parte_2
In data 24 maggio 1985, a Rosario-NT Fe (Argentina), contraeva matrimonio Parte_3 con (cfr. doc. in atti n.9). Dalla unione coniugale nasceva a Rosario- NT Fe Persona_7
(Argentina), il 5 novembre 1985, , (cfr. doc. in atti n.10), odierno Parte_1 ricorrente.
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
A tal riguardo, è opportuno richiamare: 1) la sentenza n. 87 del 1975 della Corte Costituzionale con la quale dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 comma 3 della L. n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana della donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero, senza alcuna dichiarazione dalla quale emergesse la volontà di rinunciarvi;
2) la sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 9 del 1983, che dichiarava pagina 3 di 7 incostituzionale l'art. 1 della L. n. 555/1912, per la violazione degli artt. 3 e 29 della Cost., nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita il figlio di madre cittadina.
Il predetto principio costituzionale di equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza, oltre a porre fine ad una profonda discriminazione nei confronti del sesso femminile ed una evidente disuguaglianza morale e giuridica dei coniugi, veniva recepito a livello normativo dapprima con la
Legge n. 123 del 1983, art. 5 -"E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina" -, e successivamente dall'art. 1, lettera a) della Legge n. 91 del 1992, il quale recita, più incisivamente, che "è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini".
Pertanto, possono richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis anche i discendenti di madre italiana, purché nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della
Costituzione, e a condizione che questa fosse in possesso dello status civitatis al momento della nascita dei figli. Tuttavia, la Corte di cassazione, con una sentenza a Sezioni Unite del 2009, riconosceva il diritto ad ottenere la cittadinanza italiana jure sanguinis in sede giudiziale anche per i discendenti per via materna nati prima del 1948.
Inoltre, le Sezioni Unite, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 del 2004, stabilivano che, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
Ciò detto, per ottenere la cittadinanza italiana ius sanguinis occorrono due requisiti basilari: la discendenza da soggetto italiano, ovvero il dante causa (l'avo emigrato); l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza. Pertanto, fondamentale è che il richiedente dimostri la mancata naturalizzazione straniera non solo dell'avo italiano, prima della nascita del figlio, ma anche dei suoi discendenti in linea retta, prima della nascita della successiva generazione, fino ad arrivare al richiedente medesimo.
La cittadinanza italiana di è dimostrata dal certificato di nascita nel quale si Persona_1 legge che fosse cittadino italiano (cfr. doc. in atti n.2). In quanto italiano, dunque, Per_1 rasmetteva “iure sanguinis” la cittadinanza italiana alla figlia nata il 30
[...] Parte_2 settembre 1920, a Rosario-NT Fe, in Argentina (cfr. doc. in atti n. 6) la quale contraeva matrimonio con e dall'unione coniugale nasceva, a Rosario- NT Fe (Argentina) il 20 luglio Persona_6
1959, (cfr. doc. in atti n.8). Parte_3
pagina 4 di 7 Va rilevato che seppure la sig.ra abbia contratto matrimonio con cittadino straniero Parte_2 tuttavia nel caso in esame non vi è interruzione della a trasmissione della cittadinanza italiana “iure sanguinis” dall'avo italiano poiché il figlio della stessa arebbe stata, in virtù Persona_1 delle leggi dell'epoca, preclusa a causa della mancanza di una “successiva” discendenza paterna. Ma
l'art. 1 della L.555/1912 veniva dichiarato incostituzionale dalla nota sentenza della Corte
Costituzionale del 9 febbraio 1983 n. 30 che ne dichiarava l'illegittimità costituzionale di tale articolo nella parte in cui non prevedeva che venisse riconosciuto cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana. Tale norma deve intendersi, pertanto, non più vigente nel nostro ordinamento nella parte in cui limitava al solo cittadino di sesso maschile il diritto di trasmettere iure sanguinis la cittadinanza ai propri figli.
Detta normativa impediva, infatti, che cittadina italiana iure sanguinis, potesse Parte_2 trasmettere la cittadinanza italiana ai propri discendenti. L'illegittima privazione, per effetto di una norma dichiarata incostituzionale, si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli artt. 3 e 29 Cost.
