Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/05/2025, n. 2341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2341 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
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R.G. n. 682/2020
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
IV SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. Giuseppe De Tullio Presidente;
dott. Massimo Sensale Consigliere;
dott. Michele Caccese Consigliere relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 682/2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 7234/2019 pubblicata in data
16/7/2019, vertente
TRA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. , difesi dagli avv.ti Benedetto Pt_2 C.F._2
Monastra (C.F. ), Sergio Agorini (C.F. C.F._3
) ed Antonio De Vita (C.F. C.F._4
C.F._5
APPELLANTE
E
(C.F. , difeso Controparte_1 C.F._6
dall'avv. Filippo Albanese (C.F. ) C.F._7
APPELLATO
E
(C.F. ), elett.te dom.to Controparte_2 C.F._8
in Napoli, Corso Umberto I n. 90, presso lo studio degli avv.ti Benedetto
Monastra e Sergio Agorini, procuratori costituiti nel giudizio di primo grado
APPELLATO-CONTUMACE
E
R.G. n. 682/2020
(C.F. , elett.te dom.to Parte_3 C.F._9
in Napoli, Corso Umberto I n. 90, presso lo studio degli avv.ti Benedetto
Monastra e Sergio Agorini, procuratori costituiti nel giudizio di primo grado
APPELLATO-CONTUMACE
E
(C.F. ), residente Controparte_3 C.F._10
in Afragola (NA), via Etna n. 39
APPELLATO-CONTUMACE
E
(C.F. ), residente in Controparte_4 C.F._11
Afragola (NA), via Mattarella n. 9
APPELLATO-CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da note depositate per la trattazione scritta dell'udienza del 12/11/2024, disposta ai sensi degli artt. 127, comma 3°, e
127 ter c.p.c., introdotti con D. lgs. n. 149/2022.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex artt. 1168, depositato in data 14/1/2008 presso il Tribunale di
Napoli, sezione distaccata di Casoria, deduceva: Controparte_1
- di essere compossessore, unitamente a suo cugino , di un Controparte_3
compendio immobiliare in Casoria (fondo con immobile di vani 11) denominato
Masseria Spena, con accesso da via Gran Sasso (immobile semidiruto);
- di essere stato immesso nel possesso di tale bene dal proprio genitore, sin dal
1970;
- di aver avuto da sempre le chiavi del lucchetto apposto al cancello di ingresso della masseria;
- che in data 12/11/2007 constatava che ignoti avevano divelto il catenaccio posto al cancello d'ingresso carraio, apponendovene un altro, venendo a conoscenza che all'interno dell'immobile era stato espletato un sopralluogo da parte di Vigili del
Fuoco e di alcuni tecnici del Comune di Casoria;
- di avere, quindi, sporto formale denuncia contro ignoti in data 15/11/2007, provvedendo altresì a rimuovere il catenaccio, sostituendolo con un altro;
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- che in data 13/12/2007, recatosi presso la Masseria, notava che il cancello era aperto ed il catenaccio era stato divelto e che all'interno del giardino si trovavano i signori e , intenti a tagliare alberi, i quali gli Parte_3 Controparte_2 intimavano di uscire, dichiarando di essere i proprietari dell'immobile e di essere stati a tanto autorizzati dall'ufficio tecnico del Comune di Casoria;
- che nei giorni successivi constatava che alcuni operai, su asserita indicazione di stavano recintando il fondo con una barriera di lamiere, Controparte_4
precisando che agivano per conto dei proprietari signori e Parte_1 [...]
; Pt_2
- che, di conseguenza, gli era precluso l'accesso al casolare per la presenza delle lamiere e di un lucchetto apposto al cancello d'ingresso;
- che tutto ciò integrava gli estremi di uno spoglio da parte di , Parte_3
e (in qualità di autori materiali), nonché di Controparte_2 Controparte_4
e (in qualità di autori morali). Parte_1 Parte_2
Chiedeva, pertanto, di essere reintegrato nel possesso della masseria.
Costituitisi in giudizio, i signori deducevano: Pt_1
- che l'originario fondo era stato diviso, nel corso del tempo, in vari lotti, ed attualmente essi esponenti erano comproprietari della masseria, unitamente al ricorrente;
- di aver esercitato senza soluzione di continuità il compossesso del bene, il quale era tuttavia in condizioni fatiscenti;
- di aver da tempo apposto al cancello d'ingrasso una catena con lucchetto, consegnandone le chiavi anche agli altri compossessori;
- che in data 12/11/2007 constatavano l'avvenuto cedimento del muro perimetrale dell'edificio rurale della masseria;
- che, a seguito dell'intervento dei Vigili del Fuoco e della Polizia Municipale, con atto del 27/11/2007 il Comune di Casoria intimava ad essi resistenti di transennare l'intero perimetro del manufatto interessato dal dissesto e di eseguire le opere necessarie per l'eliminazione dello stato di pericolo;
- di aver quindi proceduto alla recinzione dell'immobile, con la precisazione di aver affidato anche ad un'impresa specializzata la rimozione di alcune strutture in eternit, chiedendo al Comune di Casoria una proroga del termine all'uopo assegnato. 4
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Proponeva intervento volontario nel giudizio , il quale Controparte_3
chiedeva, per le medesime ragioni svolte in ricorso, di essere reintegrato nel compossesso dell'immobile.
Procedutosi all'istruzione sommaria, il Tribunale, con ordinanza depositata in data
1/10/2008, in parziale accoglimento della domanda proposta dal ricorrente e dell'interventore, disponeva la reintegra dei predetti nel compossesso dell'immobile in oggetto, ordinando ai resistenti di consegnare una copia delle chiavi del cancello d'ingresso ai . CP_3
In particolare, il Tribunale riteneva che all'esito dell'escussione degli informatori fosse emerso l'esercizio del compossesso della Masseria, da parte dei signori
, unitamente ai signori CP_3 Pt_1
proponeva ricorso di prosecuzione del giudizio nella fase di Controparte_1
merito, insistendo per la domanda di reintegra nel possesso esclusivo della masseria.
Si costituivano nel giudizio di merito i signori e Pt_1 Controparte_1 CP_2
[...]
Venivano escussi due testimoni.
All'esito del giudizio il Tribunale, con sentenza n. 7234/2019 pubblicata in data
16/7/2019, accoglieva in toto la domanda nei soli confronti dei , ordinando Pt_1
agli stessi di reintegrare nel possesso esclusivo della masseria, Controparte_1
con rigetto di ogni domanda nei confronti degli altri resistenti.
Proponevano appello, avvero la suindicata decisione, i signori deducendo, Pt_1
quali motivi d'impugnazione:
- che, contrariamente a quanto affermato dal primo Giudice, dalle dichiarazioni testimoniali assunte nel giudizio di merito e delle informazioni acquisite attraverso gli informatori escussi nella fase sommaria, non emergeva la prova, di cui era onerato il , del vantato possesso esclusivo della Masseria Spena, CP_3
risultando invece confermato l'esercizio di un compossesso della stessa in capo ad essi esponenti, unitamente al predetto;
- che anche alla luce dei rogiti notarili e degli altri documenti acquisiti in atti si desumeva la prova di una situazione di compossesso dell'immobile in contestazione riconducibile ad essi e , in uno a Parte_1 Parte_2
, il tutto pur nella prospettiva della valenza degli stessi soltanto Controparte_1
ad colorandam possessionem; 5
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- che il Tribunale aveva inoltre errato nel ritenere che la prova del possesso esclusivo da parte del fosse integrata dalle missive inviate al predetto da CP_3
uno dei due difensori di essi appellanti, essendo pacifico in giurisprudenza che la confessione di cui all'art. 2730 c.c. può provenire dalla sola parte personalmente, dovendosi escludere ogni efficacia confessoria delle dichiarazioni rese dal procuratore della stessa nei propri scritti difensivi;
- che, infine, il Giudice di prime cure non aveva tenuto conto della carenza di animus spoliandi, essendo stato provato, sia mediante le prove orali che attraverso il compendio documentale versato nel processo, che essi appellanti avevano recintato e chiuso l'area oggetto del presunto spoglio eseguendo l'ordine loro impartito dalla P.A. per ragioni di sicurezza pubblica, a causa del crollo parziale di un muro perimetrale della struttura.
Pertanto, chiedevano, in riforma della pronuncia di primo grado, accertarsi il compossesso della Masseria Spena fra le parti in causa e rigettarsi la domanda di reintegra come formulata da , con condanna dello stesso al Controparte_1
pagamento delle spese del doppio grado.
Costituitosi in giudizio, chiedeva rigettarsi l'appello, in ragione Controparte_1
della sua dedotta infondatezza, con conseguente conferma dell'impugnata decisione.
Non si costituivano, invece, le altre parti evocate in lite, nonostante la ritualità della notificazione dell'atto di appello ed il rispetto dei termini a comparire, sicché le stesse venivano dichiarate contumaci, come da ordinanza pronunciata in data
2/11/2021.
Così riassunti i termini della controversia, rileva la Corte che l'appello infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
Occorre precisare che, in sede di definizione del giudizio possessorio all'esito della fase di merito a cognizione piena, il Tribunale di Napoli si concentrava, quanto all'accertamento della sussistenza del possesso esclusivo della Masseria
Spena da parte di , su di un periodo di tempo meno risalente Controparte_1
rispetto a quello prospettato nel ricorso introduttivo ex art. 1168 c.c. e più prossimo ai dedotti fatti integranti il lamentato spoglio. In particolare, il Giudice di primo grado riteneva irrilevante quanto riferito dagli informatori e dal testimone indicati dal ricorrente con riguardo ad atti di esercizio del possesso piuttosto lontani nel tempo, come la locazione di alcuni ambienti dell'immobile a 6
R.G. n. 682/2020 tale che vi svolgeva l'attività di vendita di bombole di gas, il Persona_1
quale avrebbe apposto, negli anni '90 del secolo scorso, i cancelli d'ingresso ai terreni ed alla struttura immobiliare oggetto di causa. Quindi, ai fini della valutazione circa la sussistenza delle lesioni possessorie dedotte dal , il CP_3
Tribunale si limitava a prendere in esame l'esercizio del possesso da parte del predetto in un periodo temporale apprezzabile, immediatamente anteriore alla lamentata lesione possessoria.
Ebbene, ritiene il Collegio che correttamente il primo Giudice ha ritenuto sussistente la prova di un possesso esclusivo esercitato dal , e ciò sulla CP_3
base, in primo luogo, delle dichiarazioni rese dal teste Testimone_1
all'udienza del 22/5/2017.
Infatti, in tale occasione il dopo aver precisato che Tes_1 Controparte_1
aveva installato due cancelli ai due varchi di accesso alla Masseria, le cui chiavi erano da lui detenute, e che soltanto il predetto vi aveva accesso, interrogato sul capo 7 (recte, sul capo “g” della memoria istruttoria di parte istante: “vero che in data 12/11/2007 il ricorrente recatosi presso la Masseria constatava che il cancello di ingresso era stato divelto ed era stato apposto altro catenaccio”) dichiarava: Si è vero, preciso che una mattina del 2007 vennero i vigili urbani chiamati da perché aveva trovato il cancello di accesso alla Masseria CP_3 divelto ed era stato messo un catenaccio che non gli consentiva l'ingresso. Ero presente a questa situazione”. Il teste riferiva poi che “… verso la fine del 2007 ho visto che c'erano altre persone nella Masseria che tagliavano alberi e appoggiavano delle masserizie nella corte”.
Quanto al teste indicato dai signori lo stesso Testimone_2 Pt_1
all'udienza del 27/11/2017 dichiarava che quando i predetti fecero realizzare una recinzione fatta di lamiere metalliche, accedeva “alla Masseria Controparte_1 alle sue porzioni di proprietà immobiliare”, aggiungendo di non sapere se al momento della chiusura con il cancello una copia delle chiavi fu consegnata al stesso. CP_3
Ora, il primo Giudice ha, in modo condivisibile, considerato non dirimente la deposizione del teste nella parte in cui riferiva che anche altri Testimone_2
soggetti, tra cui i signori passassero nella Masseria per raggiungere i terreni Pt_1
di loro proprietà. Ciò in quanto, in mancanza di ogni ulteriore elemento che gli odierni appellanti avevano l'onere di fornire, non può certamente escludersi che 7
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l'attraversamento della Masseria rappresentasse l'esercizio in fatto di una servitù di passaggio, piuttosto che di un possesso ad immagine della proprietà.
E' poi del tutto inconferente la doglianza degli appellanti secondo cui il Tribunale avrebbe dovuto desumere la prova del compossesso da essi esercitato dalla documentazione versata in atti, con particolare riferimento ai rogiti notarili ed agli altri documenti acquisiti.
Sul punto, è quasi superfluo notare che la documentazione in oggetto, concernente il mero profilo petitorio relativo ai trasferimenti dei diritti reali immobiliari relativi alla Masseria Spena, è priva di valenza probatoria riguardo al piano –
l'unico rilevante nel presente giudizio – della situazione possessoria della stessa, che com'è noto prescinde del tutto dall'accertamento dell'effettiva sua corrispondenza alla situazione in diritto. Invero, nei giudizi possessori l'esame dei titoli può essere consentito solo ad colorandam possessionem, cioè al solo fine di individuare il diritto al cui esercizio corrisponde il possesso, o comunque di determinare meglio i contorni del possesso già altrimenti dimostrato, e non anche per ricavare la prova del possesso dal regime legale o convenzionale del diritto reale corrispondente, “né per escludere l'esistenza del già accertato potere di fatto” (cfr. Cass. 27/12/2004, n. 24026; Cass. 21/5/1987, n. 4625).
Inoltre, con le due missive inviate dal legale dei signori in date 23/2/2007 e Pt_1
15/6/2007 a , allo stesso veniva addebitato il fatto di aver chiuso Controparte_1
con catenacci i due cancelli di entrata e di uscita della Masseria, senza che le relative chiavi fossero state consegnate agli stessi.
Tanto precisato, non coglie nel segno la doglianza con cui gli appellanti rimproverano al Giudice di prime cure di aver attribuito alle suindicate missive valenza di confessione, nonostante si trattasse di scritti difensivi redatti dall'avvocato delle parti che, in quanto tali, giammai potrebbero valere come atti ai sensi dell'art. 2730 c.c., secondo quanto ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità.
Infatti, è opportuno evidenziare come, in realtà, il Tribunale di Napoli non abbia certamente riconosciuto efficacia confessoria alle dichiarazioni contenute nelle lettere in questione, essendosi invece limitato a considerare le stesse come elementi di convincimento liberamente valutabili, unitamente alle altre risultanze probatorie, ai fini della decisione. Infatti, insegna la Corte del diritto che le ammissioni contenute negli scritti difensivi, sottoscritti unicamente dal 8
R.G. n. 682/2020 procuratore ad litem, costituiscono elementi indiziari liberamente valutabili dal giudice per la formazione del suo convincimento (cfr., tra le altre, Cass.
28/9/2018, n. 23634; Cass. 27/2/2017, n. 4908), e tanto alla stessa stregua degli scritti anche stragiudiziali provenienti dall'avvocato di una delle parti (cfr. Cass.
16/5/2008, n. 12411). Ed è significativo che gli appellanti abbiano limitato le proprie difese, in argomento, al solo profilo dell'esclusione dell'operatività della presunta confessione, senza mai contestare la riconducibilità del contenuto delle missive alla propria volontà. Il che conferma, a ben vedere, la valenza probatoria delle stesse, pur se nei descritti più limitati effetti degli indizi liberamente valutabili, circa l'avvenuta sostituzione, da parte del , delle chiavi dei CP_3
catenacci posti ai cancelli di accesso alla Masseria, senza offrirne una copia ai signori Pt_1
Se ciò è vero, deve a questo punto osservarsi che, secondo quanto opportunamente evidenziato dal primo Giudice, a partire dalla missiva del 23/2/2007 sino al momento della recinzione con le lamiere e la chiusura della Masseria, operata dai nel dicembre 2007, decorreva un segmento temporale di circa ben nove Pt_1
mesi, ossia un periodo di tempo apprezzabile ai fini del consolidamento del possesso esclusivo da parte del , tale da consentirgli l'accesso alla tutela CP_3
giuridica ai sensi dell'art. 1168 c.c.
In proposito, va richiamato l'orientamento della Corte regolatrice secondo cui nel giudizio possessorio assume rilievo esclusivo la situazione di fatto esistente al momento dello spoglio o della turbativa, con la conseguenza che per l'esperimento delle azioni di reintegrazione o di manutenzione è sufficiente un possesso qualsiasi, anche se illegittimo o abusivo o di mala fede, purché abbia i caratteri esteriori della proprietà o di altro diritto reale e il potere di fatto non venga esercitato per mera tolleranza dell'avente diritto (cfr. Cass 7/10/1991, n.
10470).
Né, come pure sottolineato dell'impugnata decisione, può fondatamente ritenersi che tale possesso sia stato interrotto dagli odierni appellanti a seguito della prima sostituzione dei catenacci dei cancelli di cui alla denuncia penale in atti, in quanto a detta sostituzione il reagiva nell'immediatezza, prima rimuovendo e CP_3
poi sostituendo la catena ed il lucchetto apposti dai con ciò ponendo in Pt_1
essere un comportamento integrante gli estremi della difesa privata del proprio possesso, la quale, com'è noto, è lecita, anche mediante contrapposizione della 9
R.G. n. 682/2020 forza, da parte dello spogliato, purché, come avvenuto nella specie, “la reazione segua nell'attualità o con immediatezza rispetto all'azione dello spogliatore” (cfr.
Cass. 24/10/1984, n. 5407; Cass. 1/10/1999, n. 10888).
In ogni caso, deve aggiungersi che gli appellanti hanno omesso ogni rilievo critico avverso la specifica ratio decidendi dell'impugnata sentenza relativa al descritto consolidamento del possesso in capo al per circa nove mesi, prima del CP_3
definitivo spoglio sofferto nel dicembre 2007, allorché gli appellanti, recatisi presso la Masseria, provvedevano a recintarla con lamiere, impedendo al predetto di potervi accedere attraverso l'apposizione di altri lucchetti ai cancelli.
La decisione di prima istanza non merita le critiche degli appellanti neppure con riferimento all'aspetto dell'animus spoliandi, occorrendo in proposito rilevare che:
- contrariamente all'assunto dei gli stessi non possono trincerarsi dietro la Pt_1
prospettata necessità di osservare l'ordine impartito loro dal Comune di Casoria;
- infatti, occorre in primo luogo considerare che l'ordine in oggetto veniva rivolto ai predetti, dopo la prima arbitraria sostituzione dei lucchetti del 12/11/2007, sull'erroneo presupposto che gli stessi fossero i proprietari esclusivi dell'immobile;
- è evidente che, in occasione del secondo e definitivo spoglio, i signori Pt_1
fossero consapevoli di privare della materiale disponibilità della Parte_4
contro la sua volontà;
[...]
- in tal senso depone la denuncia alla pubblica autorità che il ricorrente aveva presentato in data 15/11/2007, nonché la già descritta immediata reazione dello stesso alla prima lesione possessoria, mediante sostituzione dei lucchetti;
- va aggiunto che i signori , dopo la seconda sostituzione dei lucchetti, in Pt_1
uno alla recinzione della Masseria, omisero di consegnare al la copia CP_3
delle chiavi, le quali vennero al predetto offerte banco iudicis, peraltro riconoscendolo soltanto quale compossessore, nella fase sommaria del procedimento di spoglio.
In definitiva, gli evidenziati elementi sono sintomatici dell'intento degli odierni appellanti di privare consapevolmente il del possesso del bene per cui è CP_3
causa, con ciò realizzando il denunciato spoglio.
Secondo i giudici di legittimità, infatti, l'animus spoliandi può ritenersi insito nel fatto stesso di privare del godimento della cosa il possessore contro la sua volontà, 10
R.G. n. 682/2020 espressa o tacita, indipendentemente dalla convinzione dell'agente di operare secondo diritto ovvero di ripristinare la corrispondenza tra situazione di fatto e situazione di diritto (cfr. Cass. 11/1/2016, n. 233; Cass. 25/7/2011, n. 16232).
Alla luce delle considerazioni che precedono, s'impone il rigetto dell'appello, con conseguente integrale conferma della sentenza di primo grado.
Le spese di lite del presente grado, nel rapporto fra i signori e Pt_1 CP_1
, seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in parte
[...]
dispositiva, con attribuzione all'avv. Filippo Albanese, stante la dichiarazione dallo stesso resa in comparsa di costituzione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. Va precisato che detta liquidazione deve essere effettuata secondo il DM n. 55/2014, con applicazione dello scaglione delle cause di valore indeterminabile.
Nel rapporto fra gli appellanti e le altre parti, invece, le spese vanno dichiarate non ripetibili, tenuto conto che le stesse non si sono costituite in giudizio.
Deve, infine, darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17°, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e , nei confronti di , Parte_1 Parte_2 Controparte_1
, , e , Controparte_2 Parte_3 Controparte_3 Controparte_5
avverso la sentenza n. 7234/2019 del Tribunale di Napoli pubblicata in data
16/7/2019, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente l'impugnata sentenza;
b) condanna e al pagamento, in favore di Parte_1 Parte_2
, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che Controparte_1
liquida in € 6.000,00 per compensi professionali ed € 900,00 per rimborso spese forfettarie pari al 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione all'avv. Filippo Albanese;
c) dichiara non ripetibili le spese del grado nel rapporto fra gli appellanti e le altre parti non costituitesi in giudizio.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17°, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti 11
R.G. n. 682/2020 processuali per il versamento, da parte degli appellanti e Parte_1 [...]
, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello Pt_2 dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli il 29/4/2025.
IL PRESIDENTE (dott. Giuseppe De Tullio)
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(dott. Michele Caccese)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.