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Sentenza 30 gennaio 2024
Sentenza 30 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 30/01/2024, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico, dott.ssa Ada Gambardella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 912/2023 R.G., promossa
DA in persona del procuratore speciale Parte_1
con l'avv. BOSURGI MIRIAM e l'avv. DEMONTIS SARA Parte_2
ATTRICE IN APPELLO
CONTRO
, con l'avv. PIANA ANTONELLO e l'avv. LADU Controparte_1
MANUELA
CONVENUTA IN APPELLO
Causa in punto di appello avverso la sentenza 399 del 2022 del Giudice di pace di
Sassari, trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice in appello: si chiede che l'Ill.mo Tribunale adito voglia: per tutti i motivi di cui all'atto di citazione in appello di Parte_1
nonché per quelli di cui agli atti di primo grado dell'esponente, da aversi qui per trascritti e riproposti, anche ai sensi dell'art. 346 c.p.c.; rigettati ogni avversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione, in accoglimento dell'appello proposto ed in riforma della sentenza impugnata: a) rigettare ogni domanda proposta dalla sig.ra nei confronti di per tutte le Controparte_1 Parte_1
ragioni, difese ed eccezioni dedotte in atti;
b) condannare – per quanto di rispettiva competenza – la sig.ra e/o l'avv. Antonello Piana (per quanto Controparte_1
dallo stesso direttamente incassato) a restituire a Parte_1
quanto da questa pagato in esecuzione della sentenza del Giudice di Pace di Sassari n.
399/2022 del 25 luglio 2022 qui impugnata, oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo;
c) condannare la sig.ra a pagare a Controparte_1
le spese ed i compensi per la difesa in entrambi i Parte_1
gradi di giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali ed ogni altro accessorio di legge
Per parte convenuta in appello: A) reietta ogni contraria istanza ed eccezione;
B) rigettare l'appello per i motivi indicati e confermare la sentenza per la correttezza della decisione e della motivazione congrua e ineccepibile;
con eventuale accoglimento ed integrazione delle ulteriori argomentazioni formulate dall'attore in primo grado, concernenti il carattere vessatorio delle clausole istitutive delle commissioni e la mancanza di chiarezza e trasparenza (Dichiarare le commissioni unifin e per l'agente o intermediario, o comunque denominate, illegittimamente imputate quali costi a carico del consumatore per i motivi sopra esposti, per Controparte_1
mancanza di giustificazione o vessatorietà delle clausole ex art. 33 CdC e precedente normativa, o violazione degli obblighi di chiarezza e trasparenza, per nullità o mancanza dei contratti di mediazione, intermediazione tra terzi e consumatore, e dolo incidente e per ingiustificato arricchimento, e per l'effetto condannare alla Parte_1
restituzione della somma omnia di € 1473 (importo commissioni decurtato di quanto rimborsato per estinzione anticipata) o veriore accertanda, oltre interessi al tasso contrattuale dalla erogazione alla estinzione, ed oltre € 400 per spese di mediazione, e così per un totale di € 1873 oltre gli interessi richiesti e comunque entro i limiti di competenza del Giudice adito, con rinuncia ad eventuali somme eccedenti).C) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio e da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato che dichiara di essere antistatario e con condanna ex art. 96 c.p.c. per temerarietà dell'appello. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione ritualmente notificata adiva il Giudice di pace Controparte_1
di Sassari, esponendo di aver concluso nel 2013 con un contratto di Parte_1
finanziamento mediante cessione del quinto, di cui indicava le condizioni
(restituzione dell'importo lordo di Euro 25.440,00 in 120 rate di Euro 212,00 ciascuna a fronte dell'importo versato alla mutuataria di Euro 16.216,00, TAN del 5,90%,
TAEG del 10,19%, interessi corrispettivi per Euro 6.257,00 e commissioni e spese per Euro 2.916,00). Lamentava una serie di irregolarità contrattuali riferite all'addebito di commissioni prive di causa, determinanti uno squilibrio tra prestazioni principali e quelle accessorie rilevante anche ai fini del codice del consumo, e causa del quasi raddoppio costo del credito oltre che non in grado di superare il giudizio di meritevolezza imposto dall'ordinamento. In particolare, si doleva del pagamento delle commissioni mandataria a per Euro 1.016,00, atteso che quella società era Pt_3
stata incaricata dalla per la conclusione del contratto e la gestione del Parte_1
rapporto e non rientrava in nessuna delle figure che potevano avere avuto un ruolo nel credito al consumo e regolamentate (quali quella dell'intermediario, dell'agente e del mediatore). Di tale commissione evidenziava anche la nullità per non essere stata prevista da nessun contratto firmato con il consumatore, come invece imposto dall'art. 125 novies TUB, e per il fatto di riferirsi ad attività che o erano duplicazioni di altri costi già previsti o non erano state compiute o implicavano forme di garanzie che non potevano essere prestate da quella società o erano del tutto aleatorie. Contestava anche la debenza delle commissioni o provvigioni all'intermediario del credito per
Euro 890,00, posto che di quel soggetto non si conosceva né l'identità né il ruolo né era stato provato il pagamento, essendo solo stato indicato il nome che Pt_4
oltretutto pareva essere stato incaricato non dal consumatore ma dalla stessa . Pt_3
Anche di tale commissione rilevava la mancanza di un relativo contratto in forma scritta e la totale assenza di giustificazione causale. Delle stesse clausole faceva valere la vessatorietà ai sensi dell'art. 33 lettera n) del codice del consumo (causando le stesse un significativo squilibrio giuridico oltre a quello economico), ma anche dell'art. 36 lettera c), posto che le spese per intermediari, agenti o mediatori erano state conoscibili solo al momento della conclusione del contratto con conseguente
“effetto sorpresa” per il consumatore. Lamentata anche la nullità dei costi per violazione dei doveri di trasparenza e correttezza, data l'opacità delle clausole che non consentivano di comprendere effettivamente la ragione dei costi imputati alla consumatrice, chiedeva che, riconosciute tutte le illegittimità lamentate, la controparte fosse condannata alla restituzione della somma di Euro 1.473,00 (cioè
l'importo delle commissioni decurtate di quanto rimborsato per estinzione anticipata) oltre interessi al tasso di contratto ed oltre Euro 400,00 per spese di mediazione per un totale di Euro 1.873,00.