Ciò detto, nel richiamare, sul punto, il costante orientamento giurisprudenziale, oggi, possiamo ritenere che in quanto cittadina italiana “iure sanguinis” perché figlia del cittadino italiano Parte_2 trasmetteva, a sua volta, la cittadinanza al proprio figlio e anche ai relativi Persona_1 discendenti, compreso l'odierno ricorrente, ovvero, , Parte_1 determinando i rapporti di filiazione la trasmissione, senza interruzione, lo stato di cittadino italiano che sarebbe spettato agli odierni ricorrenti di diritto senza la legge discriminatoria n. 555 del 1912.
È dunque provato che i ricorrenti siano discendenti di un avo italiano, ma che nella linea genealogica figuri un ascendente di sesso femminile, sposata con cittadino straniero e con cui aveva avuto un figlio prima della promulgazione della vigente Costituzione del 1948.
Sussiste, altresì, l'interesse dei ricorrenti ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana dato il passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale. Infatti, sul punto, si osserva che il problema della sorte di coloro che erano nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione, veniva risolto definitivamente dalle sezioni unite con la sent. n. 4466 del 2009, la quale
“Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria
d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed pagina 5 di 7 imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale”.
Nel merito, occorre precisare che il ricorrente, diretto discendente dell'avo italiano, nel proprio atto introduttivo, specifica di aver tentato più̀ volte di adire il Consolato Generale italiano a Rosario
(Argentina). Tuttavia, i loro numerosi tentativi restavano vani.
Sul punto, i ricorrenti hanno fornito prova di avere tentato di prenotarsi tramite gli screenshot dei tentativi di prenotazione degli appuntamenti attraverso la piattaforma telematica, denominata prenot@ami ai fini della richiesta di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza – in linea diretta - da un cittadino italiano al Consolato Generale d'Italia competente per territorio di Rosario, in Argentina, (cfr. doc. in atti n. 11).
Risulta, dunque, palese l'impossibilità, ormai fatto notorio, di ottenere un appuntamento al fine di poter presentare la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, presso il Consolato
Generale d'Italia in Argentina, a mezzo del portale “Prenot@mi”.
Pertanto, nel richiamare tutti i documenti prodotti in copia autentica nonché dotati di Apostille, si ritiene che la domanda debba essere accolta dichiarando il ricorrente cittadino italiano e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Tenuto conto della natura della procedura e non essendovi stata costituzione in giudizio delle altre parti, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce a nato a [...], NT Fe Parte_1
(Argentina) il 05.11.1985, il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_3 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 09 ottobre 2025. pagina 6 di 7 Il giudice unico
Dott.ssa Roberta Dotta
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Roberta Dotta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa iscritta al n. r. g. 15024/2023 promossa da:
nato a [...], NT Fe (Argentina) il 05.11.1985, rappresentato e Parte_1 difeso dall'Avv. Antonella Castellone del Foro di Napoli Nord, C.F.: , con C.F._1 studio in Villaricca (NA), Viale della Vittoria I traversa n. 2, fax 081/19329638 - p.e.c.
come da procura in atti Email_1
ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_1 resistente non costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente:
“- ACCERTARE E DICHIARARE il diritto al riconoscimento dello status civitatis Italiano iure sanguinis – dalla nascita – in favore di nato a [...] – NT Fe Parte_1 (Argentina) in data 05/11/1985, stante la sussistenza dei presupposti e per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- per l'effetto, ORDINARE al , in persona del Ministro p.t. e, per esso, Controparte_1 all'Ufficiale di Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri di Stato Civile, dello status civitatis Italiano dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.” pagina 1 di 7
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il
, chiedendo di accertare e dichiarare lo status di cittadini italiani iure sanguinis, Controparte_1 deducendo di essere discendenti del cittadino italiano ato a RD (Verbano- Persona_1
Cusio-Ossola) il 17 febbraio 1886, figlio dei cittadini italiani e (cfr. doc. CP_2 Persona_2 in atti n. 2) emigrato in Argentina, dove decedeva in data 30.12.1962 (cfr. doc. in atti n. 4) il quale durante la sua permanenza nel territorio argentino non rinunciava mai alla cittadinanza italiana, come risulta dal Certificato di Non Naturalizzazione, rilasciato dal Potere Giudiziario della Nazione –
Camera Nazionale Elettorale, prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale si legge quanto segue: “Certifico: che nell'Ufficio del Registro
Nazionale di Elettori, nel quale sono iscritti tutti i cittadini argentini nativi e per opzione maggiori di
16 anni e gli argentini naturalizzati dai 18 anni, non risulta iscritto fino a questa data il Sig.
o o , nato il [...], in [...] – Verbano-Cursio- Persona_1 Persona_3 Per_3
Ossola-Beura-RD – RD. Deceduto.” (cfr. doc. in atti n. 5).
