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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 07/08/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 194-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE SECONDA
Il Giudice dott. Bruno Casciarri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto il ricorso nel proc. 194-1/2025 depositato il 08-07-2025 nell'interesse di:
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
, residente a [...], rappresentata e C.F._1
difesa dall'Avv. Greta Pietrobon (C.F. ) e dall'Avv. Clara C.F._2
Borsato (C.F. , con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. C.F._3
Greta Pietrobon, per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti e istanza ex art. 70 comma
4 CCI;
Rilevato che:
- sussiste la competenza del Tribunale di Treviso atteso che la è residente a Pt_1
Paese (TV);
- la ricorrente è consumatore in stato di sovraindebitamento;
- la domanda è corredata dei documenti di cui all'art. art. 67 comma 2 CCI;
- è allegata la relazione dell'OCC con le indicazioni di cui all'art. 68 comma 2 lett. a),
b), c), d) e la valutazione del merito creditizio;
- non risultano ricorrere le condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69 CCI;
1 - il piano prevede che i creditori siano soddisfatti per un totale di € 111.524,09, importo derivante dal ricavato dalla compravendita della quota di ½ dell'immobile di proprietà della pari ad € 86.500,00, e dalla somma messa a disposizione dal fratello Pt_1
a titolo di finanza esterna pari ad € 27.000,00, dedotti i costi per l'esecuzione del piano calcolati in € 1.975,91;
- con decreto ex art. 70 CCI del 9-7-2025 veniva aperta la procedura, verificata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità della proposta e del piano, disposta la misura richiesta della sospensione del pignoramento di 1/10 dello stipendio da parte dell e il divieto di azioni esecutive e cautelari sul Controparte_1
patrimonio della ricorrente ed evidenziato alla ricorrente e al Gestore la necessità di verificare la compatibilità del creditore vantato dal mediatore con gli esiti della vendita competitiva e con gli arresti della Suprema Corte di Cassazione (nr. 21711/2019 del
26-8-2029);
- nel termine fissato dal Giudice nel citato decreto nessun creditore ha presentato osservazioni e/o ha eccepito la non convenienza del piano;
Ritenuto che sussistano le condizioni di ammissibilità e fattibilità per l'omologa del piano.
PQM
Visto l'art. 70 CCI omologa il piano di ristrutturazione dei debiti presentato da , nata Parte_1
a Castellammare di Stabia (NA) il 10.09.1978 (C.F. . C.F._1
Dichiara chiusa la procedura.
Dispone che la sentenza sia comunicata a cura dell'OCC ai creditori e pubblicata a norma dell'art. 70 comma 1 CCI.
Dispone quanto alla fase esecutiva che:
- tutte le somme destinate ai creditori siano versate nel conto della procedura;
- l'OCC vigili sull'esatto adempimento del piano, in particolare:
2 ➢ depositando ogni sei mesi una relazione sullo stato dell'esecuzione, evidenziando eventuali inadempimenti, ritardi nell'esecuzione o l'inattuabilità del piano, senza possibilità di modifiche;
➢ segnalando tempestivamente ogni fatto rilevante ai fini della revoca dell'omologazione;
➢ depositando la relazione finale, terminata l'esecuzione del piano, indicando quanto non integralmente e correttamente eseguito.
Treviso, lì 6 agosto 2025
Il GIUDICE
Bruno Casciarri
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE SECONDA
Il Giudice dott. Bruno Casciarri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto il ricorso nel proc. 194-1/2025 depositato il 08-07-2025 nell'interesse di:
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
, residente a [...], rappresentata e C.F._1
difesa dall'Avv. Greta Pietrobon (C.F. ) e dall'Avv. Clara C.F._2
Borsato (C.F. , con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. C.F._3
Greta Pietrobon, per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti e istanza ex art. 70 comma
4 CCI;
Rilevato che:
- sussiste la competenza del Tribunale di Treviso atteso che la è residente a Pt_1
Paese (TV);
- la ricorrente è consumatore in stato di sovraindebitamento;
- la domanda è corredata dei documenti di cui all'art. art. 67 comma 2 CCI;
- è allegata la relazione dell'OCC con le indicazioni di cui all'art. 68 comma 2 lett. a),
b), c), d) e la valutazione del merito creditizio;
- non risultano ricorrere le condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69 CCI;
1 - il piano prevede che i creditori siano soddisfatti per un totale di € 111.524,09, importo derivante dal ricavato dalla compravendita della quota di ½ dell'immobile di proprietà della pari ad € 86.500,00, e dalla somma messa a disposizione dal fratello Pt_1
a titolo di finanza esterna pari ad € 27.000,00, dedotti i costi per l'esecuzione del piano calcolati in € 1.975,91;
- con decreto ex art. 70 CCI del 9-7-2025 veniva aperta la procedura, verificata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità della proposta e del piano, disposta la misura richiesta della sospensione del pignoramento di 1/10 dello stipendio da parte dell e il divieto di azioni esecutive e cautelari sul Controparte_1
patrimonio della ricorrente ed evidenziato alla ricorrente e al Gestore la necessità di verificare la compatibilità del creditore vantato dal mediatore con gli esiti della vendita competitiva e con gli arresti della Suprema Corte di Cassazione (nr. 21711/2019 del
26-8-2029);
- nel termine fissato dal Giudice nel citato decreto nessun creditore ha presentato osservazioni e/o ha eccepito la non convenienza del piano;
Ritenuto che sussistano le condizioni di ammissibilità e fattibilità per l'omologa del piano.
PQM
Visto l'art. 70 CCI omologa il piano di ristrutturazione dei debiti presentato da , nata Parte_1
a Castellammare di Stabia (NA) il 10.09.1978 (C.F. . C.F._1
Dichiara chiusa la procedura.
Dispone che la sentenza sia comunicata a cura dell'OCC ai creditori e pubblicata a norma dell'art. 70 comma 1 CCI.
Dispone quanto alla fase esecutiva che:
- tutte le somme destinate ai creditori siano versate nel conto della procedura;
- l'OCC vigili sull'esatto adempimento del piano, in particolare:
2 ➢ depositando ogni sei mesi una relazione sullo stato dell'esecuzione, evidenziando eventuali inadempimenti, ritardi nell'esecuzione o l'inattuabilità del piano, senza possibilità di modifiche;
➢ segnalando tempestivamente ogni fatto rilevante ai fini della revoca dell'omologazione;
➢ depositando la relazione finale, terminata l'esecuzione del piano, indicando quanto non integralmente e correttamente eseguito.
Treviso, lì 6 agosto 2025
Il GIUDICE
Bruno Casciarri
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