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Sentenza 9 febbraio 2025
Sentenza 9 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 09/02/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2025 |
Testo completo
Sentenza n.65/2025
N. R.G. 1070/2024
REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di MILANO
Sezione Lavoro
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente est. dott. Roberto Vignati Consigliere dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n.1202/2024 del Tribunale di
Milano, in funzione di giudice del lavoro, est. dr.ssa DE CARLO, pubblicata il 7/05/2024, promossa da:
con l'avv. ERMANNO CIAMPANI ed elettivamente domiciliato Parte_1
in Milano Corso di Porta Vittoria 14, presso lo studio del difensore contro
, con l'avv LUCIO ALFONSO LIGUORI e l'avv. LINDA Controparte_1
MARIA CHIRONI, elettivamente domiciliato in PIAZZETTA DELLA GUASTALLA 15
20122 MILANO, presso lo studio dei difensori
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI:
Per la parte APPELLANTE:
Pagina 1 In totale riforma della sentenza impugnata Tribunale di Milano Sezione Lavoro n. 1202/2024 pubblicata il 07.05.2024 Dott. De Carlo, nel merito: accertare e dichiarare che il creditore Sig. non ha diritto di Controparte_1 procedere ad esecuzione forzata personalmente nei confronti del Sig. , Parte_1 quale socio unico della cessata Milano Security S.r.l. per i motivi esposti, e per l'effetto accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia dell'atto di precetto notificato il data 26.04.2023 all'odierno opponente. In ogni caso Con vittoria di spese del giudizio di primo grado oltre che del presente grado di appello, oltre rimborso forfettario 15% , cassa ed iva come per legge.
Per la PARTE APPELLATA
IN VIA PRINCIPALE In ogni caso respingere l'Appello e le domande ex adverso formulate nei confronti della Signora Pt_2
, in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi dedotti nell'odierna memoria
[...] difensiva e nel ricorso introduttivo del giudizio di Primo Grado le cui conclusioni si ritrascrivono accertare e dichiarare il diritto del creditore procedente odiernamente Opposto, nei confronti dell'odierno Opponente e la validità del titolo esecutivo ottenuto e del conseguente precetto rigettare il ricorso proposto dall'Opponente;
condannare parte Opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Salvo miglior calcolo ed eventuale CTU per la determinazione delle somme dovute.
Con rivalutazione monetaria ed interessi legali sul capitale rivalutato.
Con vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi a favore dei procuratori antistatari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con la sentenza n. 1202/2024 il Giudice del Lavoro del Tribunale di Milano, disattesa o assorbita ogni diversa istanza o eccezione, ha rigettato il ricorso in opposizione a precetto promosso dal sig. contro il sig. , condannando parte Parte_1 Controparte_1
ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Il ricorrente, premesso di essere stato condannato, quale socio unico della cessata Milano
Security S.r.l. , dal tribunale di Milano con sentenza n. 1341/2022 a pagare a CP_1
la somma complessiva di € 21.700,19 a titolo di differenze retributive e TFR in
[...]
relazione al rapporto di lavoro subordinato intercorso tra e Milano Security srl nel CP_1
periodo dal 1.03.2017 al 24.07.2018, proponeva opposizione al precetto notificatogli a seguito della richiamata sentenza. esponeva, a sostegno della domanda, che Parte_1
di cui era socio unico, era stata messa in liquidazione con effetti dal Controparte_2
23.05.2019 e che nel bilancio finale di liquidazione al 31.12.2019, risultava una perdita di
Pagina 2 esercizio di € 70.129,54. Il bilancio era stato depositato presso il Registro delle Imprese in data 23.11.2020, con conseguente cancellazione della società in data 04.02.2021.
Ciò premesso, , richiamando quanto stabilito dall'art. 2495, comma 3, c.c. Parte_1
ed invocando la giurisprudenza secondo cui “il presupposto dell'azione creditoria è che vi sia stata la concreta attribuzione patrimoniale a favore dei soci secondo il bilancio finale di liquidazione”, riferiva che nel caso de quo nulla era stato da lui percepito, stante il bilancio finale di liquidazione di cui sopra. Contestava pertanto che si potesse configurare una sua responsabilità patrimoniale per debiti relativi alla società estinta.
Si è costituito contestando le avverse deduzioni e domande e Controparte_1
chiedendone il rigetto.
Il primo Giudice ha disatteso le pretese di parte opponente e ha rigettato il ricorso rilevando che la sentenza del tribunale di Milano n.1341/2022, pronunziata all'esito della causa di merito, ormai passata in giudicato, aveva condannato direttamente e personalmente T_
, senza nessuna limitazione di responsabilità e senza alcun richiamo alla previsione
[...] dell'art 2945 cc. Il dispositivo di tale sentenza era, infatti, del seguente tenore: “condanna il
Signor in qualità di socio unico della Milano Security S.r.L. in Parte_1
liquidazione al pagamento della somma complessiva di Euro 21.700,19 di cui Euro 1.491,24
a titolo di TFR con interessi e rivalutazione.”
Il giudice di prime cure ha quindi evidenziato che sarebbe stato onere di T_
impugnare la statuizione di primo grado in questione per contestarne il decisum, con motivi di appello del tenore di quelli oggetto della presente causa, ossia richiamando i limiti della responsabilità del socio di srl di cui all'art 2945 cc..
Ciò non era stato fatto in quanto era rimasto contumace in quel giudizio e la T_
proposta opposizione a precetto non può tendere alla modifica di quanto disposto dal
Tribunale di Milano, anche in considerazione del passaggio in giudicato della sentenza.
Il Tribunale ha osservato, inoltre, che le circostanze dedotte da nel giudizio Parte_1
di opposizione a precetto erano anteriori alla formazione del giudicato della sentenza posta a base dello stesso, con la conseguente impossibilità di farle valere in sede di opposizione all'esecuzione (Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8928 del 18/04/2006; dello stesso orientamento, Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 2870 del 02/04/1997).
Ha, da ultimo, respinto la domanda proposta da di condanna di parte Controparte_1
opponente ai sensi dell'articolo 96 c.p.c., in considerazione della carenza degli elementi
Pagina 3 oggettivi e soggettivi, che devono essere sottesi rispetto alla responsabilità processuale prevista dalla citata disposizione del codice di rito.
con atto depositato in data 09/10/24 ha proposto appello, insistendo per la Parte_1
riforma della sentenza di primo grado, rilevando in particolare che il giudice aveva errato nell'interpretare il dispositivo della sentenza di merito.
Deduceva l'appellante che, avendo pacificamente convenuto avanti il Tribunale CP_1
nella sua qualità di socio della Milano Security srl chiedendone la condanna “nei T_ limiti della legge”, la sentenza di merito non poteva condannare in via illimitata, sia T_
perché tale domanda non era stata svolta ,sia perché non esiste una norma di legge che dispone la responsabilità illimitata del socio di srl cancellata dal registro delle imprese.
Nella tesi del gravame, quindi, il giudice dell'opposizione a precetto, avrebbe dovuto interpretare la sentenza di merito alla luce dell'art 2945 cc e quindi accertare che in mancanza di distribuzione di utili nula era tenuto a corrispondere al lavoratore. T_
Con memoria depositata in data 16/01/25 si è costituito in appello Controparte_1 eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 342 e 434 c.p.c., non avendo, l'odierno Appellante, indicato né le parti o gli argomenti della sentenza oggetto di contestazione, né il contenuto delle censure proposte alla stessa, ma limitandosi, per lo più, a riproporre le deduzioni già svolte nel giudizio di primo grado, senza proporre argomentazioni idonee a confutare l'iter logico seguito dal primo giudice.
Nel merito, l'appellato ha chiesto il rigetto del ricorso rilevando che il giudizio tra le parti si era concluso con sentenza n. 1341/2022, divenuta ormai definitiva (con preclusione di ogni ulteriore accertamento in merito al diritto azionato dal creditore procedente) e che vedeva il
Signor debitore dell'importo di Euro 21.700,19. Gli argomenti proposti da T_
controparte, infatti, ha lamentato parte appellata, non erano propri di una opposizione all'esecuzione, bensì riguardavano il merito delle vicende già accertato dal tribunale con sentenza definitiva. Ha anche evidenziato che l'opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso l'esecuzione promossa sulla base di un titolo giudiziale non può essere fondata su eccezioni inerenti a fatti estintivi od impeditivi anteriori alla formazione del titolo esecutivo, invocabili esclusivamente nella fase precedente alla formazione del titolo stesso.
Ha, infine, chiesto la condanna per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 cpc.
Pagina 4 Fallito il tentativo di conciliazione, all'udienza del 29 gennaio 2025, la Corte, all'esito della discussione dei difensori, ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
Va, innanzitutto, disattesa l'eccezione sollevata dalla parte appellata di inammissibilità dell'appello per essere l'atto difforme dai canoni imposti dall'art. 434 , comma 1 cpc nel testo introdotto dall'art. 54 comma 1 lettera c bis del D.L. 22.6.2012 n. 83 convertito in legge
134/2012.
In materia le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ribadito e chiarito che gli articoli 342 e 434 c.p.c. “ vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata , e , con essi , delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali e che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado “( Cass. Sez.
Unite 27199/2017 ).
Tenuto conto di tali principi, ritiene questo Collegio che l'appello contenga tutti gli elementi essenziali previsti dall'art. 434 cpc : i rilievi critici sono stati esposti in modo sufficiente e consentono di circoscrivere l'ambito del giudizio di gravame.
L'appello, pur ammissibile, è nel merito infondato e deve essere respinto per le ragioni che di seguito si espongono.
E' utile, per maggiore chiarezza di esposizione, sintetizzare la vicenda processuale.
• aveva convenuto avanti il Tribunale di Milano- sezione lavoro- Controparte_1
, nella causa RG 2582/2021, chiedendo di “condannare Parte_1
personalmente il Signor (c.f. in qualità di Parte_1 C.F._1
socio unico della Milano Security S.r.L. in liquidazione (c.f. già P.IVA_1 [...]
e nei limiti e misura previsti per legge, al risarcimento del danno…..” CP_3
Il tribunale di Milano, nella contumacia del sig. , con sentenza n 1341/22 T_
ha condannato il predetto, ..”in qualità di socio unico della Milano Security S.r.L. in liquidazione al pagamento della somma complessiva di € 21.700,19” oltre oneri accessori e spese di lite.
Pagina 5 La sentenza è passata in giudicato.
• ha notificato a atto di precetto intimando il pagamento Controparte_1 T_
degli importi dovuti sulla base della richiamata sentenza
• ha fatto opposizione al precetto e l'opposizione è stata respinta con la T_
sentenza qui appellata, con la quale il tribunale ha respinto l'opposizione.
Ritiene il Collegio, condividendo la valutazione espressa dal del primo giudice, di non poter accogliere l'impostazione difensiva dell'appellante.
Premesso, infatti, che con il ricorso in opposizione a precetto non si possono fare valere fatti estintivi e/o modificativi anteriori al titolo azionato, certamente il giudice dell'opposizione non poteva prendere in esame la domanda con cui l'opponente chiedeva di interpretare il decisum della sentenza di merito alla luce della limitazione di responsabilità prevista per i soci di srl in liquidazione di cui all'art 2945 cc. Tale censura doveva essere introdotta in sede di impugnazione della sentenza di merito per evidenziarne la erroneità e chiederne la riforma.
E' infatti precluso al giudice dell'opposizione “conoscere degli stessi vizi già dedotti o che avrebbero potuto essere dedotti davanti al giudice della cognizione” (così Cass. n.
27159/2006, conformi Cass. n. 8331/2001 e Cass. n. 12664/2000),
Passata in giudicato la sentenza, legittimamente è stato notificato il precetto basato sul relativo dispositivo di condanna.
Tale pronuncia è chiara e non è suscettibile di diversa interpretazione alla luce della domanda svolta, così come evidenziato nella sentenza appellata.
L'appello deve pertanto essere respinto.
Pur nell'infondatezza del gravame, la Corte non ravvisa – tuttavia – i presupposti dell'invocata condanna risarcitoria ex art. 96, c.p.c., in difetto di alcuna violazione dei canoni di buona fede e correttezza processuale, considerata la contumacia del debitore in primo grado gli ulteriori comportamenti processuali posti in essere da non possono rientrare nell'abuso del T_ processo ma semmai in un incauto uso del processo, già sanzionato con la condanna al pagamento delle spese legali.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM 10.3.14 n. 55, come modificato dal DM 147/2022, in ragione del valore della controversia e del suo grado di complessità, nonché dell'assenza di attività istruttoria nella presente fase del giudizio, seguono la soccombenza.
Si dà atto che - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228-, nella fattispecie sussistono i
Pagina 6 presupposti per il versamento, a carico della parte appellante, integralmente soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
Respinge l'appello avverso la sentenza 1202/2024 del Tribunale di Milano in funzione di giudice del lavoro;
Condanna l'appellante a rimborsare a le spese di lite del grado che Controparte_1 liquida in complessivi € 3500,00 per compensi oltre oneri accessori di legge e spese forfettarie al 15% da distrarsi in favore dei difensori antistatari;
ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Milano, 29/01/2025
Presidente est.
Silvia Marina Ravazzoni
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