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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 03/12/2025, n. 1129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1129 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di CA, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice dott. IG SA, ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° R.G. 2291/2022, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 elettivamente domiciliata in CA, Via Gaetano di Biasio n. 82, presso lo studio dell'avv.to Luca Cupolino, che la rappresenta e difende in virtù di delega in atti
RICORRENTE
E
in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato presso la propria sede in Piazza Domenico Ferrante n. 1, e in giudizio CP_1 personalmente per mezzo dei propri funzionari in virtù di delega in atti
RESISTENTE
NONCHÉ NEI CONFRONTI DI
, elettivamente domiciliato in Corso della Controparte_2 CP_1
Repubblica n.47, presso lo Studio dell'avv. Francesco Galella che lo rappresenta e difende in virtù di delega in atti
1 CHIAMATO IN CAUSA
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14.11.2022 la ha proposto Parte_1 formale e tempestiva opposizione all'Ordinanza ingiunzione n. 114/22 emessa dall' di con cui Controparte_1 CP_1
l'amministrazione ha ingiunto a nella sua qualità di Controparte_2 trasgressore nonché alla quale obbligata in solido con il Parte_1 trasgressore, il pagamento della somma complessiva di € 272.331,82, a titolo di sanzione amministrativa per violazioni delle disposizioni di cui agli artt. 3 e 18 comma 2 L. 68/1999 ivi contestate, comprensiva di spese di notificazione.
La società opponente, a sostegno della sua opposizione, ha dedotto:
- La prescrizione delle sanzioni per quanto attiene al periodo dalla prima asserita violazione 01.01.2013 sino al 17.10.2017, essendo decorso il termine quinquennale dalla commissione del fatto alla notificazione dell'ordinanza ingiunzione;
- l'illegittimità dell'ordinanza per incompetenza territoriale, o Con comunque per il mancato coordinamento con l' di Latina, il quale aveva svolto il medesimo controllo parallelamente a quanto fatto dall' senza tuttavia riscontrare alcuna CP_4 irregolarità come da verbale prodotto in atti;
- l'erroneo calcolo delle sanzioni, e comunque l'omessa motivazione e la contraddittorietà della stessa, considerando che la sanzione determinata nella diffida inoltrata in allegato al Verbale Unico di
Accertamento e Notificazione, pur essendo relativa ad un periodo maggiore di quello poi contestato con l'Ordinanza ingiunzione, risulta avere la medesima entità;
- l'illegittimità dell'ordinanza per omessa motivazione in merito all'imputabilità delle scoperture al datore di lavoro, con particolare
2 riferimento a quanto dedotto negli scritti difensivi già presentati nel corso del procedimento;
- l'insussistenza nel merito delle violazioni contestate, in considerazione della mancata imputabilità al datore di lavoro delle scoperture asseritamente riscontrate, essendosi la società sempre attivata per colmarle ma non avendo questa potuto reperire personale idoneo, non avendo altresì il Centro per l'Impiego diligentemente e tempestivamente sottoposto lavoratori idonei all'assunzione, anche a fronte delle dimissioni di un lavoratore disabile.
Sulla base di tali motivi, ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione impugnata, rassegnando le seguenti conclusioni: “In via preliminare, anche inaudita altera parte, sospendere l'esecutività dell'ordinanza ingiunzione n. 114/22 emessa dall' Controparte_5
e notificata in data 17.10.2022;
[...]
- In via principale, nel merito, accertare e dichiarare, per i motivi di cui in atto, la nullità/invalidità/inefficacia dell'ordinanza ingiunzione opposta, ponendola nel nulla;
- In via subordinata, laddove si dovesse ritenere sussistente l'illecito amministrativo contestato, e laddove si ritenesse facoltà del Giudice del
Lavoro modificare l'entità della sanzione, riquantificare con esattezza il quantum, tenendo presente come base il periodo indicato nell'ordinanza ingiunzione – con sottrazione di 18 mesi rispetto quanto ingiunto – e tenendo conto altresì dei ritardi imputabili unicamente al centro per l'impiego, nonché limitando tale computo unicamente ai dipendenti in forza nei punti vendita siti in provincia di .” CP_1
Si è costituita tempestivamente in giudizio la parte resistente, con memoria depositata in cancelleria il 16.1.2023, con cui ha chiesto il rigetto dell'opposizione evidenziando l'infondatezza delle eccezioni preliminari sollevate dalla parte opponente e la correttezza del proprio operato, tanto nell'accertamento dei presupposti della violazione contestata quanto nel
3 calcolo della somma indicata quale sanzione, affermando altresì la competenza territoriale dell'Ispettorato procedente.
All'esito della prima udienza di trattazione del 1.2.2023, il giudice ha sospeso, con ordinanza emessa fuori udienza, l'esecutività dell'ordinanza ingiunzione opposta, ritenendo sussistenti i gravi motivi dedotti con l'atto introduttivo.
Successivamente alla prima udienza di trattazione si è costituito tardivamente in giudizio l'obbligato in via principale con riferimento alla sanzione applicata evidenziando di aver ricevuto la Controparte_2 notificazione del ricorso in opposizione, e costituendosi dunque in giudizio chiedendo l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta in quanto infondata nel merito o comunque nulla o inesatta nella determinazione della sanzione, argomentando sui medesimi punti già evidenziati dalla ricorrente
Parte_1
Ha dunque rassegnato le seguenti conclusioni: “In via preliminare, - sospendere l'esecutività dell'ordinanza ingiunzione n. 114/22 emessa dall' ; Controparte_5
- rilevare l'intervenuta prescrizione;
In via principale, nel merito, accertare e dichiarare, per i motivi di cui in atto, la nullità/invalidità/inefficacia dell'ordinanza ingiunzione opposta;
In via subordinata, voglia annullare il provvedimento per insufficienza e/o lacunosità della prova a sostegno dell'ingiunzione e per gli errori nel computo delle sanzioni addebitate;
In ogni caso, CONDANNARE la parte resistente alle spese e al compenso di causa, oltre accessori e rimborso forfetario, da distrarsi ai sensi dell'art. 93
c.p.c.”
La causa è stata dunque istruita mediante l'escussione di testimoni e rinviata per la discussione, autorizzando le parti al deposito di note scritte difensive.
All'esito di un differimento dell'udienza di discussione, per consentire alle parti di dedurre anche in merito alla posizione dell'obbligato in via principale tardivamente costituitosi e considerato il carico del ruolo, la
4 causa è stata discussa e il giudice, ritenuto necessario un approfondimento istruttorio, ha disposto consulenza contabile affidando l'incarico alla dott.ssa . Per_1
All'esito del deposito dell'elaborato peritale, all'esito dell'udienza odierna di discussione, la causa è stata discussa dalle parti e decisa con la presente pronuncia, resa all'esito della camera di consiglio.
****
Preliminarmente, occorre chiarire la posizione del soggetto chiamato in causa responsabile in via principale per la sanzione Controparte_2 irrogata dall' alla base dell'ordinanza ingiunzione Controparte_5 opposta, e costituitosi in giudizio con comparsa depositata il 14.2.2023, successivamente alla prima udienza di trattazione della causa, evidenziando da un lato di aver ricevuto la notificazione del ricorso introduttivo da parte della ricorrente in via principale e Parte_1 dall'altro lato di aver comunque proposto autonomo ricorso in opposizione innanzi al Tribunale di Frosinone, poi definitosi con ordinanza declaratoria dell'incompetenza territoriale di tale Tribunale in favore di quello di CA.
La partecipazione al presente giudizio di deve tuttavia Controparte_2 ritenersi inammissibile, sia qualora voglia qualificarsi come a titolo di soggetto chiamato in causa ex art. 106 c.p.c. a fronte della notificazione del ricorso introduttivo, sia che voglia ritenersi costituito in giudizio quale interventore volontario litisonsortile o adesivo dipendente ex art. 105 c.p.c.
In merito, infatti, deve richiamarsi la giurisprudenza consolidata di legittimità, creatasi con riferimento al procedimento disciplinato dagli artt.
22 e ss. l. 689/1981 e che tuttavia esprime principi applicabili anche al procedimento come riformato dall'art. 6 d.lgs. 150/2011, per cui non può intendersi ammettersi intervento né volontario né a istanza di parte in tali procedimenti.
Infatti, nel procedimento d'opposizione contro ordinanza - ingiunzione irrogativa di sanzione pecuniaria amministrativa è inammissibile l'intervento del terzo ad istanza di parte ex art. 106 c.p.c. (come pure l'intervento, sia autonomo che adesivo, a norma del precedente art. 105)
5 non essendo configurabili in tale giudizio, avente ad oggetto solo l'accertamento della legittimità della pretesa sanzionatoria nei confronti dell'autore dell'illecito amministrativo o dell'obbligato in solido, situazioni di comunanza di causa o ipotesi di chiamata in garanzia.
Pertanto, qualora più persone siano concorse nella violazione amministrativa, soggiacendo ciascuna di esse alla sanzione disposta per la violazione stessa, l'eventuale opposizione contro le distinte ordinanze - ingiunzioni dà luogo a diversi procedimenti autonomi, mentre nel caso di ordinanza - ingiunzione nei confronti dell'obbligato in solido al pagamento della sanzione amministrativa, l'azione di regresso attribuita al responsabile solidale che ha pagato la sanzione medesima, presupponendo sia l'accertamento della responsabilità a tal titolo che il pagamento, potrà essere esercitata in separato giudizio (in tali termini Cass. 14/01/1997, n.
