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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 13/01/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 10459/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 10459/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. PANSINI MICHELE che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Torino il Parte_1 Parte_2
25/08/2007.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino (atto n. 467 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 03/03/2007, il 13/09/2010 Persona_1 Persona_2
e il 28/04/2017. Persona_3
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato il 23/04/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
1) AFFIDA i figli minori , ed ad entrambi i genitori in regime Per_1 Per_2 Per_3 condiviso e avranno residenza e dimora prevalente presso la madre.
2) DISPONE che il padre potrà vedere liberamente i figli, compatibilmente ai propri impegni di lavoro ed alle esigenze scolastiche e ricreative degli stessi. I coniugi concordano altresì che i figli potranno trascorrere con il padre più periodi, anche non continuativi, in occasione delle vacanze estive. Le decisioni di maggiore interesse per i minori verranno assunte di comune accordo tra i coniugi. I coniugi si dovranno impegnare a mantenere un rapporto di collaborazione tra loro, al fine di garantire un rapporto sereno dei figli con ciascuno di loro ed in particolare a fare in modo che eventuali future relazioni con nuovi compagni/e vengano gestite attraverso il dialogo e con prudenza e gradualità. In caso di disaccordo i coniugi si impegnano a rispettare le seguenti condizioni: a) il padre potrà tenere con sé i figli due giorni infrasettimanali , senza pernottamento
; b) i figli trascorreranno i fine settimana (dal venerdì sera alla domenica sera) alternativamente con ciascuno genitore;
c) per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 24 al 30 dicembre - vigilia con un genitore e natale con l'altro) con un genitore ed un anno( dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito) seguendo un principio di alternanza;
durante le vacanze pasquali ad anni alterni il giorno di pasqua con un genitore e pasquetta con l'altro; d) durante le vacanze estive ( ultimi venti giorni di luglio e primi 20 giorni di agosto ) i coniugi avranno con sé i figli per un periodo, anche non continuativo, di 15 giorni, impegnandosi a comunicare i periodi di soggiorno entro la fine del mese di aprile. 3) DISPONE che il sig. si impegna ed obbliga a versare alla sig.ra a titolo di Parte_1 Pt_2 contributo al mantenimento delle figlie la somma di € 450 (€ 150 per ciascun figlio); dette somme dovranno essere versate entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese e verranno aggiornate, ogni anno, in base all'indice Istat;
i genitori si impegnano a provvedere direttamente al mantenimento dei figli nei periodi di permanenza degli stessi presso di loro;
i genitori concordano altresì che l'assegno unico sia percepito interamente dalla sig,ra Per quanto concerne il 730 le Pt_2
pagina 2 di 4 detrazioni 2023 verranno divise al 50% e se dovessero essere attribuite ad uno solo dei coniugi, l'altro si impegna a rifondere le stesse in pari quota;
4) DISPONE che le spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, le spese scolastiche
(tasse, libri, gite scolastiche ed abbonamento al mezzo pubblico per raggiungere la scuola , eventuali tasse universitarie), come tutte le altre spese straordinarie saranno sopportate dai coniugi in ragione del 50% per ognuno, secondo quanto previsto dal Protocollo di Torino 2016 che le parti dichiarano di conoscere e accettare;
5) DÀ ATTO che l'autovettura FIAT FREEMONT TG EW618FV, di esclusiva proprietà del signor
, rimarrà in uso alla si.gra , la quale si impegna a sostenere le spese di bollo Parte_1 Parte_2 assicurazione e manutenzione versando i relativi importi al sig. ; Parte_1
6) DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non aver nulla a pretendere reciprocamente a titolo di mantenimento avendo risolto in separata sede ogni questione di ordine patrimoniale e attinenti ai conti correnti bancari per i quali le parti hanno concordato di dividerlo al 50%;
7) DÀ ATTO che i Sig.ri e sono comproprietari di due beni immobili uno sito in Parte_1 Pt_2
NO, alla piazza Ray 27 identificato al catasto fabbricati al foglio 14 part. 166 sub 25 cat A/2 vani 4 e l'altro sito in NO, Via La Loggia n 44 /5 identificato al catasto fabbricati foglio 25 part. 372 sub 106 cat A/2 vani 6. Quest'ultimo risulta gravato da mutuo fondiario a favore della per residui (ad oggi) € 80.000,00 circa. Al fine di definire Controparte_1 consensualmente la controversia le parti hanno concordato i seguenti accordi e in particolare quello sugli immobili è parte imprescindibili delle intese . La Sig.ra si impegna e obbliga Pt_2
a cedere il proprio 50% del bene sito in NO, Piazza Rey 27, identificato al catasto fabbricati al foglio 14 part. 166 sub 25 cat A/2 vani 4 al Sig. , il quale si impegna e obbliga ad Parte_1 acquistarlo. Il Sig. si impegna e obbliga a cedere il proprio 50% del bene sito in NO Parte_1
Via La loggia n 44/5 identificato al catasto fabbricati foglio 25 part. 372 sub 106 cat A/2 vani 6 alla Sig.ra la quale si impegna e obbliga ad acquistarlo. Tutto ciò tramite permuta da Pt_2 effettuarsi con atto notarile entro e non oltre 90 giorni dall'avvenuta omologa della separazione. Tutti i costi , compresi quelli di certificazioni energetiche, verranno suddivisi nella seguente modalità: spese per intero a carico del sig. . Le parti concordano che, a prescindere dal Parte_1 momento in cui verrà effettuato l'atto notarile di permuta (termine legato all'omologa della separazione) il Sig. si trasferirà presso l'immobile di NO, Piazza Rey 27, entro e Parte_1 non oltre la fine del mese di agosto 2024. Si precisa che la cessione del 50% del bene sito in NO , via La loggia n 44/5 identificato al catasto fabbricati foglio 25 part. 372 sub 106 cat A/2 vani 6 dal Sig. alla Sig.ra comporterà l'accollo da parte di quest'ultima del Parte_1 Pt_2 mutuo residuo gravante sul bene al momento dell'atto notarile di permuta di cui sopra. Ciascuna delle parti si impegna e obbliga a rilasciare e liberare dai propri effetti personali, qualora non ancora fatto, l'appartamento di cui cede il proprio 50%, entro e non oltre la data del rogito. 8) DÀ ATTO che al di là di quanto previsto ai punti 3 (contributo al mantenimento per i figli) e 6
(autonomia economica degli ex coniugi), il Sig. si dichiara disponibile a versare alla Parte_1 Sig.ra una somma mensile pari al 50% della rata di mutuo gravante sull'abitazione sita in Pt_2
NO, via La loggia n 44/5 e identificata al catasto fabbricati foglio 25 part. 372 sub 106 cat
A/2 vani 6 (mutuo che la sig.ra si accollerà) pari a € 290 e ciò sino a quando la sig.ra Pt_2 Pt_2 vivrà nell'appartamento con i figli e salva l'ipotesi in cui la stessa accolga in detta immobile un nuovo compagno o si trasferisca altrove.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 10/01/2025
pagina 3 di 4 Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 10459/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. PANSINI MICHELE che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Torino il Parte_1 Parte_2
25/08/2007.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino (atto n. 467 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 03/03/2007, il 13/09/2010 Persona_1 Persona_2
e il 28/04/2017. Persona_3
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato il 23/04/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
1) AFFIDA i figli minori , ed ad entrambi i genitori in regime Per_1 Per_2 Per_3 condiviso e avranno residenza e dimora prevalente presso la madre.
2) DISPONE che il padre potrà vedere liberamente i figli, compatibilmente ai propri impegni di lavoro ed alle esigenze scolastiche e ricreative degli stessi. I coniugi concordano altresì che i figli potranno trascorrere con il padre più periodi, anche non continuativi, in occasione delle vacanze estive. Le decisioni di maggiore interesse per i minori verranno assunte di comune accordo tra i coniugi. I coniugi si dovranno impegnare a mantenere un rapporto di collaborazione tra loro, al fine di garantire un rapporto sereno dei figli con ciascuno di loro ed in particolare a fare in modo che eventuali future relazioni con nuovi compagni/e vengano gestite attraverso il dialogo e con prudenza e gradualità. In caso di disaccordo i coniugi si impegnano a rispettare le seguenti condizioni: a) il padre potrà tenere con sé i figli due giorni infrasettimanali , senza pernottamento
; b) i figli trascorreranno i fine settimana (dal venerdì sera alla domenica sera) alternativamente con ciascuno genitore;
c) per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 24 al 30 dicembre - vigilia con un genitore e natale con l'altro) con un genitore ed un anno( dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito) seguendo un principio di alternanza;
durante le vacanze pasquali ad anni alterni il giorno di pasqua con un genitore e pasquetta con l'altro; d) durante le vacanze estive ( ultimi venti giorni di luglio e primi 20 giorni di agosto ) i coniugi avranno con sé i figli per un periodo, anche non continuativo, di 15 giorni, impegnandosi a comunicare i periodi di soggiorno entro la fine del mese di aprile. 3) DISPONE che il sig. si impegna ed obbliga a versare alla sig.ra a titolo di Parte_1 Pt_2 contributo al mantenimento delle figlie la somma di € 450 (€ 150 per ciascun figlio); dette somme dovranno essere versate entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese e verranno aggiornate, ogni anno, in base all'indice Istat;