Si costituiva la convenuta che si doleva dello sleale ritardo nell'instaurazione del giudizio, dal momento che il contratto era stato concluso il 10/07/2013 e il finanziamento era stato estinto anticipatamente il 30/09/2017, senza che nel frattempo la si fosse doluta di alcunché. Rilevava come l'attrice avesse omesso di CP_1
menzionare il reclamo dell'ottobre del 2017, con cui aveva richiesto il rimborso di una quota non goduta dei premi assicurativi, a seguito del quale aveva ricevuto l'importo di Euro 404,72 a tacitazione di ogni pretesa, salvo poi intraprendere il giudizio, quando si era fatto affidamento per anni sull'avvenuta definizione di ogni questione che riteneva dunque oramai preclusa. Nel merito rilevava come le commissioni contestate fossero state ben indicate e quantificate nel contratto che aveva fedelmente riportato il TAEG e il TAN, rendendo ben chiaro alla consumatrice quale sarebbe stato l'effettivo peso economico del credito. In particolare rilevava come il tasso applicato fosse addirittura inferiore a quello medio del periodo che si attestava sull'11,64%, anche considerando che per i finanziamenti con cessione del quinto era obbligatoria per legge la polizza assicurativa stipulata con l'intervento di soggetti terzi per i quali era stato necessario versare una provvigione. Dagli ulteriori costi faceva derivare la debenza delle commissioni e la presenza di una loro precisa giustificazione, contestando l'illegittimità della commissione mandataria che si Pt_3
era occupata di attività non limitate alle spese di istruttoria ma a tutte quelle indicate ed effettivamente svolte. Riteneva dovute anche le provvigioni all'intermediario del credito di cui alla lettera c), essendo intervenuto un soggetto che aveva curato il collocamento del prestito e cioè la società che, come indicato Parte_5
nel contratto, aveva in concreto operato attraverso un suo agente, il cui compenso poteva ben essere posto a carico del cliente trattenendo il relativo importo direttamente da quanto erogato con il finanziamento. Rilevava la non correttezza del richiamo alla necessaria forma scritta di cui all'art. 125 novies TUB che doveva applicarsi solo nel caso in cui l'intermediario fosse un mediatore creditizio soggetto terzo ed indipendente e non anche nel caso (come quello di giudizio) in cui gli intermediari avevano operato come incaricati dalla banca finanziatrice facenti parte della sua catena distributiva. Contestava anche la presunta vessatorietà delle clausole, evidenziando come il solo squilibrio significativo sarebbe stato quello giuridico e non anche quello economico, ed escludeva anche che quei compensi fossero stati imposti senza la preventiva conoscenza del consumatore che aveva invece dichiarato di aver avuto contezza del modulo contenente le informazioni europee di base sul credito al consumatore prima della conclusione del contratto. Contestava le pretese di applicazione degli interessi di contratto sulle somme di cui era stata chiesta la restituzione (in quanto queste erano state semplicemente trattenute al momento dell'erogazione del prestito), come pure la pretesa di pagamento delle somme di mediazione che non si era mai svolta. Concludeva in conformità.
Previa istruttoria solo documentale il Giudice di pace accoglieva la domanda di parte attrice, riconoscendo la nullità delle commissioni finanziarie, bancarie e accessorie in quanto poste a carico del consumatore in assenza di qualsivoglia giustificazione causale, in violazione dei canoni di chiarezza e trasparenza oltre che in violazione delle previsioni di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 125 bis TUB. Ancora, rilevava come le commissioni remunerassero l'attività imprenditoriale già soddisfatta con il pagamento degli interessi e come facessero in parte riferimento a costi inesistenti, perché relativi ad attività e prestazioni già remunerate, impossibili, eventuali o rientranti nell'ordinaria gestione del credito (anche questa corrisposta dagli interessi). Evidenziava anche la mancanza di chiarezza e trasparenza, rilevando come non fosse affatto comprensibile a quale soggetto fossero destinate le commissioni e quale ruolo avessero avuto i terzi eventualmente intervenuti, i rapporti con i quali oltretutto non emergevano neppure da contratti scritti che avrebbero dovuto indicare anche il relativo compenso, come previsto dall'art. 125 novies TUB. Chiariva, ancora, che a nulla poteva rilevare la sottoscrizione del contratto e delle relative clausole che non avrebbe potuto attribuire a queste una giustificazione in realtà inesistente.
Avverso la citata pronuncia proponeva appello la società che lamentava anzitutto la mancata pronuncia sull'eccezione di decadenza sollevata in relazione all'accordo intervenuto a seguito di reclamo del 20 ottobre 2017, conclusosi con il pagamento di una somma ricevuta a completa tacitazione di qualsiasi ulteriore pretesa economica relativa al contratto. Ancora, rilevava come il Giudice di prima istanza non avesse considerato l'effettivo contenuto delle clausole censurate e in particolare le commissioni spettanti a in quanto mandataria e le provvigioni Pt_3
dell'intermediario del credito, inerenti a tutta una serie di attività ben specificate, anche quanto ai costi, di cui era stato previsto l'addebito al cliente come l'inclusione nel calcolo del TAEG. Deduceva come nel contratto non vi fosse traccia né delle commissioni finanziarie, bancarie ed accessorie né delle clausole in punto di commissioni e spese previste in aggiunta alle commissioni oggetto di causa citate in sentenza. Contestava la violazione dell'art. 125 bis TUB che era stato invece rispettato, posto che tutte le provvigioni erano frutto delle previsioni contrattuali, esposte nel titolo in inadempimento dei criteri di chiarezza e di trasparenza e in presenza di attività effettivamente svolte che costituivano la giustificazione causale di quei costi, perché relative ad attività ulteriori rispetto a quelle dello schema tipico del contratto. Ribadita l'inapplicabilità nel caso di specie dell'art. 125 novies TUB per le ragioni già espresse nel precedente grado di giudizio, impugnava la sentenza anche per l'eccessiva liquidazione delle spese di lite oltre che per la condanna al pagamento della somma di Euro 400,00 per i costi di mediazione. Rassegnava le conclusioni di cui in epigrafe. Si costituiva la che contestava di essere decaduta dal diritto di far valere le CP_1
criticità contrattuali e sosteneva la correttezza della pronuncia di primo grado per l'imputazione di costi addebitati nella totale opacità sia dei soggetti intervenuti sia dei ruoli ricoperti sia dell'attività effettivamente svolta e dunque nella mancanza di una necessaria giustificazione causale. Sosteneva che il Giudice si fosse attenuto ai parametri tariffari nella quantificazione delle spese, di cui aveva disposto la distrazione, e in via incidentale riproponeva tutte le questioni già sollevate in primo grado, tra cui quelle relative alla vessatorietà delle commissioni ex artt. 33 e 34 del codice del consumo.
Previa acquisizione del fascicolo di primo grado il Giudice tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre anzitutto chiarire che nessuna preclusione alla proposizione del giudizio ora pendente in grado d'appello è derivata alla consumatrice dall'accettazione della somma dei premi assicurativi relativa alla parte di rapporto che non ha avuto svolgimento a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento. Lo si evince chiaramente dal fatto che il suo legale dell'epoca aveva insistito proprio (e solo) per il rimborso della proporzionale parte di quegli importi, senza avanzare alcuna pretesa circa le commissioni oggetto del presente giudizio;
nel documento 6 allegato nel precedente grado è stato proposto un ulteriore calcolo ed è stata quantificata come frazione di premio non goduta la somma di Euro 404,72 e la missiva del 26/10/2017 si chiude con la seguente dicitura:” In chiusura, Le segnaliamo che la prestazione di rimborso di cui si discute è destinata a regolare ed estinguere, in via definitiva, ogni rapporto in precedenza costituitosi tra le Parti in virtù dei contratti di cui all'oggetto; tanto, a far data dal 30/09/2017”. E se, appunto, si esamina l'oggetto della missiva, si legge che questo recita “Oggetto: – Estinzione anticipata Controparte_1
contratto di finanziamento mediante cessione del quinto della pensione
NT ER - pratica n. 483100 - Polizza Collettiva Parte_1
Vita n. 4731 tra e riscontro Sua CP_2 Organizzazione_1 missiva P.E.C. del 20/10/2017, a noi trasmessa in pari data”. E' evidente, dunque, che con l'accettazione di quell'importo la sola questione definitivamente risolta è stata quella del rimborso delle spese assicurative derivanti dall'estinzione anticipata;
ma, anche a darne una diversa lettura - come quella sostenuta dall'odierna appellante - la stessa dovrebbe inevitabilmente arrestarsi di fronte al chiaro rilievo per cui non vi è stata alcuna manifestazione da parte della della volontà di rinunciare, oltre CP_1
alle pretese sui premi assicurativi, anche alle altre derivanti dal contratto di finanziamento mediante cessione del quinto che occupa. Tanto consente di superare il primo motivo d'appello e di esaminare nel merito le altre ragioni di censura della sentenza impugnata.
Le commissioni oggetto del giudizio sono due e precisamente la commissione mandataria di Euro 1.017,60 e la provvigione per l'intermediario del credito di Pt_3
Euro 890,40, rispettivamente indicate alla pagina due del prospetto informativo alle lettere a) e b) e c).
Ora, è pacifico che agli obblighi restitutori di capitale ed interessi corrispettivi previsti dal contratto di mutuo possano accedere altri oneri che influiscono sul costo complessivo del credito (di qui il TAEG), ma che devono necessariamente trovare una loro giustificazione e, dunque, corrispondere ad un vantaggio contrattuale per chi li sopporta, cioè ad un quid pluris rispetto alle tipiche prestazioni dello schema negoziale di riferimento (il prestito di denaro nel caso che interessa). Secondo le indicazioni di contratto la prima delle due commissioni in esame è diretta alla remunerazione della mandataria che ha svolto le sue attività per conto di Parte_1
che per quelle ha scelto di avvalersi non di suoi dipendenti, ma di un soggetto estraneo alla sua struttura e che ha necessariamente operato nel suo esclusivo interesse (come è obbligato il mandatario a fare in favore del mandante a prescindere dal fatto che dell'attività possa poi beneficiare anche l'altro contraente che, appunto, ottiene la conclusione del contratto e l'erogazione del prestito). Pertanto, la relativa commissione corrisponde ad attività svolte da un terzo ma al posto della mandante e per conto di questa e costituisce un costo di impresa che non può essere imputato al consumatore ma che dovrebbe essere coperto dal guadagno derivante dagli interessi corrispettivi. Insomma, proprio per la qualità rivestita è evidente che dove ha operato
è come se avesse operato appunto la mutuante. Peraltro, se si esaminano gli Pt_3
specifici compiti di cui è stata investita la mandataria, è evidente come si tratti delle ordinarie attività di caricamento dati, di raccolte documentali dal cliente e dall'ente pensionistico, di adeguata verifica della clientela e valutazione del merito creditizio e delibera del finanziamento (cioè tutte attività di valutazione prodromica alla conclusione del contratto a cui fanno da contraltare la ricerca di mercato compiuta dal consumatore per trovare il prodotto finanziario più confacente alle sue esigenze e la conseguente formazione della sua volontà di concludere l'operazione con quella determinata società), di raccolta delle firme del sottoscrittore (avvenuta certamente nei locali di impresa), di richiesta di emissione delle polizze assicurative per legge (e lo svolgimento di questa specifica attività non è stata neppure dimostrata, essendo stata semplicemente prodotta la documentazione assicurativa allegata al contratto;
neppure è stato spiegato come si sia pervenuti alla conclusione di quelle polizze), di notifica del contratto all'ente o all'istituto erogante la pensione e di liquidazione del finanziamento. Quanto poi alla commissione in qualità di mandataria si fa riferimento alla gestione dell'incasso mensile della rata, alla garanzia del riscosso per non riscosso (attività questa di effettiva incomprensibile lettura), alle attività ricorrenti di post vendita (anche queste non chiaramente indicate) e alla gestione dei sinistri assicurativi e al recupero dei crediti (attività tutte non solo eventuali, ma facenti parte dell'ordinaria esecuzione del contratto concluso con erogatrice del Parte_1
finanziamento, che per sua scelta imprenditoriale ha svolto tutti questi compiti delegandoli con rappresentanza ad una società terza).
