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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 18/02/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Rossella di Palo Giudice
nel procedimento r.g.n. 1215/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del
18/02/2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione degli effetti civili del matrimonio), ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 15/05/2024 da , rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. BORGIA EMILIA, e rappresentato e difeso dall'avv. VERRILLO Parte_2
MONICA, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi e la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in PO DI RT (CE) in data 18/05/2018; rilevato che dal matrimonio non sono nati figli;
lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, definito con sentenza passata in giudicato del 02/07/2024; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1 j) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in RT di AS (CE) in data 18.05.2018, regolarmente iscritto nei registri di Stato Civile del suindicato Comune al numero 3, parte II, serie A, anno 2018;
k) Ordinare la trasmissione dell'emananda sentenza ai competenti Uffici di Stato Civile per le relative annotazioni ed incombenze, ai sensi dell'art. 10 L. n. 898/1970;
l) Nulla disporre in merito all'assegnazione della casa coniugale, essendo condotta in fitto;
m) I coniugi si dichiarano economicamente indipendenti, per il che rinunciano espressamente e reciprocamente all'assegno divorzile;
n) I coniugi dichiarano di aver regolato ogni loro rapporto di ordine economico e patrimoniale e di non avere alcuna reciproca pretesa per qualsivoglia titolo o ragione;
o) i coniugi esprimono il rispettivo consenso al rilascio del passaporto;
rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in PO DI RT
(CE) il 18/05/2018 da , nata il [...] in [...], e Parte_1 [...] nato a [...] in data [...], alle condizioni sopra richiamate;
Pt_2
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PO DI RT (CE) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett.
d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 3, parte II, serie A, anno
2018, ufficio 1);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 18/02/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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