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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/12/2025, n. 5275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5275 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.21908/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Comune ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21908/2022 promossa da:
, nato a [...] il [...], C.F. , residente in Parte_1 C.F._1
Beinasco (TO), Via Mirafiori, n. 7/c, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Favata del
Foro di Torino, C.F. , ed elettivamente domiciliato presso il suo studio C.F._2 in Torino, Corso Galileo Ferraris 146 (fax 011/0133226 e indirizzo pec:
; Email_1
RICORRENTE contro
(P.IVA - C.F. ), con sede legale in 24121- Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Bergamo, Via Stoppani n. 15, appartenente al , in persona del Controparte_2
Procuratore Speciale Avv. nato a [...] il [...] – C.F. Controparte_3
giusta procura a Ministero Dott.ssa Rita Bosi del 5 febbraio 2020 – CodiceFiscale_3
Rep. n. 31.238 - Racc. n. 3.023 - (doc.1), rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Cucchiella
(C.F. del Foro di Milano, presso il cui Studio in Milano, Via Francesco C.F._4
Sforza n. 3 (fax: 02.55182708 – p.e.c. ; Email_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “Previo ACCERTAMENTO della mancata inclusione del costo assicurativo all'interno del computo del T.E.G. indicato nel contratto di finanziamento mediante delega di pagamento n.
312824;
I. ACCERTARE e DICHIARARE che – in virtù della mancata inclusione del costo assicurativo connesso all'erogazione del credito – il T.E.G. realmente applicato al contratto di finanziamento mediante delega di pagamento n. 312824 risulta pari al 13,85%, a fronte di un tasso soglia vigente al momento della stipula del contratto di prestito pari al 13,77%.
II. Per l'effetto, data la violazione da parte della finanziaria della normativa antiusura, ovvero della Legge n. 108/1996 che ha introdotto l'art. 644, co. 4, c.p., CONDANNARE CP_1
ex art. 1815 c.c., a restituire al GN , la complessiva somma di €
[...] Parte_1
6.895,95, così come sopra specificatamente determinata, ovvero di altra, minore o maggiore, che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi ex art. 1284, IV comma, c.c., dal giorno della domanda giudiziale al saldo.
IN VIA ALTERNATIVA
- Previo ACCERTAMENTO della mancata riduzione del costo complessivo del contratto di finanziamento mediante delega di pagamento n. 312824 in seguito all'anticipata estinzione dello stesso;
- Previo ACCERTAMENTO che la mancata riduzione del costo complessivo del credito deriva dall'esecuzione delle condizioni contrattuali determinate unilateralmente da Controparte_1
III. DICHIARARE che – in virtù dell'applicazione delle condizioni contrattuali determinate unilateralmente dalla – il T.E.G. realmente applicato al contratto di prestito Controparte_1 mediante delega di pagamento n. 312824 alla data della sua estinzione risulta pari al 14,05%,
a fronte di un tasso soglia vigente al momento della stipula del finanziamento pari al 13,77%.
IV. Per l'effetto, data la violazione da parte della finanziaria della normativa antiusura, ovvero della Legge n. 108/1996 che ha introdotto l'art. 644, co. 4, c.p., CONDANNARE la CP_1
a restituire al GN , ex art. 1815 c.c., la complessiva somma di €
[...] Parte_1
6.895,95, così come sopra specificatamente determinata, ovvero di altra, minore o maggiore, che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi legali dalle singole rimesse sino al giorno di notifica della citazione e interessi ex art. 1284, IV comma, c.c., dal giorno della domanda giudiziale al saldo.
IN VIA SUBORDINATA
V. Nella denegata e non ritenuta ipotesi di mancato accoglimento delle domande di cui sopra,
ACCERTARE e DICHIARARE, ai sensi dell'art. 125 sexies T.U.B., e dell'art. 16, paragrafo 1, il diritto del GN alla proporzionale riduzione - in seguito all'estinzione anticipata Pt_1 del contratto di prestito mediante delega di pagamento n. 312824 - di tutti i costi posti a carico dello stesso al momento della stipula del finanziamento suindicato in base alla data di effettiva estinzione.
VI. Per l'effetto, CONDANNARE alla restituzione al GN della Controparte_1 Pt_1 complessiva somma di € 651,42, così come sopra determinata, ovvero di altra, minore o maggiore, veriore accertanda in corso di causa, oltre interessi ex art. 1284, co. IV°, c.c. dal giorno della domanda giudiziale fino al saldo.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese legali, diritti ed onorari, ivi compresi i costi sostenuti dal consumatore per l'insaturazione del procedimento di mediazione avanti l'organismo Controparte_4
per la redazione della perizia tecnica a firma del GN , pari ad € 750,00,
[...] Persona_1 con maggiorazione per la redazione degli atti in formato ipertestuale e distrazione delle spese
a favore del procuratore antistatario”.
Per parte resistente:
“Nel merito: rigettare integralmente le domande formulate da parte attrice in quanto infondate, in fatto e in diritto, per i motivi di cui in narrativa;
In via istruttoria: dichiarare la consulenza tecnica ex adverso prodotta meramente esplorativa ed ininfluente ai fini della decisione della causa.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, ivi compreso il rimborso delle spese generali, giusto D.M. 55/2014, oltre IVA e CPA come per legge.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. In data 19.10.2009, il GN stipulava con KTESIOS S.p.A.1, quale Parte_1 rappresentante ex art. 1388 c.c. di BANCA 24-7 S.P.A., oggi il contratto di Controparte_1 prestito mediante delega di pagamento n. 312824 con cessione del quinto dello stipendio (doc.
1 ricorrente). Difatti, in data 25.06.2012, in un'operazione infragruppo di Controparte_1 conferimento di ramo d'azienda, acquistava pro soluto da Banca 24-7 S.p.A. tutti i crediti di
Banca 24-7 S.p.A. derivanti da contratti di mutuo rimborsabile mediante cessione di quote di stipendio o pensione ovvero delegazione di pagamento regolamentati dal D.P.R. 180/1950 e s.m.i. che alla data del 30.06.2012 risultavano nella titolarità di Banca 24-7 S.p.A. stessa (Doc.
13 ricorrente).
In data 28.03.2018, il ricorrente decideva di estinguere il finanziamento in anticipo rispetto alla scadenza contrattualmente convenuta mediante il pagamento del debito residuo risultante dal relativo conteggio estintivo dopo il versamento di 100 rate su 120 e la cifra estinta risultava pari ad € 2.786,68, come indicato nel conteggio estintivo di del 01.03.2018 (Doc. Controparte_1
2 att.).
Con reclamo datato 13.04.2022, il GN evidenziava l'usurarietà del tasso applicato Pt_1 al contratto di finanziamento e richiedeva a la restituzione dei costi e degli Controparte_1 interessi ad essa corrisposti (Doc. 5 ricorrente).
In data 11 maggio 2022, , “pur non ritenendolo dovuto in quanto non previsto dalle CP_1 condizioni contrattuali a suo tempo sottoscritte e specificamente accettate dal Cliente, nella volontà di preservare la buona relazione”, si dichiarava disponibile a riconoscere a favore del
Cedente la somma complessiva di euro 606,34 (doc. 5 resistente). Detta prima conciliazione aveva esito negativo. Successivamente, il 20 settembre 2022, il sig. invitava in Pt_1 mediazione l'odierna resistente, la quale, in data 3 ottobre 2022 motivava la mancata adesione al procedimento con PEC indirizzata sia all'Organismo di Conciliazione che al Procuratore del sig. (docc. 6 e 7 ricorrente). Pt_1
2. Ciò premesso, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., datato 18 novembre 2022, il consumatore agiva in giudizio, in via principale, per l'accertamento della mancata inclusione del costo assicurativo all'interno del computo del T.E.G. indicato nel contratto di finanziamento mediante delega di pagamento n. 312824 applicato al 13,85%, a fronte di un tasso soglia vigente al momento della stipula del contratto di prestito pari al 13,77% e per l'effetto della normativa antiusura Legge n. 108/1996 che ha introdotto l'art. 644, co. 4, c.p., chiedeva di condannare ex art. 1815 c.c. a restituire la complessiva somma di € 6.895,95. Controparte_1
Con costituzione dell'8 maggio 2023 chiedeva il rigetto delle domande attoree, CP_1 veniva mutato il rito, le parti non aderivano alla proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. avanzata dal giudice, e all'esito dello scambio delle difese conclusive la causa è stata trattenuta in decisione, sulla base di istruttoria esclusivamente documentale.
3. Nel merito, il sig. ha chiesto l'accertamento del superamento del tasso Pt_1 soglia degli interessi del contratto in causa e, per l'effetto, l'applicazione del regime di nullità di cui all'art. 1815 c.c., nonché la condanna di parte convenuta alla restituzione di quanto corrisposto a titolo di interessi, commissioni, oneri accessori e assicurativi e ogni eventuale interesse connesso al finanziamento.
Le domande in esame sono fondate e meritano accoglimento.
Secondo la tesi attorea, il carattere usurario del contratto in giudizio deriverebbe dall'omessa inclusione nel TEG dei premi delle polizze.
Parte resistente ha per contro insistito per la legittimità dell'operazione affermando che il TEG del contratto per cui è causa, poiché ritiene che sia in linea con i tassi soglia vigenti all'epoca della conclusione del rapporto, ed è correttamente determinato in base alle Istruzioni di
Vigilanza del periodo di riferimento ed ai chiarimenti forniti da Banca d'Italia con comunicato del 29 settembre 2009 (doc. 8 resistente). Secondo , il TEG dell'operazione CP_1 finanziaria di riferimento andrebbe raffrontato con il TEGM trimestrale indicato nel Decreto del Mef previsto ratione temporis, emanato ai sensi della L. 108/96, nella quale, sostiene, che le spese per l'assicurazione non devono essere computate.
4. Le argomentazioni della convenuta non possono essere condivise.
Come ribadito di recente dalla Suprema Corte, nella giurisprudenza di legittimità si è affermato il principio di diritto secondo cui, ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644 c.p., comma 4, essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito, collegamento dimostrabile con qualunque mezzo di prova e presunto nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo (Cass. n. 8806/2017).
Questo orientamento ha evidenziato la centralità della fattispecie usuraria come definita dall'art. 644 c.p., comma 4 - secondo cui "per la determinazione del tasso di interessi si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito" - alla quale si devono necessariamente uniformare,
e con la quale si devono raccordare, le diverse disposizioni che intervengono in materia. Non ha quindi rilievo che la Banca d'Italia, ai fini del calcolo del T.E.G. del singolo rapporto di credito, non abbia inserito nelle Istruzioni per la rilevazione del T.E.G.M. del 2006 i costi assicurativi” (cfr. Cass. Ord. n. 20247/2023).
Secondo la Suprema Corte, dunque, le istruzioni della Banca d'Italia non possono togliere rilevanza usuraia a costi collegati alla concessione del credito, dovendo comunque prevalere il principio di onnicomprensività di cui all'art. 644, IV comma, c.p. rispetto a quello di omogeneità delle grandezze da porre a confronto (cfr. anche Cass. 37058/2021).
Alla luce di quanto sopra esposto ed in applicazione del consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità dunque “le spese di assicurazione obbligatoria nei finanziamenti con cessione del quinto si calcolano ai fini del tasso soglia” (cfr. ex multis Cass.
n. 2600/2024).
5. Parimenti infondato è il rilievo sollevato dalla resistente circa il carattere
“obbligatorio” dell'assicurazione sulla vita e contro i rischi dell'impiego in caso di cessione di quote di stipendio o di salario ex art. 54 DPR 180/1950, elemento che escluderebbe una mera discrezionalità dell'istituto finanziatore sull'inserimento o sull'esclusione dei costi assicurativi nel TEG del contratto;
l'obbligatorietà non è infatti idonea a far venir meno il nesso funzionale degli stessi costi all'erogazione del finanziamento.
Il chiaro tenore letterale dell'art. 644 c.p., comma 4 (secondo il quale per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito) impone di considerare rilevanti, ai fini della determinazione della fattispecie di usura, tutti gli oneri che un utente sopporti in connessione con il suo uso del credito, e ciò indipendentemente dalle istruzioni emanate dalla Banca d'Italia, le quali, in quanto mere istruzioni di carattere tecnico, non possono essere considerate vincolanti. Queste ultime hanno natura di mera efficacia consultiva. Tra tali oneri rientra quindi anche il costo della polizza a garanzia del rischio vita del mutuatario, trattandosi di un costo collegato all'erogazione del credito ex art. 644 c.p., in quanto — pacificamente — pattuizione contestuale alla concessione del credito nonché condizione indefettibile perché la banca conceda il finanziamento richiesto. Ciò comporta che, nella determinazione del tasso effettivo globale praticato da un intermediario finanziario nei confronti del soggetto fruitore del credito, deve tenersi conto anche del costo della polizza assicurativa, come del resto chiaramente riconosciuto dalle più recenti istruzioni della Banca
d'Italia, le quali hanno in tal modo corretto una prassi amministrativa precedente difforme.
6. Alla luce di quanto esposto, devono condividersi le conclusioni di parte ricorrente motivate sulla base di una dettagliata consulenza tecnica di parte (di cui al doc. 11 ricorrente).
A tal proposito, si precisa che non si è reso necessario lo svolgimento della Consulenza tecnica d'ufficio domandata da parte ricorrente poiché i calcoli della relazione di parte non vengono espressamente contestata dalla banca, la quale si limita solamente a chiedere il rigetto delle questioni di diritto rilevate dal sig. Pt_1
La consulenza di cui al doc. 11 (ricorrente) è stata svolta sulla base del Decreto Ministeriale del
Tesoro 8/7/1992, reiterato con medesimo Decreto del 06/05/2000 a seguito di direttive comunitarie N.°87/102/CEE, N° 90/88/CEE e N° 98/7/CE, 2011/90/UE. Il tasso soglia per le cessioni del quinto/deleghe di pagamento con importo maggiore di € 5.000 relativo al trimestre
OTTOBRE – DICEMBRE 2009 era pari a 13,77%. Risulta provato, pertanto, che la mancata riduzione del costo complessivo del credito ha comportato l'applicazione di un tasso pari al
14,05%, a fronte di un tasso soglia vigente al momento della stipula del finanziamento pari al
13,77%.
7. Alla luce di quanto detto, il contratto è da intendersi viziato da usura, e di conseguenza si applica l'art.1815 c.c. il quale dispone “Se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi” con conseguente gratuità del mutuo ed è meritevole di accoglimento la domanda di ripetizione ex art. 2033 c.c. per mancanza di una valida causa debendi (cfr. ex multis Trib. Torino n. 8690/2023; Trib. Torino n. 5081/2023).
Pertanto, al mutuatario spetta la restituzione di euro 6.895,95 oltre interessi legali dalle singole rimesse sino al giorno di notifica della citazione e interessi ex art. 1284 IV comma c.c. dal giorno della domanda giudiziale al saldo.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. n. 147/2022 per tre fasi ed i minimi per la fase istruttoria in quanto documentale. Per quanto attiene le spese della consulenza tecnica ante causam sostenuta da parte ricorrente si osserva che tale spesa risulta documentata per iscritto attraverso l'esibizione di una parcella pro forma e che la ripetibilità non presuppone la prova dell'avvenuto pagamento quanto piuttosto dell'effettività della stessa ovverosia che la parte vittoriosa abbia assunto la relativa obbligazione. Si precisa che gli elementi fattuali e valutativi offerti dalla perizia di parte ricorrente non hanno reso necessaria la disposizione di una Ctu per cui non vi è alcun motivo per non ammettere la perizia a rimborso tenuto conto che il compenso esposto appare contenuto.
Alla parte ricorrente competono anche le spese per la procedura di mediazione, trattandosi di spese assimilabili a quelle del giudizio (Cass. ord. 32306/2023) che, quindi, vanno regolate ex art. 91 c.p.c. Esse vanno liquidate secondo l'importo richiesto da parte ricorrente come da fattura allegata in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa indicata in epigrafe, nel contraddittorio delle parti: condanna, a restituire a la somma di euro 6.895,95 oltre Controparte_1 Parte_1 interessi legali dalle singole rimesse sino al giorno di notifica della citazione e interessi ex art. 1284 IV comma c.c. dal giorno della domanda giudiziale al saldo;
condanna a rimborsare in favore di le spese del giudizio Controparte_1 Parte_1 che si liquidano in € 4237 per compensi del giudizio, € 700 per onorari della mediazione obbligatoria, € 750,00 per esborsi dovuti alla consulenza di tecnica di parte, oltre Cu e spese di notifica, IVA e CPA e rimborso spese generali nella misura del 15% e successive occorrende, con distrazione a favore del difensore che si dichiara antistatario.
Torino, 4 dicembre 2025.
La Giudice Chiara Comune
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Comune ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21908/2022 promossa da:
, nato a [...] il [...], C.F. , residente in Parte_1 C.F._1
Beinasco (TO), Via Mirafiori, n. 7/c, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Favata del
Foro di Torino, C.F. , ed elettivamente domiciliato presso il suo studio C.F._2 in Torino, Corso Galileo Ferraris 146 (fax 011/0133226 e indirizzo pec:
; Email_1
RICORRENTE contro
(P.IVA - C.F. ), con sede legale in 24121- Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Bergamo, Via Stoppani n. 15, appartenente al , in persona del Controparte_2
Procuratore Speciale Avv. nato a [...] il [...] – C.F. Controparte_3
giusta procura a Ministero Dott.ssa Rita Bosi del 5 febbraio 2020 – CodiceFiscale_3
Rep. n. 31.238 - Racc. n. 3.023 - (doc.1), rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Cucchiella
(C.F. del Foro di Milano, presso il cui Studio in Milano, Via Francesco C.F._4
Sforza n. 3 (fax: 02.55182708 – p.e.c. ; Email_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “Previo ACCERTAMENTO della mancata inclusione del costo assicurativo all'interno del computo del T.E.G. indicato nel contratto di finanziamento mediante delega di pagamento n.
312824;
I. ACCERTARE e DICHIARARE che – in virtù della mancata inclusione del costo assicurativo connesso all'erogazione del credito – il T.E.G. realmente applicato al contratto di finanziamento mediante delega di pagamento n. 312824 risulta pari al 13,85%, a fronte di un tasso soglia vigente al momento della stipula del contratto di prestito pari al 13,77%.
II. Per l'effetto, data la violazione da parte della finanziaria della normativa antiusura, ovvero della Legge n. 108/1996 che ha introdotto l'art. 644, co. 4, c.p., CONDANNARE CP_1
ex art. 1815 c.c., a restituire al GN , la complessiva somma di €
[...] Parte_1
6.895,95, così come sopra specificatamente determinata, ovvero di altra, minore o maggiore, che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi ex art. 1284, IV comma, c.c., dal giorno della domanda giudiziale al saldo.
IN VIA ALTERNATIVA
- Previo ACCERTAMENTO della mancata riduzione del costo complessivo del contratto di finanziamento mediante delega di pagamento n. 312824 in seguito all'anticipata estinzione dello stesso;
- Previo ACCERTAMENTO che la mancata riduzione del costo complessivo del credito deriva dall'esecuzione delle condizioni contrattuali determinate unilateralmente da Controparte_1
III. DICHIARARE che – in virtù dell'applicazione delle condizioni contrattuali determinate unilateralmente dalla – il T.E.G. realmente applicato al contratto di prestito Controparte_1 mediante delega di pagamento n. 312824 alla data della sua estinzione risulta pari al 14,05%,
a fronte di un tasso soglia vigente al momento della stipula del finanziamento pari al 13,77%.
IV. Per l'effetto, data la violazione da parte della finanziaria della normativa antiusura, ovvero della Legge n. 108/1996 che ha introdotto l'art. 644, co. 4, c.p., CONDANNARE la CP_1
a restituire al GN , ex art. 1815 c.c., la complessiva somma di €
[...] Parte_1
6.895,95, così come sopra specificatamente determinata, ovvero di altra, minore o maggiore, che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi legali dalle singole rimesse sino al giorno di notifica della citazione e interessi ex art. 1284, IV comma, c.c., dal giorno della domanda giudiziale al saldo.
IN VIA SUBORDINATA
V. Nella denegata e non ritenuta ipotesi di mancato accoglimento delle domande di cui sopra,
ACCERTARE e DICHIARARE, ai sensi dell'art. 125 sexies T.U.B., e dell'art. 16, paragrafo 1, il diritto del GN alla proporzionale riduzione - in seguito all'estinzione anticipata Pt_1 del contratto di prestito mediante delega di pagamento n. 312824 - di tutti i costi posti a carico dello stesso al momento della stipula del finanziamento suindicato in base alla data di effettiva estinzione.
VI. Per l'effetto, CONDANNARE alla restituzione al GN della Controparte_1 Pt_1 complessiva somma di € 651,42, così come sopra determinata, ovvero di altra, minore o maggiore, veriore accertanda in corso di causa, oltre interessi ex art. 1284, co. IV°, c.c. dal giorno della domanda giudiziale fino al saldo.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese legali, diritti ed onorari, ivi compresi i costi sostenuti dal consumatore per l'insaturazione del procedimento di mediazione avanti l'organismo Controparte_4
per la redazione della perizia tecnica a firma del GN , pari ad € 750,00,
[...] Persona_1 con maggiorazione per la redazione degli atti in formato ipertestuale e distrazione delle spese
a favore del procuratore antistatario”.
Per parte resistente:
“Nel merito: rigettare integralmente le domande formulate da parte attrice in quanto infondate, in fatto e in diritto, per i motivi di cui in narrativa;
In via istruttoria: dichiarare la consulenza tecnica ex adverso prodotta meramente esplorativa ed ininfluente ai fini della decisione della causa.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, ivi compreso il rimborso delle spese generali, giusto D.M. 55/2014, oltre IVA e CPA come per legge.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. In data 19.10.2009, il GN stipulava con KTESIOS S.p.A.1, quale Parte_1 rappresentante ex art. 1388 c.c. di BANCA 24-7 S.P.A., oggi il contratto di Controparte_1 prestito mediante delega di pagamento n. 312824 con cessione del quinto dello stipendio (doc.
1 ricorrente). Difatti, in data 25.06.2012, in un'operazione infragruppo di Controparte_1 conferimento di ramo d'azienda, acquistava pro soluto da Banca 24-7 S.p.A. tutti i crediti di
Banca 24-7 S.p.A. derivanti da contratti di mutuo rimborsabile mediante cessione di quote di stipendio o pensione ovvero delegazione di pagamento regolamentati dal D.P.R. 180/1950 e s.m.i. che alla data del 30.06.2012 risultavano nella titolarità di Banca 24-7 S.p.A. stessa (Doc.
13 ricorrente).
In data 28.03.2018, il ricorrente decideva di estinguere il finanziamento in anticipo rispetto alla scadenza contrattualmente convenuta mediante il pagamento del debito residuo risultante dal relativo conteggio estintivo dopo il versamento di 100 rate su 120 e la cifra estinta risultava pari ad € 2.786,68, come indicato nel conteggio estintivo di del 01.03.2018 (Doc. Controparte_1
2 att.).
Con reclamo datato 13.04.2022, il GN evidenziava l'usurarietà del tasso applicato Pt_1 al contratto di finanziamento e richiedeva a la restituzione dei costi e degli Controparte_1 interessi ad essa corrisposti (Doc. 5 ricorrente).
In data 11 maggio 2022, , “pur non ritenendolo dovuto in quanto non previsto dalle CP_1 condizioni contrattuali a suo tempo sottoscritte e specificamente accettate dal Cliente, nella volontà di preservare la buona relazione”, si dichiarava disponibile a riconoscere a favore del
Cedente la somma complessiva di euro 606,34 (doc. 5 resistente). Detta prima conciliazione aveva esito negativo. Successivamente, il 20 settembre 2022, il sig. invitava in Pt_1 mediazione l'odierna resistente, la quale, in data 3 ottobre 2022 motivava la mancata adesione al procedimento con PEC indirizzata sia all'Organismo di Conciliazione che al Procuratore del sig. (docc. 6 e 7 ricorrente). Pt_1
2. Ciò premesso, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., datato 18 novembre 2022, il consumatore agiva in giudizio, in via principale, per l'accertamento della mancata inclusione del costo assicurativo all'interno del computo del T.E.G. indicato nel contratto di finanziamento mediante delega di pagamento n. 312824 applicato al 13,85%, a fronte di un tasso soglia vigente al momento della stipula del contratto di prestito pari al 13,77% e per l'effetto della normativa antiusura Legge n. 108/1996 che ha introdotto l'art. 644, co. 4, c.p., chiedeva di condannare ex art. 1815 c.c. a restituire la complessiva somma di € 6.895,95. Controparte_1
Con costituzione dell'8 maggio 2023 chiedeva il rigetto delle domande attoree, CP_1 veniva mutato il rito, le parti non aderivano alla proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. avanzata dal giudice, e all'esito dello scambio delle difese conclusive la causa è stata trattenuta in decisione, sulla base di istruttoria esclusivamente documentale.
3. Nel merito, il sig. ha chiesto l'accertamento del superamento del tasso Pt_1 soglia degli interessi del contratto in causa e, per l'effetto, l'applicazione del regime di nullità di cui all'art. 1815 c.c., nonché la condanna di parte convenuta alla restituzione di quanto corrisposto a titolo di interessi, commissioni, oneri accessori e assicurativi e ogni eventuale interesse connesso al finanziamento.
Le domande in esame sono fondate e meritano accoglimento.
Secondo la tesi attorea, il carattere usurario del contratto in giudizio deriverebbe dall'omessa inclusione nel TEG dei premi delle polizze.
Parte resistente ha per contro insistito per la legittimità dell'operazione affermando che il TEG del contratto per cui è causa, poiché ritiene che sia in linea con i tassi soglia vigenti all'epoca della conclusione del rapporto, ed è correttamente determinato in base alle Istruzioni di
Vigilanza del periodo di riferimento ed ai chiarimenti forniti da Banca d'Italia con comunicato del 29 settembre 2009 (doc. 8 resistente). Secondo , il TEG dell'operazione CP_1 finanziaria di riferimento andrebbe raffrontato con il TEGM trimestrale indicato nel Decreto del Mef previsto ratione temporis, emanato ai sensi della L. 108/96, nella quale, sostiene, che le spese per l'assicurazione non devono essere computate.
4. Le argomentazioni della convenuta non possono essere condivise.
Come ribadito di recente dalla Suprema Corte, nella giurisprudenza di legittimità si è affermato il principio di diritto secondo cui, ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644 c.p., comma 4, essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito, collegamento dimostrabile con qualunque mezzo di prova e presunto nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo (Cass. n. 8806/2017).
Questo orientamento ha evidenziato la centralità della fattispecie usuraria come definita dall'art. 644 c.p., comma 4 - secondo cui "per la determinazione del tasso di interessi si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito" - alla quale si devono necessariamente uniformare,
e con la quale si devono raccordare, le diverse disposizioni che intervengono in materia. Non ha quindi rilievo che la Banca d'Italia, ai fini del calcolo del T.E.G. del singolo rapporto di credito, non abbia inserito nelle Istruzioni per la rilevazione del T.E.G.M. del 2006 i costi assicurativi” (cfr. Cass. Ord. n. 20247/2023).
Secondo la Suprema Corte, dunque, le istruzioni della Banca d'Italia non possono togliere rilevanza usuraia a costi collegati alla concessione del credito, dovendo comunque prevalere il principio di onnicomprensività di cui all'art. 644, IV comma, c.p. rispetto a quello di omogeneità delle grandezze da porre a confronto (cfr. anche Cass. 37058/2021).
Alla luce di quanto sopra esposto ed in applicazione del consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità dunque “le spese di assicurazione obbligatoria nei finanziamenti con cessione del quinto si calcolano ai fini del tasso soglia” (cfr. ex multis Cass.
n. 2600/2024).
5. Parimenti infondato è il rilievo sollevato dalla resistente circa il carattere
“obbligatorio” dell'assicurazione sulla vita e contro i rischi dell'impiego in caso di cessione di quote di stipendio o di salario ex art. 54 DPR 180/1950, elemento che escluderebbe una mera discrezionalità dell'istituto finanziatore sull'inserimento o sull'esclusione dei costi assicurativi nel TEG del contratto;
l'obbligatorietà non è infatti idonea a far venir meno il nesso funzionale degli stessi costi all'erogazione del finanziamento.
Il chiaro tenore letterale dell'art. 644 c.p., comma 4 (secondo il quale per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito) impone di considerare rilevanti, ai fini della determinazione della fattispecie di usura, tutti gli oneri che un utente sopporti in connessione con il suo uso del credito, e ciò indipendentemente dalle istruzioni emanate dalla Banca d'Italia, le quali, in quanto mere istruzioni di carattere tecnico, non possono essere considerate vincolanti. Queste ultime hanno natura di mera efficacia consultiva. Tra tali oneri rientra quindi anche il costo della polizza a garanzia del rischio vita del mutuatario, trattandosi di un costo collegato all'erogazione del credito ex art. 644 c.p., in quanto — pacificamente — pattuizione contestuale alla concessione del credito nonché condizione indefettibile perché la banca conceda il finanziamento richiesto. Ciò comporta che, nella determinazione del tasso effettivo globale praticato da un intermediario finanziario nei confronti del soggetto fruitore del credito, deve tenersi conto anche del costo della polizza assicurativa, come del resto chiaramente riconosciuto dalle più recenti istruzioni della Banca
d'Italia, le quali hanno in tal modo corretto una prassi amministrativa precedente difforme.
6. Alla luce di quanto esposto, devono condividersi le conclusioni di parte ricorrente motivate sulla base di una dettagliata consulenza tecnica di parte (di cui al doc. 11 ricorrente).
A tal proposito, si precisa che non si è reso necessario lo svolgimento della Consulenza tecnica d'ufficio domandata da parte ricorrente poiché i calcoli della relazione di parte non vengono espressamente contestata dalla banca, la quale si limita solamente a chiedere il rigetto delle questioni di diritto rilevate dal sig. Pt_1
La consulenza di cui al doc. 11 (ricorrente) è stata svolta sulla base del Decreto Ministeriale del
Tesoro 8/7/1992, reiterato con medesimo Decreto del 06/05/2000 a seguito di direttive comunitarie N.°87/102/CEE, N° 90/88/CEE e N° 98/7/CE, 2011/90/UE. Il tasso soglia per le cessioni del quinto/deleghe di pagamento con importo maggiore di € 5.000 relativo al trimestre
OTTOBRE – DICEMBRE 2009 era pari a 13,77%. Risulta provato, pertanto, che la mancata riduzione del costo complessivo del credito ha comportato l'applicazione di un tasso pari al
14,05%, a fronte di un tasso soglia vigente al momento della stipula del finanziamento pari al
13,77%.
7. Alla luce di quanto detto, il contratto è da intendersi viziato da usura, e di conseguenza si applica l'art.1815 c.c. il quale dispone “Se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi” con conseguente gratuità del mutuo ed è meritevole di accoglimento la domanda di ripetizione ex art. 2033 c.c. per mancanza di una valida causa debendi (cfr. ex multis Trib. Torino n. 8690/2023; Trib. Torino n. 5081/2023).
Pertanto, al mutuatario spetta la restituzione di euro 6.895,95 oltre interessi legali dalle singole rimesse sino al giorno di notifica della citazione e interessi ex art. 1284 IV comma c.c. dal giorno della domanda giudiziale al saldo.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. n. 147/2022 per tre fasi ed i minimi per la fase istruttoria in quanto documentale. Per quanto attiene le spese della consulenza tecnica ante causam sostenuta da parte ricorrente si osserva che tale spesa risulta documentata per iscritto attraverso l'esibizione di una parcella pro forma e che la ripetibilità non presuppone la prova dell'avvenuto pagamento quanto piuttosto dell'effettività della stessa ovverosia che la parte vittoriosa abbia assunto la relativa obbligazione. Si precisa che gli elementi fattuali e valutativi offerti dalla perizia di parte ricorrente non hanno reso necessaria la disposizione di una Ctu per cui non vi è alcun motivo per non ammettere la perizia a rimborso tenuto conto che il compenso esposto appare contenuto.
Alla parte ricorrente competono anche le spese per la procedura di mediazione, trattandosi di spese assimilabili a quelle del giudizio (Cass. ord. 32306/2023) che, quindi, vanno regolate ex art. 91 c.p.c. Esse vanno liquidate secondo l'importo richiesto da parte ricorrente come da fattura allegata in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa indicata in epigrafe, nel contraddittorio delle parti: condanna, a restituire a la somma di euro 6.895,95 oltre Controparte_1 Parte_1 interessi legali dalle singole rimesse sino al giorno di notifica della citazione e interessi ex art. 1284 IV comma c.c. dal giorno della domanda giudiziale al saldo;
condanna a rimborsare in favore di le spese del giudizio Controparte_1 Parte_1 che si liquidano in € 4237 per compensi del giudizio, € 700 per onorari della mediazione obbligatoria, € 750,00 per esborsi dovuti alla consulenza di tecnica di parte, oltre Cu e spese di notifica, IVA e CPA e rimborso spese generali nella misura del 15% e successive occorrende, con distrazione a favore del difensore che si dichiara antistatario.
Torino, 4 dicembre 2025.
La Giudice Chiara Comune