Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Matera, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 29
CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Silenzio-rifiuto illegittimo

    Il Comune non si è costituito in giudizio, né ha contestato l'istanza, pertanto si ritiene sussistente il diritto al rimborso.

  • Accolto
    Illegittimità degli atti riscossivi

    La sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado ha annullato l'ingiunzione fiscale, confermando l'illegittimità della pretesa fiscale e il diritto al rimborso delle somme versate.

  • Rigettato
    Spese di giudizio

    Le spese di giudizio vengono dichiarate irripetibili, rimanendo a carico della parte ricorrente, data la particolarità della vicenda.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Matera, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 29
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Matera
    Numero : 29
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

    Testo completo