Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 11/06/2025, n. 718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 718 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
V.G. N. 730/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dr.ssa Simona Maria Domenica Cherubini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile promossa ai sensi degli artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c., con ricorso depositato in data 06/02/2025, da:
(C.F. ), nato a [...]_1 C.F._1
il 19/10/1976, con il proc. dom. avv. CARSANA BARBARA del Foro di Bergamo, giusta procura in atti, e
(C.F. ), nata a [...]_2 C.F._2
(Regno Unito) il 16/06/1979, con il proc. dom. avv. UVA GIUSEPPINA
EMANUELA del Foro di Padova, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
BERGAMO
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in data 05/04/2014 a Capriate San Gervasio (BG) in regime di separazione dei beni, dalla cui unione sono nate le figlie (n. Persona_1
1
oggi ancora minorenni.
Data la fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti per il giorno
13/05/2025 in trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., entrambi i coniugi, per mezzo dei rispettivi difensori, hanno dichiarato per iscritto di non volersi riconciliare, confermando l'intenzione di separarsi alle condizioni di cui al ricorso congiunto (v. note depositate il 07/05/2025 e il 08/05/2025).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, il Tribunale ritiene che sussistano i presupposti per dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni enunciate in ricorso, che si riportano in dispositivo, non ravvisandosi contrasti né con l'interesse superiore della prole, né con norme di legge imperative.
L'ascolto della prole minorenne deve reputarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., atteso che il programma di affidamento concordato dalla coppia genitoriale appare conforme all'interesse attuale delle figlie minori.
Il Tribunale osserva, altresì, che con il medesimo ricorso introduttivo le parti hanno chiesto, così come previsto dall'art. 473-bis.49 c.p.c., anche la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, formulando ulteriori domande connesse alla pronunzia divorzile.
Ebbene, essendo la domanda di divorzio improcedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898/1970 e succ. modif., la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato affinché questi – trascorsi almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2 L.
898/1970, oltre alla prova dell'avvenuto passaggio in giudicato della presente pronunzia.
La statuizione sulle spese di giudizio è riservata alla pronunzia definitiva.
p.q.m.
il Tribunale, non definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero:
- omologa gli accordi di separazione intervenuti tra i coniugi Pt_1
alle condizioni enunciate in ricorso, che si
[...] Parte_2
trascrivono di seguito:
2 “1) I coniugi vivranno separati con obbligo del reciproco rispetto.
2) La casa coniugale sita in Capriate San Gervasio (BG), Via Grignano n. 6A, di prorietà esclusiva del sig. rimarrà assegnata al proprietario che ne avrà Pt_1
la piena disponibilità.
3) Le figlie minori e vengono affidate Persona_1 Persona_2
congiuntamente ad entrambi i coniugi, con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre per come meglio identificata nel prosieguo, e facoltà del padre di vederle e tenerle con sé secondo le seguenti modalità: - a fine settimana alternati dal venerdì al termine delle lezioni scolastiche e sino al lunedì mattina quando provvederà ad accompagnarle a scuola;
- due giorni infrasettimanali, preferibilmente il mercoledì e il giovedì sino al venerdì mattina quando le accompagnerà a scuola, nella settimana con weekend di spettanza materna;
- due giorni infrasettimanali, preferibilmente il martedì sino al giovedì mattina quando accompagnerà le figlie a scuola, nella settimana in cui il weekend è di spettanza paterna;
- le parti hanno deciso di avvalersi del servizio pre scuola presso gli istituti scolastici frequentati dalle figlie;
- durante le vacanze estive per almeno due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno;
- durante le vacanze natalizie, una settimana con ciascun genitore, in via alternata di anno in anno, dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- durante le vacanze pasquali, tre giorni con ciascun genitore, alternando annualmente i giorni di Pasqua e Pasquetta. Quanto sopra salvo diverso e migliore accordo tra le parti, anche considerati gli impegni lavorativi dei genitori e le esigenze delle figlie. Resta inteso tra i coniugi che, in caso di mancanza di disponibilità dell'uno o dell'altro per soli motivi di salute e di lavoro nei tempi sopra indicati, l'altro genitore verrà preferito a qualsiasi terzo per la custodia e la cura delle bambine.
