TRIB
Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 09/07/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 179/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott.ssa Claudia Marra Giudice dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
, (C.f. ), Parte_1 C.F._1
e
, (C.f. ), Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. CIANCHETTI DIEGO, giusta delega in atti
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 30/01/2025, le parti hanno chiesto di separarsi alle condizioni di cui all'atto introduttivo.
Il Presidente, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione.
Tanto premesso, a parere del Collegio, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Ritenuto che gli accordi intervenuti tra le parti, in ordine alle condizioni accessorie alla separazione, risultano conformi agli interessi delle stesse e della prole, se ne dispone l'omologazione nei seguenti termini:
“i coniugi potranno vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
▪ La sig.ra per accordo delle parti, sta cercando una nuova sistemazione presso la Pt_2 quale andrà a vivere con la piccola Sarà cura della comunicare, Per_1 Pt_2
tempestivamente, al sig. l'indirizzo della nuova residenza;
Pt_1
▪ La figlia minore viene affidata congiuntamente ai genitori con collocazione Per_1
prevalente presso la madre nella nuova casa. I genitori hanno sempre coordinato i turni di lavoro per restare il più possibile vicini alla piccola ed è intenzione degli stessi Per_1
continuare a mantenere un rapporto di reciproca collaborazione e rispetto nel primario interesse della minore;
▪ tutti i beni comuni sono stati equamente divisi. La sig.ra potrà ritirare nella Pt_2
abitazione di via Provinciale per Latina 73 alcuni suoi effetti personali. Il sig. si Pt_1 impegna a consentire detto ritiro previa comunicazione telefonica della sig.ra Pt_2
▪ i coniugi si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio;
▪ Il Sig. si impegna a versare alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese la somma Pt_1 mensile di €. 200,00 (duecento euro) quale mantenimento della figlia, oltre rivalutazione come per legge fino alla permanenza della sig.ra presso la casa coniugale e in attesa Pt_2
di trasferirsi presso immobile di proprietà di famiglia entro un anno, mentre, a seguito del trasferimento, aumenterà, di comune accordo, a € 350,00;
▪ Il sig. acconsente espressamente affinché l'assegno unico erogato per la figlia Pt_1 minore venga versato interamente in favore della signora che provvederà a Pt_2
richiederlo;
▪ Il sig. e la sig.ra si impegnano a pagare nella misura del 50% delle spese Pt_1 Pt_2 straordinarie che saranno preventivamene concordate tra le parti. Il Sig. verserà il Pt_1
50% delle spese straordinarie in favore della figlia entro 10 gg dalla presentazione delle giustificazioni o anticipatamente previa comunicazione concordata tra le parti;
▪ La figlia sarà affidata ad entrambi i genitori con collocamento preferenziale presso Per_1
la madre, stante la tenerissima età e tempi di permanenza con il padre da concordare tra le parti, in base alle loro turnazioni lavorative. Il padre, in accordo con la madre, dunque, potrà vederla ed averla con sé, quando lo desideri, compatibilmente con le esigenze scolastiche future della minore e solo in via residuale alle seguenti condizioni: a) a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola fino al lunedì mattina quando la riaccompagnerà a scuola. Nelle settimane in cui la minore trascorrerà il fine settimana con la madre, tre pomeriggi di cui due con il pernotto, salvo diverso accordo, il lunedì e mercoledì
e venerdì (pernotto i primi due gg il venerdì pomeriggio fino all'ora di cena) dall'uscita di scuola al giorno successivo, quando la riaccompagnerà a scuola;
il padre, inoltre, durante le vacanze estive, terrà con se la figlia per 20 giorni, anche non continuativi, dal 15 giugno al 15 agosto di ogni anno (possibilmente i genitori terranno la figlia fino a massimo 10 gg consecutivi consentendo anche all'altro genitore tale periodo), o altro periodo da concordare. I genitori cercheranno di trascorrere ad anni alterni il Natale – Santo Stefano
31 dicembre 1 gennaio in modo alternato con la figlia così come Santa UA e lunedì dell'AN (per il Natale i genitori cercheranno di privilegiare, almeno all'inizio. In relazione a tale regolamentazione domiciliare, considerato che entrambe le parti hanno l'esercizio congiunto della potestà genitoriale, deve disporsi che, anche in relazione alla domiciliazione preferenziale della minora presso l'abitazione materna, i genitori continueranno ad esercitare in modo disgiunto la potestà genitoriale per le sole questioni di ordinaria amministrazione che non comportino decisioni, anche solo interinali, concernenti l'istruzione, l'educazione e la salute delle minori, ma solo scelte di tipo logistico o organizzativo connesse alla vita familiare e relazionale della figlia;
▪ Le spese legali del presente giudizio saranno interamente compensate tra le parti.
▪ Le parti dichiarano con la firma del presente atto e con il puntuale adempimento di tutte le condizioni qui stabilite di non avere null'altro a che pretendere l'uno dall'altra, avendo ogni e qualsiasi altro rapporto, avente natura economicopatrimoniale e non, già regolato tra loro.
▪ i coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altra.”
Spese compensate in ragione della proposizione della domanda congiunta.
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso,
DICHIARA la separazione tra le parti coniugate in Cisterna di Latina (LT) il 16/07/2016,
(matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile degli atti di matrimonio di detto
Comune, atto n. 13, P. II, Serie A, dell'anno 2016);
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti;
ORDINA l'annotazione come per legge.
COMPENSA le spese.
Latina, 09/07/2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Concetta Serino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott.ssa Claudia Marra Giudice dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
, (C.f. ), Parte_1 C.F._1
e
, (C.f. ), Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. CIANCHETTI DIEGO, giusta delega in atti
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 30/01/2025, le parti hanno chiesto di separarsi alle condizioni di cui all'atto introduttivo.
Il Presidente, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione.
Tanto premesso, a parere del Collegio, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Ritenuto che gli accordi intervenuti tra le parti, in ordine alle condizioni accessorie alla separazione, risultano conformi agli interessi delle stesse e della prole, se ne dispone l'omologazione nei seguenti termini:
“i coniugi potranno vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
▪ La sig.ra per accordo delle parti, sta cercando una nuova sistemazione presso la Pt_2 quale andrà a vivere con la piccola Sarà cura della comunicare, Per_1 Pt_2
tempestivamente, al sig. l'indirizzo della nuova residenza;
Pt_1
▪ La figlia minore viene affidata congiuntamente ai genitori con collocazione Per_1
prevalente presso la madre nella nuova casa. I genitori hanno sempre coordinato i turni di lavoro per restare il più possibile vicini alla piccola ed è intenzione degli stessi Per_1
continuare a mantenere un rapporto di reciproca collaborazione e rispetto nel primario interesse della minore;
▪ tutti i beni comuni sono stati equamente divisi. La sig.ra potrà ritirare nella Pt_2
abitazione di via Provinciale per Latina 73 alcuni suoi effetti personali. Il sig. si Pt_1 impegna a consentire detto ritiro previa comunicazione telefonica della sig.ra Pt_2
▪ i coniugi si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio;
▪ Il Sig. si impegna a versare alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese la somma Pt_1 mensile di €. 200,00 (duecento euro) quale mantenimento della figlia, oltre rivalutazione come per legge fino alla permanenza della sig.ra presso la casa coniugale e in attesa Pt_2
di trasferirsi presso immobile di proprietà di famiglia entro un anno, mentre, a seguito del trasferimento, aumenterà, di comune accordo, a € 350,00;
▪ Il sig. acconsente espressamente affinché l'assegno unico erogato per la figlia Pt_1 minore venga versato interamente in favore della signora che provvederà a Pt_2
richiederlo;
▪ Il sig. e la sig.ra si impegnano a pagare nella misura del 50% delle spese Pt_1 Pt_2 straordinarie che saranno preventivamene concordate tra le parti. Il Sig. verserà il Pt_1
50% delle spese straordinarie in favore della figlia entro 10 gg dalla presentazione delle giustificazioni o anticipatamente previa comunicazione concordata tra le parti;
▪ La figlia sarà affidata ad entrambi i genitori con collocamento preferenziale presso Per_1
la madre, stante la tenerissima età e tempi di permanenza con il padre da concordare tra le parti, in base alle loro turnazioni lavorative. Il padre, in accordo con la madre, dunque, potrà vederla ed averla con sé, quando lo desideri, compatibilmente con le esigenze scolastiche future della minore e solo in via residuale alle seguenti condizioni: a) a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola fino al lunedì mattina quando la riaccompagnerà a scuola. Nelle settimane in cui la minore trascorrerà il fine settimana con la madre, tre pomeriggi di cui due con il pernotto, salvo diverso accordo, il lunedì e mercoledì
e venerdì (pernotto i primi due gg il venerdì pomeriggio fino all'ora di cena) dall'uscita di scuola al giorno successivo, quando la riaccompagnerà a scuola;
il padre, inoltre, durante le vacanze estive, terrà con se la figlia per 20 giorni, anche non continuativi, dal 15 giugno al 15 agosto di ogni anno (possibilmente i genitori terranno la figlia fino a massimo 10 gg consecutivi consentendo anche all'altro genitore tale periodo), o altro periodo da concordare. I genitori cercheranno di trascorrere ad anni alterni il Natale – Santo Stefano
31 dicembre 1 gennaio in modo alternato con la figlia così come Santa UA e lunedì dell'AN (per il Natale i genitori cercheranno di privilegiare, almeno all'inizio. In relazione a tale regolamentazione domiciliare, considerato che entrambe le parti hanno l'esercizio congiunto della potestà genitoriale, deve disporsi che, anche in relazione alla domiciliazione preferenziale della minora presso l'abitazione materna, i genitori continueranno ad esercitare in modo disgiunto la potestà genitoriale per le sole questioni di ordinaria amministrazione che non comportino decisioni, anche solo interinali, concernenti l'istruzione, l'educazione e la salute delle minori, ma solo scelte di tipo logistico o organizzativo connesse alla vita familiare e relazionale della figlia;
▪ Le spese legali del presente giudizio saranno interamente compensate tra le parti.
▪ Le parti dichiarano con la firma del presente atto e con il puntuale adempimento di tutte le condizioni qui stabilite di non avere null'altro a che pretendere l'uno dall'altra, avendo ogni e qualsiasi altro rapporto, avente natura economicopatrimoniale e non, già regolato tra loro.
▪ i coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altra.”
Spese compensate in ragione della proposizione della domanda congiunta.
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso,
DICHIARA la separazione tra le parti coniugate in Cisterna di Latina (LT) il 16/07/2016,
(matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile degli atti di matrimonio di detto
Comune, atto n. 13, P. II, Serie A, dell'anno 2016);
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti;
ORDINA l'annotazione come per legge.
COMPENSA le spese.
Latina, 09/07/2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Concetta Serino