Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 12/01/2026, n. 147
CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Nullità/annullabilità del sollecito per mancata notifica atti prodromici

    La Corte ha ritenuto che le cartelle esattoriali, oggetto di impugnazione, sono state correttamente notificate al contribuente, come documentato da ricevute di consegna PEC. Pertanto, le censure relative all'omessa notifica degli atti prodromici, alla decadenza e alla prescrizione non possono essere accolte, dovendo essere sollevate in sede di impugnazione delle cartelle stesse.

  • Rigettato
    Decadenza dell'Amministrazione finanziaria

    La Corte ha ritenuto che, essendo state le cartelle esattoriali notificate tempestivamente, non vi è decadenza per l'Amministrazione finanziaria. Le questioni di decadenza dovevano essere sollevate in sede di impugnazione delle cartelle.

  • Rigettato
    Prescrizione del diritto a riscuotere

    La Corte ha ritenuto che la prescrizione quinquennale non è maturata, tenuto conto della sospensione dovuta al periodo COVID-19.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 12/01/2026, n. 147
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 147
    Data del deposito : 12 gennaio 2026

    Testo completo