Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/04/2025, n. 2661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2661 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, dott.ssa Martina
Brizzi, a seguito dell'udienza del 04/03/2025, svolta con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, in vigore dal 1.1.2023, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 15394 /2024 R.G. vertente
TRA
, (c.f.: , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
GALLUCCIO PAOLO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp. pt., rappresentata e difesa Controparte_1 congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Annamaria De Nicola, ed Anna Vingiani, in virtù di procure in atti, elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via
Comunale del Principe, n. 13/A;
RESISTENTE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 01.07.2024, la parte ricorrente, dipendente dell'
[...]
, in servizio come collaboratore professionale sanitario Parte_2
Par attuale Ctg. ha esposto di aver prestato l'attività lavorativa, nel periodo da dicembre
2017 a dicembre 2022, come turnista, nei giorni festivi infrasettimanali, analiticamente specificati in ricorso, senza ricevere il compenso con le maggiorazioni previste dall'art. 29, co. 6 C.C.N.L di categoria 2016-2018, che ha sostituto l'art. 9 del CCNL 20.9.2001 integrativo del C.C.N.L. del 07/04/1999, il quale al sesto comma Controparte_2 dispone che: “(..) l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo
1
Tanto premesso, la parte ricorrente ha concluso chiedendo l'accertamento e la declaratoria del diritto al pagamento del compenso per l'attività svolta nelle giornate festive infrasettimanali, ai sensi della contrattazione collettiva, con condanna dell' al pagamento della somma indicata in Parte_2
ricorso, o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì delle singole more e fino al soddisfo.
Si è costituita l'Azienda sanitaria convenuta, resistendo al ricorso, eccependo la prescrizione del credito azionato, deducendo l'infondatezza dell'avversa pretesa, concludendo per il rigetto del ricorso.
Disposta la trattazione scritta, ai sensi 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, che consente la sostituzione dell'udienza mediante il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione del provvedimento del giudice entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle citate note;
accertata la rituale ricezione della comunicazione di cancelleria della trattazione scritta;
preso atto della comparizione all'udienza di tutte le parti, che non hanno richiesto la trattazione in presenza;
lette le note scritte regolarmente depositate, il Giudice, all'esito della citata udienza, sostituita dal deposito di note, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. citato, decide la causa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole di accoglimento nei limiti dettati dalla seguente motivazione.
1. Il Tribunale ritiene di uniformarsi all'orientamento già espresso sulla medesima questione sia in primo grado, sia dalla Corte d'Appello in recenti pronunce (cfr. sent. n. 6576/2022, dott. Scognamiglio;
sent. n. 1142/2023, dott.ssa Maria Rosaria Lombardi;
Sentenza n. 2717/2023 pubbl. il
20/04/2023; sent. n. 607/2024 C.d.A., , rel. ) CP_3 Per_1
Si presta quindi adesione ai principi già espressi, le cui motivazioni vengono richiamate ex art.118 disp. att c.p.c..
2 2. Le parti ricorrenti agiscono per ottenere il pagamento della retribuzione maggiorata per il lavoro asseritamente prestato nei giorni festivi infrasettimanali in cui ha lavorato come turnista, sul presupposto che la maggiorazione a titolo di indennità di turno o giornaliera, prevista dall'art. 44 del CCNL 1.9.1995, effettivamente percepita, è volta unicamente a compensare la gravosità del lavoro prestato in turni, gravosità che si accentua quando la prestazione ricade anche in giorno festivo e non preclude pertanto il diritto al riposo compensativo o, in alternativa, alla maggiorazione per il lavoro prestato nei giorni festivi cadenti durante la settimana, lo straordinario festivo, previsto dall'integrazione operata dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001, successivamente art.29 comma 6 del
CCNL 21 maggio 2018 , ritenendo la previsione cumulabile e non incompatibile con l'indennità di cui all'art. 44.
3. Circa l'interpretazione delle suddette norme contrattuali collettive e l'applicazione dell'art 9 del CCNL del 20.9.2001, successivamente art.29 comma 6 del CCNL 21 maggio 2018 , deve essere richiamato l'orientamento giurisprudenziale con cui la Suprema Corte di Cassazione ha espresso il principio secondo cui "l'indennità prevista dal CCNL 1 settembre 1995, art. 44, commi 3 e 12, per il personale del comparto sanità
è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dal
CCNL 20 settembre 2001, art. 9, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo" (Cass. n. 1505 del 2021, Cass. n. 6716 del
2021, Cass. n. 33126 del 2021 e da ultimo Cass. 20743\2023).
4. Tanto richiamato, è opportuno osservare come la tesi sostenuta dall' - secondo cui l'indennità prevista dall'art. 44 non sarebbe Pt_2
cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001, non sia rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., in quanto il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità - non è ancorata ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è anzi smentito dal
3 rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola, che va letta nel suo complesso, ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto (commi 7 e 17).
La Corte ha, inoltre, evidenziato che sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti, in quanto la clausola contrattuale di cui si invoca l'applicazione – art. 9 – è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda “particolari condizioni di lavoro” che per la loro maggiore gravosità ( lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo.
La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata, come detto, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che aumenta allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo.
Al contrario, l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività.
5. La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto di quest'ultimi a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo.
La disposizione contrattuale che viene in rilievo per il personale del comparto sanità, dunque, oltre a non contenere alcun accenno al carattere onnicomprensivo dell'indennità, la stabilisce in misura fissa ed a prescindere dai criteri fissati dall'art. 34 del CCNL 7.4.1999 per il calcolo del lavoro straordinario festivo, dato, questo, che costituisce un'ulteriore conferma della cumulabilità dei due trattamenti, finalizzati a compensare disagi di natura diversa.
4 Del resto, qualora le parti collettive avessero voluto escludere i turnisti dall'applicazione della disciplina generale del rapporto, avrebbero dovuto manifestare in modo chiaro detta volontà.
Al contrario, l'interpretazione data al CCNL dalla resistente finisce per penalizzare gli operatori sanitari turnisti che, prestando servizio anche nei giorni festivi infrasettimanali, sono costretti a svolgere un orario di lavoro superiore rispetto a quello imposto in via generale agli altri dipendenti.
6. In conclusione, valorizzando un'interpretazione delle clausole contrattuali in rilievo coerente con il tenore letterale delle stesse, non può essere attribuito all'art. 44 del CCNL 1.9.1995 un carattere onnicomprensivo in quanto non può essere ricondotto alla volontà dalle parti collettive.
7. Tanto precisato, deve preliminarmente ritenersi infondata l'eccezione di decadenza sollevata da parte resistente, tenuto conto che, pur volendosi ritenere che la formulazione letterale della norma di contrattazione collettiva in esame faccia riferimento a una fattispecie decadenziale, oggetto di essa è unicamente la facoltà del lavoratore di optare per il riposo compensativo in luogo della indennità maggiorata. Deve, invero, ritenersi che il termine di trenta giorni per esercitare la scelta da parte del creditore è funzionale alla definizione dell'organizzazione aziendale che non deve rimanere esposta sine die a rivendicazioni di giorni di riposo compensativo, non compatibili con l'esigenza di regolare programmazione del servizio.
Deve, inoltre, ritenersi che la previsione di un compenso retributivo implica l'inapplicabilità di una decadenza al diritto, che deve ritenersi irrinunciabile.
8. Sempre in via preliminare va, inoltre, ritenuto che l'eccezione di prescrizione quinquennale, tempestivamente eccepita dalla resistente, è da ritenersi infondata, atteso che risulta allegata e documentata dalla parte creditrice la sussistenza di atto interruttivo –( CFR.: lettera di costituzione
Cont in mora, pervenuta all' versata in atti, unitamente alla cartolina di ricevuta di avvenuta consegna della PEC e non contestata specificamente quanto a provenienza, contenuto e ricevimento dall'azienda sanitaria destinataria). Tale atto costituisce valido ed efficace atto interruttivo del termine quinquennale di prescrizione per tutto il quinquennio ad esso precedente, nel quale ricade interamente la pretesa attorea.
5 9. In ordine ai presupposti per l'applicazione della norma, in cumulo con quella che prevede le indennità di turno, va ritenuto che nel caso in esame dalle allegazioni delle parti e dalle risultanze istruttorie acquisite – cartellini marcatempo e buste paga- risulta che la prestazione di lavoro resa dal ricorrente nelle giornate festive infrasettimanali indicate in ricorso risulta effettivamente documentata. Nelle settimane di riferimento, in cui sono state rese tali prestazioni, risulta effettivamente superato il monte orario esigibile ridotto rispetto a quello settimanale ordinario per effetto della giornata festiva infrasettimanale ( 30 ore per ipotesi di un giorno festivo infrasettimanale ovvero 24 ore per le ipotesi di doppia giornata festiva infrasettimanale nella settimana- come avvenuto per le giornate del 25 e 26 dicembre per gli anni, 2018, 2019 e 2020, nonché per le giornate del 22 e
25 aprile 2019).
10. In tal senso deve ritenersi raggiunta la prova del diritto di parte ricorrente all'applicazione della norma della contrattazione collettiva invocata, dovendosi ritenere generica e comunque non provata ogni altra allegazione
Cont dell' resistente in ordine alla avvenuta fruizione integrale dei riposi compensativi previsti dalla norma di cui all'art. 9, in virtù della concreta articolazione dei turni di lavoro, considerato che le modalità di turnazione, che possiamo definire ordinaria, contemplano un riposo al quinto giorno per effetto del lavoro su turno e non quale riposo compensativo secondo la disposizione contrattuale collettiva in esame.
11. Alla luce di quanto detto, il ricorso va accolto e, per l'effetto, l' CP_1
va condannata al pagamento delle differenze retributive maturate a
[...] titolo di maggiorazione per straordinario ai sensi dell'art. 9 del CCNL
1.9.1995.
12. La quantificazione del dovuto può essere sulla base dei conteggi analitici contenuti nel ricorso introduttivo, che appaiono pienamente congrui rispetto alle previsioni di cui al CCNL circa il computo delle maggiorazioni della retribuzione oraria, in relazione alle singole ipotesi di straordinario festivo, diurno e notturno, pure analiticamente specificato e non risultano comprovate le eccezioni di pagamento dell'asl.
6 13. Pertanto, la va condannata al pagamento delle somme Controparte_4
indicate in dispositivo, oltre interessi legali dalla maturazione delle single voci del credito al soddisfo.
15. Per quanto riguarda le spese di lite, la complessità della questione, dimostrata dalle oscillazioni giurisprudenziali, ne giustificano l'integrale compensazione tra le parti, sussistendo gravi ed eccezionali ragioni.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, - dott.ssa Martina Brizzi- così provvede:
- Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna parte resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma di euro 3.093,48, per il periodo dal
1.12.2017 al 31.12.2022, oltre alla maggiorazione per interessi legali, o in alternativa per la rivalutazione monetaria, dalla maturazione dei crediti al saldo;
- Compensa le spese di lite.
Si comunichi. Napoli, il 04/03/2025-3.4.2025 Il Giudice
MARTINA BRIZZI
Sentenza depositata in formato digitale, con firma digitale il 04/04/2025 in
Cancelleria
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