i genitori si impegnano a provvedere direttamente al mantenimento dei figli nei periodi di permanenza degli stessi presso di loro;
i genitori concordano altresì che l'assegno unico sia percepito interamente dalla sig,ra Per quanto concerne il 730 le Pt_2
pagina 2 di 4 detrazioni 2023 verranno divise al 50% e se dovessero essere attribuite ad uno solo dei coniugi, l'altro si impegna a rifondere le stesse in pari quota;
4) DISPONE che le spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, le spese scolastiche
(tasse, libri, gite scolastiche ed abbonamento al mezzo pubblico per raggiungere la scuola , eventuali tasse universitarie), come tutte le altre spese straordinarie saranno sopportate dai coniugi in ragione del 50% per ognuno, secondo quanto previsto dal Protocollo di Torino 2016 che le parti dichiarano di conoscere e accettare;
5) DÀ ATTO che l'autovettura FIAT FREEMONT TG EW618FV, di esclusiva proprietà del signor
, rimarrà in uso alla si.gra , la quale si impegna a sostenere le spese di bollo Parte_1 Parte_2 assicurazione e manutenzione versando i relativi importi al sig. ; Parte_1
6) DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non aver nulla a pretendere reciprocamente a titolo di mantenimento avendo risolto in separata sede ogni questione di ordine patrimoniale e attinenti ai conti correnti bancari per i quali le parti hanno concordato di dividerlo al 50%;
7) DÀ ATTO che i Sig.ri e sono comproprietari di due beni immobili uno sito in Parte_1 Pt_2
NO, alla piazza Ray 27 identificato al catasto fabbricati al foglio 14 part. 166 sub 25 cat A/2 vani 4 e l'altro sito in NO, Via La Loggia n 44 /5 identificato al catasto fabbricati foglio 25 part. 372 sub 106 cat A/2 vani 6. Quest'ultimo risulta gravato da mutuo fondiario a favore della per residui (ad oggi) € 80.000,00 circa. Al fine di definire Controparte_1 consensualmente la controversia le parti hanno concordato i seguenti accordi e in particolare quello sugli immobili è parte imprescindibili delle intese . La Sig.ra si impegna e obbliga Pt_2
a cedere il proprio 50% del bene sito in NO, Piazza Rey 27, identificato al catasto fabbricati al foglio 14 part. 166 sub 25 cat A/2 vani 4 al Sig. , il quale si impegna e obbliga ad Parte_1 acquistarlo. Il Sig. si impegna e obbliga a cedere il proprio 50% del bene sito in NO Parte_1
Via La loggia n 44/5 identificato al catasto fabbricati foglio 25 part. 372 sub 106 cat A/2 vani 6 alla Sig.ra la quale si impegna e obbliga ad acquistarlo. Tutto ciò tramite permuta da Pt_2 effettuarsi con atto notarile entro e non oltre 90 giorni dall'avvenuta omologa della separazione. Tutti i costi , compresi quelli di certificazioni energetiche, verranno suddivisi nella seguente modalità: spese per intero a carico del sig. . Le parti concordano che, a prescindere dal Parte_1 momento in cui verrà effettuato l'atto notarile di permuta (termine legato all'omologa della separazione) il Sig. si trasferirà presso l'immobile di NO, Piazza Rey 27, entro e Parte_1 non oltre la fine del mese di agosto 2024. Si precisa che la cessione del 50% del bene sito in NO , via La loggia n 44/5 identificato al catasto fabbricati foglio 25 part. 372 sub 106 cat A/2 vani 6 dal Sig. alla Sig.ra comporterà l'accollo da parte di quest'ultima del Parte_1 Pt_2 mutuo residuo gravante sul bene al momento dell'atto notarile di permuta di cui sopra. Ciascuna delle parti si impegna e obbliga a rilasciare e liberare dai propri effetti personali, qualora non ancora fatto, l'appartamento di cui cede il proprio 50%, entro e non oltre la data del rogito. 8) DÀ ATTO che al di là di quanto previsto ai punti 3 (contributo al mantenimento per i figli) e 6
(autonomia economica degli ex coniugi), il Sig. si dichiara disponibile a versare alla Parte_1 Sig.ra una somma mensile pari al 50% della rata di mutuo gravante sull'abitazione sita in Pt_2
NO, via La loggia n 44/5 e identificata al catasto fabbricati foglio 25 part. 372 sub 106 cat
A/2 vani 6 (mutuo che la sig.ra si accollerà) pari a € 290 e ciò sino a quando la sig.ra Pt_2 Pt_2 vivrà nell'appartamento con i figli e salva l'ipotesi in cui la stessa accolga in detta immobile un nuovo compagno o si trasferisca altrove.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 10/01/2025
pagina 3 di 4 Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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