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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 29/10/2025, n. 1062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1062 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. IU RA Presidente
Dott. CI LL Consigliere rel.
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 181/2022 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del 19.03.2025 promossa d a
OGGETTO: in persona del legale rappresentante pro Parte_1 morte tempore, con sede legale in Zagabria (Croazia), rappresentata e difesa dall'avv. SAŠA PRIMOSIG e dall'avv. FRANCESCA PEGAN ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in VIA DUCA D'AOSTA N. 42
34170 GORIZIA
APPELLANTE
E
e , rappresentati e difesi dall'avv. CP_1 CP_2
pagina 1 di 32 LA NA con studio in CORSO ITALIA N. 31 TRIESTE
APPELLANTI
Contro
(C.F. ), CP_3 C.F._1 CP_4
(C.F. , (C.F. C.F._2 CP_5
) e (C.F. C.F._3 Controparte_6
), rappresentati e difesi dall'avv. FERNANDO BOLIS C.F._4
ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in VIA GIACOMO
QUARENGHI N. 13 BERGAMO
APPELLATI
In punto: appello a sentenza del Tribunale di AM pubblicata in data
12.07.2021 con il n. 1295/2021
CONCLUSIONI
Di e : CP_1 CP_2
Nel merito:
- accogliere i motivi di impugnazione dedotti nell'atto di citazione in appello di data 14.2.2022 e di conseguenza riformare la sentenza n. 1295/2021 di data
16.06.2021, pubblicata in data 12.07.2021, del Tribunale di AM.
- rigettare le eccezioni sollevate dagli odierni appellati dinanzi a questa Corte
perché infondate in fatto e in diritto
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, rimborso forfettario, oltre IVA e CAP come per legge. pagina 2 di 32
Parte_2
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia accogliere, per tutti i motivi dedotti, il presente appello e, per l'effetto, in parziale riforma della qui impugnata sentenza n. 1295/2021 di data 16.06.2021 pubblicata in data
12.07.2021 del Tribunale di AM, previa sospensione della sua efficacia ai sensi e per gli effetti dell'art. 283 c.p.c., anche inaudita altera parte e con carattere di assoluta urgenza, accogliere le seguenti conclusioni già avanzate in prime cure e di seguito riportate:
“- rideterminare il quantum del danno non patrimoniale da perdita parentale iure proprio così come prospettato dalla parte attrice, poiché ritenuto eccessivo, e in ogni caso non riconoscere la personalizzazione prevista per lo stesso:
- Rideterminare il quantum della richiesta di danno patrimoniale in quanto eccessivo e non provato.
- con vittoria di spese, diritti e compensi del giudizio”
E conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli odierni appellati dinanzi al Tribunale di primo grado per le ragioni esposte nel presente atto. In ogni caso, si dovrà tener conto dell'importo di euro
120.000,00 corrisposto dalla Compagnia esponente agli odierni appellati,
onde detrarre il medesimo dal risarcimento in ipotesi liquidato.
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfetario spese generali 15%,
IVA, CPA , come per legge o, in subordine, con compensazione delle spese e pagina 3 di 32 dei compensi per le ragioni di cui in narrativa e per entrambi i gradi di giudizio.
, , e : Controparte_7 CP_4 CP_5 Controparte_6
IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE:
dichiarare l'inammissibilità, l'improponibilità e l'improcedibilità dell'appello proposto dai signori e , nonché da CP_1 CP_2 [...]
avverso la sentenza n. 1295/2021 del Tribunale di AM, ciò ai Parte_1
sensi e per gli effetti di cui all'art. 342 c.p.c., ovvero ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c.; ciò per le ragioni tutte esposte nella parte narrativa della comparsa di costituzione in appello.
NEL MERITO:
respingere l'appello proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto, con l'integrale conferma della sentenza impugnata.
Spese di primo e di secondo grado in ogni caso rifuse.
IN VIA ISTRUTTORIA:
ammettere se ritenuto del caso, prova per interrogatorio formale e per testi sulle seguenti circostanze, con i testi appresso indicati:
1) Vero che il giorno 23 agosto 2015 il signor si trovava con la CP_8
famiglia, ossia la compagna e convivente signora e i figli CP_3
della coppia, ed in Medulin (Croazia) per trascorrere CP_5 CP_4
insieme un periodo di vacanza. 2) Vero che la famiglia appassionata CP_4
di natura, stava trascorrendo le vacanze in campeggio. pagina 4 di 32 3) Vero che il giorno 23 agosto 2015, nel pomeriggio, il signor CP_8
prendeva, come era solito fare, la propria bicicletta per fare un giro nei d'intorni del campeggio.
4) Vero che mentre percorreva la strada regionale n. 5136 in CP_8
OM (direzione Premantura verso Banjole), veniva investito nei pressi del centro abitato, dalla vettura SK FA, targata PU 585 HT, condotta dal signor e di proprietà del signor (cfr. docc. 19 e 20). CP_1 Persona_1
5) Vero che la vettura SK FA, viaggiando ad una velocità di oltre 90
chilometri orari, impegnando la curva sinistra nei pressi di , dove vige il Pt_3
limite di velocità di 60 km orari, perdeva il controllo e, sbandando, invadeva la carreggiata destinata ai veicoli che procedono nell'opposto senso di marcia
(cfr. docc. 19 e 20).
6) Vero che la vettura SK FA con il proprio lato destro andava ad urtare la parte anteriore della bicicletta marca Giant, tipo TCRC, condotta da che procedeva nella propria corsia di marcia in direzione CP_8
opposta rispetto a quella della vettura (cfr. docc. 19 e 20).
7) Vero che la vettura SK FA terminava la propria corsa uscendo di strada al lato della carreggiata e dopo aver urtato un albero si ribaltava sul tetto (cfr. docc. 19 e 20).
8) Vero che veniva scagliato con la propria bicicletta in CP_8
direzione sud-est (cfr. docc. 19 e 20).
9) Vero che la bicicletta si fermava al di fuori della carreggiata, mentre il pagina 5 di 32 corpo di sbalzato dalla sella della bicicletta, rimaneva disteso CP_8
sulla carreggiata (cfr. docc. 19 e 20).
10) Vero che decedeva a causa delle lesioni riportate (cfr. doc. CP_8
21).
11) Vero che in sede di disamina della salma di le lesioni CP_8
venivano ritenute compatibili con la dinamica del sinistro (cfr. doc. 21).
12) Vero che indossava il caschetto di protezione (cfr. docc. 19, CP_8
20 e 21)
13) Vero che la signora ed i figli erano rimasti al campeggio CP_3
a riposare ed a rassettare la loro piazzola e la tenda che avevano montato, in attesa del ritorno per cena del compagno e padre dal giro in bicicletta.
CP_ 14) Vero che, non vedendo tornare , la signora usciva dal CP_3
campeggio per attenderlo all'ingresso.
15) Vero che, vista l'ora tarda ed il mancato ritorno del compagno, la signora si recava alle ore 21.00 circa presso la Polizia di Pola per verificare CP_3
CP_ se fosse successo qualcosa al compagno o se avessero avuto notizie di
(doc. 18).
16) Vero che, in quel frangente, la Polizia comunicava alla signora CP_3
che effettivamente si era verificato un incidente mortale tra una vettura ed una bicicletta, ma che il conducente di quest'ultima – rimasto ucciso nell'occorso –
non aveva con se i documenti d'identità.
17) Vero che la descrizione del ciclista deceduto e della sua bicicletta pagina 6 di 32 corrispondeva a quella di CP_8
18) Vero che comunicava ad , marito della CP_3 Persona_2
CP_ sorella di ( , deceduta un anno e mezzo prima dell'incidente per cui Per_3
CP_ è causa) quanto accaduto, pregandolo di dare la notizia ai genitori di ,
signori e Controparte_6 CP_9
19) Vero che, il giorno successivo all'incidente, fu la signora CP_3
CP_ ad effettuare il riconoscimento di .
20) Vero che al momento del sinistro la bicicletta del signor era CP_8
in buono stato di manutenzione, con gli pneumatici, lo sterzo ed i freni funzionanti (cfr. doc. 20)
21) Vero che il giorno del sinistro il manto stradale era asciutto e privo di avvallamenti (cfr. docc. 19 e 20).
22) Vero che il giorno del sinistro c'era il sole e la visibilità era buona (cfr.
docc. 19 e 20).
23) Vero che nel tratto di strada in cui ebbe a verificarsi l'incidente (1° tronco della strada regionale 5136 Banjole-Premantura, in prossimità del 1°
km+330 m) vige e/o vigeva all'epoca del sinistro il limite di velocità di 60
km/h (cfr. docc. 19 e 20).
24) Vero che dagli accertamenti effettuati dalla Polizia Stradale di Pola
risultava che “la velocità di movimento del veicolo dell'imputato è in collegamento causale con la perdita di controllo del veicolo, ossia con la causa dell'incidente.” (cfr. doc. 19). pagina 7 di 32 25) Vero che ho redatto la perizia cinematica che mi viene mostrata su incarico del competente Pubblico Ministero presso la Procura della
Repubblica di Pola, di cui confermo il contenuto (cfr. doc. 20).
26) Vero che ho redatto la perizia medico-legale che mi viene mostrata su incarico del competente Pubblico Ministero presso la Procura della
Repubblica di Pola, di cui confermo il contenuto (cfr. doc. 21).
27) Vero che il conducente del veicolo SK FA, targata PU 585 HT,
veniva condannato con sentenza in data 18 ottobre 2017 dal Tribunale
Municipale di Pola per il reato di omicidio colposo e condannato ad un anno di lavori socialmente utili, in luogo della pena detentiva (cfr. doc. 22).
28) Vero che la sentenza del Tribunale Municipale di Pola del 18 ottobre
2017, veniva impugnata dal signor signor , avanti la Corte CP_10
d'Appello di soltanto per chiedere la riforma della stessa in punto CP_11
spese legali.
29) Vero che la sentenza d'appello in data 1 marzo 2018, della Corte
d'Appello di ha confermato la sentenza di primo grado del Tribunale CP_11
Municipale di Pola in data 18 ottobre 2017 (cfr. docc. 22 e 23).
30) Vero che impiegata presso il Comune di Peia, ed CP_3 [...]
geometra libero professionista incaricato quale tecnico dallo stesso CP_8
Comune, si conoscevano sul posto di lavoro nell'anno duemila.
CP_ 31) Vero che ed , dopo essersi conosciuti, dapprima si CP_3
frequentavano con sempre maggiore assiduità per poi decidere, nell'ottobre pagina 8 di 32 2001, di instaurare una convivenza stabile e formare una famiglia.
CP_ 32) Vero che ed stabilivano la loro residenza familiare dapprima, CP_3
dall'ottobre 2001 all'ottobre 2004 in Cazzano Sant'Andrea, via Dante n. 21 e,
CP_ successivamente, fino alla morte di , in Gandino, via Silvio Pellico n. 20.
CP_ 33) Vero che ed dall'anno 2001 sino al giorno del tragico CP_3
incidente, 23 agosto 2015, hanno convissuto e vissuto insieme – e con loro i figli ed – come una famiglia (cfr. doc. 6 e docc. 24 e 25). CP_5 CP_4
CP_ 34) Vero che ed condividevano sia il lavoro che il tempo libero. CP_3
35) Vero che, in particolare, spesso (impiegata presso CP_3
CP_ l'ufficio Tributi Finanza del Comune di Peia), chiedeva consiglio ad ,
ricorrendo alla sua esperienza professionale di geometra.
CP_ 36) Vero che ed avevano amici comuni, che frequentavano CP_3
insieme con regolarità.
CP_ 37) Vero che ed erano soliti organizzare con gli amici cene, CP_3
passeggiate in montagna, in bicicletta, sere ed incontri;
e ciò tutte le settimane. 38) Vero che tali ritrovi con gli amici si svolgevano sia a casa di
CP_
e di , sia presso i loro conoscenti che, ancora, presso l'abitazione CP_3
CP_ dei genitori di , casa che offriva spazio in abbondanza per tali occasioni di incontro.
CP_
39) Vero che ed condividevano l'interesse per la bicicletta, le CP_3
passeggiate in montagna, la vita all'aria aperta e le escursioni, per la coltivazione dell'orto e del cosiddetto “mais spinato” della Val Gandino. pagina 9 di 32 CP_ 40) Vero che ed condividevano la passione per la natura e per lo CP_3
sport. 41) Vero che aveva un carattere fermo e rassicurante. CP_8
CP_ 42) Vero che sosteneva la compagna anche nel seguire la mamma di
, signora gravemente invalida in quanto affetta da CP_3 Persona_4
sclerosi multipla e colpita da ictus nel 2013 durante un intervento chirurgico per un tumore all'intestino. 43) Vero, in particolare, che ogni qualvolta doveva affrontare un problema o una difficoltà sul lavoro, si CP_3
CP_ confrontava con .
CP_ 44) Vero che ed erano soliti confrontarsi e dialogare prima di CP_3
assumere ogni scelta, da quelle più semplici a quelle più importanti,
soprattutto con riguardo al lavoro ed all'educazione dei figli ed . CP_5 CP_4
45) Vero che veniva aiutata da anche nella conduzione CP_3 CP_8
domestica e nella gestione della famiglia, oltre che nell'educazione dei figli.
CP_
46) Vero che, in particolare, provvedeva ogni giorno alla preparazione del pranzo sia per che per i due figli, oltre che agli CP_3
approvvigionamenti (la spesa) quotidiani.
47) Vero che veniva aiutata quotidianamente dal compagno CP_3
CP_
nella gestione degli impegni dei figli, come portarli a scuola,
accompagnarli nelle attività ludiche e sportive.
CP_ 48) Vero che si interessava dell'andamento scolastico dei figli,
partecipava ai colloqui con gli insegnanti ed alle riunioni di classe.
CP_ 49) Vero che aiutava i figli nello studio e nell'esecuzione quotidiana dei pagina 10 di 32 compiti, oltre che nella preparazione di verifiche ed interrogazioni.
50) Vero che condivideva con i figli la passione per la natura e CP_8
l'aria aperta.
51) Vero che la passione per la natura era stata trasmessa dal padre a CP_5
ed fin dalla tenera età. CP_4
52) Vero che era solito organizzare con i figli, ed , e CP_8 CP_5 CP_4
con la compagna , passeggiate all'aria aperta e camminate in CP_3
montagna e gite, anche impegnative, in bicicletta.
53) Vero che ha trasmesso ai figli la passione per la bicicletta, CP_8
sport che lo stesso era solito praticare con ed . CP_5 CP_4
54) Vero che il signor ed i figli avevano adibito ad orto una parte CP_8
del terreno della casa paterna sita in Cazzano Sant'Andrea, via Valle Gaggio.
55) Vero che il signor condivideva con ed la passione CP_8 CP_5 CP_4
per l'orto.
56) Vero che ed erano soliti curare, con il padre, l'orto che questi CP_5 CP_4
aveva realizzato presso la casa paterna di via Valle Gaggio.
57) Vero che ed condividevano con il padre la passione per i CP_5 CP_4
viaggi e per le visite delle capitali europee.
58) Vero che la famiglia (papà, mamma e i figli) hanno CP_12
visitato, tra le altre, le seguenti città e località: il lago di Garda, la Costa Rei
in Sardegna, San Teodoro in Sardegna, la Calabria, San Benedetto del Tronto
e le Marche, ER, Santiago de Compostela, la Normandia, Ibiza, la pagina 11 di 32 ciclabile del Danubio, Vienna, Amsterdam, UK, Madrid.
59) Vero che la famiglia (papà, mamma e i figli) era solita CP_12
trascorre insieme le ricorrenze e le festività quali il Natale, il Capodanno, la
Pasqua, i compleanni.
60) Vero che la famiglia (papà, mamma e i figli) era solita CP_12
trascorrere le vacanza estive insieme, al mare, in montagna o a impegnati in viaggi in Europa.
61) Vero che la famiglia (papà, mamma e i figli) era solita CP_12
trascorre i pranzi della domenica e le festività insieme, e con loro anche i nonni paterni, signora ed Controparte_6 CP_9
62) Vero che le fotografie (doc. 17) che vengono mostrate ritraggono
[...]
in diversi momenti della sua vita, da solo o con i suoi familiari. In CP_8
particolare, i fotogrammi seguenti ritraggono (tra parentesi è indicata la data
CP_ dello scatto di ogni fotografia): a) ed con in braccio al suo CP_3 CP_5
CP_ CP_ battesimo (2.6.02); b) con il figlio (12.6.02); c) con il figlio CP_5
CP_ CP_
(23.6.02); d) con il piccolo (8.8.02); e) con il figlio CP_5 CP_5 CP_5
CP_ CP_ (16.8.02); f) con il figlio a RA LI (1.9.02); g) con il CP_5
CP_ CP_ figlio (12.3.03); h) con il figlio in bicicletta (26.4.03); i) CP_5 CP_5
CP_ con il figlio nei boschi di Livigno (21.6.03); l) con ed il CP_5 CP_3
CP_ figlio a casa di Valle Gaggio dei suoi genitori (22.3.04); m) con il CP_5
CP_ figlio il giorno del suo compleanno (28.03.04); n) con il figlio CP_5 CP_5
CP_ a Costa Rei, Sardegna (29.05.04); o) con il figlio in piscina a Costa CP_5
pagina 12 di 32 CP_ Rei, Sardegna (29.05.04); p) con il figlio in piscina a Costa Rei, CP_5
CP_ Sardegna (29.05.04); q) con il figlio in spiaggia a Costa Rei, CP_5
CP_ CP_ Sardegna (31.05.04); r) con la piccola (12.01.05); s) con i CP_4
CP_ figli ed (24.04.05); t) con la figlia a Ibiza (17.05.05); u) CP_5 CP_4 CP_4
CP_ CP_
con il figlio a Ibiza (17.05.05); v) con la figlia a Ibiza CP_5 CP_4
CP_ CP_ (22.05.05); z) con il figlio a Ibiza (26.05.05); aa) con la figlia CP_5
CP_
a Ibiza (28.05.05); bb) con la figlia a Ibiza (28.05.05); cc) CP_4 CP_4
CP_
con i figli ed al compleanno della zia suora (26.06.05); dd) CP_5 CP_4
CP_
con il figlio durante il cammino di Santiago de Compostela CP_5
CP_ (16.07.05); ee) con il figlio durante il cammino di Santiago de CP_5
CP_ Compostela (23.07.05); ff) con il figlio al parco di Leffe (31.07.05); CP_5
CP_ CP_ gg) con il figlio al parco di Leffe (31.07.05); hh) con il figlio CP_5
CP_
al parco di Leffe (31.07.05); ii) con il figlio al parco di Leffe CP_5 CP_5
CP_ CP_ (31.07.05), ll) con i figli ed (28.08.05); mm) con la figlia CP_5 CP_4
CP_
(1.11.05); nn) con i figli ed in spiaggia in Calabria CP_4 CP_5 CP_4
CP_ CP_ (3.06.06); oo) con i figli ed in Calabria (11.06.06); pp) CP_5 CP_4
CP_ con i figli ed a San Teodoro, Sardegna (21.06.07); qq) con i CP_5 CP_4
CP_ figli ed a San Teodoro, Sardegna (28.06.07); rr) con la CP_5 CP_4
CP_ mamma di , signora a UK (13.08.07); ss) CP_3 Persona_4
CP_ con i figli ed a San Benedetto del Tronto (2.07.08); tt) con i CP_5 CP_4
figli ed e la compagna in Normandia durante la raccolta CP_5 CP_4 CP_3
CP_ delle cozze (7.09.09); uu) con il figlio mentre fanno bricolage CP_5
pagina 13 di 32 (18.10.09); vv) VA i figli ed , con la compagna e la CP_5 CP_4 CP_3
famiglia riunita per il compleanno di (18.10.09); zz) mentre si CP_4 CP_4
CP_ dedica alla cura dell'orto, passione condivisa con il padre (25.10.09);
aaa) ed mentre si dedicano alla cura dell'orto, passione condivisa CP_5 CP_4
CP_ con il padre (25.10.09); bbb) mentre si dedica alla cura dell'orto, CP_5
CP_ CP_ passione condivisa con il padre (25.10.09); ccc) con il figlio e CP_5
CP_ la compagna al lago di Garda (settembre 2010) ddd) con la CP_3
CP_ compagna al lago di Garda (settembre 2010); eee) con la figlia CP_3
CP_
durante la raccolta del mais (12.09.10); fff) con il figlio CP_4 CP_5
durante la raccolta del mais (12.09.10); ggg) disegno di che raffigura CP_4
CP_ una tipica giornata in bici con la famiglia (20.04.11); hhh) con il figlio
CP_
ed amici durante la raccolta del mais (2.10.11); iii) con il figlio CP_5
CP_
ed amici durante la raccolta del mais (2.10.11); lll) con i figli , CP_5 CP_5
e con la compagna ed amici ad Amsterdam (19.02.12); mmm) CP_4 CP_3
CP_ CP_
e la compagna ad Amsterdam (19.02.12); nnn) con i figli CP_3
, e con la compagna ed amici ad Amsterdam (19.02.12); CP_5 CP_4 CP_3
CP_ ooo) con il figlio ad Amsterdam durante una partita di calcio CP_5
CP_ balilla con amici (19.02.12); ppp) con i figli , e con la CP_5 CP_4
compagna ed amici in visita in un museo di Amsterdam (19.02.12); CP_3
CP_ CP_ qqq) e la compagna ad Amsterdam (19.02.12); rrr) con i figli CP_3
, e con la compagna nel loro campo di mais (26.04.12); sss) CP_5 CP_4 CP_3
CP_
con la figlia mentre fanno colazione lungo la ciclabile del Danubio CP_4
pagina 14 di 32 CP_ (28.08.12); ttt) con la compagna a Passau, lungo la ciclabile del CP_3
CP_ Danubio (28.08.12); uuu) con la compagna lungo la ciclabile del CP_3
CP_ Danubio (29.08.12); vvv) con i figli ed lungo la ciclabile del CP_5 CP_4
CP_ Danubio, attraversamento (2.09.12); zzz) con i figli ed e la CP_5 CP_4
CP_ compagna , lungo la ciclabile del Danubio (2.09.12); aaaa) con il CP_3
CP_ figlio a pranzo lungo la ciclabile del Danubio (2.09.12); bbbb) con CP_5
il figlio durante un brindisi lungo la ciclabile del Danubio (4.09.12); CP_5
CP_ cccc) con il figlio durante una sosta lungo la ciclabile del Danubio CP_5
CP_ (4.09.12); dddd) con i figli ed riposo dopo aver pedalato CP_5 CP_4
CP_ lungo la ciclabile del Danubio (4.09.12); eeee) con i figli ed CP_5 CP_4
CP_ all'arrivo a Vienna (5.09.12); ffff) con i figli ed amici durante la raccolta
CP_ del mais (16.09.12); gggg) con la figlia durante la sua comunione CP_4
CP_ (12.05.13); hhhh) con la famiglia durante il pranzo per la comunione
CP_ CP_ (12.05.13); iiii) con il figlio (12.05.13); llll) con il figlio CP_5 CP_5
CP_ CP_ (12.05.13); mmmm) con la compagna a UK;
nnnn) CP_3
con i figli ed ed amici durante la raccolta del mais (13.10.13); CP_5 CP_4
CP_ oooo) con i figli ed ed amici durante la raccolta del mais CP_5 CP_4
CP_ (13.10.13); pppp) con i figli ed ed amici a ER (22.04.14); CP_5 CP_4
CP_ CP_ qqqq) con la compagna a ER (24.04.14); rrrr) con i figli CP_3
CP_
ed , la compagna ed amici a ER (25.04.14); ssss) CP_5 CP_4 CP_3
CP_ con il figlio durante la semina del mais (26.04.14); tttt) con il figlio CP_5
CP_
durante la semina del mais (26.04.14); uuuu) con il figlio e la CP_5 CP_5
pagina 15 di 32 CP_ compagna durante un pranzo in famiglia (31.05.14); vvvv) con amici durante un pranzo nel corso della raccolta del mais (3.10.14); zzzz) creazione
CP_ CP_ con il mais di (12.02.15); aaaaa) con i figli, la compagna e amici a
CP_ Madrid (14.02.15); bbbbb) con i figli, la compagna e amici a Madrid
CP_ (14.02.15); ccccc) con i figli, la compagna e amici a Madrid (16.02.15);
CP_ ddddd) coltivato da con i figli ed (16.05.15). CP_13 CP_5 CP_4
63) Vero che era solito fare visita tutti i giorni ai propri genitori CP_8
anziani genitori.
CP_ 64) Vero che trascorreva molto tempo libero insieme ai figli presso la casa paterna, dove peraltro si trovava l'orto “di famiglia”.
CP_ 65) Vero che, sentiva quotidianamente i suoi genitori al telefono.
CP_ 66) Vero che le telefonate e le visite ai genitori da parte di si erano fatte più assidue dopo la morte della sorella , avvenuta circa un anno e Per_3
CP_ mezzo prima dell'incidente occorso ad .
CP_ 67) Vero che ebbe a provvedere, insieme al padre , alla CP_9
ristrutturazione della casa paterna sita in Cazzano Sant'Andrea alla via Valle
Gaggio, e ciò anche partecipando fattivamente e direttamente ai lavori di costruzione, compresi quelli manuali.
68) Vero che dopo la morte del compagno la signora ha CP_3
dovuto chiedere un periodo di aspettativa dal lavoro per svolgere le pratiche di chiusura dell'attività professionale del compagno, per riorganizzare la gestione quotidiana della famiglia. pagina 16 di 32 69) Vero che tale periodo di aspettativa si è protratto per tre mesi.
CP_ 70) Vero che dopo la morte di , ha smesso di uscire di casa e di CP_3
frequentare gli amici.
71) Vero che a seguito del lutto subito, ha svolto colloqui CP_3
psicoterapici con la dott.ssa di Fiorano al Serio ed un percorso Tes_1
di sostegno, e ciò dal mese di agosto 2015 fino all'ultimo incontro tenutosi il 4
aprile 2017 (doc. 26).
72) Vero che la signora è stata in cura dal 27 aprile 2017 al 4 CP_3
maggio 2018 presso la Dottoressa psicoterapeuta presso il Parte_4
Poliambulatorio San Faustino di Darfo Boario Terme, per affrontare
CP_ l'elaborazione del lutto subito a seguito della morte di .
73) Vero che, dopo la dott.ssa la signora si Pt_4 CP_3
rivolgeva al Centro nella persona della Parte_5
Dottoressa , e ciò fino al mese di febbraio 2020. CP_14
74) Vero che la signora a seguito del lutto subito, si è CP_3
sottoposta a una cura farmacologica contro gli stati d'ansia e di depressione comprensiva di psicofarmaci;
segnatamente ha assunto Zoloft CP_3
(sertralina), OZ (fluoxetina), FE (flurazepam), TI (zolpidem tartrato), il tutto sotto la cura del dott. di Alzano Lombardo;
Persona_5
ciò dal 6.6.2018 al 20.9.2019 (doc. 27).
75) Vero che la signora a seguito del lutto subito, ha sviluppato una CP_3
forma di depressione reattiva dovuta alla traumatica perdita per incidente pagina 17 di 32 stradale del compagno e del padre dei suoi figli.
76) Vero che, dopo la morte di la figlia di questi, , ha CP_8 CP_4
assunto un atteggiamento chiuso e scontroso nei confronti di tutto e di tutti:
familiari, amici, parenti.
77) Vero che dopo la morte del padre la figlia si è chiusa in se stessa ed CP_4
è diventata taciturna.
78) Vero che dopo la morte del padre il figlio ha affrontato una prima CP_5
fase di profonda depressione (fase durata circa dodici mesi) e, poi, di rabbia nei confronti delle altre persone e di ogni cosa le fosse proposta.
79) Vero che il signor destinava oltre la metà dei propri CP_8
guadagni di geometra libero professionista per le esigenze della famiglia.
80) Vero che la madre, signora nell'interesse dei figli CP_3 CP_5
ed , allora entrambe minori, provvedeva all'accettazione con beneficio di CP_4
inventario dell'eredità del padre CP_8
81) Vero che la signora sborsava la somma di €uro 4.161,70 CP_3
per le spese funeratizie di (docc. 3, 4 e 5 fascicolo di parte CP_8
attrice).
Si indicano quali testimoni: sui capitoli da 1) al 29) da escutere a mezzo di rogatoria internazionale ai sensi dell'art. 204 c.p.c., e sui quali si chiede di disporsi l'interrogatorio formale del signor , i signori e CP_10 Parte_6
Ufficiali della Polizia Stradale presso la Stazione della Polizia Parte_7
Stradale di Pola che ebbero ad effettuare il sopralluogo;
i signori Pt_8 pagina 18 di 32 , e agenti della polizia di Pola Parte_9 Persona_6 Parte_10
intervenuti sul luogo del fatto;
la signora , domiciliata a Tes_2
Medulin, Premantura, Selo 61/A; sui capitoli da 4) al 9), 12), 20), 21), 22),
23), 24) e 25) ing. con studio in Marčana, via Marčana 423; Testimone_3
sui capitoli da 8) al 12) e 26) dott.ssa con studio in Testimone_4
Pola, Vinogradska 11. Sui capitoli da 27) a 80) i signori: , via Testimone_5
Marconi n. 10/B Colzate;
, via Diaz n. 12, Gandino;
Parte_11
, vicolo Fossato n. 3, Vertova;
via Custoza n. Controparte_15 CP_16
20/A, Gandino;
via Buonarroti n. 1, Peia;
Controparte_17 Controparte_18
via Diaz n. 36, Gandino;
, via Ca' Bosio n. 48, Peia;
CP_19 [...]
via Cà Brignoli n. 10, Peia;
, via Buonarroti n. 1, CP_20 Controparte_21
Peia; , via Roma n. 13/A, Fiorano al Serio;
, via CP_22 CP_23
Custoza n. 20/A, Gandino;
, via Portone Fosco n. 1, Gandino;
Parte_12
, via Portone Fosco n. 1, Gandino;
, via San Parte_13 Parte_14
Giovanni Bosco n. 28, Gandino;
, via Vivaldi n. 6, Villa Controparte_24
di Serio;
, Piazza San Vittore n. 16, Bottanuco;
Controparte_25
via Ruviali n. 64, Gandino;
, via Grumella n. CP_26 CP_27
10, Gandino;
, via Silvio Pellico n. 20, Gandino;
, via CP_28 CP_29
Silvio Pellico n. 20, Gandino;
, via Giovanni Pascoli Controparte_30
n. 75, Gandino;
, via Provinciale n. 11, Gandino;
Controparte_31 CP_32
via Giovanni Pascili n. 75, Gandino;
via Diaz n. 7,
[...] CP_33
Gandino; via Colleoni n. 24, Gandino;
, Controparte_34 Controparte_35
pagina 19 di 32 via Puccini n. 112, Nembro;
, via Milano n. 34, Gandino;
Controparte_36
, via Grumella n. 10, Gandino;
via Diaz n. CP_37 Controparte_38
36, Gandino;
, via Diaz n. 7, Gandino;
, via CP_39 CP_40
Ruviali n. 18, Gandino;
, via Vincenzo De Paoli n. 22, CP_41
Clusone; , via Giovanno Pascoli n. 71, Gandino;
CP_42 CP_43
via Manzù n. 31, Fiorano al Serio;
, via G. Sora n. 8,
[...] Controparte_44
Nembro; , via Portone Fosco n. 1, Gandino;
, CP_45 Controparte_46
via Bono da Castione n. 18, Clusone;
, via De Novellis n. 2 CP_47
Gandino; via Zanchi n. 143, Alzano Lombardo;
, via CP_48 CP_49
Puccini n. 112, Nembro;
, via Carducci, Gandino;
Controparte_50 CP_51
, via De Ocha n. 23, Gandino;
, vicolo Cugini n. 5,
[...] Controparte_52
Gandino; , via Vivaldi n. 6, Villa di Serio;
, via CP_53 CP_54
Vivaldi n. 6, Villa di Serio;
, via Vivaldi n. 6, Villa di Serio;
CP_55
, via Roma n. 13/A, Fiorano al Serio;
, via CP_56 CP_57
Roma n. 13/A, Fiorano al Serio;
, via Colleoni n. 24, Gandino;
CP_58
, via De Ocha n. 23, Gandino;
, via Viani n. 46, Leffe;
CP_59 Tes_6
, via Provinciale n. 11, Gandino;
sui capp. da 69) a 78) dott.ssa Tes_7
presso il Poliambulatorio San Faustino di Darfo Boario Parte_4
Terme in via Roma n. 32; dott.ssa presso lo studio di Fiorano al Tes_1
Serio, via Locatelli n. 60; dott. di Alzano Lombardo;
dott.ssa Persona_5
presso il Centro Divenire di Torre Boldone;
sul cap. 81) CP_14
, quale legale rappresentante di Controparte_60 Per_7 Controparte_60
pagina 20 di 32 S.r.l. di Vertova, viale Rimembranze n. 52/54; titolare di Controparte_61
Fiorista Boschroli Caterina di Gandino via Battisti n. 20.
La difesa degli appellati dichiara di non accettare il contraddittorio in ordine ad eventuali domande nuove che fossero proposte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 08.04.2019 e rinnovato in data
20.3.2020 in proprio e quale legale rappresentante dei figli CP_3
minori ed nonché convivene, CP_5 CP_4 Controparte_6
figli e madre di convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di CP_8
AM, , e la compagnia assicurativa CP_1 CP_2 [...]
al fine di ottenerne la condanna, in via solidale, al Parte_1
risarcimento di tutti i danni subiti per la morte del congiunto occorsa in OM
(Repubblica di Croazia) in data 23 agosto 2015 a seguito di un sinistro stradale.
Esponevano che durante il soggiorno estivo di vacanza trascorso CP_8
in Croazia con la famiglia, mentre stava percorrendo la strada regionale n.
5136 in OM a bordo della sua bicicletta, era stato investito dal veicolo di proprietà di e condotto da il quale, viaggiando ad CP_2 CP_1
una velocità superiore a quella consentita, aveva invaso la corsia di marcia opposta percorsa dal ciclista, come accertato dalla sentenza del Tribunale
penale di Pola, all'esito della quale il conducente era stato condannato per il reato di omicidio colposo, decisione confermata in sede di gravame. pagina 21 di 32 Chiedevano, dunque, il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti, sia iure proprio che iure hereditatis, di cui chiedevano la liquidazione con l'applicazione della legge italiana.
, e la compagnia assicurativa CP_1 CP_2 Parte_1
nel costituirsi, ritenuta pacifica la dinamica del sinistro, invocavano
[...]
l'art. 4 del Regolamento (CE) n. 864/2007 (Regolamento Roma II), come interpretato dalla sentenza n. 350 del 10.12.2015 della Corte di Giustizia UE
(causa C-350/2014), nella parte in cui dispone che la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali che derivano da fatto illecito è quella del paese in cui il danno si verifica, e, di conseguenza, chiedevano l'applicazione della legge croata.
Nel corso del giudizio si costituiva in proprio divenuto nelle CP_5
more maggiorenne.
Con sentenza n. 1295/2021 il Tribunale di AM, accertata la responsabilità
esclusiva di nella causazione del sinistro, condannava i convenuti, CP_1
in solido tra loro, al pagamento delle seguenti somme, oltre ad interessi legali dalla data della sentenza al saldo:
-€ 53.000 in favore di convivente del de cuius, di cui € CP_3
45.000 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale e € 8.000 per il danno da stress;
-€ 68.000 in favore, per ciascuno, di nonché di CP_5 CP_4
figli e madre di ed eredi di Controparte_6 CP_8 CP_9
pagina 22 di 32 padre del de cuius deceduto nell'anno 2017, di cui € 45.000 e € 15.000 a titolo di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale ed € 8.000 per il danno da stress;
- € 4.161,70 in favore di per il rimborso delle spese funerarie CP_3
ed € 123.887,94 a titolo di danno patrimoniale (lucro cessante) per la perdita dell'apporto economico da parte del de cuius;
-€ 31.399,58 in favore di a titolo di lucro cessante;
CP_5
-€ 38.723,55 in favore di a titolo di lucro cessante. CP_4
Poneva le spese di lite a carico dei convenuti, in solido tra loro, in applicazione del principio della soccombenza.
Per quanto ancora rileva, così argomentava il Tribunale:
i)l'art. 4 del Regolamento (CE) n. 864/2007 prevede che la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali che derivano da fatto illecito è quella del paese in cui il danno si verifica;
indi deve trovare applicazione la legge croata,
essendosi verificato in OM il danno, da intendersi quale lesione del diritto alla salute di CP_8
ii)il giudice nazionale, in forza dell'art. 15 L. 218/1995, deve applicare la legge straniera “secondo i propri criteri di interpretazione e di applicazione nel tempo”, sicché, nel caso de quo, trovano applicazione i criteri orientativi per la determinazione dell'importo del risarcimento per i danni non materiali elaborati dalla Suprema Corte della Croazia in data 29.11.2002 e 30.3.1987 al fine di garantire un'applicazione uniforme dell'art. 200 par. 1 della Legge pagina 23 di 32 sugli Obblighi;
iii)tali criteri non sono suscettibili di una mera applicazione automatica, come espressamente riconosciuto sia dalla Corte Suprema della Repubblica di
Croazia, laddove ha chiarito che nel determinare l'importo del risarcimento occorre “tenere sempre in considerazione tutte le circostanze del caso, di cui la durata e l'intensità dei dolori fisici e psichici e dello stato di stress rappresentano condizioni particolarmente importanti, ma non le uniche che la corte deve tenere in considerazione nel determinare l'importo del risarcimento” sia dallo stesso art. 1100 della legge sugli obblighi n. 35/05, e ciò in conformità a quanto prevede il considerando n. 33 del Regolamento
(CE) n. 864/2007 secondo cui è opportuno che il giudice adito, nel quantificare i danni per lesione alla persona qualora l'incidente abbia luogo in uno Stato diverso da quello di residenza abituale della vittima, tenga conto di tutte le circostanze di fatto riguardanti la vittima, compreso l'effettivo lucro cessante e le spese del trattamento medico e riabilitativo;
di conseguenza,
valorizzando le particolari circostanze nelle quali si è verificato il sinistro,
idonee a giustificare il patimento di una sofferenza maggiore degli attori rispetto alla generalità dei soggetti nel medesimo contesto di luogo e di tempo,
il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale è da liquidarsi, in favore di ciascun attore, in una misura superiore rispetto alla somma prevista dai criteri orientativi della Suprema Corte croata (€ 45.000 rispetto ad €
29.331); pagina 24 di 32 iv)in favore di ciascun attore è da riconoscersi la somma di € 8.000 a titolo di risarcimento del danno da paura e da stress, poiché è indubbio che gli attori subiranno per un periodo particolarmente lungo un forte senso di paura e di alterazione dell'equilibrio psicologico;
v)il danno patrimoniale da lucro cessante, relativo alla perdita dell'apporto economico che il de cuius assicurava al proprio nucleo famigliare, è
espressamente richiamato dal considerando n. 33 del regolamento n. 864/2007
e dall'art. 1046 della normativa croata e viene liquidato applicando il coefficiente di capitalizzazione delle rendite vitalizie o di quelle temporanee alla quota di reddito della vittima che sarebbe stata destinata alle esigenze della famiglia (Cass. n. 6619/2018).
La sentenza veniva gravata da e Parte_1 CP_1 [...]
. CP_2
in proprio e quale legale rappresentante della figlia minore CP_3
e resistevano all'impugnazione. CP_4 CP_5 Controparte_6
Con atto del 26.09.2023 divenuta maggiorenne nelle more del CP_4
giudizio, si costituiva in proprio.
Con ordinanza del 24.07.2024 la causa veniva rimessa sul ruolo per l'acquisizione di un parere aggiornato sull'evoluzione giurisprudenziale relativa alla determinazione dei danni oggetto delle domande.
All'udienza del 19.03.2025 la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse pagina 25 di 32 conclusionali e memoria di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo gli appellanti lamentano un'errata quantificazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali articolando un triplice ordine di censure.
In primo luogo, si dolgono della personalizzazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, in quanto l'aumento del 50% dell'importo risarcitorio rispetto al valore previsto dai criteri orientativi elaborati dalla
Suprema Corte croata era stato disposto in assenza di un adeguato sostrato probatorio che ne consentisse il discostamento e in presenza di circostanze già
contemplate nell'importo definito dagli stessi criteri orientativi.
Inoltre, lamentano il riconoscimento del danno da paura e da stress,
assumendo che secondo la costante giurisprudenza croata esso viene liquidato unicamente in favore dei soggetti direttamente coinvolti nell'evento dannoso e non già in favore delle vittime indirette.
Da ultimo, censurano la quantificazione del danno patrimoniale da lucro cessante per perdita dell'apporto di reddito, in quanto operata tramite l'applicazione dei criteri previsti nell'ordinamento italiano, mentre la normativa croata (art. 1088 della legge sulle obbligazioni) ne prevede il risarcimento mediante la corresponsione di una rendita ovvero, in ipotesi determinate, di una somma risarcitoria.
In ogni caso, lamentano l'omessa prova di tale voce di danno, assumendo che le dichiarazioni dei redditi prodotte nulla provano in punto di effettivo apporto pagina 26 di 32 economico del de cuius alle esigenze famigliari.
Con il secondo motivo di appello censurano la sentenza in punto spese di lite,
chiedendo che ne venga disposta la compensazione attesa la soccombenza reciproca, per essere stata accolta la domanda attorea in un importo inferiore rispetto a quello azionato.
------------------
Il primo motivo di appello è parzialmente fondato.
In relazione al danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, si rileva che l'aumento disposto dal primo giudice rispetto al valore definito dai criteri orientativi è inferiore alla contestata misura del 50%, avendo egli liquidato, per ciascun congiunto, la somma di € 45.000,00 rispetto all'importo di € 29.077,50 (220.000,00 kn), ed è stato adeguatamente motivato.
Non si condivide, dunque, l'assunto degli appellanti secondo cui “le circostanze evidenziate dal Giudice di prime cure (affetto, attenzione,
sofferenza, dolore) ai fini della concessione della personalizzazione sono già
contemplate nell'importo indicato dai criteri croati, mentre nessuna circostanza straordinaria è stata provata e, per la verità, nemmeno allegata nel corso del giudizio di primi grado” poiché il Tribunale si è discostato, in aumento, dal valore di 200.000,00 kn indicato dai criteri orientativi della
Suprema Corte croata alla luce delle specifiche ed particolari circostanze che connotano il caso di specie (segnatamente: sinistro stradale avvenuto all'estero durante un periodo di vacanza trascorso in famiglia, età adolescenziale dei pagina 27 di 32 figli, aggravamento della percezione del dolore per essere occorsa la perdita del congiunto in un paese diverso rispetto a quello di appartenenza) ulteriori rispetto alle menzionate “affetto, attenzione, sofferenza, dolore” già comprese negli importi predefiniti.
Il primo giudice ha correttamente disposto la personalizzazione della pretesa voce di danno, in quanto, come già rilevato nell'impugnata sentenza, la stessa
Corte suprema croata, nell'introdurre nella seduta del 29 novembre 2002 i criteri orientativi per la determinazione dell'importo del risarcimento per danni non materiali, aveva precisato che “essi non rappresentano una formula matematica che funga da mero automatismo per il calcolo del risarcimento.
Nell'applicazione della suddetta disposizione occorre tenere sempre in considerazione tutte le circostanze del caso (…)” aggiungendo che “insieme ai criteri orientativi, per le diverse forme di danni non materiali si rimanda anche ai principi di diritto della Sezione civile della Corte suprema della Repubblica
di Croazia del 30 marzo 1987. Con ciò si intende rimandare a tutte le circostanze del caso che la Corte deve tenere in considerazione nell'applicare le disposizioni di cui all'art. 200 par.1 della ZOO”.
Per di più, come rilevato dal primo giudice e da parte appellata, la valorizzazione delle circostanze del caso concreto si giustifica anche in base al considerando n. 33 del regolamento (CE) n. 864/2007, nella parte in cui il giudice adito viene invitato a tenere conto “di tutte le circostanze di fatto riguardanti la vittima, compreso l'effettivo lucro cessante e le spese del pagina 28 di 32 trattamento medico e riabilitativo” nel quantificare i danni per lesione alla persona qualora l'incidente abbia luogo in uno Stato diverso da quello di residenza abituale della vittima, come si è verificato nel caso di specie dove l'incidente è avvenuto in Croazia mentre e i suoi congiunti CP_8
risiedono abitualmente in Italia.
Si aggiunga che la mera difesa secondo cui l'importo previsto dai parametri croati costituisce l'ammontare massimo liquidabile a titolo di danno non patrimoniale, sollevato dalla compagnia assicurativa per la prima volta con la seconda comparsa conclusionale del 16.05.2025 è sfornito di prova, non risultando allegata all'atto la citata sentenza del 4.11.2021 della Corte
costituzionale croata.
Si accoglie, invece, la censura relativa al danno da paura e da stress in quanto nell'ordinamento croato, secondo le disposizioni dell'art. 200 della legge sulle obbligazioni civili, solo la persona direttamente colpita dall'azione dannosa ha diritto al risarcimento del danno morale, come espressamente riconosciuto dalla Corte Suprema croata nelle sentenze Rev-x 268/15-2 del 24.05.2016,
Rev-1230/1995-2 del 09.05.1995 prodotte dagli appellanti.
In applicazione del diritto sostanziale croato, in favore dei congiunti di
[...]
non può dunque riconoscersi alcun importo a titolo di risarcimento del CP_8
danno da stress.
Quanto al danno patrimoniale da lucro cessante, si osserva che l'art. 1094
della legge sugli obblighi dispone che “la persona che è stata mantenuta o pagina 29 di 32 aiutata regolarmente dal defunto, nonché la persona che per legge aveva il diritto di esigere alimenti dal defunto, ha diritto al risarcimento del danno subito dalla perdita di alimenti o assistenza”.
L'ordinamento croato, al pari di quello italiano, riconosce, in capo alla
“persona a carico del defunto”, il diritto al risarcimento del danno da mancato mantenimento.
In relazione alla modalità di liquidazione di tale voce di danno, art. 1094 dello
Contr
si limita unicamente, al secondo comma, a disporre che “tale danno è
risarcito mediante il pagamento di una rendita, il cui ammontare è calcolato tenendo conto di tutte le circostanze del caso, e che non può essere superiore a quanto la persona lesa avrebbe ricevuto dal defunto se fosse rimasta in vita”
Ferma l'applicazione del diritto sostanziale croato nella parte in cui riconosce alle “vittime indirette” il diritto al risarcimento del danno da mancato mantenimento, l'art. 12 della L. n. 218/1995 impone l'applicazione della legge italiana al processo che si svolge in Italia.
Il giudice nazionale, nel procedere alla valutazione delle risultanze istruttorie e alla liquidazione dell'importo risarcitorio, deve dunque applicare la legge italiana;
sicché ben può considerare provato il danno patrimoniale da lucro cessante tramite il sistema presuntivo da cui risulta che il defunto avrebbe destinato una parte del proprio reddito alle necessità della convivente con cui era stabilmente legato e conviveva dal 2001 e dei figli, ancora minori all'epoca del sinistro. pagina 30 di 32 Il secondo motivo di appello è infondato.
Giova evidenziare il principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte con sentenza n. 32061/2022 secondo cui in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza,
configurabile unicamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92 comma 2 c.p.c.
La sentenza impugnata va, dunque, riformata limitatamente alla rideterminazione del danno non patrimoniale subito dai prossimi congiunti della vittima del sinistro.
Atteso l'esito complessivo del giudizio, per la loro soccombenza,
[...]
e , in solido tra loro, vanno Parte_1 CP_1 CP_2
condannati a rifondere in favore di CP_3 CP_4 [...]
e le spese di entrambi i gradi di giudizio, che si CP_5 Controparte_6
liquidano, sulla base del decisum, per il primo grado, in complessivi € 22.457
(di cui € 3.544 per la fase di studio, € 2.338 per la fase introduttiva, € 10.411
per la fase istruttoria, € 6.164 per la fase decisionale),oltre rimborso forfettario pagina 31 di 32 15% e accessori di legge;
per questo grado in complessivi € 14.239 (di cui €
4.389 per la fase di studio, € 2.552 per la fase introduttiva, € 7.298 per la fase decisionale) oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 1295/2021 del
Tribunale di AM, che parzialmente accoglie, così provvede:
- in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma;
condanna condanna e , in Parte_1 CP_1 CP_2
solido tra loro, a risarcire a € 45.000 a titolo di danno non CP_3
patrimoniale; a e € 60.000 CP_5 CP_4 Controparte_6
ciascuno a titolo di danno non patrimoniale;
-condanna e , in solido Parte_1 CP_1 CP_2
tra loro, a rifondere in favore di e CP_3 CP_4 CP_5
le spese di entrambi i gradi, liquidate come in parte motiva. Controparte_6
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025
La CONSIGLIERE EST.
CI LL
IL PRESIDENTE
IU RA
pagina 32 di 32
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. IU RA Presidente
Dott. CI LL Consigliere rel.
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 181/2022 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del 19.03.2025 promossa d a
OGGETTO: in persona del legale rappresentante pro Parte_1 morte tempore, con sede legale in Zagabria (Croazia), rappresentata e difesa dall'avv. SAŠA PRIMOSIG e dall'avv. FRANCESCA PEGAN ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in VIA DUCA D'AOSTA N. 42
34170 GORIZIA
APPELLANTE
E
e , rappresentati e difesi dall'avv. CP_1 CP_2
pagina 1 di 32 LA NA con studio in CORSO ITALIA N. 31 TRIESTE
APPELLANTI
Contro
(C.F. ), CP_3 C.F._1 CP_4
(C.F. , (C.F. C.F._2 CP_5
) e (C.F. C.F._3 Controparte_6
), rappresentati e difesi dall'avv. FERNANDO BOLIS C.F._4
ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in VIA GIACOMO
QUARENGHI N. 13 BERGAMO
APPELLATI
In punto: appello a sentenza del Tribunale di AM pubblicata in data
12.07.2021 con il n. 1295/2021
CONCLUSIONI
Di e : CP_1 CP_2
Nel merito:
- accogliere i motivi di impugnazione dedotti nell'atto di citazione in appello di data 14.2.2022 e di conseguenza riformare la sentenza n. 1295/2021 di data
16.06.2021, pubblicata in data 12.07.2021, del Tribunale di AM.
- rigettare le eccezioni sollevate dagli odierni appellati dinanzi a questa Corte
perché infondate in fatto e in diritto
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, rimborso forfettario, oltre IVA e CAP come per legge. pagina 2 di 32
Parte_2
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia accogliere, per tutti i motivi dedotti, il presente appello e, per l'effetto, in parziale riforma della qui impugnata sentenza n. 1295/2021 di data 16.06.2021 pubblicata in data
12.07.2021 del Tribunale di AM, previa sospensione della sua efficacia ai sensi e per gli effetti dell'art. 283 c.p.c., anche inaudita altera parte e con carattere di assoluta urgenza, accogliere le seguenti conclusioni già avanzate in prime cure e di seguito riportate:
“- rideterminare il quantum del danno non patrimoniale da perdita parentale iure proprio così come prospettato dalla parte attrice, poiché ritenuto eccessivo, e in ogni caso non riconoscere la personalizzazione prevista per lo stesso:
- Rideterminare il quantum della richiesta di danno patrimoniale in quanto eccessivo e non provato.
- con vittoria di spese, diritti e compensi del giudizio”
E conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli odierni appellati dinanzi al Tribunale di primo grado per le ragioni esposte nel presente atto. In ogni caso, si dovrà tener conto dell'importo di euro
120.000,00 corrisposto dalla Compagnia esponente agli odierni appellati,
onde detrarre il medesimo dal risarcimento in ipotesi liquidato.
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfetario spese generali 15%,
IVA, CPA , come per legge o, in subordine, con compensazione delle spese e pagina 3 di 32 dei compensi per le ragioni di cui in narrativa e per entrambi i gradi di giudizio.
, , e : Controparte_7 CP_4 CP_5 Controparte_6
IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE:
dichiarare l'inammissibilità, l'improponibilità e l'improcedibilità dell'appello proposto dai signori e , nonché da CP_1 CP_2 [...]
avverso la sentenza n. 1295/2021 del Tribunale di AM, ciò ai Parte_1
sensi e per gli effetti di cui all'art. 342 c.p.c., ovvero ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c.; ciò per le ragioni tutte esposte nella parte narrativa della comparsa di costituzione in appello.
NEL MERITO:
respingere l'appello proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto, con l'integrale conferma della sentenza impugnata.
Spese di primo e di secondo grado in ogni caso rifuse.
IN VIA ISTRUTTORIA:
ammettere se ritenuto del caso, prova per interrogatorio formale e per testi sulle seguenti circostanze, con i testi appresso indicati:
1) Vero che il giorno 23 agosto 2015 il signor si trovava con la CP_8
famiglia, ossia la compagna e convivente signora e i figli CP_3
della coppia, ed in Medulin (Croazia) per trascorrere CP_5 CP_4
insieme un periodo di vacanza. 2) Vero che la famiglia appassionata CP_4
di natura, stava trascorrendo le vacanze in campeggio. pagina 4 di 32 3) Vero che il giorno 23 agosto 2015, nel pomeriggio, il signor CP_8
prendeva, come era solito fare, la propria bicicletta per fare un giro nei d'intorni del campeggio.
4) Vero che mentre percorreva la strada regionale n. 5136 in CP_8
OM (direzione Premantura verso Banjole), veniva investito nei pressi del centro abitato, dalla vettura SK FA, targata PU 585 HT, condotta dal signor e di proprietà del signor (cfr. docc. 19 e 20). CP_1 Persona_1
5) Vero che la vettura SK FA, viaggiando ad una velocità di oltre 90
chilometri orari, impegnando la curva sinistra nei pressi di , dove vige il Pt_3
limite di velocità di 60 km orari, perdeva il controllo e, sbandando, invadeva la carreggiata destinata ai veicoli che procedono nell'opposto senso di marcia
(cfr. docc. 19 e 20).
6) Vero che la vettura SK FA con il proprio lato destro andava ad urtare la parte anteriore della bicicletta marca Giant, tipo TCRC, condotta da che procedeva nella propria corsia di marcia in direzione CP_8
opposta rispetto a quella della vettura (cfr. docc. 19 e 20).
7) Vero che la vettura SK FA terminava la propria corsa uscendo di strada al lato della carreggiata e dopo aver urtato un albero si ribaltava sul tetto (cfr. docc. 19 e 20).
8) Vero che veniva scagliato con la propria bicicletta in CP_8
direzione sud-est (cfr. docc. 19 e 20).
9) Vero che la bicicletta si fermava al di fuori della carreggiata, mentre il pagina 5 di 32 corpo di sbalzato dalla sella della bicicletta, rimaneva disteso CP_8
sulla carreggiata (cfr. docc. 19 e 20).
10) Vero che decedeva a causa delle lesioni riportate (cfr. doc. CP_8
21).
11) Vero che in sede di disamina della salma di le lesioni CP_8
venivano ritenute compatibili con la dinamica del sinistro (cfr. doc. 21).
12) Vero che indossava il caschetto di protezione (cfr. docc. 19, CP_8
20 e 21)
13) Vero che la signora ed i figli erano rimasti al campeggio CP_3
a riposare ed a rassettare la loro piazzola e la tenda che avevano montato, in attesa del ritorno per cena del compagno e padre dal giro in bicicletta.
CP_ 14) Vero che, non vedendo tornare , la signora usciva dal CP_3
campeggio per attenderlo all'ingresso.
15) Vero che, vista l'ora tarda ed il mancato ritorno del compagno, la signora si recava alle ore 21.00 circa presso la Polizia di Pola per verificare CP_3
CP_ se fosse successo qualcosa al compagno o se avessero avuto notizie di
(doc. 18).
16) Vero che, in quel frangente, la Polizia comunicava alla signora CP_3
che effettivamente si era verificato un incidente mortale tra una vettura ed una bicicletta, ma che il conducente di quest'ultima – rimasto ucciso nell'occorso –
non aveva con se i documenti d'identità.
17) Vero che la descrizione del ciclista deceduto e della sua bicicletta pagina 6 di 32 corrispondeva a quella di CP_8
18) Vero che comunicava ad , marito della CP_3 Persona_2
CP_ sorella di ( , deceduta un anno e mezzo prima dell'incidente per cui Per_3
CP_ è causa) quanto accaduto, pregandolo di dare la notizia ai genitori di ,
signori e Controparte_6 CP_9
19) Vero che, il giorno successivo all'incidente, fu la signora CP_3
CP_ ad effettuare il riconoscimento di .
20) Vero che al momento del sinistro la bicicletta del signor era CP_8
in buono stato di manutenzione, con gli pneumatici, lo sterzo ed i freni funzionanti (cfr. doc. 20)
21) Vero che il giorno del sinistro il manto stradale era asciutto e privo di avvallamenti (cfr. docc. 19 e 20).
22) Vero che il giorno del sinistro c'era il sole e la visibilità era buona (cfr.
docc. 19 e 20).
23) Vero che nel tratto di strada in cui ebbe a verificarsi l'incidente (1° tronco della strada regionale 5136 Banjole-Premantura, in prossimità del 1°
km+330 m) vige e/o vigeva all'epoca del sinistro il limite di velocità di 60
km/h (cfr. docc. 19 e 20).
24) Vero che dagli accertamenti effettuati dalla Polizia Stradale di Pola
risultava che “la velocità di movimento del veicolo dell'imputato è in collegamento causale con la perdita di controllo del veicolo, ossia con la causa dell'incidente.” (cfr. doc. 19). pagina 7 di 32 25) Vero che ho redatto la perizia cinematica che mi viene mostrata su incarico del competente Pubblico Ministero presso la Procura della
Repubblica di Pola, di cui confermo il contenuto (cfr. doc. 20).
26) Vero che ho redatto la perizia medico-legale che mi viene mostrata su incarico del competente Pubblico Ministero presso la Procura della
Repubblica di Pola, di cui confermo il contenuto (cfr. doc. 21).
27) Vero che il conducente del veicolo SK FA, targata PU 585 HT,
veniva condannato con sentenza in data 18 ottobre 2017 dal Tribunale
Municipale di Pola per il reato di omicidio colposo e condannato ad un anno di lavori socialmente utili, in luogo della pena detentiva (cfr. doc. 22).
28) Vero che la sentenza del Tribunale Municipale di Pola del 18 ottobre
2017, veniva impugnata dal signor signor , avanti la Corte CP_10
d'Appello di soltanto per chiedere la riforma della stessa in punto CP_11
spese legali.
29) Vero che la sentenza d'appello in data 1 marzo 2018, della Corte
d'Appello di ha confermato la sentenza di primo grado del Tribunale CP_11
Municipale di Pola in data 18 ottobre 2017 (cfr. docc. 22 e 23).
30) Vero che impiegata presso il Comune di Peia, ed CP_3 [...]
geometra libero professionista incaricato quale tecnico dallo stesso CP_8
Comune, si conoscevano sul posto di lavoro nell'anno duemila.
CP_ 31) Vero che ed , dopo essersi conosciuti, dapprima si CP_3
frequentavano con sempre maggiore assiduità per poi decidere, nell'ottobre pagina 8 di 32 2001, di instaurare una convivenza stabile e formare una famiglia.
CP_ 32) Vero che ed stabilivano la loro residenza familiare dapprima, CP_3
dall'ottobre 2001 all'ottobre 2004 in Cazzano Sant'Andrea, via Dante n. 21 e,
CP_ successivamente, fino alla morte di , in Gandino, via Silvio Pellico n. 20.
CP_ 33) Vero che ed dall'anno 2001 sino al giorno del tragico CP_3
incidente, 23 agosto 2015, hanno convissuto e vissuto insieme – e con loro i figli ed – come una famiglia (cfr. doc. 6 e docc. 24 e 25). CP_5 CP_4
CP_ 34) Vero che ed condividevano sia il lavoro che il tempo libero. CP_3
35) Vero che, in particolare, spesso (impiegata presso CP_3
CP_ l'ufficio Tributi Finanza del Comune di Peia), chiedeva consiglio ad ,
ricorrendo alla sua esperienza professionale di geometra.
CP_ 36) Vero che ed avevano amici comuni, che frequentavano CP_3
insieme con regolarità.
CP_ 37) Vero che ed erano soliti organizzare con gli amici cene, CP_3
passeggiate in montagna, in bicicletta, sere ed incontri;
e ciò tutte le settimane. 38) Vero che tali ritrovi con gli amici si svolgevano sia a casa di
CP_
e di , sia presso i loro conoscenti che, ancora, presso l'abitazione CP_3
CP_ dei genitori di , casa che offriva spazio in abbondanza per tali occasioni di incontro.
CP_
39) Vero che ed condividevano l'interesse per la bicicletta, le CP_3
passeggiate in montagna, la vita all'aria aperta e le escursioni, per la coltivazione dell'orto e del cosiddetto “mais spinato” della Val Gandino. pagina 9 di 32 CP_ 40) Vero che ed condividevano la passione per la natura e per lo CP_3
sport. 41) Vero che aveva un carattere fermo e rassicurante. CP_8
CP_ 42) Vero che sosteneva la compagna anche nel seguire la mamma di
, signora gravemente invalida in quanto affetta da CP_3 Persona_4
sclerosi multipla e colpita da ictus nel 2013 durante un intervento chirurgico per un tumore all'intestino. 43) Vero, in particolare, che ogni qualvolta doveva affrontare un problema o una difficoltà sul lavoro, si CP_3
CP_ confrontava con .
CP_ 44) Vero che ed erano soliti confrontarsi e dialogare prima di CP_3
assumere ogni scelta, da quelle più semplici a quelle più importanti,
soprattutto con riguardo al lavoro ed all'educazione dei figli ed . CP_5 CP_4
45) Vero che veniva aiutata da anche nella conduzione CP_3 CP_8
domestica e nella gestione della famiglia, oltre che nell'educazione dei figli.
CP_
46) Vero che, in particolare, provvedeva ogni giorno alla preparazione del pranzo sia per che per i due figli, oltre che agli CP_3
approvvigionamenti (la spesa) quotidiani.
47) Vero che veniva aiutata quotidianamente dal compagno CP_3
CP_
nella gestione degli impegni dei figli, come portarli a scuola,
accompagnarli nelle attività ludiche e sportive.
CP_ 48) Vero che si interessava dell'andamento scolastico dei figli,
partecipava ai colloqui con gli insegnanti ed alle riunioni di classe.
CP_ 49) Vero che aiutava i figli nello studio e nell'esecuzione quotidiana dei pagina 10 di 32 compiti, oltre che nella preparazione di verifiche ed interrogazioni.
50) Vero che condivideva con i figli la passione per la natura e CP_8
l'aria aperta.
51) Vero che la passione per la natura era stata trasmessa dal padre a CP_5
ed fin dalla tenera età. CP_4
52) Vero che era solito organizzare con i figli, ed , e CP_8 CP_5 CP_4
con la compagna , passeggiate all'aria aperta e camminate in CP_3
montagna e gite, anche impegnative, in bicicletta.
53) Vero che ha trasmesso ai figli la passione per la bicicletta, CP_8
sport che lo stesso era solito praticare con ed . CP_5 CP_4
54) Vero che il signor ed i figli avevano adibito ad orto una parte CP_8
del terreno della casa paterna sita in Cazzano Sant'Andrea, via Valle Gaggio.
55) Vero che il signor condivideva con ed la passione CP_8 CP_5 CP_4
per l'orto.
56) Vero che ed erano soliti curare, con il padre, l'orto che questi CP_5 CP_4
aveva realizzato presso la casa paterna di via Valle Gaggio.
57) Vero che ed condividevano con il padre la passione per i CP_5 CP_4
viaggi e per le visite delle capitali europee.
58) Vero che la famiglia (papà, mamma e i figli) hanno CP_12
visitato, tra le altre, le seguenti città e località: il lago di Garda, la Costa Rei
in Sardegna, San Teodoro in Sardegna, la Calabria, San Benedetto del Tronto
e le Marche, ER, Santiago de Compostela, la Normandia, Ibiza, la pagina 11 di 32 ciclabile del Danubio, Vienna, Amsterdam, UK, Madrid.
59) Vero che la famiglia (papà, mamma e i figli) era solita CP_12
trascorre insieme le ricorrenze e le festività quali il Natale, il Capodanno, la
Pasqua, i compleanni.
60) Vero che la famiglia (papà, mamma e i figli) era solita CP_12
trascorrere le vacanza estive insieme, al mare, in montagna o a impegnati in viaggi in Europa.
61) Vero che la famiglia (papà, mamma e i figli) era solita CP_12
trascorre i pranzi della domenica e le festività insieme, e con loro anche i nonni paterni, signora ed Controparte_6 CP_9
62) Vero che le fotografie (doc. 17) che vengono mostrate ritraggono
[...]
in diversi momenti della sua vita, da solo o con i suoi familiari. In CP_8
particolare, i fotogrammi seguenti ritraggono (tra parentesi è indicata la data
CP_ dello scatto di ogni fotografia): a) ed con in braccio al suo CP_3 CP_5
CP_ CP_ battesimo (2.6.02); b) con il figlio (12.6.02); c) con il figlio CP_5
CP_ CP_
(23.6.02); d) con il piccolo (8.8.02); e) con il figlio CP_5 CP_5 CP_5
CP_ CP_ (16.8.02); f) con il figlio a RA LI (1.9.02); g) con il CP_5
CP_ CP_ figlio (12.3.03); h) con il figlio in bicicletta (26.4.03); i) CP_5 CP_5
CP_ con il figlio nei boschi di Livigno (21.6.03); l) con ed il CP_5 CP_3
CP_ figlio a casa di Valle Gaggio dei suoi genitori (22.3.04); m) con il CP_5
CP_ figlio il giorno del suo compleanno (28.03.04); n) con il figlio CP_5 CP_5
CP_ a Costa Rei, Sardegna (29.05.04); o) con il figlio in piscina a Costa CP_5
pagina 12 di 32 CP_ Rei, Sardegna (29.05.04); p) con il figlio in piscina a Costa Rei, CP_5
CP_ Sardegna (29.05.04); q) con il figlio in spiaggia a Costa Rei, CP_5
CP_ CP_ Sardegna (31.05.04); r) con la piccola (12.01.05); s) con i CP_4
CP_ figli ed (24.04.05); t) con la figlia a Ibiza (17.05.05); u) CP_5 CP_4 CP_4
CP_ CP_
con il figlio a Ibiza (17.05.05); v) con la figlia a Ibiza CP_5 CP_4
CP_ CP_ (22.05.05); z) con il figlio a Ibiza (26.05.05); aa) con la figlia CP_5
CP_
a Ibiza (28.05.05); bb) con la figlia a Ibiza (28.05.05); cc) CP_4 CP_4
CP_
con i figli ed al compleanno della zia suora (26.06.05); dd) CP_5 CP_4
CP_
con il figlio durante il cammino di Santiago de Compostela CP_5
CP_ (16.07.05); ee) con il figlio durante il cammino di Santiago de CP_5
CP_ Compostela (23.07.05); ff) con il figlio al parco di Leffe (31.07.05); CP_5
CP_ CP_ gg) con il figlio al parco di Leffe (31.07.05); hh) con il figlio CP_5
CP_
al parco di Leffe (31.07.05); ii) con il figlio al parco di Leffe CP_5 CP_5
CP_ CP_ (31.07.05), ll) con i figli ed (28.08.05); mm) con la figlia CP_5 CP_4
CP_
(1.11.05); nn) con i figli ed in spiaggia in Calabria CP_4 CP_5 CP_4
CP_ CP_ (3.06.06); oo) con i figli ed in Calabria (11.06.06); pp) CP_5 CP_4
CP_ con i figli ed a San Teodoro, Sardegna (21.06.07); qq) con i CP_5 CP_4
CP_ figli ed a San Teodoro, Sardegna (28.06.07); rr) con la CP_5 CP_4
CP_ mamma di , signora a UK (13.08.07); ss) CP_3 Persona_4
CP_ con i figli ed a San Benedetto del Tronto (2.07.08); tt) con i CP_5 CP_4
figli ed e la compagna in Normandia durante la raccolta CP_5 CP_4 CP_3
CP_ delle cozze (7.09.09); uu) con il figlio mentre fanno bricolage CP_5
pagina 13 di 32 (18.10.09); vv) VA i figli ed , con la compagna e la CP_5 CP_4 CP_3
famiglia riunita per il compleanno di (18.10.09); zz) mentre si CP_4 CP_4
CP_ dedica alla cura dell'orto, passione condivisa con il padre (25.10.09);
aaa) ed mentre si dedicano alla cura dell'orto, passione condivisa CP_5 CP_4
CP_ con il padre (25.10.09); bbb) mentre si dedica alla cura dell'orto, CP_5
CP_ CP_ passione condivisa con il padre (25.10.09); ccc) con il figlio e CP_5
CP_ la compagna al lago di Garda (settembre 2010) ddd) con la CP_3
CP_ compagna al lago di Garda (settembre 2010); eee) con la figlia CP_3
CP_
durante la raccolta del mais (12.09.10); fff) con il figlio CP_4 CP_5
durante la raccolta del mais (12.09.10); ggg) disegno di che raffigura CP_4
CP_ una tipica giornata in bici con la famiglia (20.04.11); hhh) con il figlio
CP_
ed amici durante la raccolta del mais (2.10.11); iii) con il figlio CP_5
CP_
ed amici durante la raccolta del mais (2.10.11); lll) con i figli , CP_5 CP_5
e con la compagna ed amici ad Amsterdam (19.02.12); mmm) CP_4 CP_3
CP_ CP_
e la compagna ad Amsterdam (19.02.12); nnn) con i figli CP_3
, e con la compagna ed amici ad Amsterdam (19.02.12); CP_5 CP_4 CP_3
CP_ ooo) con il figlio ad Amsterdam durante una partita di calcio CP_5
CP_ balilla con amici (19.02.12); ppp) con i figli , e con la CP_5 CP_4
compagna ed amici in visita in un museo di Amsterdam (19.02.12); CP_3
CP_ CP_ qqq) e la compagna ad Amsterdam (19.02.12); rrr) con i figli CP_3
, e con la compagna nel loro campo di mais (26.04.12); sss) CP_5 CP_4 CP_3
CP_
con la figlia mentre fanno colazione lungo la ciclabile del Danubio CP_4
pagina 14 di 32 CP_ (28.08.12); ttt) con la compagna a Passau, lungo la ciclabile del CP_3
CP_ Danubio (28.08.12); uuu) con la compagna lungo la ciclabile del CP_3
CP_ Danubio (29.08.12); vvv) con i figli ed lungo la ciclabile del CP_5 CP_4
CP_ Danubio, attraversamento (2.09.12); zzz) con i figli ed e la CP_5 CP_4
CP_ compagna , lungo la ciclabile del Danubio (2.09.12); aaaa) con il CP_3
CP_ figlio a pranzo lungo la ciclabile del Danubio (2.09.12); bbbb) con CP_5
il figlio durante un brindisi lungo la ciclabile del Danubio (4.09.12); CP_5
CP_ cccc) con il figlio durante una sosta lungo la ciclabile del Danubio CP_5
CP_ (4.09.12); dddd) con i figli ed riposo dopo aver pedalato CP_5 CP_4
CP_ lungo la ciclabile del Danubio (4.09.12); eeee) con i figli ed CP_5 CP_4
CP_ all'arrivo a Vienna (5.09.12); ffff) con i figli ed amici durante la raccolta
CP_ del mais (16.09.12); gggg) con la figlia durante la sua comunione CP_4
CP_ (12.05.13); hhhh) con la famiglia durante il pranzo per la comunione
CP_ CP_ (12.05.13); iiii) con il figlio (12.05.13); llll) con il figlio CP_5 CP_5
CP_ CP_ (12.05.13); mmmm) con la compagna a UK;
nnnn) CP_3
con i figli ed ed amici durante la raccolta del mais (13.10.13); CP_5 CP_4
CP_ oooo) con i figli ed ed amici durante la raccolta del mais CP_5 CP_4
CP_ (13.10.13); pppp) con i figli ed ed amici a ER (22.04.14); CP_5 CP_4
CP_ CP_ qqqq) con la compagna a ER (24.04.14); rrrr) con i figli CP_3
CP_
ed , la compagna ed amici a ER (25.04.14); ssss) CP_5 CP_4 CP_3
CP_ con il figlio durante la semina del mais (26.04.14); tttt) con il figlio CP_5
CP_
durante la semina del mais (26.04.14); uuuu) con il figlio e la CP_5 CP_5
pagina 15 di 32 CP_ compagna durante un pranzo in famiglia (31.05.14); vvvv) con amici durante un pranzo nel corso della raccolta del mais (3.10.14); zzzz) creazione
CP_ CP_ con il mais di (12.02.15); aaaaa) con i figli, la compagna e amici a
CP_ Madrid (14.02.15); bbbbb) con i figli, la compagna e amici a Madrid
CP_ (14.02.15); ccccc) con i figli, la compagna e amici a Madrid (16.02.15);
CP_ ddddd) coltivato da con i figli ed (16.05.15). CP_13 CP_5 CP_4
63) Vero che era solito fare visita tutti i giorni ai propri genitori CP_8
anziani genitori.
CP_ 64) Vero che trascorreva molto tempo libero insieme ai figli presso la casa paterna, dove peraltro si trovava l'orto “di famiglia”.
CP_ 65) Vero che, sentiva quotidianamente i suoi genitori al telefono.
CP_ 66) Vero che le telefonate e le visite ai genitori da parte di si erano fatte più assidue dopo la morte della sorella , avvenuta circa un anno e Per_3
CP_ mezzo prima dell'incidente occorso ad .
CP_ 67) Vero che ebbe a provvedere, insieme al padre , alla CP_9
ristrutturazione della casa paterna sita in Cazzano Sant'Andrea alla via Valle
Gaggio, e ciò anche partecipando fattivamente e direttamente ai lavori di costruzione, compresi quelli manuali.
68) Vero che dopo la morte del compagno la signora ha CP_3
dovuto chiedere un periodo di aspettativa dal lavoro per svolgere le pratiche di chiusura dell'attività professionale del compagno, per riorganizzare la gestione quotidiana della famiglia. pagina 16 di 32 69) Vero che tale periodo di aspettativa si è protratto per tre mesi.
CP_ 70) Vero che dopo la morte di , ha smesso di uscire di casa e di CP_3
frequentare gli amici.
71) Vero che a seguito del lutto subito, ha svolto colloqui CP_3
psicoterapici con la dott.ssa di Fiorano al Serio ed un percorso Tes_1
di sostegno, e ciò dal mese di agosto 2015 fino all'ultimo incontro tenutosi il 4
aprile 2017 (doc. 26).
72) Vero che la signora è stata in cura dal 27 aprile 2017 al 4 CP_3
maggio 2018 presso la Dottoressa psicoterapeuta presso il Parte_4
Poliambulatorio San Faustino di Darfo Boario Terme, per affrontare
CP_ l'elaborazione del lutto subito a seguito della morte di .
73) Vero che, dopo la dott.ssa la signora si Pt_4 CP_3
rivolgeva al Centro nella persona della Parte_5
Dottoressa , e ciò fino al mese di febbraio 2020. CP_14
74) Vero che la signora a seguito del lutto subito, si è CP_3
sottoposta a una cura farmacologica contro gli stati d'ansia e di depressione comprensiva di psicofarmaci;
segnatamente ha assunto Zoloft CP_3
(sertralina), OZ (fluoxetina), FE (flurazepam), TI (zolpidem tartrato), il tutto sotto la cura del dott. di Alzano Lombardo;
Persona_5
ciò dal 6.6.2018 al 20.9.2019 (doc. 27).
75) Vero che la signora a seguito del lutto subito, ha sviluppato una CP_3
forma di depressione reattiva dovuta alla traumatica perdita per incidente pagina 17 di 32 stradale del compagno e del padre dei suoi figli.
76) Vero che, dopo la morte di la figlia di questi, , ha CP_8 CP_4
assunto un atteggiamento chiuso e scontroso nei confronti di tutto e di tutti:
familiari, amici, parenti.
77) Vero che dopo la morte del padre la figlia si è chiusa in se stessa ed CP_4
è diventata taciturna.
78) Vero che dopo la morte del padre il figlio ha affrontato una prima CP_5
fase di profonda depressione (fase durata circa dodici mesi) e, poi, di rabbia nei confronti delle altre persone e di ogni cosa le fosse proposta.
79) Vero che il signor destinava oltre la metà dei propri CP_8
guadagni di geometra libero professionista per le esigenze della famiglia.
80) Vero che la madre, signora nell'interesse dei figli CP_3 CP_5
ed , allora entrambe minori, provvedeva all'accettazione con beneficio di CP_4
inventario dell'eredità del padre CP_8
81) Vero che la signora sborsava la somma di €uro 4.161,70 CP_3
per le spese funeratizie di (docc. 3, 4 e 5 fascicolo di parte CP_8
attrice).
Si indicano quali testimoni: sui capitoli da 1) al 29) da escutere a mezzo di rogatoria internazionale ai sensi dell'art. 204 c.p.c., e sui quali si chiede di disporsi l'interrogatorio formale del signor , i signori e CP_10 Parte_6
Ufficiali della Polizia Stradale presso la Stazione della Polizia Parte_7
Stradale di Pola che ebbero ad effettuare il sopralluogo;
i signori Pt_8 pagina 18 di 32 , e agenti della polizia di Pola Parte_9 Persona_6 Parte_10
intervenuti sul luogo del fatto;
la signora , domiciliata a Tes_2
Medulin, Premantura, Selo 61/A; sui capitoli da 4) al 9), 12), 20), 21), 22),
23), 24) e 25) ing. con studio in Marčana, via Marčana 423; Testimone_3
sui capitoli da 8) al 12) e 26) dott.ssa con studio in Testimone_4
Pola, Vinogradska 11. Sui capitoli da 27) a 80) i signori: , via Testimone_5
Marconi n. 10/B Colzate;
, via Diaz n. 12, Gandino;
Parte_11
, vicolo Fossato n. 3, Vertova;
via Custoza n. Controparte_15 CP_16
20/A, Gandino;
via Buonarroti n. 1, Peia;
Controparte_17 Controparte_18
via Diaz n. 36, Gandino;
, via Ca' Bosio n. 48, Peia;
CP_19 [...]
via Cà Brignoli n. 10, Peia;
, via Buonarroti n. 1, CP_20 Controparte_21
Peia; , via Roma n. 13/A, Fiorano al Serio;
, via CP_22 CP_23
Custoza n. 20/A, Gandino;
, via Portone Fosco n. 1, Gandino;
Parte_12
, via Portone Fosco n. 1, Gandino;
, via San Parte_13 Parte_14
Giovanni Bosco n. 28, Gandino;
, via Vivaldi n. 6, Villa Controparte_24
di Serio;
, Piazza San Vittore n. 16, Bottanuco;
Controparte_25
via Ruviali n. 64, Gandino;
, via Grumella n. CP_26 CP_27
10, Gandino;
, via Silvio Pellico n. 20, Gandino;
, via CP_28 CP_29
Silvio Pellico n. 20, Gandino;
, via Giovanni Pascoli Controparte_30
n. 75, Gandino;
, via Provinciale n. 11, Gandino;
Controparte_31 CP_32
via Giovanni Pascili n. 75, Gandino;
via Diaz n. 7,
[...] CP_33
Gandino; via Colleoni n. 24, Gandino;
, Controparte_34 Controparte_35
pagina 19 di 32 via Puccini n. 112, Nembro;
, via Milano n. 34, Gandino;
Controparte_36
, via Grumella n. 10, Gandino;
via Diaz n. CP_37 Controparte_38
36, Gandino;
, via Diaz n. 7, Gandino;
, via CP_39 CP_40
Ruviali n. 18, Gandino;
, via Vincenzo De Paoli n. 22, CP_41
Clusone; , via Giovanno Pascoli n. 71, Gandino;
CP_42 CP_43
via Manzù n. 31, Fiorano al Serio;
, via G. Sora n. 8,
[...] Controparte_44
Nembro; , via Portone Fosco n. 1, Gandino;
, CP_45 Controparte_46
via Bono da Castione n. 18, Clusone;
, via De Novellis n. 2 CP_47
Gandino; via Zanchi n. 143, Alzano Lombardo;
, via CP_48 CP_49
Puccini n. 112, Nembro;
, via Carducci, Gandino;
Controparte_50 CP_51
, via De Ocha n. 23, Gandino;
, vicolo Cugini n. 5,
[...] Controparte_52
Gandino; , via Vivaldi n. 6, Villa di Serio;
, via CP_53 CP_54
Vivaldi n. 6, Villa di Serio;
, via Vivaldi n. 6, Villa di Serio;
CP_55
, via Roma n. 13/A, Fiorano al Serio;
, via CP_56 CP_57
Roma n. 13/A, Fiorano al Serio;
, via Colleoni n. 24, Gandino;
CP_58
, via De Ocha n. 23, Gandino;
, via Viani n. 46, Leffe;
CP_59 Tes_6
, via Provinciale n. 11, Gandino;
sui capp. da 69) a 78) dott.ssa Tes_7
presso il Poliambulatorio San Faustino di Darfo Boario Parte_4
Terme in via Roma n. 32; dott.ssa presso lo studio di Fiorano al Tes_1
Serio, via Locatelli n. 60; dott. di Alzano Lombardo;
dott.ssa Persona_5
presso il Centro Divenire di Torre Boldone;
sul cap. 81) CP_14
, quale legale rappresentante di Controparte_60 Per_7 Controparte_60
pagina 20 di 32 S.r.l. di Vertova, viale Rimembranze n. 52/54; titolare di Controparte_61
Fiorista Boschroli Caterina di Gandino via Battisti n. 20.
La difesa degli appellati dichiara di non accettare il contraddittorio in ordine ad eventuali domande nuove che fossero proposte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 08.04.2019 e rinnovato in data
20.3.2020 in proprio e quale legale rappresentante dei figli CP_3
minori ed nonché convivene, CP_5 CP_4 Controparte_6
figli e madre di convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di CP_8
AM, , e la compagnia assicurativa CP_1 CP_2 [...]
al fine di ottenerne la condanna, in via solidale, al Parte_1
risarcimento di tutti i danni subiti per la morte del congiunto occorsa in OM
(Repubblica di Croazia) in data 23 agosto 2015 a seguito di un sinistro stradale.
Esponevano che durante il soggiorno estivo di vacanza trascorso CP_8
in Croazia con la famiglia, mentre stava percorrendo la strada regionale n.
5136 in OM a bordo della sua bicicletta, era stato investito dal veicolo di proprietà di e condotto da il quale, viaggiando ad CP_2 CP_1
una velocità superiore a quella consentita, aveva invaso la corsia di marcia opposta percorsa dal ciclista, come accertato dalla sentenza del Tribunale
penale di Pola, all'esito della quale il conducente era stato condannato per il reato di omicidio colposo, decisione confermata in sede di gravame. pagina 21 di 32 Chiedevano, dunque, il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti, sia iure proprio che iure hereditatis, di cui chiedevano la liquidazione con l'applicazione della legge italiana.
, e la compagnia assicurativa CP_1 CP_2 Parte_1
nel costituirsi, ritenuta pacifica la dinamica del sinistro, invocavano
[...]
l'art. 4 del Regolamento (CE) n. 864/2007 (Regolamento Roma II), come interpretato dalla sentenza n. 350 del 10.12.2015 della Corte di Giustizia UE
(causa C-350/2014), nella parte in cui dispone che la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali che derivano da fatto illecito è quella del paese in cui il danno si verifica, e, di conseguenza, chiedevano l'applicazione della legge croata.
Nel corso del giudizio si costituiva in proprio divenuto nelle CP_5
more maggiorenne.
Con sentenza n. 1295/2021 il Tribunale di AM, accertata la responsabilità
esclusiva di nella causazione del sinistro, condannava i convenuti, CP_1
in solido tra loro, al pagamento delle seguenti somme, oltre ad interessi legali dalla data della sentenza al saldo:
-€ 53.000 in favore di convivente del de cuius, di cui € CP_3
45.000 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale e € 8.000 per il danno da stress;
-€ 68.000 in favore, per ciascuno, di nonché di CP_5 CP_4
figli e madre di ed eredi di Controparte_6 CP_8 CP_9
pagina 22 di 32 padre del de cuius deceduto nell'anno 2017, di cui € 45.000 e € 15.000 a titolo di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale ed € 8.000 per il danno da stress;
- € 4.161,70 in favore di per il rimborso delle spese funerarie CP_3
ed € 123.887,94 a titolo di danno patrimoniale (lucro cessante) per la perdita dell'apporto economico da parte del de cuius;
-€ 31.399,58 in favore di a titolo di lucro cessante;
CP_5
-€ 38.723,55 in favore di a titolo di lucro cessante. CP_4
Poneva le spese di lite a carico dei convenuti, in solido tra loro, in applicazione del principio della soccombenza.
Per quanto ancora rileva, così argomentava il Tribunale:
i)l'art. 4 del Regolamento (CE) n. 864/2007 prevede che la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali che derivano da fatto illecito è quella del paese in cui il danno si verifica;
indi deve trovare applicazione la legge croata,
essendosi verificato in OM il danno, da intendersi quale lesione del diritto alla salute di CP_8
ii)il giudice nazionale, in forza dell'art. 15 L. 218/1995, deve applicare la legge straniera “secondo i propri criteri di interpretazione e di applicazione nel tempo”, sicché, nel caso de quo, trovano applicazione i criteri orientativi per la determinazione dell'importo del risarcimento per i danni non materiali elaborati dalla Suprema Corte della Croazia in data 29.11.2002 e 30.3.1987 al fine di garantire un'applicazione uniforme dell'art. 200 par. 1 della Legge pagina 23 di 32 sugli Obblighi;
iii)tali criteri non sono suscettibili di una mera applicazione automatica, come espressamente riconosciuto sia dalla Corte Suprema della Repubblica di
Croazia, laddove ha chiarito che nel determinare l'importo del risarcimento occorre “tenere sempre in considerazione tutte le circostanze del caso, di cui la durata e l'intensità dei dolori fisici e psichici e dello stato di stress rappresentano condizioni particolarmente importanti, ma non le uniche che la corte deve tenere in considerazione nel determinare l'importo del risarcimento” sia dallo stesso art. 1100 della legge sugli obblighi n. 35/05, e ciò in conformità a quanto prevede il considerando n. 33 del Regolamento
(CE) n. 864/2007 secondo cui è opportuno che il giudice adito, nel quantificare i danni per lesione alla persona qualora l'incidente abbia luogo in uno Stato diverso da quello di residenza abituale della vittima, tenga conto di tutte le circostanze di fatto riguardanti la vittima, compreso l'effettivo lucro cessante e le spese del trattamento medico e riabilitativo;
di conseguenza,
valorizzando le particolari circostanze nelle quali si è verificato il sinistro,
idonee a giustificare il patimento di una sofferenza maggiore degli attori rispetto alla generalità dei soggetti nel medesimo contesto di luogo e di tempo,
il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale è da liquidarsi, in favore di ciascun attore, in una misura superiore rispetto alla somma prevista dai criteri orientativi della Suprema Corte croata (€ 45.000 rispetto ad €
29.331); pagina 24 di 32 iv)in favore di ciascun attore è da riconoscersi la somma di € 8.000 a titolo di risarcimento del danno da paura e da stress, poiché è indubbio che gli attori subiranno per un periodo particolarmente lungo un forte senso di paura e di alterazione dell'equilibrio psicologico;
v)il danno patrimoniale da lucro cessante, relativo alla perdita dell'apporto economico che il de cuius assicurava al proprio nucleo famigliare, è
espressamente richiamato dal considerando n. 33 del regolamento n. 864/2007
e dall'art. 1046 della normativa croata e viene liquidato applicando il coefficiente di capitalizzazione delle rendite vitalizie o di quelle temporanee alla quota di reddito della vittima che sarebbe stata destinata alle esigenze della famiglia (Cass. n. 6619/2018).
La sentenza veniva gravata da e Parte_1 CP_1 [...]
. CP_2
in proprio e quale legale rappresentante della figlia minore CP_3
e resistevano all'impugnazione. CP_4 CP_5 Controparte_6
Con atto del 26.09.2023 divenuta maggiorenne nelle more del CP_4
giudizio, si costituiva in proprio.
Con ordinanza del 24.07.2024 la causa veniva rimessa sul ruolo per l'acquisizione di un parere aggiornato sull'evoluzione giurisprudenziale relativa alla determinazione dei danni oggetto delle domande.
All'udienza del 19.03.2025 la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse pagina 25 di 32 conclusionali e memoria di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo gli appellanti lamentano un'errata quantificazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali articolando un triplice ordine di censure.
In primo luogo, si dolgono della personalizzazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, in quanto l'aumento del 50% dell'importo risarcitorio rispetto al valore previsto dai criteri orientativi elaborati dalla
Suprema Corte croata era stato disposto in assenza di un adeguato sostrato probatorio che ne consentisse il discostamento e in presenza di circostanze già
contemplate nell'importo definito dagli stessi criteri orientativi.
Inoltre, lamentano il riconoscimento del danno da paura e da stress,
assumendo che secondo la costante giurisprudenza croata esso viene liquidato unicamente in favore dei soggetti direttamente coinvolti nell'evento dannoso e non già in favore delle vittime indirette.
Da ultimo, censurano la quantificazione del danno patrimoniale da lucro cessante per perdita dell'apporto di reddito, in quanto operata tramite l'applicazione dei criteri previsti nell'ordinamento italiano, mentre la normativa croata (art. 1088 della legge sulle obbligazioni) ne prevede il risarcimento mediante la corresponsione di una rendita ovvero, in ipotesi determinate, di una somma risarcitoria.
In ogni caso, lamentano l'omessa prova di tale voce di danno, assumendo che le dichiarazioni dei redditi prodotte nulla provano in punto di effettivo apporto pagina 26 di 32 economico del de cuius alle esigenze famigliari.
Con il secondo motivo di appello censurano la sentenza in punto spese di lite,
chiedendo che ne venga disposta la compensazione attesa la soccombenza reciproca, per essere stata accolta la domanda attorea in un importo inferiore rispetto a quello azionato.
------------------
Il primo motivo di appello è parzialmente fondato.
In relazione al danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, si rileva che l'aumento disposto dal primo giudice rispetto al valore definito dai criteri orientativi è inferiore alla contestata misura del 50%, avendo egli liquidato, per ciascun congiunto, la somma di € 45.000,00 rispetto all'importo di € 29.077,50 (220.000,00 kn), ed è stato adeguatamente motivato.
Non si condivide, dunque, l'assunto degli appellanti secondo cui “le circostanze evidenziate dal Giudice di prime cure (affetto, attenzione,
sofferenza, dolore) ai fini della concessione della personalizzazione sono già
contemplate nell'importo indicato dai criteri croati, mentre nessuna circostanza straordinaria è stata provata e, per la verità, nemmeno allegata nel corso del giudizio di primi grado” poiché il Tribunale si è discostato, in aumento, dal valore di 200.000,00 kn indicato dai criteri orientativi della
Suprema Corte croata alla luce delle specifiche ed particolari circostanze che connotano il caso di specie (segnatamente: sinistro stradale avvenuto all'estero durante un periodo di vacanza trascorso in famiglia, età adolescenziale dei pagina 27 di 32 figli, aggravamento della percezione del dolore per essere occorsa la perdita del congiunto in un paese diverso rispetto a quello di appartenenza) ulteriori rispetto alle menzionate “affetto, attenzione, sofferenza, dolore” già comprese negli importi predefiniti.
Il primo giudice ha correttamente disposto la personalizzazione della pretesa voce di danno, in quanto, come già rilevato nell'impugnata sentenza, la stessa
Corte suprema croata, nell'introdurre nella seduta del 29 novembre 2002 i criteri orientativi per la determinazione dell'importo del risarcimento per danni non materiali, aveva precisato che “essi non rappresentano una formula matematica che funga da mero automatismo per il calcolo del risarcimento.
Nell'applicazione della suddetta disposizione occorre tenere sempre in considerazione tutte le circostanze del caso (…)” aggiungendo che “insieme ai criteri orientativi, per le diverse forme di danni non materiali si rimanda anche ai principi di diritto della Sezione civile della Corte suprema della Repubblica
di Croazia del 30 marzo 1987. Con ciò si intende rimandare a tutte le circostanze del caso che la Corte deve tenere in considerazione nell'applicare le disposizioni di cui all'art. 200 par.1 della ZOO”.
Per di più, come rilevato dal primo giudice e da parte appellata, la valorizzazione delle circostanze del caso concreto si giustifica anche in base al considerando n. 33 del regolamento (CE) n. 864/2007, nella parte in cui il giudice adito viene invitato a tenere conto “di tutte le circostanze di fatto riguardanti la vittima, compreso l'effettivo lucro cessante e le spese del pagina 28 di 32 trattamento medico e riabilitativo” nel quantificare i danni per lesione alla persona qualora l'incidente abbia luogo in uno Stato diverso da quello di residenza abituale della vittima, come si è verificato nel caso di specie dove l'incidente è avvenuto in Croazia mentre e i suoi congiunti CP_8
risiedono abitualmente in Italia.
Si aggiunga che la mera difesa secondo cui l'importo previsto dai parametri croati costituisce l'ammontare massimo liquidabile a titolo di danno non patrimoniale, sollevato dalla compagnia assicurativa per la prima volta con la seconda comparsa conclusionale del 16.05.2025 è sfornito di prova, non risultando allegata all'atto la citata sentenza del 4.11.2021 della Corte
costituzionale croata.
Si accoglie, invece, la censura relativa al danno da paura e da stress in quanto nell'ordinamento croato, secondo le disposizioni dell'art. 200 della legge sulle obbligazioni civili, solo la persona direttamente colpita dall'azione dannosa ha diritto al risarcimento del danno morale, come espressamente riconosciuto dalla Corte Suprema croata nelle sentenze Rev-x 268/15-2 del 24.05.2016,
Rev-1230/1995-2 del 09.05.1995 prodotte dagli appellanti.
In applicazione del diritto sostanziale croato, in favore dei congiunti di
[...]
non può dunque riconoscersi alcun importo a titolo di risarcimento del CP_8
danno da stress.
Quanto al danno patrimoniale da lucro cessante, si osserva che l'art. 1094
della legge sugli obblighi dispone che “la persona che è stata mantenuta o pagina 29 di 32 aiutata regolarmente dal defunto, nonché la persona che per legge aveva il diritto di esigere alimenti dal defunto, ha diritto al risarcimento del danno subito dalla perdita di alimenti o assistenza”.
L'ordinamento croato, al pari di quello italiano, riconosce, in capo alla
“persona a carico del defunto”, il diritto al risarcimento del danno da mancato mantenimento.
In relazione alla modalità di liquidazione di tale voce di danno, art. 1094 dello
Contr
si limita unicamente, al secondo comma, a disporre che “tale danno è
risarcito mediante il pagamento di una rendita, il cui ammontare è calcolato tenendo conto di tutte le circostanze del caso, e che non può essere superiore a quanto la persona lesa avrebbe ricevuto dal defunto se fosse rimasta in vita”
Ferma l'applicazione del diritto sostanziale croato nella parte in cui riconosce alle “vittime indirette” il diritto al risarcimento del danno da mancato mantenimento, l'art. 12 della L. n. 218/1995 impone l'applicazione della legge italiana al processo che si svolge in Italia.
Il giudice nazionale, nel procedere alla valutazione delle risultanze istruttorie e alla liquidazione dell'importo risarcitorio, deve dunque applicare la legge italiana;
sicché ben può considerare provato il danno patrimoniale da lucro cessante tramite il sistema presuntivo da cui risulta che il defunto avrebbe destinato una parte del proprio reddito alle necessità della convivente con cui era stabilmente legato e conviveva dal 2001 e dei figli, ancora minori all'epoca del sinistro. pagina 30 di 32 Il secondo motivo di appello è infondato.
Giova evidenziare il principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte con sentenza n. 32061/2022 secondo cui in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza,
configurabile unicamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92 comma 2 c.p.c.
La sentenza impugnata va, dunque, riformata limitatamente alla rideterminazione del danno non patrimoniale subito dai prossimi congiunti della vittima del sinistro.
Atteso l'esito complessivo del giudizio, per la loro soccombenza,
[...]
e , in solido tra loro, vanno Parte_1 CP_1 CP_2
condannati a rifondere in favore di CP_3 CP_4 [...]
e le spese di entrambi i gradi di giudizio, che si CP_5 Controparte_6
liquidano, sulla base del decisum, per il primo grado, in complessivi € 22.457
(di cui € 3.544 per la fase di studio, € 2.338 per la fase introduttiva, € 10.411
per la fase istruttoria, € 6.164 per la fase decisionale),oltre rimborso forfettario pagina 31 di 32 15% e accessori di legge;
per questo grado in complessivi € 14.239 (di cui €
4.389 per la fase di studio, € 2.552 per la fase introduttiva, € 7.298 per la fase decisionale) oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 1295/2021 del
Tribunale di AM, che parzialmente accoglie, così provvede:
- in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma;
condanna condanna e , in Parte_1 CP_1 CP_2
solido tra loro, a risarcire a € 45.000 a titolo di danno non CP_3
patrimoniale; a e € 60.000 CP_5 CP_4 Controparte_6
ciascuno a titolo di danno non patrimoniale;
-condanna e , in solido Parte_1 CP_1 CP_2
tra loro, a rifondere in favore di e CP_3 CP_4 CP_5
le spese di entrambi i gradi, liquidate come in parte motiva. Controparte_6
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025
La CONSIGLIERE EST.
CI LL
IL PRESIDENTE
IU RA
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