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Sentenza 24 ottobre 2024
Sentenza 24 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 24/10/2024, n. 470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 470 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2024 |
Testo completo
RG n. 442/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Sassari SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 24/10/2024 nella causa n. 442/2021 RGL, promossa da:
, , ass. dall'Avv.to LUBINU LUIGI, Parte_1 C.F._1
PARTE RICORRENTE
contro
:
, ass. dall'Avv.to CANU MARIA ANTONIETTA, CP_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA
Motivi della decisione
Premesso che:
− parte ricorrente ha introdotto il presente giudizio deducendo: di Parte_1 aver presentato all' in data 7/5/2020 domanda di riconoscimento della CP_1 pensione di reversibilità in relazione al trattamento pensionistico cat. VO di cui era titolare il padre , nato a [...] il [...] e deceduto il Per_1
02/06/2000, in quanto figlio inabile al lavoro e vivente a carico del genitore all'epoca del decesso di questo;
che l ha rigettato la domanda affermando CP_1 che “dall'estratto contributivo risulta aver prestato attività di lavoro dipendente alla data di morte del dante causa ed in epoca successiva incompatibile con la liquidazione ed il mantenimento della pensione di reversibilità”; che in data 29/05/2020 è stato presentato ricorso al Comitato Provinciale rimasto CP_1 senza esito;
di essere in possesso del requisito sanitario essendo affetto da
“disturbo di personalità tipo borderline e disturbo schizoaffettivo in storia di abuso di sostanze” con decorrenza da ottobre 1999 con successivo riconoscimento da parte dell' dell'invalidità civile totale, indennità di CP_1 accompagnamento e condizione di handicap in situazione di gravità; che il carattere sporadico e occasionale dei lavori svolti tra il 1999 e il 2008 non esclude che lo stesso si trovasse già allora nella condizione di assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa contemplata dall'art. 8 L. 222/1984; di essere in possesso del requisito extra-sanitario della vivenza a carico del defunto posto che all'epoca del decesso conviveva con il
1 padre e ne era economicamente dipendente;
di essere stato recluso tra il 1997 e il 1999 e poi tra il 2001 e il 2004; che alla data del decesso del genitore non prestava attività lavorativa, essendo il precedente rapporto di lavoro terminato il 31/10/1999 ed avendo in seguito avuto un nuovo rapporto di lavoro tra il
01/08/2000 e il 22/08/2000; ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare che , sin da epoca anteriore al Parte_1 decesso del genitore , era inabile al lavoro e vivente a carico del de Per_1 cuius e, pertanto, ha diritto alla pensione di reversibilità relativamente al trattamento pensionistico di cui era titolare il de cuius;
- per l'effetto condannare l' a corrispondere al ricorrente i relativi ratei scaduti e a CP_1 scadere, nella misura e con decorrenza di legge, oltre interessi legali;
- condannare l' al pagamento delle spese del presente giudizio più onorari ed CP_1 accessori di legge, da distrarsi allo scrivente procuratore che si dichiara antistatario;
- in ipotesi di soccombenza, esentare il ricorrente dal pagamento di spese, competenze e onorari ai sensi e per gli effetti dell'art. 152 disp. att. c.p.c., essendo il proprio nucleo familiare titolare per l'anno 2020 di un reddito imponibile ai fini IRPEF inferiore al limite previsto dalla legge per la concessione del beneficio in oggetto attualmente pari ad € 22.987,64 aumentato di €
2.064,00 per ogni familiare convivente (Cass. civ., sez. VI, ord. n. 22345/2016), producendo apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione (all. 10)”;
− parte convenuta ha eccepito la nullità del ricorso per carenza di CP_1 allegazione e, nel merito, ha rilevato l'insussistenza sia dell'inabilità lavorativa richiesta dalla legge che della vivenza a carico del padre defunto;
in subordine, ha rilevato che siccome il ricorrente non lavorava nel mese del decesso del padre (giugno 2000) nè in quello successivo, ma dal 1/8/2000 sì, al più sarebbe dovuto il rateo di luglio 2000, ormai prescritto;
ha dedotto che il ricorrente non risultava a carico del padre all'epoca del decesso e risulta oggi titolare di invalidità civile a far data dal 12/2009 di cui risulta contitolare “familiare a carico” di tale Angulo Avila Santa Cecilia;
ha chiesto :”IN VIA PRELIMINARE, dichiarare la nullità/inammissibilità del ricorso ex at.414 c.p.c per le ragioni in precedenza richiamate NEL MERITO, respingere il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto con vittoria di spese, diritti ed onorari”;
− la causa è stata istruita mediante l'escussione dei testimoni Tes_1 cognato del ricorrente, e , sorelle del Testimone_2 Testimone_3 ricorrente nonché a mezzo CTU medico legale;
− in seguito al deposito di note scritte la causa viene così decisa.
Ritenuto che:
1. l'art. 22 L. 903/1965 prevede che “Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, sempreché per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 9, n. 2, lettere a) e b), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato
2 l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi”;
1. l'art. 8 della l. n. 222 del 1984, secondo cui “si considerano inabili le persone che si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa…”., attribuisce rilevanza, ai fini del riconoscimento della pensione di inabilità e delle altre prestazioni contemplate dalla norma, nonché della pensione di riversibilità prevista dagli artt. 21 e 22 della l. n. 903/1965, al criterio oggettivo della "assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa" e la Suprema Corte ha chiarito che “l'accertamento del requisito della "inabilità" (di cui all'art. 8 della legge n. 222 del 1984) richiesto ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di riversibilità ai figli superstiti del lavoratore o del pensionato, deve essere operato secondo un criterio concreto, ossia avendo riguardo al possibile impiego delle eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto, in modo da verificare, anche nel caso del mancato raggiungimento di una riduzione del cento per cento della astratta capacità di lavoro, la permanenza di una capacità dello stesso di svolgere attività idonee nel quadro dell'art. 36 Cost. e tali da procurare una fonte di guadagno non simbolico” (Cass. n. 19530/24, Cass. n. 12765/04, Cass. n. 21425/11, Cass. n. 9946/14);
2. il requisito della cd. “vivenza a carico”, secondo l'interpretazione giurisprudenziale consolidata, se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza, né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva in via continuativa e in misura quantomeno prevalente al mantenimento del figlio inabile (da ultimo, Cass. n. 3025/2016, ma anche Cass. nn. 5008/1994, 15440/2004, 11689/2005); è stato chiarito che il contributo economico continuativo del titolare della pensione al mantenimento del figlio maggiorenne e inabile al lavoro non necessariamente deve essere esclusivo e totale, essendo sufficiente che sia stato concorrente in misura rilevante e comunque prevalente, non costituendo ostacolo al conseguimento della pensione ai superstiti il possesso da parte dell'inabile di redditi propri inferiori a quelli richiesti dalla legge per il diritto alla pensione di inabilità (Cass. n. 14996/2007 e Cass. n. 3678/2013);
3. parte ricorrente, maggiore di età alla data della morte del padre, è pertanto onerata di dimostrare di essere stata – al momento del decesso del padre – sia inabile al lavoro, cioè incapace ad applicarsi in concreto ad un lavoro produttivo di adeguato profitto, sia a carico del padre;
4. l'escussione testimoniale ha consentito di ritenere provato il requisito della cd. vivenza a carico con i caratteri sopra delineati: tutti i testi escussi hanno infatti confermato che il ricorrente conviveva con i genitori ed era il padre a farsi carico delle spese della famiglia;
inoltre, i testi hanno riferito che il ricorrente, solo dopo la morte del padre, ha lavorato qualche mese presso la ditta edile del
3 cognato, ma che l'esperienza è stata interrotta poiché il suo stato di salute mentale metteva a rischio la sua sicurezza in cantiere;
5. a fronte di tali concordati e particolareggiate dichiarazioni, il fatto che il ricorrente non fosse formalmente inserito quale familiare “a carico” nelle dichiarazioni fiscali del padre ai fini delle detrazioni non risulta dirimente;
6. quanto al requisito dell'inabilità, il CTU nominato, a seguito di approfondito esame della condizione di parte ricorrente, ha affermato: “Entrando nel merito del giudizio contestato, esaminando il quadro clinico rilevato e la sintomatologia Per lamentata, si può affermare che il sig. , presenta a tutt'oggi i segni di una alterazione di più funzioni psichiche (percezione, pensiero, ecc) in modo tale che la comunicazione e il rapporto del soggetto con gli altri e con se stesso risultano cambiati in modo sostanziale e persistenti. Criteri diagnostici del disturbo schizoaffettivo sono:
● un periodo ininterrotto di malattia durante il quale si manifesta un episodio Depressivo maggiore, un episodio Maniacale o un episodio misto in concomitanza con sintomi che soddisfano il criterio A della Schizofrenia (deliri, allucinazioni, sintomi negativi, ecc.)
● deliri o allucinazioni per almeno 2 settimane
● i sintomi che soddisfano i criteri per un episodio di alterazione dell'umore sono presenti per una considerevole parte della durata totale dei periodi attivi e residui della malattia.
● E' definito bipolare se il disturbo include un Episodio Maniacale o Misto e Depressivi Maggiori. Il Disturbo Schizoaffettivo, rilevato nel ricorrente, è una menomazione grave e, se associato anche al disturbo da dipendenza da sostanze esordito già nella minore età, ai comportamenti antisociali e “borderline”, il decorso della malattia si complica e l'efficacia delle cure farmacologiche e psicosociali compromessa. A causa delle menomazioni appena descritte e dalla personale esperienza si può ragionevolmente ritenere che il sig. si trovi nell'assoluta e Parte_1 permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa così come dettato dalla L.222 art.
2. E' verosimile che, a causa della cronicità delle menomazioni, tale impossibilità Per_ fosse presente già in epoca addirittura antecedente la morte del padre sig.
avvenuta il 2/06/2000”;
[...]
7. le conclusioni del medico, supportate da una ragionata ed argomentata motivazione, sono del tutto condivisibili da parte del giudicante, e, pertanto, possono essere poste a fondamento della decisione;
8. risultando provati i requisiti di legge per il riconoscimento della prestazione richiesta, il ricorso deve trovare accoglimento;
9. le spese di lite seguono la soccombenza, e sono poste a carico di parte convenuta nella misura indicata in dispositivo, liquidata ai sensi del DM
10/3/2014 n. 55, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. LUBINU LUIGI;
4
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accerta il diritto del ricorrente alla reversibilità della pensione in godimento al defunto padre;
Parte_1
- condanna l a corrispondere a parte ricorrente la prestazione nella misura, con la CP_1 decorrenza e con gli accessori di legge;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 2.500,00, oltre CP_1 rimborso spese forfettarie del 15%, oltre CPA ed IVA come per legge, oltre contributo unificato se versato, con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. LUBINU LUIGI .
Sassari, 24/10/2024
La Giudice dr.ssa Ilaria Grosso
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Sassari SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 24/10/2024 nella causa n. 442/2021 RGL, promossa da:
, , ass. dall'Avv.to LUBINU LUIGI, Parte_1 C.F._1
PARTE RICORRENTE
contro
:
, ass. dall'Avv.to CANU MARIA ANTONIETTA, CP_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA
Motivi della decisione
Premesso che:
− parte ricorrente ha introdotto il presente giudizio deducendo: di Parte_1 aver presentato all' in data 7/5/2020 domanda di riconoscimento della CP_1 pensione di reversibilità in relazione al trattamento pensionistico cat. VO di cui era titolare il padre , nato a [...] il [...] e deceduto il Per_1
02/06/2000, in quanto figlio inabile al lavoro e vivente a carico del genitore all'epoca del decesso di questo;
che l ha rigettato la domanda affermando CP_1 che “dall'estratto contributivo risulta aver prestato attività di lavoro dipendente alla data di morte del dante causa ed in epoca successiva incompatibile con la liquidazione ed il mantenimento della pensione di reversibilità”; che in data 29/05/2020 è stato presentato ricorso al Comitato Provinciale rimasto CP_1 senza esito;
di essere in possesso del requisito sanitario essendo affetto da
“disturbo di personalità tipo borderline e disturbo schizoaffettivo in storia di abuso di sostanze” con decorrenza da ottobre 1999 con successivo riconoscimento da parte dell' dell'invalidità civile totale, indennità di CP_1 accompagnamento e condizione di handicap in situazione di gravità; che il carattere sporadico e occasionale dei lavori svolti tra il 1999 e il 2008 non esclude che lo stesso si trovasse già allora nella condizione di assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa contemplata dall'art. 8 L. 222/1984; di essere in possesso del requisito extra-sanitario della vivenza a carico del defunto posto che all'epoca del decesso conviveva con il
1 padre e ne era economicamente dipendente;
di essere stato recluso tra il 1997 e il 1999 e poi tra il 2001 e il 2004; che alla data del decesso del genitore non prestava attività lavorativa, essendo il precedente rapporto di lavoro terminato il 31/10/1999 ed avendo in seguito avuto un nuovo rapporto di lavoro tra il
01/08/2000 e il 22/08/2000; ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare che , sin da epoca anteriore al Parte_1 decesso del genitore , era inabile al lavoro e vivente a carico del de Per_1 cuius e, pertanto, ha diritto alla pensione di reversibilità relativamente al trattamento pensionistico di cui era titolare il de cuius;
- per l'effetto condannare l' a corrispondere al ricorrente i relativi ratei scaduti e a CP_1 scadere, nella misura e con decorrenza di legge, oltre interessi legali;
- condannare l' al pagamento delle spese del presente giudizio più onorari ed CP_1 accessori di legge, da distrarsi allo scrivente procuratore che si dichiara antistatario;
- in ipotesi di soccombenza, esentare il ricorrente dal pagamento di spese, competenze e onorari ai sensi e per gli effetti dell'art. 152 disp. att. c.p.c., essendo il proprio nucleo familiare titolare per l'anno 2020 di un reddito imponibile ai fini IRPEF inferiore al limite previsto dalla legge per la concessione del beneficio in oggetto attualmente pari ad € 22.987,64 aumentato di €
2.064,00 per ogni familiare convivente (Cass. civ., sez. VI, ord. n. 22345/2016), producendo apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione (all. 10)”;
− parte convenuta ha eccepito la nullità del ricorso per carenza di CP_1 allegazione e, nel merito, ha rilevato l'insussistenza sia dell'inabilità lavorativa richiesta dalla legge che della vivenza a carico del padre defunto;
in subordine, ha rilevato che siccome il ricorrente non lavorava nel mese del decesso del padre (giugno 2000) nè in quello successivo, ma dal 1/8/2000 sì, al più sarebbe dovuto il rateo di luglio 2000, ormai prescritto;
ha dedotto che il ricorrente non risultava a carico del padre all'epoca del decesso e risulta oggi titolare di invalidità civile a far data dal 12/2009 di cui risulta contitolare “familiare a carico” di tale Angulo Avila Santa Cecilia;
ha chiesto :”IN VIA PRELIMINARE, dichiarare la nullità/inammissibilità del ricorso ex at.414 c.p.c per le ragioni in precedenza richiamate NEL MERITO, respingere il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto con vittoria di spese, diritti ed onorari”;
− la causa è stata istruita mediante l'escussione dei testimoni Tes_1 cognato del ricorrente, e , sorelle del Testimone_2 Testimone_3 ricorrente nonché a mezzo CTU medico legale;
− in seguito al deposito di note scritte la causa viene così decisa.
Ritenuto che:
1. l'art. 22 L. 903/1965 prevede che “Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, sempreché per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 9, n. 2, lettere a) e b), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato
2 l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi”;
1. l'art. 8 della l. n. 222 del 1984, secondo cui “si considerano inabili le persone che si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa…”., attribuisce rilevanza, ai fini del riconoscimento della pensione di inabilità e delle altre prestazioni contemplate dalla norma, nonché della pensione di riversibilità prevista dagli artt. 21 e 22 della l. n. 903/1965, al criterio oggettivo della "assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa" e la Suprema Corte ha chiarito che “l'accertamento del requisito della "inabilità" (di cui all'art. 8 della legge n. 222 del 1984) richiesto ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di riversibilità ai figli superstiti del lavoratore o del pensionato, deve essere operato secondo un criterio concreto, ossia avendo riguardo al possibile impiego delle eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto, in modo da verificare, anche nel caso del mancato raggiungimento di una riduzione del cento per cento della astratta capacità di lavoro, la permanenza di una capacità dello stesso di svolgere attività idonee nel quadro dell'art. 36 Cost. e tali da procurare una fonte di guadagno non simbolico” (Cass. n. 19530/24, Cass. n. 12765/04, Cass. n. 21425/11, Cass. n. 9946/14);
2. il requisito della cd. “vivenza a carico”, secondo l'interpretazione giurisprudenziale consolidata, se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza, né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva in via continuativa e in misura quantomeno prevalente al mantenimento del figlio inabile (da ultimo, Cass. n. 3025/2016, ma anche Cass. nn. 5008/1994, 15440/2004, 11689/2005); è stato chiarito che il contributo economico continuativo del titolare della pensione al mantenimento del figlio maggiorenne e inabile al lavoro non necessariamente deve essere esclusivo e totale, essendo sufficiente che sia stato concorrente in misura rilevante e comunque prevalente, non costituendo ostacolo al conseguimento della pensione ai superstiti il possesso da parte dell'inabile di redditi propri inferiori a quelli richiesti dalla legge per il diritto alla pensione di inabilità (Cass. n. 14996/2007 e Cass. n. 3678/2013);
3. parte ricorrente, maggiore di età alla data della morte del padre, è pertanto onerata di dimostrare di essere stata – al momento del decesso del padre – sia inabile al lavoro, cioè incapace ad applicarsi in concreto ad un lavoro produttivo di adeguato profitto, sia a carico del padre;
4. l'escussione testimoniale ha consentito di ritenere provato il requisito della cd. vivenza a carico con i caratteri sopra delineati: tutti i testi escussi hanno infatti confermato che il ricorrente conviveva con i genitori ed era il padre a farsi carico delle spese della famiglia;
inoltre, i testi hanno riferito che il ricorrente, solo dopo la morte del padre, ha lavorato qualche mese presso la ditta edile del
3 cognato, ma che l'esperienza è stata interrotta poiché il suo stato di salute mentale metteva a rischio la sua sicurezza in cantiere;
5. a fronte di tali concordati e particolareggiate dichiarazioni, il fatto che il ricorrente non fosse formalmente inserito quale familiare “a carico” nelle dichiarazioni fiscali del padre ai fini delle detrazioni non risulta dirimente;
6. quanto al requisito dell'inabilità, il CTU nominato, a seguito di approfondito esame della condizione di parte ricorrente, ha affermato: “Entrando nel merito del giudizio contestato, esaminando il quadro clinico rilevato e la sintomatologia Per lamentata, si può affermare che il sig. , presenta a tutt'oggi i segni di una alterazione di più funzioni psichiche (percezione, pensiero, ecc) in modo tale che la comunicazione e il rapporto del soggetto con gli altri e con se stesso risultano cambiati in modo sostanziale e persistenti. Criteri diagnostici del disturbo schizoaffettivo sono:
● un periodo ininterrotto di malattia durante il quale si manifesta un episodio Depressivo maggiore, un episodio Maniacale o un episodio misto in concomitanza con sintomi che soddisfano il criterio A della Schizofrenia (deliri, allucinazioni, sintomi negativi, ecc.)
● deliri o allucinazioni per almeno 2 settimane
● i sintomi che soddisfano i criteri per un episodio di alterazione dell'umore sono presenti per una considerevole parte della durata totale dei periodi attivi e residui della malattia.
● E' definito bipolare se il disturbo include un Episodio Maniacale o Misto e Depressivi Maggiori. Il Disturbo Schizoaffettivo, rilevato nel ricorrente, è una menomazione grave e, se associato anche al disturbo da dipendenza da sostanze esordito già nella minore età, ai comportamenti antisociali e “borderline”, il decorso della malattia si complica e l'efficacia delle cure farmacologiche e psicosociali compromessa. A causa delle menomazioni appena descritte e dalla personale esperienza si può ragionevolmente ritenere che il sig. si trovi nell'assoluta e Parte_1 permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa così come dettato dalla L.222 art.
2. E' verosimile che, a causa della cronicità delle menomazioni, tale impossibilità Per_ fosse presente già in epoca addirittura antecedente la morte del padre sig.
avvenuta il 2/06/2000”;
[...]
7. le conclusioni del medico, supportate da una ragionata ed argomentata motivazione, sono del tutto condivisibili da parte del giudicante, e, pertanto, possono essere poste a fondamento della decisione;
8. risultando provati i requisiti di legge per il riconoscimento della prestazione richiesta, il ricorso deve trovare accoglimento;
9. le spese di lite seguono la soccombenza, e sono poste a carico di parte convenuta nella misura indicata in dispositivo, liquidata ai sensi del DM
10/3/2014 n. 55, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. LUBINU LUIGI;
4
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accerta il diritto del ricorrente alla reversibilità della pensione in godimento al defunto padre;
Parte_1
- condanna l a corrispondere a parte ricorrente la prestazione nella misura, con la CP_1 decorrenza e con gli accessori di legge;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 2.500,00, oltre CP_1 rimborso spese forfettarie del 15%, oltre CPA ed IVA come per legge, oltre contributo unificato se versato, con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. LUBINU LUIGI .
Sassari, 24/10/2024
La Giudice dr.ssa Ilaria Grosso
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