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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/02/2025, n. 1861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1861 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma - II sezione Lavoro
In composizione monocratica, in persona del Giudice del Tribunale, dr. Giovanna
Palmieri, in funzione di Giudice del Lavoro, lette le note di trattazione scritta, depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa riunita iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro e previdenza iscritta al n.
2924-2945-2947 dell'anno 2024 , vertente
TRA
, e , tutte Parte_1 Parte_2 Parte_3
rappresentate e difese dall'Avv.to SALERNO ANTONIO per procura in atti
Ricorrenti
E
Controparte_1
, in p. del l..r.p,t. con l'Avv.to CAVALLO ALESSIA ex art. 417 bis cpc
[...]
Resistente
Oggetto : accertamento diritto carta docente per l'anno 2023/2024 e condanna all'accredito di euro 500
Motivi in fatto e diritto
Con ricorsi depositati il 24 gennaio 2024 e successivamente riuniti, le parti ricorrenti in epigrafe indicate , sulla premessa di aver lavorato con contratti a tempo determinato fino all'8 giugno 2024 la e fino al 30 giugno 2024 le altre ricorrenti, in Roma Parte_1
presso gli Istituti scolastici indicati nei ricorsi per l'anno scolastico 2023/2024, con mansioni identiche a quelle di docenti assunti a tempo indeterminato, di non aver tuttavia ricevuto, diversamente dai docenti di ruolo, la carta elettronica finalizzata
1 all'aggiornamento ed alla formazione professionale, hanno chiesto al Tribunale sez.
Lavoro, in ogni singolo ricorso di : “ 1)- disapplicati l'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, l'art. 2 del DPCM del 23.09.2015 e/o l'art. 3 del d.P.C.M. del
28.11.2016, per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea, degli artt. 14,
20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015, del valore di € 500,00, per l'anno scolastico, 2023/2024 così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannare il
[...]
alla corresponsione alla parte ricorrente dell'importo nominale di € Controparte_1
500,00, oltre interessi legali 500,00, per l'anno scolastico, 2023/2024 così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannare il alla corresponsione alla parte ricorrente dell'importo Controparte_1 nominale di € 500,00, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente;
2)- in via subordinata ma non recessiva, accertato e declarato il diritto del ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015, per l'anno scolastico 2023/2024 condannare il al Controparte_1
riconoscimento di tale somma a titolo di risarcimento del danno in forma specifica ex art. 1218 del c.c.”
Le parti ricorrenti hanno allegato al riguardo che, con Legge numero 107 del 13 luglio
2015, all'articolo 1 comma 121, era stata prevista l'introduzione di una carta elettronica per l' aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche e che l'articolo 2 del DPCM del 23 Febbraio 2015, nel disciplinare le modalità di assegnazione ed utilizzo della carta elettronica ha così disposto: “I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto
2 all'assegnazione di una carta che è nominativa personale e non trasferibile”; l'articolo 3 comma 1 del successivo DPCM 28 novembre 2016 nel sostituire il precedente, ha previsto che : “la carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle istituzioni scolastiche statali sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 Aprile numero 297 e successive modifiche, i docenti in posizioni di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati,
i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Hanno altresì richiamato le motivazioni contenute nella sentenza del Consiglio di Stato
n. 1842/2022 che aveva ritenuto che “l'aggiornamento e la formazione costituiscono un diritto di tutti i docenti di ruolo e non, poiché per gli strumenti, le risorse e le opportunità che garantiscono la formazione in servizio, non vi può essere una disparità di trattamento tra il personale di ruolo e non di ruolo”. In particolare il Consiglio di Stato con la predetta pronuncia aveva precisato che tale sistema formativo appare collidere con i precedenti costituzionali degli articoli 3, 35 e 97, sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo, sia, ancora di più, per la lesione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, evidenziando che “la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che, sia tutto il personale docente a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti...” mentre “un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente, continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente la quale, tuttavia, resta programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirsi” .
Le parti ricorrenti hanno inoltre richiamato gli articoli 63 e 64 del CCNL di categoria, che detta regole che pongono a carico dell'amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e docenti e tempo determinato, strumenti e risorse e opportunità che garantiscano la formazione in
3 servizio, così come l'articolo 282 comma 1 del decreto legislativo 207/94 che prevede :
“L'aggiornamento è un diritto dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari, come l'approfondimento della preparazione didattica, come partecipazione alla ricerca e all' innovazione didattico pedagogica”.
Parte resistente, costituitasi per il tramite del proprio funzionario ha contestato l'avversa prospettazione ed invocato la legge n. 103 del 10 agosto 2023 che, nel convertire il D.L.
n. 69 del 13 giugno 2023, all'art. 15 stabilisce che: “La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015,
n. 107, e' riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile" e che tutte le ricorrenti non avevano pertanto diritto a quanto richiesto col ricorso, tenuto conto che non avevano concluso contratti di supplenze annuali per l'anno 2023/2024.
Concesso termine alle parti ricorrenti per prendere posizione sul disposto normativo invocato da parte resistente come di ostacolo al riconoscimento della carta docente, le stesse con le note di trattazione scritta hanno richiamato la pronunzia della Corte di
Cassazione n.29962 del 27 ottobre 2023 ed insistito per l'accoglimento delle domande formulate in ricorso.
La causa è stata quindi decisa con deposito di sentenza in via telematica.
Al fine di decidere la presente controversia, si premette che come richiamato da parte ricorrente con le note di trattazione con la pronunzia della Corte di Cassazione n. 29962 del 27 ottobre 2023 è stato affermato il seguente principio di diritto;
“ La carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche;
in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti
4 nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore.”
Si osserva, tuttavia, che la suddetta sentenza non ha preso in considerazione il nuovo disposto normativo e la posizione dei dipendenti del Ministero che abbiano concluso per l'anno 2023/2014 contratti a termine fino al 30 giugno 2024, all'esito dell'entrata in vigore del suddetto art. 15.
In ragione dell' assenza di domande e difese formulate dalle parti ricorrenti sull' art. 15
L n. 103 del 10 agosto 2023 di conversione del D.L. n. 69 del 13 giugno 2023 non è possibile accedere alla prospettazione offerta dalle stesse perché non conformi, i contratti conclusi dalle stesse al disposto normativo da ultimo entrato in vigore.
In ragione dell'applicazione alla presente controversia del recente disposto normativo, le spese di lite meritano di essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalle parti ricorrenti con ricorsi depositati il 24 gennaio 2024 , ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. Respinge le domande;
2. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite
Roma, 13 febbraio 2025 Il Giudice
Dott.ssa G. Palmieri
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma - II sezione Lavoro
In composizione monocratica, in persona del Giudice del Tribunale, dr. Giovanna
Palmieri, in funzione di Giudice del Lavoro, lette le note di trattazione scritta, depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa riunita iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro e previdenza iscritta al n.
2924-2945-2947 dell'anno 2024 , vertente
TRA
, e , tutte Parte_1 Parte_2 Parte_3
rappresentate e difese dall'Avv.to SALERNO ANTONIO per procura in atti
Ricorrenti
E
Controparte_1
, in p. del l..r.p,t. con l'Avv.to CAVALLO ALESSIA ex art. 417 bis cpc
[...]
Resistente
Oggetto : accertamento diritto carta docente per l'anno 2023/2024 e condanna all'accredito di euro 500
Motivi in fatto e diritto
Con ricorsi depositati il 24 gennaio 2024 e successivamente riuniti, le parti ricorrenti in epigrafe indicate , sulla premessa di aver lavorato con contratti a tempo determinato fino all'8 giugno 2024 la e fino al 30 giugno 2024 le altre ricorrenti, in Roma Parte_1
presso gli Istituti scolastici indicati nei ricorsi per l'anno scolastico 2023/2024, con mansioni identiche a quelle di docenti assunti a tempo indeterminato, di non aver tuttavia ricevuto, diversamente dai docenti di ruolo, la carta elettronica finalizzata
1 all'aggiornamento ed alla formazione professionale, hanno chiesto al Tribunale sez.
Lavoro, in ogni singolo ricorso di : “ 1)- disapplicati l'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, l'art. 2 del DPCM del 23.09.2015 e/o l'art. 3 del d.P.C.M. del
28.11.2016, per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea, degli artt. 14,
20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015, del valore di € 500,00, per l'anno scolastico, 2023/2024 così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannare il
[...]
alla corresponsione alla parte ricorrente dell'importo nominale di € Controparte_1
500,00, oltre interessi legali 500,00, per l'anno scolastico, 2023/2024 così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannare il alla corresponsione alla parte ricorrente dell'importo Controparte_1 nominale di € 500,00, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente;
2)- in via subordinata ma non recessiva, accertato e declarato il diritto del ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015, per l'anno scolastico 2023/2024 condannare il al Controparte_1
riconoscimento di tale somma a titolo di risarcimento del danno in forma specifica ex art. 1218 del c.c.”
Le parti ricorrenti hanno allegato al riguardo che, con Legge numero 107 del 13 luglio
2015, all'articolo 1 comma 121, era stata prevista l'introduzione di una carta elettronica per l' aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche e che l'articolo 2 del DPCM del 23 Febbraio 2015, nel disciplinare le modalità di assegnazione ed utilizzo della carta elettronica ha così disposto: “I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto
2 all'assegnazione di una carta che è nominativa personale e non trasferibile”; l'articolo 3 comma 1 del successivo DPCM 28 novembre 2016 nel sostituire il precedente, ha previsto che : “la carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle istituzioni scolastiche statali sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 Aprile numero 297 e successive modifiche, i docenti in posizioni di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati,
i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Hanno altresì richiamato le motivazioni contenute nella sentenza del Consiglio di Stato
n. 1842/2022 che aveva ritenuto che “l'aggiornamento e la formazione costituiscono un diritto di tutti i docenti di ruolo e non, poiché per gli strumenti, le risorse e le opportunità che garantiscono la formazione in servizio, non vi può essere una disparità di trattamento tra il personale di ruolo e non di ruolo”. In particolare il Consiglio di Stato con la predetta pronuncia aveva precisato che tale sistema formativo appare collidere con i precedenti costituzionali degli articoli 3, 35 e 97, sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo, sia, ancora di più, per la lesione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, evidenziando che “la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che, sia tutto il personale docente a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti...” mentre “un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente, continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente la quale, tuttavia, resta programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirsi” .
Le parti ricorrenti hanno inoltre richiamato gli articoli 63 e 64 del CCNL di categoria, che detta regole che pongono a carico dell'amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e docenti e tempo determinato, strumenti e risorse e opportunità che garantiscano la formazione in
3 servizio, così come l'articolo 282 comma 1 del decreto legislativo 207/94 che prevede :
“L'aggiornamento è un diritto dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari, come l'approfondimento della preparazione didattica, come partecipazione alla ricerca e all' innovazione didattico pedagogica”.
Parte resistente, costituitasi per il tramite del proprio funzionario ha contestato l'avversa prospettazione ed invocato la legge n. 103 del 10 agosto 2023 che, nel convertire il D.L.
n. 69 del 13 giugno 2023, all'art. 15 stabilisce che: “La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015,
n. 107, e' riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile" e che tutte le ricorrenti non avevano pertanto diritto a quanto richiesto col ricorso, tenuto conto che non avevano concluso contratti di supplenze annuali per l'anno 2023/2024.
Concesso termine alle parti ricorrenti per prendere posizione sul disposto normativo invocato da parte resistente come di ostacolo al riconoscimento della carta docente, le stesse con le note di trattazione scritta hanno richiamato la pronunzia della Corte di
Cassazione n.29962 del 27 ottobre 2023 ed insistito per l'accoglimento delle domande formulate in ricorso.
La causa è stata quindi decisa con deposito di sentenza in via telematica.
Al fine di decidere la presente controversia, si premette che come richiamato da parte ricorrente con le note di trattazione con la pronunzia della Corte di Cassazione n. 29962 del 27 ottobre 2023 è stato affermato il seguente principio di diritto;
“ La carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche;
in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti
4 nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore.”
Si osserva, tuttavia, che la suddetta sentenza non ha preso in considerazione il nuovo disposto normativo e la posizione dei dipendenti del Ministero che abbiano concluso per l'anno 2023/2014 contratti a termine fino al 30 giugno 2024, all'esito dell'entrata in vigore del suddetto art. 15.
In ragione dell' assenza di domande e difese formulate dalle parti ricorrenti sull' art. 15
L n. 103 del 10 agosto 2023 di conversione del D.L. n. 69 del 13 giugno 2023 non è possibile accedere alla prospettazione offerta dalle stesse perché non conformi, i contratti conclusi dalle stesse al disposto normativo da ultimo entrato in vigore.
In ragione dell'applicazione alla presente controversia del recente disposto normativo, le spese di lite meritano di essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalle parti ricorrenti con ricorsi depositati il 24 gennaio 2024 , ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. Respinge le domande;
2. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite
Roma, 13 febbraio 2025 Il Giudice
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