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, all'ufficiale Controparte_1 dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non costituiva in giudizio. Controparte_1
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del regolarmente citato e non Controparte_3 comparso.
Il Pubblico Ministero, in data 28.09.2023, nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 09/10/2025 i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni del proprio atto introduttivo.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
pagina 2 di 7 Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto sulla base della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano.
Va osservato che, i ricorrenti deducevano che:
l'avo denominato anche o in data 15 gennaio Persona_1 Persona_3 Persona_4
1920 a Rosario-NT Fe (Argentina), contraeva matrimonio con (cfr. doc. in atti n. Persona_5
3). Dall'unione coniugale nasceva, a Rosario-NT Fe (Argentina) il 30 settembre 1920, Pt_2 cfr. doc. in atti n. 6).
[...]
Dalla unione di e nasceva, a Rosario- NT Fe (Argentina) il 20 Parte_2 Persona_6 luglio 1959, (cfr. doc. in atti n.8). In data 25 aprile 1987, a Rosario- Parte_3
NT Fe (Argentina), decedeva (cfr. doc. in atti n. 7). Parte_2
In data 24 maggio 1985, a Rosario-NT Fe (Argentina), contraeva matrimonio Parte_3 con (cfr. doc. in atti n.9). Dalla unione coniugale nasceva a Rosario- NT Fe Persona_7
(Argentina), il 5 novembre 1985, , (cfr. doc. in atti n.10), odierno Parte_1 ricorrente.
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
A tal riguardo, è opportuno richiamare: 1) la sentenza n. 87 del 1975 della Corte Costituzionale con la quale dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 comma 3 della L. n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana della donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero, senza alcuna dichiarazione dalla quale emergesse la volontà di rinunciarvi;
2) la sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 9 del 1983, che dichiarava pagina 3 di 7 incostituzionale l'art. 1 della L. n. 555/1912, per la violazione degli artt. 3 e 29 della Cost., nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita il figlio di madre cittadina.
Il predetto principio costituzionale di equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza, oltre a porre fine ad una profonda discriminazione nei confronti del sesso femminile ed una evidente disuguaglianza morale e giuridica dei coniugi, veniva recepito a livello normativo dapprima con la
Legge n. 123 del 1983, art. 5 -"E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina" -, e successivamente dall'art. 1, lettera a) della Legge n. 91 del 1992, il quale recita, più incisivamente, che "è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini".
Pertanto, possono richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis anche i discendenti di madre italiana, purché nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della
Costituzione, e a condizione che questa fosse in possesso dello status civitatis al momento della nascita dei figli. Tuttavia, la Corte di cassazione, con una sentenza a Sezioni Unite del 2009, riconosceva il diritto ad ottenere la cittadinanza italiana jure sanguinis in sede giudiziale anche per i discendenti per via materna nati prima del 1948.
Inoltre, le Sezioni Unite, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 del 2004, stabilivano che, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
Ciò detto, per ottenere la cittadinanza italiana ius sanguinis occorrono due requisiti basilari: la discendenza da soggetto italiano, ovvero il dante causa (l'avo emigrato); l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza. Pertanto, fondamentale è che il richiedente dimostri la mancata naturalizzazione straniera non solo dell'avo italiano, prima della nascita del figlio, ma anche dei suoi discendenti in linea retta, prima della nascita della successiva generazione, fino ad arrivare al richiedente medesimo.
