Ordinanza cautelare 2 marzo 2015
Ordinanza collegiale 30 ottobre 2020
Sentenza 11 giugno 2021
Accoglimento
Sentenza 20 febbraio 2025
Parere definitivo 6 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 20/02/2025, n. 1421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1421 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01421/2025REG.PROV.COLL.
N. 00500/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 500 del 2022, proposto da
Pedone Working s.r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Guantario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Bisceglie, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato SAria Gadaleta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Autorità di BA Distrettuale dell'Appennino Meridionale Sede Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) n. 1014/2021.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bisceglie e dell’Autorità di BA Distrettuale dell'Appennino Meridionale Sede Puglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 febbraio 2025 il Cons. Roberto Michele Palmieri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società Pedone Working s.r.l. (di seguito, per brevità: la società) e tale RA SA presentavano in data 6 agosto 2009 al Comune di Bisceglie, in qualità di proponenti, il “ Programma di rigenerazione urbana Maglia 132-maglia 89 di P.r.g. ”, che aggiornavano il 26 luglio 2010, e che il consiglio comunale approvava con Delibera n. 18 del 21 marzo 2011.
Il successivo 1° agosto 2012 la società sottoscriveva con il Comune di Bisceglie una convenzione attuativa del Programma di rigenerazione urbana delle maglie n. 132 comparto 2 e 89 del P.r.g. Tale convenzione prevedeva la realizzazione di edifici residenziali per civile abitazione nella maglia 132, oltre ad attrezzature di tipo collettivo nella maglia 89.
La società chiedeva, pertanto, il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di un edificio residenziale e locali commerciali – comparto 2B, avente ad oggetto il lotto minimo funzionale (costituito dalle scale A-B-C).
L’Ufficio edilizia privata e urbanistica del Comune di Bisceglie, con nota del 30 agosto 2012, comunicava alla ricorrente il rilascio del titolo edilizio, limitando l’assenso alla parte del fabbricato contraddistinto con le scale A e B e stabilendo, nel contempo, che “ per il restante fabbricato distinto con la scala C, si dovrà procedere con lo studio idrogeologico al fine di verificare le compatibilità con le future previsioni del P.a.i ”.
Seguiva interlocuzione formale tra le parti, all’esito della quale, con nota prot. 0004437 del 20.01.2014, il Comune di Bisceglie negava il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di edificio residenziale e locali commerciali comparto 2b “scala C”, in attuazione del programma di
rigenerazione urbana ambito 4, maglie 132 e 89 del PRG di Bisceglie.
Avverso tale nota, e gli atti ad essa connessi, la società ha proposto ricorso innanzi al TAR Bari, articolando i seguenti motivi di gravame: 1) violazione dell’art. 12 d.P.R. n. 380/2001. Eccesso di potere; 2) violazione del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI); violazione e falsa applicazione dell’art. 24, comma 4 delle Norme tecniche di esecuzione PAI; violazione dell’art. 9, comma 6, 7 e 8 della L.R. n. 19 del 2002. Eccesso di potere. Violazione dell’art. 65, comma 7 d. lgs. n. 152/06; 3) difetto di competenza; 4) difetto di motivazione; 5) violazione dell’art. 15, comma 4 d.P.R. n. 380/2001.
Ha chiesto pertanto l’annullamento dell’atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Costituitisi in giudizio, il Comune di Bisceglie e l’Autorità di BA hanno chiesto il rigetto del ricorso.
Con sentenza n. 1014/21 il TAR Bari ha rigettato il ricorso.
Avverso tale pronuncia giudiziale la società Pedone Working s.r.l. ha proposto appello, affidato ai seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) error in iudicando ; violazione dell’art. 12 d.P.R. n. 380/01; eccesso di potere; 2) error in iudicando ; violazione dell’art. 24 co. 4 NTA del PAI; violazione dell’art. 9, comma 6, 7 e 8 della L.R. n. 19 del 2002. Eccesso di potere. Violazione dell’art. 65, comma 7 d. lgs. n. 152/06; 3) difetto di motivazione; 4) violazione dell’art. 15, comma 4 d.P.R. n. 380/2001.
Ha chiesto pertanto, in accoglimento dell’appello, e in riforma dell’impugnata sentenza, l’annullamento dell’atto impugnato in primo grado. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Bisceglie ha chiesto il rigetto dell’appello, con vittoria delle spese di lite.
L’Autorità di BA si è costituita con atto depositato in data 3.2.2022.
Con memoria depositata in data 23.12.2024 il Comune di Bisceglie ha rappresentato di avere emesso in data 14.12.2022 permesso a costruire n. 75/22 (atto depositato in data 19.12.2024), chiedendo pertanto dichiararsi l’improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse da parte dell’appellante.
Con memoria depositata in data 3.1.2025 l’appellante, preso atto del sopravvenuto rilascio del chiesto titolo, ha chiesto accertarsi l’illegittimità dell’atto impugnato (art. 34 co. 3 c.p.a.), in vista dell’esperimento di future azioni risarcitorie.
Con memoria di replica depositata in data 15.1.2025 il Comune di Bisceglie ha eccepito la tardività della domanda di accertamento dell’illegittimità dell’atto impugnato, e nel merito ne ha chiesto il rigetto.
