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Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 22/03/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1536/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica in persona del giudice Leila Nadir Sersale, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 1563 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2021, avente ad oggetto: usucapione
promossa da
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Guglielmo Mossuto Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze, Viale dei Mille n. 82
attore
nei confronti di
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Ilenia Parrini ed Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Arezzo, Via Vittorio Veneto n. 33/18
convenuto e (C.F. , CP_2 C.F._3 CP_3 CodiceFiscale_4
rappresentati e difesi dall'avv. Sara Guidi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in
Dicomano (FI), V.le Gramsci n. 51
convenuti
nonché nei confronti di
[...]
Controparte_4
[...]
ed (eredi di
[...] CP_5 Persona_1
e (eredi di Controparte_6 Controparte_7 CP_8 CP_9 Per_2
[...]
1 R.G. n. 1536/2021
[...]
Controparte_10
[...]
[...] [...]
ed (eredi di Controparte_11 Controparte_12 Controparte_13
(erede di Controparte_14 Persona_3
Controparte_15
[...]
[...]
Controparte_16
[...]
[...]
convenuti (contumaci)
conclusioni:
per “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, 1. accertare e dichiarare che con Parte_1
riguardo all'immobile sito nel comune di Poppi Loc. Agna n.c.7 e 8 (attualmente n.c.16), distinto al Catasto
Edilizio Urbano nel foglio 54, p.lla 31 sub1, Loc. Agna n.7, piani terra – primo, e foglio 54, p.lla 31 sub2,
Loc. Agna n.8, piani terra – primo, il sig. meglio in epigrafe qualificato, è proprietario Parte_1
esclusivo a titolo originario per maturata usucapione acquisitiva ex artt. 1146, co.2, e 1158 c.c. della metà
attualmente intestata ai signori nato a [...] il [...], nato a [...] il Parte_2 CP_17
15.11.1916 – rectius 1906, nata a [...] il [...] e nata a [...] – rectius Persona_4 Persona_5
- il 31.05.1901 tutti deceduti, per tutti i motivi indicati in parte narrativa;
2. Persona_6
conseguentemente ordinare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di provvedere alle necessarie
variazioni e trascrizioni, con esonero del Conservatore e degli altri Pubblici Ufficiali a ciò procedenti da ogni
responsabilità al riguardo. Con vittoria delle spese di lite. In via istruttoria, con riserva di chiedere tutti i
mezzi di prova che si rendano necessari, in primis prove per testi.”;
per “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni altra istanza ed eccezione rigettata, Controparte_1
Accertato che il Sig. non è erede della sig.ra per i motivi in atti Accertare Controparte_1 Persona_4
e dichiarare la mancanza di legittimazione passiva ad causam del Sig. come sopra Controparte_1
rappresentato e difeso per i motivi di cui in atti Per l'effetto Rigettare la domanda proposta dal Sig
[...]
nei confronti del Sig. Con vittoria di compensi e spese”; Pt_1 Controparte_1
2 R.G. n. 1536/2021
per MA e SA “Voglia l'Ill.mo Tribunale - accertata l'intervenuta usucapione CP_2 CP_3
dell'immobile sito a Poppi Loc. Agna n.c. 7 e 8 (attualmente n.c. 16) da parte del Sig. Pt_1
conseguentemente accogliere le domande dallo stesso proposte;
- in considerazione della rinnovata citazione
in causa anche nei loro confronti, nonostante le molteplici dichiarazioni di riconoscimento dell'avvenuta
usucapione e disponibilità a sottoscrivere atti di avvenuta cessione, condannare parte attrice a rifondere le
spese e gli onorari professionali di parte del presente giudizio, oltre IVA, CAP e spese generali 15% come per
legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha chiesto di accertarsi e dichiararsi Parte_1
l'intervenuta usucapione, in proprio favore, della metà dell'immobile sito nel comune di Poppi
Loc. Agna n.c. 7 e 8 (attualmente n. c. 16), censito al Catasto Edilizio Urbano nel foglio 54, p.lla 31
sub1, Loc. Agna n. 7, piani terra – primo, e foglio 54, p.lla 31 sub2, Loc. Agna n.8, piani terra –
primo.
A sostegno della domanda, ha allegato che: Parte_1
i. con atto di compravendita del 05.01.2009 rep. 54.510, racc. 13.400, egli ha acquistato da Per_7
e rispettivamente 143/288mi e 1/288mo per un totale di 144/288 e quindi
[...] Persona_8
la metà di un fabbricato urbano di vecchia costruzione semidiruto posto in Poppi, Loc. Agna n. 7 e
8 (poi divenuto civico 16), identificato catastalmente nel foglio 54, p.lla 31 sub1, Loc. Agna n. 7,
piani terra – primo, cat. A/5, cl.3, vani 2,5 rc € 97,09, e foglio 54, p.lla 31 sub2, Loc. Agna n. 8, piani terra – primo, cat.A/5, cl.2, vani 3,5, rc € 115,69 (doc. 1, parte attrice);
ii. egli ha potuto acquistare per compravendita dai sig.ri e soltanto la metà del Per_7 Per_8
rudere, in quanto l'altra metà era ed è tutt'oggi intestata ancora ai soggetti identificati dalla visura catastale prodotta in atti (doc. 2, parte attrice), decedute da decenni: i signori Parte_2 Per_5
e (cfr. doc. 3b, parte attrice);
[...] CP_17 Persona_4
iii. in questi anni, gli eredi dei cointestatari del bene in questione non hanno mai eseguito volture e trascrizioni, pur essendone divenuti proprietari per successione, né si sono mai interessati al bene in questione;
iv. i precedenti proprietari (danti causa) e – i quali a loro volta Persona_7 Persona_8
avevano acquistato la metà dell'immobile poi venduto all'odierno attore con contratto di compravendita del 11.12.1999 e del 28.07.2000 – ne avevano comunque utilizzato e sfruttato anche
3 R.G. n. 1536/2021
l'altra metà come se fosse propria, esercitando su di essa i poteri corrispondenti al possesso e in particolare all'esercizio della piena proprietà;
v. analogamente, egli stesso, una volta acquistata la proprietà della metà del rudere dai sig.ri Per_7
e ha a sua volta esercitato anche sull'altra metà gli stessi poteri di un pieno proprietario, Per_8
compiendo atti di ordinaria manutenzione;
vi. tuttavia, in caso di necessità di manutenzione straordinaria del proprio immobile, egli non può
procedere senza l'intervento degli eredi degli attuali cointestatari;
proprio negli ultimi tempi il rudere confinante direttamente con l'abitazione dell'attore presenta vari problemi di umidità e infiltrazioni, staticità ed equilibrio, problematicità che ricadono anche sull'abitazione familiare dove egli risiede, con il rischio di crollo, anche se solo parziale, delle strutture, così da rendersi ancora più necessario l'accoglimento della domanda di accertamento dell'intervenuto acquisto della proprietà per usucapione;
vii. unendo il possesso dei suoi danti causa al proprio, matura il tempo per l'usucapione di un immobile pari a venti anni, in quanto:
- egli ha acquistato la metà del rudere e ha iniziato ad occuparsi anche dell'altra metà a partire dal 5 gennaio 2009;
- i suoi danti causa e hanno acquistato la metà del bene Persona_7 Persona_8
rispettivamente l'11 dicembre 1999 e il 28 luglio 2000, prendendosi cura, a partire da tali date,
anche dell'altra metà (ancora intestata ai sig. . Per_4
viii. sostanzialmente, l'intero immobile è stato posseduto esclusivamente, ininterrottamente,
pacificamente, animo domini, da e dall'11.12.1999 al 05.01.2009 e Persona_7 Persona_8
da tale ultima data dallo stesso attore. Tale possesso, concretizzatosi in frequenti e liberi accessi e nella manutenzione ordinaria, è stato continuo, pubblico e indisturbato e non ostacolato da nessuno, anche perché alcuni successori degli attuali intestatari (come , non Persona_9
sono neppure a conoscenza del rudere per cui è causa (doc.4b). Inoltre, il possesso non è mai stato condiviso con gli eredi degli intestatari defunti anche perché lo stesso attore è l'unico ad avere copia delle chiavi per accedere al rudere.
ix. è stato instaurato il procedimento di mediazione, conclusosi negativamente per la mancata partecipazione degli eredi degli intestatari dei beni, ad eccezione di , figlio di Controparte_1
Persona_4
4 R.G. n. 1536/2021
2. Si è costituito in giudizio , eccependo il proprio difetto di legittimazione Controparte_1
passiva, in quanto, pur chiamato all'eredità della madre non ha mai accettato Persona_4
l'eredità né espressamente né tacitamente. Su tali basi, ha chiesto il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti. Con vittoria di spese.
3. All'udienza del 14 dicembre 2021, il giudice allora titolare del procedimento, rilevata la mancanza di prova in atti dello status di eredi dei soggetti citati dal convenuto;
rilevato che le notifiche effettuate a mezzo pec non indicavano con esattezza il pubblico registro dal quale le pec dei convenuti erano state estratte e, inoltre, quanto alla notifica a che la stessa era Controparte_10
stata fatta presso l'indirizzo di una società, non riconducibile allo stesso, e non alla parte personalmente, ha disposto che parte attrice depositasse relazione notarile e/o certificazioni anagrafiche dalle quali verificare i successibili degli attuali intestatari della parte che l'attore intende usucapire e disposto per le ragioni sopra indicate il rinnovo delle notifiche effettuate via pec.
4. Concessi rinvii su richiesta dell'attore, la causa è stata quindi assegnata alla scrivente in data 10
novembre 2023. Su richiesta dell'attore, è stato concesso ulteriore rinvio al fine di consentire il prosieguo delle indagini sull'identità degli eredi della signora vedova di Persona_10 [...]
nonché di riassumere il giudizio nei confronti degli eredi di di Pt_2 Persona_2 [...]
di e di Per_1 Persona_3 Controparte_13
5. Con comparsa di costituzione depositata il 2 aprile 2024, si sono costituiti in giudizio
[...]
e , i quali, come formalizzato dal loro dante causa con CP_2 CP_3 Persona_9
lettera raccomandata del 15.10.2020, hanno confermato la loro adesione al riconoscimento della intervenuta usucapione in favore della parte attrice. Hanno quindi concluso chiedendo al
Tribunale di accertare l'intervenuta usucapione dell'immobile sito a Poppi Loc. Agna n.c. 7 e 8
(attualmente n.c. 16) da parte del Sig. conseguentemente accogliere le domande dallo Pt_1
stesso proposte. In considerazione della rinnovata citazione in causa anche nei loro confronti,
nonostante le molteplici dichiarazioni di riconoscimento dell'avvenuta usucapione, hanno chiesto la condanna della parte attrice a rifondere le spese e gli onorari professionali di parte del presente giudizio.
6. Non si sono costituiti i restanti convenuti. Ritenuto regolarmente istaurato il contraddittorio, ne deve essere dichiarata la contumacia.
5 R.G. n. 1536/2021
7. Non essendo state richieste prove costituende, la causa è stata ritenuta matura per la decisione con fissazione dell'udienza del 19.2.2025 per la discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c.,
applicabile anche al presente procedimento ai sensi dell'art. 7, d. lgs. n. 164 del 2024.
*****
8. Ai sensi dell'art. 1158 c.c., l'acquisto in via originaria del diritto di proprietà di un bene per usucapione richiede la ricorrenza dei seguenti presupposti:
i. il possesso della cosa uti dominus, e cioè l'esercizio materiale di tutti i poteri corrispondenti al titolare del diritto dominicale – e non soltanto una parte delle relative facoltà – nutrendo l'intenzione di comportarsi come il legittimo proprietario della res (cfr. Cass. 9671/2014);
ii. il fatto che il possesso non sia iniziato in modo violento o clandestino (art. 1163 c.c.),
prendendosi altrimenti a riferimento come dies a quo il momento in cui la violenza o la clandestinità sono cessati (cfr. Cass. 1672/2012);
iii. la continuità del possesso per venti anni.
9. Ai sensi dell'art. 1146 co. 2, c.c., “Il successore a titolo particolare può unire al proprio possesso quello
del suo autore per goderne gli effetti”. Ciò significa che chiunque intenda avvalersi della accessione del possesso, per unire il proprio possesso a quello del dante causa ai fini dell'usucapione, deve fornire la prova di aver acquisito un titolo astrattamente idoneo a giustificare la traditio del bene oggetto della signoria di fatto, operando detta accessione con riferimento e nei limiti del titolo traslativo e non oltre lo stesso.
In altri termini, in tema di accessione nel possesso, di cui all'art. 1146 co. 2, c.c., “affinché operi il
trapasso del possesso dall'uno all'altro dei successivi possessori e il successore a titolo particolare possa unire
al proprio il possesso del dante causa, è necessario che il trasferimento trovi la propria giustificazione in un
titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà o altro diritto reale sul bene;
dal che consegue, stante la
tipicità dei negozi traslativi reali, che l'oggetto del trasferimento non può essere costituito dal trasferimento
del mero potere di fatto sulla cosa (Cass. 16 marzo 2010 n. 6353; Cass. 22 aprile 2005 n. 8502). L'accessione
del possesso, di cui all'art. 1146 co. 2 c.c., pertanto, opera con riferimento e nei limiti del titolo traslativo (e
non oltre lo stesso), e in tali limiti può avvenire la traditio: all'acquisto deve infatti seguire l'immissione di
fatto nel possesso del bene con il passaggio del potere di agire liberamente sullo stesso, e da tale momento si
verificano gli effetti dell'accessione (Cass. 12 settembre 2000 n. 12034; Cass. 23 giungo 1999 n. 6382; Cass.
3 luglio 1998 n. 6489; Cass. 12 novembre 1996 n. 9884)” (in termini, Cass. sez. II, 18/05/2021, n.13274;
6 R.G. n. 1536/2021
cfr. anche Cass, sez. II, 22 aprile 2005, n. 8502: “il trapasso del possesso dall'uno all'altro dei successivi
possessori si ricollega e trova la sua necessaria giustificazione in un titolo astrattamente idoneo a trasferire la
proprietà o altro diritto reale su un bene, che imponga la sostituzione di un soggetto ad un altro, giacché la
norma ricollega espressamente alla qualità di successore a titolo particolare nel diritto la facoltà di unire il
proprio possesso a quello del dante causa e la tipicità dei negozi traslativi reali esclude che oggetto o causa di
essi possano essere costituiti unicamente l'esercizio od il trasferimento di un potere di fatto (cfr.: Cass. civ.,
sez. II, sent. 12 settembre 2000, n. 12034; cass. civ., sez. II, sent. 3 luglio 1998, n. 6489: cass. civ., sez. II,
sent. 12 novembre 1996, n. 9884). Operando, dunque, l'accessione del possesso soltanto con riferimento ad
un titolo traslativo di un diritto reale, soltanto nei limiti di questo può verificarsi la traditio, alla quale è
ricollegabile l'unificazione del possesso esercitato in tempi successivi da distinti soggetti (cfr.: Cass. civ., sez.
II, sent. 23 giugno 1999, n. 6382”).
10. Nel caso di specie, dalla documentazione in atti si ricava che:
i. con atto di compravendita del 5 gennaio 2009 rep. 54.510, racc. 13.400, ai rogiti notaio Per_11
l'odierno attore ha acquistato da e rispettivamente
[...] Persona_7 Persona_8
143/288mi e 1/288mo per un totale di 144/288 e quindi la metà di un fabbricato urbano di vecchia costruzione semidiruto posto in Poppi, Loc. Agna n. 7 e 8 (attualmente civico 16), identificato catastalmente nel foglio 54, p.lla 31 sub1, Loc. Agna n. 7, piani terra – primo, cat. A/5, cl.3, vani 2,5
rc € 97,09, e foglio 54, p.lla 31 sub2, Loc. Agna n. 8, piani terra – primo, cat.A/5, cl.2, vani 3,5, rc €
115,69 (cfr. doc. 1 fascicolo attore);
ii. la stessa metà del fabbricato acquistata dall'odierno attore con l'atto sopra citato era stata, a sua volta, acquistata da e rispettivamente con contratto di Persona_7 Persona_8
compravendita 11 dicembre 1999 e con contratto di compravendita del 28 luglio 2000 (cfr. pag. 3 e pag. 4, doc. 1, cit.).
L'atto di trasferimento del bene prodotto dall'attore risale, dunque, a meno di venti anni prima della notifica della citazione e menziona unicamente metà del fabbricato, e non anche l'altra metà
dell'immobile che si intende oggi usucapire.
Nel dettaglio, nell'atto di compravendita del 5 gennaio 2009 si legge che “I Signori per i Persona_7
diritti pari a centoquarantatrè duecentottantottesimi (143/288) in piena proprietà e Persona_8
per i diritti pari a un duecentottantottesimo (1/288) in piena proprietà, con ogni garanzia di fatto e di diritto,
vendono al Signor il quale accetta ed acquista i diritti pari complessivi un mezzo (1/2) in Parte_1
piena proprietà (…) sui seguenti immobili siti in Comune di Poppi …” (art. 1), nonché “il possesso di
7 R.G. n. 1536/2021
quanto alienato è dato da oggi alla parte acquirente con ogni conseguenza giuridica attiva e passiva come per
Legge” (art. 2, contratto sub doc. 1).
Come si può notare, i venditori non si sono dichiarati proprietari (neanche per usucapione) anche della altra metà del bene immobile;
si legge ancora all'art. 3 del contratto “La parte venditrice
dichiara e garantisce: (…) d) la seguente legittima provenienza: - atti di acquisto autenticati dal Notaio
di Poppi rispettivamente in data 11 dicembre 1999, (…) con il quale esso si Persona_11 Persona_7
rendeva acquirente dei diritti pari a centoquarantatre duecentottantesimi (143/288) in piena proprietà sugli
immobili in oggetto e in data 28 luglio 2000 (…), con il quale essa si rendeva Persona_8
acquirente quali beni personali in esclusione dal regime di comunione legale dei beni, fra l'altro dei diritti
pari a un duecentottantesimo (1/288) in piena proprietà sugli immobili in oggetto” (doc. 1 cit.).
L'atto di trasferimento del bene prodotto dall'attore non risulta, dunque, un titolo astrattamente idoneo a giustificare la traditio del bene che si intende oggi usucapire e non può fungere da titolo idoneo ai fini del cumulo dei due possessi.
Poiché, infatti, con il titolo prodotto in giudizio dall'attore era stata trasferita esclusivamente la metà del fabbricato così come sopra individuata, non sussistono le condizioni richieste dall'art. 1146 co. 2 c.c. affinché l'attore possa unire il proprio possesso a quello dei propri danti causa ai fini dell'acquisito per usucapione della proprietà dell'area oggetto del presente giudizio, estranea al predetto contratto di compravendita.
11. La domanda di parte attrice deve essere respinta, ogni altra questione assorbita.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in favore dei convenuti costituiti, sulla base dei valori minimi dello scaglione di riferimento, per le fasi di studio,
introduttiva e decisionale. Nulla per la fase istruttoria, in quanto non tenutasi. Trova applicazione il d.m. n. 147/2022 in base a quanto previsto dall'art. 6 del medesimo decreto: “Le disposizioni di cui
al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata
in vigore”. Del resto, seppur con riferimento al passaggio tra il d.m. 140/2012 e il d.m. n. 55/2014
(ma con considerazioni estensibili alla questione in esame), la Suprema Corte aveva affermato che:
“in tema di spese processuali, i parametri introdotti dal d.m. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i
compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un
momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto
inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione
professionale non sia stata ancora completata […]” (così Cass. 19989/2021).
