Rigetto
Sentenza 20 maggio 2025
Parere definitivo 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 20/05/2025, n. 4317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4317 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04317/2025REG.PROV.COLL.
N. 00066/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 66 del 2024, proposto dalla ditta L.A.M. Immobiliare s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Marcello Fortunato, con domicilio digitale come da registri di Giustizia;
contro
il Comune di Sperone, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Carmine Corrado, con domicilio digitale come registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Salerno, sezione seconda, n. 2764 del 27 novembre 2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Sperone;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell’udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2024 il Cons. Emanuela Loria;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente contenzioso è il provvedimento prot. n. 8882 del 27 giugno 2023, con il quale il Comune di Sperone ha annullato in autotutela il “ P.d.c. formatosi per silenzio assenso ai sensi dell'art. 20 comma 8 del D.P.R. n. 380/2001 sulla richiesta di permesso prot. n. 6216 del 03.09.2022” , e i relativi allegati nonché la nota prot. n. 7703 del 1 giugno 2023, recante la comunicazione di avvio del procedimento e la nota prot. n. 8548 del 12 giugno 2023, unitamente all’allegata relazione istruttoria dell'Ufficio tecnico.
1.1. In punto di fatto, il progetto di cui all’istanza del 3 settembre 2022, prot. n. 6216, prevedeva la realizzazione di un complesso residenziale (composto da 4 fabbricati di 6 unità abitative ciascuno con annessi garages ) nell’ambito del territorio comunale, in corso Umberto I, e censito in catasto al foglio 1, particelle 1919 e 1921, ex ante destinato, giusta delibera del Consiglio comunale (DCC) di Sperone n. 34 del 24 novembre 2015, all’insediamento, in deroga al pro tempore vigente strumento urbanistico generale, di una struttura turistica polivalente (bowling – sala giochi – sala pub bar – sala convegni – albergo), ammesso a finanziamento con fondi europei POR e rimasto inattuato per l’avvenuto esaurimento di questi ultimi.
1.2. Con la sentenza n. 644 del 20 marzo 2023, il T.a.r. per la Campania, sede di Salerno, ha annullato il precedente provvedimento di annullamento in autotutela del medesimo titolo edilizio del 29 dicembre 2022, prot. n. 10188, per la violazione dell’art 7 della l. n. 241 del 1990 s.m.i. per non avere il Comune di Sperone comunicato l’avvio del procedimento di annullamento del titolo edilizio e per aver “tralasciato di fornire qualsivoglia motivazione giustificativa in ordine alla prevalenza dell’interesse pubblico all’autoannullamento del titolo edilizio per silentium rispetto all’antagonistico interesse privato…”.
1.3. In esecuzione della richiamata sentenza n. 644 del 20 marzo 2023, il Comune di Sperone ha emesso nuovamente il provvedimento di annullamento del titolo edilizio e lo ha motivato sulla base di quattro rilievi:
a) l’insediamento del progettato complesso residenziale si rivelava incompatibile con la destinazione turistica riservata all’area di intervento dall’art. 33, comma 5, delle Norme tecniche di attuazione (NTA) del Piano urbanistico comunale (PUC) di Sperone e, quindi, col corrispondente dimensionamento del fabbisogno abitativo e degli standard urbanistici di zona;
b) l’istanza di permesso di costruire prot. n. 6216 del 3 settembre 2022 non era corredata di tutta la documentazione tecnico-amministrativa necessaria;
c) la volumetria sviluppata nel progetto risultava superiore a quella massima disponibile, non tenendo conto dell’asservimento ad altra costruzione del lotto censito in catasto al foglio 1, particella 1221, ed includendo aree destinate ad urbanizzazione primaria (strada);
d) l’area di intervento si presentava sprovvista delle necessarie urbanizzazioni viarie.
In particolare, il provvedimento per quanto concerne il profilo sub a) ha rilevato che: «- … nel PUC di Sperone sono state individuate le Parti urbane consolidate, ovvero quelle parti urbane di impianto relativamente recente, caratterizzate da una configurazione urbanistica in larga parte definita; - nell'ambito di tali aree si è individuata una sub area denominata nella tavola di zonizzazione del PUC con la dicitura "Area turistica di cui alla variante urbanistica approvata con DCC 34/2015"; - la DCC di Sperone n. 34 del 24 novembre 2015, nell'area distinta in NCEU al foglio 1, particelle 1919 e 1921, attualmente in proprietà della L. I., provvide "ad approvare, in via definitiva, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 come modificato dal d.P.R. 7 dicembre 2000 n. 440 il progetto in variante al Piano regolatore presentato dalla ditta Effe Sud Immobiliare 94 s.r.l. [in appresso, E. S. I. 94] … per ottenere il permesso di costruire in deroga di una struttura turistica polivalente (bowling – sala giochi – sala pub – bar – sala convegni – albergo); (…); - tale classificazione, coerente con gli obiettivi e le strategie messe in campo nella redazione del PUC, è stata confermata con la successiva approvazione del nuovo strumento urbanistico, giusta DCC n. 18/2018, al fine di garantire continuità amministrativa all'iniziativa e al fine di garantire coerenza tra quanto deliberato nel 2015 e il PUC; - nelle NTA del PUC all'art. 33, comma 5, è infatti riportato che “il PUC recepisce e fa propri i contenuti urbanistici e progettuali di cui alla DCC n. 34 del 24 novembre 2015 dove si prevede la realizzazione di una struttura turistica polivalente in variante al PRG”; - tenendo conto di quanto previsto nel PUC e dei contenuti della delibera consiliare n. 34 del 24 novembre 2015 per tale area è consentita la realizzazione di una struttura turistica polivalente … secondo gli indici e i parametri riportati nel progetto allegato alla richiamata delibera e poi confermata integralmente nel PUC; - tale previsione che non è chiaramente di carattere espropriativo, non decade dopo cinque anni dall'approvazione del PUC; - qualsiasi intervento diverso non è compatibile con il PUC approvato; - ciò detto risulta evidente che la richiamata richiesta di permesso di costruire prot. n. 6123 del 3 settembre 2022 che riguarda la realizzazione di un complesso edilizio costituito da quattro fabbricati destinati ciascuno a 6 abitazioni risulta in contrasto con le norme del PUC; (…) - l'attuazione dell'intervento edilizio richiesto dalla L. I., in un'area destinata dal PUC ad insediamento turistico, rappresenta una vera e propria variante urbanistica che comporterebbe … un'alterazione sostanziale del dimensionamento del PUC, sia in termini di fabbisogno insediativo che in termini di standard urbanistici …; - l’area in cui la L. I. ha chiesto di edificare il complesso immobiliare costituito da n. 4 fabbricati ognuno constante di 6 appartamenti e quindi per un totale di 24 unità abitative con annessi garage ad uso residenziale non è dotata delle necessarie ed adeguate infrastrutture quali rete viaria e sistema fognario; - sussiste, pertanto, un interesse pubblico concreto ed attuale all'annullamento in autotutela del titolo tacito ad edificare».
Inoltre, con la motivazione posta al punto b) il Comune ha osservato che l’istanza di permesso di costruire prot. n. 6216 del 3 settembre 2022 difettava della copia del modello ISTAT per le nuove costruzioni, della prova del pagamento del bollo e dei diritti di segreteria, degli schemi degli impianti e delle fognarie, del progetto degli impianti, della relazione tecnica ex art. 125 del d.P.R. n. 380/2001 in materia di fonti di energia rinnovabili e di risparmio energetico, dell’indicazione delle norme applicabili quanto ai materiali di risulta delle operazioni di scavo ed alla prevenzione incendi nelle autorimesse, della dimostrazione dell’osservanza della disciplina in materia di superamento delle barriere architettoniche e dell’assolvimento degli incombenti ex artt. 2 e 3 della l. r. Campania n. 59/2018.
2. Con ricorso al T.a.r. per la Campania, sede di Salerno, la società L.A.M. Immobiliare s.r.l. ha chiesto l’annullamento del nuovo provvedimento argomentando in ordine al fatto che:
a) in violazione degli artt. 7 ss. della l. n. 241 del 1990 e in violazione del giudicato di cui alla sentenza n. 644 del 20 marzo 2023, la comunicazione di avvio prot. n. 7703 del 1° giugno 2023 non avrebbe assolto la propria funzione partecipativa, non avendo illustrato le ragioni giustificative del preannunciato intervento in autotutela;
b) in violazione dell’art. 21 nonies della l. n. 241/1990 e in violazione del giudicato di cui alla sentenza n. 644 del 20 marzo 2023, l’autoannullamento del silenzio assenso formatosi sull’istanza di permesso di costruire prot. n. 6216 del 3 settembre 2022 non sarebbe assistito da una specifica motivazione circa la prevalenza dell’interesse pubblico all’autoannullamento del titolo edilizio per silentium rispetto all’antagonistico interesse privato, consolidatosi in termini di legittimo affidamento, alla sua conservazione;
c) in violazione del principio dell’‘ one shot’ ex art. 10 bis della l. n. 241/1990, con il provvedimento del 27 giugno 2023, prot. n. 8882, sarebbero stati formulati rilievi nuovi rispetto a quelli enunciati nell’annullato provvedimento del 29 dicembre 2022, prot. n. 10188;
d) il rilevato deficit documentale sarebbe stato insuscettibile di infirmare l’istanza del 3 settembre 2022, prot. n. 6216, essendo rimediabile tramite soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b, della l. n. 241 del 1990;
e) l’allegazione della copia del modello ISTAT per le nuove costruzioni, della prova del pagamento del bollo e dei diritti di segreteria e della relazione tecnica ex art. 125 del d.P.R. n. 380 del 2001 non costituirebbe adempimento pregiudiziale al rilascio del permesso di costruire;
f) l’istanza del 3 settembre 2022, prot. n. 6216, sarebbe stata corredata degli schemi degli impianti e delle fognarie, mentre, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d.m. n. 37 del 2008, non avrebbe necessitato del progetto degli impianti;
g) in sede di presentazione dell’istanza del 3 settembre 2022, prot. n. 6216, sarebbe stata esclusa l’applicabilità della normativa sui materiali di risulta delle operazioni di scavo, sarebbe stata dimostrata l’osservanza della disciplina in materia di superamento delle barriere architettoniche e sarebbero stati assolti gli incombenti ex artt. 2 e 3 della l.r. Campania n. 59/2018 (la cui insussistenza non avrebbe, comunque, giustificato il disposto autoannullamento del titolo abilitativo tacito), mentre non sarebbero stati forniti riferimenti al regime prevenzione incendi nelle autorimesse, in quanto il progetto proposto non sarebbe assoggettato a quest’ultimo;
h) ai sensi dell’art. 20, comma 4, del d.P.R. n. 380/2001, l’inutilizzabilità dell’esigua cubatura (mc. 42) elargita dal piccolo lotto censito in catasto al foglio 1, particella 1221 (avente superficie pari a mq 66), sarebbe stata agevolmente ovviabile mediante una rettifica di modesta entità al progetto proposto;
i) non rivestirebbe portata preclusiva il contestato computo dell’area destinata a viabilità nella determinazione della volumetria edificatoria, il tracciato stradale configurato dalla L. I. avendo natura puramente indicativa, siccome non previsto da apposita previsione pianificatoria;
l) analogamente, non rivestirebbe portata preclusiva la riscontrata assenza di opere di urbanizzazione primaria di viabilità e del correlativo progetto esecutivo, ben potendo dette opere essere realizzate unitamente all’intervento progettato, nonché essendo le stesse già sostanzialmente allestite in sede di edificazione di un contiguo complesso residenziale e commerciale (assentito con permesso di costruire n. 5 del 20 maggio 2020).
3. Il T.a.r. adito ha respinto il ricorso e ha compensato le spese del giudizio.
4. Con l’appello avverso la suindicata sentenza la società ha dedotto quattro motivi di gravame:
I – ERROR IN IUDICANDO - VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 12 DEL d.P.R. N. 380/2001; ARTT. 33, 34, E 35 DELLE NN.TT.AA.AL P.U.C. DEL COMUNE DI SPERONE IN RELAZIONE AGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COST.) - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA - DEL PRESUPPOSTO – SVIAMENTO - ERRONEITÀ- PERPLESSITÀ).
La sentenza sarebbe erronea poiché l’intervento oggetto del permesso di costruire sarebbe compatibile con la destinazione di zona prevista dal PUC poiché, in base al nuovo strumento urbanistico, approvato in data 20 giugno 2018 (delibera di C.C. n. 18/2018), sono state previste sull’area due destinazioni concorrenti (“parte urbana consolidata” e destinazione concorrente turistica).
Nell’ambito della zona omogenea “Parti urbane consolidate” , la relazione generale al P.U.C. prevede 103 nuovi alloggi. L’area dell’appellante ricade proprio in tale zona omogenea per cui la realizzazione del progetto costituirebbe attuazione del nuovo PUC la cui disciplina di zona supera ogni eventuale pregressa disciplina (quella del 2015 in particolare).
Tutt’al più le due discipline risulterebbero concorrenti.
II – ERROR IN IUDICANDO - VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 12 DEL d.P.R. N. 380 del 2001; ARTT. 33, 34, E 35 DELLE NN.TT.AA.AL P.U.C. DEL COMUNE DI SPERONE IN RELAZIONE AGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COST.) - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA - DEL PRESUPPOSTO – SVIAMENTO - ERRONEITÀ- PERPLESSITÀ).
La motivazione con la quale la sentenza impugnata ha respinto il motivo di ricorso con il quale la ricorrente in primo grado ha contestato la violazione dell’art. 21 nonies della l. n. 241/1990, non sarebbe condivisibile.
L’affidamento in ordine alla possibilità di realizzare l’intervento di realizzazione delle residenze sarebbe stato creato dal comportamento tenuto dalla stessa amministrazione e dal contenuto della nota prot. n. 2109 del 7 marzo 2022.
Inoltre, il T.a.r. avrebbe erroneamente ritenuto che la P.A. avesse motivato in ordine alla sussistenza dell’interesse pubblico nella misura in cui ha rappresentato che la realizzazione del progetto avrebbe inciso sull’ordinato ed equilibrato sviluppo del territorio sotto il profilo della programmazione dell’offerta abitativa, degli standard e delle urbanizzazioni.
L’area in oggetto è ricompresa in “area urbana consolidata” ovvero ha destinazione residenziale per cu non vi sarebbe alcun interesse pubblico all’annullamento poiché non c’è alcun titolo edilizio illegittimo, tantomeno incidente sull’ordinato ed equilibrato sviluppo del territorio.
III – ERROR IN IUDICANDO - VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 12 DEL d.P.R. N.380/2001; ARTT. 33, 34, E 35 DELLE NN.TT.AA.AL P.U.C. DEL COMUNE DI SPERONE IN RELAZIONE AGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COST.) - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA - DEL PRESUPPOSTO – SVIAMENTO - ERRONEITÀ - PERPLESSITÀ).
Il giudice di primo grado avrebbe erroneamente ritenuto non sussistente la censura relativa alla violazione dell’art. 7 e ss. della l. n. 241/1990 mentre con la precedente sentenza n. 644 del 20 marzo 2023 aveva ritenuto sussistente la violazione procedimentale non quale adempimento formale bensì quale ineludibile strumento di sostanziale partecipazione.
Il Comune di Sperone, a seguito della suddetta decisione, avrebbe dovuto rappresentare le presunte contestazioni in sede di inoltro della comunicazione di avvio del procedimento di annullamento in autotutela, non certamente limitarsi, come fatto, a mere informazioni relative al procedimento.
VI – VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 12 DEL d.P.R. N.380/2001; ARTT. 33, 34, E 35 DELLE NN.TT.AA. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COST.) - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA - DEL PRESUPPOSTO – SVIAMENTO - ERRONEITÀ - PERPLESSITÀ).
Anche il motivo del diniego del permesso di costruire basato sulla carenza documentale sarebbe illegittimo poiché la pubblica amministrazione, anche ove sussistessero le indicate carenze nella pratica presentata dall’appellante, aveva l’obbligo di chiedere al privato il deposito dei documenti mancanti ai sensi del principio generale del soccorso istruttorio di cui all’art. 6 - comma 1 – lett. b) della l. n. 241 del 1990.
5. Il Comune di Sperone si è costituito in giudizio depositando memorie e documenti.
6. Alla camera di consiglio del 18 gennaio 2024 l’appellante ha rinunciato alla domanda cautelare.
7. L’appellante ha depositato memoria di replica e documenti in vista dell’udienza.
8. Alla pubblica udienza del 12 dicembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
9. L’appello è infondato.
10. In via preliminare, il Collegio rileva che il provvedimento impugnato è plurimotivato sicché per costante orientamento della giurisprudenza amministrativa ( ex multis, cfr. Cons. Stato, Sez. III, 17 aprile 2024, n. 3480): “Per sorreggere l'atto plurimotivato in sede giurisdizionale è sufficiente la legittimità di una sola delle ragioni espresse, con la conseguenza che il rigetto delle doglianze svolte contro una di tali ragioni rende superfluo l'esame di quelle relative alle altre parti del provvedimento; pertanto, il giudice, qualora ritenga infondate le censure indirizzate verso uno dei motivi assunti a base dell'atto controverso, idoneo, di per sé, a sostenerne ed a comprovarne la legittimità, ha la potestà di respingere il ricorso sulla sola base di tale rilievo, con assorbimento delle censure dedotte avverso altri capi del provvedimento, indipendentemente dall'ordine con cui i motivi sono articolati nel gravame, in quanto la conservazione dell'atto implica la perdita di interesse del ricorrente all'esame delle altre doglianze” .
11. L’assunto principale del ricorso di primo grado, e in particolare del primo motivo dell’atto di appello, è costituito dalla circostanza che l’intervento edilizio di natura residenziale di cui alla domanda di permesso di costruire sarebbe compatibile con le disposizioni in materia urbanistica del Comune appellato.
11.1. Dalla documentazione in atti e in particolare dalla Relazione (all n. 16 fasc. I grado) si desume, invece, che “la richiamata richiesta di permesso di costruire n. 6216 del 3/9/2022 che riguarda la realizzazione di un complesso edilizio costituto da quattro fabbricati destinati ciascuno a 6 abitazioni risulta in contrasto con le norme del PUC. L’attuazione di tale intervento, in un’area destinata dal PUC ad insediamento turistico, rappresenta una vera è propria variante urbanistica che comporterebbe infatti un’alterazione sostanziale del dimensionamento del PUC, sia in termini di fabbisogno insediativo che in termini di standard urbanistici. Tale aspetto è particolarmente significativo in quanto si determinerebbe, tra l‘altro, la necessità di una nuova verifica di coerenza tra PUC e PTCP vigente nella Provincia di Avellino.
Pertanto l’intervento proposto nel Permesso di Costruire n. 6216 del 3/9/2022 non può essere attuato attraverso il rilascio di un titolo edilizio diretto, ma soltanto attraverso la formazione, adozione ed approvazione di una variante urbanistica che introduca, per l‘area in oggetto una destinazione d’uso residenziale, che attualmente non è in alcun modo prevista”.
Invero, il PUC del 2018, approvato con delibera di C.C. n.18, ha previsto la realizzazione nei comparti edificatori di un determinato numero di vani abitabili, e la realizzazione del Comparto proposto dall’appellante non è prevista nei comparti edificatori del PUC vigente, sicché non essendo previsto dal PUC anche la motivazione relativa alla carenza degli standard (sistema viario, sistema fognario etc…) è ragionevole e non illogica, non essendo ipotizzabile che gli standard siano stati parametrati su un intervento edilizio di rilevanti dimensioni (quattro fabbricati destinati ciascuno a sei abitazioni) che è estraneo rispetto alle previsioni del PUC.
Anche le argomentazioni del primo motivo d’appello relative alle “discipline concorrenti”, in cui l’area in questione ricadrebbe, sono infondate poiché nel PUC approvato con la deliberazione n. 34 del 24 novembre 2015 per tale area è consentita la realizzazione di una struttura turistica polivalente (Bowling ‐ Sala Giochi ‐ Sala Pub Bar ‐ Sala Convegni ‐ Albergo), secondo gli indici e i parametri riportati nel progetto allegato alla richiamata delibera e poi confermata integralmente nel PUC.
Tale previsione, non avendo carattere espropriativo, non è soggetta alla decadenza quinquennale sicché è tutt’ora vigente.
Inoltre, nelle NTA del PUC all’art.33, comma 5, è riportato che “Il PUC recepisce e fa propri i contenuti urbanistici e progettuali di cui alla Delibera di C.C. n. 34 del 24/11/2015 dove si prevede la realizzazione di una struttura turistica polivalente in variante al PRG” .
Pertanto, la zona denominata “ Parti urbane consolidate ” e la zona denominata “Area turistica di cui alla variante urbanistica approvata con deliberazione di Consiglio comunale n. 34 del 2015” sono due zone distinte e separate.
12. Per quanto sopra indicato in relazione all’ “atto plurimotivato” , la trattazione degli ulteriori motivi può essere assorbita.
Si rileva in ogni caso, per completezza, che:
a) in relazione al secondo motivo d’appello, la sussistenza dell’interesse pubblico all’annullamento è evidente da quanto argomentato al §11 trattandosi di intervento contrario alle vigenti misure di pianificazione urbanistica né alcun affidamento poteva essere maturato nell’istante, avendo tra l’altro lo stesso fornito nell’istanza di permesso di costruire un’erronea qualificazione urbanistica dell’area in proprietà;
b) dall’erronea qualificazione urbanistica data dal privato discende che non poteva formarsi il provvedimento tacito per silentium e che nessun affidamento poteva formarsi in relazione alla spettanza del bene della vita, id est del titolo edilizio richiesto;
c) in relazione al terzo motivo di appello e al rispetto delle garanzie del contraddittorio procedimentale, il procedimento di annullamento oggetto del presente giudizio è stato avviato d’ufficio con nota prot.n.7703 del 1° giugno 2023 per cui non si applica l’art.10 bis della legge n.241/1990 e s.m.i., ma soltanto gli artt. 7, 8, 9 e 10 l. cit.;
d) in relazione al quarto motivo (indicato erroneamente come sesto) sulla carenza documentale rilevata nel provvedimento di annullamento in autotutela prot.n.8882 del 27 giugno 2023, si rileva che l’art.6, comma 1, lett. b) della legge n.241 del 1990 dispone: “il responsabile del procedimento: […..] b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali”. Pertanto, l’amministrazione non aveva un obbligo di richiedere l’esibizione della documentazione mancante elencata nel provvedimento impugnato poiché la previsione normativa prevede che si tratti di una facoltà e non di un obbligo, in capo al responsabile del procedimento.
Nel caso in esame, la contrarietà del progetto alle disposizioni urbanistiche comunali e la necessità di approvare un’apposita variante avrebbero reso inutile e defatigante l’attività di integrazione documentale.
13. Conclusivamente l’appello deve essere respinto.
14. Le spese del giudizio seguono la soccombenza della ricorrente e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la società soccombente alla rifusione delle spese del giudizio al Comune di Sperone nella misura di euro 3.000 (tremila), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2024 con l’intervento dei magistrati:
Gerardo Mastrandrea, Presidente
Francesco Gambato Spisani, Consigliere
Silvia Martino, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Emanuela Loria | Gerardo Mastrandrea |
IL SEGRETARIO