Art. 7. (Marcatura di conformita') 1. Nel caso in cui le caldaie siano disciplinate da altre disposizioni relative ad aspetti diversi e che prevedano anch'esse l'apposizione della marcatura CE, tale marchio puo' essere apposto solo se le caldaie soddisfano le norme del presente regolamento e le altre disposizioni. 2. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nell'Unione Europea, che si avvale della facolta' di scegliere un diverso regime da applicare durante il periodo transitorio stabilito da eventuali disposizioni comunitarie, deve indicare espressamente, nella documentazione che accompagna le caldaie, le disposizioni comunitarie cui si e' uniformato. 3. La marcatura CE di cui al comma 1 e' seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato che ha eseguito la procedura di verifica di cui all'allegato IV, moduli C, D o E. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano altresi' agli apparecchi commercializzati separatamente.
Articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660
Articolo 6Articolo 8
- Decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660
Articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660
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11 gennaio 1997
11 gennaio 1997
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