8 R.G. n. 1536/2021
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
a) rigetta le domande proposte da Parte_1
b) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore dei convenuti costituiti Parte_1 [...]
e , liquidate in € 2906,00 oltre iva e cpa come per legge. CP_2 CP_3 Controparte_1
Così deciso in Arezzo, in data 22 marzo 2025
Il giudice
Leila Nadir Sersale
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica in persona del giudice Leila Nadir Sersale, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 1563 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2021, avente ad oggetto: usucapione
promossa da
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Guglielmo Mossuto Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze, Viale dei Mille n. 82
attore
nei confronti di
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Ilenia Parrini ed Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Arezzo, Via Vittorio Veneto n. 33/18
convenuto e (C.F. , CP_2 C.F._3 CP_3 CodiceFiscale_4
rappresentati e difesi dall'avv. Sara Guidi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in
Dicomano (FI), V.le Gramsci n. 51
convenuti
nonché nei confronti di
[...]
Controparte_4
[...]
ed (eredi di
[...] CP_5 Persona_1
e (eredi di Controparte_6 Controparte_7 CP_8 CP_9 Per_2
[...]
1 R.G. n. 1536/2021
[...]
Controparte_10
[...]
[...] [...]
ed (eredi di Controparte_11 Controparte_12 Controparte_13
(erede di Controparte_14 Persona_3
Controparte_15
[...]
[...]
Controparte_16
[...]
[...]
convenuti (contumaci)
conclusioni:
per “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, 1. accertare e dichiarare che con Parte_1
riguardo all'immobile sito nel comune di Poppi Loc. Agna n.c.7 e 8 (attualmente n.c.16), distinto al Catasto
Edilizio Urbano nel foglio 54, p.lla 31 sub1, Loc. Agna n.7, piani terra – primo, e foglio 54, p.lla 31 sub2,
Loc. Agna n.8, piani terra – primo, il sig. meglio in epigrafe qualificato, è proprietario Parte_1
esclusivo a titolo originario per maturata usucapione acquisitiva ex artt. 1146, co.2, e 1158 c.c. della metà
attualmente intestata ai signori nato a [...] il [...], nato a [...] il Parte_2 CP_17
15.11.1916 – rectius 1906, nata a [...] il [...] e nata a [...] – rectius Persona_4 Persona_5
- il 31.05.1901 tutti deceduti, per tutti i motivi indicati in parte narrativa;
2. Persona_6
conseguentemente ordinare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di provvedere alle necessarie
variazioni e trascrizioni, con esonero del Conservatore e degli altri Pubblici Ufficiali a ciò procedenti da ogni
responsabilità al riguardo. Con vittoria delle spese di lite. In via istruttoria, con riserva di chiedere tutti i
mezzi di prova che si rendano necessari, in primis prove per testi.”;
per “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni altra istanza ed eccezione rigettata, Controparte_1
Accertato che il Sig. non è erede della sig.ra per i motivi in atti Accertare Controparte_1 Persona_4
e dichiarare la mancanza di legittimazione passiva ad causam del Sig. come sopra Controparte_1
rappresentato e difeso per i motivi di cui in atti Per l'effetto Rigettare la domanda proposta dal Sig
[...]
nei confronti del Sig. Con vittoria di compensi e spese”; Pt_1 Controparte_1
2 R.G. n. 1536/2021
per MA e SA “Voglia l'Ill.mo Tribunale - accertata l'intervenuta usucapione CP_2 CP_3
dell'immobile sito a Poppi Loc. Agna n.c. 7 e 8 (attualmente n.c. 16) da parte del Sig. Pt_1
conseguentemente accogliere le domande dallo stesso proposte;
- in considerazione della rinnovata citazione
in causa anche nei loro confronti, nonostante le molteplici dichiarazioni di riconoscimento dell'avvenuta
usucapione e disponibilità a sottoscrivere atti di avvenuta cessione, condannare parte attrice a rifondere le
spese e gli onorari professionali di parte del presente giudizio, oltre IVA, CAP e spese generali 15% come per
legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha chiesto di accertarsi e dichiararsi Parte_1
l'intervenuta usucapione, in proprio favore, della metà dell'immobile sito nel comune di Poppi
Loc. Agna n.c. 7 e 8 (attualmente n. c. 16), censito al Catasto Edilizio Urbano nel foglio 54, p.lla 31
sub1, Loc. Agna n. 7, piani terra – primo, e foglio 54, p.lla 31 sub2, Loc. Agna n.8, piani terra –
primo.
A sostegno della domanda, ha allegato che: Parte_1
i. con atto di compravendita del 05.01.2009 rep. 54.510, racc. 13.400, egli ha acquistato da Per_7
e rispettivamente 143/288mi e 1/288mo per un totale di 144/288 e quindi
[...] Persona_8
la metà di un fabbricato urbano di vecchia costruzione semidiruto posto in Poppi, Loc. Agna n. 7 e
8 (poi divenuto civico 16), identificato catastalmente nel foglio 54, p.lla 31 sub1, Loc. Agna n. 7,
piani terra – primo, cat. A/5, cl.3, vani 2,5 rc € 97,09, e foglio 54, p.lla 31 sub2, Loc. Agna n. 8, piani terra – primo, cat.A/5, cl.2, vani 3,5, rc € 115,69 (doc. 1, parte attrice);
ii. egli ha potuto acquistare per compravendita dai sig.ri e soltanto la metà del Per_7 Per_8
rudere, in quanto l'altra metà era ed è tutt'oggi intestata ancora ai soggetti identificati dalla visura catastale prodotta in atti (doc. 2, parte attrice), decedute da decenni: i signori Parte_2 Per_5
e (cfr. doc. 3b, parte attrice);
[...] CP_17 Persona_4
iii. in questi anni, gli eredi dei cointestatari del bene in questione non hanno mai eseguito volture e trascrizioni, pur essendone divenuti proprietari per successione, né si sono mai interessati al bene in questione;
iv. i precedenti proprietari (danti causa) e – i quali a loro volta Persona_7 Persona_8
avevano acquistato la metà dell'immobile poi venduto all'odierno attore con contratto di compravendita del 11.12.1999 e del 28.07.2000 – ne avevano comunque utilizzato e sfruttato anche
3 R.G. n. 1536/2021
l'altra metà come se fosse propria, esercitando su di essa i poteri corrispondenti al possesso e in particolare all'esercizio della piena proprietà;
v. analogamente, egli stesso, una volta acquistata la proprietà della metà del rudere dai sig.ri Per_7
e ha a sua volta esercitato anche sull'altra metà gli stessi poteri di un pieno proprietario, Per_8
compiendo atti di ordinaria manutenzione;
vi. tuttavia, in caso di necessità di manutenzione straordinaria del proprio immobile, egli non può
procedere senza l'intervento degli eredi degli attuali cointestatari;
proprio negli ultimi tempi il rudere confinante direttamente con l'abitazione dell'attore presenta vari problemi di umidità e infiltrazioni, staticità ed equilibrio, problematicità che ricadono anche sull'abitazione familiare dove egli risiede, con il rischio di crollo, anche se solo parziale, delle strutture, così da rendersi ancora più necessario l'accoglimento della domanda di accertamento dell'intervenuto acquisto della proprietà per usucapione;
vii. unendo il possesso dei suoi danti causa al proprio, matura il tempo per l'usucapione di un immobile pari a venti anni, in quanto:
- egli ha acquistato la metà del rudere e ha iniziato ad occuparsi anche dell'altra metà a partire dal 5 gennaio 2009;
- i suoi danti causa e hanno acquistato la metà del bene Persona_7 Persona_8
rispettivamente l'11 dicembre 1999 e il 28 luglio 2000, prendendosi cura, a partire da tali date,
anche dell'altra metà (ancora intestata ai sig. . Per_4
viii. sostanzialmente, l'intero immobile è stato posseduto esclusivamente, ininterrottamente,
pacificamente, animo domini, da e dall'11.12.1999 al 05.01.2009 e Persona_7 Persona_8
da tale ultima data dallo stesso attore. Tale possesso, concretizzatosi in frequenti e liberi accessi e nella manutenzione ordinaria, è stato continuo, pubblico e indisturbato e non ostacolato da nessuno, anche perché alcuni successori degli attuali intestatari (come , non Persona_9
sono neppure a conoscenza del rudere per cui è causa (doc.4b). Inoltre, il possesso non è mai stato condiviso con gli eredi degli intestatari defunti anche perché lo stesso attore è l'unico ad avere copia delle chiavi per accedere al rudere.
ix. è stato instaurato il procedimento di mediazione, conclusosi negativamente per la mancata partecipazione degli eredi degli intestatari dei beni, ad eccezione di , figlio di Controparte_1
Persona_4
4 R.G. n. 1536/2021
2. Si è costituito in giudizio , eccependo il proprio difetto di legittimazione Controparte_1
passiva, in quanto, pur chiamato all'eredità della madre non ha mai accettato Persona_4
l'eredità né espressamente né tacitamente. Su tali basi, ha chiesto il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti. Con vittoria di spese.
3. All'udienza del 14 dicembre 2021, il giudice allora titolare del procedimento, rilevata la mancanza di prova in atti dello status di eredi dei soggetti citati dal convenuto;
rilevato che le notifiche effettuate a mezzo pec non indicavano con esattezza il pubblico registro dal quale le pec dei convenuti erano state estratte e, inoltre, quanto alla notifica a che la stessa era Controparte_10
stata fatta presso l'indirizzo di una società, non riconducibile allo stesso, e non alla parte personalmente, ha disposto che parte attrice depositasse relazione notarile e/o certificazioni anagrafiche dalle quali verificare i successibili degli attuali intestatari della parte che l'attore intende usucapire e disposto per le ragioni sopra indicate il rinnovo delle notifiche effettuate via pec.
4. Concessi rinvii su richiesta dell'attore, la causa è stata quindi assegnata alla scrivente in data 10
novembre 2023. Su richiesta dell'attore, è stato concesso ulteriore rinvio al fine di consentire il prosieguo delle indagini sull'identità degli eredi della signora vedova di Persona_10 [...]
nonché di riassumere il giudizio nei confronti degli eredi di di Pt_2 Persona_2 [...]
di e di Per_1 Persona_3 Controparte_13
5. Con comparsa di costituzione depositata il 2 aprile 2024, si sono costituiti in giudizio
[...]
e , i quali, come formalizzato dal loro dante causa con CP_2 CP_3 Persona_9
lettera raccomandata del 15.10.2020, hanno confermato la loro adesione al riconoscimento della intervenuta usucapione in favore della parte attrice. Hanno quindi concluso chiedendo al
Tribunale di accertare l'intervenuta usucapione dell'immobile sito a Poppi Loc. Agna n.c. 7 e 8
(attualmente n.c. 16) da parte del Sig. conseguentemente accogliere le domande dallo Pt_1
stesso proposte. In considerazione della rinnovata citazione in causa anche nei loro confronti,
nonostante le molteplici dichiarazioni di riconoscimento dell'avvenuta usucapione, hanno chiesto la condanna della parte attrice a rifondere le spese e gli onorari professionali di parte del presente giudizio.
6. Non si sono costituiti i restanti convenuti. Ritenuto regolarmente istaurato il contraddittorio, ne deve essere dichiarata la contumacia.
5 R.G. n. 1536/2021
7. Non essendo state richieste prove costituende, la causa è stata ritenuta matura per la decisione con fissazione dell'udienza del 19.2.2025 per la discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c.,
applicabile anche al presente procedimento ai sensi dell'art. 7, d. lgs. n. 164 del 2024.
*****
8. Ai sensi dell'art. 1158 c.c., l'acquisto in via originaria del diritto di proprietà di un bene per usucapione richiede la ricorrenza dei seguenti presupposti:
i. il possesso della cosa uti dominus, e cioè l'esercizio materiale di tutti i poteri corrispondenti al titolare del diritto dominicale – e non soltanto una parte delle relative facoltà – nutrendo l'intenzione di comportarsi come il legittimo proprietario della res (cfr. Cass. 9671/2014);
ii. il fatto che il possesso non sia iniziato in modo violento o clandestino (art. 1163 c.c.),
prendendosi altrimenti a riferimento come dies a quo il momento in cui la violenza o la clandestinità sono cessati (cfr. Cass. 1672/2012);
iii. la continuità del possesso per venti anni.
9. Ai sensi dell'art. 1146 co. 2, c.c., “Il successore a titolo particolare può unire al proprio possesso quello
del suo autore per goderne gli effetti”. Ciò significa che chiunque intenda avvalersi della accessione del possesso, per unire il proprio possesso a quello del dante causa ai fini dell'usucapione, deve fornire la prova di aver acquisito un titolo astrattamente idoneo a giustificare la traditio del bene oggetto della signoria di fatto, operando detta accessione con riferimento e nei limiti del titolo traslativo e non oltre lo stesso.
In altri termini, in tema di accessione nel possesso, di cui all'art. 1146 co. 2, c.c., “affinché operi il
trapasso del possesso dall'uno all'altro dei successivi possessori e il successore a titolo particolare possa unire
al proprio il possesso del dante causa, è necessario che il trasferimento trovi la propria giustificazione in un
titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà o altro diritto reale sul bene;
dal che consegue, stante la
tipicità dei negozi traslativi reali, che l'oggetto del trasferimento non può essere costituito dal trasferimento
del mero potere di fatto sulla cosa (Cass. 16 marzo 2010 n. 6353; Cass. 22 aprile 2005 n. 8502). L'accessione
del possesso, di cui all'art. 1146 co. 2 c.c., pertanto, opera con riferimento e nei limiti del titolo traslativo (e
non oltre lo stesso), e in tali limiti può avvenire la traditio: all'acquisto deve infatti seguire l'immissione di
fatto nel possesso del bene con il passaggio del potere di agire liberamente sullo stesso, e da tale momento si
verificano gli effetti dell'accessione (Cass. 12 settembre 2000 n. 12034; Cass. 23 giungo 1999 n. 6382; Cass.
3 luglio 1998 n. 6489; Cass. 12 novembre 1996 n. 9884)” (in termini, Cass. sez. II, 18/05/2021, n.13274;
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cfr. anche Cass, sez. II, 22 aprile 2005, n. 8502: “il trapasso del possesso dall'uno all'altro dei successivi
possessori si ricollega e trova la sua necessaria giustificazione in un titolo astrattamente idoneo a trasferire la
proprietà o altro diritto reale su un bene, che imponga la sostituzione di un soggetto ad un altro, giacché la
norma ricollega espressamente alla qualità di successore a titolo particolare nel diritto la facoltà di unire il
proprio possesso a quello del dante causa e la tipicità dei negozi traslativi reali esclude che oggetto o causa di
essi possano essere costituiti unicamente l'esercizio od il trasferimento di un potere di fatto (cfr.: Cass. civ.,
sez. II, sent. 12 settembre 2000, n. 12034; cass. civ., sez. II, sent. 3 luglio 1998, n. 6489: cass. civ., sez. II,
sent. 12 novembre 1996, n. 9884). Operando, dunque, l'accessione del possesso soltanto con riferimento ad
un titolo traslativo di un diritto reale, soltanto nei limiti di questo può verificarsi la traditio, alla quale è
ricollegabile l'unificazione del possesso esercitato in tempi successivi da distinti soggetti (cfr.: Cass. civ., sez.
II, sent. 23 giugno 1999, n. 6382”).
10. Nel caso di specie, dalla documentazione in atti si ricava che:
i. con atto di compravendita del 5 gennaio 2009 rep. 54.510, racc. 13.400, ai rogiti notaio Per_11
l'odierno attore ha acquistato da e rispettivamente
[...] Persona_7 Persona_8
143/288mi e 1/288mo per un totale di 144/288 e quindi la metà di un fabbricato urbano di vecchia costruzione semidiruto posto in Poppi, Loc. Agna n. 7 e 8 (attualmente civico 16), identificato catastalmente nel foglio 54, p.lla 31 sub1, Loc. Agna n. 7, piani terra – primo, cat. A/5, cl.3, vani 2,5
rc € 97,09, e foglio 54, p.lla 31 sub2, Loc. Agna n. 8, piani terra – primo, cat.A/5, cl.2, vani 3,5, rc €
115,69 (cfr. doc. 1 fascicolo attore);
ii. la stessa metà del fabbricato acquistata dall'odierno attore con l'atto sopra citato era stata, a sua volta, acquistata da e rispettivamente con contratto di Persona_7 Persona_8
compravendita 11 dicembre 1999 e con contratto di compravendita del 28 luglio 2000 (cfr. pag. 3 e pag. 4, doc. 1, cit.).
L'atto di trasferimento del bene prodotto dall'attore risale, dunque, a meno di venti anni prima della notifica della citazione e menziona unicamente metà del fabbricato, e non anche l'altra metà
dell'immobile che si intende oggi usucapire.
Nel dettaglio, nell'atto di compravendita del 5 gennaio 2009 si legge che “I Signori per i Persona_7
diritti pari a centoquarantatrè duecentottantottesimi (143/288) in piena proprietà e Persona_8
per i diritti pari a un duecentottantottesimo (1/288) in piena proprietà, con ogni garanzia di fatto e di diritto,
vendono al Signor il quale accetta ed acquista i diritti pari complessivi un mezzo (1/2) in Parte_1
piena proprietà (…) sui seguenti immobili siti in Comune di Poppi …” (art. 1), nonché “il possesso di
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quanto alienato è dato da oggi alla parte acquirente con ogni conseguenza giuridica attiva e passiva come per
Legge” (art. 2, contratto sub doc. 1).
Come si può notare, i venditori non si sono dichiarati proprietari (neanche per usucapione) anche della altra metà del bene immobile;
si legge ancora all'art. 3 del contratto “La parte venditrice
dichiara e garantisce: (…) d) la seguente legittima provenienza: - atti di acquisto autenticati dal Notaio
di Poppi rispettivamente in data 11 dicembre 1999, (…) con il quale esso si Persona_11 Persona_7
rendeva acquirente dei diritti pari a centoquarantatre duecentottantesimi (143/288) in piena proprietà sugli
immobili in oggetto e in data 28 luglio 2000 (…), con il quale essa si rendeva Persona_8
acquirente quali beni personali in esclusione dal regime di comunione legale dei beni, fra l'altro dei diritti
pari a un duecentottantesimo (1/288) in piena proprietà sugli immobili in oggetto” (doc. 1 cit.).
L'atto di trasferimento del bene prodotto dall'attore non risulta, dunque, un titolo astrattamente idoneo a giustificare la traditio del bene che si intende oggi usucapire e non può fungere da titolo idoneo ai fini del cumulo dei due possessi.
Poiché, infatti, con il titolo prodotto in giudizio dall'attore era stata trasferita esclusivamente la metà del fabbricato così come sopra individuata, non sussistono le condizioni richieste dall'art. 1146 co. 2 c.c. affinché l'attore possa unire il proprio possesso a quello dei propri danti causa ai fini dell'acquisito per usucapione della proprietà dell'area oggetto del presente giudizio, estranea al predetto contratto di compravendita.
11. La domanda di parte attrice deve essere respinta, ogni altra questione assorbita.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in favore dei convenuti costituiti, sulla base dei valori minimi dello scaglione di riferimento, per le fasi di studio,
introduttiva e decisionale. Nulla per la fase istruttoria, in quanto non tenutasi. Trova applicazione il d.m. n. 147/2022 in base a quanto previsto dall'art. 6 del medesimo decreto: “Le disposizioni di cui
al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata
in vigore”. Del resto, seppur con riferimento al passaggio tra il d.m. 140/2012 e il d.m. n. 55/2014
(ma con considerazioni estensibili alla questione in esame), la Suprema Corte aveva affermato che:
“in tema di spese processuali, i parametri introdotti dal d.m. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i
compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un
momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto
inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione
professionale non sia stata ancora completata […]” (così Cass. 19989/2021).
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P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
a) rigetta le domande proposte da Parte_1
b) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore dei convenuti costituiti Parte_1 [...]
e , liquidate in € 2906,00 oltre iva e cpa come per legge. CP_2 CP_3 Controparte_1
Così deciso in Arezzo, in data 22 marzo 2025
Il giudice
Leila Nadir Sersale
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