La cittadinanza italiana di è dimostrata dal certificato di nascita nel quale si Persona_1 legge che fosse cittadino italiano (cfr. doc. in atti n.2). In quanto italiano, dunque, Per_1 rasmetteva “iure sanguinis” la cittadinanza italiana alla figlia nata il 30
[...] Parte_2 settembre 1920, a Rosario-NT Fe, in Argentina (cfr. doc. in atti n. 6) la quale contraeva matrimonio con e dall'unione coniugale nasceva, a Rosario- NT Fe (Argentina) il 20 luglio Persona_6
1959, (cfr. doc. in atti n.8). Parte_3
pagina 4 di 7 Va rilevato che seppure la sig.ra abbia contratto matrimonio con cittadino straniero Parte_2 tuttavia nel caso in esame non vi è interruzione della a trasmissione della cittadinanza italiana “iure sanguinis” dall'avo italiano poiché il figlio della stessa arebbe stata, in virtù Persona_1 delle leggi dell'epoca, preclusa a causa della mancanza di una “successiva” discendenza paterna. Ma
l'art. 1 della L.555/1912 veniva dichiarato incostituzionale dalla nota sentenza della Corte
Costituzionale del 9 febbraio 1983 n. 30 che ne dichiarava l'illegittimità costituzionale di tale articolo nella parte in cui non prevedeva che venisse riconosciuto cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana. Tale norma deve intendersi, pertanto, non più vigente nel nostro ordinamento nella parte in cui limitava al solo cittadino di sesso maschile il diritto di trasmettere iure sanguinis la cittadinanza ai propri figli.
Detta normativa impediva, infatti, che cittadina italiana iure sanguinis, potesse Parte_2 trasmettere la cittadinanza italiana ai propri discendenti. L'illegittima privazione, per effetto di una norma dichiarata incostituzionale, si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli artt. 3 e 29 Cost.
Ciò detto, nel richiamare, sul punto, il costante orientamento giurisprudenziale, oggi, possiamo ritenere che in quanto cittadina italiana “iure sanguinis” perché figlia del cittadino italiano Parte_2 trasmetteva, a sua volta, la cittadinanza al proprio figlio e anche ai relativi Persona_1 discendenti, compreso l'odierno ricorrente, ovvero, , Parte_1 determinando i rapporti di filiazione la trasmissione, senza interruzione, lo stato di cittadino italiano che sarebbe spettato agli odierni ricorrenti di diritto senza la legge discriminatoria n. 555 del 1912.
È dunque provato che i ricorrenti siano discendenti di un avo italiano, ma che nella linea genealogica figuri un ascendente di sesso femminile, sposata con cittadino straniero e con cui aveva avuto un figlio prima della promulgazione della vigente Costituzione del 1948.
Sussiste, altresì, l'interesse dei ricorrenti ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana dato il passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale. Infatti, sul punto, si osserva che il problema della sorte di coloro che erano nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione, veniva risolto definitivamente dalle sezioni unite con la sent. n. 4466 del 2009, la quale
“Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria
d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed pagina 5 di 7 imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale”.
Nel merito, occorre precisare che il ricorrente, diretto discendente dell'avo italiano, nel proprio atto introduttivo, specifica di aver tentato più̀ volte di adire il Consolato Generale italiano a Rosario
(Argentina). Tuttavia, i loro numerosi tentativi restavano vani.
Sul punto, i ricorrenti hanno fornito prova di avere tentato di prenotarsi tramite gli screenshot dei tentativi di prenotazione degli appuntamenti attraverso la piattaforma telematica, denominata prenot@ami ai fini della richiesta di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza – in linea diretta - da un cittadino italiano al Consolato Generale d'Italia competente per territorio di Rosario, in Argentina, (cfr. doc. in atti n. 11).
Risulta, dunque, palese l'impossibilità, ormai fatto notorio, di ottenere un appuntamento al fine di poter presentare la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, presso il Consolato
Generale d'Italia in Argentina, a mezzo del portale “Prenot@mi”.
Pertanto, nel richiamare tutti i documenti prodotti in copia autentica nonché dotati di Apostille, si ritiene che la domanda debba essere accolta dichiarando il ricorrente cittadino italiano e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Tenuto conto della natura della procedura e non essendovi stata costituzione in giudizio delle altre parti, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce a nato a [...], NT Fe Parte_1
(Argentina) il 05.11.1985, il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_3 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 09 ottobre 2025. pagina 6 di 7 Il giudice unico
Dott.ssa Roberta Dotta
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