Ordinanza cautelare 23 ottobre 2024
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 24/06/2025, n. 12472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12472 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/06/2025
N. 12472/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09757/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9757 del 2024, proposto da GU LL, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Danza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto Nr. 35007 del 07.08.2024 del MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO, comunicato al ricorrente con email di pari data, nella parte in cui reca il rigetto della istanza di riconoscimento del titolo di abilitazione per materia su classe di concorso A026- MATEMATICA nella scuola secondaria di II° grado, emanato in adempimento alla sentenza del TAR/Lazio, Sez. III bis, n. 6333/2022 ed ove occorra:
- del preavviso di rigetto del 9.02.2024 con cui il MIM ha comunicato ex art. 10 bis legge n° 241/90 i motivi ostativi all''accoglimento della istanza di riconoscimento n°11660/2021 presentata dal ricorrente per la classe di concorso A026- MATEMATICA;
nonché:
- della richiesta integrazione documentale ex art. 6 l. 241 del 03.01.2024 del MIM;
nonché di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi della ricorrente connessi direttamente e/o indirettamente al mancato riconoscimento del titolo abilitante conseguito all''estero di cui al presente ricorso anche se ignoto e/o sconosciuto
E PER LA DECLARATORIA IN VIA CAUTELARE
Della validità del titolo di abilitazione all''insegnamento conseguito in Romania di cui alla richiesta di riconoscimento in Italia in atti per la classe di concorso A026- MATEMATICA, ai fini del mantenimento del ruolo ex art. 59 co.4 del D.l.n°73/2021 di cui è titolare sin dal 01/09/2022,
Con adozione di ogni misura, anche incidentale, volta a tutelare la posizione dedotta in giudizio
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 maggio 2025 il dott. Giovanni Caputi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Con l’atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente impugna i provvedimenti, meglio specificati in epigrafe, con i quali è stata rigettata la sua istanza di riconoscimento del titolo conseguito in Romania, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare degli effetti.
2. - Il menzionato respingimento è basato sulle seguenti circostanze: “ Nello specifico, si fa presente che la scrivente Amministrazione non ha potuto procedere con il riconoscimento poiché, dal percorso professionale da Lei concluso in Romania e in virtù di quanto dichiarato nel certificato n. 70710 rilasciato dal Ministero dell’Educazione in Romania in data 27/02/2023 e allegato all’istanza, si evince chiaramente che Lei è abilitato alla docenza nel campo ingegneria civile e impianti. Pertanto, il titolo di studio di cui chiede il riconoscimento, “Programma di formazione psicopedagogica Nivel I – Nivel II”, non La abilita anche all’insegnamento delle discipline costituenti la classe di concorso già menzionata. Peraltro, si rappresenta che la Laurea in ingegneria è titolo di ammissione alla classe di concorso richiesta, purché il piano di studi seguito abbia compreso i corsi annuali (o due semestrali) di: analisi matematica I, analisi matematica II, geometria o geometria I e due corsi annuali (o quattro semestrali) tra i seguenti: geometria ed algebra o algebra ed elementi di geometria, calcolo delle probabilità, analisi numerica o calcolo numerico. Nella documentazione da Lei allegata non sono reperibili certificati di esami singoli sostenuti .”.
3. - I motivi di ricorso attengono:
- il primo, a “ 1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1, 3, 7-10 BIS L. 241/ 1990 VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA DIR.2005/36/CE CONSIDERANDO “1, 7, 12, 13, 17, 25, 27” ARRT. 1-4, 4 SEPTIES, 5, 8, 11, 12, 13, 14. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ART. 1-3, 5, 5 SEPTIES, 7, 8, 16, 17, 21, 22, 23, 24 D.LGS. 9 NOVEMBRE 2007 N. 206. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 45 E 49 DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO LLUNIONE EUROPEA. OMESSA CONTRADDITTORIA ED INSUFFICIENTE ISTRUTTORIA CONFLUITA IN UNA MOTIVAZIONE ILLOGICA E MANIFESTAMENTE INGIUSTA ECCESSO DI POTERE NELLE FIGURE SINTOMATICHE DELLA CONTRADDITTORIA, OMESSA MOTIVAZIONE E CARENTE ISTRUTTORIA.ILLOGICITA’ INGIUSTIZIA MANIFESTA. VIOLAZIONE LLART. 97 COST .”.
- il secondo, a “ 2) ILLEGITTIMITA’ ECCESSO DI POTERE NELLE FIGURE SINTOMATICHE FALSA APPLICAZIONE DELLA TABELLA A PG.43 DEL DM 259/2017 NELLA PARTE IN CUI HA OMESSO LA VALUTAZIONE PROPRIO DEI CFU DI CUI E’IN POSSESSO IL RICORRENTE E CHE CONSENTONO INVECE ALLA LAUREA IN INGEGNERIA CIVILE DI POTER ACCEDERE ALLA ABILITAZIONE PER LA CLASSE DI CONCORSO A026 RICHIESTA. DISPARITA’ DI TRATTAMENTO INGIUSTIZIA MANIFESTE. VIOLAZIONE LLART. 97 COST, ATTESO CHE IL MINISTERO HA RICONOSCIUTO NEL 2023 LA ABILITAZIONE PER LA A026 AD ALTRI DOCENTI IN POSSESSO DELLA STESSA LAUREA IN INGEGNERIA CIVILE E CON IL TITOLO ESTERO CONSEGUITO PRESSO LA UNIVERSITA’ DI CANTEMIR .”.
- il terzo, a “ 3) ILLEGITTIMITA’, ECCESSO DI POTERE DEL DECRETO DI RIGETTO E DEL PREAVVISO DI DINIEGO DEL 3 GIUGNO 20124 NELLA PARTE IN CUI NON RICONOSCE LA CLASSE DI CONCORSO A026 E SOLO LA A037 OMETTENDO DI VALUTARE I CFU SPECIFICI RICHIESTI DAL DM N°259/2017, ALLEGATI IN DATA 11/06/2024, E VALUTANDO ERRONEAMENTE LA CORRISPONDENZA TRA CLASSI DI CONCORSO ITALIANE E TITOLO ESTERO SULLA BASE DEL CAMPO/SETTORE SPECIFICO”) E SECONDO IL LIVELLO E RAMO DI CONOSCENZA” IN VIOLAZIONE DEI PRINCIPI ESPRESSI DAL CONSIGLIO DI STATO NELLE SENTENZE N. 5948 E 5953/ 2022 ”;
- il quarto, “ ILLEGITTIMITA’ DEL POTERE DI RIEDIZIONE DEL MINISTERO ISTRUZIONE ECCESSO DI POTERE, NELLA PARTE IN CUI IL MINISTERO OMETTE DI VALUTARE IN SEDE ISTRUTTORIA I PERCORSI, SENZA DISPORRE LA COMPARAZIONE ANALITICA TRA I PERCORSI ITALIANO E ROMENO MAI RICHIESTI AL RICORRENTE, PUR ESSENDONE IN POSSESSO GIA’ A FAR DATA DAL 11 GIUGNO 2024, A SEGUITO DEL PREAVVISO DEL 3 GIUGNO 2024, IN PALESE VIOLAZIONE DEI PRINCIPI POSTI DALLE SENTENZE DELLA ZA RI DEL CONSIGLIO DI STATO IN MERITO ALL’OBBLIGO DI COMPARAZIONE AI FINI DEL RICONOSCIMENTO VIOLAZIONE LLOBBLIGO DI MOTIVAZIONE DI CUI ALL’ART 3 DELLA L.N 241/1990 NELLA PARTE IN CUI IL MINISTERO OMETTE LE RAGIONI OSTATIVE ALLA COMPARAZIONE DEI PROGRAMMI IN ESECUZIONE DELLE PRONUNCE LLZA RI ”.
4. - L’Amministrazione si è costituita in giudizio con atto di mero stile.
5. - In sede cautelare la domanda di tutela interinale del ricorrente è stata accolta.
6. - All’udienza indicata in epigrafe la causa è stata trattenuta per la decisione.
7. - Il ricorso è fondato, in coerenza con la giurisprudenza della Sezione, che applica rigorosamente i principi stabiliti dal Consiglio di Stato in AN IA (il medesimo orientamento appare peraltro seguito dalla Sezione IV bis di questo Tribunale, competente in relazione al riconoscimento dei titoli in materia di “sostegno”; i.a. sentenza n. 4567/2025).
Pertanto, il gravame va accolto nei termini e nei limiti di cui appresso.
8. - Preliminarmente deve rilevarsi che i motivi di doglianza possono essere vagliati congiuntamente vista la loro intensa connessione.
9. - La prima questione fondamentale posta nel ricorso attiene alla possibilità, o meno, del Ministero, in sede di riconoscimento di titolo estero, di fare riferimento esclusivamente al titolo abilitativo estero e non al complesso delle esperienze, abilitanti, pratiche e/o formative del richiedente.
La risposta, ad avviso del Collegio, è evidentemente negativa, alla luce delle sentenze di AN IA del dicembre 2022 ( i.e. nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 28-29 dicembre 2022), nonché della giurisprudenza unionale ( i.a. Corte di giustizia UE sentenze: 2 marzo 2023, causa C-270/21, A (Insegnante di scuola materna); 3 marzo 2022, causa C-634/20, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto - Formazione in medicina generale ; 8 luglio 2021, causa C-166/20, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija ; 6 ottobre 2015, causa C-298/14 , LL ).
Le esperienze, di ogni genere (abilitative, formative, pratiche), valutabili nei procedimenti di riconoscimento, non sono soltanto quelle conseguite nello Stato membro che ha rilasciato l’abilitazione, o nell’ultimo Stato membro in cui è stato acquisito un titolo (di qualsiasi genere), perché ciò sarebbe contrario ai principi unionali di libera circolazione ( cfr . sentenze Corte di giustizia UE 7 maggio 1991, causa C-340/89, LO ; 13 novembre 2003, causa C313/01, GE ; 8 luglio 1999, causa C-234/97, ER de BO ; 22 gennaio 2002, causa C-31/00, SE ).
Del resto, autorevole dottrina ha evidenziato come in tali casi si vada “ oltre il trattamento nazionale ”, e che l’Unione è fondata su un nuovo tipo di Trattato che costituisce un ordinamento giuridico di cui sono attori non solo gli Stati membri ma anche i cittadini ed i privati in generale.
L’Amministrazione ha peraltro piena consapevolezza di quanto sopra atteso che ha di recente affermato che non può ricorrere a mezzi di intelligenza artificiale, salva la riserva di umanità, al fine di superare le sue inefficienze nella gestione dei procedimenti di riconoscimento, perché sussisterebbe la: “ necessità di valutare l’esperienza prestata dall’istante sulla specifica classe di concorso per la quale chiede il riconoscimento del titolo estero. Per procedere in tal senso, occorre analizzare lo stato matricolare isolando l’eventuale attività di docenza sulla specifica disciplina di interesse e tenerne conto unitamente al percorso formativo svolto per valutare l’idoneità della complessiva preparazione e provvedere all’accoglimento, pieno o subordinato a misure compensative, oppure al rigetto .” (cfr. ordinanza 24 aprile 2025, n. 8066).
In disparte la circostanza che anche con mezzi di intelligenza artificiale sembrerebbe possibile incorporare nelle valutazioni le circostanze evidenziate dall’Amministrazione, preme notare come quest’ultima, anche quando dispone misure compensative, tiene conto del complesso delle esperienze maturate, anche in Italia, dall’istante. Non si vede quindi perché non possa tenere conto della laurea ai fini dell’attribuzione della classe di concorso (in disparte il diverso tema del riconoscimento pluriclasse che non viene in considerazione nella presente sede).
10. - La seconda questione che il ricorso pone attiene alla sussistenza della formazione specifica che consenta al ricorrente di insegnare nella classe di concorso richiesta.
Precisato di nuovo che nel presente caso non si verte in tema di riconoscimento c.d. pluriclasse, dagli atti del giudizio risulta chiaramente che il ricorrente ha risposto alle contestazioni del Ministero riguardanti l’assenza dei pertinenti esami nel suo programma di studi, adducendo pertinente documentazione a supporto delle sue posizioni.
Il Ministero ha invece emanato il provvedimento impugnato senza tenere conto delle menzionate allegazioni del ricorrente.
Pertanto risulta violato l’art. 10 bis della l. n. 241/1990, in quanto il Ministero non ha considerato in alcun modo le difese procedimentali della parte istante.
11. Il ricorso va dunque accolto quanto alle doglianze, inserite in varia forma nei diversi motivi di ricorso, che evidenziano la violazione dei principi di cui alle sentenze di AN plenaria sopra ricordate e la violazione delle regole in tema di “preavviso di rigetto” e corollario obbligo di motivazione.
Le restanti doglianze vanno ritenute assorbite.
12. Conseguentemente, il procedimento deve riprendere il suo corso dalla fase prevista dall’art. 10 bis della l. n. 241/1990, nel cui ambito andrà valutato se il ricorrente sia in possesso o meno della laurea e degli esami pertinenti alla classe di concorso richiesta, oltre che la necessità di eventuali misure compensative.
L’Amministrazione, quindi, dovrà pronunziarsi di nuovo sull’istanza del ricorrente:
- nel rispetto del contraddittorio procedimentale ed alla luce anche delle statuizioni della presente sentenza;
- evidenziando comunque entro un mese dalla pubblicazione o dalla notifica (se antecedente) della presente sentenza, una volta per tutte, ogni eventuale elemento ostativo all’accoglimento anche parziale o condizionato dell’istanza.
13. - Le spese di lite vanno compensate, in considerazione della peculiarità e parziale novità della questione, nonché l’inottemperanza del ricorrente alla richiesta istruttoria formulata dal Collegio con l’ordinanza cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti e termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Tomassetti, Presidente
Giovanni Caputi, Referendario, Estensore
Ciro Daniele Piro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Caputi | Alessandro Tomassetti |
IL SEGRETARIO