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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/11/2025, n. 16168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16168 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
- dott.ssa Marta Ienzi Presidente
- dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
- dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 23601 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, vertente
TRA
- ( , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
01.08.1973, rappresentata e difesa dall'avv. Simona Martinelli, giusta procura in atti;
-ricorrente-
E
- ( , nato a [...] il [...]; CP_1 C.F._2
-resistente contumace-
E
Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: all'udienza del 05.11.2025 parte ricorrente precisava le conclusioni.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, la signora adiva questo Tribunale Parte_1 esponendo che: aveva contratto matrimonio con rito concordatario con il sig. nel Comune di Torri in Sabina (Rieti) in data 3 febbraio 2002 (trascritto nei CP_1 registri degli atti di matrimonio del predetto Comune anno 2002, parte II, serie A
n.2), dal quale nasceva la figlia (12 marzo 2004); negli anni il rapporto Per_1 matrimoniale si era deteriorato, tanto essi decidevano di separarsi;
con decreto di omologazione n. cronol. 27151/2012 del 14/11/2012 RG n. 48234/2012 il Tribunale di Roma recepiva le condizioni congiunte rassegnate con le quali i coniugi aveva stabilito l'affido condiviso della figlia allora minorenne nonché un Per_1 contributo paterno per il suo mantenimento di € 300 mensili oltre alla metà delle spese straordinarie.
Tanto premesso, decorsi i temini di legge, parte ricorrente chiedeva fosse
1 pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, fosse disposto un contributo paterno per il mantenimento della figlia maggiorenne ma non Per_1 economicamente indipendente, di € 348,60 mensili (giusta rivalutazione Istat), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Dopo essersi provveduto al rinnovo della notifica del ricorso, all'udienza del
05.11.2025 il Giudice Delegato, rilevata preliminarmente la ritualità della notifica a parte resistente rimasta contumace, letti gli atti e la documentazione depositata, tratteneva la causa in decisione per la pronuncia dello status divorzile nonché sulle statuizioni economiche riguardanti la figlia maggiorenne non autonoma. Per_1
Status divorzile
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, in quanto, dalle dichiarazioni della parte ricorrente e dalla documentazione da questa prodotta, in assenza di contraddittorio della controparte rimasta contumace, è effettivamente emerso che, a decorrere dal decreto di omologazione n. cronol.
27151/2012 del 14/11/2012 RG n. 48234/2012 del Tribunale di Roma, i coniugi non si sono più riconciliati né vi è stata ripresa della convivenza, avendo gli stessi continuato a vivere ininterrottamente separati.
Accertato quindi il verificarsi di una delle condizioni di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, così come modificato dalla legge 55/2015, il Collegio deve ritenere definitivamente cessata ogni comunione morale e materiale tra i coniugi e non più ricostituibile il consorzio familiare e conseguentemente dovuta la pronuncia di divorzio e ordinarsi all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Contributo per il mantenimento della figlia Per_1
Le parti sono genitori di (21 anni), convivente con la madre. Per_1
Con riguardo al contributo da porre a carico dei genitori, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti.
La signora -come dichiarato nell'atto notorio depositato- lavora come Parte_2 impiegata presso la società dipendente presso la società Ama Controparte_2
S.p.A., percependo una retribuzione mensile netta di circa € 2.600/2.700 (per 13 mensilità) ed è proprietaria dell'immobile in cui vive unitamente alla figlia, sito in
Roma, via Giuseppe Scarabelli 21/B, per il quale corrisponde un rateo di mutuo di € 580 circa mensili, della quota del 50% di un immobile in località Sant'Andrea
AP dello IO (CZ), nonché della quota di 1/3 di un immobile in Roma.
Di contro, nessuna informazione si conosce del sig. stante la sua mancata CP_1 costituzione e l'assenza di notizie riguardanti la sua occupazione.
Pertanto, alla luce delle richiamate emergenze istruttorie il Collegio, considerati i tempi di permanenza della figlia presso ciascun genitore, del tutto prevalenti quelli della madre, tenuto conto altresì della sua età e delle sue esigenze, dispone che il sig. corrisponda alla signora per il mantenimento di CP_1 Parte_1 Per_1 la somma mensile di € 350 mensili, così rivalutato l'importo originario, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, con adeguamento annuale secondo gli indici ISTAT,
a decorrere dal mese successivo dalla pubblicazione del presente provvedimento.
Il Tribunale dispone che il padre si faccia carico del 50% delle spese straordinarie,
2 ai sensi del Protocollo del Tribunale di Roma e del Foro del 17.12.2014.
Affinché l'importo predetto rimanga adeguato anche in futuro, si dispone che esso sia aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT.
Spese di lite
Le spese di lite avuto riguardo alla natura della causa, all'oggetto del giudizio e alla contumacia del resistente, devono dichiararsi irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento di primo grado iscritto al n. RGAC 23601/2024, con l'intervento del Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
[...]
