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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/06/2025, n. 6506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6506 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli XIII sezione civile Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Alessandra Aiello, sciogliendo la riserva del 24.6.2025, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15195 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: cittadinanza TRA
(C.F. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
Napol bre dall'avv.to Antonella Matrisciano presso lo studio della quale elett.nte domicilia e sito a Napoli, in via via Giambattista Marino, 13,in virtù di procura in atti RICORRENTE E
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 rapp.t Distrettuale dello Stato, con sede a Napoli, in via Diaz n. 11 RESISTENTE
, in persona del Controparte_2 CP_3 pro tempore, con sede presso la casa comunale
RESISTENTE CONTUMACE NONCHE'
, presso la Procura della Repubblica in sede Controparte_4
INTERVENTORE EX LEGE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La ricorrente indicata in epigrafe ha proposto il 9.7.2023, ricorso all'adita sezione specializzata in materia di immigrazione del Tribunale di Napoli ai sensi degli artt. 19bis d.lgs. 150\11, 4, comma 2, legge n. 91\1992 e 33 d-l 69\2013, convertito con modificazioni nella legge 98\2013, chiedendo di accertare il suo diritto alla cittadinanza italiana per nascita sul territorio nazionale, dove vi aveva sempre vissuto, ininterrottamente, insieme a sua madre, a Persona_1 nata a Potrkusa in [...] il [...] e dic provvedimento del Tribunale di Napoli emesso in data 13 ottobre 2021 – RG 36346/2019,ed aveva frequentato la scuola, diplomandosi. Ha sostenuto di esser nata in data [...] nel Comune di Mugnano di Napoli e di aver vissuto ininterrottamente in Italia sin dalla sua nascita, e nel Comune di a far data dal 17.09.2021 (doc. 4), di aver frequentato Controparte_2 di aver conseguito il Diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione in data 28 giugno 2017 presso la Scuola Secondaria Statale di I grado “GramsciImpastato” in doc. 5). Controparte_2 Tribunale di Napoli XIII sezione civile Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
In data 4 maggio 2022 la ricorrente depositava a mezzo pec, all'indirizzo iugliano.na.it, istanza di riconoscimento della Email_1 CP_2
i dell'art. 1 L. 91/1992 a favore della propria assistita, dal momento che la stessa è figlia di padre ignoto e di madre apolide, Per_1
riconosciuta tale in forza di un provvedimento emesso il 13
[...]
2021 dal Tribunale di Napoli, allegato alla pec di cui sopra unitamente al certificato di nascita anche certificato di residenza, certificato di stato di famiglia e diploma scolastico. Non ottenendo alcun riscontro, la scrivente inviava sempre tramite la pec istituzionale un sollecito in data 19 luglio 2022, a seguito del quale veniva fissato un appuntamento per il giorno 5 agosto 2022. In data 21.12.2022, il notificava il rigetto Controparte_2 dell'istanza con la seg zione il citato art. 1 della Legge 91/1992 in quanto il riconoscimento dello status di apolide della Sig.ra Per_1
da parte del Tribunale di Napoli – 13 sezione civile, è avvenuto in
[...]
0/2021” (doc. 7).
Integrato il contraddittorio della causa nei riguardi del
[...]
, tutte le parti depositavano memorie . CP_1 decreto regolarmente comunicato alle parti ed al PM il giudice ha disposto la sostituzione dell'udienza, ex art. 127ter c.p.c., con lo scambio di note di parte da depositare nel termine perentorio del 24.6.2025. Depositavano note tutte le parti costituite ed il PM. Allo scadere del termine, il giudice si riservava la decisione.
In punto di legittimazione passiva, val la pena ricordare che l'art. 23 della legge n. 91\1992 prevede che le dichiarazioni per l'acquisto, la conservazione, il riacquisto e la rinunzia alla cittadinanza e la prestazione del giuramento previste dalla presente legge sono rese all'ufficiale dello stato civile del comune dove il dichiarante risiede o intende stabilire la propria residenza, ovvero, in caso di residenza all'estero, davanti all'autorità diplomatica o consolare del luogo di residenza e che le dichiarazioni di cui al comma 1, nonché gli atti o i provvedimenti attinenti alla perdita, alla conservazione e al riacquisto della cittadinanza italiana vengono trascritti nei registri di cittadinanza e di essi viene effettuata annotazione a margine dell'atto di nascita. L'art. 16, comma 1, del d.p.r. 572\1993, contenente il regolamento di esecuzione della legge n. 91\1992, nel disciplinare i compiti dell'ufficiale di stato civile, dispone che questi, che ha iscritto la dichiarazione dell'interessato, volta all'acquisto, alla perdita, al riacquisto o al mancato riacquisto della cittadinanza, trasmette copia della dichiarazione medesima e della documentazione che la correda all'autorità competente ad accertare la sussistenza delle condizioni che la legge stabilisce per il prodursi degli effetti anzidetti. Il comma 2 prevede i casi in cui l'autorità competente è il sindaco del comune in cui la dichiarazione è stata iscritta e tra questi vi è espressamente quello contemplato all'art. 4, comma 2, legge n. Tribunale di Napoli XIII sezione civile Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
91\1992. Secondo la pronuncia del Tribunale di Milano, ordinanza 20.6.2019, che si condivide, “l'art. 117 della Costituzione riserva alla competenza esclusiva dello Stato la legislazione nelle materie relative alla cittadinanza, allo stato civile e alle anagrafi. Le leggi dello Stato assicurano, nelle suddette materie, l'esercizio dei diritti dei cittadini e definiscono le competenze attribuite agli organi centrali e decentrati dell'amministrazione statale e le funzioni attribuite ai comuni. In particolare, l'art. 14 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”) attribuisce al comune la gestione dei servizi di competenza statale e, in particolare, dei servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica. Le relative funzioni sono esercitate dal sindaco, quale ufficiale del Governo, il quale, ai sensi dell'art. 54, “sovrintende (…) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica”. In tali materie, ai sensi del comma 11 del medesimo articolo,
“nel caso di inerzia del sindaco o del suo delegato nell'esercizio delle funzioni previste dal comma 10, il prefetto può intervenire con proprio provvedimento” e, ai sensi del successivo comma 12, “il Ministro dell'interno può adottare atti di indirizzo per l'esercizio delle funzioni previste dal presente articolo da parte del sindaco”. Il particolare modello organizzativo come sopra delineato implica che la titolarità della funzione attinente alla tenuta dei registri di stato civile resta intestata all'amministrazione centrale e, segnatamente, al e che il Sindaco la esercita, quale Controparte_1 ufficiale del Gove esentante dell'ente locale, solo come organo delegato dalla legge. La citata pronuncia riporta che “Come affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. SS.UU. n. 12193/19), nell'esercizio delle funzioni di ufficiale dello stato civile, il Sindaco agisce, ai sensi dell'art. l del D.P.R. n. 396 del 2000, in qualità di ufficiale del governo, e quindi non già come organo di vertice e legale rappresentante dell'Amministrazione comunale, bensì come organo periferico della Amministrazione statale, dalla quale dipende e alla quale sono pertanto imputabili gli atti da lui compiuti nella predetta veste, nonché la responsabilità per i danni dagli stessi cagionati (cfr. Cass., Sez. I, 25/03/2009, n. 7210; Cass., Sez. III, 6/08/2004, n. 15199; 14/02/2000, n. 1599). Ne discende pertanto che eventuali pretese risarcitorie per danni da attività provvedimentale illegittima proposta contro il sindaco per gli atti compiuti nell'ambito delle mansioni di ufficiale dello stato civile affidategli, devono essere rivolte contro lo Stato e non contro il ente territoriale carente di legittimazione passiva (cfr. Cass. n. CP_2
1599/2000; Cass. n. 3417/77; Cass. n. 2199/69). Aggiunge altresì la Cassazione che la competenza in materia di tenuta dei registri dello stato civile, già spettante al
[...]
, ai sensi dell'art. 13 del r.d. n. 1238 del 1939, è stata in seguito tr Controparte_5
, al quale l'art. 9 del D.P.R. n. 396 del 2000 attribuisce il potere di Controparte_1 impartire istruzioni agli ufficiali dello stato civile, nonché la vigilanza sui relativi uffici, da esercitarsi attraverso il prefetto: pur non essendo certo che questi poteri costituiscano espressione di un rapporto di gerarchia in senso proprio, tale da consentire al di annullare gli CP_1 atti compiuti dagli ufficiali di stato civile (cfr. le contrasta ce del Giudice amministrativo: Cons. Stato, Sez. III, 1/12/2016, n. 5047; 4/11/2015, n. 5043; 26/10/2015, nn. 4897 e 4899), è pacifico che le predette istruzioni rivestono carattere Tribunale di Napoli XIII sezione civile Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
vincolante per questi ultimi, ai quali è espressamente imposto l'obbligo di uniformarvisi, e ciò al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio e l'unità d'indirizzo nell'interpretazione di disposizioni dalla cui applicazione discendono effetti determinanti per la tutela dei diritti sia personali che patrimoniali”. Conseguentemente, l'unico legittimato passivo è il
[...]
. CP_1 fondato e merita accoglimento. Accertata la condizione di apolide della madre della ricorrente per effetto del provvedimento del Tribunale di Napoli emesso in data 13 ottobre 2021 RG 36346/2019, è necessario richiamare ai fini di individuare i presupposti per il riconoscimento della cittadinanza italiana in capo alla ricorrente, l'art. l, comma l, lett. b) della legge n. 91/92, ai sensi del quale, è cittadino italiano “chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”. Tale disposizione si pone in linea con il principio di riduzione dell' apolidia, cosi come sancito dalla relativa Convenzione del 1961 e con il diritto ad acquisire una cittadinanza di cui all'art. 7 della Convenzione dei diritti del fanciullo, entrambe ratificate dallo Stato italiano. Ebbene, considerato lo status di apolidia della madre della ricorrente, rilevato il mancato riconoscimento da parte del padre, tenuto conto altresì del fatto che la ricorrente, come dimostrato dalla documentazione prodotta, è nata e cresciuta sul territorio nazionale, si ritengono sussistenti i presupposti ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 1, comma l , lett. b) della legge n. 91/92. Contrariamente a quanto dedotto dal , dalla rilettura degli atti, CP_1 la prova del legame parentale emerge dalla documentazione allagata al ricorso dalla ricorrente (estratto per riassunto dal registro degli atti di nascita reso dal Comune di Mugnano di Napoli (doc. 3). In ogni caso la ricorrente ha depositato il certificato di stato di famiglia che conferma il legame parentale tra la stessa e la madre dichiarata apolide. Tribunale di Napoli XIII sezione civile Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
In ordine alle spese processuali si procede alla condanna del convenuto secondo la regola della soccombenza. Esse sono liquidate d'ufficio, CP_1 di nota spese, come da dispositivo, applicando i parametri previsti per le cause di valore indeterminabile medio ed il valore minimo per ciascuna fase. Essi sono quantificati tenendo conto delle modificazioni apportate al d.m. Giustizia 55\2014 dal d.m. Giustizia 147\2022, solo con riguardo alle prestazioni compiute dopo la relativa entrata in vigore. Pertanto, si liquidano gli importi di euro 1013 per la fase di studio, euro 675 per la fase introduttiva, secondo i valori anteriori al d.m. 147\22, nonché quelli di euro 1869 per la fase istruttoria ed euro 1790 per la fase decisionale, secondo i valori successivi, per un totale di euro 5347.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie il ricorso;
2. per l'effetto, dichiara che , nata a [...] Parte_1
(Na) il 17 dicembre 200 ittadinanza italiana ai sensi dell'art. 1, comma l , lett. b) della legge n. 91/92. 3. ordina, ai sensi dell'art. 24 d.p.r. 396\2000, la trascrizione del presente provvedimento nei registri dello stato civile del comune di CP_2
[...]
4. condanna il al pagamento, in favore della Controparte_1 ricorrente, de he liquida in euro 5347,00, per compenso di avvocato, oltre rimborso forfetario per spese generali, i.v.a e c.p.a., come per legge.
5. Nulla per le spese di lite verso il Controparte_2
Si comunichi. Napoli, 24.6.2025.
Il giudice
Alessandra Aiello
Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Alessandra Aiello, sciogliendo la riserva del 24.6.2025, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15195 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: cittadinanza TRA
(C.F. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
Napol bre dall'avv.to Antonella Matrisciano presso lo studio della quale elett.nte domicilia e sito a Napoli, in via via Giambattista Marino, 13,in virtù di procura in atti RICORRENTE E
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 rapp.t Distrettuale dello Stato, con sede a Napoli, in via Diaz n. 11 RESISTENTE
, in persona del Controparte_2 CP_3 pro tempore, con sede presso la casa comunale
RESISTENTE CONTUMACE NONCHE'
, presso la Procura della Repubblica in sede Controparte_4
INTERVENTORE EX LEGE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La ricorrente indicata in epigrafe ha proposto il 9.7.2023, ricorso all'adita sezione specializzata in materia di immigrazione del Tribunale di Napoli ai sensi degli artt. 19bis d.lgs. 150\11, 4, comma 2, legge n. 91\1992 e 33 d-l 69\2013, convertito con modificazioni nella legge 98\2013, chiedendo di accertare il suo diritto alla cittadinanza italiana per nascita sul territorio nazionale, dove vi aveva sempre vissuto, ininterrottamente, insieme a sua madre, a Persona_1 nata a Potrkusa in [...] il [...] e dic provvedimento del Tribunale di Napoli emesso in data 13 ottobre 2021 – RG 36346/2019,ed aveva frequentato la scuola, diplomandosi. Ha sostenuto di esser nata in data [...] nel Comune di Mugnano di Napoli e di aver vissuto ininterrottamente in Italia sin dalla sua nascita, e nel Comune di a far data dal 17.09.2021 (doc. 4), di aver frequentato Controparte_2 di aver conseguito il Diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione in data 28 giugno 2017 presso la Scuola Secondaria Statale di I grado “GramsciImpastato” in doc. 5). Controparte_2 Tribunale di Napoli XIII sezione civile Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
In data 4 maggio 2022 la ricorrente depositava a mezzo pec, all'indirizzo iugliano.na.it, istanza di riconoscimento della Email_1 CP_2
i dell'art. 1 L. 91/1992 a favore della propria assistita, dal momento che la stessa è figlia di padre ignoto e di madre apolide, Per_1
riconosciuta tale in forza di un provvedimento emesso il 13
[...]
2021 dal Tribunale di Napoli, allegato alla pec di cui sopra unitamente al certificato di nascita anche certificato di residenza, certificato di stato di famiglia e diploma scolastico. Non ottenendo alcun riscontro, la scrivente inviava sempre tramite la pec istituzionale un sollecito in data 19 luglio 2022, a seguito del quale veniva fissato un appuntamento per il giorno 5 agosto 2022. In data 21.12.2022, il notificava il rigetto Controparte_2 dell'istanza con la seg zione il citato art. 1 della Legge 91/1992 in quanto il riconoscimento dello status di apolide della Sig.ra Per_1
da parte del Tribunale di Napoli – 13 sezione civile, è avvenuto in
[...]
0/2021” (doc. 7).
Integrato il contraddittorio della causa nei riguardi del
[...]
, tutte le parti depositavano memorie . CP_1 decreto regolarmente comunicato alle parti ed al PM il giudice ha disposto la sostituzione dell'udienza, ex art. 127ter c.p.c., con lo scambio di note di parte da depositare nel termine perentorio del 24.6.2025. Depositavano note tutte le parti costituite ed il PM. Allo scadere del termine, il giudice si riservava la decisione.
In punto di legittimazione passiva, val la pena ricordare che l'art. 23 della legge n. 91\1992 prevede che le dichiarazioni per l'acquisto, la conservazione, il riacquisto e la rinunzia alla cittadinanza e la prestazione del giuramento previste dalla presente legge sono rese all'ufficiale dello stato civile del comune dove il dichiarante risiede o intende stabilire la propria residenza, ovvero, in caso di residenza all'estero, davanti all'autorità diplomatica o consolare del luogo di residenza e che le dichiarazioni di cui al comma 1, nonché gli atti o i provvedimenti attinenti alla perdita, alla conservazione e al riacquisto della cittadinanza italiana vengono trascritti nei registri di cittadinanza e di essi viene effettuata annotazione a margine dell'atto di nascita. L'art. 16, comma 1, del d.p.r. 572\1993, contenente il regolamento di esecuzione della legge n. 91\1992, nel disciplinare i compiti dell'ufficiale di stato civile, dispone che questi, che ha iscritto la dichiarazione dell'interessato, volta all'acquisto, alla perdita, al riacquisto o al mancato riacquisto della cittadinanza, trasmette copia della dichiarazione medesima e della documentazione che la correda all'autorità competente ad accertare la sussistenza delle condizioni che la legge stabilisce per il prodursi degli effetti anzidetti. Il comma 2 prevede i casi in cui l'autorità competente è il sindaco del comune in cui la dichiarazione è stata iscritta e tra questi vi è espressamente quello contemplato all'art. 4, comma 2, legge n. Tribunale di Napoli XIII sezione civile Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
91\1992. Secondo la pronuncia del Tribunale di Milano, ordinanza 20.6.2019, che si condivide, “l'art. 117 della Costituzione riserva alla competenza esclusiva dello Stato la legislazione nelle materie relative alla cittadinanza, allo stato civile e alle anagrafi. Le leggi dello Stato assicurano, nelle suddette materie, l'esercizio dei diritti dei cittadini e definiscono le competenze attribuite agli organi centrali e decentrati dell'amministrazione statale e le funzioni attribuite ai comuni. In particolare, l'art. 14 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”) attribuisce al comune la gestione dei servizi di competenza statale e, in particolare, dei servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica. Le relative funzioni sono esercitate dal sindaco, quale ufficiale del Governo, il quale, ai sensi dell'art. 54, “sovrintende (…) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica”. In tali materie, ai sensi del comma 11 del medesimo articolo,
“nel caso di inerzia del sindaco o del suo delegato nell'esercizio delle funzioni previste dal comma 10, il prefetto può intervenire con proprio provvedimento” e, ai sensi del successivo comma 12, “il Ministro dell'interno può adottare atti di indirizzo per l'esercizio delle funzioni previste dal presente articolo da parte del sindaco”. Il particolare modello organizzativo come sopra delineato implica che la titolarità della funzione attinente alla tenuta dei registri di stato civile resta intestata all'amministrazione centrale e, segnatamente, al e che il Sindaco la esercita, quale Controparte_1 ufficiale del Gove esentante dell'ente locale, solo come organo delegato dalla legge. La citata pronuncia riporta che “Come affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. SS.UU. n. 12193/19), nell'esercizio delle funzioni di ufficiale dello stato civile, il Sindaco agisce, ai sensi dell'art. l del D.P.R. n. 396 del 2000, in qualità di ufficiale del governo, e quindi non già come organo di vertice e legale rappresentante dell'Amministrazione comunale, bensì come organo periferico della Amministrazione statale, dalla quale dipende e alla quale sono pertanto imputabili gli atti da lui compiuti nella predetta veste, nonché la responsabilità per i danni dagli stessi cagionati (cfr. Cass., Sez. I, 25/03/2009, n. 7210; Cass., Sez. III, 6/08/2004, n. 15199; 14/02/2000, n. 1599). Ne discende pertanto che eventuali pretese risarcitorie per danni da attività provvedimentale illegittima proposta contro il sindaco per gli atti compiuti nell'ambito delle mansioni di ufficiale dello stato civile affidategli, devono essere rivolte contro lo Stato e non contro il ente territoriale carente di legittimazione passiva (cfr. Cass. n. CP_2
1599/2000; Cass. n. 3417/77; Cass. n. 2199/69). Aggiunge altresì la Cassazione che la competenza in materia di tenuta dei registri dello stato civile, già spettante al
[...]
, ai sensi dell'art. 13 del r.d. n. 1238 del 1939, è stata in seguito tr Controparte_5
, al quale l'art. 9 del D.P.R. n. 396 del 2000 attribuisce il potere di Controparte_1 impartire istruzioni agli ufficiali dello stato civile, nonché la vigilanza sui relativi uffici, da esercitarsi attraverso il prefetto: pur non essendo certo che questi poteri costituiscano espressione di un rapporto di gerarchia in senso proprio, tale da consentire al di annullare gli CP_1 atti compiuti dagli ufficiali di stato civile (cfr. le contrasta ce del Giudice amministrativo: Cons. Stato, Sez. III, 1/12/2016, n. 5047; 4/11/2015, n. 5043; 26/10/2015, nn. 4897 e 4899), è pacifico che le predette istruzioni rivestono carattere Tribunale di Napoli XIII sezione civile Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
vincolante per questi ultimi, ai quali è espressamente imposto l'obbligo di uniformarvisi, e ciò al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio e l'unità d'indirizzo nell'interpretazione di disposizioni dalla cui applicazione discendono effetti determinanti per la tutela dei diritti sia personali che patrimoniali”. Conseguentemente, l'unico legittimato passivo è il
[...]
. CP_1 fondato e merita accoglimento. Accertata la condizione di apolide della madre della ricorrente per effetto del provvedimento del Tribunale di Napoli emesso in data 13 ottobre 2021 RG 36346/2019, è necessario richiamare ai fini di individuare i presupposti per il riconoscimento della cittadinanza italiana in capo alla ricorrente, l'art. l, comma l, lett. b) della legge n. 91/92, ai sensi del quale, è cittadino italiano “chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”. Tale disposizione si pone in linea con il principio di riduzione dell' apolidia, cosi come sancito dalla relativa Convenzione del 1961 e con il diritto ad acquisire una cittadinanza di cui all'art. 7 della Convenzione dei diritti del fanciullo, entrambe ratificate dallo Stato italiano. Ebbene, considerato lo status di apolidia della madre della ricorrente, rilevato il mancato riconoscimento da parte del padre, tenuto conto altresì del fatto che la ricorrente, come dimostrato dalla documentazione prodotta, è nata e cresciuta sul territorio nazionale, si ritengono sussistenti i presupposti ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 1, comma l , lett. b) della legge n. 91/92. Contrariamente a quanto dedotto dal , dalla rilettura degli atti, CP_1 la prova del legame parentale emerge dalla documentazione allagata al ricorso dalla ricorrente (estratto per riassunto dal registro degli atti di nascita reso dal Comune di Mugnano di Napoli (doc. 3). In ogni caso la ricorrente ha depositato il certificato di stato di famiglia che conferma il legame parentale tra la stessa e la madre dichiarata apolide. Tribunale di Napoli XIII sezione civile Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
In ordine alle spese processuali si procede alla condanna del convenuto secondo la regola della soccombenza. Esse sono liquidate d'ufficio, CP_1 di nota spese, come da dispositivo, applicando i parametri previsti per le cause di valore indeterminabile medio ed il valore minimo per ciascuna fase. Essi sono quantificati tenendo conto delle modificazioni apportate al d.m. Giustizia 55\2014 dal d.m. Giustizia 147\2022, solo con riguardo alle prestazioni compiute dopo la relativa entrata in vigore. Pertanto, si liquidano gli importi di euro 1013 per la fase di studio, euro 675 per la fase introduttiva, secondo i valori anteriori al d.m. 147\22, nonché quelli di euro 1869 per la fase istruttoria ed euro 1790 per la fase decisionale, secondo i valori successivi, per un totale di euro 5347.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie il ricorso;
2. per l'effetto, dichiara che , nata a [...] Parte_1
(Na) il 17 dicembre 200 ittadinanza italiana ai sensi dell'art. 1, comma l , lett. b) della legge n. 91/92. 3. ordina, ai sensi dell'art. 24 d.p.r. 396\2000, la trascrizione del presente provvedimento nei registri dello stato civile del comune di CP_2
[...]
4. condanna il al pagamento, in favore della Controparte_1 ricorrente, de he liquida in euro 5347,00, per compenso di avvocato, oltre rimborso forfetario per spese generali, i.v.a e c.p.a., come per legge.
5. Nulla per le spese di lite verso il Controparte_2
Si comunichi. Napoli, 24.6.2025.
Il giudice
Alessandra Aiello