286).
A fondamento di tale conclusione, la giurisprudenza richiama peraltro i caratteri del giudizio di opposizione che “si articola in unico grado di merito
e tende ad accertare con la responsabilità dell'opponente la legittimità dell'atto sanzionatorio, impedendo l'impugnazione oltre il termine perentorio citato”, evidenziando dunque che tali caratteri “escludono pure l'intervento autonomo litisconsortile con riferimento alla posizione dell'opponente e, per le peculiarità di modello normativa del processo che identifica le parti che vi possono partecipare, per la più recente giurisprudenza di legittimità, sono ostativi a ogni tipo di intervento, ivi compreso quello adesivo dipendente
(Cass. 14 gennaio 1997 n. 286 e 4 aprile 1996 n. 3149)” (Cass. 9627 del
2001).
Più di recente, conferma tale orientamento anche Cass. 09/04/2014, n.
8364, che richiama i principi sopra esposti in relazione ai giudizi di opposizione a ordinanza ingiunzione emessa dall' per omissioni CP_6 contributive, escludendo l'ammissibilità della partecipazione al giudizio di soggetti diversi dall'opponente e dall'autorità che ha emesso il provvedimento.
6 Di conseguenza, la chiamata o l'intervento in causa di Controparte_2 vanno ritenute comunque inammissibili nel presente giudizio, e le conclusioni da questo rassegnate non devono essere esaminate nel merito.
***
Con riferimento ai motivi ritualmente articolati con l'opposizione, in primo luogo la ha eccepito che dalla prima asserita Parte_1 violazione contestata per il 01.01.2013 e sino al 17.10.2017 risulta ampiamente maturato il termine prescrizionale quinquennale, con decadenza del diritto di procedere alla riscossione mediante ordinanza ingiunzione, evidenziando l'assenza di atti interruttivi e in ogni caso il decorso del termine nel periodo dal 1.1.2013 fino al 11.1.2013.
Sul punto, deve farsi riferimento alla giurisprudenza di legittimità che ha chiarito, in tema di sanzioni amministrative, che ogni atto del procedimento previsto dalla legge per l'accertamento della violazione e per l'irrogazione della sanzione ha la funzione di far valere il diritto dell'Amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria, in quanto, costituendo esso esercizio della pretesa sanzionatoria, è idoneo a costituire in mora il debitore ai sensi dell'art. 2943 cod. civ.
Ne consegue, dunque, che tale idoneità va riconosciuta alla notifica al trasgressore del processo verbale di accertamento della infrazione (Cass. n.
4088 del 25/02/2005, Cass. n. 1393 del 23/01/2007, Cass. n. 14886 del
20/07/2016).
Nel caso di specie, le condotte contestate attengono al periodo dal
1.1.2013 fino al 31.10.2017 e risulta pacifico che il verbale di accertamento e notificazione prot. FR00000/2018-037-01 è stato notificato alla società ricorrente in data 12.1.2018. Ritenuta dunque l'efficacia interruttiva della prescrizione di cui all'art. 28 l. 689/1981 del verbale appena citato, che costituisce – contrariamente a quanto sostenuto dalla parte opponente – un atto idoneo a manifestare la pretesa sanzionatoria dell'amministrazione e dunque la volontà chiara e non equivoca di esercitare il credito derivante dall'irrogazione della sanzione, tutte le condotte di cui al quinquennio
7 antecedente alla notifica del verbale devono ritenersi non oggetto di prescrizione e pertanto l'eccezione è infondata.
Per ciò che attiene al periodo dal 1.1.2013 fino al 11.1.2013, deve ritenersi comunque non estinto per prescrizione, considerando la natura di illecito permanente della violazione contestata – la mancata copertura delle quote destinate all'assunzione obbligatoria – per cui il termine di prescrizione decorre dal momento di cessazione della condotta illecita mediante l'assunzione di un sufficiente numero di lavoratori in collocamento obbligatorio, condotta che, pur se contestata a partire dal
1.1.2013, non era da intendersi cessata alla data del 11.1.2013.
L'eccezione di prescrizione deve intendersi dunque integralmente infondata.
***
Per quanto attiene poi alla dedotta incompetenza territoriale dell'amministrazione procedente, deve rilevarsi che l'ordinanza è stata emessa dall' di effettivamente Controparte_1 CP_1 competente per l'accertamento della violazione contestata (art. 3 e 18 l.
68/1999 per la mancata copertura di quote destinate a categorie protette e a lavoratori disabili), in quanto la società ha una sua sede Parte_1 operativa in CA, nell'ambito del territorio su cui ha competenza la predetta amministrazione, circostanza non contestata dalla stessa ricorrente, che può intendersi quale luogo in cui si è perfezionata la violazione contestata, consistente nella mancata assunzione di personale appartenente a categorie protette.
Non pare dunque fondata l'eccezione di incompetenza, e non rileva sul punto la circostanza per cui l' competente, a fronte dell'inizio CP_1 degli accertamenti intervenuto presso la sede di CA, abbia poi considerato l'azienda nella sua dimensione unitaria, anche con riferimento al personale in forza presso altre sedi, al fine di verificare l'effettiva sussistenza della sanzione, dovendosi di converso intendere tale contegno come doveroso per ottenere una valutazione unitaria e complessiva del personale in servizio nell'azienda.
8 Per ciò che attiene poi alla sussistenza di un diverso e ulteriore accertamento ispettivo dell' sulla medesima azienda, iniziato in CP_7 data antecedente e conclusosi con la comunicazione del 1.8.2017, non vale a escludere né la competenza territoriale dell' per ciò che CP_4 attiene all'accertamento di eventuali illeciti presso la sede operativa in
CA né la permanenza del potere sanzionatorio – nei limiti della prescrizione su cui si è detto - in capo a tale autorità.
Non rileva inoltre sul punto quanto sostenuto nella Circolare del
Ministero del Lavoro allegata in atti (all.to 7 fasc. ric.), in primo luogo in quanto la stessa è riferita a diversa fattispecie (determinazione ufficio competente nel caso in cui una sede dell'azienda non risulti più attiva), in secondo luogo in quanto esprime principi compatibili con quanto avvenuto nel caso in esame (lasciando intendere la possibile concorrenza di accertamenti svolti da più sedi a seconda della provenienza della segnalazione), in terzo luogo in quanto costituisce un atto meramente interpretativo e come tale non si pone quale atto generale attributivo di una speciale competenza territoriale ai diversi uffici.
L'eccezione di nullità dell'ordinanza per incompetenza va dunque respinta.
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Con riferimento al dedotto vizio di motivazione dell'ordinanza ingiunzione, articolato sia con riferimento all'omesso esame di deduzioni difensive rese nel procedimento amministrativo che con riferimento all'omesso riferimento al requisito dell'imputabilità delle scoperture al datore di lavoro, deve richiamarsi l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità in tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative, per cui i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le
9 deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto (cfr. Cass. n. 12503 del
21/05/2018). L'ordinanza ingiunzione deve dunque ritenersi sindacabile sotto tale profilo unicamente nel caso in cui la motivazione sia del tutto mancante o solo apparente, e non anche se la stessa risulti insufficiente
(cfr. da ultimo Cass. n. 14567 del 30/05/2025).
Nel caso di specie, dunque, l'ordinanza impugnata risulta comunque motivata, alla luce delle risultanze degli accertamenti tecnici conclusisi con il verbale unico di accertamento e notificazione richiamato puntualmente nel corpo dell'ordinanza e notificato, oltre che con il richiamo all'esame delle deduzioni difensive e dell'esito del colloquio, e alla luce dei dati oggettivamente riscontrati in merito alle scoperture.
Sotto tale profilo, dunque, facendo applicazione degli orientamenti giurisprudenziali sopra citati e ferma la sindacabilità nel merito nel presente Con giudizio di quanto sostenuto dall' e posto alla base della sanzione,
l'opposizione è infondata e va respinta.
***
Per ciò che attiene al merito della pretesa, la parte opponente ha fatto valere il difetto di imputabilità delle scoperture riscontrate, a fronte dell'inadempimento del Centro per l'impiego, che non ha inviato tempestivamente nominativi di lavoratori interessati e soprattutto compatibili con le mansioni e posizioni disponibili nell'azienda, evidenziando poi come l'azienda procedeva comunque alle assunzioni dei lavoratori compatibili e che tali assunzioni venivano poi “comunicate al centro per l'impiego (anche mediante le formali dichiarazioni annuali cfr. all.
12 PID), con la richiesta di fornire ulteriori nominativi per poter coprire tutte le quote riservate.”
La norma sanzionatoria fatta valere, art. 15, comma 4 l. n. 68 del 1999, prevede che “Trascorsi sessanta giorni dalla data in cui insorge l'obbligo di assumere soggetti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1, per ogni
10 giorno lavorativo durante il quale risulti non coperta, per cause imputabili al datore di lavoro, la quota dell'obbligo di cui all'articolo 3, il datore di lavoro stesso è tenuto al versamento, a titolo di sanzione amministrativa, al Fondo di cui all'articolo 14, di una somma pari a cinque volte la misura del contributo esonerativo di cui all'articolo 5, comma 3-bis al giorno per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima giornata."-, applicabile anche alle ipotesi di cui all'art. 18 comma 2 della medesima legge in virtù del rinvio operato dal richiamato D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333, art. 8 comma 4.
Va dunque verificata l'imputabilità della scopertura al datore di lavoro e valutata l'eventuale esimente da questi fatto valere in giudizio, posto che, a fronte dell'evidenza della scopertura e della mancata assunzione, che costituiscono i fatti costitutivi della sanzione applicata nel suo elemento oggettivo, la sanzione può essere legittimamente irrogata esclusivamente al ricorrere anche dell'elemento soggettivo sopra indicato.
Possono dunque rilevare, al fine di verificare l'imputabilità della mancata assunzione al datore di lavoro, tanto la condotta tenuta dall'obbligato nell'adempiere all'onere di invio dei prospetti annui quanto l'inerzia del
Centro per l'impiego nell'indicazione dei nominativi da avviare al collocamento o l'effettiva impossibilità di assumere i nominativi indicati in quanto non coerenti con l'organizzazione aziendale.
Tale imputabilità deve comunque correlarsi a una condotta non contraddistinta da correttezza e buona fede nel tentativo di assolvere gli obblighi di legge, e deve intendersi esclusa solo a fronte di condizioni oggettivamente ostative all'assunzione obbligatoria, in assenza di condotte colpose del datore di lavoro tali da ostacolare il perfezionamento della fattispecie (cfr. ad esempio quanto sostenuto da Cass. Sez. Lav. 26 ottobre
2021 n. 30138; cfr. negli stessi sensi Cass. Sez. Lav. 22 giugno 2010 n.
15058 e Cass. Sez. Lav. 12 marzo 2009 n. 6017, che interpretando la norma non più in vigore di cui all'art. 2 l. 68/1999, hanno ritenuto che la mancata sufficiente specificazione nei prospetti di cui all'art. 9 della stessa legge della qualifica dei posti di lavoro disponibili per l'assunzione dovesse ritenersi
11 quale comunicazione incompleta, tale da rendere imputabile la scopertura al datore di lavoro).
Va inoltre chiarito e ribadito quanto sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis Cass. n. 29315 del 13/11/2024 e Cass. n. 6778 del 02/04/2015) per cui l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione non configura un'impugnazione dell'atto, ma introduce un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, devolvendo al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e la fondatezza della stessa, con l'ulteriore conseguenza che, in virtù dell'art. 23 della l. n. 689 del 1981, il giudice ha il potere-dovere di esaminare l'intero rapporto, con cognizione non limitata alla verifica della legittimità formale del provvedimento, ma estesa - nell'ambito delle deduzioni delle parti - all'esame completo nel merito della fondatezza dell'ingiunzione, ivi compresa la determinazione dell'entità della sanzione, secondo i criteri stabiliti dall'art. 11 della legge citata
***
Ciò chiarito in punto di diritto, dalla documentazione in atti, emerge che, come rilevato nel verbale unico di accertamento e notificazione del
11.1.2018, la società opponente ha mantenuto stabile una scopertura nelle assunzioni di lavoratori disabili e in categorie protette, pur a fronte dei numerosi nominativi ricevuti da parte del centro per l'impiego, senza che abbia provveduto a dar prova di tempestività delle selezioni e dunque della non imputabilità della condotta.
Il periodo contestato, oggetto dell'ordinanza ingiunzione, va dal 1 gennaio
2013 fino al 31 ottobre 2017, fatta eccezione che per l'illecito indicato al punto 2 dell'ordinanza ingiunzione, per cui la violazione è contestata per gli anni 2013 e 2014 soltanto con riferimento ai periodi dal 1.10.2013 al
31.12.2013 e dal 1.10.2014 al 31.12.2014 (all.to 5 fasc. res.).
Il datore di lavoro ha comunicato, nel periodo indicato, le scoperture presenti mediante i c.d. PID (prospetto informativo disabili), inviati in data
12.2.2013, 11.2.2014, 27.1.2015, 20.4.2016 e 21.6.2017 (cfr. all.to 12 fasc. opponente).
12 Va rilevato che i prospetti inviati (fatta eccezione per quello del 2015) non risultano tempestivi, essendo inviati oltre il termine di cui all'art. 9 comma
6 l. 68/1999 così come definito dal Decreto interministeriale 2 novembre
2010, che ha individuato nel 31 gennaio di ogni anno il termine massimo per l'invio dei prospetti.
Posto comunque che il dato delle scoperture indicate nel verbale di accertamento non è stato espressamente contestato, e che non risultano dedotti ulteriori inadempimenti agli obblighi di comunicazione dei c.d. PID da parte del datore di lavoro, nell'esaminare la sussistenza dell'imputabilità in capo al datore di lavoro occorre comunque verificare in quali periodi, tra quelli contestati, l'azienda non abbia operato le assunzioni obbligatorie a fronte di un proprio oggettivo inadempimento imputabile, non essendosi attivata in relazione ai nominativi forniti, così ostacolando anche una tempestiva azione amministrativa, come sostenuto dall' . CP_1
Infatti, pur dovendosi positivamente valutare l'intervenuto invio dei prospetti PID ai fini della diligenza del datore di lavoro, non può ritenersi – in particolare per i periodi in cui tali prospetti non sono stati inviati tempestivamente – che l'obbligo del datore di lavoro si limiti alla mera comunicazione delle scoperture, in particolare nei casi in cui questo si sia impegnato tramite convenzione o tramite espressa richiesta di indicazione di lavoratori al centro per l'impiego per l'assunzione nominativa.
Diversamente opinando, lo scopo della norma risulterebbe frustrato, considerando che la scopertura dichiarata non potrebbe essere sanzionata pur a fronte della completa inerzia del datore di lavoro.
Esaminando la documentazione in atti, emerge che nel primo periodo di riferimento a fronte di scoperture dichiarate, e pacifiche, di 5 posizioni al
1.1.2013, l'azienda ha prima stipulato una convenzione il 30 aprile 2013
(con l'obiettivo di assumere tre unità, una a maggio 2013, una entro dicembre 2013 e un'altra entro il febbraio del 2014) (cfr. all.to fasc. res.), poi ha formulato una richiesta di nominativi da assumere il 24.7.2013, a fronte della rinuncia al tirocinio della prima lavoratrice assunta sulla base
13 di tale convenzione, riscontrata l'8.8.2013 dal Centro per l'Impiego (all.to 11 fasc. res. ). CP_1
Non risulta poi in alcun modo comunicato al centro per l'impiego l'esito completo di tale selezione né l'assunzione di altri lavoratori secondo il programma definito nella convenzione entro il febbraio 2014, pur avendo l'azienda ricevuto un prospetto non esitato.
Risulta invece dagli allegati che l'azienda ha esitato tale nota solo in seguito, comunicando l'imminente assunzione di con mail del Parte_2
17.9.2014, lavoratrice che risulta poi assunta il 10.10.2014 con contratto a tempo determinato fino al 9.4.2015 (come da comunicazione unilav in atti).
Non emerge dunque alcuna ragione in virtù della quale il datore di lavoro non abbia provveduto all'assunzione dei lavoratori indicati dal centro per l'impiego nel periodo successivo al 8.8.2013, non potendosi giustificare il ritardo di quasi un anno senza alcuna comunicazione a fronte dell'elevato numero di scoperture evidenziato e dell'indicazione puntuale, da parte del centro per l'impiego, di nominativi idonei e disponibili, che sarebbero stati selezionati solo a circa un anno dall'indicazione.
Risulta poi dagli atti una successiva richiesta dell'azienda del 23.5.2014
(pur non allegata in atti), riscontrata dal Centro per l'Impiego solo il
7.11.2014 con nota. 131888, oltre che con successivo elenco del 4.2.2015 nota prot. 14515 (relativa alla medesima richiesta).
Deve dunque ritenersi che in tale periodo, che va dalla richiesta del 23 maggio 2014 fino al primo riscontro del 7 novembre del 2014, l'azienda abbia lealmente cooperato con il Centro per l'Impiego, e che la mancata copertura dei posti per le assunzioni obbligatorie non sia imputabile alla stessa, non avendo quest'ultima ricevuto dei nuovi nominativi idonei ad essere avviati all'assunzione.
È allegata poi un'ulteriore comunicazione di richiesta da parte della del 8.5.2015, e successiva comunicazione del centro per Parte_1
l'impiego del 2.10.2015, con annesso elenco di lavoratori da destinare all'avviamento (cfr. all.to fasc. opponente), con risultato incluso in una mail del 26.1.2016 (esito selezione senza alcun idoneo).
14 Anche con riferimento a questo periodo, dunque, seppure emerga una prima condotta diligente del datore di lavoro, che si attiva nel richiedere elenchi di nominativi da avviare e a cui non può essere imputabile la mancata copertura nell'attesa di ottenere un riscontro, risulta comunque un ingiustificato e colpevole ritardo nel procedere alla selezione e a un successivo riscontro in merito ai lavoratori poi effettivamente indicati dal centro per l'impiego (nella nota del 2.10.2015).
Dall'esame, dunque, della corrispondenza intrattenuta con il centro per l'impiego, e delle richieste inviate, pur a fronte dell'effettiva attivazione da parte del datore di lavoro nell'originaria richiesta di nominativi da avviare al collocamento mirato, deve ritenersi colpevole l'inerzia del datore di lavoro nel riscontrare gli esiti delle selezioni operate a fronte degli invii di elenchi di lavoratori da parte del centro per l'impiego.
Le prove testimoniali esperite non hanno fornito elementi specificamente rilevanti in merito al giudizio di imputabilità, in aggiunta rispetto a quanto emerso dai documenti, avendo i testi confermato la corrispondenza intercorsa, senza tuttavia specificare o precisare nulla in merito ai tempi e all'effettivo adempimento degli obblighi da parte dell'azienda.
Dunque, non può ritenersi imputabile il periodo che va dall'inizio del
2013 fino alla ricezione del primo elenco di lavoratori da avviare in data
8.8.2013, coperto dalla stipula e dal primo adempimento degli obblighi dedotti in convenzione, mentre deve ritenersi sanzionabile la mancata copertura dei posti nel periodo successivo, non avendo l'azienda provveduto in alcun modo a dare esito alle selezioni e all'avviamento del personale indicato dal Centro per l'impiego – senza giustificato motivo – e almeno fino alla successiva richiesta del 23.5.2014.
Allo stesso modo, non può poi considerarsi imputabile il periodo successivo a tale richiesta, stante il ritardo del Centro per l'impiego nell'inviare un nuovo elenco, di cui risulta evidenza soltanto al 17.11.2014,
e il successivo periodo dal 8.5.2015 fino al 2.10.2015.
Viceversa, nel periodo dal 17.11.2014 al 8.5.2015 e dal successivo
2.10.2015 fino al 26.1.2016 non risulta in alcun modo comunicato l'esito
15 delle procedure per l'avviamento dei nominativi indicati con i diversi elenchi inoltrati dal Centro per l'impiego, mentre risulta solo nel periodo successivo,
l'avviamento di diversi lavoratori disabili a copertura dei posti previsti per l'assunzione obbligatoria, secondo quanto risultante dalle selezioni (operate secondo quanto riportato nei prospetti in data 21.1.2016).
Per quanto attiene poi al periodo successivamente contestato, non emerge, a fronte della segnalazione operata dall'azienda al centro per l'impiego relativa all'esito delle ultime selezioni sui nominativi avviati, alcun ulteriore invio di nominativi di soggetti da avviare all'assunzione.
In conclusione, deve ritenersi pienamente imputabile al datore di lavoro, alla luce della corrispondenza in atti e dell'assenza di giustificazione per il mancato riscontro – perdurato diversi mesi - a seguito dell'invio degli elenchi di nominativi di soggetti disabili da avviare al collocamento, la scopertura rilevata nel periodo dall'8 agosto 2013 fino al 23.5.2014, dal
17.11.2014 al 8.5.2015 e dal 2.10.2015 fino al 26.1.2016.
L'imputabilità si desume dunque dalle circostanze sopra evidenziate, e la documentazione in atti è idonea a far ritenere provata una negligente e colpevole inerzia dell'azienda nel riscontrare le richieste, a fronte di consistenti scoperture, non avendo quest'ultima inoltre fornito alcun elemento a riprova dell'effettivo tempestivo riscontro delle selezioni operate,
e della riattivazione del procedimento per porre rimedio alla scopertura, o della sussistenza di altri fatti idonei a rendere non imputabile tale ritardo.
La condotta inerte in assenza di giustificazioni e di ritardi integra, dunque, una negligenza imputabile al datore di lavoro, a prescindere dall'esito delle selezioni, considerando che la scelta per le assunzioni nominative deve necessariamente implicare l'obbligo di tempestivo riscontro delle proposte indicate dal Centro per l'Impiego, non potendo ritenersi di converso non imputabile al datore di lavoro la scopertura mantenuta a fronte della mancata convocazione dei lavoratori indicati.
Per quanto attiene invece al periodo fino all'8 agosto 2013 e dal 23.5.2014 al 17.11.2014 non può invece ritenersi sussistente la violazione contestata né applicarsi la relativa sanzione, considerando che a fronte delle richieste
16 formulate con l'esito delle selezioni il centro per l'impiego non aveva fornito nominativi, così come il periodo successivo al 26 gennaio del 2016, avendo in tale data il datore di lavoro comunicato l'esito delle selezioni svolte e non avendo il Centro per l'impiego dato ulteriore riscontro.
Così rideterminato il perimetro dell'illecito accertato, l'ordinanza ingiunzione va annullata nella misura in cui ha applicato la sanzione anche a periodi in cui la violazione è risultata insussistente, mentre dev'essere disposta la condanna del responsabile in solido opponente al pagamento della sanzione corrispondente ai periodi residui per cui è invece emersa prova della responsabilità.
Per quanto attiene ai dedotti errori di calcolo e nella determinazione della sanzione eccepiti quale motivi di opposizione, devono questi intendersi assorbiti dall'accoglimento parziale dell'opposizione, che determina dunque il ricalcolo della sanzione.
Pertanto, a fronte dell'accertata illegittimità del computo di determinati periodi nel calcolo della sanzione a fronte del difetto di imputabilità della scopertura, è stata disposta CTU contabile affidata alla dott.ssa Per_1 per quantificare l'ammontare della sanzione prevista dalla legge in misura fissa rapportata al numero di scoperture e ai giorni.
Al consulente è stato dunque richiesto di quantificare l'ammontare della sanzione determinata applicando i coefficienti di legge e considerando i lavoratori indicati a titolo di scopertura nei PID depositati in atti e i soli giorni lavorativi, da intendersi quelli effettivamente lavorativi sulla base dell'articolazione settimanale dell'orario secondo il CCNL applicato in azienda, per i diversi illeciti contestati, ricadenti nei periodi dal 8.8.2013 fino al 23.5.2014, e successivamente dal 27.11.2014 fino al 8 maggio 2015
e dal 2 ottobre al 27 gennaio del 2016.
Nell'elaborato peritale, che risulta sul punto scevro da vizi logici e tecnici e a cui non sono state prodotte note critiche in merito all'indicazione del numero di scoperture, il CTU ha individuato il numero di lavoratori e determinato l'ammontare delle giornate su cui calcolare la sanzione irrogata per i periodi oggetto di accertamento.
17 Va inoltre chiarito che non può tenersi in considerazione la sanzione in misura ridotta – come pure proposto dal CTU – essendo la norma richiamata applicabile esclusivamente in caso di adempimento spontaneo, e dovendosi invece fare applicazione dell'importo previsto dalla legge – pur considerato e indicato dal CTU nella sua elaborazione contabile – senza decurtazioni.
Occorre poi detrarre, dalla somma totale determinata dal CTU, gli importi relativi ai periodi non oggetto di contestazione con l'ordinanza ingiunzione per gli illeciti di cui al punto 2, nei periodi antecedenti al 1.10.2013 e dal
1.1.2014 fino al 1.10.2014. Va infatti considerato che l'ordinanza ingiunzione, pur fondandosi su verbale di accertamento che ha preso in esame l'intero periodo da gennaio 2013 a dicembre 2017, ha poi espressamente contestato la violazione – senza motivazione espressa – per gli anni 2013 e 2014 soltanto nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre.
L' non ha espressamente preso posizione sul rilievo, pur CP_1 evidenziato dalla difesa dell'opponente, e in ossequio al principio di tassatività della sanzione e al principio dispositivo per cui – pur a fronte dell'accertamento della sussistenza dei presupposti dell'illecito – il giudice dell'opposizione non può pronunciare su periodi non oggetto di contestazione, devono escludersi dal periodo rilevante per l'irrogazione della sanzione i periodi sopra individuati (pari a complessivi 164 giorni rilevanti ai fini del calcolo della sanzione, secondo quanto emerge dall'elaborazione del CTU, considerando 5 lavoratori non assunti).
In conclusione, alla luce delle risultanze dell'istruttoria, la sanzione complessiva dovuta per i periodi in cui le scoperture sono da intendersi effettivamente imputabili al datore di lavoro va dunque rideterminata in €
124.410,14, e in conclusione, l'opposizione dev'essere parzialmente accolta,
l'ordinanza ingiunzione annullata e la società resistente condannata al pagamento della sanzione rideterminata in € 124.410,14.
Le spese di lite, in considerazione della soccombenza reciproca e dell'accoglimento solo parziale della domanda, devono intendersi integralmente compensate tra tutte le parti del giudizio.
18 Allo stesso modo, le spese di ctu, a fronte della soccombenza reciproca, devono essere poste definitivamente a carico di tutte le parti, in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di CA, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando:
- dichiara inammissibile l'intervento di Controparte_2
- annulla parzialmente ai sensi di cui in motivazione l'ordinanza ingiunzione opposta n. 114/2022 e, accertata la parziale sussistenza della violazione contestata e per l'effetto condanna la società opponente responsabile in solido, al pagamento Parte_1 della sanzione rideterminata in € 124.410,14, da corrispondersi in favore dell' di Controparte_1 CP_1
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- spese di ctu a carico di tutte le parti, in solido tra loro.
Così deciso in CA il 03/12/2025
IL GIUDICE
IG SA
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