CGT1
Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Sassari, sez. III, sentenza 22/01/2026, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Sassari |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 37/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SASSARI Sezione 3, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
SA MARIA GIUSEPPA, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 388/2025 depositato il 23/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Sassari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210113153169504 I.C.I. 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190147974431504 I.C.I. 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Assente
Resistente/Appellato: Assente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente notificato, Ricorrente_1 proponeva impugnazione contro le cartelle di pagamento a lei notificata in data 20.6.2025 con le quali veniva richiesto il pagamento dell'IMU/ICI per gli anni di imposta 2011 e 2013, relativi all'immobile in comune di La Maddalena di proprietà della madre Nominativo_1 ormai deceduta.
Eccepiva in via preliminare la prescrizione del diritto alla riscossione di detto tributo essendo decorso il termine di legge quinquennale non avendo mai ricevuto atti interruttivi della prescrizione.
Concludeva per l'annullamento della cartella impugnata.
Si costituiva Agenzia delle Entrate-IO allegando di avere provveduto all'annullamento delle cartelle di pagamento concludendo per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
Medesime conclusioni venivano assunte dalla ricorrente con memoria depositata in data antecedente all'udienza.
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
P.Q.M.
dichiara la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
Sassari 20.1.2026
Il Giudice Monocratico
G.NN
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SASSARI Sezione 3, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
SA MARIA GIUSEPPA, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 388/2025 depositato il 23/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Sassari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210113153169504 I.C.I. 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190147974431504 I.C.I. 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Assente
Resistente/Appellato: Assente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente notificato, Ricorrente_1 proponeva impugnazione contro le cartelle di pagamento a lei notificata in data 20.6.2025 con le quali veniva richiesto il pagamento dell'IMU/ICI per gli anni di imposta 2011 e 2013, relativi all'immobile in comune di La Maddalena di proprietà della madre Nominativo_1 ormai deceduta.
Eccepiva in via preliminare la prescrizione del diritto alla riscossione di detto tributo essendo decorso il termine di legge quinquennale non avendo mai ricevuto atti interruttivi della prescrizione.
Concludeva per l'annullamento della cartella impugnata.
Si costituiva Agenzia delle Entrate-IO allegando di avere provveduto all'annullamento delle cartelle di pagamento concludendo per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
Medesime conclusioni venivano assunte dalla ricorrente con memoria depositata in data antecedente all'udienza.
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
P.Q.M.
dichiara la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
Sassari 20.1.2026
Il Giudice Monocratico
G.NN