CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Matera, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Matera |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 29/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MATERA Sezione 1, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 12:30 con la seguente composizione collegiale:
SABBATO GIOVANNI, Presidente e Relatore
DELL'EDERA AN IA IL VITA, Giudice
PAGLIARO IA LIBERA, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 223/2025 depositato il 20/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Bernalda
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO I.C.I. 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 16/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 15/05/2025 e depositato il 20/05/2025, la Ricorrente_1 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa come in atti, insta avverso il silenzio rifiuto all'istanza di rimborso dell'ICI 2010 proposto dalla società Ricorrente_1 Srl in data 25/05/2024, a seguito di sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Basilicata.
Premette che in data 25/05/2024 produceva a mezzo PEC al Comune di Bernalda istanza di rimborso di
€ 30.923,37 riferita all'ICI 2010, a seguito del passaggio in giudicato della Sentenza n. 187/02/2023 pronunciata dalla CGT di secondo grado della Basilicata, depositata il 20/07/2023, favorevole alla società contribuente. Infatti, la Ricorrente_1 Srl con riferimento all'ICI 2010, presentava ricorso presso l'allora Commissione Tributaria Provinciale di Matera, avverso ingiunzione fiscale n.21708 del 16/11/2018 notificata dal Comune di Bernalda, deducendone l'illegittimità non essendo stata preceduta da rituale notifica dell'avviso di accertamento prodromico. Evidenzia, quindi, che, nel mese di maggio 2024,
l'Agenzia Riscossione notificava intimazione di pagamento comprendente anche la cartella n.
06720190007261154000 riferita all'ICI 2010.
Formula, quindi, istanza di sgravio, nonché di rimborso della somma di € 30.923,37. Evidenzia, infatti, che il Comune di Bernalda non ha dato alcun riscontro all'istanza di rimborso, né tantomeno ha provveduto ad emettere provvedimento di sgravio del ruolo a suo tempo emesso. Richiama la formula di cui all'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992.
Formula, quindi, le seguenti conclusioni:
1) dichiarare nullo e privo di giuridico effetto il silenzio-rifiuto impugnato descritto in narrativa;
2) condannare il Comune di Bernalda resistente, alla restituzione delle somme di cui in narrativa, maggiorate degli interessi come per legge;
3) condannare il Comune di Bernalda al pagamento di spese, diritti ed onorari, del presente procedimento.
Il Comune di Bernalda, sebbene ritualmente intimato, non si costituisce in giudizio.
La controversia, sulle conclusioni delle parti costituite, è decisa in data 16 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, per le ragioni di cui infra, è da reputare fondato.
Come esposto in narrativa, il quadro censorio che connota il ricorso in esame è focalizzato sull'assunto secondo cui sarebbero sussistenti i presupposti per la restituzione dell'importo di € 30.923,37 a suo tempo corrisposto quale ICI 2010.
Premesso che parte intimata, sebbene abbia correttamente ricevuto il gravame proposto (notificato all'indirizzo Pec "Email_3"), non si è costituita in giudizio, occorre rilevare la sussistenza dei presupposti per conseguire il rimborso della somma anzidetta alla luce della documentazione all'uopo prodotta in allegato al gravame.
In particolare, parte ricorrente ha allegato la sentenza della CGT di II grado della Basilicata, Sez. II, n.
187/02/2023 del 30/09/2022 esattamente afferente all'ingiunzione fiscale n. 21708 del 16.11.2018, in relazione appunto all'avviso di accertamento n. 1/2015 per ICI anno 2010 cui si riferisce la pretesa fiscale oggetto del presente giudizio.
Ebbene la Corte reputava fondato l'appello, rilevando l'illegittimità dell'ingiunzione impugnata in primo grado "poiché la stessa è viziata da nullità derivata dall'illegittimo procedimento notificatorio relativo all'avviso di accertamento n. 1/2015". La Corte ha quindi annullato l'ingiunzione impugnata in primo grado.
Il contribuente, ricevuta la intimazione n.06720249001891016000, ha quindi correttamente formulato, come documentato in atti, circa la cartella n. 06720190007261154000 per € 26.946,99, ICI 2010, istanza di sgravio in quanto "è presente sentenza della Corte di Giustizia di secondo grado della Basilicata
n.187/2/2023 depositata in data 20 luglio 2023, favorevole alla società contribuente, passata in giudicato in data 20 febbraio 2024". Tali somme, come precisato in atti, sono state versate a seguito di apposita rateizzazione. Tali versamenti, si precisa nella richiesta di sgravio, sono riportati in allegato all'istanza medesima.
Rilevato pertanto che non è revocabile in dubbio, in mancanza di ogni contestazione dell'Ufficio, l'effettivo versamento delle somme anzidette occorre prendere atto che l'evoluzione dell'anzidetto giudizio denota l'illegittimità degli atti riscossivi emessi con conseguente diritto alla restituzione delle somme a tale titolo versate.
Il ricorso va quindi accolto con conseguente diritto al rimborso dell'importo effettivamente versato in relazione alla pretesa fiscale ICI 2010, senza maggiorazione di interessi non avendo parte ricorrente comprovato con precisione le date dei versamenti a tale titolo effettuati.
La particolarità della vicenda comporta che le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili e pertanto rimangono a carico di parte ricorrente.
La Corte
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MATERA Sezione 1, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 12:30 con la seguente composizione collegiale:
SABBATO GIOVANNI, Presidente e Relatore
DELL'EDERA AN IA IL VITA, Giudice
PAGLIARO IA LIBERA, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 223/2025 depositato il 20/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Bernalda
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO I.C.I. 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 16/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 15/05/2025 e depositato il 20/05/2025, la Ricorrente_1 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa come in atti, insta avverso il silenzio rifiuto all'istanza di rimborso dell'ICI 2010 proposto dalla società Ricorrente_1 Srl in data 25/05/2024, a seguito di sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Basilicata.
Premette che in data 25/05/2024 produceva a mezzo PEC al Comune di Bernalda istanza di rimborso di
€ 30.923,37 riferita all'ICI 2010, a seguito del passaggio in giudicato della Sentenza n. 187/02/2023 pronunciata dalla CGT di secondo grado della Basilicata, depositata il 20/07/2023, favorevole alla società contribuente. Infatti, la Ricorrente_1 Srl con riferimento all'ICI 2010, presentava ricorso presso l'allora Commissione Tributaria Provinciale di Matera, avverso ingiunzione fiscale n.21708 del 16/11/2018 notificata dal Comune di Bernalda, deducendone l'illegittimità non essendo stata preceduta da rituale notifica dell'avviso di accertamento prodromico. Evidenzia, quindi, che, nel mese di maggio 2024,
l'Agenzia Riscossione notificava intimazione di pagamento comprendente anche la cartella n.
06720190007261154000 riferita all'ICI 2010.
Formula, quindi, istanza di sgravio, nonché di rimborso della somma di € 30.923,37. Evidenzia, infatti, che il Comune di Bernalda non ha dato alcun riscontro all'istanza di rimborso, né tantomeno ha provveduto ad emettere provvedimento di sgravio del ruolo a suo tempo emesso. Richiama la formula di cui all'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992.
Formula, quindi, le seguenti conclusioni:
1) dichiarare nullo e privo di giuridico effetto il silenzio-rifiuto impugnato descritto in narrativa;
2) condannare il Comune di Bernalda resistente, alla restituzione delle somme di cui in narrativa, maggiorate degli interessi come per legge;
3) condannare il Comune di Bernalda al pagamento di spese, diritti ed onorari, del presente procedimento.
Il Comune di Bernalda, sebbene ritualmente intimato, non si costituisce in giudizio.
La controversia, sulle conclusioni delle parti costituite, è decisa in data 16 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, per le ragioni di cui infra, è da reputare fondato.
Come esposto in narrativa, il quadro censorio che connota il ricorso in esame è focalizzato sull'assunto secondo cui sarebbero sussistenti i presupposti per la restituzione dell'importo di € 30.923,37 a suo tempo corrisposto quale ICI 2010.
Premesso che parte intimata, sebbene abbia correttamente ricevuto il gravame proposto (notificato all'indirizzo Pec "Email_3"), non si è costituita in giudizio, occorre rilevare la sussistenza dei presupposti per conseguire il rimborso della somma anzidetta alla luce della documentazione all'uopo prodotta in allegato al gravame.
In particolare, parte ricorrente ha allegato la sentenza della CGT di II grado della Basilicata, Sez. II, n.
187/02/2023 del 30/09/2022 esattamente afferente all'ingiunzione fiscale n. 21708 del 16.11.2018, in relazione appunto all'avviso di accertamento n. 1/2015 per ICI anno 2010 cui si riferisce la pretesa fiscale oggetto del presente giudizio.
Ebbene la Corte reputava fondato l'appello, rilevando l'illegittimità dell'ingiunzione impugnata in primo grado "poiché la stessa è viziata da nullità derivata dall'illegittimo procedimento notificatorio relativo all'avviso di accertamento n. 1/2015". La Corte ha quindi annullato l'ingiunzione impugnata in primo grado.
Il contribuente, ricevuta la intimazione n.06720249001891016000, ha quindi correttamente formulato, come documentato in atti, circa la cartella n. 06720190007261154000 per € 26.946,99, ICI 2010, istanza di sgravio in quanto "è presente sentenza della Corte di Giustizia di secondo grado della Basilicata
n.187/2/2023 depositata in data 20 luglio 2023, favorevole alla società contribuente, passata in giudicato in data 20 febbraio 2024". Tali somme, come precisato in atti, sono state versate a seguito di apposita rateizzazione. Tali versamenti, si precisa nella richiesta di sgravio, sono riportati in allegato all'istanza medesima.
Rilevato pertanto che non è revocabile in dubbio, in mancanza di ogni contestazione dell'Ufficio, l'effettivo versamento delle somme anzidette occorre prendere atto che l'evoluzione dell'anzidetto giudizio denota l'illegittimità degli atti riscossivi emessi con conseguente diritto alla restituzione delle somme a tale titolo versate.
Il ricorso va quindi accolto con conseguente diritto al rimborso dell'importo effettivamente versato in relazione alla pretesa fiscale ICI 2010, senza maggiorazione di interessi non avendo parte ricorrente comprovato con precisione le date dei versamenti a tale titolo effettuati.
La particolarità della vicenda comporta che le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili e pertanto rimangono a carico di parte ricorrente.
La Corte
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e dichiara irripetibili le spese di giudizio.