Sentenza 23 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza 23/02/2026, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00513/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01801/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1801 del 2022, proposto da
D.V. Costruzione S.r.l., Felicia Vitale, G.Ig.A. Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Giovanni Immordino, Giuseppe Immordino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni Immordino in Palermo, viale Libertà n. 171;
contro
Regione Siciliana - Assessorato Territorio e Ambiente - Dipartimento Regionale Urbanistica, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile n. 182;
nei confronti
Comune di Terrasini, non costituito in giudizio;
per l'annullamento:
- del D.D.G. n. 253 del 26/07/2022, pubblicato sul sito internet della Regione Siciliana il 28/07/2022, con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Urbanistica ha decretato che “ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, il procedimento Classifica: PA_073_0000017 – Codice procedura: 1756, “Ampliamento del piano di lottizzazione “Le Rose” per insediamenti stagionali a uso turistico sito in c.da “Agliandroni”, in variante al piano di lottizzazione autorizzato con provvedimento n. 16/2020 rilasciato dall'Area 3 S.U.A.P. di Terrasini - Ditta: D.V. Costruzione s.r.l.”, sia da assoggettare alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., per le considerazioni e valutazioni contenute nel parere n. 49S3/2022 del 27/06/2022 della Sottocommissione Pianificazione Territoriale CTS”;
- ove occorra e per quanto di ragione, del richiamato parere n. 49S3/2022 del 27/06/2022 della Sottocommissione Pianificazione Territoriale CTS (allegato al DDG impugnato), con il quale si è espresso l'avviso che il suddetto piano di lottizzazione sia da assoggettare alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;
- nonché degli atti tutti presupposti, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2026 il dott. RT LO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso depositato l’11.11.2022, le ditte D.V. COSTRUZIONE S.R.L. e G.IG.A. COSTRUZIONI S.R.L. hanno impugnato il D.D.G. n. 253 del 26.07.2022, con cui l’Assessorato Territorio e Ambiente, in recepimento delle risultanze del Parere n. 49S3/2022 della Commissione Tecnico Specialistica per le autorizzazioni ambientali, ha espresso “parere motivato di assoggettabilità alla procedura di VAS di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006” sulla proposta di piano attuativo e di ampliamento del piano di lottizzazione denominato “Le Rose”, sito in contrada “Agliandroni”, proposto dalle ditte ricorrenti.
Le ricorrenti hanno esposto che l’originario PdL “Le Rose”, per insediamenti stagionali a uso turistico, era approvato dall’Amministrazione comunale con autorizzazione n. 67/92 del 28/08/2007 e veniva successivamente ampliato in seguito a proposta di rimodulazione in variante su progetto presentato dalle stesse ricorrenti.
Il primo progetto di “Rimodulazione ed ampliamento in variante dell’originario piano di lottizzazione ‘Le Rose’ per insediamenti stagionali a uso turistico”, proposto dalle ricorrenti con istanza presentata in data 19/12/2017 prot. 26250, era quindi inviato dal Comune di Terrasini, unitamente al Rapporto Preliminare Ambientale (R.P.A.), all’ARTA ai fini della verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ex art. 12, D.lgs. n. 152/2006 e l’Assessorato, con D.A. ARTA n. 119/GAB del 25/03/2019 (doc. n. 4), stabiliva, in conformità al parere della CTS n. 79 del 07/03/2019 (allegato al doc. n. 4), di non assoggettare la suddetta Rimodulazione ed ampliamento in variante alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., con le prescrizioni contenute nel citato parere n. 79 del 07/03/2019.
In seguito a tale decreto, il Consiglio Comunale di Terrasini, con deliberazione n. 12 del 23/01/2020 (doc. n. 5), approvava la suddetta variante al PdL in esame. La (nuova) convenzione di lottizzazione era sottoscritta il 31/07/2020 (doc. n. 7), mentre, con provvedimento conclusivo del procedimento unico n. 16/2020 del 17/09/2020 (doc. n. 6), l’Area 3 – Lavori Pubblici e S.U.A.P. – dello stesso Comune rilasciava il permesso di costruire per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria previste nella ricordata variante, autorizzando “ lo scavo su suolo pubblico e l’allaccio agli impianti tecnici comunali extraurbani ”.
Nelle more dello svolgimento di tali lavori (iniziati in data 29/09/2020) veniva redatta una seconda variante che inseriva nel suddetto PdL alcuni fondi contigui con superfici inferiori a mq. 6.000 (distanti fra loro e quindi) non separatamente lottizzabili in forza del richiamato art. 31 delle N.T.A.
Tale seconda variante – che, oltre a quanto già autorizzato con i provvedimenti n. 67/92 del 2007 e n. 16/2020, per una complessiva superficie di circa mq. 33.536,00, inserisce nell’area del piano ulteriori mq. 8.765,00 (per un totale di mq. 42.301,00 ed un aumento della superficie complessiva di circa il 20%) – era trasmessa all’ARTA ai fini della verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS), unitamente al Rapporto Preliminare Ambientale (ovviamente conformato alle precedenti prescrizioni della CTS).
Questa volta, tuttavia, l’Assessorato Regionale, nel decreto che si impugna unitamente al presupposto parere della CTS al quale si richiama, ha stabilito che il progetto di variante fosse da assoggettare alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..
Ciò premesso, le società ricorrenti hanno dedotto l’illegittimità del provvedimento impugnato sulla scorta dei seguenti motivi di diritto: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 12, D.LGS. n. 152/2006 E DEGLI ARTT. 3 e 6, L. N. 241/1990; DEL D.A. TERRITORIO E AMBIENTE N. 265/GAB DEL 15/12/2021; E DELL’ALLEGATO B AL D.A. TERRITORIO E AMBIENTE N. 53 DEL 27/02/2020. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO PROCEDIMENTALE. ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DELLO SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA. DIFETTO DI PRESUPPOSTI. DIFETTO DI ISTRUTTORIA. CONTRADDITTORIETÀ CON PRECEDENTI ATTI DELLA STESSA P.A. ILLOGICITÀ MANIFESTA. DIFETTO E CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE .
Le ricorrenti evidenziano, in particolare, l’illogicità del decreto di assoggettabilità a VAS della seconda variante, nonostante la prima variante al piano, che ingloba circa l’80% della superficie del progetto, avesse già ricevuto dalla stessa CTS parere di “non assoggettabilità” a VAS, e la carenza di istruttoria e motivazione sui presupposti legali per l’assoggettamento a VAS dell’ampliamento proposto, avuto specifico riguardo all’esistenza di effetti significativi sull’ambiente precedentemente non considerati, come richiesto dall’art. 12 del Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152 nei casi di verifica di assoggettabilità a VAS relativa a modifiche di piani o programmi già valutati.
Con memoria del 30.09.2025, l’ARTA ha dedotto l’infondatezza del ricorso, difendendo la logicità e la completezza motivazionale del provvedimento impugnato e del presupposto parere della CTS sulla base dei seguenti assunti principali:
- la mera circostanza che il progetto originario di lottizzazione non fosse stato sottoposto a VAS non implicherebbe affatto che le varianti allo stesso non possano determinare una variazione nell’apprezzamento dell’Autorità preposta rispetto alla necessità di prescrivere, tenuto conto della rilevanza dell’intervento e conseguentemente della maggiore potenzialità lesiva per l’ambiente, un procedimento di valutazione aggravato, quale è la VAS;
- la CTS, nell’esercizio degli apprezzamenti discrezionali ad essa rimessi e rigorosamente improntati al principio di precauzione, ha ritenuto che la proposta di piano di lottizzazione per cui è causa potesse determinare impatti significativi sulle componenti acqua e suolo e che, ad ogni modo, non fosse possibile escludere potenziali impatti su dette componenti ambientali, donde l’assoggettamento a VAS del progetto.
In data 5.12.2025 l’Avvocatura dello Stato ha depositato il parere CTS n. 848 del 28.11.2025 con il quale la commissione chiede all’ARTA di revocare il precedente parere (ritenuto carente nella motivazione) onde consentire, in sede di riedizione del potere, una nuova valutazione di assoggettabilità a VAS. Indi, con il D.D.G. n. 3 del 13/01/2026 è stato annullato il D.D.G. n. 253 del 26/07/2022, oggetto di ricorso.
All’udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2026, i difensori delle parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere e il ricorso è stato posto in decisione.
DIRITTO
Quanto sopra premesso, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, co. 5 c.p.a..
Invero, il provvedimento impugnato è stato annullato in autotutela dall’amministrazione resistente con D.D.G. n. 3 del 13/01/2026 per le motivazioni contenute nel parere CTS n. 848 del 28.11.2025, trovando così piena soddisfazione in corso di causa la pretesa avanzata da parte ricorrente.
La spese del giudizio sono poste a carico dell’Assessorato Regionale resistente in ossequio al principio della soccombenza virtuale (essendosi riconosciuto, come da parere CTS n. 848 del 28.11.2025 sotteso all’atto di annullamento d’ufficio, l’illegittimità dell’impugnato D.D.G. n. 253 del 26/07/2022 per difetto di motivazione) e si liquidano come da dispositivo sulla base dei parametri previsti dal d.m. n. 55/2014, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia e della media complessità delle questioni giuridiche affrontate, avendo riguardo ai minimi tariffari e senza tener conto della fase istruttoria in quanto nessuna attività difensiva rilevante è stata concretamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in € 2.000,00 (euro duemila/00) per compensi, oltre spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge, e oltre contributo unificato se e in quanto versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN TE, Presidente
RT LO, Primo Referendario, Estensore
Andrea Illuminati, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RT LO | AN TE |
IL SEGRETARIO