Insomma, nessuna delle attività esaminate fin qui va a remunerare un ulteriore servizio di cui si avvantaggia il contraente finanziato, ulteriore rispetto alle attività necessariamente insite nella formazione e manifestazione del consenso e nel perfezionamento del contratto o ulteriore rispetto ai costi di impresa che dovrebbero essere già remunerati con gli interessi corrispettivi. In effetti, si assiste, oltre che all'addebito al consumatore di spese strumentali all'accordo e che anche egli potrebbe aver sostenuto (ad esempio per la ricerca di mercato di cui si è detto), ad uno smembramento dei costi di impresa che dovrebbero invece tutti essere coperti dagli interessi corrispettivi: questi, infatti, rappresentano i ricavi di impresa che si distinguono dagli utili, per individuare i quali vanno detratti i costi, cioè tutte le spese sopportate per offrire il bene o servizio. E ciò non significa impedire all'imprenditore di recuperarle: lo farà, ma richiedendo il pagamento di tassi di interessi maggiori
(sempre contenuti nei limiti di legge). Diversamente, operando con l'imposizione delle commissioni in esame (per le attività a cui si riferiscono), la finanziaria finisce per ottenere ricavi coincidenti con gli utili perché ogni costo di impresa, anziché essere detratto dai ricavi, è addossato all'altro contraente e ripartito tra tutti i consumatori. Per fare un esempio, è come se all'acquirente finale di un prodotto venisse fatto pagare, oltre al prezzo (che è determinato in funzione dei costi di produzione e dello sperato utile), una percentuale dell'intero costo (distribuito tra tutti gli acquirenti) per l'approvvigionamento della materia prima (paragonabile nel caso di specie ai costi per recuperare la provvista) o per lo stipendio del commesso addetto alla vendita (paragonabile a quello del dipendente che si occupa di contabilizzare i pagamenti o sollecitare i ratei insoluti). Esclusa la legittimità di commissioni che sono dirette a remunerare le attività che già confluiscono nello schema negoziale tipico (perché appartengono alla formazione e manifestazione della volontà contrattuale) o che rappresentano costi di impresa e che non si giustificano dunque sulla base di nessuna prestazione ulteriore a favore del mutuatario, non può riconoscersi alcuna debenza alle commissioni in favore di e di cui alle lettere Pt_3
a) e b) del modello informativo, con ciò confermandosi l'iter logico-giuridico seguito dal Giudice di prima istanza e che da tale punto di vista è così dirimente da rendere non necessario esaminare altri profili di illegittimità considerati (e si concorda anche nel ritenere che non basta la sottoscrizione delle clausole che prevedono le commissioni per dotarle di una causa giustificatrice meritevole). Lo stesso modulo informativo, che si dichiara nel contratto di pari data essere stato preliminarmente consegnato al consumatore, indica come intermediario del credito
(che ha in realtà operato come agente di Parte_6 Parte_5
, per la quale è indicato il costo della provvigione di Euro 890,40, versata
[...]
sempre con trattenuta sull'importo erogato, essendo precluso il pagamento diretto all'intermediario. Detta pattuizione, sottoscritta dall'intermediario e dal finanziato, soddisfa i criteri di cui all'art. 125 novies TUB che ben contempla la possibilità che, per essere aiutato nella scelta del prodotto finanziario più adatto, il consumatore si avvalga di un mediatore, di cui però deve essere chiaro il ruolo e il compenso che sono stati entrambi indicati nell'allegato foglio informativo. Il fatto che comunque tali costi attraverso il foglio illustrativo predetto siano stati preventivamente conosciuti dalla mutuataria esclude la possibile vessatorietà o nullità della pattuizione sia ai sensi dell'art. 33 comma II lett. n) sia ai sensi dell'art. 36 comma I lett. c) del codice del consumo. Quanto, poi, allo squilibrio rileva solo quello giuridico, relativo cioè al rapporto di corrispondenza tra diritti ed obblighi derivanti dal contratto, come confermato dall'art. 34 I co. successivo che impone di valutare la vessatorietà in base alla natura del bene o del servizio oggetto del contratto e facendo riferimento alle circostanze esistenti al momento della sua conclusione ed alle altre clausole del contratto, senza anche considerare l'adeguatezza del corrispettivo che appartiene all'esclusiva area dell'autonomia negoziale.
Sono condivisibili anche le doglianze dell'appellante relative alla condanna alla restituzione della somma di Euro 400,00 per spese di mediazione, essendo stata documentata solo la spesa di Euro 48,00 di cui alla fattura versata in giudizio, unico importo che potrà essere riconosciuto tra le spese vive incluse nella liquidazione che segue.
Alla luce dei suddetti rilievi l'appello va in parte accolto con la riforma della sentenza nella parte in cui condanna al pagamento in favore Controparte_3
della della somma di Euro 1.873,00 e non del minore importo di Euro CP_1
1.017,60 (somma delle due competenze in favore di ) con gli interessi dalla Pt_3 notifica dell'atto di citazione di primo grado al saldo, come chiarito nella motivazione della sentenza impugnata.
Va accolto anche il motivo relativo alla liquidazione delle spese di lite nell'importo di
Euro 1.400,00 oltre accessori, non essendovi ragioni per superare anche il valore medio dello scaglione di riferimento, considerando sia la serialità degli argomenti oggetto del giudizio sia che l'importo preteso anche inizialmente era più vicino al minimo dello scaglione che è al massimo;
si procede pertanto ad una nuova liquidazione.
Dalle precedenti pronunce deriva l'obbligo della e dei suoi difensori CP_1
antistatari di restituire all'appellante quanto eventualmente già riscosso in più rispetto alla presente sentenza in esecuzione di quella di primo grado.
L'esito della lite che ha visto solo in parte accogliere le domande della convenuta giustifica la decisione di compensare nei limiti della metà le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio e di condannare l'appellante alla rifusione in favore della controparte della restante quota della metà, liquidata nel dispositivo.
In difetto dei necessari presupposti si rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza 399/2022 del Giudice di pace di Sassari condanna alla Controparte_3
restituzione in favore di della somma di Euro 1.017,60 oltre Controparte_1
interessi dalla domanda al saldo;
- condanna alla rifusione della quota di un mezzo Controparte_3
delle spese di lite che si liquida per il precedente grado di giudizio in Euro 600,00, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge, e in Euro 750,00, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge, per il presente grado con compensazione delle restanti quote di un mezzo e distrazione in favore dei difensori di Controparte_1
dichiaratisi antistatari;
[...]
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da;
Controparte_1 - condanna e gli avv.ti Manuela Ladu e Antonello Piana alla Controparte_1
restituzione in favore di delle somme già riscosse in Controparte_3
più rispetto alla presente sentenza in esecuzione di quella di primo grado.
Sassari, 30.1.2024
Il Giudice
Dott.ssa Ada Gambardella
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico, dott.ssa Ada Gambardella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 912/2023 R.G., promossa
DA in persona del procuratore speciale Parte_1
con l'avv. BOSURGI MIRIAM e l'avv. DEMONTIS SARA Parte_2
ATTRICE IN APPELLO
CONTRO
, con l'avv. PIANA ANTONELLO e l'avv. LADU Controparte_1
MANUELA
CONVENUTA IN APPELLO
Causa in punto di appello avverso la sentenza 399 del 2022 del Giudice di pace di
Sassari, trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice in appello: si chiede che l'Ill.mo Tribunale adito voglia: per tutti i motivi di cui all'atto di citazione in appello di Parte_1
nonché per quelli di cui agli atti di primo grado dell'esponente, da aversi qui per trascritti e riproposti, anche ai sensi dell'art. 346 c.p.c.; rigettati ogni avversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione, in accoglimento dell'appello proposto ed in riforma della sentenza impugnata: a) rigettare ogni domanda proposta dalla sig.ra nei confronti di per tutte le Controparte_1 Parte_1
ragioni, difese ed eccezioni dedotte in atti;
b) condannare – per quanto di rispettiva competenza – la sig.ra e/o l'avv. Antonello Piana (per quanto Controparte_1
dallo stesso direttamente incassato) a restituire a Parte_1
quanto da questa pagato in esecuzione della sentenza del Giudice di Pace di Sassari n.
399/2022 del 25 luglio 2022 qui impugnata, oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo;
c) condannare la sig.ra a pagare a Controparte_1
le spese ed i compensi per la difesa in entrambi i Parte_1
gradi di giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali ed ogni altro accessorio di legge
Per parte convenuta in appello: A) reietta ogni contraria istanza ed eccezione;
B) rigettare l'appello per i motivi indicati e confermare la sentenza per la correttezza della decisione e della motivazione congrua e ineccepibile;
con eventuale accoglimento ed integrazione delle ulteriori argomentazioni formulate dall'attore in primo grado, concernenti il carattere vessatorio delle clausole istitutive delle commissioni e la mancanza di chiarezza e trasparenza (Dichiarare le commissioni unifin e per l'agente o intermediario, o comunque denominate, illegittimamente imputate quali costi a carico del consumatore per i motivi sopra esposti, per Controparte_1
mancanza di giustificazione o vessatorietà delle clausole ex art. 33 CdC e precedente normativa, o violazione degli obblighi di chiarezza e trasparenza, per nullità o mancanza dei contratti di mediazione, intermediazione tra terzi e consumatore, e dolo incidente e per ingiustificato arricchimento, e per l'effetto condannare alla Parte_1
restituzione della somma omnia di € 1473 (importo commissioni decurtato di quanto rimborsato per estinzione anticipata) o veriore accertanda, oltre interessi al tasso contrattuale dalla erogazione alla estinzione, ed oltre € 400 per spese di mediazione, e così per un totale di € 1873 oltre gli interessi richiesti e comunque entro i limiti di competenza del Giudice adito, con rinuncia ad eventuali somme eccedenti).C) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio e da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato che dichiara di essere antistatario e con condanna ex art. 96 c.p.c. per temerarietà dell'appello. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione ritualmente notificata adiva il Giudice di pace Controparte_1
di Sassari, esponendo di aver concluso nel 2013 con un contratto di Parte_1
finanziamento mediante cessione del quinto, di cui indicava le condizioni
(restituzione dell'importo lordo di Euro 25.440,00 in 120 rate di Euro 212,00 ciascuna a fronte dell'importo versato alla mutuataria di Euro 16.216,00, TAN del 5,90%,
TAEG del 10,19%, interessi corrispettivi per Euro 6.257,00 e commissioni e spese per Euro 2.916,00). Lamentava una serie di irregolarità contrattuali riferite all'addebito di commissioni prive di causa, determinanti uno squilibrio tra prestazioni principali e quelle accessorie rilevante anche ai fini del codice del consumo, e causa del quasi raddoppio costo del credito oltre che non in grado di superare il giudizio di meritevolezza imposto dall'ordinamento. In particolare, si doleva del pagamento delle commissioni mandataria a per Euro 1.016,00, atteso che quella società era Pt_3
stata incaricata dalla per la conclusione del contratto e la gestione del Parte_1
rapporto e non rientrava in nessuna delle figure che potevano avere avuto un ruolo nel credito al consumo e regolamentate (quali quella dell'intermediario, dell'agente e del mediatore). Di tale commissione evidenziava anche la nullità per non essere stata prevista da nessun contratto firmato con il consumatore, come invece imposto dall'art. 125 novies TUB, e per il fatto di riferirsi ad attività che o erano duplicazioni di altri costi già previsti o non erano state compiute o implicavano forme di garanzie che non potevano essere prestate da quella società o erano del tutto aleatorie. Contestava anche la debenza delle commissioni o provvigioni all'intermediario del credito per
Euro 890,00, posto che di quel soggetto non si conosceva né l'identità né il ruolo né era stato provato il pagamento, essendo solo stato indicato il nome che Pt_4
oltretutto pareva essere stato incaricato non dal consumatore ma dalla stessa . Pt_3
Anche di tale commissione rilevava la mancanza di un relativo contratto in forma scritta e la totale assenza di giustificazione causale. Delle stesse clausole faceva valere la vessatorietà ai sensi dell'art. 33 lettera n) del codice del consumo (causando le stesse un significativo squilibrio giuridico oltre a quello economico), ma anche dell'art. 36 lettera c), posto che le spese per intermediari, agenti o mediatori erano state conoscibili solo al momento della conclusione del contratto con conseguente
“effetto sorpresa” per il consumatore. Lamentata anche la nullità dei costi per violazione dei doveri di trasparenza e correttezza, data l'opacità delle clausole che non consentivano di comprendere effettivamente la ragione dei costi imputati alla consumatrice, chiedeva che, riconosciute tutte le illegittimità lamentate, la controparte fosse condannata alla restituzione della somma di Euro 1.473,00 (cioè
l'importo delle commissioni decurtate di quanto rimborsato per estinzione anticipata) oltre interessi al tasso di contratto ed oltre Euro 400,00 per spese di mediazione per un totale di Euro 1.873,00.
Si costituiva la convenuta che si doleva dello sleale ritardo nell'instaurazione del giudizio, dal momento che il contratto era stato concluso il 10/07/2013 e il finanziamento era stato estinto anticipatamente il 30/09/2017, senza che nel frattempo la si fosse doluta di alcunché. Rilevava come l'attrice avesse omesso di CP_1
menzionare il reclamo dell'ottobre del 2017, con cui aveva richiesto il rimborso di una quota non goduta dei premi assicurativi, a seguito del quale aveva ricevuto l'importo di Euro 404,72 a tacitazione di ogni pretesa, salvo poi intraprendere il giudizio, quando si era fatto affidamento per anni sull'avvenuta definizione di ogni questione che riteneva dunque oramai preclusa. Nel merito rilevava come le commissioni contestate fossero state ben indicate e quantificate nel contratto che aveva fedelmente riportato il TAEG e il TAN, rendendo ben chiaro alla consumatrice quale sarebbe stato l'effettivo peso economico del credito. In particolare rilevava come il tasso applicato fosse addirittura inferiore a quello medio del periodo che si attestava sull'11,64%, anche considerando che per i finanziamenti con cessione del quinto era obbligatoria per legge la polizza assicurativa stipulata con l'intervento di soggetti terzi per i quali era stato necessario versare una provvigione. Dagli ulteriori costi faceva derivare la debenza delle commissioni e la presenza di una loro precisa giustificazione, contestando l'illegittimità della commissione mandataria che si Pt_3
era occupata di attività non limitate alle spese di istruttoria ma a tutte quelle indicate ed effettivamente svolte. Riteneva dovute anche le provvigioni all'intermediario del credito di cui alla lettera c), essendo intervenuto un soggetto che aveva curato il collocamento del prestito e cioè la società che, come indicato Parte_5
nel contratto, aveva in concreto operato attraverso un suo agente, il cui compenso poteva ben essere posto a carico del cliente trattenendo il relativo importo direttamente da quanto erogato con il finanziamento. Rilevava la non correttezza del richiamo alla necessaria forma scritta di cui all'art. 125 novies TUB che doveva applicarsi solo nel caso in cui l'intermediario fosse un mediatore creditizio soggetto terzo ed indipendente e non anche nel caso (come quello di giudizio) in cui gli intermediari avevano operato come incaricati dalla banca finanziatrice facenti parte della sua catena distributiva. Contestava anche la presunta vessatorietà delle clausole, evidenziando come il solo squilibrio significativo sarebbe stato quello giuridico e non anche quello economico, ed escludeva anche che quei compensi fossero stati imposti senza la preventiva conoscenza del consumatore che aveva invece dichiarato di aver avuto contezza del modulo contenente le informazioni europee di base sul credito al consumatore prima della conclusione del contratto. Contestava le pretese di applicazione degli interessi di contratto sulle somme di cui era stata chiesta la restituzione (in quanto queste erano state semplicemente trattenute al momento dell'erogazione del prestito), come pure la pretesa di pagamento delle somme di mediazione che non si era mai svolta. Concludeva in conformità.
Previa istruttoria solo documentale il Giudice di pace accoglieva la domanda di parte attrice, riconoscendo la nullità delle commissioni finanziarie, bancarie e accessorie in quanto poste a carico del consumatore in assenza di qualsivoglia giustificazione causale, in violazione dei canoni di chiarezza e trasparenza oltre che in violazione delle previsioni di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 125 bis TUB. Ancora, rilevava come le commissioni remunerassero l'attività imprenditoriale già soddisfatta con il pagamento degli interessi e come facessero in parte riferimento a costi inesistenti, perché relativi ad attività e prestazioni già remunerate, impossibili, eventuali o rientranti nell'ordinaria gestione del credito (anche questa corrisposta dagli interessi). Evidenziava anche la mancanza di chiarezza e trasparenza, rilevando come non fosse affatto comprensibile a quale soggetto fossero destinate le commissioni e quale ruolo avessero avuto i terzi eventualmente intervenuti, i rapporti con i quali oltretutto non emergevano neppure da contratti scritti che avrebbero dovuto indicare anche il relativo compenso, come previsto dall'art. 125 novies TUB. Chiariva, ancora, che a nulla poteva rilevare la sottoscrizione del contratto e delle relative clausole che non avrebbe potuto attribuire a queste una giustificazione in realtà inesistente.
Avverso la citata pronuncia proponeva appello la società che lamentava anzitutto la mancata pronuncia sull'eccezione di decadenza sollevata in relazione all'accordo intervenuto a seguito di reclamo del 20 ottobre 2017, conclusosi con il pagamento di una somma ricevuta a completa tacitazione di qualsiasi ulteriore pretesa economica relativa al contratto. Ancora, rilevava come il Giudice di prima istanza non avesse considerato l'effettivo contenuto delle clausole censurate e in particolare le commissioni spettanti a in quanto mandataria e le provvigioni Pt_3
dell'intermediario del credito, inerenti a tutta una serie di attività ben specificate, anche quanto ai costi, di cui era stato previsto l'addebito al cliente come l'inclusione nel calcolo del TAEG. Deduceva come nel contratto non vi fosse traccia né delle commissioni finanziarie, bancarie ed accessorie né delle clausole in punto di commissioni e spese previste in aggiunta alle commissioni oggetto di causa citate in sentenza. Contestava la violazione dell'art. 125 bis TUB che era stato invece rispettato, posto che tutte le provvigioni erano frutto delle previsioni contrattuali, esposte nel titolo in inadempimento dei criteri di chiarezza e di trasparenza e in presenza di attività effettivamente svolte che costituivano la giustificazione causale di quei costi, perché relative ad attività ulteriori rispetto a quelle dello schema tipico del contratto. Ribadita l'inapplicabilità nel caso di specie dell'art. 125 novies TUB per le ragioni già espresse nel precedente grado di giudizio, impugnava la sentenza anche per l'eccessiva liquidazione delle spese di lite oltre che per la condanna al pagamento della somma di Euro 400,00 per i costi di mediazione. Rassegnava le conclusioni di cui in epigrafe. Si costituiva la che contestava di essere decaduta dal diritto di far valere le CP_1
criticità contrattuali e sosteneva la correttezza della pronuncia di primo grado per l'imputazione di costi addebitati nella totale opacità sia dei soggetti intervenuti sia dei ruoli ricoperti sia dell'attività effettivamente svolta e dunque nella mancanza di una necessaria giustificazione causale. Sosteneva che il Giudice si fosse attenuto ai parametri tariffari nella quantificazione delle spese, di cui aveva disposto la distrazione, e in via incidentale riproponeva tutte le questioni già sollevate in primo grado, tra cui quelle relative alla vessatorietà delle commissioni ex artt. 33 e 34 del codice del consumo.
Previa acquisizione del fascicolo di primo grado il Giudice tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre anzitutto chiarire che nessuna preclusione alla proposizione del giudizio ora pendente in grado d'appello è derivata alla consumatrice dall'accettazione della somma dei premi assicurativi relativa alla parte di rapporto che non ha avuto svolgimento a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento. Lo si evince chiaramente dal fatto che il suo legale dell'epoca aveva insistito proprio (e solo) per il rimborso della proporzionale parte di quegli importi, senza avanzare alcuna pretesa circa le commissioni oggetto del presente giudizio;
nel documento 6 allegato nel precedente grado è stato proposto un ulteriore calcolo ed è stata quantificata come frazione di premio non goduta la somma di Euro 404,72 e la missiva del 26/10/2017 si chiude con la seguente dicitura:” In chiusura, Le segnaliamo che la prestazione di rimborso di cui si discute è destinata a regolare ed estinguere, in via definitiva, ogni rapporto in precedenza costituitosi tra le Parti in virtù dei contratti di cui all'oggetto; tanto, a far data dal 30/09/2017”. E se, appunto, si esamina l'oggetto della missiva, si legge che questo recita “Oggetto: – Estinzione anticipata Controparte_1
contratto di finanziamento mediante cessione del quinto della pensione
NT ER - pratica n. 483100 - Polizza Collettiva Parte_1
Vita n. 4731 tra e riscontro Sua CP_2 Organizzazione_1 missiva P.E.C. del 20/10/2017, a noi trasmessa in pari data”. E' evidente, dunque, che con l'accettazione di quell'importo la sola questione definitivamente risolta è stata quella del rimborso delle spese assicurative derivanti dall'estinzione anticipata;
ma, anche a darne una diversa lettura - come quella sostenuta dall'odierna appellante - la stessa dovrebbe inevitabilmente arrestarsi di fronte al chiaro rilievo per cui non vi è stata alcuna manifestazione da parte della della volontà di rinunciare, oltre CP_1
alle pretese sui premi assicurativi, anche alle altre derivanti dal contratto di finanziamento mediante cessione del quinto che occupa. Tanto consente di superare il primo motivo d'appello e di esaminare nel merito le altre ragioni di censura della sentenza impugnata.
Le commissioni oggetto del giudizio sono due e precisamente la commissione mandataria di Euro 1.017,60 e la provvigione per l'intermediario del credito di Pt_3
Euro 890,40, rispettivamente indicate alla pagina due del prospetto informativo alle lettere a) e b) e c).
Ora, è pacifico che agli obblighi restitutori di capitale ed interessi corrispettivi previsti dal contratto di mutuo possano accedere altri oneri che influiscono sul costo complessivo del credito (di qui il TAEG), ma che devono necessariamente trovare una loro giustificazione e, dunque, corrispondere ad un vantaggio contrattuale per chi li sopporta, cioè ad un quid pluris rispetto alle tipiche prestazioni dello schema negoziale di riferimento (il prestito di denaro nel caso che interessa). Secondo le indicazioni di contratto la prima delle due commissioni in esame è diretta alla remunerazione della mandataria che ha svolto le sue attività per conto di Parte_1
che per quelle ha scelto di avvalersi non di suoi dipendenti, ma di un soggetto estraneo alla sua struttura e che ha necessariamente operato nel suo esclusivo interesse (come è obbligato il mandatario a fare in favore del mandante a prescindere dal fatto che dell'attività possa poi beneficiare anche l'altro contraente che, appunto, ottiene la conclusione del contratto e l'erogazione del prestito). Pertanto, la relativa commissione corrisponde ad attività svolte da un terzo ma al posto della mandante e per conto di questa e costituisce un costo di impresa che non può essere imputato al consumatore ma che dovrebbe essere coperto dal guadagno derivante dagli interessi corrispettivi. Insomma, proprio per la qualità rivestita è evidente che dove ha operato
è come se avesse operato appunto la mutuante. Peraltro, se si esaminano gli Pt_3
specifici compiti di cui è stata investita la mandataria, è evidente come si tratti delle ordinarie attività di caricamento dati, di raccolte documentali dal cliente e dall'ente pensionistico, di adeguata verifica della clientela e valutazione del merito creditizio e delibera del finanziamento (cioè tutte attività di valutazione prodromica alla conclusione del contratto a cui fanno da contraltare la ricerca di mercato compiuta dal consumatore per trovare il prodotto finanziario più confacente alle sue esigenze e la conseguente formazione della sua volontà di concludere l'operazione con quella determinata società), di raccolta delle firme del sottoscrittore (avvenuta certamente nei locali di impresa), di richiesta di emissione delle polizze assicurative per legge (e lo svolgimento di questa specifica attività non è stata neppure dimostrata, essendo stata semplicemente prodotta la documentazione assicurativa allegata al contratto;
neppure è stato spiegato come si sia pervenuti alla conclusione di quelle polizze), di notifica del contratto all'ente o all'istituto erogante la pensione e di liquidazione del finanziamento. Quanto poi alla commissione in qualità di mandataria si fa riferimento alla gestione dell'incasso mensile della rata, alla garanzia del riscosso per non riscosso (attività questa di effettiva incomprensibile lettura), alle attività ricorrenti di post vendita (anche queste non chiaramente indicate) e alla gestione dei sinistri assicurativi e al recupero dei crediti (attività tutte non solo eventuali, ma facenti parte dell'ordinaria esecuzione del contratto concluso con erogatrice del Parte_1
finanziamento, che per sua scelta imprenditoriale ha svolto tutti questi compiti delegandoli con rappresentanza ad una società terza).