All’udienza di smaltimento del 5.2.2025 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a. – l’appello è stato trattenuto in decisione.
2. Tanto premesso, prende atto il Collegio del sopravvenuto rilascio del chiesto titolo da parte dell’Amministrazione comunale.
Per tali ragioni, è venuto meno l’interesse dell’appellante all’annullamento dell’atto impugnato, essendo quest’ultimo stato sostituito dal successivo provvedimento prot. n. 75/2022, di rilascio del chiesto titolo, anche in relazione alla Scala C.
3. Nondimeno, va scrutinata la domanda subordinata di accertamento dell’illegittimità dell’atto impugnato (art. 34 co. 3 c.p.a.) proposta dall’appellante con memoria depositata in data 3.1.2025.
Sul punto, il Comune di Bisceglie ha preliminarmente eccepito l’irricevibilità di tale domanda, in quanto proposta oltre i termini di legge.
L’eccezione è infondata, e va dunque disattesa, avendo l’appellante proposto tale domanda alla prima difesa utile successiva al deposito – avvenuto in data 19.12.2024 – del p.d.c. n. 75/22, e segnatamente, con le memorie depositate in data 3.1.2025, e pertanto, entro i termini (trenta giorni prima dell’udienza) di cui all’art. 73 co. 1 c.p.a, in linea con quanto chiarito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con sentenza n. 8/2022.
4. Nel merito, l’azione di accertamento è fondata.
L’Amministrazione comunale ha negato il rilascio del chiesto titolo (limitatamente all’edificio contrassegnato con la Scala C) sull’assunto che a seguito della nuova perimetrazione del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), l’area di sedime in cui insiste la Scala C rientrerebbe all’interno delle previsioni del PAI adottato, ma non ancora approvato.
Sul punto, il giudice di prime cure ha condiviso l’assunto dell’odierna appellante, secondo cui la semplice adozione del PAI non determina ipso iure l’inedificabilità, occorrendo invece l’adozione di misure di salvaguardia, ai sensi dell’art. 65 co. 7 d. lgs. n. 152/06.
Nondimeno, il TAR ha ritenuto che l’adozione di misure di salvaguardia discendesse dalla nota dell’Autorità di BA (AdB) prot. n. 14045 del 24.10.2013, la quale si esprime tuttavia nei termini seguenti: “ nelle more del collaudo degli interventi per l'utilizzo delle cave come vasche di mitigazione del rischio, la proposta di perimetrazione delle aree a pericolosità idraulica relative allo stato attuale costituisce un importante strumento conoscitivo per la salvaguardia dell’interesse pubblico della tutela di persone e cose dal rischio idrogeologico ed idraulico ”.
5. Orbene, a differenza di quanto dedotto dal giudice di prime cure, reputa il Collegio che una nota siffatta non possa in alcun modo essere interpretata nel senso dell’adozione espressa di misure di salvaguardia. Ciò tanto più che con ordinanza n. 2123/2020 il giudice di prime cure aveva chiesto espressamente all’Autorità di BA (A.d.B.) di pronunciarsi sulla sussistenza di eventuali “ misure di salvaguardia tali da inibire l’attività costruttiva sull’area controversa ”.
Pertanto, ad evasione della suddetta richiesta istruttoria, ed in attuazione di un elementare obbligo di clare loqui , incombeva sull’Autorità di BA pronunciarsi espressamente sul punto.
In tal senso l’A.d.B. non si è tuttavia pronunciata, se non nei termini del tutto vaghi e generici sopra esposti.
6. Peraltro, il fatto che essa si sia espressa negli scarni termini di “ strumento conoscitivo ”, sembra deporre proprio nel senso dell’assenza di misure di salvaguardia, che se fossero state adottate avrebbero dovuto invece essere espressamente indicate.
7. Pertanto, in assenza di un chiaro provvedimento impositivo di misure di salvaguardia emanato dall’A.d.B. ai sensi del cennato art. 65 co. 7 d. lgs. n. 152/06, il diniego doveva dirsi illegittimo. Al più il Comune di Bisceglie avrebbe dovuto fare un supplemento di istruttoria, al fine di sollecitare l’A.d.B. ad esprimersi chiaramente al riguardo.
In tal senso il civico ente non si è attivato, con la conseguenza che l’impugnato diniego – proprio in quanto fondato sul dato decisivo rappresentato dal presunto ostacolo derivante dalla sussistenza di un PAI soltanto adottato, e non accompagnato da misure di salvaguardia – doveva dunque ritenersi illegittimo.
8. Per tali ragioni, l’azione subordinata di accertamento dell’illegittimità dell’atto impugnato proposta dall’appellante ai sensi dell’art. 34 co. 3 c.p.a. è fondata, e va dunque accolta.
9. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, accoglie la domanda subordinata di accertamento dell’illegittimità dell’atto impugnato proposta dall’appellante.
Condanna solidalmente le Amministrazioni appellate al rimborso delle spese di lite sostenute dall’appellante, che si liquidano, per il doppio grado di giudizio, in € 7.000 per onorario, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2025 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a. – con l'intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF
Giovanni Sabbato, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO