Cass. civ., sez. I, sentenza 05/06/1987, n. 4919
CASS
Sentenza 5 giugno 1987

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Il cessionario del credito, che agisca per ottenere l'adempimento del debitore, è tenuto a dare la prova del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi indipendentemente dal carattere oneroso o gratuito, ovvero dagli scopi perseguiti, non anche a dimostrare la causa della cessione od il corrispettivo per essa pattuito. A fronte di tale prova, pertanto, restano irrilevanti le deduzioni del debitore, circa l'eventuale violazione delle norme valutarie in relazione al prezzo della cessione, in quanto attinenti ad un elemento che il cessionario medesimo non deve dimostrare a sostegno della propria pretesa. ( V 1244/63, mass n 261843).*

In tema di trasporto marittimo di merci con sbarco cosiddetto in amministrazione, cioè con consegna all'impresa di sbarco autorizzata la clausola della polizza di carico, che escluda l'avviso al destinatario dell'arrivo della nave e faccia decorrere dallo arrivo stesso un termine per eventuali reclami, a pena di decadenza dei diritti del destinatario medesimo nei confronti del vettore, è affetta da nullità, ai sensi dell'art. 2965 cod. civ., in quanto rende eccessivamente oneroso l'Esercizio di detti diritti (imponendo un controllo su tutti i movimenti delle navi in porto e le relative operazioni di sbarco).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 05/06/1987, n. 4919
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4919
    Data del deposito : 5 giugno 1987

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