Insomma, nessuna delle attività esaminate fin qui va a remunerare un ulteriore servizio di cui si avvantaggia il contraente finanziato, ulteriore rispetto alle attività necessariamente insite nella formazione e manifestazione del consenso e nel perfezionamento del contratto o ulteriore rispetto ai costi di impresa che dovrebbero essere già remunerati con gli interessi corrispettivi. In effetti, si assiste, oltre che all'addebito al consumatore di spese strumentali all'accordo e che anche egli potrebbe aver sostenuto (ad esempio per la ricerca di mercato di cui si è detto), ad uno smembramento dei costi di impresa che dovrebbero invece tutti essere coperti dagli interessi corrispettivi: questi, infatti, rappresentano i ricavi di impresa che si distinguono dagli utili, per individuare i quali vanno detratti i costi, cioè tutte le spese sopportate per offrire il bene o servizio. E ciò non significa impedire all'imprenditore di recuperarle: lo farà, ma richiedendo il pagamento di tassi di interessi maggiori
(sempre contenuti nei limiti di legge). Diversamente, operando con l'imposizione delle commissioni in esame (per le attività a cui si riferiscono), la finanziaria finisce per ottenere ricavi coincidenti con gli utili perché ogni costo di impresa, anziché essere detratto dai ricavi, è addossato all'altro contraente e ripartito tra tutti i consumatori. Per fare un esempio, è come se all'acquirente finale di un prodotto venisse fatto pagare, oltre al prezzo (che è determinato in funzione dei costi di produzione e dello sperato utile), una percentuale dell'intero costo (distribuito tra tutti gli acquirenti) per l'approvvigionamento della materia prima (paragonabile nel caso di specie ai costi per recuperare la provvista) o per lo stipendio del commesso addetto alla vendita (paragonabile a quello del dipendente che si occupa di contabilizzare i pagamenti o sollecitare i ratei insoluti). Esclusa la legittimità di commissioni che sono dirette a remunerare le attività che già confluiscono nello schema negoziale tipico (perché appartengono alla formazione e manifestazione della volontà contrattuale) o che rappresentano costi di impresa e che non si giustificano dunque sulla base di nessuna prestazione ulteriore a favore del mutuatario, non può riconoscersi alcuna debenza alle commissioni in favore di e di cui alle lettere Pt_3
a) e b) del modello informativo, con ciò confermandosi l'iter logico-giuridico seguito dal Giudice di prima istanza e che da tale punto di vista è così dirimente da rendere non necessario esaminare altri profili di illegittimità considerati (e si concorda anche nel ritenere che non basta la sottoscrizione delle clausole che prevedono le commissioni per dotarle di una causa giustificatrice meritevole). Lo stesso modulo informativo, che si dichiara nel contratto di pari data essere stato preliminarmente consegnato al consumatore, indica come intermediario del credito
(che ha in realtà operato come agente di Parte_6 Parte_5
, per la quale è indicato il costo della provvigione di Euro 890,40, versata
[...]
sempre con trattenuta sull'importo erogato, essendo precluso il pagamento diretto all'intermediario. Detta pattuizione, sottoscritta dall'intermediario e dal finanziato, soddisfa i criteri di cui all'art. 125 novies TUB che ben contempla la possibilità che, per essere aiutato nella scelta del prodotto finanziario più adatto, il consumatore si avvalga di un mediatore, di cui però deve essere chiaro il ruolo e il compenso che sono stati entrambi indicati nell'allegato foglio informativo. Il fatto che comunque tali costi attraverso il foglio illustrativo predetto siano stati preventivamente conosciuti dalla mutuataria esclude la possibile vessatorietà o nullità della pattuizione sia ai sensi dell'art. 33 comma II lett. n) sia ai sensi dell'art. 36 comma I lett. c) del codice del consumo. Quanto, poi, allo squilibrio rileva solo quello giuridico, relativo cioè al rapporto di corrispondenza tra diritti ed obblighi derivanti dal contratto, come confermato dall'art. 34 I co. successivo che impone di valutare la vessatorietà in base alla natura del bene o del servizio oggetto del contratto e facendo riferimento alle circostanze esistenti al momento della sua conclusione ed alle altre clausole del contratto, senza anche considerare l'adeguatezza del corrispettivo che appartiene all'esclusiva area dell'autonomia negoziale.
Sono condivisibili anche le doglianze dell'appellante relative alla condanna alla restituzione della somma di Euro 400,00 per spese di mediazione, essendo stata documentata solo la spesa di Euro 48,00 di cui alla fattura versata in giudizio, unico importo che potrà essere riconosciuto tra le spese vive incluse nella liquidazione che segue.
Alla luce dei suddetti rilievi l'appello va in parte accolto con la riforma della sentenza nella parte in cui condanna al pagamento in favore Controparte_3
della della somma di Euro 1.873,00 e non del minore importo di Euro CP_1
1.017,60 (somma delle due competenze in favore di ) con gli interessi dalla Pt_3 notifica dell'atto di citazione di primo grado al saldo, come chiarito nella motivazione della sentenza impugnata.
Va accolto anche il motivo relativo alla liquidazione delle spese di lite nell'importo di
Euro 1.400,00 oltre accessori, non essendovi ragioni per superare anche il valore medio dello scaglione di riferimento, considerando sia la serialità degli argomenti oggetto del giudizio sia che l'importo preteso anche inizialmente era più vicino al minimo dello scaglione che è al massimo;
si procede pertanto ad una nuova liquidazione.
Dalle precedenti pronunce deriva l'obbligo della e dei suoi difensori CP_1
antistatari di restituire all'appellante quanto eventualmente già riscosso in più rispetto alla presente sentenza in esecuzione di quella di primo grado.
L'esito della lite che ha visto solo in parte accogliere le domande della convenuta giustifica la decisione di compensare nei limiti della metà le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio e di condannare l'appellante alla rifusione in favore della controparte della restante quota della metà, liquidata nel dispositivo.
In difetto dei necessari presupposti si rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza 399/2022 del Giudice di pace di Sassari condanna alla Controparte_3
restituzione in favore di della somma di Euro 1.017,60 oltre Controparte_1
interessi dalla domanda al saldo;
- condanna alla rifusione della quota di un mezzo Controparte_3
delle spese di lite che si liquida per il precedente grado di giudizio in Euro 600,00, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge, e in Euro 750,00, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge, per il presente grado con compensazione delle restanti quote di un mezzo e distrazione in favore dei difensori di Controparte_1
dichiaratisi antistatari;
[...]
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da;
Controparte_1 - condanna e gli avv.ti Manuela Ladu e Antonello Piana alla Controparte_1
restituzione in favore di delle somme già riscosse in Controparte_3
più rispetto alla presente sentenza in esecuzione di quella di primo grado.
Sassari, 30.1.2024
Il Giudice
Dott.ssa Ada Gambardella