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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 03/10/2025, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA SEZIONE LAVORO in persona dei magistrati: dr. Luigi Santini Presidente dr. Angela Quitadamo Consigliere rel. dr. Arianna Sbano Consigliere
All'esito della camera di consiglio, tenutasi ai sensi dell'art.127-ter c.p.c., lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta ali n. 436/2024 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso per procura generale alle liti Pt_1 dall'Avv. Silvana Mariotti
Appellante
contumace CP_1
Appellata
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 24 dicembre 2024 l' ha proposto appello avverso la sentenza del Pt_1
9 novembre 2024 con cui il Tribunale di Ancona, in funzione di giudice del lavoro, aveva dichiarato non dovuta ad esso la somma di euro 75.732,89, con relative sanzioni ed interessi, di cui CP_2 all'avviso di addebito opposto da quindi lo aveva condannato al pagamento delle CP_1 spese di lite in favore dell'opponente.
L' ha censurato la sentenza impugnata, nella parte in cui, aderendo all'argomento Pt_1 dell'opponente, ha escluso che questa fosse incorsa nella decadenza di cui all'art. 7, terzo comma, del D. Lgs. n. 148/2015, per aver legittimamente conguagliato i contributi dovuti all' oggetto Pt_1 dell'avviso di addebito opposto, con la anticipata ai propri dipendenti. In particolare, CP_3 ha dedotto l'errore del Tribunale nella valutazione dei modelli F24 acquisiti agli atti, utilizzati da controparte per i versamenti, e della denuncia mensile, in era stato effettuato il conguaglio con la specificazione della causale relativa alla COG COVID anticipata ai lavoratori. In proposito, ha evidenziato che il Modello F24 era solo uno strumento di pagamento non contenente dichiarazioni ed istanze, ossia privo di valore negoziale e inidoneo a formalizzare qualsivoglia manifestazione di volontà; che soltanto nella denuncia UNIEMENS la Società opponente aveva inserito il codice di compensazione/conguaglio “L038” ed aveva operato la compensazione, mediante chiara ed espressa manifestazione della propria volontà di compensare la CIG COVID anticipata ai lavoratori;
che prima della presentazione di tale denuncia non avrebbe potuto parlarsi di conguaglio/compensazione, in assenza di atti in seno ai quali fossero specificate ed identificabili le partite di dare e di avere presupposte e la relativa fonte;
che l'unico dato evincibile dall'esame dei modelli F24 ineriva all'esecuzione di un versamento contributivo, relativo al mese di maggio 2020, inferiore alla somma a tale titolo dovuta, in relazione ad asseriti ma non documentati crediti non altrimenti qualificati;
che, dunque, il Tribunale aveva errato nell'interpretazione e nell'applicazione dell'art. 7 del D. Lgs.148/2015. L'appellante ha, inoltre, censurato il regime delle spese di lite adottato dal primo giudice;
ha insistito, pertanto, per l'integrale rigetto dell'opposizione proposta in primo grado, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio. non si è costituita. CP_1
In corso di giudizio l' ha depositato dichiarazione di rinuncia all'appello, notificato alla Pt_1 controparte a mezzo PEC del 2 gennaio 2025
Allo scadere del termine per il deposito dele note illustrative ex art. 127 ter cpc, la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Opera nel caso di specie il consolidato principio di formazione giurisprudenziale secondo cui
Nel giudizio di appello, la rinuncia all'impugnazione da parte dell'appellante equivale a rinuncia all'azione e pertanto non necessita, a differenza della rinuncia agli atti, di accettazione da parte dell'appellato; anche ad essa si applica tuttavia la regola dell'art.306, comma 4, c.p.c., secondo cui il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, con esclusione di qualunque potere del giudice di totale o parziale compensazione. (per tutte, Cass.,Ord.n. 5250/2018).
Ne discende una pronuncia in termini sostanziali di rigetto dell'appello, in quanto, alla stregua di altro condivisibile principio di formazione giurisprudenziale (cfr. sul punto
Cass.Ord.n. 19845/2019), la rinuncia all'azione non richiede formule sacramentali e deve prendersene atto da parte dell'organo giudicante ogniqualvolta, come nella specie, la parte, utilizzando formule di univoco e chiaro significato, manifesti la volontà di non proseguire nella domanda proposta ovvero tenga un comportamento assolutamente incompatibile con siffatta volontà.
Il sopra descritto contegno processuale implica il sostanziale riconoscimento dell'infondatezza dell'impugnazione, accompagnato dalla dichiarazione di non voler insistere nella medesima;
a queste condizioni la rinuncia all'impugnazione determina, indipendentemente dall'accettazione della controparte, la conferma della sentenza impugnata.
La mancata costituzione in giudizio della Società appellata consente, tuttavia, di non provvedere sulle spese di lite del grado
P.Q.M.
La Corte così provvede: preso atto della rinuncia all'appello, conferma la sentenza impugnata;
nulla per le spese del grado
Ancona, 2 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
All'esito della camera di consiglio, tenutasi ai sensi dell'art.127-ter c.p.c., lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta ali n. 436/2024 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso per procura generale alle liti Pt_1 dall'Avv. Silvana Mariotti
Appellante
contumace CP_1
Appellata
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 24 dicembre 2024 l' ha proposto appello avverso la sentenza del Pt_1
9 novembre 2024 con cui il Tribunale di Ancona, in funzione di giudice del lavoro, aveva dichiarato non dovuta ad esso la somma di euro 75.732,89, con relative sanzioni ed interessi, di cui CP_2 all'avviso di addebito opposto da quindi lo aveva condannato al pagamento delle CP_1 spese di lite in favore dell'opponente.
L' ha censurato la sentenza impugnata, nella parte in cui, aderendo all'argomento Pt_1 dell'opponente, ha escluso che questa fosse incorsa nella decadenza di cui all'art. 7, terzo comma, del D. Lgs. n. 148/2015, per aver legittimamente conguagliato i contributi dovuti all' oggetto Pt_1 dell'avviso di addebito opposto, con la anticipata ai propri dipendenti. In particolare, CP_3 ha dedotto l'errore del Tribunale nella valutazione dei modelli F24 acquisiti agli atti, utilizzati da controparte per i versamenti, e della denuncia mensile, in era stato effettuato il conguaglio con la specificazione della causale relativa alla COG COVID anticipata ai lavoratori. In proposito, ha evidenziato che il Modello F24 era solo uno strumento di pagamento non contenente dichiarazioni ed istanze, ossia privo di valore negoziale e inidoneo a formalizzare qualsivoglia manifestazione di volontà; che soltanto nella denuncia UNIEMENS la Società opponente aveva inserito il codice di compensazione/conguaglio “L038” ed aveva operato la compensazione, mediante chiara ed espressa manifestazione della propria volontà di compensare la CIG COVID anticipata ai lavoratori;
che prima della presentazione di tale denuncia non avrebbe potuto parlarsi di conguaglio/compensazione, in assenza di atti in seno ai quali fossero specificate ed identificabili le partite di dare e di avere presupposte e la relativa fonte;
che l'unico dato evincibile dall'esame dei modelli F24 ineriva all'esecuzione di un versamento contributivo, relativo al mese di maggio 2020, inferiore alla somma a tale titolo dovuta, in relazione ad asseriti ma non documentati crediti non altrimenti qualificati;
che, dunque, il Tribunale aveva errato nell'interpretazione e nell'applicazione dell'art. 7 del D. Lgs.148/2015. L'appellante ha, inoltre, censurato il regime delle spese di lite adottato dal primo giudice;
ha insistito, pertanto, per l'integrale rigetto dell'opposizione proposta in primo grado, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio. non si è costituita. CP_1
In corso di giudizio l' ha depositato dichiarazione di rinuncia all'appello, notificato alla Pt_1 controparte a mezzo PEC del 2 gennaio 2025
Allo scadere del termine per il deposito dele note illustrative ex art. 127 ter cpc, la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Opera nel caso di specie il consolidato principio di formazione giurisprudenziale secondo cui
Nel giudizio di appello, la rinuncia all'impugnazione da parte dell'appellante equivale a rinuncia all'azione e pertanto non necessita, a differenza della rinuncia agli atti, di accettazione da parte dell'appellato; anche ad essa si applica tuttavia la regola dell'art.306, comma 4, c.p.c., secondo cui il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, con esclusione di qualunque potere del giudice di totale o parziale compensazione. (per tutte, Cass.,Ord.n. 5250/2018).
Ne discende una pronuncia in termini sostanziali di rigetto dell'appello, in quanto, alla stregua di altro condivisibile principio di formazione giurisprudenziale (cfr. sul punto
Cass.Ord.n. 19845/2019), la rinuncia all'azione non richiede formule sacramentali e deve prendersene atto da parte dell'organo giudicante ogniqualvolta, come nella specie, la parte, utilizzando formule di univoco e chiaro significato, manifesti la volontà di non proseguire nella domanda proposta ovvero tenga un comportamento assolutamente incompatibile con siffatta volontà.
Il sopra descritto contegno processuale implica il sostanziale riconoscimento dell'infondatezza dell'impugnazione, accompagnato dalla dichiarazione di non voler insistere nella medesima;
a queste condizioni la rinuncia all'impugnazione determina, indipendentemente dall'accettazione della controparte, la conferma della sentenza impugnata.
La mancata costituzione in giudizio della Società appellata consente, tuttavia, di non provvedere sulle spese di lite del grado
P.Q.M.
La Corte così provvede: preso atto della rinuncia all'appello, conferma la sentenza impugnata;
nulla per le spese del grado
Ancona, 2 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente