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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 16/07/2025, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Composto dai IGg.ri Magistrati:
Dott.ssa CONCETTA GRILLO Presidente rel
Dott. ssa ORIANA CALVO Giudice
Dott.ssa GIULIA FERRATINI Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa n.843/ 2024 R.G. avente ad oggetto: REGOLAMENTAZIONE POTESTA'
GENITORIALE
promossa da nata a [...] il [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
, elettivamente domiciliata in VIALE MARIO MILAZZO 157 95041 CALTAGIRONE presso lo studio dell'avv. QUARANTA CHIARA che la rappresenta e difende per procura a margine del ricorso.
RICORRENTE
contro nato a [...] il [...] CF Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in V.le Europa n.137 CALTAGIRONE presso lo studio dell'avv. DI
BENEDETTO GIANLUIGI che la rappresenta e difende per procura a margine della memoria di costituzione
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO Alla prima udienza di comparizione , in assenza di provvedimenti urgenti e richieste istruttorie , le parti chiedevano emettersi sentenza e autorizzate le stesse a precisare le conclusioni e discutere la causa il Presidente poneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Il P.M. nulla opponeva .
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO POSTI ALLA BASE DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.10.2024 premesso di avere intrattenuto una Parte_1 relazione more uxorio con dalla cui unione erano nati i minori (il Controparte_1 Persona_1
12.08.2017) e ( 31.10.2018) riconosciuti da entrambi i genitori , interrottasi nel 2021, Per_2 chiedeva all'adito Tribunale di regolamentare la relativa potestà genitoriale.
A tal fine esponeva che dopo la separazione il resistente non le aveva mai ha corrisposto alcuna somma per il mantenimento dei minori, se non qualche piccolo versamento di poche centinaia di euro, certamente non sufficiente al sostentamento dei figli e che, svolgendo attività lavorativa sporadica e saltuaria era stata costretta a chiedere aiuto ai propri parenti, mentre il svolgeva una stabile CP_1 attività lavorativa, presso una raffineria in Codogno.
Rilevava altresì che il a seguito di una denuncia/querela da parte della ricorrente, era stato CP_1 sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora nel territorio di Caltagirone e del divieto di avvicinamento ad essa ricorrente.
Concludeva rimettendosi alle decisioni del Tribunale in ordine al regime di affidamento dei minori, al diritto di visita ed al mantenimento chiedendo , tuttavia che i minori venissero collocati presso di lei.
Costituitosi in giudizio contestava la ricostruzione dei fatti operata in ricorso, Controparte_1 rilevando, in particolare, che a far data dalla separazione aveva sempre contribuito al mantenimento dei figli effettuando “decine e decine di bonifici, di vari importi …sulle postepay o sui conti intestati alla IG.ra , nonché alla IG.ra (madre della ricorrente) ed alla IG.ra Di DE Pt_1 Per_3
(amica della ricorrente), il tutto per diverse migliaia di euro”
Deduceva, pertanto, di non essere mai venuto meno ai propri doveri di assistenza materiale in favore dei figli, né ai suoi doveri di assistenza morale, rilevando che solo recentemente, a causa dell'aggravamento della misura cautelare disposta ai suoi danni a seguito di ulteriore querela proposta dalla ricorrente, aveva perso il lavoro ed aveva difficoltà a contribuire al mantenimento dei figli.
Contestava una serie di comportamenti posti in essere dalla ricorrente che aveva assunto decisioni inerenti i figli senza in alcun modo coinvolgerlo e concludeva chiedendo ancorare la misura degli assegni in favore dei figli, fissandoli in € 200,00 per ciascun figlio, per complessivi € 400,00, fermo restando l'attuale non capacità reddituale del IG. e l'impossibilità oggettiva a versare dette CP_1 somme, stante l'attuale misura allo stesso applicata, precisando che detta somma verrà corrisposta con decorrenza dalla mensilità successiva alla ripresa dell'attività lavorativa, nulla osservando, invece, fin d'ora in capo alla ricorrente, di percepire l'assegno unico universale spettante ai minori.
Senza recesso da quanto sopra esposto, ritenuta la manifestata volontà della ricorrente nell'atto introduttivo del presente giudizio, di non ostacolare il diritto di visita del padre, si chiede che l'ill.mo Per_ Decidente Voglia disporre sin d'ora che, i minori ed , siano collocati presso Per_1
l'abitazione della madre e che il padre possa vedere e tenere con sé i figli, fermo restando la revoca
e/ modifica della misura ad oggi afflitta.
All'esito all'udienza di comparizione delle parti, stante l'assenza di richieste istruttorie e di emissione di provvedimenti urgenti, il Giudice si riservava di riferire al Collegio per la decisione .
Osserva in via preliminare il Collegio che la ricorrente che in seno al ricorso si era rimessa alle determinazioni del Tribunale in ordine alla individuazione del regime di affidamento dei minori meglio rispondente agli interessi di questi ultimi, ha poi chiesto procedersi all'affidamento esclusivo dei minori .
Al fine di adottare tale decisione non può il Tribunale trascurare che l'odierno resistente è attualmente sottoposto a procedimento penale essendo imputato del reato di cui all'art 612 bis c.p. ai danni della ricorrente e che nell'ambito di tale procedimento è stata inizialmente adottata nei suoi confronti la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla odierna ricorrente, successivamente aggravata con provvedimento reso in data 12.2.2025 dal Tribunale in composizione monocratica che ha preso in considerazione i fatti da ultimo denunciati dalla ricorrente , in ordine alle minacce rivolte nei suoi confronti dal , che hanno indotto il Tribunale a ritenere inadeguata la detta misura CP_1 disponendone la sostituzione con la misura degli arresti domiciliari, che il resistente sta attualmente scontando presso il suo domicilio in SA .
L'esistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico del resistente per il reato di maltrattamenti, accertati all'evidenza anche dal Tribunale presso cui pende il procedimento penale , induce a ritenere nella specie sconsigliabile il regime di affidamento condiviso dei minori e ciò sia in ragione dei fatti contestati al resistente che della attuale oggettiva difficoltà, se non impossibilità, di un rapporto sereno tra gli ex partner che consenta l'adozione di scelte condivise nell'interesse dei figli.
La circostanza che non sia ancora intervenuta una sentenza definitiva non rileva, infatti, in questa sede, nella quale non si tratta, di accertare la rilevanza penale delle condotte poste in essere dallo ma di valutare se i comportamenti paterni possano aver inciso sulla serenità dei minori, e CP_2 possano essere valutati quanto alla disciplina del regime di affidamento. In merito alla rilevanza di condotte violente sul regime dell'affidamento deve essere richiamato l'art. 31 della “Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica”, ed. Convenzione di Istanbul, ratificata dall'Italia con la legge del 27 giugno 2013, n. 77 (in vigore nell'agosto 2014), secondo il quale al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, devono essere presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione. Il citato articolo stabilisce inoltre che devono essere adottate misure necessaria per garantire che l'esercizio dei diritti di visita o di custodia dei figli non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini.
Nella specie a fronte dell'adozione di specifiche misure volte a tutelare la persona offesa, il resistente non solo non ha rispettato le misure previste ma, ha espressamente contravvenuto alle stesse giustificando l'aggravamento della misura cautelare nei suoi confronti , ponendo in essere comportamenti sintomatici di un atteggiamento complessivo del resistente, incapace allo stato di superare il suo astio nei confronti della ex compagna, tanto da continuare a tenere nei suoi confronti una condotta aggressiva e ingiuriosa che non può riverberare i suoi effetti negativi nei confronti dei minori.
A ciò deve aggiungersi che il resistente non ha correttamente adempiuto agli obblighi sullo stesso gravanti per il mantenimento dei minori, non risultando che lo stesso abbia periodicamente e continuativamente contribuito al loro mantenimento non essendo a tal fine sufficiente la produzione documentale in atti dalla quale risultano, si , svariati bonifici, ma indirizzati per larga pare a soggetti diversi dalla ricorrente, senza che sia chiaro quale sia stata la finalità degli stessi e comunque inidonei a dimostrare che il resistente abbia efficacemente contribuito al mantenimento dei due figli: nel 2025 lo stesso ha versato solo l'importo d € 45.00 , nell'anno 2024, anche volendo considerare gli importi versati a soggetto terzo , risultano bonifici per complessivi euro 2.475, e dunque palesemente insufficienti a garantire una equa contribuzione al mantenimento dei due figli.
Tanto premesso va osservato che ai sensi dell'art. 337-quater c.c. è possibile disporre l'affidamento esclusivo solo qualora l'affidamento condiviso, da considerare il regime privilegiato di affidamento, risulti “contrario all'interesse del minore”. Il legislatore non ha tipizzato ipotesi in presenza delle quali debba essere disposto l'affidamento esclusivo avendo la Suprema Corte affermato che: “Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre… che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore ..
(come nel caso, ad esempio, di un sostanziale disinteresse di uno dei genitori per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che .. l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento…”. Dall'istruttoria espletata sono emersi profili di inidoneità genitoriale in capo al resistente a causa delle condotte aggressive e ingiuriose poste in essere nei confronti della ricorrente e del mancato puntuale adempimento agli obblighi di contribuzione economica per le necessità dei minori .
Il mancato o inesatto adempimento, da parte del genitore obbligato, del contributo di mantenimento a favore del figlio minore costituisce grave violazione dei doveri genitoriali evidenziando la mancata ottemperanza del genitore agli obblighi sullo stesso gravanti di cura, assistenza ed educazione del minore (Cass. 26587/2009, Tribunale di Roma 23620/2013; Tribunale di Catania 24/01/2007). “La mancata contribuzione alle necessità della prole evidenzia il disinteresse del genitore per il minore, in particolare nei casi in cui il genitore abbia piena capacità lavorativa, e disponibilità reddituali o patrimoniali tali da consentire l'adempimento di questa obbligazione. L'inadempimento a questo obbligo può incidere gravemente sullo sviluppo e crescita dei figli e sulla piena esplicazione delle loro potenzialità, limitando l'accesso all'istruzione e alla formazione. Nel caso di inadempimento all'obbligo di provvedere al mantenimento della prole occorre infatti distinguere tra le ipotesi in cui
l'inadempimento debba considerarsi incolpevole (per esempio per intervenuta disoccupazione) da quelle in cui il genitore obbligato abbia adeguate disponibilità economico patrimoniali. Per consolidata giurisprudenza dell'intestato Tribunale infatti, se rimane in ogni caso fermo l'obbligo del genitore anche privo di occupazione di provvedere al mantenimento del figlio, qualora emergano rilevanti difficoltà lavorative dei genitori obbligato che evidenzino che non vi sia stata una scelta volontaria dello stesso teso a sottrarsi agli obblighi di mantenimento, il mancato adempimento di tali obblighi non incide sulla modalità di affidamento condiviso del figlio. Il genitore è infatti comunque obbligato, anche se privo di occupazione – a far fronte all'onere di corrispondere il mantenimento per la prole, ma l'inadempimento, in presenza di difficoltà lavorative documentate, non può assurgere
a elemento sufficiente per disporre l'affidamento esclusivo dei figli all'altro genitore”, al contrario in presenza di redditi del genitore che seppure saltuari consentirebbero di adempiere alle obbligazioni di mantenimento della prole, l'inadempimento assurge ad elemento che evidenzia lo scarso interesse per il figlio, con possibilità di disporne l'affidamento esclusivo al genitore che in via pressoché esclusiva si fa carico del mantenimento della prole (cfr. Tribunale di Roma 30 marzo 2018).
A fronte delle inadempienze paterne, la madre ha dimostrato di avere correttamente accudito i figli minori, e , per contro, l'elevatissima conflittualità tra le parti, causata principalmente dalle condotte aggressive poste in essere dal , potrebbe rendere difficile, e addirittura rischiosa la gestione CP_1 condivisa della responsabilità genitoriale potendo il resistente sviluppare condotte violente nel momento di condivisione di scelte di maggiore rilevanza per la minore qualora fosse dissenziente rispetto alle proposte materne.
Va pertanto disposto l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre presso cui gli stessi convivono a far data dalla separazione tra i genitori.
Per quanto riguarda il diritto di visita nella relativa regolamentazione non potrà che tenersi conto delle misure cautelari che allo stato interessano il padre e della circostanza che lo stesso risiede in altra regione , sicchè allo stato lo stesso va lasciato alla libera regolamentazione delle parti e solo per l'ipotesi in cui le parti non trovino una soluzione condivisa regolamentato come in parte motiva .
Per quanto attiene infine al contributo per il mantenimento da porre a carico del resistente, lo stesso deve essere rapportato alle esigenze die minori ed alla capacità reddituale di entrambe le parti e, seppur è vero che attualmente il resistente è sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, deve ritenersi che anche in ragione del lavoro finora svolto e delle competente professionali acquisite lo stesso sia fornito di idonea capacità reddituale .
Il contributo va pertanto fissato per entrambi i figli in € 500.00 mensili.
La ricorrente quale genitore affidatario dei figli avrà altresì diritto a percepire per intero l'assegno unico.
A carico del resistente va altresì fatto carico di provvedere al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50%.
Le spese di lite possono essere compensate tra la parti in ragione della natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltagirone definitivamente pronunciando nella controversi in esame affida i minori
(nato il [...]) e ( nato il [...]) in via esclusiva alla madre;
Persona_1 Per_2 lascia alla libera regolamentazione delle parti il diritto di visita dei minori e per il caso di mancato accordo dispone che il padre, venuti meno i provvedimenti cautelari nei suoi confronti possa incontrare i minori ogni volta che si rechi in Caltagirone previo preavviso da dare alla madre almeno
48 ore;
per dieci giorni durante il periodo estivo;
per cinque giorni durante le festività natalizie alternando anno per anno il giorno di Natale con il giorno di Capodanno;
per tre giorni durante le festività pasquali alternando anno per anno il giorno di Pasque e il lunedì dell'Angelo; pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli mediante Controparte_1 pagamento della somma mensile di € 500.00 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat nonché di contribuire al pagamento delle spese straordinarie nell'interesse di figli nella misura del 50% ; dispone che la ricorrente percepisca per intero l'assegno unico per i figli;
compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Caltagirone il 10.7.2025
Il Presidente
Dott.ssa Concetta Grillo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Composto dai IGg.ri Magistrati:
Dott.ssa CONCETTA GRILLO Presidente rel
Dott. ssa ORIANA CALVO Giudice
Dott.ssa GIULIA FERRATINI Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa n.843/ 2024 R.G. avente ad oggetto: REGOLAMENTAZIONE POTESTA'
GENITORIALE
promossa da nata a [...] il [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
, elettivamente domiciliata in VIALE MARIO MILAZZO 157 95041 CALTAGIRONE presso lo studio dell'avv. QUARANTA CHIARA che la rappresenta e difende per procura a margine del ricorso.
RICORRENTE
contro nato a [...] il [...] CF Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in V.le Europa n.137 CALTAGIRONE presso lo studio dell'avv. DI
BENEDETTO GIANLUIGI che la rappresenta e difende per procura a margine della memoria di costituzione
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO Alla prima udienza di comparizione , in assenza di provvedimenti urgenti e richieste istruttorie , le parti chiedevano emettersi sentenza e autorizzate le stesse a precisare le conclusioni e discutere la causa il Presidente poneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Il P.M. nulla opponeva .
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO POSTI ALLA BASE DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.10.2024 premesso di avere intrattenuto una Parte_1 relazione more uxorio con dalla cui unione erano nati i minori (il Controparte_1 Persona_1
12.08.2017) e ( 31.10.2018) riconosciuti da entrambi i genitori , interrottasi nel 2021, Per_2 chiedeva all'adito Tribunale di regolamentare la relativa potestà genitoriale.
A tal fine esponeva che dopo la separazione il resistente non le aveva mai ha corrisposto alcuna somma per il mantenimento dei minori, se non qualche piccolo versamento di poche centinaia di euro, certamente non sufficiente al sostentamento dei figli e che, svolgendo attività lavorativa sporadica e saltuaria era stata costretta a chiedere aiuto ai propri parenti, mentre il svolgeva una stabile CP_1 attività lavorativa, presso una raffineria in Codogno.
Rilevava altresì che il a seguito di una denuncia/querela da parte della ricorrente, era stato CP_1 sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora nel territorio di Caltagirone e del divieto di avvicinamento ad essa ricorrente.
Concludeva rimettendosi alle decisioni del Tribunale in ordine al regime di affidamento dei minori, al diritto di visita ed al mantenimento chiedendo , tuttavia che i minori venissero collocati presso di lei.
Costituitosi in giudizio contestava la ricostruzione dei fatti operata in ricorso, Controparte_1 rilevando, in particolare, che a far data dalla separazione aveva sempre contribuito al mantenimento dei figli effettuando “decine e decine di bonifici, di vari importi …sulle postepay o sui conti intestati alla IG.ra , nonché alla IG.ra (madre della ricorrente) ed alla IG.ra Di DE Pt_1 Per_3
(amica della ricorrente), il tutto per diverse migliaia di euro”
Deduceva, pertanto, di non essere mai venuto meno ai propri doveri di assistenza materiale in favore dei figli, né ai suoi doveri di assistenza morale, rilevando che solo recentemente, a causa dell'aggravamento della misura cautelare disposta ai suoi danni a seguito di ulteriore querela proposta dalla ricorrente, aveva perso il lavoro ed aveva difficoltà a contribuire al mantenimento dei figli.
Contestava una serie di comportamenti posti in essere dalla ricorrente che aveva assunto decisioni inerenti i figli senza in alcun modo coinvolgerlo e concludeva chiedendo ancorare la misura degli assegni in favore dei figli, fissandoli in € 200,00 per ciascun figlio, per complessivi € 400,00, fermo restando l'attuale non capacità reddituale del IG. e l'impossibilità oggettiva a versare dette CP_1 somme, stante l'attuale misura allo stesso applicata, precisando che detta somma verrà corrisposta con decorrenza dalla mensilità successiva alla ripresa dell'attività lavorativa, nulla osservando, invece, fin d'ora in capo alla ricorrente, di percepire l'assegno unico universale spettante ai minori.
Senza recesso da quanto sopra esposto, ritenuta la manifestata volontà della ricorrente nell'atto introduttivo del presente giudizio, di non ostacolare il diritto di visita del padre, si chiede che l'ill.mo Per_ Decidente Voglia disporre sin d'ora che, i minori ed , siano collocati presso Per_1
l'abitazione della madre e che il padre possa vedere e tenere con sé i figli, fermo restando la revoca
e/ modifica della misura ad oggi afflitta.
All'esito all'udienza di comparizione delle parti, stante l'assenza di richieste istruttorie e di emissione di provvedimenti urgenti, il Giudice si riservava di riferire al Collegio per la decisione .
Osserva in via preliminare il Collegio che la ricorrente che in seno al ricorso si era rimessa alle determinazioni del Tribunale in ordine alla individuazione del regime di affidamento dei minori meglio rispondente agli interessi di questi ultimi, ha poi chiesto procedersi all'affidamento esclusivo dei minori .
Al fine di adottare tale decisione non può il Tribunale trascurare che l'odierno resistente è attualmente sottoposto a procedimento penale essendo imputato del reato di cui all'art 612 bis c.p. ai danni della ricorrente e che nell'ambito di tale procedimento è stata inizialmente adottata nei suoi confronti la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla odierna ricorrente, successivamente aggravata con provvedimento reso in data 12.2.2025 dal Tribunale in composizione monocratica che ha preso in considerazione i fatti da ultimo denunciati dalla ricorrente , in ordine alle minacce rivolte nei suoi confronti dal , che hanno indotto il Tribunale a ritenere inadeguata la detta misura CP_1 disponendone la sostituzione con la misura degli arresti domiciliari, che il resistente sta attualmente scontando presso il suo domicilio in SA .
L'esistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico del resistente per il reato di maltrattamenti, accertati all'evidenza anche dal Tribunale presso cui pende il procedimento penale , induce a ritenere nella specie sconsigliabile il regime di affidamento condiviso dei minori e ciò sia in ragione dei fatti contestati al resistente che della attuale oggettiva difficoltà, se non impossibilità, di un rapporto sereno tra gli ex partner che consenta l'adozione di scelte condivise nell'interesse dei figli.
La circostanza che non sia ancora intervenuta una sentenza definitiva non rileva, infatti, in questa sede, nella quale non si tratta, di accertare la rilevanza penale delle condotte poste in essere dallo ma di valutare se i comportamenti paterni possano aver inciso sulla serenità dei minori, e CP_2 possano essere valutati quanto alla disciplina del regime di affidamento. In merito alla rilevanza di condotte violente sul regime dell'affidamento deve essere richiamato l'art. 31 della “Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica”, ed. Convenzione di Istanbul, ratificata dall'Italia con la legge del 27 giugno 2013, n. 77 (in vigore nell'agosto 2014), secondo il quale al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, devono essere presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione. Il citato articolo stabilisce inoltre che devono essere adottate misure necessaria per garantire che l'esercizio dei diritti di visita o di custodia dei figli non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini.
Nella specie a fronte dell'adozione di specifiche misure volte a tutelare la persona offesa, il resistente non solo non ha rispettato le misure previste ma, ha espressamente contravvenuto alle stesse giustificando l'aggravamento della misura cautelare nei suoi confronti , ponendo in essere comportamenti sintomatici di un atteggiamento complessivo del resistente, incapace allo stato di superare il suo astio nei confronti della ex compagna, tanto da continuare a tenere nei suoi confronti una condotta aggressiva e ingiuriosa che non può riverberare i suoi effetti negativi nei confronti dei minori.
A ciò deve aggiungersi che il resistente non ha correttamente adempiuto agli obblighi sullo stesso gravanti per il mantenimento dei minori, non risultando che lo stesso abbia periodicamente e continuativamente contribuito al loro mantenimento non essendo a tal fine sufficiente la produzione documentale in atti dalla quale risultano, si , svariati bonifici, ma indirizzati per larga pare a soggetti diversi dalla ricorrente, senza che sia chiaro quale sia stata la finalità degli stessi e comunque inidonei a dimostrare che il resistente abbia efficacemente contribuito al mantenimento dei due figli: nel 2025 lo stesso ha versato solo l'importo d € 45.00 , nell'anno 2024, anche volendo considerare gli importi versati a soggetto terzo , risultano bonifici per complessivi euro 2.475, e dunque palesemente insufficienti a garantire una equa contribuzione al mantenimento dei due figli.
Tanto premesso va osservato che ai sensi dell'art. 337-quater c.c. è possibile disporre l'affidamento esclusivo solo qualora l'affidamento condiviso, da considerare il regime privilegiato di affidamento, risulti “contrario all'interesse del minore”. Il legislatore non ha tipizzato ipotesi in presenza delle quali debba essere disposto l'affidamento esclusivo avendo la Suprema Corte affermato che: “Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre… che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore ..
(come nel caso, ad esempio, di un sostanziale disinteresse di uno dei genitori per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che .. l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento…”. Dall'istruttoria espletata sono emersi profili di inidoneità genitoriale in capo al resistente a causa delle condotte aggressive e ingiuriose poste in essere nei confronti della ricorrente e del mancato puntuale adempimento agli obblighi di contribuzione economica per le necessità dei minori .
Il mancato o inesatto adempimento, da parte del genitore obbligato, del contributo di mantenimento a favore del figlio minore costituisce grave violazione dei doveri genitoriali evidenziando la mancata ottemperanza del genitore agli obblighi sullo stesso gravanti di cura, assistenza ed educazione del minore (Cass. 26587/2009, Tribunale di Roma 23620/2013; Tribunale di Catania 24/01/2007). “La mancata contribuzione alle necessità della prole evidenzia il disinteresse del genitore per il minore, in particolare nei casi in cui il genitore abbia piena capacità lavorativa, e disponibilità reddituali o patrimoniali tali da consentire l'adempimento di questa obbligazione. L'inadempimento a questo obbligo può incidere gravemente sullo sviluppo e crescita dei figli e sulla piena esplicazione delle loro potenzialità, limitando l'accesso all'istruzione e alla formazione. Nel caso di inadempimento all'obbligo di provvedere al mantenimento della prole occorre infatti distinguere tra le ipotesi in cui
l'inadempimento debba considerarsi incolpevole (per esempio per intervenuta disoccupazione) da quelle in cui il genitore obbligato abbia adeguate disponibilità economico patrimoniali. Per consolidata giurisprudenza dell'intestato Tribunale infatti, se rimane in ogni caso fermo l'obbligo del genitore anche privo di occupazione di provvedere al mantenimento del figlio, qualora emergano rilevanti difficoltà lavorative dei genitori obbligato che evidenzino che non vi sia stata una scelta volontaria dello stesso teso a sottrarsi agli obblighi di mantenimento, il mancato adempimento di tali obblighi non incide sulla modalità di affidamento condiviso del figlio. Il genitore è infatti comunque obbligato, anche se privo di occupazione – a far fronte all'onere di corrispondere il mantenimento per la prole, ma l'inadempimento, in presenza di difficoltà lavorative documentate, non può assurgere
a elemento sufficiente per disporre l'affidamento esclusivo dei figli all'altro genitore”, al contrario in presenza di redditi del genitore che seppure saltuari consentirebbero di adempiere alle obbligazioni di mantenimento della prole, l'inadempimento assurge ad elemento che evidenzia lo scarso interesse per il figlio, con possibilità di disporne l'affidamento esclusivo al genitore che in via pressoché esclusiva si fa carico del mantenimento della prole (cfr. Tribunale di Roma 30 marzo 2018).
A fronte delle inadempienze paterne, la madre ha dimostrato di avere correttamente accudito i figli minori, e , per contro, l'elevatissima conflittualità tra le parti, causata principalmente dalle condotte aggressive poste in essere dal , potrebbe rendere difficile, e addirittura rischiosa la gestione CP_1 condivisa della responsabilità genitoriale potendo il resistente sviluppare condotte violente nel momento di condivisione di scelte di maggiore rilevanza per la minore qualora fosse dissenziente rispetto alle proposte materne.
Va pertanto disposto l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre presso cui gli stessi convivono a far data dalla separazione tra i genitori.
Per quanto riguarda il diritto di visita nella relativa regolamentazione non potrà che tenersi conto delle misure cautelari che allo stato interessano il padre e della circostanza che lo stesso risiede in altra regione , sicchè allo stato lo stesso va lasciato alla libera regolamentazione delle parti e solo per l'ipotesi in cui le parti non trovino una soluzione condivisa regolamentato come in parte motiva .
Per quanto attiene infine al contributo per il mantenimento da porre a carico del resistente, lo stesso deve essere rapportato alle esigenze die minori ed alla capacità reddituale di entrambe le parti e, seppur è vero che attualmente il resistente è sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, deve ritenersi che anche in ragione del lavoro finora svolto e delle competente professionali acquisite lo stesso sia fornito di idonea capacità reddituale .
Il contributo va pertanto fissato per entrambi i figli in € 500.00 mensili.
La ricorrente quale genitore affidatario dei figli avrà altresì diritto a percepire per intero l'assegno unico.
A carico del resistente va altresì fatto carico di provvedere al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50%.
Le spese di lite possono essere compensate tra la parti in ragione della natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltagirone definitivamente pronunciando nella controversi in esame affida i minori
(nato il [...]) e ( nato il [...]) in via esclusiva alla madre;
Persona_1 Per_2 lascia alla libera regolamentazione delle parti il diritto di visita dei minori e per il caso di mancato accordo dispone che il padre, venuti meno i provvedimenti cautelari nei suoi confronti possa incontrare i minori ogni volta che si rechi in Caltagirone previo preavviso da dare alla madre almeno
48 ore;
per dieci giorni durante il periodo estivo;
per cinque giorni durante le festività natalizie alternando anno per anno il giorno di Natale con il giorno di Capodanno;
per tre giorni durante le festività pasquali alternando anno per anno il giorno di Pasque e il lunedì dell'Angelo; pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli mediante Controparte_1 pagamento della somma mensile di € 500.00 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat nonché di contribuire al pagamento delle spese straordinarie nell'interesse di figli nella misura del 50% ; dispone che la ricorrente percepisca per intero l'assegno unico per i figli;
compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Caltagirone il 10.7.2025
Il Presidente
Dott.ssa Concetta Grillo