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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 13/03/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Trento
R.G. 65/2024
La Corte D'Appello di Trento, 2^sez. Contenzioso Ordinario, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Liliana Guzzo Presidente
Dott.ssa Maria Tulumello Consigliere relatore
Dott. Lorenzo Benini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione notificato in data
28.3.2024 da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa anche disgiuntamente dall'avv. PAIAR
MARISTELLA e dall'avv. PAIAR MARCELLO (c.f. C.F._2
) del Foro di Trento, presso il cui studio in Trento, Via Zara n. 22 è
[...]
domiciliata giusta procura in atti appellante contro
(c.f. ) CP_1 C.F._3 Controparte_2
(c.f. e (c.f. C.F._4 CP_3
) in qualità di eredi del C.F._5 Persona_1
(deceduto in data 6.02.2020), rappresentati e difesi dall'avv.
VETTORAZZI CLAUDIA (c.f. ) del Foro di C.F._6 Trento, giusta procura speciale alle liti in atti ed elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa in 38121 Trento, via Del Brennero n. 260/b
Appellati
CONCLUSIONI:
Per parte appellante
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Trento, ogni diversa domanda, eccezione e opposizione disattesa e rigettata, preliminarmente: sospendere l'esecutività della sentenza n. 153/2024 del Tribunale di Trento
Giudice dott. Morandini – inaudita altera parte - in presenza di fumus e prova dell'erronea ricostruzione relativa al prestito imputato alla Pt_2
per euro 20.000 e periculum in mora, dato che si è dovuto Parte_1
ricorrere alla conversione del pignoramento per salvare la casa, con indebitamento ulteriore della professionista;
Si chiede di essere rimessi in termini per le prove circa i sopravvenuti documenti e perciò in via istruttoria ulteriore: stante la sopravvenienza dei documenti di accordo e pagamento relativo al
“credito , e che L'Ecc.ma Corte d'Appello ordini a controparte e/o Pt_2
alla banca della controparte l'esibizione ex art. 118 e/o 210 cpc dell'estratto conto relativo al periodo tra il 13/12/19 e 1/07/2020 dei due cont i corrente: quello il cui Iban n. [...] è indicato in transazione e quello di iban n. CP_1
[...] su cui risulta “appoggiato ” l'ultimo bonifico;
ove lì non si trovino ulteriori bonifici si chiede che l'ordine di esibizione sia esteso anche a quello degli altri coeredi che potrebbero avere pag. 2/19 indicato il loro conto per l'ultima rata. Si offrono a testimoni l'avv.
Sernaglia circa il tempo di conoscenza del documento e dei pagamenti, sui pagamenti di cui mancano le contabili si chiede sia sentita la signora
C.F , residente in [...]Testimone_1 C.F._7
(TV) piazzale J. Monnet n. 9 (altra debitrice di cui non si è in possesso al momento delle ricevute dei bonifici).
In merito: Riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto respingersi in toto le domande di parte CF . , CP_1 C.F._3 CP_2
CF. , CF .
[...] C.F._4 CP_3
, tutti residenti in [...]
25, quali eredi di (deceduto il 6/2/2020) con vittoria di Persona_1
spese onorari e accessori di lite (15% SG, 4% CNA e 22% iva come di legge) di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria: Senza inversione dell'onere della prova, oltre alle richieste prove ulteriori sul documento sopravvenuto si insiste per l'assunzione delle prove testimoniali richieste e non ammesse, e ripetizione/integrazione della CTU, con quesito che verifichi anche la congruità delle somme ricevute come rimborsi spese e gestione di attività da parte del professionista geometra, stante l'inesistenza della prova del prestito. In particolare, con riferimento alla documentazione dell'appellante (tra cui i doc 11, 17 e 18 etc) e con espunzione dei documenti da 7 a 11 avversari in quanto depositati senza il minimo di forma e certezza (foglio bianco stampato, formato da o altro CP_2
ignoto autore) sempre contestati come apocrifi dalla signora Parte_1
In subordine: Riformare l'impugnata sentenza dichiarando una riduzione a mezzo nuova e/o integrazione della precedente CTU delle eventuali pag. 3/19 somme residue e/o incongrue, con una più stringente valutazione delle prove proposte dall'attore, espunzione dei documenti da 7 a 11 avversari in quanto depositati senza il minimo di forma e certezza (foglio bianco stampato, formato da o altro ignoto autore) e sempre contestati CP_2
come apocrifi dalla signora inserendosi la corretta Parte_1
valutazione del criterio del “più probabile che non” e considerando l'evidente attività professionale documentata dalla geom. ridursi a giusto ed equo le Parte_1
eventuali somme asseritamente sine titulo (lavoro, benefit o società) date da CP_2
alla geom. Ridurre in ogni caso le spese legali per il Parte_1
precedente grado di giudizio e valutando comunque la parziale soccombenza e la riduzione dell'entità economica.
Con riserva di separatamente agire per i crediti professionali della geometra ex DM 140/2012. E con riserva di depositare e produrre eventuale querela.
Con vittoria di spese, onorari ed accessori di legge (15% SG, 4% CNA e
22% IVA) di questo grado.
Per parte appellata:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Trento nel merito: rigettare l'appello e confermare la sentenza n. 153 del 2024 emessa dal Tribunale di Trento e per l'effetto confermare la condanna del geom. a restituire in favore degli eredi di Parte_1 Persona_1
deceduto il 6.02.2020, la somma complessiva di euro 124.435,47 oltre interessi e rivalutazione monetaria dai singoli esborsi al saldo effettivo.
In via istruttoria: ci si oppone alle istanze istruttorie avanzate in sede di gravame perché perlustrative e volte a sopperire carenze probatorie in capo pag. 4/19 alle parti;
rigetto della richiesta di espunzione dei doc. da 7 a 11 di parte per le ragioni di diritto richiamate in narrativa. CP_2
Con vittoria di spese e competenze per il doppio grado di giudizio con distrazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 24.12.2018, conveniva Persona_1
in giudizio chiedendo che si accertasse che era Parte_1
debitrice della somma di euro 141.877,600, con conseguente condanna alla restituzione della somma capitale oltre ad interessi e rivalutazione monetaria;
chiedeva quindi la conferma del sequestro conservativo eseguito dall'attore sui beni della convenuta, disponendone la conversione in pignoramento. Deduceva che fra le parti vi era stata una relazione sentimentale durata dal 2013 al 2018, nel corso della quale la Parte_1
aveva richiesto in molteplici occasione l'aiuto economico del al CP_2
fine di far fronte ai propri debiti e alle necessità quotidiane, come si evinceva ad esempio dallo scambio di messaggi telefonici del 27.03.2018
(v. all. 7); l'attore aveva quindi aperto presso la Credit Controparte_4
(MO) il conto corrente n. 00208/43344741, sul quale
[...]
aveva depositato regolarmente denaro che la aveva utilizzato Parte_1
per le sue necessità personali, prelevandolo in contanti o disponendone mediante bonifici;
ulteriori bonifici erano stati effettuati da parte del in favore della dai suoi conti personali e, CP_2 Parte_1
segnatamente, dal conto n. 1664384 e dal conto 00/098790 acceso CP_5
presso la Cassa Rurale Alta Valsugana – Fil. Di Pergine, per la complessiva somma di euro 110.871,00, come risultava da relazione di parte dimessa.
pag. 5/19 Allegava di avere sin dall'inizio fatto presente che le somme in questione, in quanto date a titolo di prestito, dovevano essergli restituite e la controparte aveva dato assicurazioni in tal senso anche a costo di vendere la casa di sua proprietà, peraltro gravata da ipoteca in favore della Cassa
Rurale Alta Valsugana, come emergeva dai messaggi telefonici dd.
29.04.2018 (v. all. 9), dd. 31.03.2018 (v. all. 8) e dd. 08.08.2018 (v. all.
11).
Aggiungeva che la aveva garantito un prestito di euro Parte_1
40.000,00, oltre spese, concesso a da la quale, a CP_6 Pt_2
seguito del decesso del debitore principale le aveva richiesto la restituzione della somma di euro 41.510,00; la convenuta, dopo avere inutilmente chiesto agli eredi del di provvedere all'estinzione del debito, si era CP_6
rivolta all'attore il quale aveva concordato con una sistemazione Pt_2
della posizione debitoria mediante il pagamento a stralcio della somma di euro 20.000,00 estinguendo così il debito. Con scrittura privata dd.
22.05.2018 (v. all. 5) preso atto dell'impegno del Parte_1 CP_2
ad estinguere il debito, si era obbligata a cedergli il credito vantato nei confronti degli eredi del defunto, garantendone il pagamento e/o a promuovere azione giudiziaria nei loro confronti al fine di recuperare le somme pagate dal con la medesima scrittura la convenuta si era CP_2
obbligata a trasferirgli senza corrispettivo un immobile sito in Mirandola
(MO), di cui si era resa aggiudicataria partecipando ad un'asta giudiziaria del Tribunale di Modena (n. 534/2014 R.G. . Allegava che da CP_7
detta scrittura privata emergeva che la dopo avere Parte_1
partecipato all'asta per conto del il quale le aveva consegnato la CP_2
somma di euro 27.000,00 necessaria per l'aggiudicazione, allo scopo di pag. 6/19 divenirne proprietario, aveva omesso di restituire la somma come pure di trasferire all'attore la proprietà dell'immobile. Faceva infine presente di avere pagato per conto della ulteriori somme con l'intesa che Parte_1
gli sarebbero state restituite a semplice richiesta . Concludeva quindi che il credito vantato dall'attore nei confronti della convenuta ammontava a complessivi euro 141.877,60 (110.871,00 + 27.000,00 + 4.006,60), oltre spese di lite liquidate con il provvedimento che aveva convalidato il sequestro. Ribadiva infine che l'impegno della di restituire al Parte_1
le somme ricevute in prestito emergeva chiaramente dai messaggi CP_2
telefonici dd. 31.03.2018 e 29.04.2018 (v. all. 8-9).
A seguito del decesso di si costituivano come eredi Persona_1 [...]
ed i figli e i quali si riportavano alle difese CP_8 CP_2 CP_3
e conclusioni dell'atto di citazione . si costituiva con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 Parte_1
cpc dd. 10.07.2020 negando di avere intrattenuto alcuna relazione sentimentale con come pure di avere ottenuto a mutuo Persona_1
denaro, in quanto adduceva che le somme le erano state corrisposte a titolo di corrispettivi e di rimborsi spese per le numerose attività e prestazioni professionali svolte in favore dell'attore dall'anno 2014 al
2018 come analiticamente esposte. Chiedeva quindi il rigetto delle avverse domande;
in via subordinata la compensazione dei crediti da essa vantati.
All'esito della istruttoria , articolatasi con prove testimoniali e con CTU, con sentenza n. 53/2024 il Tribunale di Trento condannava Parte_1
a restituire, in favore degli eredi di
[...] Persona_1
deceduto il 06.02.2020, la somma complessiva di euro 124.435,47, oltre ad pag. 7/19 interessi e rivalutazione monetaria dai singoli esborsi al saldo effettivo;
ai sensi dell'art. 686 co. 1 cpc. convertiva il sequestro conservativo in pignoramento;
condannava la convenuta alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dagli attori.
Il Giudice di prime cure prendeva atto che: la teste di parte attorea,
impiegata presso la Cassa Rurale, aveva dichiarato Testimone_2
che aveva effettuato dei bonifici in favore della convenuta;
CP_2
parimenti la teste , dipendente della filiale di Pergine della Tes_3
Cassa Rurale Alta Valsugana, aveva confermato di avere eseguito le operazioni richieste dal Inoltre i rapporti fra le parti in causa CP_2
erano stati descritti anche dai testi di parte convenuta: , Testimone_4
imprenditore e Sindaco del Comune di Avio, aveva riferito che il CP_2
aveva proposto alla che era libero professionista ed aveva lo Parte_1
studio in casa, di seguire le attività tecniche legate alla ricostruzione di capannoni di sua proprietà, danneggiati dal sisma del 2012; Tes_5
coniuge della aveva riferito di avere appreso dalla
[...] Parte_1
moglie che intendeva vendere la sua auto al figlio di una persona che veniva dalla zona dell'Emilia; , padre della convenuta, Persona_2
aveva confermato che la stessa aveva conosciuto il nel 2013 CP_2
poiché trasportava con il suo pullman le scolaresche di Carpi che si recavano in gita presso il Parco di cui il teste era il custode;
Pt_3
aveva dichiarato che il aveva comunicato alla
[...] CP_2
di voler ristrutturare il proprio capannone, utilizzato come Parte_1
rimessa per i mezzi, sito in San Felice sul Panaro danneggiato dal terremoto del 2012, ed aveva aggiunto di avere personalmente realizzato le protezioni antisismiche e le inferriate di protezione da possibili ladri. Il
pag. 8/19 Tribunale riteneva che gli ulteriori testi di parte convenuta avessero riferito circostanze del tutto estranee al contesto di causa e, quindi, ininfluenti ai fini della decisione.
Al contempo, sottolineava che dagli sms dimessi dalla difesa dell'attore risultava che aveva reiteratamente richiesto aiuti economici Parte_1
per fare fronte alle spese correnti , venendo rassicurata dal che CP_2
avrebbe provveduto alla provvista oppure direttamente;
rilevava poi che con sms dd. 31.03.2018 (v. all. 8 parte attorea) la aveva fatto Parte_1
presente che si sarebbe attivata per restituire quello che avrebbe potuto.
Infine esaminava la scrittura privata sottoscritta dalle parti da cui emergeva che l'attore era intervenuto a favore della controparte a seguito della richiesta da parte di di pagamento del debito per cui ella si era Pt_2
resa garante. Osservava infine che con la medesima scrittura la si era obbligata a trasferire al a semplice richiesta Parte_1 CP_2
e senza il versamento di alcun corrispettivo, un immobile sito nel Comune di Mirandola (MO), di cui la stessa si era resa aggiudicataria partecipando ad un'asta giudiziaria del Comune di Modena per il quale aveva CP_2
fornito la somma necessaria per l'aggiudicazione di tale immobile, pari ad euro 27.000,00, ferma restando la facoltà di quest'ultima di restituire al in luogo del trasferimento della proprietà dell'immobile, entro e CP_2
non oltre 10 giorni dalla richiesta di trasferimento, la somma;
ma ravvisava che la convenuta aveva omesso di restituire all'attore tale somma di denaro come pure di trasferirgli la proprietà dell'immobile.
Alla luce delle risultanze istruttorie, e segnatamente delle testimonianze rese, della documentazione prodotta e dell'espletata C.T.U., riteneva provato che nel corso della relazione sentimentale intercorsa dal settembre pag. 9/19 2013 al giugno 2018, l'attore aveva corrisposto in favore della donna, direttamente o indirettamente, importi per complessivi euro 124.435,47 che non erano state restituiti nonostante la convenuta avesse piena consapevolezza che non si trattava di donativi, ma di somme necessarie per fronteggiare le esigenze quotidiane, come si evinceva chiaramente dal tenore dei messaggi telefonici intercorsi, ove la stessa si era riconosciuta debitrice nei confronti del impegnandosi a restituire quanto CP_2
dovuto. Non riteneva invece dimostrato il preteso controcredito derivante da asserito rapporti contrattuali di consulenza e prestazioni professionali, difettando la prova delle prestazioni professionali indicate nelle fatture prodotte, che non erano state confermate dai testi escussi;
rilevava poi che neppure nei messaggi telefonici intercorsi con il la convenuta CP_2
aveva fatto cenno all'espletamento di attività professionale né a crediti maturati a tale titolo.
Preso atto che il CTU aveva quantificato in euro 124.435,47, la somma versata direttamente ovvero indirettamente, condannava la convenuta alla restituzione a favore degli eredi dell'attore di tale importo oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dai singoli esborsi al saldo effettivo.
Con atto di citazione notificato il 28 marzo 2024, proponeva appello chiedendo , previa sospensione della provvisoria Parte_1
esecutorietà della sentenza, in riforma della medesima, il rigetto delle domande proposte dalla controparte, con vittoria di spese. In subordine, previa assunzione delle prove richieste e non ammesse e di integrazione della CTU, domandava le eventuali somme sine titulo datele dal fossero accertate in misura inferiore. Chiedeva infine riduzione CP_2
dell'ammontare delle spese legali tenuto conto della parziale pag. 10/19 soccombenza e dell'accoglimento in misura ridotta dalla domanda . Si riservava di agire separatamente per i crediti professionali.
Si costituivano e chiedendo il rigetto CP_1 CP_2 CP_3
dell'appello con conferma della condanna di a Parte_1
restituire in favore degli eredi di deceduto il 6.02.2020, la Persona_1
somma complessiva di euro 124.435,47 oltre interessi e rivalutazione monetaria dai singoli esborsi al saldo effettivo.
Con ordinanza in data 9 maggio 2024 il Collegio confermava il provvedimento con cui il Presidente della prima sezione civile aveva rigettato ex art 351 c.p.c. l'istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza n. 153/2024 del Tribunale di Trento. Con successiva ordinanza del 19 luglio 2024 il Collegio, rilevato che l'appellante aveva proposto nuova istanza di sospensione limitandosi a richiamare la precedente nei medesimi termini in cui era stata proposta nell'atto di citazione, senza addurre alcun mutamento delle circostanze, ne dichiarava la inammissibilità
Con le note di udienza depositate in data 13.1.2025, l'appellante non si limitava a chiedere la causa fosse trattenuta in decisione sulle conclusioni già precisate e richiamare la comparsa conclusionale ed alla replica, ma svolgeva una ampia illustrazione delle difese svolte a confutazione della replica di controparte , che in quanto irrituale e non autorizzata non può essere esaminata nel merito.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa veniva riservata al
Collegio con provvedimento del 15 gennaio 2025
pag. 11/19 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, l'appellante censura che il Tribunale ha ricostruito in modo errato la vicenda affermando l'esistenza di una relazione sentimentale fra le parti di cui non era stata fornita la prova e che è invece contraddetta dalla copiosa documentazione che attesta una pluralità di rapporti professionali , avendo ella svolto plurimi incarichi come geometra ed essendo inoltre stata titolare di quote , poi cedute nel 2017, di una società di cui era socio anche il Lamenta la mancata CP_2
valorizzazione di tali elementi come pure delle deposizioni dei testi introdotti dalla convenuta che avevano riferito dei rapporti fra le parti e dell'atteggiamento prevaricatore del Censura la inutilizzabilità CP_2
degli sms che controparte ha attribuito alla come contestato Parte_1
già nella comparsa di costituzione e poi anche a verbale di udienza del
16.3.2021, sottolineando che i documenti da 7 a 12 riportavano frasi decontestualizzate, senza la indicazione del numero di telefono di provenienza e di quello di destinazione.
Al contempo deduce di avere fornito spiegazioni esaurienti in relazione a molteplici bonifici, in quanto alcuni erano relativi a rate di acquisto da parte del della BMW modello 320 della appellante;
altri erano CP_2
inerenti l'attività professionale svolta dalla appellante, per la quale erano state emesse fatture nel 2014 e quindi nel 2018, dopo la chiusura della società ovvero costituivano rimborsi delle spese sostenute , come riepilogate nei documenti in atti. Rileva che era stata prodotta la cessione a favore del del credito vantato dalla appellante a titolo di CP_2
regresso nei confronti degli eredi del debitore principale, nelle more deceduto, per cui ella aveva prestato garanzia verso facendo Pt_2
pag. 12/19 presente che gli eredi sono solvibili. Per quanto riguarda poi i conti cointestati, sottolinea che erano collegati alla gestione degli affari in corso, come si desume dalla cartella “Enoxdue” prodotta. Censura che il
Tribunale ha inoltre errato nel ravvisare nella scrittura privata del 22 maggio 2019 (documento 5) un riconoscimento di debito generalizzato, in quanto esso è relativo ad un singolo affare posto in essere nell'interesse del che aveva fornito la provvista;
nega comunque che si sia CP_2
trattato di un prestito e fa presente che la restituzione era prevista nel caso in cui l'appellante non avesse trasferito il bene alla controparte quando ne fosse stata richiesta.
Contesta altresì che il Tribunale ha errato nella applicazione dei principi in tema di onere della prova, avendo ritenuto che ella non avesse dimostrato il contro credito che invece era stato ampiamente provato in via documentale. Stigmatizza che la domanda di controparte era stata accolta nonostante l'attore, su cui incombeva il relativo onere, non avesse provato di avere dato le somme a titolo di prestito;
ribadita la inutilizzabilità degli sms, fa presente che a confutazione della tesi attorea erano state fornite le prove di plurimi rapporti di tipo professionale e di affari fra le parti che sono state disattese. Contesta infine che al CTU è stato demandato di ricostruire i movimenti dei conti, senza verificare la rispondenza dei medesimi a causali di lavoro o di affari .
E' opportuna una disamina congiunta dei motivi essendo relativi a profili strettamente connessi.
Come si evince dalla lettura dell'atto di citazione di primo grado, indicato in euro 141.877,400 l'importo complessivamente attribuito a Parte_1
di cui euro 110.871,00 versati direttamente oppure
[...]
pag. 13/19 indirettamente sui conti correnti, euro 27.000,00 consegnati per l'acquisto fiduciario di un immobile ed euro 4006,60 a mezzo di pagamenti effettuati nell'interesse della convenuta, l'attore ha dedotto che l'impegno alla restituzione emergerebbe dagli sms inviati dalla controparte, di cui è stata dimessa la trascrizione, e quindi ha chiesto la condanna a titolo di restituzione di tale importo oltre accessori.
L'appellante, che non ha negato di essere stata la beneficiaria degli importi versati direttamente o indirettamente dalla controparte, ha addotto che le somme sarebbero invece state corrisposte in ragione di plurimi rapporti professionali ovvero di affari intercorsi fra le parti, producendo alcuni documenti contrattuali ed elaborati tecnici. Dal momento che la convenuta si è costituita con la memoria ex art 183 n 2 c.p.c. , le allegazioni formulate possono essere valutate solo come difese dirette a confutare la ricostruzione dell'attore con precipuo riferimento alla causa petendi, essendo ella decaduta dalla facoltà di proporre eccezioni riconvenzionali, che avrebbero potuto essere formulate nei termini di cui all'art 167 c.p.c., come eccepito dalla difesa della controparte che, anche nel presente grado, ha riproposto tale rilievo.
Ciò premesso, vanno richiamati i consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità la quale, anche di recente, ha ribadito che
“potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'accipiens, della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare il fatto costitutivo della sua pretesa, onere, questo, che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, qualunque esso sia, non
pag. 14/19 configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire
l'onere della prova. Ne consegue che l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione (Cass. Sez.
2, Ordinanza n. 30944 del 29/11/2018; Sez. 3, Sentenza n. 9541 del
22/04/2010; Sez. 3, Sentenza n. 9209 del 06/07/2001( Cass 8893/2023).
Come chiarito, secondo la prospettazione difensiva del poi CP_2
valorizzata in sentenza, l'impegno della appellante a restituire le somme ricevute a prestito si desumerebbe dai documenti da 7 ad 11 che costituiscono la trascrizione dei messaggi intercorsi fra le parti, ed in particolare dagli sms del 31 marzo 2028 e dal quello del 29 aprile 2018.
Va tuttavia ricordato che la valenza probatoria di tali documenti è stata contestata dalla convenuta sin dalla costituzione in primo grado sotto il profilo della indeterminatezza de “l'oggetto delle conversazioni intercorse che sono state evidentemente estrapolate e decontestualizzate da controparte al fine unico di sostenere la proprie richieste”. Nessun elemento ulteriore è stato addotto dalla difesa di parte attrice per confutare tali rilievi, in quanto si è limitata a dimettere il doc 35 che conterrebbe ulteriori messaggi scambiati fra le parti nel lasso di tempo dall'8 giugno 2016 al 25 aprile 2018.
Deve tuttavia sottolinearsi che sia i documenti allegati all'atto di citazione sia l'ulteriore dimesso nel prosieguo costituiscono la trascrizione di P conversazioni che sarebbero intercorse fra due soggetti indicati come “ ”
e “ ” alle date ed alle ore ivi indicate;
difettano tuttavia elementi Parte_1
che possano confermare la identità degli interlocutori, anche attraverso la pag. 15/19 certa individuazione delle relative utenze, ed permettano inoltre di superare la obiezioni che i messaggi trascritti potrebbero essere state estrapolati .
Inoltre non è assolutamente leggibile il contenuto del documento n11, su cui si sofferma la difesa degli appellati, né nella copia dimessa in primo grado e neppure in quella ridepositata nel presente, per cui non è possibile verificare se effettivamente costituisca uno “screenshot” da cui desumere la identità degli interlocutori quindi nel segno la difesa dell'appellante nel negare che da tali Pt_4
documenti si possa desumere che la convenuta avesse riconosciuto o promesso di dovere restituire somme ricevute a mutuo.
Passando all'esame della scrittura privata del 22 maggio 2018, richiamata dall'attore, va rilevato che essa riguarda due posizioni.
In primo luogo, le parti hanno fatto riferimento all'acquisto di un immobile in comune di Mirandola effettuato a titolo fiduciario dalla con denaro del che aveva sostenuto ogni onere;
Parte_1 CP_2
hanno quindi previsto che a richiesta dalla controparte, Parte_1
avrebbe dovuto trasferirgli l'immobile, senza alcun corrispettivo essendo la provvista dell'acquisto stata fornita dal con facoltà di versare CP_2
in alternativa, entro 10 giorni dalla richiesta, la somma di euro 27.000,00.
Deve tuttavia rilevarsi che anche per tale importo la domanda è stata proposta a titolo di restituzione del mutuo e non come adempimento della obbligazione assunta dalla controparte. Inoltre la difesa degli eredi, pur avendo prodotto pec con cui in data primo giugno 2020 avevano formulato la richiesta formale di trasferimento dell'immobile ovvero di versamento della somma in denaro, ha coltivato la domanda nei termini pag. 16/19 originariamente proposti, vale a dire di restituzione di somma data a mutuo;
ma tale titolo con riguardo a tale voce è contraddetto proprio dagli accordi sottoscritti dalle parti.
Al contempo, con la medesima scrittura privata del 22 maggio 2019, si è obbligato a prestare a la Controparte_9 Parte_1
somma di euro 20.000,00 per la tacitazione della posizione debitoria verso
, che aveva agito nei confronti della donna quale fideiussore del Pt_2
debitore principale nelle more defunto. Le parti hanno inoltre concordato che una volta surrogatasi nei diritti del creditore verso gli Parte_1
eredi, avrebbe ceduto a il credito , garantendone il pagamento, CP_2
oppure a discrezione di questi avrebbe intrapreso ogni azione diretta alla restituzione della somma. La convenuta ha ritualmente prodotto in allegato alla memoria ex art 183 n 2 c.p.c., l'atto di cessione del credito per l'importo di euro 20.000,00, con cui ha contestualmente garantito la solvibilità dei debitori, obbligandosi a rimborsare al quanto egli CP_2
non fosse riuscito ad incassare entro il termine del 31 dicembre 2022 (doc
17).
Deve tuttavia rilevarsi che la domanda di restituzione formulata con l'atto di citazione di primo grado, notificato in data 7 dicembre 2018, è stata proposta anticipatamente alla data in cui il credito sarebbe stato esigibile, senza che la difesa attorea abbia allegato la sussistenza di una situazione che avrebbe reso già a quell'epoca impossibile il recupero del credito
La carenza di allegazione in punto di esigibilità del credito , nei termini previsti nell'atto di cessione, appare preclusiva di ogni indagine diretta alla prova della restituzione delle somme da parte degli eredi del debitore pag. 17/19 principale che la parte appellate chiede di fornire con i documenti offerti nel presente grado con le note di udienza depositate il 13 gennaio 2025 e con la comparsa conclusionale .
Deve quindi concludersi che per l'importo di euro 20.000,00 versato con riferimento alla posizione , non è stato provata l'esigibilità del credito Pt_2
alla data della domanda;
mentre per le restanti somme non è stato provato che l'appellante avesse assunto l'obbligo di restituire le somme date a titolo di mutuo .
Va quindi respinta la domanda proposta con l'atto di citazione di primo grado nei confronti di Parte_1
Ai sensi dell'art 91 c.p.c. gli appellati, in quanto soccombenti , vanno condannati a rifondere alla appellata le spese di entrambi i gradi che, applicando lo scaglione entro cui è ricompreso l'importo per cui è stata accolta la domanda , si liquidano: per il primo grado per la fase studio euro 2552,00; per la fase introduttiva euro1628,00; per la fase istruttoria euro 5670,00; per la fase decisionale euro 4253,00 e quindi complessivamente in euro 14.103,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, iva, cnpa come per legge;
per il presente grado: per la fase studio euro 2977,00; per la fase introduttiva euro 1911,00; per la fase trattazione euro 3000,00; per la fase decisionale euro 5103,00,00 e quindi complessivamente in euro 12991,50 per compensi, oltre rimborso contributo unificato per euro 1138,50, spese generali, oltre iva, cnpa come per legge
Non si ravvisano i presupposti per la condanna ai sensi dell'art 96 co III
c.p.c., come sollecitato dalla difesa della considerato che Parte_1
gli appellati sono subentrati al de cuius nella iniziativa giudiziaria avente pag. 18/19 ad oggetto rapporti di cui non erano stati parti direttamente, e che quindi non si ravvisa una condotta di colpa grave ovvero di mala fede
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando nel contraddittorio elle parti, in riforma della sentenza n 153/2024 del Tribunale di Trento
Rigetta la domanda proposta nei confronti di Parte_1
Condanna gli appellati in solido fra loro a rifondere a
[...]
le spese di entrambi i gradi che liquida per il primo grado Parte_1
in euro 14.103,00 per compensi, spese generali e iva, cnpa come per legge;
e per il presente in euro 12.991,50 per compensi, oltre rimborso contributo unificato per euro 1138,50 , oltre spese generali, oltre iva, cnpa come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della 2^sez. Contenzioso Ordinario, in data 4/03/2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Maria Tulumello Liliana Guzzo
pag. 19/19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Trento
R.G. 65/2024
La Corte D'Appello di Trento, 2^sez. Contenzioso Ordinario, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Liliana Guzzo Presidente
Dott.ssa Maria Tulumello Consigliere relatore
Dott. Lorenzo Benini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione notificato in data
28.3.2024 da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa anche disgiuntamente dall'avv. PAIAR
MARISTELLA e dall'avv. PAIAR MARCELLO (c.f. C.F._2
) del Foro di Trento, presso il cui studio in Trento, Via Zara n. 22 è
[...]
domiciliata giusta procura in atti appellante contro
(c.f. ) CP_1 C.F._3 Controparte_2
(c.f. e (c.f. C.F._4 CP_3
) in qualità di eredi del C.F._5 Persona_1
(deceduto in data 6.02.2020), rappresentati e difesi dall'avv.
VETTORAZZI CLAUDIA (c.f. ) del Foro di C.F._6 Trento, giusta procura speciale alle liti in atti ed elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa in 38121 Trento, via Del Brennero n. 260/b
Appellati
CONCLUSIONI:
Per parte appellante
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Trento, ogni diversa domanda, eccezione e opposizione disattesa e rigettata, preliminarmente: sospendere l'esecutività della sentenza n. 153/2024 del Tribunale di Trento
Giudice dott. Morandini – inaudita altera parte - in presenza di fumus e prova dell'erronea ricostruzione relativa al prestito imputato alla Pt_2
per euro 20.000 e periculum in mora, dato che si è dovuto Parte_1
ricorrere alla conversione del pignoramento per salvare la casa, con indebitamento ulteriore della professionista;
Si chiede di essere rimessi in termini per le prove circa i sopravvenuti documenti e perciò in via istruttoria ulteriore: stante la sopravvenienza dei documenti di accordo e pagamento relativo al
“credito , e che L'Ecc.ma Corte d'Appello ordini a controparte e/o Pt_2
alla banca della controparte l'esibizione ex art. 118 e/o 210 cpc dell'estratto conto relativo al periodo tra il 13/12/19 e 1/07/2020 dei due cont i corrente: quello il cui Iban n. [...] è indicato in transazione e quello di iban n. CP_1
[...] su cui risulta “appoggiato ” l'ultimo bonifico;
ove lì non si trovino ulteriori bonifici si chiede che l'ordine di esibizione sia esteso anche a quello degli altri coeredi che potrebbero avere pag. 2/19 indicato il loro conto per l'ultima rata. Si offrono a testimoni l'avv.
Sernaglia circa il tempo di conoscenza del documento e dei pagamenti, sui pagamenti di cui mancano le contabili si chiede sia sentita la signora
C.F , residente in [...]Testimone_1 C.F._7
(TV) piazzale J. Monnet n. 9 (altra debitrice di cui non si è in possesso al momento delle ricevute dei bonifici).
In merito: Riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto respingersi in toto le domande di parte CF . , CP_1 C.F._3 CP_2
CF. , CF .
[...] C.F._4 CP_3
, tutti residenti in [...]
25, quali eredi di (deceduto il 6/2/2020) con vittoria di Persona_1
spese onorari e accessori di lite (15% SG, 4% CNA e 22% iva come di legge) di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria: Senza inversione dell'onere della prova, oltre alle richieste prove ulteriori sul documento sopravvenuto si insiste per l'assunzione delle prove testimoniali richieste e non ammesse, e ripetizione/integrazione della CTU, con quesito che verifichi anche la congruità delle somme ricevute come rimborsi spese e gestione di attività da parte del professionista geometra, stante l'inesistenza della prova del prestito. In particolare, con riferimento alla documentazione dell'appellante (tra cui i doc 11, 17 e 18 etc) e con espunzione dei documenti da 7 a 11 avversari in quanto depositati senza il minimo di forma e certezza (foglio bianco stampato, formato da o altro CP_2
ignoto autore) sempre contestati come apocrifi dalla signora Parte_1
In subordine: Riformare l'impugnata sentenza dichiarando una riduzione a mezzo nuova e/o integrazione della precedente CTU delle eventuali pag. 3/19 somme residue e/o incongrue, con una più stringente valutazione delle prove proposte dall'attore, espunzione dei documenti da 7 a 11 avversari in quanto depositati senza il minimo di forma e certezza (foglio bianco stampato, formato da o altro ignoto autore) e sempre contestati CP_2
come apocrifi dalla signora inserendosi la corretta Parte_1
valutazione del criterio del “più probabile che non” e considerando l'evidente attività professionale documentata dalla geom. ridursi a giusto ed equo le Parte_1
eventuali somme asseritamente sine titulo (lavoro, benefit o società) date da CP_2
alla geom. Ridurre in ogni caso le spese legali per il Parte_1
precedente grado di giudizio e valutando comunque la parziale soccombenza e la riduzione dell'entità economica.
Con riserva di separatamente agire per i crediti professionali della geometra ex DM 140/2012. E con riserva di depositare e produrre eventuale querela.
Con vittoria di spese, onorari ed accessori di legge (15% SG, 4% CNA e
22% IVA) di questo grado.
Per parte appellata:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Trento nel merito: rigettare l'appello e confermare la sentenza n. 153 del 2024 emessa dal Tribunale di Trento e per l'effetto confermare la condanna del geom. a restituire in favore degli eredi di Parte_1 Persona_1
deceduto il 6.02.2020, la somma complessiva di euro 124.435,47 oltre interessi e rivalutazione monetaria dai singoli esborsi al saldo effettivo.
In via istruttoria: ci si oppone alle istanze istruttorie avanzate in sede di gravame perché perlustrative e volte a sopperire carenze probatorie in capo pag. 4/19 alle parti;
rigetto della richiesta di espunzione dei doc. da 7 a 11 di parte per le ragioni di diritto richiamate in narrativa. CP_2
Con vittoria di spese e competenze per il doppio grado di giudizio con distrazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 24.12.2018, conveniva Persona_1
in giudizio chiedendo che si accertasse che era Parte_1
debitrice della somma di euro 141.877,600, con conseguente condanna alla restituzione della somma capitale oltre ad interessi e rivalutazione monetaria;
chiedeva quindi la conferma del sequestro conservativo eseguito dall'attore sui beni della convenuta, disponendone la conversione in pignoramento. Deduceva che fra le parti vi era stata una relazione sentimentale durata dal 2013 al 2018, nel corso della quale la Parte_1
aveva richiesto in molteplici occasione l'aiuto economico del al CP_2
fine di far fronte ai propri debiti e alle necessità quotidiane, come si evinceva ad esempio dallo scambio di messaggi telefonici del 27.03.2018
(v. all. 7); l'attore aveva quindi aperto presso la Credit Controparte_4
(MO) il conto corrente n. 00208/43344741, sul quale
[...]
aveva depositato regolarmente denaro che la aveva utilizzato Parte_1
per le sue necessità personali, prelevandolo in contanti o disponendone mediante bonifici;
ulteriori bonifici erano stati effettuati da parte del in favore della dai suoi conti personali e, CP_2 Parte_1
segnatamente, dal conto n. 1664384 e dal conto 00/098790 acceso CP_5
presso la Cassa Rurale Alta Valsugana – Fil. Di Pergine, per la complessiva somma di euro 110.871,00, come risultava da relazione di parte dimessa.
pag. 5/19 Allegava di avere sin dall'inizio fatto presente che le somme in questione, in quanto date a titolo di prestito, dovevano essergli restituite e la controparte aveva dato assicurazioni in tal senso anche a costo di vendere la casa di sua proprietà, peraltro gravata da ipoteca in favore della Cassa
Rurale Alta Valsugana, come emergeva dai messaggi telefonici dd.
29.04.2018 (v. all. 9), dd. 31.03.2018 (v. all. 8) e dd. 08.08.2018 (v. all.
11).
Aggiungeva che la aveva garantito un prestito di euro Parte_1
40.000,00, oltre spese, concesso a da la quale, a CP_6 Pt_2
seguito del decesso del debitore principale le aveva richiesto la restituzione della somma di euro 41.510,00; la convenuta, dopo avere inutilmente chiesto agli eredi del di provvedere all'estinzione del debito, si era CP_6
rivolta all'attore il quale aveva concordato con una sistemazione Pt_2
della posizione debitoria mediante il pagamento a stralcio della somma di euro 20.000,00 estinguendo così il debito. Con scrittura privata dd.
22.05.2018 (v. all. 5) preso atto dell'impegno del Parte_1 CP_2
ad estinguere il debito, si era obbligata a cedergli il credito vantato nei confronti degli eredi del defunto, garantendone il pagamento e/o a promuovere azione giudiziaria nei loro confronti al fine di recuperare le somme pagate dal con la medesima scrittura la convenuta si era CP_2
obbligata a trasferirgli senza corrispettivo un immobile sito in Mirandola
(MO), di cui si era resa aggiudicataria partecipando ad un'asta giudiziaria del Tribunale di Modena (n. 534/2014 R.G. . Allegava che da CP_7
detta scrittura privata emergeva che la dopo avere Parte_1
partecipato all'asta per conto del il quale le aveva consegnato la CP_2
somma di euro 27.000,00 necessaria per l'aggiudicazione, allo scopo di pag. 6/19 divenirne proprietario, aveva omesso di restituire la somma come pure di trasferire all'attore la proprietà dell'immobile. Faceva infine presente di avere pagato per conto della ulteriori somme con l'intesa che Parte_1
gli sarebbero state restituite a semplice richiesta . Concludeva quindi che il credito vantato dall'attore nei confronti della convenuta ammontava a complessivi euro 141.877,60 (110.871,00 + 27.000,00 + 4.006,60), oltre spese di lite liquidate con il provvedimento che aveva convalidato il sequestro. Ribadiva infine che l'impegno della di restituire al Parte_1
le somme ricevute in prestito emergeva chiaramente dai messaggi CP_2
telefonici dd. 31.03.2018 e 29.04.2018 (v. all. 8-9).
A seguito del decesso di si costituivano come eredi Persona_1 [...]
ed i figli e i quali si riportavano alle difese CP_8 CP_2 CP_3
e conclusioni dell'atto di citazione . si costituiva con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 Parte_1
cpc dd. 10.07.2020 negando di avere intrattenuto alcuna relazione sentimentale con come pure di avere ottenuto a mutuo Persona_1
denaro, in quanto adduceva che le somme le erano state corrisposte a titolo di corrispettivi e di rimborsi spese per le numerose attività e prestazioni professionali svolte in favore dell'attore dall'anno 2014 al
2018 come analiticamente esposte. Chiedeva quindi il rigetto delle avverse domande;
in via subordinata la compensazione dei crediti da essa vantati.
All'esito della istruttoria , articolatasi con prove testimoniali e con CTU, con sentenza n. 53/2024 il Tribunale di Trento condannava Parte_1
a restituire, in favore degli eredi di
[...] Persona_1
deceduto il 06.02.2020, la somma complessiva di euro 124.435,47, oltre ad pag. 7/19 interessi e rivalutazione monetaria dai singoli esborsi al saldo effettivo;
ai sensi dell'art. 686 co. 1 cpc. convertiva il sequestro conservativo in pignoramento;
condannava la convenuta alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dagli attori.
Il Giudice di prime cure prendeva atto che: la teste di parte attorea,
impiegata presso la Cassa Rurale, aveva dichiarato Testimone_2
che aveva effettuato dei bonifici in favore della convenuta;
CP_2
parimenti la teste , dipendente della filiale di Pergine della Tes_3
Cassa Rurale Alta Valsugana, aveva confermato di avere eseguito le operazioni richieste dal Inoltre i rapporti fra le parti in causa CP_2
erano stati descritti anche dai testi di parte convenuta: , Testimone_4
imprenditore e Sindaco del Comune di Avio, aveva riferito che il CP_2
aveva proposto alla che era libero professionista ed aveva lo Parte_1
studio in casa, di seguire le attività tecniche legate alla ricostruzione di capannoni di sua proprietà, danneggiati dal sisma del 2012; Tes_5
coniuge della aveva riferito di avere appreso dalla
[...] Parte_1
moglie che intendeva vendere la sua auto al figlio di una persona che veniva dalla zona dell'Emilia; , padre della convenuta, Persona_2
aveva confermato che la stessa aveva conosciuto il nel 2013 CP_2
poiché trasportava con il suo pullman le scolaresche di Carpi che si recavano in gita presso il Parco di cui il teste era il custode;
Pt_3
aveva dichiarato che il aveva comunicato alla
[...] CP_2
di voler ristrutturare il proprio capannone, utilizzato come Parte_1
rimessa per i mezzi, sito in San Felice sul Panaro danneggiato dal terremoto del 2012, ed aveva aggiunto di avere personalmente realizzato le protezioni antisismiche e le inferriate di protezione da possibili ladri. Il
pag. 8/19 Tribunale riteneva che gli ulteriori testi di parte convenuta avessero riferito circostanze del tutto estranee al contesto di causa e, quindi, ininfluenti ai fini della decisione.
Al contempo, sottolineava che dagli sms dimessi dalla difesa dell'attore risultava che aveva reiteratamente richiesto aiuti economici Parte_1
per fare fronte alle spese correnti , venendo rassicurata dal che CP_2
avrebbe provveduto alla provvista oppure direttamente;
rilevava poi che con sms dd. 31.03.2018 (v. all. 8 parte attorea) la aveva fatto Parte_1
presente che si sarebbe attivata per restituire quello che avrebbe potuto.
Infine esaminava la scrittura privata sottoscritta dalle parti da cui emergeva che l'attore era intervenuto a favore della controparte a seguito della richiesta da parte di di pagamento del debito per cui ella si era Pt_2
resa garante. Osservava infine che con la medesima scrittura la si era obbligata a trasferire al a semplice richiesta Parte_1 CP_2
e senza il versamento di alcun corrispettivo, un immobile sito nel Comune di Mirandola (MO), di cui la stessa si era resa aggiudicataria partecipando ad un'asta giudiziaria del Comune di Modena per il quale aveva CP_2
fornito la somma necessaria per l'aggiudicazione di tale immobile, pari ad euro 27.000,00, ferma restando la facoltà di quest'ultima di restituire al in luogo del trasferimento della proprietà dell'immobile, entro e CP_2
non oltre 10 giorni dalla richiesta di trasferimento, la somma;
ma ravvisava che la convenuta aveva omesso di restituire all'attore tale somma di denaro come pure di trasferirgli la proprietà dell'immobile.
Alla luce delle risultanze istruttorie, e segnatamente delle testimonianze rese, della documentazione prodotta e dell'espletata C.T.U., riteneva provato che nel corso della relazione sentimentale intercorsa dal settembre pag. 9/19 2013 al giugno 2018, l'attore aveva corrisposto in favore della donna, direttamente o indirettamente, importi per complessivi euro 124.435,47 che non erano state restituiti nonostante la convenuta avesse piena consapevolezza che non si trattava di donativi, ma di somme necessarie per fronteggiare le esigenze quotidiane, come si evinceva chiaramente dal tenore dei messaggi telefonici intercorsi, ove la stessa si era riconosciuta debitrice nei confronti del impegnandosi a restituire quanto CP_2
dovuto. Non riteneva invece dimostrato il preteso controcredito derivante da asserito rapporti contrattuali di consulenza e prestazioni professionali, difettando la prova delle prestazioni professionali indicate nelle fatture prodotte, che non erano state confermate dai testi escussi;
rilevava poi che neppure nei messaggi telefonici intercorsi con il la convenuta CP_2
aveva fatto cenno all'espletamento di attività professionale né a crediti maturati a tale titolo.
Preso atto che il CTU aveva quantificato in euro 124.435,47, la somma versata direttamente ovvero indirettamente, condannava la convenuta alla restituzione a favore degli eredi dell'attore di tale importo oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dai singoli esborsi al saldo effettivo.
Con atto di citazione notificato il 28 marzo 2024, proponeva appello chiedendo , previa sospensione della provvisoria Parte_1
esecutorietà della sentenza, in riforma della medesima, il rigetto delle domande proposte dalla controparte, con vittoria di spese. In subordine, previa assunzione delle prove richieste e non ammesse e di integrazione della CTU, domandava le eventuali somme sine titulo datele dal fossero accertate in misura inferiore. Chiedeva infine riduzione CP_2
dell'ammontare delle spese legali tenuto conto della parziale pag. 10/19 soccombenza e dell'accoglimento in misura ridotta dalla domanda . Si riservava di agire separatamente per i crediti professionali.
Si costituivano e chiedendo il rigetto CP_1 CP_2 CP_3
dell'appello con conferma della condanna di a Parte_1
restituire in favore degli eredi di deceduto il 6.02.2020, la Persona_1
somma complessiva di euro 124.435,47 oltre interessi e rivalutazione monetaria dai singoli esborsi al saldo effettivo.
Con ordinanza in data 9 maggio 2024 il Collegio confermava il provvedimento con cui il Presidente della prima sezione civile aveva rigettato ex art 351 c.p.c. l'istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza n. 153/2024 del Tribunale di Trento. Con successiva ordinanza del 19 luglio 2024 il Collegio, rilevato che l'appellante aveva proposto nuova istanza di sospensione limitandosi a richiamare la precedente nei medesimi termini in cui era stata proposta nell'atto di citazione, senza addurre alcun mutamento delle circostanze, ne dichiarava la inammissibilità
Con le note di udienza depositate in data 13.1.2025, l'appellante non si limitava a chiedere la causa fosse trattenuta in decisione sulle conclusioni già precisate e richiamare la comparsa conclusionale ed alla replica, ma svolgeva una ampia illustrazione delle difese svolte a confutazione della replica di controparte , che in quanto irrituale e non autorizzata non può essere esaminata nel merito.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa veniva riservata al
Collegio con provvedimento del 15 gennaio 2025
pag. 11/19 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, l'appellante censura che il Tribunale ha ricostruito in modo errato la vicenda affermando l'esistenza di una relazione sentimentale fra le parti di cui non era stata fornita la prova e che è invece contraddetta dalla copiosa documentazione che attesta una pluralità di rapporti professionali , avendo ella svolto plurimi incarichi come geometra ed essendo inoltre stata titolare di quote , poi cedute nel 2017, di una società di cui era socio anche il Lamenta la mancata CP_2
valorizzazione di tali elementi come pure delle deposizioni dei testi introdotti dalla convenuta che avevano riferito dei rapporti fra le parti e dell'atteggiamento prevaricatore del Censura la inutilizzabilità CP_2
degli sms che controparte ha attribuito alla come contestato Parte_1
già nella comparsa di costituzione e poi anche a verbale di udienza del
16.3.2021, sottolineando che i documenti da 7 a 12 riportavano frasi decontestualizzate, senza la indicazione del numero di telefono di provenienza e di quello di destinazione.
Al contempo deduce di avere fornito spiegazioni esaurienti in relazione a molteplici bonifici, in quanto alcuni erano relativi a rate di acquisto da parte del della BMW modello 320 della appellante;
altri erano CP_2
inerenti l'attività professionale svolta dalla appellante, per la quale erano state emesse fatture nel 2014 e quindi nel 2018, dopo la chiusura della società ovvero costituivano rimborsi delle spese sostenute , come riepilogate nei documenti in atti. Rileva che era stata prodotta la cessione a favore del del credito vantato dalla appellante a titolo di CP_2
regresso nei confronti degli eredi del debitore principale, nelle more deceduto, per cui ella aveva prestato garanzia verso facendo Pt_2
pag. 12/19 presente che gli eredi sono solvibili. Per quanto riguarda poi i conti cointestati, sottolinea che erano collegati alla gestione degli affari in corso, come si desume dalla cartella “Enoxdue” prodotta. Censura che il
Tribunale ha inoltre errato nel ravvisare nella scrittura privata del 22 maggio 2019 (documento 5) un riconoscimento di debito generalizzato, in quanto esso è relativo ad un singolo affare posto in essere nell'interesse del che aveva fornito la provvista;
nega comunque che si sia CP_2
trattato di un prestito e fa presente che la restituzione era prevista nel caso in cui l'appellante non avesse trasferito il bene alla controparte quando ne fosse stata richiesta.
Contesta altresì che il Tribunale ha errato nella applicazione dei principi in tema di onere della prova, avendo ritenuto che ella non avesse dimostrato il contro credito che invece era stato ampiamente provato in via documentale. Stigmatizza che la domanda di controparte era stata accolta nonostante l'attore, su cui incombeva il relativo onere, non avesse provato di avere dato le somme a titolo di prestito;
ribadita la inutilizzabilità degli sms, fa presente che a confutazione della tesi attorea erano state fornite le prove di plurimi rapporti di tipo professionale e di affari fra le parti che sono state disattese. Contesta infine che al CTU è stato demandato di ricostruire i movimenti dei conti, senza verificare la rispondenza dei medesimi a causali di lavoro o di affari .
E' opportuna una disamina congiunta dei motivi essendo relativi a profili strettamente connessi.
Come si evince dalla lettura dell'atto di citazione di primo grado, indicato in euro 141.877,400 l'importo complessivamente attribuito a Parte_1
di cui euro 110.871,00 versati direttamente oppure
[...]
pag. 13/19 indirettamente sui conti correnti, euro 27.000,00 consegnati per l'acquisto fiduciario di un immobile ed euro 4006,60 a mezzo di pagamenti effettuati nell'interesse della convenuta, l'attore ha dedotto che l'impegno alla restituzione emergerebbe dagli sms inviati dalla controparte, di cui è stata dimessa la trascrizione, e quindi ha chiesto la condanna a titolo di restituzione di tale importo oltre accessori.
L'appellante, che non ha negato di essere stata la beneficiaria degli importi versati direttamente o indirettamente dalla controparte, ha addotto che le somme sarebbero invece state corrisposte in ragione di plurimi rapporti professionali ovvero di affari intercorsi fra le parti, producendo alcuni documenti contrattuali ed elaborati tecnici. Dal momento che la convenuta si è costituita con la memoria ex art 183 n 2 c.p.c. , le allegazioni formulate possono essere valutate solo come difese dirette a confutare la ricostruzione dell'attore con precipuo riferimento alla causa petendi, essendo ella decaduta dalla facoltà di proporre eccezioni riconvenzionali, che avrebbero potuto essere formulate nei termini di cui all'art 167 c.p.c., come eccepito dalla difesa della controparte che, anche nel presente grado, ha riproposto tale rilievo.
Ciò premesso, vanno richiamati i consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità la quale, anche di recente, ha ribadito che
“potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'accipiens, della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare il fatto costitutivo della sua pretesa, onere, questo, che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, qualunque esso sia, non
pag. 14/19 configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire
l'onere della prova. Ne consegue che l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione (Cass. Sez.
2, Ordinanza n. 30944 del 29/11/2018; Sez. 3, Sentenza n. 9541 del
22/04/2010; Sez. 3, Sentenza n. 9209 del 06/07/2001( Cass 8893/2023).
Come chiarito, secondo la prospettazione difensiva del poi CP_2
valorizzata in sentenza, l'impegno della appellante a restituire le somme ricevute a prestito si desumerebbe dai documenti da 7 ad 11 che costituiscono la trascrizione dei messaggi intercorsi fra le parti, ed in particolare dagli sms del 31 marzo 2028 e dal quello del 29 aprile 2018.
Va tuttavia ricordato che la valenza probatoria di tali documenti è stata contestata dalla convenuta sin dalla costituzione in primo grado sotto il profilo della indeterminatezza de “l'oggetto delle conversazioni intercorse che sono state evidentemente estrapolate e decontestualizzate da controparte al fine unico di sostenere la proprie richieste”. Nessun elemento ulteriore è stato addotto dalla difesa di parte attrice per confutare tali rilievi, in quanto si è limitata a dimettere il doc 35 che conterrebbe ulteriori messaggi scambiati fra le parti nel lasso di tempo dall'8 giugno 2016 al 25 aprile 2018.
Deve tuttavia sottolinearsi che sia i documenti allegati all'atto di citazione sia l'ulteriore dimesso nel prosieguo costituiscono la trascrizione di P conversazioni che sarebbero intercorse fra due soggetti indicati come “ ”
e “ ” alle date ed alle ore ivi indicate;
difettano tuttavia elementi Parte_1
che possano confermare la identità degli interlocutori, anche attraverso la pag. 15/19 certa individuazione delle relative utenze, ed permettano inoltre di superare la obiezioni che i messaggi trascritti potrebbero essere state estrapolati .
Inoltre non è assolutamente leggibile il contenuto del documento n11, su cui si sofferma la difesa degli appellati, né nella copia dimessa in primo grado e neppure in quella ridepositata nel presente, per cui non è possibile verificare se effettivamente costituisca uno “screenshot” da cui desumere la identità degli interlocutori quindi nel segno la difesa dell'appellante nel negare che da tali Pt_4
documenti si possa desumere che la convenuta avesse riconosciuto o promesso di dovere restituire somme ricevute a mutuo.
Passando all'esame della scrittura privata del 22 maggio 2018, richiamata dall'attore, va rilevato che essa riguarda due posizioni.
In primo luogo, le parti hanno fatto riferimento all'acquisto di un immobile in comune di Mirandola effettuato a titolo fiduciario dalla con denaro del che aveva sostenuto ogni onere;
Parte_1 CP_2
hanno quindi previsto che a richiesta dalla controparte, Parte_1
avrebbe dovuto trasferirgli l'immobile, senza alcun corrispettivo essendo la provvista dell'acquisto stata fornita dal con facoltà di versare CP_2
in alternativa, entro 10 giorni dalla richiesta, la somma di euro 27.000,00.
Deve tuttavia rilevarsi che anche per tale importo la domanda è stata proposta a titolo di restituzione del mutuo e non come adempimento della obbligazione assunta dalla controparte. Inoltre la difesa degli eredi, pur avendo prodotto pec con cui in data primo giugno 2020 avevano formulato la richiesta formale di trasferimento dell'immobile ovvero di versamento della somma in denaro, ha coltivato la domanda nei termini pag. 16/19 originariamente proposti, vale a dire di restituzione di somma data a mutuo;
ma tale titolo con riguardo a tale voce è contraddetto proprio dagli accordi sottoscritti dalle parti.
Al contempo, con la medesima scrittura privata del 22 maggio 2019, si è obbligato a prestare a la Controparte_9 Parte_1
somma di euro 20.000,00 per la tacitazione della posizione debitoria verso
, che aveva agito nei confronti della donna quale fideiussore del Pt_2
debitore principale nelle more defunto. Le parti hanno inoltre concordato che una volta surrogatasi nei diritti del creditore verso gli Parte_1
eredi, avrebbe ceduto a il credito , garantendone il pagamento, CP_2
oppure a discrezione di questi avrebbe intrapreso ogni azione diretta alla restituzione della somma. La convenuta ha ritualmente prodotto in allegato alla memoria ex art 183 n 2 c.p.c., l'atto di cessione del credito per l'importo di euro 20.000,00, con cui ha contestualmente garantito la solvibilità dei debitori, obbligandosi a rimborsare al quanto egli CP_2
non fosse riuscito ad incassare entro il termine del 31 dicembre 2022 (doc
17).
Deve tuttavia rilevarsi che la domanda di restituzione formulata con l'atto di citazione di primo grado, notificato in data 7 dicembre 2018, è stata proposta anticipatamente alla data in cui il credito sarebbe stato esigibile, senza che la difesa attorea abbia allegato la sussistenza di una situazione che avrebbe reso già a quell'epoca impossibile il recupero del credito
La carenza di allegazione in punto di esigibilità del credito , nei termini previsti nell'atto di cessione, appare preclusiva di ogni indagine diretta alla prova della restituzione delle somme da parte degli eredi del debitore pag. 17/19 principale che la parte appellate chiede di fornire con i documenti offerti nel presente grado con le note di udienza depositate il 13 gennaio 2025 e con la comparsa conclusionale .
Deve quindi concludersi che per l'importo di euro 20.000,00 versato con riferimento alla posizione , non è stato provata l'esigibilità del credito Pt_2
alla data della domanda;
mentre per le restanti somme non è stato provato che l'appellante avesse assunto l'obbligo di restituire le somme date a titolo di mutuo .
Va quindi respinta la domanda proposta con l'atto di citazione di primo grado nei confronti di Parte_1
Ai sensi dell'art 91 c.p.c. gli appellati, in quanto soccombenti , vanno condannati a rifondere alla appellata le spese di entrambi i gradi che, applicando lo scaglione entro cui è ricompreso l'importo per cui è stata accolta la domanda , si liquidano: per il primo grado per la fase studio euro 2552,00; per la fase introduttiva euro1628,00; per la fase istruttoria euro 5670,00; per la fase decisionale euro 4253,00 e quindi complessivamente in euro 14.103,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, iva, cnpa come per legge;
per il presente grado: per la fase studio euro 2977,00; per la fase introduttiva euro 1911,00; per la fase trattazione euro 3000,00; per la fase decisionale euro 5103,00,00 e quindi complessivamente in euro 12991,50 per compensi, oltre rimborso contributo unificato per euro 1138,50, spese generali, oltre iva, cnpa come per legge
Non si ravvisano i presupposti per la condanna ai sensi dell'art 96 co III
c.p.c., come sollecitato dalla difesa della considerato che Parte_1
gli appellati sono subentrati al de cuius nella iniziativa giudiziaria avente pag. 18/19 ad oggetto rapporti di cui non erano stati parti direttamente, e che quindi non si ravvisa una condotta di colpa grave ovvero di mala fede
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando nel contraddittorio elle parti, in riforma della sentenza n 153/2024 del Tribunale di Trento
Rigetta la domanda proposta nei confronti di Parte_1
Condanna gli appellati in solido fra loro a rifondere a
[...]
le spese di entrambi i gradi che liquida per il primo grado Parte_1
in euro 14.103,00 per compensi, spese generali e iva, cnpa come per legge;
e per il presente in euro 12.991,50 per compensi, oltre rimborso contributo unificato per euro 1138,50 , oltre spese generali, oltre iva, cnpa come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della 2^sez. Contenzioso Ordinario, in data 4/03/2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Maria Tulumello Liliana Guzzo
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