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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 09/04/2025, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio e c osì composto:
dott.ssa Eleonora Polidori Presidente dott.ssa Teresa Guerri eri Giudice rel atore dott.ssa Stefana Curadi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1001 del RGVG dell'anno 2024 avent e ad oggetto: la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Graziana Casarosa, presso il cui studio, sito in Pisa (PI), via Renato
Fucini n. 49, elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
, contumace CP_1
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 4.04.2024, adiva l'intestato Parte_1
Tribunale affinché disponesse l'affidamento esclusivo alla madre, con collocamento prevalente presso la stessa, della figlia minore , Persona_1 regolamentasse il diritto di visita del padre e ponesse a carico di quest'ultimo l'obbligo di corrispondere mensilmente la somma di €300,00 a titolo di mantenimento, oltre il 50% delle spese straordinari e. Chiedeva, altresì, in considerazione dell'irreperibilità del sig. e della sua totale assenza nella CP_1
vita della figlia, di autorizzare ai sensi dell'art. 473 -bis.36 c.p.c. il sequestro di beni mobili, immobili o crediti del medesimo.
A tal fine e per quanto di interesse, deduceva che:
a) dalla relazione more uxorio tra l a ricorrent e e i l sig. era nata, in data CP_1
10.10.2018, la figlia;
Persona_1
b) per sopravvenuti contrasti tra le parti, la rel azione si era interrotta nel gennaio 2024 e, di conseguenza, il sig. aveva lasciato la casa CP_1
familiare, mentre la ricorrent e vi era rimast a a vivere insiem e alla minore, essendo l'immobile di proprietà di sua madre e di suo nonno materno;
c) il sig. non aveva comunicato alla sig.ra il nuovo domicilio e CP_1 Pt_1
dalla cessazione dell a convivenza si era totalmente disinteressato dell a figlia, andandola a trovare solo due volte e cercandola telefoni cament e una sola volta;
d) dal momento della separazione, la ricorrente si era fatta interamente carico della cura della figlia, con il solo supporto dei propri genitori, assume ndo le decisioni più importanti nel suo superiore interesse e sostenendo le spese necessari e per la sua cura;
e) sul piano economico, svolgeva il lavoro d'insegnante a tempo determinato presso l'Istituto Comprensivo Fucini di Pisa ( con contratto fino al
30.06.2024), percepiva un reddito annuale l ordo di € 12.165,00 oltre all'assegno unico di € 410,00 mensili per le due figlie (a vendo un'altra figlia di 17 anni avuta da un precedente m atrimonio); era proprietaria di un immobile a Scarperia (Fi), per il quale sta va pagando un mutuo, con rat a mensile di € 450,00 e dal quale ricava una rendita da locazione di € 500,00 mensili;
f) il Sig. lavorava a tempo indet erminat o per la CFT Logistica e CP_1
Trasporti, nella filiale di Pisa ed aveva uno stipendio mensile di circa €
1.450,00.
2. non si costituiva in giudizio e la sua contumacia veniva CP_1 dichiarata all'udienza del 18.07.2024.
3. All'udienza del 18.07.2024, sentita la parte, il Giudice delegato, provvedendo in via provvisoria ed urgente, disponeva l'affidamento super -esclusivo della minore alla madre e il suo collocamento presso la residenza della stessa.
La causa veniva istruita mediante indagini sui redditi e sui patrimoni delegate alla Guardi a di Finanza, che depositava gli esiti in data 13.11.2024.
All'udienza del 21.11.2024, parte ricorrente insisteva per le conclusioni di cui al ricorso, rinunciando alla domanda di sequestro dei beni, e la causa veniva rimessa alla decisione del Collegio.
4. La domanda di regolament azione dell'esercizio della responsabilità genitori ale è
fondata e merita accoglimento .
4.1. Quanto al regime di affidamento della minore, deve essere confermat o l'affidamento super-esclusivo della minore alla madre ed il suo collocamento preval ente presso la stessa, già disposto in via provvisoria dal Giudi ce istruttore all'udienza del 18.07.2024.
L'affidamento della prole ad entrambi i genitori, previsto come regola dall'art. 337-ter c.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte dei genitori ed una condivisione delle decisioni di maggiore importanza, oltre che dei compiti di cura e mantenimento della prole.
All'affidamento condiviso si può, invero, derogare nel caso in cui la sua applicazione comporti un pregiudizio per il minore, ossia in presenza di circostanze tali da far ritenere contrario al suo interesse tale tipo di affidamento.
Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenz a o inidoneità educativa (vedi ex multis Cass., 18 giugno 2008, n. 16593) ovvero qualora il genitore non mostri interesse per i propri figli, violando in maniera sistematica gli obblighi di cura e di sostegno, i n particolare esercitando in modo discontinuo il diritto di visita e non adempi endo al mantenimento (cfr. Tribunal e di Trapani, sentenza n. 5/2023).
Il non adempiere al mantenimento incide in senso negativo sulla vita dei figli,
non solo in senso material e, ma anche sotto il profilo morale, in quant o sintomatico dell'indisponibilità del genitore inadempiente a soddisfare le esigenze di vita dei figli.
Nell'ambito della casistica di merito più recente, vi rientra il caso del genitore totalmente assente dalla vita familiare, essendosi reso irreperibile da tempo e non avendo nemmeno partecipato al giudizio, come nel caso in esame (cfr.
Tribunale Milano, 20 giugno 2018, n. 6910).
Tali comportamenti vengono interpretati com e una condizione di verosimile scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo genitorial e.
Ciò detto, deve ritenersi che l'atteggiamento di totale disinteresse del sig. CP_1
nei confronti della figlia trovi evidente riscontro – oltre che nelle all egazioni della madre, che ha riferito che, da gennaio 2024, il padre ha visto la minore in due sole occasioni, “per non più di mezz'ora”, l'ha contattata telefonicamente solo una volta e non si è mai prodigato sotto il profilo dell'accudimento o dell'educazione – nella volontà stessa di non partecipare all'odierno giudizio, indice evidente dell'assenza di coinvolgimento del padre nella vita della minore .
Il disinteresse è ulteriorment e comprovato dalla riferita assenza, nei m esi successivi all a separazione, di ogni tipo di contributo economico da part e del sig. al mantenimento ordinario e straordinario della figlia. CP_1
Al fine di evit are che il persistent e disinteresse del padre nei confronti dell a figlia possa gravemente comprom ettere una serena ed equilibrata crescit a della minore stessa, appare altresì necessario attribuire alla madre la possibilità di effettuare in via esclusiva le scelt e di maggiore interesse relative ad ogni aspett o della vita della figlia. Per tali motivi, si ritiene di disporre l'affidamento c.d. “super -esclusivo” alla madre.
4.2. In conformità alla domanda, va pure disposto che il padre possa vedere la figlia due pomeriggi a settimana per un'ora, in casa della sig.ra ed alla presenza Pt_1
della stessa, in giorni ed orari da concordare preventivament e tra i genitori .
4.3 Quanto alle st atuizioni di natura economica, va disposto un contributo al mantenimento in favore dell a minore a carico del resistente. Come noto, i l provvedimento di affidamento c.d. “super-esclusivo” ad un genitore non incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, ma ne modifica l'esercizio (cfr.
Tribunale di Milano, sez. IX civil e, ordinanza 20.03.2014). Pertanto, esso lasci a inalterati i diritti e i doveri del genitore non affidatario, connessi alla titolarit à
della responsabilità genitoriale. Tra questi, vi è senza dubbio il dovere di provvedere al mantenimento dei propri figli in misura proporzionale al proprio reddito ai sensi dell'art. 337 -ter, comma IV c.c.
Dagli accertam enti reddituali e patrimoniali disposti dal Giudice e svolti dalla
Guardia di Finanza, è emerso che il sig. è titolare di un contratto di lavoro CP_1
a tempo indeterminato, in virtù del quale nel 2021 ha percepito un reddito annuo di €17.198,00, nel 2022 di €19.220,00 e nel 2023 di € 21.608,00.
Per tali motivi, si ritiene congruo, perché proporzional e al reddito, porre a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrent e mensilmente la somma di
€300,00, come da domanda, oltre rivalutazione automatica secondo indici
ISTAT, nonché il 50% delle spese straordinarie , con efficacia dal momento dell a present azione del ricorso.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo,
tenuto conto dei parametri minimi di cui al DM di riferimento in considerazione della assenza di questioni di fatto e di diritto .
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, Sezione Civile, in composizione collegial e, pronunciando sul ricorso depositato in data 4.04.2024 e proposto da nei Parte_1 confronti di , con l'intervento del Pubblico Ministero, così CP_1
provvede:
1) dispone l'affidamento in via esclusiva della minore alla Persona_1
madre, anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per la vita della minore (istruzione, educazione, salute, scelta della residenza abituale), con collocazione prevalente dell a minore presso la stessa;
2) dispone che il padre possa vedere la figlia due pomeriggi a settimana , per un'ora, in casa della madre ed alla presenza della stessa, in giorni ed orari da concordare preventivament e tra i genitori;
3) pone a carico del padre l'obbligo di versare alla madre quale contributo per il mantenimento della minore l'importo mensile di €300,00 oltre rivalutazione automatica secondo indici ISTAT da corrispondersi ent ro il
15 di ogni mese a decorrere dalla dat a di presentazione del ricorso;
4) pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere il 50% delle spese straordinarie;
5) condanna al pagamento delle spese di lite che liquida CP_1 in € 2540,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge .
Così deciso in Pisa, il 07.04.2025
Si comunichi.
IL GIUDICE ESTENSORE
dott.ssa Teresa Guerrieri
IL PRESIDENTE
dott.ssa Eleonora Polidori
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio e c osì composto:
dott.ssa Eleonora Polidori Presidente dott.ssa Teresa Guerri eri Giudice rel atore dott.ssa Stefana Curadi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1001 del RGVG dell'anno 2024 avent e ad oggetto: la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Graziana Casarosa, presso il cui studio, sito in Pisa (PI), via Renato
Fucini n. 49, elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
, contumace CP_1
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 4.04.2024, adiva l'intestato Parte_1
Tribunale affinché disponesse l'affidamento esclusivo alla madre, con collocamento prevalente presso la stessa, della figlia minore , Persona_1 regolamentasse il diritto di visita del padre e ponesse a carico di quest'ultimo l'obbligo di corrispondere mensilmente la somma di €300,00 a titolo di mantenimento, oltre il 50% delle spese straordinari e. Chiedeva, altresì, in considerazione dell'irreperibilità del sig. e della sua totale assenza nella CP_1
vita della figlia, di autorizzare ai sensi dell'art. 473 -bis.36 c.p.c. il sequestro di beni mobili, immobili o crediti del medesimo.
A tal fine e per quanto di interesse, deduceva che:
a) dalla relazione more uxorio tra l a ricorrent e e i l sig. era nata, in data CP_1
10.10.2018, la figlia;
Persona_1
b) per sopravvenuti contrasti tra le parti, la rel azione si era interrotta nel gennaio 2024 e, di conseguenza, il sig. aveva lasciato la casa CP_1
familiare, mentre la ricorrent e vi era rimast a a vivere insiem e alla minore, essendo l'immobile di proprietà di sua madre e di suo nonno materno;
c) il sig. non aveva comunicato alla sig.ra il nuovo domicilio e CP_1 Pt_1
dalla cessazione dell a convivenza si era totalmente disinteressato dell a figlia, andandola a trovare solo due volte e cercandola telefoni cament e una sola volta;
d) dal momento della separazione, la ricorrente si era fatta interamente carico della cura della figlia, con il solo supporto dei propri genitori, assume ndo le decisioni più importanti nel suo superiore interesse e sostenendo le spese necessari e per la sua cura;
e) sul piano economico, svolgeva il lavoro d'insegnante a tempo determinato presso l'Istituto Comprensivo Fucini di Pisa ( con contratto fino al
30.06.2024), percepiva un reddito annuale l ordo di € 12.165,00 oltre all'assegno unico di € 410,00 mensili per le due figlie (a vendo un'altra figlia di 17 anni avuta da un precedente m atrimonio); era proprietaria di un immobile a Scarperia (Fi), per il quale sta va pagando un mutuo, con rat a mensile di € 450,00 e dal quale ricava una rendita da locazione di € 500,00 mensili;
f) il Sig. lavorava a tempo indet erminat o per la CFT Logistica e CP_1
Trasporti, nella filiale di Pisa ed aveva uno stipendio mensile di circa €
1.450,00.
2. non si costituiva in giudizio e la sua contumacia veniva CP_1 dichiarata all'udienza del 18.07.2024.
3. All'udienza del 18.07.2024, sentita la parte, il Giudice delegato, provvedendo in via provvisoria ed urgente, disponeva l'affidamento super -esclusivo della minore alla madre e il suo collocamento presso la residenza della stessa.
La causa veniva istruita mediante indagini sui redditi e sui patrimoni delegate alla Guardi a di Finanza, che depositava gli esiti in data 13.11.2024.
All'udienza del 21.11.2024, parte ricorrente insisteva per le conclusioni di cui al ricorso, rinunciando alla domanda di sequestro dei beni, e la causa veniva rimessa alla decisione del Collegio.
4. La domanda di regolament azione dell'esercizio della responsabilità genitori ale è
fondata e merita accoglimento .
4.1. Quanto al regime di affidamento della minore, deve essere confermat o l'affidamento super-esclusivo della minore alla madre ed il suo collocamento preval ente presso la stessa, già disposto in via provvisoria dal Giudi ce istruttore all'udienza del 18.07.2024.
L'affidamento della prole ad entrambi i genitori, previsto come regola dall'art. 337-ter c.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte dei genitori ed una condivisione delle decisioni di maggiore importanza, oltre che dei compiti di cura e mantenimento della prole.
All'affidamento condiviso si può, invero, derogare nel caso in cui la sua applicazione comporti un pregiudizio per il minore, ossia in presenza di circostanze tali da far ritenere contrario al suo interesse tale tipo di affidamento.
Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenz a o inidoneità educativa (vedi ex multis Cass., 18 giugno 2008, n. 16593) ovvero qualora il genitore non mostri interesse per i propri figli, violando in maniera sistematica gli obblighi di cura e di sostegno, i n particolare esercitando in modo discontinuo il diritto di visita e non adempi endo al mantenimento (cfr. Tribunal e di Trapani, sentenza n. 5/2023).
Il non adempiere al mantenimento incide in senso negativo sulla vita dei figli,
non solo in senso material e, ma anche sotto il profilo morale, in quant o sintomatico dell'indisponibilità del genitore inadempiente a soddisfare le esigenze di vita dei figli.
Nell'ambito della casistica di merito più recente, vi rientra il caso del genitore totalmente assente dalla vita familiare, essendosi reso irreperibile da tempo e non avendo nemmeno partecipato al giudizio, come nel caso in esame (cfr.
Tribunale Milano, 20 giugno 2018, n. 6910).
Tali comportamenti vengono interpretati com e una condizione di verosimile scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo genitorial e.
Ciò detto, deve ritenersi che l'atteggiamento di totale disinteresse del sig. CP_1
nei confronti della figlia trovi evidente riscontro – oltre che nelle all egazioni della madre, che ha riferito che, da gennaio 2024, il padre ha visto la minore in due sole occasioni, “per non più di mezz'ora”, l'ha contattata telefonicamente solo una volta e non si è mai prodigato sotto il profilo dell'accudimento o dell'educazione – nella volontà stessa di non partecipare all'odierno giudizio, indice evidente dell'assenza di coinvolgimento del padre nella vita della minore .
Il disinteresse è ulteriorment e comprovato dalla riferita assenza, nei m esi successivi all a separazione, di ogni tipo di contributo economico da part e del sig. al mantenimento ordinario e straordinario della figlia. CP_1
Al fine di evit are che il persistent e disinteresse del padre nei confronti dell a figlia possa gravemente comprom ettere una serena ed equilibrata crescit a della minore stessa, appare altresì necessario attribuire alla madre la possibilità di effettuare in via esclusiva le scelt e di maggiore interesse relative ad ogni aspett o della vita della figlia. Per tali motivi, si ritiene di disporre l'affidamento c.d. “super -esclusivo” alla madre.
4.2. In conformità alla domanda, va pure disposto che il padre possa vedere la figlia due pomeriggi a settimana per un'ora, in casa della sig.ra ed alla presenza Pt_1
della stessa, in giorni ed orari da concordare preventivament e tra i genitori .
4.3 Quanto alle st atuizioni di natura economica, va disposto un contributo al mantenimento in favore dell a minore a carico del resistente. Come noto, i l provvedimento di affidamento c.d. “super-esclusivo” ad un genitore non incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, ma ne modifica l'esercizio (cfr.
Tribunale di Milano, sez. IX civil e, ordinanza 20.03.2014). Pertanto, esso lasci a inalterati i diritti e i doveri del genitore non affidatario, connessi alla titolarit à
della responsabilità genitoriale. Tra questi, vi è senza dubbio il dovere di provvedere al mantenimento dei propri figli in misura proporzionale al proprio reddito ai sensi dell'art. 337 -ter, comma IV c.c.
Dagli accertam enti reddituali e patrimoniali disposti dal Giudice e svolti dalla
Guardia di Finanza, è emerso che il sig. è titolare di un contratto di lavoro CP_1
a tempo indeterminato, in virtù del quale nel 2021 ha percepito un reddito annuo di €17.198,00, nel 2022 di €19.220,00 e nel 2023 di € 21.608,00.
Per tali motivi, si ritiene congruo, perché proporzional e al reddito, porre a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrent e mensilmente la somma di
€300,00, come da domanda, oltre rivalutazione automatica secondo indici
ISTAT, nonché il 50% delle spese straordinarie , con efficacia dal momento dell a present azione del ricorso.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo,
tenuto conto dei parametri minimi di cui al DM di riferimento in considerazione della assenza di questioni di fatto e di diritto .
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, Sezione Civile, in composizione collegial e, pronunciando sul ricorso depositato in data 4.04.2024 e proposto da nei Parte_1 confronti di , con l'intervento del Pubblico Ministero, così CP_1
provvede:
1) dispone l'affidamento in via esclusiva della minore alla Persona_1
madre, anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per la vita della minore (istruzione, educazione, salute, scelta della residenza abituale), con collocazione prevalente dell a minore presso la stessa;
2) dispone che il padre possa vedere la figlia due pomeriggi a settimana , per un'ora, in casa della madre ed alla presenza della stessa, in giorni ed orari da concordare preventivament e tra i genitori;
3) pone a carico del padre l'obbligo di versare alla madre quale contributo per il mantenimento della minore l'importo mensile di €300,00 oltre rivalutazione automatica secondo indici ISTAT da corrispondersi ent ro il
15 di ogni mese a decorrere dalla dat a di presentazione del ricorso;
4) pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere il 50% delle spese straordinarie;
5) condanna al pagamento delle spese di lite che liquida CP_1 in € 2540,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge .
Così deciso in Pisa, il 07.04.2025
Si comunichi.
IL GIUDICE ESTENSORE
dott.ssa Teresa Guerrieri
IL PRESIDENTE
dott.ssa Eleonora Polidori