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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 08/04/2025, n. 696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 696 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, all'udienza dell'8 aprile 2025 ha pronunziato – dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione – seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1059/2023 R.G. e vertente
TRA
, nato il [...] ad [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in S. Agata Militello, via Sergente Nicolò Marotta n.
1/B, presso lo studio degli Avv.ti e che lo Parte_2 Parte_3
rappresentano e difendono come da procura in atti
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1
dagli Avv.ti Nicola Valente e Maria Francesca Lallai giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliati in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale Inps.
- resistente -
OGGETTO: MERITO ATP.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03.04.2023 parte ricorrente esponeva di aver presentato domanda amministrativa in data 23.04.2021 per essere sottoposto ad accertamento sanitario per vedersi riconoscere il proprio diritto alla pensione di inabilità civile e/o in subordine all'assegno di invalidità civile;
che visitato in data 10.09.2021 era stato ritenuto invalido nella misura del 67%, e che pertanto aveva depositato in data 21.02.2022 istanza di A.T.P. (giudizio iscritto al n. 622/2022
R.G.) volta all'accertamento del requisito sanitario utile per la richiesta di detta prestazione;
che all'esito della consulenza, il C.T.U. aveva riconosciuto un'invalidità in misura pari al 68%, a decorrere dalla domanda amministrativa
(23.04.2021). L'odierno ricorrente, quindi, aveva depositato dichiarazione di dissenso e depositato il presente ricorso, deducendo che un attento esame della documentazione sanitaria in atti e una indagine medica puntuale ed attenta avrebbe condotto a ritenere sussistenti i requisiti per il riconoscimento della provvidenza invocata, a far data dalla domanda amministrativa. Chiedeva, pertanto, dichiararsi il proprio diritto al riconoscimento della pensione di inabilità civile e/o in subordine dell'assegno di invalidità civile, sin dalla domanda amministrativa e condannarsi l' al pagamento del beneficio con la CP_1
decorrenza di legge, oltre accessori con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore dei propri difensori. Depositava, altresì, dichiarazione ex art. 152 disp. att.
c.p.c.
CP_ L' si costituiva con memoria depositata in data 24.08.2023 eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per tardività ex art. 445, comma 4,
c.p.c., e l'inammissibilità della domanda di condanna al pagamento della prestazione. Nel merito, chiedeva l'inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi, contestandone la fondatezza per assenza del requisito sanitario. Chiedeva, dunque, il rigetto della domanda attorea con vittoria di spese e compensi difensivi.
La causa veniva istruita documentalmente e previo richiamo del CTU.
All'udienza odierna – in esito alla discussione orale – la causa veniva decisa mediante lettura della presente sentenza ex art. 429 c.p.c.
Oggetto della domanda è costituito dalla pensione di inabilità, prevista dall'art. 12 della legge 118/71, assicurata “ai mutilati ed invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei cui confronti, in sede di visita medico-sanitaria, sia accertata una totale inabilità lavorativa” (100%).
La domanda subordinata, invece, ha ad oggetto il riconoscimento del beneficio assistenziale dell'assegno mensile di invalidità, previsto dall'art. 13
2 della legge 118/71 e assicurato “Agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 %, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste … con le stesse condizioni e modalità previste per l'assegnazione della pensione di cui all'articolo 12”.
In via preliminare, va vagliata l'eccezione preliminare di verifica del rispetto dei termini di deposito del dissenso e del ricorso di post ATP avanzata da parte resistente. Infatti, da un controllo effettuato dalla Cancelleria, all'uopo delegata, sui registri telematici, ed in particolare sul SICID, risulta che la perizia redatta dal Consulente nominato da Codesto Tribunale veniva registrata e comunicata alle parti in data 27.02.2023 e depositava le Parte_1
contestazioni alla relazione peritale in data 23.03.2023 ed inviava telematicamente il ricorso del merito ATP in data 03.04.2023.
In ragione di ciò, il presente ricorso e l'atto di dissenso risultano presentati tempestivamente nei termini di legge, per cui va rigettata l'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per deposito oltre i termini di legge avanzata da parte resistente.
Inoltre, una puntualizzazione in merito alla domanda di condanna alla liquidazione e pagamento dei relativi ratei avanzata da parte ricorrente va fatta.
L'art. 445, comma 6, c.p.c., prevede che “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. La giurisprudenza, in materia ha previsto che “non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che integrino solo elementi frazionari della fattispecie costitutiva di un diritto, che può costituire oggetto di accertamento giudiziale solo nella sua interezza”; continua la Corte, evidenziando che “va escluso che
l'accertamento del requisito sanitario cui è preordinato il procedimento ex art.
3 445 bis c.p.c. “si ponga come fattore a sé stante, del tutto avulso dal diritto sostanziale che si intende realizzare, essendo invece sempre strumentale e preordinato all'adozione del provvedimento di attribuzione di una prestazione previdenziale o assistenziale che deve essere indicata nel ricorso” (Cass., Sez. VI,
Ordinanza 10.11.2016 n. 22949). E men che mai una pronuncia giudiziale “può contenere una condanna dell'ente previdenziale all'erogazione del beneficio il cui compendio di elementi costitutivi, extrasanitari e sanitari, non sia stato ancora integralmente accertato, per essere avulso dal thema decidendum il vaglio di elementi extrasanitari neanche verificati, in sede amministrativa, prima della proposizione dell'accertamento tecnico preventivo” (Cfr. Cass., Sez. Lav., 9755 del 2019).
Per cui, alla luce di quanto detto, deve essere dichiarata inammissibile la
CP_ domanda di condanna dell' previdenziale alla liquidazione ed erogazione dei benefici economici inerenti alla pensione di inabilità civile e/o assegno di invalidità civile formulata da parte ricorrente.
Nel merito, il c.t.u. nominato ha chiaramente illustrato al giudicante la condizione clinica di , descrivendo dettagliatamente nell'elaborato, Parte_1
cui integralmente si rinvia, le patologie da cui lo stesso risulta affetto, evidenziando la sua condizione di persona invalida nella misura pari all'81%, a decorrere dal mese di aprile 2024 (cfr. CTU, in atti).
Tali conclusioni, rimaste prive di specifiche censure, meritano di essere pienamente condivise, in quanto espresse in esito ad un accurato esame e ad un'attenta valutazione della documentazione sanitaria, di cui è dato atto nelle esaustive e appropriate considerazioni medico-legali svolte nella relazione.
Le conclusioni del c.t.u. possono essere condivise anche in merito alla decorrenza del beneficio, avendo l'esperto valutato la documentazione in atti e considerato il carattere evolutivo delle patologie accertate e non sussistendo in atti elementi che consentono con certezza di datare diversamente la decorrenza indicata dal Consulente.
4 In definitiva, va dichiarato che è persona invalida nella Parte_1 misura dell'81%, a decorrere dal mese di aprile 2024, requisito utile all'ottenimento dell'assegno d'invalidità civile.
Non si fa luogo a condanna dell' ad erogare la prestazione CP_3
invocata, attesa la natura del presente giudizio di post atp come deputata esclusivamente all'accertamento della ricorrenza delle condizioni sanitarie legittimanti l'accesso al beneficio, restando appannaggio dell' CP_1
l'accertamento di tutte le ulteriori condizioni di erogabilità della prestazione.
In ragione della decorrenza del beneficio richiesto, invero successiva all'epoca della domanda amministrativa, a quella del deposito del ricorso per ATP
e financo a quella del deposito dell'odierno ricorso ed al parziale accoglimento delle domande sussistono obiettive e fondate ragioni per compensare le spese del giudizio, ivi comprese quelle dell'ATP.
Costituisce, infatti, consolidato principio giurisprudenziale quello per cui
“In materia di regolazione delle spese giudiziali, la domanda di riconoscimento della prestazione previdenziale, o assistenziale, ha come contenuto non il solo diritto, bensì la relativa decorrenza, con la conseguenza che, qualora la parte, in applicazione dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., ottenga il riconoscimento del diritto con una decorrenza posteriore a quella richiesta, essa non è integralmente vittoriosa e pertanto il giudice - al quale ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ. è precluso unicamente di porre le spese sulla parte totalmente vittoriosa - può disporre la compensazione, anche integrale, delle spese per giusti motivi” (Cass.
Sez. L, n. 17938/2014).
Alla luce delle considerazioni di cui sopra, il ricorso merita parziale accoglimento.
Gli esborsi relativi alla c.t.u., della presente fase, separatamente liquidati,
CP_ si pongono in via definitiva a carico dell'
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da Parte_1
CP_ con ricorso depositato in data 03.04.2023 nei confronti dell' in persona del
5 legale rappresentante pro tempore, intesi i difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- Dichiara che è persona invalida nella misura dell'81%, a Parte_1 decorrere dal mese di aprile 2024, requisito utile all'ottenimento dell'assegno d'invalidità civile;
- Compensa le spese di lite, ivi comprese quelle relative alla fase di ATP;
CP_
- Pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alla consulenza tecnica della presente fase, liquidati con decreto emesso nel corso del giudizio.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Patti, 8 aprile 2025. Il Giudice del Lavoro
(dott. Carmelo Proiti)
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