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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 26/09/2025, n. 2850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2850 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. 801/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, composta dai seguenti IGg. Magistrati:
Dott.ssa Rita Rigoni Presidente Relatrice
Dott.ssa Barbara Gallo Consigliera
Dott.ssa Valentina Verduci Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa con ricorso in appello depositato il 30.04.2025
da
( ), rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1
conferita con separato atto, dall'avv. Cristina Palma (C.F. ) ed C.F._2
elettivamente domiciliato in Avella (AV), Via Cardinale D'Avanzo n. 21.
Appellante
Contro
(C.F.: ) rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 C.F._3
procura in calce all'atto di costituzione e risposta in appello, dall'avv. Valentina Ferraro
(C.F.: ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Verona C.F._4
(VR), Peschiera del Garda, Via Marzan n. 4 – Int. 23.
Appellata
con l'intervento del PROCURATORE GENERALE
in punto: Altri istituti di diritto di famiglia– appello avverso la sentenza n. 294 del
10/02/2025 Tribunale di Verona rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 15.09.25, previa precisazione delle seguenti conclusioni:
Conclusioni per l'appellante:
“Voglia la Corte d'Appello adita:
1) dichiarare la nullità della sentenza n. 294/2025, resa dal Tribunale di Verona il 10 febbraio
2025, stante la palese violazione del contradditorio per l'omessa notifica nei confronti del sig.
sia dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado che del provvedimento Parte_1
relativo alle statuizioni provvisorie;
2) in subordine, riformare la sentenza n. 294/2025 in senso favorevole per l'appellante, quanto meno attraverso la riduzione del mantenimento stabilito dal giudice di prime cure;
tanto a cagione delle precarie condizioni economiche in cui egli versa;
3) conseguentemente, in accoglimento del gravame proposto, condannare la parte appellata alla rifusione delle spese relative al grado di giudizio, con attribuzione alla scrivente, per anticipo fattone”.
Conclusioni per l'appellata:
“In via preliminare
1. Rigettarsi l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza n. 294/2025
emessa dal Tribunale di Verona in data 04.02.2025 e pubblicata il 10.02.2025 – n. 3827/2024
R.G. – Cronol. n. 708/2025 del 10.02.2025 in quanto infondata in fatto e diritto, per le ragioni esposte;
2. Voglia l'Ill.ma Corte D'appello adita dichiarare inammissibile ed improcedibile ex art. 342
e 348 bis cpc l'appello promosso dal sig. per tutte le motivazioni dedotte nel Pt_1
presente atto;
In Via Principale nel Merito
pag. 2/17 3. Voglia l'Ill.ma Corte adita rigettare integralmente l'appello promosso dal sig. Pt_1
avverso la sentenza n. 294/2025 emessa dal Tribunale di Verona in data 04.02.2025 e
[...]
pubblicata il 10.02.2025 – n. 3827/2024 R.G. – Cronol. n. 708/2025 del 10.02.2025 in quanto infondato e/o inammissibile per tutte le ragioni esposte nella narrativa del presente atto;
4. Per l'effetto, Voglia l'Ill.ma Corte adita confermare la sentenza n. 294/2025 emessa dal
Tribunale di Verona in data 04.02.2025 e pubblicata il 10.02.2025 – n. 3827/2024 R.G. –
Cronol. n. 708/2025 del 10.02.2025 in ogni sua parte;
5. Respingersi ogni e qualsiasi domanda svolta dal sig. nei confronti della Parte_1
sig.ra in quanto infondata sia in fatto che diritto;
Controparte_1
6. In via istruttoria
- Qualora l'appellante non provveda nel termine stabilito dall'intestata Corte d'appello al deposito di tutta la documentazione di cui all'art. 473 bis.12, si chiede sin da ora, che l'Ill.ma
Corte d'appello adita Voglia ordinare ex art. 210 c.p.c. al sig. l'esibizione in giudizio Pt_1
di tutta la documentazione di cui all'art. 473 bis. 12 ovvero le ultime tre dichiarazioni dei redditi, nonché gli estratti conto degli ultimi 3 anni ovvero tutta la documentazione attestante la propria capacità reddituale e tutti i beni/quote/titoli di cui è proprietario, stante la mancata produzione in giudizio unitamente al ricorso in appello. - Inoltre, qualora la Corte lo ritenga opportuno, si chiede che Voglia disporre CTU tecnico-contabile volta a stabilire l'esatta capacità reddituale e patrimoniale del IG. previe indagini da parte della Parte_1
Guardia di finanzia/Polizia Tributaria sulle sue effettive entrate;
- Qualora la Corte lo ritenga opportuno, si chiede che venga disposta l'audizione dei figli e PE R_
con le modalità che verranno ritenute più opportune, stante anche il consenso, in tal
[...]
senso, espresso dagli stessi;
- Qualora la Corte lo ritenga opportuno, si chiede, che venga disponga idonea CTU atta a valutare la personalità del IG. e la sua Parte_1
incapacità genitoriale e, altresì, se lo stesso è un giocatore d'azzardo; - Ci si riserva di indicare pag. 3/17 i testimoni sulle circostanze di cui in narrativa, da intendersi anteposte dalla locuzione “Vero
che”;
7. Nella denegata e non creduta ipotesi, in cui la causa venga rimessa in istruttoria si ripropongono le domande e le istanze istruttorie formulate in primo grado: Nel merito 1)
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito MODIFICARE le condizioni disposte dal Decreto n. Cronol.
1817/2017 del 26.07.2017 emesso dal Tribunale di Nola nel procedimento portante n.
2014/2026 RG laddove stabiliva: “- Affida i figli minori (…) ad entrambi i genitori;
–
Dispone che il sig. versi a entro il cinque di ogni mese Parte_1 Controparte_1
per il mantenimento dei figli la somma di € 150,00” STABILENDO QUANTO SEGUE: - I
minori nata il [...] in [...], C.F. Persona_3
, di anni 17, cittadina italiana e nato il C.F._5 Persona_2
29.01.2010 in Avellino (AV), C.F. , di anni 14, cittadino italiano, C.F._6
entrambi residenti in [...] VENGONO AFFIDATI IN VIA ESCLUSIVA
RAFFORZATA O IN VIA ESCLUSIVA, alla madre, odierna ricorrente, IG.ra
[...]
nata ad [...] il [...], C.F.: con CP_1 C.F._3
residenza anagrafica e collocazione prevalente presso lo stessa in Verona (VR), Via Trieste n.
60;
- Il sig. corrisponderà alla IG.ra quale contributo per Parte_1 Controparte_1
il mantenimento dei figli, con decorrenza dal mese di Giugno 2024, un assegno mensile di euro 600,00* (€ 300,00* per ciascun figlio), assegno che sarà corrisposto con bonifico bancario continuativo entro il giorno 5 di ogni mese e che verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT e così per gli anni futuri, oltre al 50% alle spese di carattere straordinario di cui al Protocollo Famiglia vigente presso il Tribunale di Verona;
2) In ogni caso: Con vittoria di spese, compenso, rimborso spese generali, Iva e CPA
3) In Via Istruttoria:
pag. 4/17 Fatta salva ogni riserva di meglio articolare, precisare ed integrare le domande, anche a seguito delle difese di controparte, in prefiggendo termine, la scrivente difesa formula sin da ora le seguenti istanze istruttorie: a) Si chiede che il Tribunale Voglia ordinare ex art. 210
c.p.c. al convenuto l'esibizione delle sue tre più recenti dichiarazioni dei redditi, nonché gli estratti conto degli ultimi 3 anni ovvero di tutta la documentazione attestante la propria capacità reddituale e tutti i beni/quote/titoli di cui è proprietario, nel caso in cui tale documentazione non venisse prodotta in sede di comparsa di costituzione;
b) Voglia l'Ill.mo
Giudice adito disporre CTU tecnico-contabile volta a stabilire l'esatta capacità reddituale e patrimoniale del IG. previe indagini da parte della Guardia di Parte_1
finanzia/Polizia Tributaria sulle sue effettive entrate;
c) Si chiede, sin da ora, che il Tribunale
disponga idonea CTU atta a valutare la personalità del IG. e la sua Parte_1
incapacità genitoriale e, altresì, se lo stesso è un giocatore d'azzardo; d) Ci si riserva di indicare i testimoni sulle circostanze di cui in narrativa, da intendersi anteposte dalla locuzione “Vero che”; e) Si chiede che venga disposta l'audizione dei minori e PE
, con le modalità che verranno ritenute più opportune, stante anche il Persona_2
consenso, in tal senso, espresso dagli stessi;
”
8. In ogni caso
Con vittoria di spese, compenso, rimborso spese generali, Iva e CPA”
Ragioni della decisione
1. Con ricorso depositato in data 02.07.2024, la sig.ra adiva il tribunale Controparte_1
di Verona istando per la modifica delle condizioni di mantenimento e affidamento dei due figli e nati dalla relazione con il sig. così come R_ PE Parte_1
regolamentate dal decreto del tribunale di Nola del 26.07.2017 che aveva disposto: l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori con residenza presso la madre e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni rutinarie;
regolamentato il diritto di pag. 5/17 visita padre/figli; posto in capo al resistente l'onere di corresponsione in favore della ricorrente della somma complessiva di € 150,00, oltre rivalutazione ISTAT e del 50 % delle spese straordinarie;
compensato le spese di lite.
Deduceva che la convivenza more uxorio con il era iniziata nell'anno 2005 e che Pt_1
dalla loro unione erano nati i figli e , rispettivamente il 21.09.2006 ed il PE R_
29.01.2010, ma che la loro relazione amorosa era poi entrata in crisi tra l'anno 2014 ed il
2015 a causa dei continui maltrattamenti e minacce subite dal compagno anche alla presenza dei figli.
Rilevava in particolare che: per volere del marito “non poteva andare a lavorare, le veniva
concessa la sola somma giornaliera di € 5,00 per provvedere alla famiglia e veniva picchiata
tutti i giorni, per futili motivi”; la situazione era degenerata nel 2015 quando, dopo una lite, il la chiuse in bagno per picchiarla;
la paura di denunciarlo derivava dalle minacce Pt_1
protratte da costui di “portarle via i bambini”; tale situazione l'aveva costretta a trasferirsi in altra abitazione ove rimase sino all'anno 2021, per poi spostarsi definitivamente a Verona ivi reperendo un'occupazione lavorativa stabile.
Stante l'indole violenta del la sua incapacità di prendersi cura delle esigenze Pt_1
familiari, nonché l'inosservanza dei doveri genitoriali di mantenimento della prole, la chiedeva che venisse disposto l'affido esclusivo rafforzato e, in subordine, CP_1
esclusivo.
Dal punto di vista economico, chiedeva l'aumento del contributo al mantenimento dei figli ad
€ 600,00 complessivi (300,00 per ciascun figlio), oltre al 50 % delle spese di carattere straordinario.
Al riguardo, deduceva che le condizioni economiche del erano migliorate dall'anno Pt_1
2017: in quanto egli dapprima lavorava presso un autolavaggio ove percepiva la somma di €
25,00 circa a giornata, non aveva proprietà e viveva con il genitore pensionato;
pag. 6/17 successivamente, invece, era stato assunto a tempo determinato presso la società DEL.BA
Costruzioni s.r.l., oltre a svolgere lavori “in nero” anche mediante la sua attività di cantante di piano-bar e per la quale percepiva circa € 300/500 ad evento.
Rilevava, quanto alla sua situazione economica: di non essere intestataria di alcun bene immobile o mobile;
che durante la convivenza con il non aveva mai potuto lavorare Pt_1
e che dopo la conclusione della loro relazione aveva svolto solo lavori saltuari. In relazione ai redditi relativi agli anni 2021, 2022 e 2023, depositava autocertificazione (doc.7) in cui dichiarava di non avere svolto alcuna attività lavorativa. Rilevava poi di essere stata assunta a tempo determinato con la qualifica di operaio D2, come addetta alle pulizie, alle dipendenze della ditta LE (doc.8).
Con memoria ex art. 473bis.17 c.p.c. la deduceva poi ulteriori circostanze, CP_1
sopravvenute rispetto al deposito del ricorso introduttivo, ossia l'instaurazione della procedura esecutiva di pignoramento presso terzi nei confronti del per gli arretrati a Pt_1
titolo di contributo al mantenimento di e in seguito alla quale era stato R_ PE
pignorato lo stipendio del stante la dichiarazione positiva del datore di lavoro, (doc. Pt_1
16 A-doc. 17), precisando che il resistente non aveva contribuito, nemmeno con la somma mensile di € 50,00, al mantenimento dei figli. Rilevava dunque di aver sporto, in data
07.08.2024, denuncia/querela (doc. 18) nei confronti del compagno per il mancato versamento del contributo al mantenimento e che, a fine luglio 2024, il figlio si era R_
recato a Napoli da parenti e, cionondimeno, il non l'aveva mai cercato. Pt_1
Inoltre, con memoria ex art. 473bis 17, comma 3, c.p.c., insisteva per l'accoglimento delle conclusioni così come formulate in sede di ricorso introduttivo ed in sede di memoria ex art. 473 bis.17, comma 1, c.p.c., producendo l'ulteriore denuncia/querela sporta nei confronti del compagno (doc. 19).
2. Non si costituiva in primo grado il sig. Parte_1
pag. 7/17 Alla prima udienza del 07.11.2024, il Giudice, verificata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo, come da notifica postale perfezionata per compiuta giacenza presso la residenza anagrafica del resistente, dichiarava la contumacia del sig. e adottava, in modifica Pt_1
del decreto del Tribunale di Nola, i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti ex art. 473bis
22 c.p.c.: “dispone l'affidamento esclusivo super rafforzato del figlio minore alla R_
madre, con collocamento presso la residenza materna in Verona via Trieste n. 60, con facoltà
della madre di assumere in autonomia, senza il consenso paterno, tutte le decisioni di
interesse del minore in campo sanitario, scolastico ed extra scolastico, ed altresì con facoltà
di richiedere ed ottenere il rilascio dei documenti di identità del minore e del suo passaporto
senza il consenso del padre;
2) pone a carico del padre resistente il contributo al
mantenimento dei due figli determinato nell'importo di € 600,00 mensili (€ 400,00 per il
minore e € 200,00 per la figlia maggiorenne ), rivalutabili R_ PE
annualmente in base all'indice Istat e da corrispondersi in favore della madre affidataria
esclusiva entro il giorno cinque di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo del Tribunale di Verona, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale;
3)
l'assegno unico universale viene percepito al 100% dalla madre affidataria esclusiva;
4)
visite paterne nei confronti del minore solo previo accordo e consenso della madre R_
affidataria esclusiva”.
In esito a tale udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata per la discussione orale ex art. 473bis 22 ultimo comma cpc, l'udienza del 04.02.25, nella quale parte ricorrente precisava le conclusioni, chiedendo l'integrale conferma dei provvedimenti provvisori e, all'esito della discussione, veniva rimessa la causa al Collegio per la decisione.
3. Con la sentenza impugnata il Tribunale disponeva l'affidamento esclusivo super rafforzato del figlio minore alla madre, con collocamento presso la residenza materna, con R_
facoltà della madre di assumere in autonomia, senza il consenso paterno, tutte le decisioni di pag. 8/17 interesse del minore in campo sanitario, scolastico ed extra scolastico, ed altresì con facoltà di richiedere ed ottenere il rilascio dei documenti di identità del minore e del suo passaporto senza il consenso del padre;
aumentava il contributo paterno al mantenimento dei due figli ad
€ 600,00 mensili (€ 400,00 per il minore e € 200,00 per la figlia maggiorenne R_
, oltre rivalutazione annuale ISTAT, da corrispondersi in favore della madre entro PE
il giorno cinque di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale;
disponeva che l'assegno unico universale fosse percepito al 100%
dalla madre affidataria esclusiva;
nonché che le visite paterne nei confronti del minore si svolgessero solo previo accordo e consenso della madre affidataria esclusiva;
R_
condannava il sig. a rifondere alla sig.ra le spese di lite. Pt_1 CP_1
3.1. Quanto all'affidamento del figlio minore (essendo la figlia nelle more divenuta maggiorenne) considerava il totale disinteresse paterno nei confronti dei figli, sia come contribuzione materiale che come contribuzione morale. Quanto alle statuizioni economiche,
motivava il disposto aumento rilevando che il resistente svolgeva attività lavorativa presso la società di costruzioni Del.Ba Costruzioni S.r.l. con contratto a termine e uno stipendio mensile di circa € 1440,00 netti;
che aveva cominciato a svolgere in modo non ufficiale ma continuativo l'attività di cantante di pianobar in Cicciano (NA) con produzione di reddito aggiuntivo irregolare;
valorizzava inoltre la circostanza che la ricorrente sopportava integralmente i costi di mantenimento diretto di entrambi figli, a fronte della noncuranza del padre e, il fatto che la figlia divenuta nelle more maggiorenne, non fosse ancora PE
indipendente.
4. Avverso tale sentenza, il sig. depositava ricorso in appello ex art. 473-bis. Parte_1
30 c.p.c. con istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, per i motivi che di seguito si espongono.
pag. 9/17 4.1. Con il primo motivo di gravame lamentava la violazione degli artt. 473bis 15, 473bis 21,
473bis 22 c.p.c. per aver il tribunale erroneamente ritenuto perfezionata la notifica postale del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza, in quanto era stata data prova del solo invio della raccomandata informativa dell'avvenuto deposito degli atti notificandi e non anche, come era necessario, del relativo avviso di ricevimento. Inoltre evidenziava la mancata notifica dei provvedimenti urgenti “resi all'udienza del 7 novembre 2024”.
4.2. Con il secondo motivo di gravame lamentava la violazione degli artt. 115 e 246 c.p.c.,
deducendo che il Giudice di prime cure aveva accolto la domanda afferente alla richiesta di aumento del contributo economico in favore dei figli non valutando correttamente il compendio probatorio in atti.
Rilevava che non era stata depositata documentazione idonea a sostenere che egli oltre il lavoro ordinario svolgesse in modo continuativo lavoro “in nero” come cantante di pianobar;
circostanza questa che avrebbe consentito al tribunale di disporre pertanto le indagini della polizia tributaria o ulteriori approfondimenti istruttori.
Adduceva, in ogni caso, che le entrate derivanti dal lavoro in nero, peraltro non quantificate dall'originaria ricorrente, non potevano essere considerate ai fini della determinazione del mantenimento dei figli.
4.3. Con il terzo motivo di gravame eccepiva la nullità della sentenza per violazione dell'art. 115 c.p.c., rilevando che l'affido esclusivo di alla madre era stato disposto R_
unicamente sulla base di talune denunce che, perciò solo, non potevano essere ritenute a tal fine sufficienti e che, d'altra parte, non vi erano prove concrete della sua effettiva inidoneità
genitoriale.
4.4. Con il quarto motivo di gravame chiedeva la riduzione dell'importo dovuto a titolo di obbligo derivante dall'assistenza familiare, evidenziando le sue precarie condizioni economiche, in considerazione del fatto che svolgeva attività lavorativa in qualità di manovale pag. 10/17 alle dipendenze della società Del.Ba Costruzioni s.r.l. in maniera irregolare e saltuaria poiché
condizionata a fattori meteorologici/apertura di nuovi cantieri e necessità dei suoi interventi;
precisando altresì che la sua retribuzione fosse direttamente proporzionata alle giornate lavorative svolte.
Ribadiva inoltre che per il suo stato economico non era di alcuna rilevanza lo svolgimento della professione di “cantante neomelodico” e, d'altra parte, la figlia divenuta PE
medio tempore maggiorenne, non aveva provato, come era suo onere, la sua non autosufficienza economica.
5. Si costituiva in grado di appello la sig.ra eccependo preliminarmente Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello per la genericità delle richieste formulate dal e rilevava Pt_1
che l'appellante non aveva rappresentato e documentato la sua reale condizione economica,
nemmeno specificando a quale importo avrebbe dovuto essere ridotto il contributo al mantenimento in favore dei figli.
Nel merito, contestava i motivi di gravame chiedendone il rigetto in quanto infondati in fatto e in diritto.
5.1. Con riguardo all'asserito mancato perfezionamento della notifica del ricorso introduttivo,
deduceva che il tribunale aveva correttamente ritenuto perfezionata la notifica per compiuta giacenza, essendo indicato nella cartolina di ricevimento prodotta in giudizio: la data di
Parte deposito della;
il numero di raccomandata con la quale è stata spedita la comunicazione di avvenuto deposito e a quale data risultavano decorsi i 10 giorni del mancato ritiro.
Precisava dunque che, ai fini probatori, fosse sufficiente la sola spedizione della missiva raccomandata C.A.D. e non anche la ricezione della stessa.
Sul punto, rilevava in ogni caso che l'appellante non aveva contestato l'effettiva conoscenza/erroneità della notifica effettuata nei suoi confronti, nemmeno promuovendo pag. 11/17 querela di falso circa le attestazioni dell'incaricato dell'Ufficio Postale;
da ciò facendone discendere l'irrilevanza della doglianza formulata.
5.1.1. Deduceva inoltre che i provvedimenti provvisori e urgenti, assunti ai sensi dell'art. 473
bis.22 c.p.c., non richiedono l'obbligo di notifica al convenuto contumace, essendo estranei dall'ambito di applicazione dell'art. 292 c.p.c. e l'appellante aveva peraltro erroneamente eccepito la violazione dell'art. 473 bis.15 disciplinante la diversa ipotesi di adozione di provvedimenti indifferibili.
5.2. In ordine alla censurata omessa/insufficiente motivazione relativa all'accoglimento della domanda dell'originaria ricorrente volta all'aumento del contributo economico a carico del padre in favore dei figli e alla correlata relativa richiesta di riduzione, rilevava che ella aveva dimostrato sin dal giudizio di primo grado e attraverso ampia documentazione (docc. 11-12-
13 allegati al ricorso e 17 allegato alla memoria ex art. 473bis17 c.p.c.) il miglioramento delle condizioni economiche dell'ex compagno rispetto alla pronuncia del decreto di Nola del
26.07.2017. Evidenziava che per la determinazione di tale assegno assumono rilievo e dunque sono da valorizzare anche i redditi non dichiarati.
5.3. Quanto all'omessa/insufficiente motivazione relativa al disposto affido esclusivo super rafforzato di alla madre, deduceva che risultavano sul punto provate diverse R_
circostanze che giustificano la disposta pronuncia e da cui emergono: il totale disinteresse del padre ad avere rapporti con i figli (v. episodio non contestato del 13.07.25) ed anche sotto il profilo economico il mancato adempimento all'obbligo di loro mantenimento (come da procedura esecutiva di pignoramento presso terzi, doc. 16 A, 16B), nonché i reiterati atteggiamenti violenti e aggressivi tenuti in passato anche in presenza dei figli e che hanno generato in loro una totale riluttanza nell'avvicinarsi al padre.
6. E' stato disposto a cura della cancelleria il passaggio degli atti al Procuratore Generale.
pag. 12/17 7. All'udienza in presenza del 15.09.25 le parti hanno discusso oralmente la causa e la Corte
ha trattenuto la causa in decisione.
* * * * * *
8. Preliminarmente, non va accolta l'eccezione di inammissibilità dell'appello in quanto basato su doglianze specifiche, mentre non risulta applicabile al presente procedimento
(instaurato ai sensi dell'art. 473 bis.30 c.p.c.) l'art. 348 bis c.p.c.
9. L'appello è comunque infondato.
In ordine al primo motivo di appello va rilevato che non è ravvisabile la nullità della sentenza per l'asserita violazione del contraddittorio, poiché il tribunale ha ritenuto correttamente perfezionata per compiuta giacenza la notifica postale del ricorso introduttivo e decreto di fissazione udienza.
Ciò in quanto sono stati dimostrati in giudizio (doc.3 e 3A appellata) l'avvenuta spedizione della C.A.D. e anche il perfezionamento della notifica non avendo l'appellante ritirato il plico nei 10 giorni successivi dalla data di spedizione della lettera raccomandata contenente l'avviso della tentata notifica e la comunicazione di avvenuto deposito del piego presso l'Ufficio postale (art. 8 L. 890/1982), come attestato da quest'ultimo in data 27.07.2024
(documento prodotto in primo grado in data 1.8.2024).
9.1.Parimenti infondata è la censura attinente la mancata notifica dei provvedimenti provvisori e urgenti, in quanto questi non rientrano tra i provvedimenti da notificare ai sensi dell'art. 292 c.p.c. e nulla è previsto in tale senso dall'art. 473 bis. 22 cpc. L'art. 473 bis.24
cpc, al terzo comma, disciplina il termine per proporre reclamo avverso i provvedimenti temporanei e urgenti e solo a tale fine fa riferimento alla notifica dei medesimi provvedimenti che siano adottati fuori udienza.
Inapplicabile nella specie è l'art. 473 bis.15 cpc in quanto non sono stati adottati provvedimenti indifferibili ai sensi della norma citata.
pag. 13/17 10. Nel merito, neppure sono condivisibili il secondo e il quarto motivo di gravame afferenti,
rispettivamente, le condizioni economico-reddituali dell'appellante e la pretesa riduzione del contributo al mantenimento a carico dell'odierno appellante in favore dei figli.
Infatti, non corrisponde al vero che il viva in “stato di miseria” (come dichiarato dal Pt_1
di lui difensore in udienza). Sul punto si evidenzia che è stato dimostrato in giudizio il miglioramento delle sue condizioni economiche dall'anno 2017: in precedenza risultava lavorare presso un autolavaggio a fronte di un compenso pari ad € 25,00 a giornata e poi dal mese di giugno 2024 è stato assunto come muratore presso la società “Del.ba Costruzioni
s.r.l.” con uno stipendio mensile di € 1.440,00 (v. comunicazione pervenuta dal centro per l'impiego di Nola/doc.11 ricorso introduttivo e dichiarazione del datore di lavoro/doc. 17
allegato alla memoria ex art. 473bis.17 comma 1 c.p.c.). Inoltre, la documentazione integrativa prodotta da parte appellante (peraltro oltre al termine di cui all'art. 473bis.12,
comma 3, c.p.c.) attesta le sue regolari entrate. In particolare, dalle buste paga depositate dal dicembre 2024 al marzo 2025, risulta una retribuzione netta di circa € 1.330,00/1.400,00.
Pertanto, non trova riscontro quanto sostenuto in sede di appello secondo cui detta attività
lavorativa sarebbe condizionata “a numerosi fattori, tra i quali le condizioni meteorologiche,
l'apertura di nuovi cantieri e la necessità dei suoi interventi”.
A ciò si aggiunge che gli atti di causa comprovano lo svolgimento abituale della professione di cantante di piano bar (docc. 12-13 allegati ricorso introduttivo) e, diversamente da quanto assume l'appellante sul punto, tale attività di lavoro è da considerarsi rilevante ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento per i figli (v. Cassazione n. 26857.2019, n.
22616.22). Il fatto poi che il canti solo “per hobby” (come dichiarato dal difensore) Pt_1
risulta poco credibile per un soggetto che afferma di trovarsi in stato di indigenza e dovrebbe,
altresì, responsabilmente occuparsi di contribuire al mantenimento della prole.
pag. 14/17 Per contro, la versa in precarie condizioni economiche, essendo pacifico che ella CP_1
durante la convivenza non aveva mai potuto lavorare, avendo svolto unicamente lavori saltuari (come addetta alle pulizie presso Isoclean/doc. 8 primo grado dal 12.04 al 30.06.24),
percependo l'assegno unico ora solo per (di € 200,00); con ciò dovendo provvedere R_
alle esigenze dei figli con lei conviventi e al pagamento del canone mensile di locazione di €
570.
10.1. Inoltre, non merita condivisione l'assunto secondo cui il Tribunale avrebbe errato ad aumentare il contributo paterno al mantenimento di alla somma di € 200,00 dato PE
che ella “è divenuta medio tempore maggiorenne” e “l'obbligo di mantenimento può venir
meno anche nel caso in cui il figlio maggiorenne sia stato posto nella concreta posizione di
poter essere autosufficiente”.
Trattasi infatti di mere asserzioni generiche (prive di dimostrazione alcuna, v. Cassazione n.
12121.25), non essendo nella specie accertate le circostanze per il venir meno del diritto al mantenimento;
diritto che, si evidenzia, non cessa autonomamente con il compimento della maggiore età.
ha appena compiuto 19 anni (il 21.09.2025) e, senza essere smentita, la PE CP_1
ha dedotto che la figlia ha terminato l'istituto alberghiero a giugno di quest'anno (2025) e da poco è stata assunta come cameriera con contratto a tempo determinato e a part-time in una pizzeria vicino a casa, ove svolge solo il servizio serale (pagina 25 della comparsa di costituzione e risposta d'appello).
Avendo, dunque, la figlia da poco raggiunto la maggiore età e svolgendo la stessa un lavoro precario e solo nelle ore serali, la stessa non si può ritenere economicamente autosufficiente,
dovendo di conseguenza permanere la responsabilità genitoriale del padre al suo mantenimento fino al raggiungimento di una comprovata indipendenza economica.
pag. 15/17 11. In ordine al terzo motivo di reclamo va rilevato che nonostante la formulata censura in ordine all'asserita omessa/insufficiente motivazione del disposto affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, in sede di conclusioni in appello il non ha chiesto la Pt_1
modifica del relativo capo di sentenza;
così da intendersi rinunciata.
In ogni caso rileva questa Corte che la doglianza è infondata.
L'appellante si è limitato a dedurre che l'affidamento esclusivo ad un solo genitore costituisce l'eccezione alla regola e va previsto solo in casi specifici, qualora risulti che l'affido condiviso sia pregiudizievole per l'interesse del minore, mentre nella specie l'affidamento esclusivo sarebbe stato determinato da alcune denunce sporte dalla ricorrente per omessa contribuzione paterna.
Occorre, per contro, rilevare che il giudice di primo grado ha posto a fondamento della propria decisione il totale disinteresse paterno nei confronti dei figli, sia come contribuzione materiale che come contribuzione morale, circostanza che ha ritenuto dimostrata non solo dalle denunce sporte dalla madre ricorrente proprio per omessa contribuzione paterna (docc.
18 e 19), ma anche dalle seguenti ulteriori circostanze: il fatto che, nonostante la scorsa estate il minore si sia recato in visita dallo zio materno in Nola, il padre resistente non ha R_
minimamente cercato il figlio;
lo stato di contumacia del resistente nel giudizio di primo grado;
l'instaurazione da parte della ricorrente di procedura esecutiva di pignoramento presso terzi nei confronti del resistente (doc. 16A) per gli arretrati a titolo di contributo al mantenimento dei figli (RG n. 1495/2024 innanzi al Tribunale di Nola sub doc. 16B), a seguito della quale è stato pignorato lo stipendio del sig. stante la dichiarazione Pt_1
positiva pervenuta dal datore di lavoro (cfr. doc. 17).
Trattasi di circostanze tutte che confermano la correttezza della decisione impugnata.
12. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore di parte appellata facendo applicazione dei criteri di cui al D.M.
pag. 16/17 55/2014 e successive modifiche/integrazioni previsti per i procedimenti di appello per le cause di bassa difficoltà di valore indeterminabile, con riconoscimento per la fase decisionale del compenso previsto per l'udienza di discussione.
P.Q.M.
La Corte di appello, terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, così decide:
1-rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata n. 294 del 10.02.2025 del
Tribunale di Verona.
2-condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata Parte_1 [...]
delle spese processuali del presente procedimento che si liquidano in € 5.211,00 CP_1
per compenso, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso, I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
3- Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante Parte_1
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso in appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
A norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003 dispone d'ufficio che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica, su riviste, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati.
Venezia, 15 settembre 2025
La Presidente Estensora
Dott.ssa Rita Rigoni
pag. 17/17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, composta dai seguenti IGg. Magistrati:
Dott.ssa Rita Rigoni Presidente Relatrice
Dott.ssa Barbara Gallo Consigliera
Dott.ssa Valentina Verduci Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa con ricorso in appello depositato il 30.04.2025
da
( ), rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1
conferita con separato atto, dall'avv. Cristina Palma (C.F. ) ed C.F._2
elettivamente domiciliato in Avella (AV), Via Cardinale D'Avanzo n. 21.
Appellante
Contro
(C.F.: ) rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 C.F._3
procura in calce all'atto di costituzione e risposta in appello, dall'avv. Valentina Ferraro
(C.F.: ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Verona C.F._4
(VR), Peschiera del Garda, Via Marzan n. 4 – Int. 23.
Appellata
con l'intervento del PROCURATORE GENERALE
in punto: Altri istituti di diritto di famiglia– appello avverso la sentenza n. 294 del
10/02/2025 Tribunale di Verona rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 15.09.25, previa precisazione delle seguenti conclusioni:
Conclusioni per l'appellante:
“Voglia la Corte d'Appello adita:
1) dichiarare la nullità della sentenza n. 294/2025, resa dal Tribunale di Verona il 10 febbraio
2025, stante la palese violazione del contradditorio per l'omessa notifica nei confronti del sig.
sia dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado che del provvedimento Parte_1
relativo alle statuizioni provvisorie;
2) in subordine, riformare la sentenza n. 294/2025 in senso favorevole per l'appellante, quanto meno attraverso la riduzione del mantenimento stabilito dal giudice di prime cure;
tanto a cagione delle precarie condizioni economiche in cui egli versa;
3) conseguentemente, in accoglimento del gravame proposto, condannare la parte appellata alla rifusione delle spese relative al grado di giudizio, con attribuzione alla scrivente, per anticipo fattone”.
Conclusioni per l'appellata:
“In via preliminare
1. Rigettarsi l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza n. 294/2025
emessa dal Tribunale di Verona in data 04.02.2025 e pubblicata il 10.02.2025 – n. 3827/2024
R.G. – Cronol. n. 708/2025 del 10.02.2025 in quanto infondata in fatto e diritto, per le ragioni esposte;
2. Voglia l'Ill.ma Corte D'appello adita dichiarare inammissibile ed improcedibile ex art. 342
e 348 bis cpc l'appello promosso dal sig. per tutte le motivazioni dedotte nel Pt_1
presente atto;
In Via Principale nel Merito
pag. 2/17 3. Voglia l'Ill.ma Corte adita rigettare integralmente l'appello promosso dal sig. Pt_1
avverso la sentenza n. 294/2025 emessa dal Tribunale di Verona in data 04.02.2025 e
[...]
pubblicata il 10.02.2025 – n. 3827/2024 R.G. – Cronol. n. 708/2025 del 10.02.2025 in quanto infondato e/o inammissibile per tutte le ragioni esposte nella narrativa del presente atto;
4. Per l'effetto, Voglia l'Ill.ma Corte adita confermare la sentenza n. 294/2025 emessa dal
Tribunale di Verona in data 04.02.2025 e pubblicata il 10.02.2025 – n. 3827/2024 R.G. –
Cronol. n. 708/2025 del 10.02.2025 in ogni sua parte;
5. Respingersi ogni e qualsiasi domanda svolta dal sig. nei confronti della Parte_1
sig.ra in quanto infondata sia in fatto che diritto;
Controparte_1
6. In via istruttoria
- Qualora l'appellante non provveda nel termine stabilito dall'intestata Corte d'appello al deposito di tutta la documentazione di cui all'art. 473 bis.12, si chiede sin da ora, che l'Ill.ma
Corte d'appello adita Voglia ordinare ex art. 210 c.p.c. al sig. l'esibizione in giudizio Pt_1
di tutta la documentazione di cui all'art. 473 bis. 12 ovvero le ultime tre dichiarazioni dei redditi, nonché gli estratti conto degli ultimi 3 anni ovvero tutta la documentazione attestante la propria capacità reddituale e tutti i beni/quote/titoli di cui è proprietario, stante la mancata produzione in giudizio unitamente al ricorso in appello. - Inoltre, qualora la Corte lo ritenga opportuno, si chiede che Voglia disporre CTU tecnico-contabile volta a stabilire l'esatta capacità reddituale e patrimoniale del IG. previe indagini da parte della Parte_1
Guardia di finanzia/Polizia Tributaria sulle sue effettive entrate;
- Qualora la Corte lo ritenga opportuno, si chiede che venga disposta l'audizione dei figli e PE R_
con le modalità che verranno ritenute più opportune, stante anche il consenso, in tal
[...]
senso, espresso dagli stessi;
- Qualora la Corte lo ritenga opportuno, si chiede, che venga disponga idonea CTU atta a valutare la personalità del IG. e la sua Parte_1
incapacità genitoriale e, altresì, se lo stesso è un giocatore d'azzardo; - Ci si riserva di indicare pag. 3/17 i testimoni sulle circostanze di cui in narrativa, da intendersi anteposte dalla locuzione “Vero
che”;
7. Nella denegata e non creduta ipotesi, in cui la causa venga rimessa in istruttoria si ripropongono le domande e le istanze istruttorie formulate in primo grado: Nel merito 1)
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito MODIFICARE le condizioni disposte dal Decreto n. Cronol.
1817/2017 del 26.07.2017 emesso dal Tribunale di Nola nel procedimento portante n.
2014/2026 RG laddove stabiliva: “- Affida i figli minori (…) ad entrambi i genitori;
–
Dispone che il sig. versi a entro il cinque di ogni mese Parte_1 Controparte_1
per il mantenimento dei figli la somma di € 150,00” STABILENDO QUANTO SEGUE: - I
minori nata il [...] in [...], C.F. Persona_3
, di anni 17, cittadina italiana e nato il C.F._5 Persona_2
29.01.2010 in Avellino (AV), C.F. , di anni 14, cittadino italiano, C.F._6
entrambi residenti in [...] VENGONO AFFIDATI IN VIA ESCLUSIVA
RAFFORZATA O IN VIA ESCLUSIVA, alla madre, odierna ricorrente, IG.ra
[...]
nata ad [...] il [...], C.F.: con CP_1 C.F._3
residenza anagrafica e collocazione prevalente presso lo stessa in Verona (VR), Via Trieste n.
60;
- Il sig. corrisponderà alla IG.ra quale contributo per Parte_1 Controparte_1
il mantenimento dei figli, con decorrenza dal mese di Giugno 2024, un assegno mensile di euro 600,00* (€ 300,00* per ciascun figlio), assegno che sarà corrisposto con bonifico bancario continuativo entro il giorno 5 di ogni mese e che verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT e così per gli anni futuri, oltre al 50% alle spese di carattere straordinario di cui al Protocollo Famiglia vigente presso il Tribunale di Verona;
2) In ogni caso: Con vittoria di spese, compenso, rimborso spese generali, Iva e CPA
3) In Via Istruttoria:
pag. 4/17 Fatta salva ogni riserva di meglio articolare, precisare ed integrare le domande, anche a seguito delle difese di controparte, in prefiggendo termine, la scrivente difesa formula sin da ora le seguenti istanze istruttorie: a) Si chiede che il Tribunale Voglia ordinare ex art. 210
c.p.c. al convenuto l'esibizione delle sue tre più recenti dichiarazioni dei redditi, nonché gli estratti conto degli ultimi 3 anni ovvero di tutta la documentazione attestante la propria capacità reddituale e tutti i beni/quote/titoli di cui è proprietario, nel caso in cui tale documentazione non venisse prodotta in sede di comparsa di costituzione;
b) Voglia l'Ill.mo
Giudice adito disporre CTU tecnico-contabile volta a stabilire l'esatta capacità reddituale e patrimoniale del IG. previe indagini da parte della Guardia di Parte_1
finanzia/Polizia Tributaria sulle sue effettive entrate;
c) Si chiede, sin da ora, che il Tribunale
disponga idonea CTU atta a valutare la personalità del IG. e la sua Parte_1
incapacità genitoriale e, altresì, se lo stesso è un giocatore d'azzardo; d) Ci si riserva di indicare i testimoni sulle circostanze di cui in narrativa, da intendersi anteposte dalla locuzione “Vero che”; e) Si chiede che venga disposta l'audizione dei minori e PE
, con le modalità che verranno ritenute più opportune, stante anche il Persona_2
consenso, in tal senso, espresso dagli stessi;
”
8. In ogni caso
Con vittoria di spese, compenso, rimborso spese generali, Iva e CPA”
Ragioni della decisione
1. Con ricorso depositato in data 02.07.2024, la sig.ra adiva il tribunale Controparte_1
di Verona istando per la modifica delle condizioni di mantenimento e affidamento dei due figli e nati dalla relazione con il sig. così come R_ PE Parte_1
regolamentate dal decreto del tribunale di Nola del 26.07.2017 che aveva disposto: l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori con residenza presso la madre e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni rutinarie;
regolamentato il diritto di pag. 5/17 visita padre/figli; posto in capo al resistente l'onere di corresponsione in favore della ricorrente della somma complessiva di € 150,00, oltre rivalutazione ISTAT e del 50 % delle spese straordinarie;
compensato le spese di lite.
Deduceva che la convivenza more uxorio con il era iniziata nell'anno 2005 e che Pt_1
dalla loro unione erano nati i figli e , rispettivamente il 21.09.2006 ed il PE R_
29.01.2010, ma che la loro relazione amorosa era poi entrata in crisi tra l'anno 2014 ed il
2015 a causa dei continui maltrattamenti e minacce subite dal compagno anche alla presenza dei figli.
Rilevava in particolare che: per volere del marito “non poteva andare a lavorare, le veniva
concessa la sola somma giornaliera di € 5,00 per provvedere alla famiglia e veniva picchiata
tutti i giorni, per futili motivi”; la situazione era degenerata nel 2015 quando, dopo una lite, il la chiuse in bagno per picchiarla;
la paura di denunciarlo derivava dalle minacce Pt_1
protratte da costui di “portarle via i bambini”; tale situazione l'aveva costretta a trasferirsi in altra abitazione ove rimase sino all'anno 2021, per poi spostarsi definitivamente a Verona ivi reperendo un'occupazione lavorativa stabile.
Stante l'indole violenta del la sua incapacità di prendersi cura delle esigenze Pt_1
familiari, nonché l'inosservanza dei doveri genitoriali di mantenimento della prole, la chiedeva che venisse disposto l'affido esclusivo rafforzato e, in subordine, CP_1
esclusivo.
Dal punto di vista economico, chiedeva l'aumento del contributo al mantenimento dei figli ad
€ 600,00 complessivi (300,00 per ciascun figlio), oltre al 50 % delle spese di carattere straordinario.
Al riguardo, deduceva che le condizioni economiche del erano migliorate dall'anno Pt_1
2017: in quanto egli dapprima lavorava presso un autolavaggio ove percepiva la somma di €
25,00 circa a giornata, non aveva proprietà e viveva con il genitore pensionato;
pag. 6/17 successivamente, invece, era stato assunto a tempo determinato presso la società DEL.BA
Costruzioni s.r.l., oltre a svolgere lavori “in nero” anche mediante la sua attività di cantante di piano-bar e per la quale percepiva circa € 300/500 ad evento.
Rilevava, quanto alla sua situazione economica: di non essere intestataria di alcun bene immobile o mobile;
che durante la convivenza con il non aveva mai potuto lavorare Pt_1
e che dopo la conclusione della loro relazione aveva svolto solo lavori saltuari. In relazione ai redditi relativi agli anni 2021, 2022 e 2023, depositava autocertificazione (doc.7) in cui dichiarava di non avere svolto alcuna attività lavorativa. Rilevava poi di essere stata assunta a tempo determinato con la qualifica di operaio D2, come addetta alle pulizie, alle dipendenze della ditta LE (doc.8).
Con memoria ex art. 473bis.17 c.p.c. la deduceva poi ulteriori circostanze, CP_1
sopravvenute rispetto al deposito del ricorso introduttivo, ossia l'instaurazione della procedura esecutiva di pignoramento presso terzi nei confronti del per gli arretrati a Pt_1
titolo di contributo al mantenimento di e in seguito alla quale era stato R_ PE
pignorato lo stipendio del stante la dichiarazione positiva del datore di lavoro, (doc. Pt_1
16 A-doc. 17), precisando che il resistente non aveva contribuito, nemmeno con la somma mensile di € 50,00, al mantenimento dei figli. Rilevava dunque di aver sporto, in data
07.08.2024, denuncia/querela (doc. 18) nei confronti del compagno per il mancato versamento del contributo al mantenimento e che, a fine luglio 2024, il figlio si era R_
recato a Napoli da parenti e, cionondimeno, il non l'aveva mai cercato. Pt_1
Inoltre, con memoria ex art. 473bis 17, comma 3, c.p.c., insisteva per l'accoglimento delle conclusioni così come formulate in sede di ricorso introduttivo ed in sede di memoria ex art. 473 bis.17, comma 1, c.p.c., producendo l'ulteriore denuncia/querela sporta nei confronti del compagno (doc. 19).
2. Non si costituiva in primo grado il sig. Parte_1
pag. 7/17 Alla prima udienza del 07.11.2024, il Giudice, verificata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo, come da notifica postale perfezionata per compiuta giacenza presso la residenza anagrafica del resistente, dichiarava la contumacia del sig. e adottava, in modifica Pt_1
del decreto del Tribunale di Nola, i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti ex art. 473bis
22 c.p.c.: “dispone l'affidamento esclusivo super rafforzato del figlio minore alla R_
madre, con collocamento presso la residenza materna in Verona via Trieste n. 60, con facoltà
della madre di assumere in autonomia, senza il consenso paterno, tutte le decisioni di
interesse del minore in campo sanitario, scolastico ed extra scolastico, ed altresì con facoltà
di richiedere ed ottenere il rilascio dei documenti di identità del minore e del suo passaporto
senza il consenso del padre;
2) pone a carico del padre resistente il contributo al
mantenimento dei due figli determinato nell'importo di € 600,00 mensili (€ 400,00 per il
minore e € 200,00 per la figlia maggiorenne ), rivalutabili R_ PE
annualmente in base all'indice Istat e da corrispondersi in favore della madre affidataria
esclusiva entro il giorno cinque di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo del Tribunale di Verona, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale;
3)
l'assegno unico universale viene percepito al 100% dalla madre affidataria esclusiva;
4)
visite paterne nei confronti del minore solo previo accordo e consenso della madre R_
affidataria esclusiva”.
In esito a tale udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata per la discussione orale ex art. 473bis 22 ultimo comma cpc, l'udienza del 04.02.25, nella quale parte ricorrente precisava le conclusioni, chiedendo l'integrale conferma dei provvedimenti provvisori e, all'esito della discussione, veniva rimessa la causa al Collegio per la decisione.
3. Con la sentenza impugnata il Tribunale disponeva l'affidamento esclusivo super rafforzato del figlio minore alla madre, con collocamento presso la residenza materna, con R_
facoltà della madre di assumere in autonomia, senza il consenso paterno, tutte le decisioni di pag. 8/17 interesse del minore in campo sanitario, scolastico ed extra scolastico, ed altresì con facoltà di richiedere ed ottenere il rilascio dei documenti di identità del minore e del suo passaporto senza il consenso del padre;
aumentava il contributo paterno al mantenimento dei due figli ad
€ 600,00 mensili (€ 400,00 per il minore e € 200,00 per la figlia maggiorenne R_
, oltre rivalutazione annuale ISTAT, da corrispondersi in favore della madre entro PE
il giorno cinque di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale;
disponeva che l'assegno unico universale fosse percepito al 100%
dalla madre affidataria esclusiva;
nonché che le visite paterne nei confronti del minore si svolgessero solo previo accordo e consenso della madre affidataria esclusiva;
R_
condannava il sig. a rifondere alla sig.ra le spese di lite. Pt_1 CP_1
3.1. Quanto all'affidamento del figlio minore (essendo la figlia nelle more divenuta maggiorenne) considerava il totale disinteresse paterno nei confronti dei figli, sia come contribuzione materiale che come contribuzione morale. Quanto alle statuizioni economiche,
motivava il disposto aumento rilevando che il resistente svolgeva attività lavorativa presso la società di costruzioni Del.Ba Costruzioni S.r.l. con contratto a termine e uno stipendio mensile di circa € 1440,00 netti;
che aveva cominciato a svolgere in modo non ufficiale ma continuativo l'attività di cantante di pianobar in Cicciano (NA) con produzione di reddito aggiuntivo irregolare;
valorizzava inoltre la circostanza che la ricorrente sopportava integralmente i costi di mantenimento diretto di entrambi figli, a fronte della noncuranza del padre e, il fatto che la figlia divenuta nelle more maggiorenne, non fosse ancora PE
indipendente.
4. Avverso tale sentenza, il sig. depositava ricorso in appello ex art. 473-bis. Parte_1
30 c.p.c. con istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, per i motivi che di seguito si espongono.
pag. 9/17 4.1. Con il primo motivo di gravame lamentava la violazione degli artt. 473bis 15, 473bis 21,
473bis 22 c.p.c. per aver il tribunale erroneamente ritenuto perfezionata la notifica postale del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza, in quanto era stata data prova del solo invio della raccomandata informativa dell'avvenuto deposito degli atti notificandi e non anche, come era necessario, del relativo avviso di ricevimento. Inoltre evidenziava la mancata notifica dei provvedimenti urgenti “resi all'udienza del 7 novembre 2024”.
4.2. Con il secondo motivo di gravame lamentava la violazione degli artt. 115 e 246 c.p.c.,
deducendo che il Giudice di prime cure aveva accolto la domanda afferente alla richiesta di aumento del contributo economico in favore dei figli non valutando correttamente il compendio probatorio in atti.
Rilevava che non era stata depositata documentazione idonea a sostenere che egli oltre il lavoro ordinario svolgesse in modo continuativo lavoro “in nero” come cantante di pianobar;
circostanza questa che avrebbe consentito al tribunale di disporre pertanto le indagini della polizia tributaria o ulteriori approfondimenti istruttori.
Adduceva, in ogni caso, che le entrate derivanti dal lavoro in nero, peraltro non quantificate dall'originaria ricorrente, non potevano essere considerate ai fini della determinazione del mantenimento dei figli.
4.3. Con il terzo motivo di gravame eccepiva la nullità della sentenza per violazione dell'art. 115 c.p.c., rilevando che l'affido esclusivo di alla madre era stato disposto R_
unicamente sulla base di talune denunce che, perciò solo, non potevano essere ritenute a tal fine sufficienti e che, d'altra parte, non vi erano prove concrete della sua effettiva inidoneità
genitoriale.
4.4. Con il quarto motivo di gravame chiedeva la riduzione dell'importo dovuto a titolo di obbligo derivante dall'assistenza familiare, evidenziando le sue precarie condizioni economiche, in considerazione del fatto che svolgeva attività lavorativa in qualità di manovale pag. 10/17 alle dipendenze della società Del.Ba Costruzioni s.r.l. in maniera irregolare e saltuaria poiché
condizionata a fattori meteorologici/apertura di nuovi cantieri e necessità dei suoi interventi;
precisando altresì che la sua retribuzione fosse direttamente proporzionata alle giornate lavorative svolte.
Ribadiva inoltre che per il suo stato economico non era di alcuna rilevanza lo svolgimento della professione di “cantante neomelodico” e, d'altra parte, la figlia divenuta PE
medio tempore maggiorenne, non aveva provato, come era suo onere, la sua non autosufficienza economica.
5. Si costituiva in grado di appello la sig.ra eccependo preliminarmente Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello per la genericità delle richieste formulate dal e rilevava Pt_1
che l'appellante non aveva rappresentato e documentato la sua reale condizione economica,
nemmeno specificando a quale importo avrebbe dovuto essere ridotto il contributo al mantenimento in favore dei figli.
Nel merito, contestava i motivi di gravame chiedendone il rigetto in quanto infondati in fatto e in diritto.
5.1. Con riguardo all'asserito mancato perfezionamento della notifica del ricorso introduttivo,
deduceva che il tribunale aveva correttamente ritenuto perfezionata la notifica per compiuta giacenza, essendo indicato nella cartolina di ricevimento prodotta in giudizio: la data di
Parte deposito della;
il numero di raccomandata con la quale è stata spedita la comunicazione di avvenuto deposito e a quale data risultavano decorsi i 10 giorni del mancato ritiro.
Precisava dunque che, ai fini probatori, fosse sufficiente la sola spedizione della missiva raccomandata C.A.D. e non anche la ricezione della stessa.
Sul punto, rilevava in ogni caso che l'appellante non aveva contestato l'effettiva conoscenza/erroneità della notifica effettuata nei suoi confronti, nemmeno promuovendo pag. 11/17 querela di falso circa le attestazioni dell'incaricato dell'Ufficio Postale;
da ciò facendone discendere l'irrilevanza della doglianza formulata.
5.1.1. Deduceva inoltre che i provvedimenti provvisori e urgenti, assunti ai sensi dell'art. 473
bis.22 c.p.c., non richiedono l'obbligo di notifica al convenuto contumace, essendo estranei dall'ambito di applicazione dell'art. 292 c.p.c. e l'appellante aveva peraltro erroneamente eccepito la violazione dell'art. 473 bis.15 disciplinante la diversa ipotesi di adozione di provvedimenti indifferibili.
5.2. In ordine alla censurata omessa/insufficiente motivazione relativa all'accoglimento della domanda dell'originaria ricorrente volta all'aumento del contributo economico a carico del padre in favore dei figli e alla correlata relativa richiesta di riduzione, rilevava che ella aveva dimostrato sin dal giudizio di primo grado e attraverso ampia documentazione (docc. 11-12-
13 allegati al ricorso e 17 allegato alla memoria ex art. 473bis17 c.p.c.) il miglioramento delle condizioni economiche dell'ex compagno rispetto alla pronuncia del decreto di Nola del
26.07.2017. Evidenziava che per la determinazione di tale assegno assumono rilievo e dunque sono da valorizzare anche i redditi non dichiarati.
5.3. Quanto all'omessa/insufficiente motivazione relativa al disposto affido esclusivo super rafforzato di alla madre, deduceva che risultavano sul punto provate diverse R_
circostanze che giustificano la disposta pronuncia e da cui emergono: il totale disinteresse del padre ad avere rapporti con i figli (v. episodio non contestato del 13.07.25) ed anche sotto il profilo economico il mancato adempimento all'obbligo di loro mantenimento (come da procedura esecutiva di pignoramento presso terzi, doc. 16 A, 16B), nonché i reiterati atteggiamenti violenti e aggressivi tenuti in passato anche in presenza dei figli e che hanno generato in loro una totale riluttanza nell'avvicinarsi al padre.
6. E' stato disposto a cura della cancelleria il passaggio degli atti al Procuratore Generale.
pag. 12/17 7. All'udienza in presenza del 15.09.25 le parti hanno discusso oralmente la causa e la Corte
ha trattenuto la causa in decisione.
* * * * * *
8. Preliminarmente, non va accolta l'eccezione di inammissibilità dell'appello in quanto basato su doglianze specifiche, mentre non risulta applicabile al presente procedimento
(instaurato ai sensi dell'art. 473 bis.30 c.p.c.) l'art. 348 bis c.p.c.
9. L'appello è comunque infondato.
In ordine al primo motivo di appello va rilevato che non è ravvisabile la nullità della sentenza per l'asserita violazione del contraddittorio, poiché il tribunale ha ritenuto correttamente perfezionata per compiuta giacenza la notifica postale del ricorso introduttivo e decreto di fissazione udienza.
Ciò in quanto sono stati dimostrati in giudizio (doc.3 e 3A appellata) l'avvenuta spedizione della C.A.D. e anche il perfezionamento della notifica non avendo l'appellante ritirato il plico nei 10 giorni successivi dalla data di spedizione della lettera raccomandata contenente l'avviso della tentata notifica e la comunicazione di avvenuto deposito del piego presso l'Ufficio postale (art. 8 L. 890/1982), come attestato da quest'ultimo in data 27.07.2024
(documento prodotto in primo grado in data 1.8.2024).
9.1.Parimenti infondata è la censura attinente la mancata notifica dei provvedimenti provvisori e urgenti, in quanto questi non rientrano tra i provvedimenti da notificare ai sensi dell'art. 292 c.p.c. e nulla è previsto in tale senso dall'art. 473 bis. 22 cpc. L'art. 473 bis.24
cpc, al terzo comma, disciplina il termine per proporre reclamo avverso i provvedimenti temporanei e urgenti e solo a tale fine fa riferimento alla notifica dei medesimi provvedimenti che siano adottati fuori udienza.
Inapplicabile nella specie è l'art. 473 bis.15 cpc in quanto non sono stati adottati provvedimenti indifferibili ai sensi della norma citata.
pag. 13/17 10. Nel merito, neppure sono condivisibili il secondo e il quarto motivo di gravame afferenti,
rispettivamente, le condizioni economico-reddituali dell'appellante e la pretesa riduzione del contributo al mantenimento a carico dell'odierno appellante in favore dei figli.
Infatti, non corrisponde al vero che il viva in “stato di miseria” (come dichiarato dal Pt_1
di lui difensore in udienza). Sul punto si evidenzia che è stato dimostrato in giudizio il miglioramento delle sue condizioni economiche dall'anno 2017: in precedenza risultava lavorare presso un autolavaggio a fronte di un compenso pari ad € 25,00 a giornata e poi dal mese di giugno 2024 è stato assunto come muratore presso la società “Del.ba Costruzioni
s.r.l.” con uno stipendio mensile di € 1.440,00 (v. comunicazione pervenuta dal centro per l'impiego di Nola/doc.11 ricorso introduttivo e dichiarazione del datore di lavoro/doc. 17
allegato alla memoria ex art. 473bis.17 comma 1 c.p.c.). Inoltre, la documentazione integrativa prodotta da parte appellante (peraltro oltre al termine di cui all'art. 473bis.12,
comma 3, c.p.c.) attesta le sue regolari entrate. In particolare, dalle buste paga depositate dal dicembre 2024 al marzo 2025, risulta una retribuzione netta di circa € 1.330,00/1.400,00.
Pertanto, non trova riscontro quanto sostenuto in sede di appello secondo cui detta attività
lavorativa sarebbe condizionata “a numerosi fattori, tra i quali le condizioni meteorologiche,
l'apertura di nuovi cantieri e la necessità dei suoi interventi”.
A ciò si aggiunge che gli atti di causa comprovano lo svolgimento abituale della professione di cantante di piano bar (docc. 12-13 allegati ricorso introduttivo) e, diversamente da quanto assume l'appellante sul punto, tale attività di lavoro è da considerarsi rilevante ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento per i figli (v. Cassazione n. 26857.2019, n.
22616.22). Il fatto poi che il canti solo “per hobby” (come dichiarato dal difensore) Pt_1
risulta poco credibile per un soggetto che afferma di trovarsi in stato di indigenza e dovrebbe,
altresì, responsabilmente occuparsi di contribuire al mantenimento della prole.
pag. 14/17 Per contro, la versa in precarie condizioni economiche, essendo pacifico che ella CP_1
durante la convivenza non aveva mai potuto lavorare, avendo svolto unicamente lavori saltuari (come addetta alle pulizie presso Isoclean/doc. 8 primo grado dal 12.04 al 30.06.24),
percependo l'assegno unico ora solo per (di € 200,00); con ciò dovendo provvedere R_
alle esigenze dei figli con lei conviventi e al pagamento del canone mensile di locazione di €
570.
10.1. Inoltre, non merita condivisione l'assunto secondo cui il Tribunale avrebbe errato ad aumentare il contributo paterno al mantenimento di alla somma di € 200,00 dato PE
che ella “è divenuta medio tempore maggiorenne” e “l'obbligo di mantenimento può venir
meno anche nel caso in cui il figlio maggiorenne sia stato posto nella concreta posizione di
poter essere autosufficiente”.
Trattasi infatti di mere asserzioni generiche (prive di dimostrazione alcuna, v. Cassazione n.
12121.25), non essendo nella specie accertate le circostanze per il venir meno del diritto al mantenimento;
diritto che, si evidenzia, non cessa autonomamente con il compimento della maggiore età.
ha appena compiuto 19 anni (il 21.09.2025) e, senza essere smentita, la PE CP_1
ha dedotto che la figlia ha terminato l'istituto alberghiero a giugno di quest'anno (2025) e da poco è stata assunta come cameriera con contratto a tempo determinato e a part-time in una pizzeria vicino a casa, ove svolge solo il servizio serale (pagina 25 della comparsa di costituzione e risposta d'appello).
Avendo, dunque, la figlia da poco raggiunto la maggiore età e svolgendo la stessa un lavoro precario e solo nelle ore serali, la stessa non si può ritenere economicamente autosufficiente,
dovendo di conseguenza permanere la responsabilità genitoriale del padre al suo mantenimento fino al raggiungimento di una comprovata indipendenza economica.
pag. 15/17 11. In ordine al terzo motivo di reclamo va rilevato che nonostante la formulata censura in ordine all'asserita omessa/insufficiente motivazione del disposto affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, in sede di conclusioni in appello il non ha chiesto la Pt_1
modifica del relativo capo di sentenza;
così da intendersi rinunciata.
In ogni caso rileva questa Corte che la doglianza è infondata.
L'appellante si è limitato a dedurre che l'affidamento esclusivo ad un solo genitore costituisce l'eccezione alla regola e va previsto solo in casi specifici, qualora risulti che l'affido condiviso sia pregiudizievole per l'interesse del minore, mentre nella specie l'affidamento esclusivo sarebbe stato determinato da alcune denunce sporte dalla ricorrente per omessa contribuzione paterna.
Occorre, per contro, rilevare che il giudice di primo grado ha posto a fondamento della propria decisione il totale disinteresse paterno nei confronti dei figli, sia come contribuzione materiale che come contribuzione morale, circostanza che ha ritenuto dimostrata non solo dalle denunce sporte dalla madre ricorrente proprio per omessa contribuzione paterna (docc.
18 e 19), ma anche dalle seguenti ulteriori circostanze: il fatto che, nonostante la scorsa estate il minore si sia recato in visita dallo zio materno in Nola, il padre resistente non ha R_
minimamente cercato il figlio;
lo stato di contumacia del resistente nel giudizio di primo grado;
l'instaurazione da parte della ricorrente di procedura esecutiva di pignoramento presso terzi nei confronti del resistente (doc. 16A) per gli arretrati a titolo di contributo al mantenimento dei figli (RG n. 1495/2024 innanzi al Tribunale di Nola sub doc. 16B), a seguito della quale è stato pignorato lo stipendio del sig. stante la dichiarazione Pt_1
positiva pervenuta dal datore di lavoro (cfr. doc. 17).
Trattasi di circostanze tutte che confermano la correttezza della decisione impugnata.
12. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore di parte appellata facendo applicazione dei criteri di cui al D.M.
pag. 16/17 55/2014 e successive modifiche/integrazioni previsti per i procedimenti di appello per le cause di bassa difficoltà di valore indeterminabile, con riconoscimento per la fase decisionale del compenso previsto per l'udienza di discussione.
P.Q.M.
La Corte di appello, terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, così decide:
1-rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata n. 294 del 10.02.2025 del
Tribunale di Verona.
2-condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata Parte_1 [...]
delle spese processuali del presente procedimento che si liquidano in € 5.211,00 CP_1
per compenso, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso, I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
3- Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante Parte_1
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso in appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
A norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003 dispone d'ufficio che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica, su riviste, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati.
Venezia, 15 settembre 2025
La Presidente Estensora
Dott.ssa Rita Rigoni
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