Articolo 2 della Legge 8 agosto 1991, n. 279
Articolo 1
Versione
13 settembre 1991
Art. 2. 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 730 milioni per l'anno 1991, in lire 750 milioni per l'anno 1992 ed in lire 760 milioni a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando, quanto a lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, lo specifico accantonamento e, quanto a lire 230 milioni per l'anno 1991, lire 250 milioni per l'anno 1992 e lire 260 milioni per l'anno 1993, l'accantonamento "Iniziative di enti ed organismi pubblici e privati per l'attuazione di interventi di promozione della cultura dell'innovazione tecnologica di qualita'".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 13 settembre 1991