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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 17/07/2025, n. 792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 792 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. 5080/2025 RG
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati:
dott.ssa Cinzia Balletti Presidente rel.
dott.ssa Alina Rossato Giudice
dott.ssa Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 5080/2025 R.G promosso con ricorso congiunto depositato da
, con l'avv. DELL'AGNESE MICHELE, come da mandato in Parte_1
atti;
e
, con l'avv. PASQUATO MARIA CRISTINA, come da Controparte_1
mandato in atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: divorzio congiunto
Conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti nel ricorso introduttivo e confermate nelle scritte depositate per l'udienza del 1.07.2025:
“ chiedono che l'Intestato Tribunale, verificata la corrispondenza delle condizioni alla Legge,
Voglia dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Catania in data 15/09/1979, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Catania, n. 1820, parte 2, serie A, Uff. 1, anno 1979; spese del presente procedimento integralmente compensate,
Pag. 1 a 3 con impegno di ciascuna parte di accollarsi in via esclusiva la parcella del proprio difensore e rinuncia dei procuratori alla solidarietà professionale.”
FATTO E DIRITTO
I sigg. , nato il [...] a [...], e Parte_1 CP_1
, nata il [...] a [...], hanno contratto matrimonio
[...]
concordatario il 15/09/1979 in Catania (CT), trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, n. 1820, Parte 2, Serie A, anno 1979.
Dalla loro unione sono nati i figli il 29/09/1981, e Persona_1 Per_2
il 08/09/1989.
[...]
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente
delegato del Tribunale di Padova il 26.10.2022 e la separazione è stata omologata il
10.11.2022.
Ciò premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio,
congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2,
lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente delegato del Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità, in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c. e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse e va statuito in conformità.
Attesa la concorde volontà delle parti, spese di lite compensate tra le parti
P.Q.M.
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
e contratto il 15/09/1979 in Catania (CT), e trascritto nel Controparte_1
Pag. 2 a 3 registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, n. 1820, Parte 2, Serie A,
anno 1979;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. provvede in conformità ai punti delle rassegnate conclusioni;
4. spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 10 /07/2025
Il Presidente dr.ssa. Cinzia Balletti
Pag. 3 a 3
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati:
dott.ssa Cinzia Balletti Presidente rel.
dott.ssa Alina Rossato Giudice
dott.ssa Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 5080/2025 R.G promosso con ricorso congiunto depositato da
, con l'avv. DELL'AGNESE MICHELE, come da mandato in Parte_1
atti;
e
, con l'avv. PASQUATO MARIA CRISTINA, come da Controparte_1
mandato in atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: divorzio congiunto
Conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti nel ricorso introduttivo e confermate nelle scritte depositate per l'udienza del 1.07.2025:
“ chiedono che l'Intestato Tribunale, verificata la corrispondenza delle condizioni alla Legge,
Voglia dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Catania in data 15/09/1979, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Catania, n. 1820, parte 2, serie A, Uff. 1, anno 1979; spese del presente procedimento integralmente compensate,
Pag. 1 a 3 con impegno di ciascuna parte di accollarsi in via esclusiva la parcella del proprio difensore e rinuncia dei procuratori alla solidarietà professionale.”
FATTO E DIRITTO
I sigg. , nato il [...] a [...], e Parte_1 CP_1
, nata il [...] a [...], hanno contratto matrimonio
[...]
concordatario il 15/09/1979 in Catania (CT), trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, n. 1820, Parte 2, Serie A, anno 1979.
Dalla loro unione sono nati i figli il 29/09/1981, e Persona_1 Per_2
il 08/09/1989.
[...]
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente
delegato del Tribunale di Padova il 26.10.2022 e la separazione è stata omologata il
10.11.2022.
Ciò premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio,
congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2,
lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente delegato del Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità, in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c. e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse e va statuito in conformità.
Attesa la concorde volontà delle parti, spese di lite compensate tra le parti
P.Q.M.
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
e contratto il 15/09/1979 in Catania (CT), e trascritto nel Controparte_1
Pag. 2 a 3 registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, n. 1820, Parte 2, Serie A,
anno 1979;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. provvede in conformità ai punti delle rassegnate conclusioni;
4. spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 10 /07/2025
Il Presidente dr.ssa. Cinzia Balletti
Pag. 3 a 3