( , nata a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1
( , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 contratto nel Comune di Torri in Sabina (Rieti) in data 3 febbraio 2002;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Torri in Sabina (Rieti)
l'annotazione della predetta sentenza nei registri dello stato civile (anno 2002, parte
II, serie A n.2);
- determina in € 350 il contributo mensile dovuto da per il CP_1 mantenimento della figlia da corrispondere alla signora Per_1 Parte_1 presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, con adeguamento
[...] automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, a far data dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza;
- dispone che il sig. si faccia carico della metà delle spese straordinarie;
CP_1
- dichiara irripetibili le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 06.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Dott.ssa Marta Ienzi
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
- dott.ssa Marta Ienzi Presidente
- dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
- dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 23601 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, vertente
TRA
- ( , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
01.08.1973, rappresentata e difesa dall'avv. Simona Martinelli, giusta procura in atti;
-ricorrente-
E
- ( , nato a [...] il [...]; CP_1 C.F._2
-resistente contumace-
E
Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: all'udienza del 05.11.2025 parte ricorrente precisava le conclusioni.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, la signora adiva questo Tribunale Parte_1 esponendo che: aveva contratto matrimonio con rito concordatario con il sig. nel Comune di Torri in Sabina (Rieti) in data 3 febbraio 2002 (trascritto nei CP_1 registri degli atti di matrimonio del predetto Comune anno 2002, parte II, serie A
n.2), dal quale nasceva la figlia (12 marzo 2004); negli anni il rapporto Per_1 matrimoniale si era deteriorato, tanto essi decidevano di separarsi;
con decreto di omologazione n. cronol. 27151/2012 del 14/11/2012 RG n. 48234/2012 il Tribunale di Roma recepiva le condizioni congiunte rassegnate con le quali i coniugi aveva stabilito l'affido condiviso della figlia allora minorenne nonché un Per_1 contributo paterno per il suo mantenimento di € 300 mensili oltre alla metà delle spese straordinarie.
Tanto premesso, decorsi i temini di legge, parte ricorrente chiedeva fosse
1 pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, fosse disposto un contributo paterno per il mantenimento della figlia maggiorenne ma non Per_1 economicamente indipendente, di € 348,60 mensili (giusta rivalutazione Istat), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Dopo essersi provveduto al rinnovo della notifica del ricorso, all'udienza del
05.11.2025 il Giudice Delegato, rilevata preliminarmente la ritualità della notifica a parte resistente rimasta contumace, letti gli atti e la documentazione depositata, tratteneva la causa in decisione per la pronuncia dello status divorzile nonché sulle statuizioni economiche riguardanti la figlia maggiorenne non autonoma. Per_1
Status divorzile
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, in quanto, dalle dichiarazioni della parte ricorrente e dalla documentazione da questa prodotta, in assenza di contraddittorio della controparte rimasta contumace, è effettivamente emerso che, a decorrere dal decreto di omologazione n. cronol.
27151/2012 del 14/11/2012 RG n. 48234/2012 del Tribunale di Roma, i coniugi non si sono più riconciliati né vi è stata ripresa della convivenza, avendo gli stessi continuato a vivere ininterrottamente separati.
Accertato quindi il verificarsi di una delle condizioni di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, così come modificato dalla legge 55/2015, il Collegio deve ritenere definitivamente cessata ogni comunione morale e materiale tra i coniugi e non più ricostituibile il consorzio familiare e conseguentemente dovuta la pronuncia di divorzio e ordinarsi all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Contributo per il mantenimento della figlia Per_1
Le parti sono genitori di (21 anni), convivente con la madre. Per_1
Con riguardo al contributo da porre a carico dei genitori, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti.
La signora -come dichiarato nell'atto notorio depositato- lavora come Parte_2 impiegata presso la società dipendente presso la società Ama Controparte_2
S.p.A., percependo una retribuzione mensile netta di circa € 2.600/2.700 (per 13 mensilità) ed è proprietaria dell'immobile in cui vive unitamente alla figlia, sito in
Roma, via Giuseppe Scarabelli 21/B, per il quale corrisponde un rateo di mutuo di € 580 circa mensili, della quota del 50% di un immobile in località Sant'Andrea
AP dello IO (CZ), nonché della quota di 1/3 di un immobile in Roma.
Di contro, nessuna informazione si conosce del sig. stante la sua mancata CP_1 costituzione e l'assenza di notizie riguardanti la sua occupazione.
Pertanto, alla luce delle richiamate emergenze istruttorie il Collegio, considerati i tempi di permanenza della figlia presso ciascun genitore, del tutto prevalenti quelli della madre, tenuto conto altresì della sua età e delle sue esigenze, dispone che il sig. corrisponda alla signora per il mantenimento di CP_1 Parte_1 Per_1 la somma mensile di € 350 mensili, così rivalutato l'importo originario, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, con adeguamento annuale secondo gli indici ISTAT,
a decorrere dal mese successivo dalla pubblicazione del presente provvedimento.
Il Tribunale dispone che il padre si faccia carico del 50% delle spese straordinarie,
2 ai sensi del Protocollo del Tribunale di Roma e del Foro del 17.12.2014.
Affinché l'importo predetto rimanga adeguato anche in futuro, si dispone che esso sia aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT.
Spese di lite
Le spese di lite avuto riguardo alla natura della causa, all'oggetto del giudizio e alla contumacia del resistente, devono dichiararsi irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento di primo grado iscritto al n. RGAC 23601/2024, con l'intervento del Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
[...]
( , nata a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1
( , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 contratto nel Comune di Torri in Sabina (Rieti) in data 3 febbraio 2002;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Torri in Sabina (Rieti)
l'annotazione della predetta sentenza nei registri dello stato civile (anno 2002, parte
II, serie A n.2);
- determina in € 350 il contributo mensile dovuto da per il CP_1 mantenimento della figlia da corrispondere alla signora Per_1 Parte_1 presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, con adeguamento
[...] automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, a far data dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza;
- dispone che il sig. si faccia carico della metà delle spese straordinarie;
CP_1
- dichiara irripetibili le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 06.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Dott.ssa Marta Ienzi
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