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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 13/05/2025, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 447/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 447/2025 promosso dai coniugi:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi con il patrocinio dell'Avv. MALAVASI GIANLUCA C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente,
Sentenza di separazione personale dei coniugi n. 1926/2023 emessa in data
15/11/2023 dal Tribunale di Modena, nell'ambito del procedimento R.G.
5540/2023.
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
pagina 1 di 4 - atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi ricorrenti avanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma 4 parte finale. L.
1.12.1970 n. 898);
- atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) l'attuale casa coniugale, ubicata in Modena, Strada San Donnino n.17/03, in comproprietà di con e , continuerà ad Parte_2 Controparte_1 CP_2 essere abitata esclusivamente dalla stessa signora e dai figli Parte_2 Per_1
e
[...] Persona_2
2) a titolo di contributo per il mantenimento del coniuge Parte_1 [...]
verserà a quest'ultima, la quale accetta, le seguenti somme, salvo Pt_2 diverso accordo tra le parti:
a) euro 400,00 mensili per la durata di 12 mesi dalla data di pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio sino al termine del 12° mese;
b) euro 300,00 mensili per la durata di 12 mesi successivi alla scadenza, di cui al punto a) sino al termine del 12° mese;
c) euro 200,00 mensili per la durata di 12 mesi successivi alla scadenza, di cui al punto b) sino al termine del 12° mese.
Allo scadere del termine, di cui al punto c) (per la causale Parte_1 suindicata) non dovrà versare ulteriori somme a , la quale accetta, Parte_2 riconoscendosi integralmente soddisfatta e dichiarando di nulla a più pretendere.
Le somme suindicate verranno versate il giorno 15 di ogni mese a partire dalla data di pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili, tramite bonifico bancario sul c/c intestato a ed acceso ed acceso acceso Parte_2 presso BPER di Modena IBAN [...]. Tale importo verrà annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT come per Legge;
pagina 2 di 4 3) i ricorrenti concordemente danno atto che tutti i beni sono già stati ripartiti di comune accordo tra gli stessi;
4) salvo quanto stabilito nelle presenti condizioni di divorzio, i ricorrenti dichiarano di avere già regolato e definito ogni questione economica e patrimoniale e, quindi, di non avere più nulla a pretendere reciprocamente.”
- rilevato che i figli nati dall'unione sono maggiorenni ed autosufficienti;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1° dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Modena il 15/05/1999 fra , nato a [...] il Parte_1
01/10/1972 e , nata a [...] il [...], alle condizioni Parte_2 sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MODENA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 1999 Atto n. 88 Parte II Serie A
III - dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto
Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre
2000 n. 396.
pagina 3 di 4 Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 7/5/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Cerrone
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 447/2025 promosso dai coniugi:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi con il patrocinio dell'Avv. MALAVASI GIANLUCA C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente,
Sentenza di separazione personale dei coniugi n. 1926/2023 emessa in data
15/11/2023 dal Tribunale di Modena, nell'ambito del procedimento R.G.
5540/2023.
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
pagina 1 di 4 - atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi ricorrenti avanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma 4 parte finale. L.
1.12.1970 n. 898);
- atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) l'attuale casa coniugale, ubicata in Modena, Strada San Donnino n.17/03, in comproprietà di con e , continuerà ad Parte_2 Controparte_1 CP_2 essere abitata esclusivamente dalla stessa signora e dai figli Parte_2 Per_1
e
[...] Persona_2
2) a titolo di contributo per il mantenimento del coniuge Parte_1 [...]
verserà a quest'ultima, la quale accetta, le seguenti somme, salvo Pt_2 diverso accordo tra le parti:
a) euro 400,00 mensili per la durata di 12 mesi dalla data di pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio sino al termine del 12° mese;
b) euro 300,00 mensili per la durata di 12 mesi successivi alla scadenza, di cui al punto a) sino al termine del 12° mese;
c) euro 200,00 mensili per la durata di 12 mesi successivi alla scadenza, di cui al punto b) sino al termine del 12° mese.
Allo scadere del termine, di cui al punto c) (per la causale Parte_1 suindicata) non dovrà versare ulteriori somme a , la quale accetta, Parte_2 riconoscendosi integralmente soddisfatta e dichiarando di nulla a più pretendere.
Le somme suindicate verranno versate il giorno 15 di ogni mese a partire dalla data di pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili, tramite bonifico bancario sul c/c intestato a ed acceso ed acceso acceso Parte_2 presso BPER di Modena IBAN [...]. Tale importo verrà annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT come per Legge;
pagina 2 di 4 3) i ricorrenti concordemente danno atto che tutti i beni sono già stati ripartiti di comune accordo tra gli stessi;
4) salvo quanto stabilito nelle presenti condizioni di divorzio, i ricorrenti dichiarano di avere già regolato e definito ogni questione economica e patrimoniale e, quindi, di non avere più nulla a pretendere reciprocamente.”
- rilevato che i figli nati dall'unione sono maggiorenni ed autosufficienti;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1° dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Modena il 15/05/1999 fra , nato a [...] il Parte_1
01/10/1972 e , nata a [...] il [...], alle condizioni Parte_2 sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MODENA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 1999 Atto n. 88 Parte II Serie A
III - dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto
Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre
2000 n. 396.
pagina 3 di 4 Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 7/5/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Cerrone
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
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