Inammissibile
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 18/06/2025, n. 5309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5309 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/06/2025
N. 05309/2025REG.PROV.COLL.
N. 03637/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3637 del 2022, proposto dall’Associazione Opera Santa Maria della Pace, in qualità di ente gestore della Casa di Cura Privata “L’Immacolata” di Celano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Tommaso Marchese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Asl n.1 Avezzano-Sulmona-L'Aquila, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Rencricca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima) n. 494/2021, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Asl n.1 Avezzano-Sulmona-L'Aquila;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 7 maggio 2025 il Cons. Giovanni Tulumello e uditi per le parti gli avvocati Tommaso Marchese e Maurizio Rencricca in collegamento da remoto attraverso videoconferenza con l'utilizzo della piattaforma "Microsoft Teams".;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il T.A.R. dell’Abruzzo, con sentenza n. 494/2021, ha respinto il ricorso proposto dall’odierna appellante per l’annullamento del provvedimento della A.S.L. Avezzano-Sulmona-L’Aquila in data 28.8.2020, Prot. n. 0181195/20, avente ad oggetto la riduzione del compenso dovuto per l’erogazione del servizio di assistenza ospedaliera in ragione del superamento del tasso di occupazione dei posti letto - anno 2019.
L’indicata sentenza è stata impugnata con ricorso in appello dalla ricorrente in primo grado.
Si è costituita in giudizio, per resistere al ricorso, l’ASL n. 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila.
Il ricorso in appello è stato trattenuto in decisione all’udienza straordinaria del 7 maggio 2025.
2. Preliminarmente deve osservarsi che la parte appellata con una prima memoria ha riproposto le eccezioni sollevate in primo grado.
Quindi, in memoria conclusionale, ha insistito per l’inammissibilità dell’appello per violazione del canone della specificità dei motivi.
L’eccezione riguarda in particolare il capo di sentenza con cui il TAR ha rilevato che “ secondo le prospettazioni di parte ricorrente, l’asserita illegittimità degli atti ispettivi oggetto di gravame discenderebbe in via “’derivata’’ dalla illegittimità dei “presupposti” Decreti commissariali i quali sono stati espressamente richiamati negli atti impugnati ed il cui contenuto è stato integralmente accettato dalla ricorrente con la sottoscrizione del Contratto valevole per l’annualità 2019 approvato con la Deliberazione di G.R. n. 349 del 18 giugno 2019. Ebbene, osserva il Collegio, che i predetti decreti, pur essendo dotati di efficacia lesiva, non hanno costituito oggetto di autonoma e rituale impugnativa, di talché la mancata tempestiva impugnazione degli stessi “produce un effetto di preclusione del ricorso avverso gli atti gravati” (in tali termini, T.A.R. L’Aquila, sentenza 1° aprile 2019, n. 184), ciò in quanto trattasi di “atti presupposti” immediatamente lesivi, rispetto ai quali gli atti impugnati costituiscono “atti consequenziali” (in tali termini, Consiglio di Stato, sentenza 15 settembre 2020, n. 5461) ”.
In memoria di replica l’applicante ha controdedotto sul punto che “ E’ invero evidente come la società appellante abbia formulato nel gravame un organico motivo di error in iudicando che ha investito tutto l’impianto motivazionale della sentenza di primo grado nella parte in cui si profila l’inammissibilità del ricorso, anche con riferimento al paragrafo 4.1 della sentenza (cfr. pag. 7 del ricorso in appello) ”.
Prosegue l’appellante osservando che “ con l’impugnativa de qua, la ricorrente ha inteso censurare – con meridiana evidenza – non i decreti commissariali, bensì i provvedimenti asseritamente applicativi adottati dalla ASL 1, in quanto frutto di un’errata interpretazione, e conseguente illegittima applicazione, anche delle statuizioni contenute nei decreti in parola. Giova ribadire, anche se diffusamente rappresentato nell’atto di appello, che l’impugnativa della odierna appellante Ë volta a far valere i vizi propri dei provvedimenti “a valle” adottati dalla ASL e, conseguentemente, l’erronea interpretazione patrocinata nella sentenza di primo grado e, solo nella non creduta ipotesi in cui i DCA n. 50/2011 e n. 8/2012 dovessero esser intesi nel senso prospettato dall’Amministrazione, ottenere l’annullamento dei provvedimenti applicativi per effetto della disapplicazione degli atti “normativi” a monte ”.
Ad avviso del Collegio l’eccezione è infondata: effettivamente la parte appellante non ha specificamente censurato il richiamato capo di sentenza, ma la sua tesi di fondo (in disparte la fondatezza della stessa), complessivamente evincibile dal gravame, è che gli atti presupposti non necessitassero di impugnazione, e che in ogni caso potessero essere disapplicati.
3. La superiore prospettazione, tuttavia, oltre a disvelare l’infondatezza della tesi posta a fondamento del gravame, non riesce comunque ad impedire l’accoglimento della riproposta eccezione d’inammissibilità del ricorso di primo grado di mancata evocazione, nel giudizio di primo grado, dell’autorità emanante i decreti commissariali di cui si chiedeva la disapplicazione.
Il ricorso di primo grado infatti impugnava le due note della ASL, “ nonché di ogni atto e provvedimento prodromico, conseguenziale e, comunque, connesso, se del caso previa la disapplicazione dei decreti adottati dal Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo in data 16.11.2011, n. 50, 7.12.2011, n. 63 e 12.3.2012, n. 8 ”.
Ora, in disparte la natura regolamentare o meno di tali decreti (in caso negativo non sarebbero disapplicabili, per cui riprenderebbe pieno vigore l’eccezione di mancata impugnazione degli stessi), in ogni caso il ricorso di primo grado è stato notificato solo alla ASL: laddove il gravame poneva (sia pure indirettamente) in discussione la legittimità (ai fini dell’asserita disapplicabilità) dei provvedimenti regionali presupposti, pur senza evocare in giudizio l’autorità che ha emanato questi ultimi.
4. Il ricorso di primo grado va pertanto dichiarato inammissibile.
Esso, unitamente al ricorso in appello, è peraltro anche infondato nel merito, posto che l’ASL, preso atto del superamento del parametro, del tutto legittimamente ha proceduto a decurtare i rimborsi.
Nelle Regioni sottoposte al piano di rientro sanitario è imposta una programmazione sanitaria, a carattere autoritativo e vincolante per le strutture che erogano prestazioni a carico del SSR, caratterizzata da una normativa emergenziale che detti politiche di rigore e che rispetti i limiti imposti dal Piano di Rientro, con sacrifici posti a vario titolo su tutti coloro che operano nello specifico settore di attività e quindi anche sulle strutture convenzionate.
Tali strutture sono però libere di valutare la convenienza a continuare ad operare in regime di accreditamento accettando il tariffario imposto, o porsi fuori del servizio sanitario nazionale operando privatamente (Cfr. Cons. St. Sez. III, sentenza del 22 aprile 2024, n.3599).
Il Collegio condivide le argomentazioni sostenute dal Giudice di primo grado in ordine all’inammissibilità del ricorso, posto che i Decreti n. 50/2011 n. 8/2012 costituiscono atto presupposto rispetto alle delibere dell’Asl impugnate.
Pertanto la conformità degli atti attuativi a valle rispetto ai Decreti Commissariali a monte, unitamente alla circostanza che questi ultimi non sono stati oggetto di impugnazione da parte dell’odierno appellante, ha portato correttamente il Tar a ritenere inammissibile il ricorso.
Inoltre, con la sottoscrizione del contratto valevole per l’annualità 2019, approvato con la Deliberazione di G.R. n. 349 del 18 giugno 2019, la Struttura sanitaria appellante ha di fatto accettato il contenuto dei Decreti commissariali ivi richiamati.
5. Anche il secondo motivo d’appello è infondato.
Ed invero, il Collegio ritiene che gli atti impugnati siano conformi al Decreto Commissariale n. 50/2011 e al successivo Decreto del Commissario ad Acta n. 8 del 12 marzo 2012 i quali prevedono che le verifiche ispettive debbano seguire un criterio di tipo statistico/percentuale, a prescindere dai numeri nosologici delle singole cartelle cliniche appartenenti ai DRG considerati ad ‘’alto rischio di inappropriatezza”.
6. Il ricorso di primo grado deve essere pertanto respinto perché inammissibile ed infondato.
Le spese del doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, in riforma della sentenza gravata dichiara inammissibile il ricorso di primo grado.
Condanna l’appellante al pagamento in favore della Asl n.1 Avezzano-Sulmona-L'Aquila delle spese del doppio grado del presente giudizio, liquidate in complessivi euro quattromila/00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF
Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Tulumello | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO