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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 08/10/2025, n. 3544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3544 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 12145/2024.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
* * * Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- PE AT Presidente
- OS Nocera Componente
- EM TO Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio, iscritto al n. 12145/2024
R.G. e pendente tra rappresentata e difesa da Avv. Roberto Parte_1
Pastore,
-parte attrice-
e
Controparte_1
-parte convenuta contumace- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari,
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono essere riassunti come segue.
I.1.- ha adito questo Tribunale Parte_1 deducendo di essere madre dei minori Persona_1
Il Giudice estensore Emanuele TO
Pagina 1 di 5 R.G. 12145/2024.
(29.07.2010) e (10.09.2014) nati fuori dal Parte_2 matrimonio a seguito della relazione con la parte convenuta.
Ha dedotto che la convivenza tra i genitori si è interrotta e che da allora il padre disattende le visite con i figli e contribuisce in maniera insufficiente.
Ha concluso domandando: l'affidamento condiviso dei minori;
la predisposizione di un regime di visite;
un contributo al mantenimento pari ad € 200,00 oltre 50% per spese straordinarie. Con vittoria di spese di lite (ricorso depositato il 19.11.2024).
I.2.- non si è costituito in giudizio Controparte_1 nonostante il regolare perfezionamento della notifica dell'atto introduttivo.
I.3.- Il P.M. è intervenuto in giudizio.
I.4.- All'udienza di prima comparizione del 14.07.2025 il giudice delegato ha provveduto all'audizione della sola parte attrice comparsa e ha rimesso direttamente la causa al
Collegio ritenendola matura per la decisione senza necessità di assunzione di provvedimenti temporanei né mezzi di prova.
II.- I provvedimenti riguardanti i minori Persona_1
(29.07.2010) e (10.09.2014) devono essere Parte_2 adottati nei termini che seguono.
II.1.- I minori devono essere affidati congiuntamente ad entrambi i genitori non essendo emersi elementi che inducano a discostarsi del regime ordinario legale di affidamento.
II.2.- I minori continueranno a rimanere collocati presso la madre così come accade sin dall'interruzione della convivenza risalente ad aprile 2022.
II.3.- Il padre, genitore non collocatario prevalente, potrà
e dovrà tenere con sé i minori, prelevandoli e riportandoli al loro domicilio, nei seguenti termini: a) il Martedì e il
Giovedì di ogni settimana, dalle ore 16:00 alle ore 20:00; b)
a fine settimana alterni, dalle ore 13:00 del sabato e sino alle ore 21:00 della domenica;
c) nel periodo natalizio, alternativamente a partire dal 2026, dalle h. 10:00 del 23 dicembre alle h. 21:00 del 30 dicembre e, l'anno successivo, dalle h. 10:00 del 30 dicembre alle h. 21:00 del 6 gennaio;
nel periodo pasquale dalle h. 14:00 del Venerdì santo alle h.
Il Giudice estensore Emanuele TO
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21,00 del lunedì dell'Angelo di tutti gli anni pari;
d) nel periodo estivo, per tre settimane anche non consecutive dei mesi di luglio e/o agosto, previo accordo da concludersi tra i genitori entro il 30 giugno di ogni anno;
e) la festività del papà di tutti gli anni;
f) i giorni di compleanno dei minori saranno trascorsi ogni anno con entrambi i genitori.
Tuttavia, in ogni caso di disaccordo tra i genitori ovvero in ipotesi di resistenze da parte della prole, il padre potrà rivolgersi presso i Servizi Sociali territorialmente competenti che sono sin d'ora autorizzati a predisporre un calendario graduale di incontri in spazio neutro.
II.4.- I provvedimenti economici sono adottati nei termini che seguono con decorrenza dalla mensilità di dicembre 2024 corrispondente a quella immediatamente successiva al deposito del ricorso.
II.4.1.- Il padre, genitore non collocatario, è tenuto a contribuire al mantenimento ordinario dei figli in misura pari ad € 200,00 mensili per ciascuno.
A tale misura si perviene in forza del principio di proporzionalità di cui all'art. 337-ter c.c. avendo riguardo alle esigenze dei minori, parametrabili a quelle ordinarie di bambini di pari età, alla valorizzazione dei compiti di cura domestica svolti in via pressoché esclusiva dalla madre, nonché alle disponibilità reddituali dei genitori.
A tale ultimo proposito, è emerso che la madre produce redditi pari a circa € 1.200,00 mensili ed ha maturato capacità lavorativa specifica anche gestendo in passato una agenzia di commercio insieme all'ex compagno.
Di quest'ultimo non è stato fornito alcun elemento idoneo a conoscerne le capacità economico-reddituali, tuttavia la richiesta materna di disposizione di un assegno pari ad €
200,00 mensili per figli, induce a ritenere che detta cifra sia congrua in base alle conoscenze della medesima.
Pertanto, alla luce delle suddette argomentazioni, la misura di € 200,00 per figlio appare del tutto congrua anche in ragione di quanto si dirà oltre con riferimento alla percezione dell'A.U.U..
Il Giudice estensore Emanuele TO
Pagina 3 di 5 R.G. 12145/2024.
II.4.2.- Le spese straordinarie per i figli minori saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno e saranno regolate nei modi e nei termini di cui al pertinente protocollo sottoscritto presso questo Tribunale in data
16.11.2017 e ss.mm..
II.4.3.- L'assegno unico e universale sarà percepito al 100% dalla madre in quanto genitrice collocataria prevalente e ad integrazione della contribuzione paterna.
III.- Spese e compensi di giudizio seguono la soccombenza a carico del convenuto che è tenuto alla integrale rifusione.
La liquidazione viene effettuata come in dispositivo sulla base delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm..
A norma dell'art. 133 d.p.r. 115/2002, poiché la parte vittoriosa è stata provvisoriamente ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, il pagamento deve essere eseguito in favore dell'Erario.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel presente giudizio R.G. 12145/2024 introdotto con ricorso del
19.11.2024 da nei confronti di Parte_1
con l'intervento del P.M., disattesa ogni Controparte_1 altra questione, così provvede:
1) DISPONE che i minori (29.07.2010) e Persona_1
(10.09.2014) restino affidati Parte_2 congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
2) DISPONE che gli incontri tra padre e figli si svolgeranno nei modi e termini meglio precisati in motivazione;
3) DISPONE a carico di l'obbligo di pagare Controparte_1 mensilmente in favore di la somma di Parte_1
€ 400,00 a titolo di contributo ordinario al mantenimento dei figli (€ 200,00 per ciascuno), con decorrenza dalla mensilità di dicembre 2024 (somma da aggiornarsi annualmente sulla base degli indici di rivalutazione ISTAT-
FOI); il pagamento dovrà avvenire entro il giorno 5 di ogni mese, mentre, per le mensilità pregresse, il padre ha
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termine di novanta giorni dalla pubblicazione della sentenza per provvedere al saldo;
4) DISPONE che le spese straordinarie per la prole saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno e saranno regolate nei modi e nei termini di cui al pertinente protocollo sottoscritto presso questo Tribunale in data 16.11.2017 e ss.mm.;
5) DISPONE che l'assegno unico e universale sarà percepito al
100% da la quale potrà rivolgersi Parte_1 direttamente e in via esclusiva all'Ente erogatore;
6) CONDANNA alla rifusione di spese e compensi Controparte_1 di giudizio che si liquidano in € 1.698,50 oltre R.S.F. al
15% nonché C.P.A. e I.V.A. come per legge;
pagamento da eseguirsi in favore dello Stato.
Così deciso in Bari, camera di consiglio del 07 ottobre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Emanuele TO PE AT
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
* * * Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- PE AT Presidente
- OS Nocera Componente
- EM TO Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio, iscritto al n. 12145/2024
R.G. e pendente tra rappresentata e difesa da Avv. Roberto Parte_1
Pastore,
-parte attrice-
e
Controparte_1
-parte convenuta contumace- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari,
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono essere riassunti come segue.
I.1.- ha adito questo Tribunale Parte_1 deducendo di essere madre dei minori Persona_1
Il Giudice estensore Emanuele TO
Pagina 1 di 5 R.G. 12145/2024.
(29.07.2010) e (10.09.2014) nati fuori dal Parte_2 matrimonio a seguito della relazione con la parte convenuta.
Ha dedotto che la convivenza tra i genitori si è interrotta e che da allora il padre disattende le visite con i figli e contribuisce in maniera insufficiente.
Ha concluso domandando: l'affidamento condiviso dei minori;
la predisposizione di un regime di visite;
un contributo al mantenimento pari ad € 200,00 oltre 50% per spese straordinarie. Con vittoria di spese di lite (ricorso depositato il 19.11.2024).
I.2.- non si è costituito in giudizio Controparte_1 nonostante il regolare perfezionamento della notifica dell'atto introduttivo.
I.3.- Il P.M. è intervenuto in giudizio.
I.4.- All'udienza di prima comparizione del 14.07.2025 il giudice delegato ha provveduto all'audizione della sola parte attrice comparsa e ha rimesso direttamente la causa al
Collegio ritenendola matura per la decisione senza necessità di assunzione di provvedimenti temporanei né mezzi di prova.
II.- I provvedimenti riguardanti i minori Persona_1
(29.07.2010) e (10.09.2014) devono essere Parte_2 adottati nei termini che seguono.
II.1.- I minori devono essere affidati congiuntamente ad entrambi i genitori non essendo emersi elementi che inducano a discostarsi del regime ordinario legale di affidamento.
II.2.- I minori continueranno a rimanere collocati presso la madre così come accade sin dall'interruzione della convivenza risalente ad aprile 2022.
II.3.- Il padre, genitore non collocatario prevalente, potrà
e dovrà tenere con sé i minori, prelevandoli e riportandoli al loro domicilio, nei seguenti termini: a) il Martedì e il
Giovedì di ogni settimana, dalle ore 16:00 alle ore 20:00; b)
a fine settimana alterni, dalle ore 13:00 del sabato e sino alle ore 21:00 della domenica;
c) nel periodo natalizio, alternativamente a partire dal 2026, dalle h. 10:00 del 23 dicembre alle h. 21:00 del 30 dicembre e, l'anno successivo, dalle h. 10:00 del 30 dicembre alle h. 21:00 del 6 gennaio;
nel periodo pasquale dalle h. 14:00 del Venerdì santo alle h.
Il Giudice estensore Emanuele TO
Pagina 2 di 5 R.G. 12145/2024.
21,00 del lunedì dell'Angelo di tutti gli anni pari;
d) nel periodo estivo, per tre settimane anche non consecutive dei mesi di luglio e/o agosto, previo accordo da concludersi tra i genitori entro il 30 giugno di ogni anno;
e) la festività del papà di tutti gli anni;
f) i giorni di compleanno dei minori saranno trascorsi ogni anno con entrambi i genitori.
Tuttavia, in ogni caso di disaccordo tra i genitori ovvero in ipotesi di resistenze da parte della prole, il padre potrà rivolgersi presso i Servizi Sociali territorialmente competenti che sono sin d'ora autorizzati a predisporre un calendario graduale di incontri in spazio neutro.
II.4.- I provvedimenti economici sono adottati nei termini che seguono con decorrenza dalla mensilità di dicembre 2024 corrispondente a quella immediatamente successiva al deposito del ricorso.
II.4.1.- Il padre, genitore non collocatario, è tenuto a contribuire al mantenimento ordinario dei figli in misura pari ad € 200,00 mensili per ciascuno.
A tale misura si perviene in forza del principio di proporzionalità di cui all'art. 337-ter c.c. avendo riguardo alle esigenze dei minori, parametrabili a quelle ordinarie di bambini di pari età, alla valorizzazione dei compiti di cura domestica svolti in via pressoché esclusiva dalla madre, nonché alle disponibilità reddituali dei genitori.
A tale ultimo proposito, è emerso che la madre produce redditi pari a circa € 1.200,00 mensili ed ha maturato capacità lavorativa specifica anche gestendo in passato una agenzia di commercio insieme all'ex compagno.
Di quest'ultimo non è stato fornito alcun elemento idoneo a conoscerne le capacità economico-reddituali, tuttavia la richiesta materna di disposizione di un assegno pari ad €
200,00 mensili per figli, induce a ritenere che detta cifra sia congrua in base alle conoscenze della medesima.
Pertanto, alla luce delle suddette argomentazioni, la misura di € 200,00 per figlio appare del tutto congrua anche in ragione di quanto si dirà oltre con riferimento alla percezione dell'A.U.U..
Il Giudice estensore Emanuele TO
Pagina 3 di 5 R.G. 12145/2024.
II.4.2.- Le spese straordinarie per i figli minori saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno e saranno regolate nei modi e nei termini di cui al pertinente protocollo sottoscritto presso questo Tribunale in data
16.11.2017 e ss.mm..
II.4.3.- L'assegno unico e universale sarà percepito al 100% dalla madre in quanto genitrice collocataria prevalente e ad integrazione della contribuzione paterna.
III.- Spese e compensi di giudizio seguono la soccombenza a carico del convenuto che è tenuto alla integrale rifusione.
La liquidazione viene effettuata come in dispositivo sulla base delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm..
A norma dell'art. 133 d.p.r. 115/2002, poiché la parte vittoriosa è stata provvisoriamente ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, il pagamento deve essere eseguito in favore dell'Erario.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel presente giudizio R.G. 12145/2024 introdotto con ricorso del
19.11.2024 da nei confronti di Parte_1
con l'intervento del P.M., disattesa ogni Controparte_1 altra questione, così provvede:
1) DISPONE che i minori (29.07.2010) e Persona_1
(10.09.2014) restino affidati Parte_2 congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
2) DISPONE che gli incontri tra padre e figli si svolgeranno nei modi e termini meglio precisati in motivazione;
3) DISPONE a carico di l'obbligo di pagare Controparte_1 mensilmente in favore di la somma di Parte_1
€ 400,00 a titolo di contributo ordinario al mantenimento dei figli (€ 200,00 per ciascuno), con decorrenza dalla mensilità di dicembre 2024 (somma da aggiornarsi annualmente sulla base degli indici di rivalutazione ISTAT-
FOI); il pagamento dovrà avvenire entro il giorno 5 di ogni mese, mentre, per le mensilità pregresse, il padre ha
Il Giudice estensore Emanuele TO
Pagina 4 di 5 R.G. 12145/2024.
termine di novanta giorni dalla pubblicazione della sentenza per provvedere al saldo;
4) DISPONE che le spese straordinarie per la prole saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno e saranno regolate nei modi e nei termini di cui al pertinente protocollo sottoscritto presso questo Tribunale in data 16.11.2017 e ss.mm.;
5) DISPONE che l'assegno unico e universale sarà percepito al
100% da la quale potrà rivolgersi Parte_1 direttamente e in via esclusiva all'Ente erogatore;
6) CONDANNA alla rifusione di spese e compensi Controparte_1 di giudizio che si liquidano in € 1.698,50 oltre R.S.F. al
15% nonché C.P.A. e I.V.A. come per legge;
pagamento da eseguirsi in favore dello Stato.
Così deciso in Bari, camera di consiglio del 07 ottobre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
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