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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 12/01/2026, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 147/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 29/10/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MUSCAGLIONE GIOVANNA, Giudice monocratico in data 29/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 729/2025 depositato il 06/02/2025
proposto da
Ricorrente1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - SOLL.PAGAMENTO n. 29320249028718957000 IVA-ALTRO 2014
- SOLL.PAGAMENTO n. 29320249028718957000 IVA-ALTRO 2018
- SOLL.PAGAMENTO n. 29320249028718957000 REGISTRO 2014
- SOLL.PAGAMENTO n. 29320249028718957000 IRAP 2015
- SOLL.PAGAMENTO n. 29320249028718957000 IRAP 2016
- SOLL.PAGAMENTO n. 29320249028718957000 IRAP 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3608/2025 depositato il
04/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 06.02.2025 parte ricorrente ha impugnato il sollecito di pagamento n.
29320249028718957000 notificato in data 10/12/2024 e le sottostanti cartelle di pagamento nn. a)
29320180002025649000, del valore di € 3.023,90; b) n. 29320180017738710000, del valore di € 193,54 ;
c) n. 29320180028107604000, del valore di € 611,07; d) n. 29320190021432813000, del valore di € 201,86;
e) n. 29320220066219635000, del valore di € 323,52; f) n. 29320230009571189000, del valore di € 168,55.
Il ricorrente eccepisce la nullità e/o annullabilità del sollecito di pagamento impugnato, nella parte relativa alle cartelle nn. 29320180002025649000, 29320180017738710000, 29320180028107604000,
29320190021432813000, 29320220066219635000, 29320230009571189000, per violazione dell'art. 25,
D.P.R. n. 602/73 dovuta alla mancata notifica di tali atti prodromici necessari;
la decadenza dell'Amministrazione finanziaria dal diritto al recupero delle somme dovute;
la prescrizione del diritto a riscuotere le sanzioni recate nella impugnata intimazione di pagamento.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate Riscossione che chiede in via preliminare:
Dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso per ogni doglianza relativa alla notifica degli atti prodromici di competenza dell'Ente Impositore, ai sensi del art. 14, comma 6bis, D.lgs. 546/92;
Dichiarare l'inammissibilità del ricorso ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 e 21 D.lgs n°546/92, nonché inammissibilità ed improcedibilità del ricorso per non impugnabilità autonoma del sollecito di pagamento n. 29320249028001039000;
Nel merito chiede di ritenere e dichiarare legittima la procedura posta in essere da Agenzia delle Entrate
Riscossione;
Con ordinanza del 4 Giugno del 2025 questa Corte ha ordinato la integrazione del contraddittorio.
Parte ricorrente in data 13.09.2025 ha provveduto a notificare all'Agenzia delle Entrate copia ricorso.
Si dà atto che non è costituita l'Agenzia delle Entrate.
In data 16.10.2025 parte ricorrente deposita memorie illustrative ed insiste per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene il ricorso privo di fondamento.
Parte resistente ha puntualmente documentato la corretta notificazione delle cartelle esattoriale, oggetto di impugnazione, in particolare risultano in atti ricevute di consegna pec come segue:
l giorno 09/01/2019 la corretta "Notifica cartella di pagamento n. 29320180028107604000 Codice Fiscale P.IVA_1" proveniente da "Email_4" ;
Il giorno 12/12/2019 la "Notifica cartella di pagamento n. 29320190021432813000 Codice Fiscale
P.IVA_1" proveniente da "Email_4" ;
Il giorno 20/04/2023 la "Notifica cartella di pagamento n. 29320230009571189000 Codice Fiscale P.IVA_1" proveniente da "Email_5" ;
Il giorno 08/01/2019 la "Notifica cartella di pagamento n. 29320180017738710000 Codice Fiscale P.IVA_1" proveniente da "Email_4" ;
l giorno 12/03/2018 la "Notifica cartella di pagamento n. 29320180002025649000 Codice Fiscale
P.IVA_1" proveniente da "Email_4;
Il giorno 27/01/2023 la "Notifica cartella di pagamento n. 29320220066219635000 Codice Fiscale P.IVA_1" .
Parte ricorrente non ha nei termini di legge impugnato le suddette cartelle di pagamento, pertanto non possono essere accolte le censure di omessa notifica di atti prodromici, la decadenza e la prescrizione del diritto a riscuotere, in quanto dovevano ,eventualmente, essere sollevate in sede di tempestiva impugnazione delle suddette cartelle di pagamento.
Anche l'eccepita prescrizione delle sanzioni amministrative e degli interessi, non è meritevole di accoglimento, atteso che la prescrizione quinquennale non è maturata , tenuto conto della sospensione
COVID 19 .
La soccombenza comporta la condanna alle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento di € 400,00 oltre IVA, CPA e spese generali al 15% in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione. Così deciso nella Camera di Consiglio del 29 ottobre 20235. IL GIUDICE Avvocato Giovanna Muscaglione
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 29/10/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MUSCAGLIONE GIOVANNA, Giudice monocratico in data 29/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 729/2025 depositato il 06/02/2025
proposto da
Ricorrente1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - SOLL.PAGAMENTO n. 29320249028718957000 IVA-ALTRO 2014
- SOLL.PAGAMENTO n. 29320249028718957000 IVA-ALTRO 2018
- SOLL.PAGAMENTO n. 29320249028718957000 REGISTRO 2014
- SOLL.PAGAMENTO n. 29320249028718957000 IRAP 2015
- SOLL.PAGAMENTO n. 29320249028718957000 IRAP 2016
- SOLL.PAGAMENTO n. 29320249028718957000 IRAP 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3608/2025 depositato il
04/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 06.02.2025 parte ricorrente ha impugnato il sollecito di pagamento n.
29320249028718957000 notificato in data 10/12/2024 e le sottostanti cartelle di pagamento nn. a)
29320180002025649000, del valore di € 3.023,90; b) n. 29320180017738710000, del valore di € 193,54 ;
c) n. 29320180028107604000, del valore di € 611,07; d) n. 29320190021432813000, del valore di € 201,86;
e) n. 29320220066219635000, del valore di € 323,52; f) n. 29320230009571189000, del valore di € 168,55.
Il ricorrente eccepisce la nullità e/o annullabilità del sollecito di pagamento impugnato, nella parte relativa alle cartelle nn. 29320180002025649000, 29320180017738710000, 29320180028107604000,
29320190021432813000, 29320220066219635000, 29320230009571189000, per violazione dell'art. 25,
D.P.R. n. 602/73 dovuta alla mancata notifica di tali atti prodromici necessari;
la decadenza dell'Amministrazione finanziaria dal diritto al recupero delle somme dovute;
la prescrizione del diritto a riscuotere le sanzioni recate nella impugnata intimazione di pagamento.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate Riscossione che chiede in via preliminare:
Dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso per ogni doglianza relativa alla notifica degli atti prodromici di competenza dell'Ente Impositore, ai sensi del art. 14, comma 6bis, D.lgs. 546/92;
Dichiarare l'inammissibilità del ricorso ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 e 21 D.lgs n°546/92, nonché inammissibilità ed improcedibilità del ricorso per non impugnabilità autonoma del sollecito di pagamento n. 29320249028001039000;
Nel merito chiede di ritenere e dichiarare legittima la procedura posta in essere da Agenzia delle Entrate
Riscossione;
Con ordinanza del 4 Giugno del 2025 questa Corte ha ordinato la integrazione del contraddittorio.
Parte ricorrente in data 13.09.2025 ha provveduto a notificare all'Agenzia delle Entrate copia ricorso.
Si dà atto che non è costituita l'Agenzia delle Entrate.
In data 16.10.2025 parte ricorrente deposita memorie illustrative ed insiste per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene il ricorso privo di fondamento.
Parte resistente ha puntualmente documentato la corretta notificazione delle cartelle esattoriale, oggetto di impugnazione, in particolare risultano in atti ricevute di consegna pec come segue:
l giorno 09/01/2019 la corretta "Notifica cartella di pagamento n. 29320180028107604000 Codice Fiscale P.IVA_1" proveniente da "Email_4" ;
Il giorno 12/12/2019 la "Notifica cartella di pagamento n. 29320190021432813000 Codice Fiscale
P.IVA_1" proveniente da "Email_4" ;
Il giorno 20/04/2023 la "Notifica cartella di pagamento n. 29320230009571189000 Codice Fiscale P.IVA_1" proveniente da "Email_5" ;
Il giorno 08/01/2019 la "Notifica cartella di pagamento n. 29320180017738710000 Codice Fiscale P.IVA_1" proveniente da "Email_4" ;
l giorno 12/03/2018 la "Notifica cartella di pagamento n. 29320180002025649000 Codice Fiscale
P.IVA_1" proveniente da "Email_4;
Il giorno 27/01/2023 la "Notifica cartella di pagamento n. 29320220066219635000 Codice Fiscale P.IVA_1" .
Parte ricorrente non ha nei termini di legge impugnato le suddette cartelle di pagamento, pertanto non possono essere accolte le censure di omessa notifica di atti prodromici, la decadenza e la prescrizione del diritto a riscuotere, in quanto dovevano ,eventualmente, essere sollevate in sede di tempestiva impugnazione delle suddette cartelle di pagamento.
Anche l'eccepita prescrizione delle sanzioni amministrative e degli interessi, non è meritevole di accoglimento, atteso che la prescrizione quinquennale non è maturata , tenuto conto della sospensione
COVID 19 .
La soccombenza comporta la condanna alle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento di € 400,00 oltre IVA, CPA e spese generali al 15% in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione. Così deciso nella Camera di Consiglio del 29 ottobre 20235. IL GIUDICE Avvocato Giovanna Muscaglione