4) I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale con la precisazione che le decisioni relative all'ordinaria amministrazione saranno assunte autonomamente, mentre quelle di maggior importanza e relative all' istruzione, alla educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale saranno decise di comune accordo;
5) Il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di contributo al Pt_1 Pt_2 mantenimento delle figlie minori, l'importo mensile pro capite di €. 500,00, e così
3 per complessivi €. 1.000,00, da versarsi mediante bonifico bancario entro il giorno
10 di ogni mese per dodici mensilità, e da rivalutarsi annualmente secondo le variazioni degli indici ISTAT.
6) Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per le figlie, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo, le spese straordinarie che si rendessero necessarie saranno divise nella misura dell'80% in capo al sig. e del 20% in capo alla sig.ra e ciò solo Pt_1 Pt_2
per un anno da intendersi dalla data di firma del presente ricorso.
Successivamente, le predette spese saranno suddivise nella misura del 60% in capo al sig. e del 40% alla sig.ra Tutte secondo il seguente schema: Pt_1 Pt_2
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche
(da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo
4 scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo- scuola;
b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento;
b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi. Modalità di concertazione ex ante delle spese Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
5 (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento. Deducibilità fiscale e varie La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente
Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.
7) L'assegno unico verrà percepito interamente dalla signora Pt_2
8) I coniugi hanno concordemente individuato nuovo appartamento sito in
Capriate San Gervasio (BG), Via Pertini n. 3, parzialmente arredato e che verrà acquistato a spese del sig. e ove la moglie si trasferirà non appena esso Pt_1 diverrà disponibile. Il signor al momento dell'acquisto, concederà Pt_1
espresso diritto di abitazione a beneficio della sig.ra affinché ella lo Pt_2
abiti con la prole ex art. 1022 c.c.. Il diritto di abitazione scadrà, per termine espresso indicato nell'atto costitutivo del citato diritto reale di godimento, nell'anno 2045 nel mese corrispondente a quello in cui è avvenuto il rogito. La signora sino al rilascio dell'immobile, si farà carico di tutte le spese Pt_2 ordinarie e straordinarie dell'immobile.
6 9) Poiché detto appartamento sarà disponibile a partire dalla seconda metà del mese di marzo 2025, i coniugi permarranno entrambi presso l'attuale casa coniugale, sino al trasferimento della sig.ra Pt_2
10) Il signor a fronte del trasferimento della signora fornirà ad Pt_1 Pt_2
arredamento della nuova abitazione lavatrice e frigorifero nuovi e si farà carico del trasloco della cameretta delle bambine che verrà in essa trasferita. La signora potrà portare con sé la televisione in taverna.
11) Benche' i coniugi assumeranno residenze separate solo a partire dal trasferimento della sig.ra nella nuova abitazione, ciascuno potrà iniziare Pt_2
ad applicare i tempi di frequentazione dei fine settimana a partire dalla firma del presente ricorso.
12) Fatto salvo quanto specificato nei punti precedenti (fermo restando che le minori e manterranno la residenza presso l'abitazione Per_1 Persona_2
materna), si precisa che le figlie minori varieranno la propria residenza presso la nuova abitazione materna entro il 30.6.2025.
13) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare pertanto a qualsiasi richiesta di contributo al proprio sostentamento.
14) Le parti si danno mutuo assenso per il rilascio e/o rinnovo di documenti validi per l'espatrio per loro e per le figlie minori.
15) I signori si danno, altresì, atto di aver già risolto ogni Parte_3
questione patrimoniale sicché tra le stesse non residua alcuna ulteriore pendenza.
16) Spese del presente giudizio integralmente compensate tra le parti”:
- provvede, come da separata ordinanza emessa in pari data, alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato per l'ulteriore corso del giudizio;
- riserva la decisione sulle spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Capriate San Gervasio (BG), affinché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge (dati trascrizione: anno 2014, atto n.1, Parte II, S. A).
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 15/05/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
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