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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 15/07/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
1
R.G. 173/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SULMONA
In persona del giudice unico dott.ssa Marta Sarnelli, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 173/2024 R.G. vertente tra
(C.F.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Frosinone, Viale Giuseppe Mazzini n.120 B presso lo studio dell'avv. Gian Pio Papa che lo rappresenta e difende come da mandato in calce dell'atto di citazione;
- ATTORE/OPPONENTE-
E
(c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, e per essa quale mandataria CP_2
(c.f. ) denominazione assunta da
[...] P.IVA_2 CP_3
elettivamente domiciliata in L'Aquila Via Maiella n.2 presso e nello Studio dell'Avv. Anna Maria Nardis che la rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione;
-CONVENUTA /OPPOSTA –
OGGETTO: opposizione decreto ingiuntivo n. 335/2012 del 10/12/2012 del Tribunale di Sulmona
1 2
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza dell'11.3.2025.
IN FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 335/2012 emesso dal Tribunale di
Sulmona il 10.12.2012 con il quale si ingiunge il pagamento, in favore di della somma di € 37.549,34, oltre interessi al tasso di legge dal CP_4
23/10/2012 al saldo, oltre spese del monitorio ed accessori.
A sostegno della citata azione l'opponente rilevava che:
- Il decreto ingiuntivo veniva notificato per compiuta giacenza al sig. in data 14.2.2013 e non veniva dunque opposto Parte_1
nei termini;
- In data 25.1.2022 con precetto notificato sempre con compiuta giacenza, la società , quale cessionaria in blocco Controparte_1
dei crediti di intimava al il pagamento della CP_4 Parte_1
somma di € 37.549,34 in forza del predetto decreto ingiuntivo, oltre interessi e spese;
- Con pignoramento del 25.3.2022 la quale mandataria Pt_2 della , introduceva la procedura esecutiva Controparte_1
immobiliare ai danni del avente ad oggetto gli immobili Parte_1
siti in Villetta Barrea e distinti al catasto al Foglio 12, part. 73 e terreni distinti in Catasto al Foglio 12, particelle 121-29- 323-56-82, e
Foglio 6 part. 23.
- Con ordinanza del 13/11/2023 il Giudice dell'Esecuzione immobiliare n.20/2022 del Tribunale di Sulmona, rilevando d'ufficio che “il titolo azionato dal creditore procedente è costituito da decreto ingiuntivo emesso in forza di scoperto di conto corrente tra la banca creditrice ed il debitore esecutato, e considerato che ai sensi della sentenza Cass. SS.UU. n.9479/2023, in assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in riferimento al profilo di
2 3
abusività delle clausole contrattuali, il G.E. ha il dovere di controllare la presenza di eventuali clausole abusive che abbiano effetti sull'esistenza e/o sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo;
considerato altresì che, ai sensi del D.Lgvo n.206/2005
(codice del consumo) il debitore esecutato assume lo status di consumatore”, fissava la comparizione delle parti all'udienza del
22/02/2024 ordinando al creditore procedente il deposito agli atti dell'esecuzione di copia del contratto/i su cui si fonda il titolo azionato nella procedura esecutiva immobiliare n.20/2022 R.G. Es., avvisando nel contempo il debitore esecutato che, entro quaranta giorni dalla predetta udienza sarebbe stato possibile “proporre opposizione al decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 650 cp.c., per far accertare l'eventuale abusività delle clausole contrattuali”;
- In data 16/02/2024 la soc. e per essa Controparte_1
quale mandataria tramite il difensore costituito, Parte_3 depositava in atti della procedura esecutiva due documenti, ovvero:
1) il contratto di finanziamento agrario breve con rientro rateale a tasso variabile n.1368405 del 10/12/2007; 2) contratto di finanziamento sotto forma di apertura di credito denominato
“Flexicredito” stipulato il 19/09/2006, ed il corrispondente contratto di apertura del conto corrente n.10679076, sempre del
19/09/2006.
Pertanto, l'opponente eccepiva la nullità del decreto ingiuntivo per la natura vessatoria della clausola n. 3 e 7 del contratto di finanziamento agrario breve con rientra rateale a tasso variabile n. 1368405 del 10.12.2007 nonché per l'applicazione di interessi usurai, per la natura vessatoria della clausola n. 4 del contratto di finanziamento sotto forma di apertura di credito denominato “Flexicredito” stipulato il 19/09/2006, ed il corrispondente contratto di apertura del conto corrente n.10679076,
3 4
sempre del 19/09/2006 nonché l'applicazione di tassi usurai per il medesimo contratto.
Con comparsa del 30.5.2024 si costituiva in giudizio la
[...]
rappresentata dalla la quale evidenziava Controparte_1 Pt_2
l'insussistenza della natura di consumatore in capo al per i Parte_1
contratti che hanno dato origine al decreto ingiuntivo e comunque l'infondatezza dell'avversa opposizione.
A seguito della prima udienza di comparizione, con ordinanza del
18.11.2024 il Giudice rigettava la richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
Assegnata la causa alla scrivente quale nuovo giudice istruttore in data
19.11.2024, all'udienza dell'11.3.2025, svoltasi mediante trattazione scritta, la causa veniva trattenuta in decisione all'esito della concessione del termine per il deposito di comparse conclusionali e per repliche.
***
Tanto premesso, venendo al merito, il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento della legittimità del decreto ingiuntivo n. 335/2012 del
Tribunale di Sulmona in quanto emesso sulla base di crediti derivanti da contratti di finanziamento e conto corrente con applicazione di clausole vessatorie nei confronti di un “consumatore”.
Invero, l'opponente fonda i propri assunti su quanto asserito dal GE nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare intrapresa dalla quale mandataria della questa cessionaria Pt_2 Controparte_5
del credito dell' CP_4
In particolare, secondo l'ordinanza del GE, in assenza di motivazione sulle clausole abusive nell'emissione del decreto ingiuntivo, secondo quanto evidenziato nella pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
n. 9479/2023, il G.E. ha il dovere di controllare la presenza di eventuali clausole abusive che abbiano effetto sull'esistenza e/o entità del credito
4 5
oggetto del decreto ingiuntivo trattandosi comunque di soggetto da qualificare come consumatore.
Secondo la richiamata pronuncia, in ipotesi in cui un decreto ingiuntivo non consti della motivazione in ordine al controllo del Giudice sull'eventuale abusività delle clausole, il giudice dell'esecuzione (G.E.), sino al momento della vendita o dell'assegnazione del bene o del credito, ha il potere/dovere di rilevare d'ufficio l'esistenza di una clausola abusiva che incida sulla sussistenza o sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo.
“A tal fine, il G.E., nelle forme proprie del processo esecutivo - ossia secondo un modello strutturalmente deformalizzato (artt. 484487 c.p.c.) -, dovrà, nel contraddittorio delle parti, provvedere, ove detto rilievo non sia possibile solo in base agli elementi di diritto e di fatto già in atti, ad una sommaria istruttoria, rispetto alla quale si presenterà, sovente, la necessità di acquisire anzitutto il contratto fonte del credito ingiunto. In particolare, ove non sia adito prima dalle parti, il G.E. potrà dare atto, nel provvedimento di fissazione, rispettivamente, dell'udienza ex art. 530 c.p.c. (nel caso di vendita o assegnazione dei beni pignorati) o ex art. 543 c.p.c. (nel caso di espropriazione presso terzi), che il decreto ingiuntivo non è motivato e invitare il creditore procedente ointervenuto a produrre, in un certo termine prima dell'udienza, il contratto fonte del credito azionato in via monitoria, così da instaurare, nell'udienza stessa, il contraddittorio delle parti sull'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto. All'esito, il G.E., se rileva il possibile carattere abusivo di una clausola contrattuale, ma anche se ritenga che ciò non sussista, ne informa le parti e avvisa il debitore consumatore (ciò che varrà come interpello sull'intenzione di avvalersi
o meno della nullità di protezione) che entro 40 giorni da tale informazione - che nel caso di esecutato non comparso è da rendersi con comunicazione di cancelleria
- può proporre opposizione a decreto ingiuntivo e così far valere (soltanto ed esclusivamente) il carattere abusivo delle clausole contrattuali incidenti sul riconoscimento del credito oggetto di ingiunzione. Prima della maturazione del
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predetto termine, il G.E. si asterrà dal procedere alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito.” (cfr. Cassazione civile sez. un., 06/04/2023, n.9479).
Orbene, il G.E., dunque, correttamente chiedeva al creditore procedente di depositare il contratto sulla base del quale era stato emesso il decreto ingiuntivo al fine di verificare l'eventuale esistenza di clausole vessatorie.
Tuttavia, in data 22.2.2024, all'esito della produzione del creditore procedente, comunque disponeva procedersi alla vendita, ritenendo, implicitamente, che non vi fosse alcuna illiceità delle clausole del contratto.
Nonostante ciò, il debitore proponeva opposizione tardiva al decreto ingiuntivo sostenendo la vessatorietà delle clausole.
Ciò posto, sulla base del medesimo orientamento giurisprudenziale richiamato dal G.E. la questione relativa alle clausole vessatorie può trovare applicazione esclusivamente allorché il debitore abbia contratto il debito quale “consumatore”.
Tuttavia, dall'esame della documentazione contrattuale sulla base del quale veniva poi concesso il decreto ingiuntivo oggi impugnato si evince che:
- A veniva concesso il finanziamento n. 1368405 Parte_1 denominato “contratto di finanziamento agrario breve con rientro rateale
a tasso variabile” e in cui veniva specificato che lo stesso veniva concesso sulla base della normativa relativa al credito agrario e peschereccio di cui agli artt. 43 e seguenti del d.lgs. 385/1993 per l'acquisto di prodotti agricoli e concimi;
- Al veniva concesso poi altro finanziamento Parte_1
agrario sotto forma di apertura di credito in conto corrente denominato FLEXICREDITO dell'importo complessivo di €
24.000,00.
All'art. 1 delle condizioni del predetto finanziamento, veniva specificato che il finanziamento veniva concesso a titolo di anticipo
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a fronte dei contributi AGEA che saranno percepiti negli anni dal
2006 al 2013.
Pertanto, è chiaro che entrambi i finanziamenti concessi al erano Parte_1
classificati come “agrari” e uno da utilizzare specificatamente per l'acquisto dei prodotti agricoli, mentre il secondo come anticipo dei contributi AGEA che, com'è noto, sono contributi per i coltivatori diretti.
Ne consegue che i due finanziamenti riguardavano, certamente, l'attività professionale del che, da visura camerale, aveva, all'epoca dei Parte_1
finanziamenti (società costituita nel 1996) una società individuale di allevamento bovini ed ovini (cfr. visura all.to fascicolo parte convenuta).
Alla luce di tali considerazioni, non può affermarsi che il Parte_1
rispetto ai due contratti di finanziamento sottoscritti dall' e che CP_4
hanno dato origine al decreto ingiuntivo per il debito a sofferenza, sia un consumatore che, per consolidamento orientamento giurisprudenziale, è una persona fisica che agisce per scopi estranei alla sua attività imprenditoriale, commerciale, artigianale e professionale o, in altre parole, colui che acquista beni o servizi per scopo personale, familiare o domestico.
Pertanto, stante l'inapplicabilità della nozione di consumatore in capo al egli non avrebbe potuto usufruire a monte del rimedio Parte_1 dell'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo previsto per tale categoria di soggetti dalla citata sentenza delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione nel caso di clausole abusive.
Ad ogni modo, le eccezioni fondate sulla presunta vessatorietà delle clausole contrattuali sono del tutto infondate posto che il non ha Parte_1
mai agito come consumatore.
Infine, le eccezioni relative all'erronea applicazione dei tassi sono comunque infondate in quanto assolutamente generiche, essendo pacificamente onere di chi contesta l'applicazione di interessi usurai o
7 8
anatocistici di indicare specificatamente il superamento del tasso soglia e il per il periodo di riferimento.
Per tutte le ragioni sopra esposte, l'opposizione proposta da Parte_1
va integralmente rigettata.
[...]
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezioni e deduzioni disattesa,
- Rigetta l'opposizione proposta e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.335/12, emesso dal Tribunale di Sulmona in data
07/12/2012, depositato in data 10/12/2012, in esito del procedimento monitorio rubricato al n.1087/2012 R.G., a carico del sig. Parte_1
, con il quale veniva ingiunto allo stesso il pagamento, in
[...]
favore della e per essa, quale mandataria, alla Controparte_6
della somma di € 37.549,34, Controparte_7
oltre interessi al tasso legale dal 23/10/2012 al saldo, e le spese di procedura liquidate in € 1.000,00 per compensi ed € 233,00 per spese, oltre Iva e Cpa;
- Condanna al pagamento, in favore della Parte_1 [...]
e per essa la mandataria in Controparte_1 Parte_3
persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite che liquida in € 5.810 (scaglione sino a 52.000, fasi studio, introduttiva e decisionale, tariffe medie) oltre iva, c.p.a., spese forfettarie come per legge.
Così deciso in Sulmona il 15.7.2025.
Il Giudice
dott.ssa Marta Sarnelli
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R.G. 173/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SULMONA
In persona del giudice unico dott.ssa Marta Sarnelli, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 173/2024 R.G. vertente tra
(C.F.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Frosinone, Viale Giuseppe Mazzini n.120 B presso lo studio dell'avv. Gian Pio Papa che lo rappresenta e difende come da mandato in calce dell'atto di citazione;
- ATTORE/OPPONENTE-
E
(c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, e per essa quale mandataria CP_2
(c.f. ) denominazione assunta da
[...] P.IVA_2 CP_3
elettivamente domiciliata in L'Aquila Via Maiella n.2 presso e nello Studio dell'Avv. Anna Maria Nardis che la rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione;
-CONVENUTA /OPPOSTA –
OGGETTO: opposizione decreto ingiuntivo n. 335/2012 del 10/12/2012 del Tribunale di Sulmona
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CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza dell'11.3.2025.
IN FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 335/2012 emesso dal Tribunale di
Sulmona il 10.12.2012 con il quale si ingiunge il pagamento, in favore di della somma di € 37.549,34, oltre interessi al tasso di legge dal CP_4
23/10/2012 al saldo, oltre spese del monitorio ed accessori.
A sostegno della citata azione l'opponente rilevava che:
- Il decreto ingiuntivo veniva notificato per compiuta giacenza al sig. in data 14.2.2013 e non veniva dunque opposto Parte_1
nei termini;
- In data 25.1.2022 con precetto notificato sempre con compiuta giacenza, la società , quale cessionaria in blocco Controparte_1
dei crediti di intimava al il pagamento della CP_4 Parte_1
somma di € 37.549,34 in forza del predetto decreto ingiuntivo, oltre interessi e spese;
- Con pignoramento del 25.3.2022 la quale mandataria Pt_2 della , introduceva la procedura esecutiva Controparte_1
immobiliare ai danni del avente ad oggetto gli immobili Parte_1
siti in Villetta Barrea e distinti al catasto al Foglio 12, part. 73 e terreni distinti in Catasto al Foglio 12, particelle 121-29- 323-56-82, e
Foglio 6 part. 23.
- Con ordinanza del 13/11/2023 il Giudice dell'Esecuzione immobiliare n.20/2022 del Tribunale di Sulmona, rilevando d'ufficio che “il titolo azionato dal creditore procedente è costituito da decreto ingiuntivo emesso in forza di scoperto di conto corrente tra la banca creditrice ed il debitore esecutato, e considerato che ai sensi della sentenza Cass. SS.UU. n.9479/2023, in assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in riferimento al profilo di
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abusività delle clausole contrattuali, il G.E. ha il dovere di controllare la presenza di eventuali clausole abusive che abbiano effetti sull'esistenza e/o sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo;
considerato altresì che, ai sensi del D.Lgvo n.206/2005
(codice del consumo) il debitore esecutato assume lo status di consumatore”, fissava la comparizione delle parti all'udienza del
22/02/2024 ordinando al creditore procedente il deposito agli atti dell'esecuzione di copia del contratto/i su cui si fonda il titolo azionato nella procedura esecutiva immobiliare n.20/2022 R.G. Es., avvisando nel contempo il debitore esecutato che, entro quaranta giorni dalla predetta udienza sarebbe stato possibile “proporre opposizione al decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 650 cp.c., per far accertare l'eventuale abusività delle clausole contrattuali”;
- In data 16/02/2024 la soc. e per essa Controparte_1
quale mandataria tramite il difensore costituito, Parte_3 depositava in atti della procedura esecutiva due documenti, ovvero:
1) il contratto di finanziamento agrario breve con rientro rateale a tasso variabile n.1368405 del 10/12/2007; 2) contratto di finanziamento sotto forma di apertura di credito denominato
“Flexicredito” stipulato il 19/09/2006, ed il corrispondente contratto di apertura del conto corrente n.10679076, sempre del
19/09/2006.
Pertanto, l'opponente eccepiva la nullità del decreto ingiuntivo per la natura vessatoria della clausola n. 3 e 7 del contratto di finanziamento agrario breve con rientra rateale a tasso variabile n. 1368405 del 10.12.2007 nonché per l'applicazione di interessi usurai, per la natura vessatoria della clausola n. 4 del contratto di finanziamento sotto forma di apertura di credito denominato “Flexicredito” stipulato il 19/09/2006, ed il corrispondente contratto di apertura del conto corrente n.10679076,
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sempre del 19/09/2006 nonché l'applicazione di tassi usurai per il medesimo contratto.
Con comparsa del 30.5.2024 si costituiva in giudizio la
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rappresentata dalla la quale evidenziava Controparte_1 Pt_2
l'insussistenza della natura di consumatore in capo al per i Parte_1
contratti che hanno dato origine al decreto ingiuntivo e comunque l'infondatezza dell'avversa opposizione.
A seguito della prima udienza di comparizione, con ordinanza del
18.11.2024 il Giudice rigettava la richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
Assegnata la causa alla scrivente quale nuovo giudice istruttore in data
19.11.2024, all'udienza dell'11.3.2025, svoltasi mediante trattazione scritta, la causa veniva trattenuta in decisione all'esito della concessione del termine per il deposito di comparse conclusionali e per repliche.
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Tanto premesso, venendo al merito, il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento della legittimità del decreto ingiuntivo n. 335/2012 del
Tribunale di Sulmona in quanto emesso sulla base di crediti derivanti da contratti di finanziamento e conto corrente con applicazione di clausole vessatorie nei confronti di un “consumatore”.
Invero, l'opponente fonda i propri assunti su quanto asserito dal GE nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare intrapresa dalla quale mandataria della questa cessionaria Pt_2 Controparte_5
del credito dell' CP_4
In particolare, secondo l'ordinanza del GE, in assenza di motivazione sulle clausole abusive nell'emissione del decreto ingiuntivo, secondo quanto evidenziato nella pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
n. 9479/2023, il G.E. ha il dovere di controllare la presenza di eventuali clausole abusive che abbiano effetto sull'esistenza e/o entità del credito
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oggetto del decreto ingiuntivo trattandosi comunque di soggetto da qualificare come consumatore.
Secondo la richiamata pronuncia, in ipotesi in cui un decreto ingiuntivo non consti della motivazione in ordine al controllo del Giudice sull'eventuale abusività delle clausole, il giudice dell'esecuzione (G.E.), sino al momento della vendita o dell'assegnazione del bene o del credito, ha il potere/dovere di rilevare d'ufficio l'esistenza di una clausola abusiva che incida sulla sussistenza o sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo.
“A tal fine, il G.E., nelle forme proprie del processo esecutivo - ossia secondo un modello strutturalmente deformalizzato (artt. 484487 c.p.c.) -, dovrà, nel contraddittorio delle parti, provvedere, ove detto rilievo non sia possibile solo in base agli elementi di diritto e di fatto già in atti, ad una sommaria istruttoria, rispetto alla quale si presenterà, sovente, la necessità di acquisire anzitutto il contratto fonte del credito ingiunto. In particolare, ove non sia adito prima dalle parti, il G.E. potrà dare atto, nel provvedimento di fissazione, rispettivamente, dell'udienza ex art. 530 c.p.c. (nel caso di vendita o assegnazione dei beni pignorati) o ex art. 543 c.p.c. (nel caso di espropriazione presso terzi), che il decreto ingiuntivo non è motivato e invitare il creditore procedente ointervenuto a produrre, in un certo termine prima dell'udienza, il contratto fonte del credito azionato in via monitoria, così da instaurare, nell'udienza stessa, il contraddittorio delle parti sull'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto. All'esito, il G.E., se rileva il possibile carattere abusivo di una clausola contrattuale, ma anche se ritenga che ciò non sussista, ne informa le parti e avvisa il debitore consumatore (ciò che varrà come interpello sull'intenzione di avvalersi
o meno della nullità di protezione) che entro 40 giorni da tale informazione - che nel caso di esecutato non comparso è da rendersi con comunicazione di cancelleria
- può proporre opposizione a decreto ingiuntivo e così far valere (soltanto ed esclusivamente) il carattere abusivo delle clausole contrattuali incidenti sul riconoscimento del credito oggetto di ingiunzione. Prima della maturazione del
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predetto termine, il G.E. si asterrà dal procedere alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito.” (cfr. Cassazione civile sez. un., 06/04/2023, n.9479).
Orbene, il G.E., dunque, correttamente chiedeva al creditore procedente di depositare il contratto sulla base del quale era stato emesso il decreto ingiuntivo al fine di verificare l'eventuale esistenza di clausole vessatorie.
Tuttavia, in data 22.2.2024, all'esito della produzione del creditore procedente, comunque disponeva procedersi alla vendita, ritenendo, implicitamente, che non vi fosse alcuna illiceità delle clausole del contratto.
Nonostante ciò, il debitore proponeva opposizione tardiva al decreto ingiuntivo sostenendo la vessatorietà delle clausole.
Ciò posto, sulla base del medesimo orientamento giurisprudenziale richiamato dal G.E. la questione relativa alle clausole vessatorie può trovare applicazione esclusivamente allorché il debitore abbia contratto il debito quale “consumatore”.
Tuttavia, dall'esame della documentazione contrattuale sulla base del quale veniva poi concesso il decreto ingiuntivo oggi impugnato si evince che:
- A veniva concesso il finanziamento n. 1368405 Parte_1 denominato “contratto di finanziamento agrario breve con rientro rateale
a tasso variabile” e in cui veniva specificato che lo stesso veniva concesso sulla base della normativa relativa al credito agrario e peschereccio di cui agli artt. 43 e seguenti del d.lgs. 385/1993 per l'acquisto di prodotti agricoli e concimi;
- Al veniva concesso poi altro finanziamento Parte_1
agrario sotto forma di apertura di credito in conto corrente denominato FLEXICREDITO dell'importo complessivo di €
24.000,00.
All'art. 1 delle condizioni del predetto finanziamento, veniva specificato che il finanziamento veniva concesso a titolo di anticipo
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a fronte dei contributi AGEA che saranno percepiti negli anni dal
2006 al 2013.
Pertanto, è chiaro che entrambi i finanziamenti concessi al erano Parte_1
classificati come “agrari” e uno da utilizzare specificatamente per l'acquisto dei prodotti agricoli, mentre il secondo come anticipo dei contributi AGEA che, com'è noto, sono contributi per i coltivatori diretti.
Ne consegue che i due finanziamenti riguardavano, certamente, l'attività professionale del che, da visura camerale, aveva, all'epoca dei Parte_1
finanziamenti (società costituita nel 1996) una società individuale di allevamento bovini ed ovini (cfr. visura all.to fascicolo parte convenuta).
Alla luce di tali considerazioni, non può affermarsi che il Parte_1
rispetto ai due contratti di finanziamento sottoscritti dall' e che CP_4
hanno dato origine al decreto ingiuntivo per il debito a sofferenza, sia un consumatore che, per consolidamento orientamento giurisprudenziale, è una persona fisica che agisce per scopi estranei alla sua attività imprenditoriale, commerciale, artigianale e professionale o, in altre parole, colui che acquista beni o servizi per scopo personale, familiare o domestico.
Pertanto, stante l'inapplicabilità della nozione di consumatore in capo al egli non avrebbe potuto usufruire a monte del rimedio Parte_1 dell'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo previsto per tale categoria di soggetti dalla citata sentenza delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione nel caso di clausole abusive.
Ad ogni modo, le eccezioni fondate sulla presunta vessatorietà delle clausole contrattuali sono del tutto infondate posto che il non ha Parte_1
mai agito come consumatore.
Infine, le eccezioni relative all'erronea applicazione dei tassi sono comunque infondate in quanto assolutamente generiche, essendo pacificamente onere di chi contesta l'applicazione di interessi usurai o
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anatocistici di indicare specificatamente il superamento del tasso soglia e il per il periodo di riferimento.
Per tutte le ragioni sopra esposte, l'opposizione proposta da Parte_1
va integralmente rigettata.
[...]
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezioni e deduzioni disattesa,
- Rigetta l'opposizione proposta e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.335/12, emesso dal Tribunale di Sulmona in data
07/12/2012, depositato in data 10/12/2012, in esito del procedimento monitorio rubricato al n.1087/2012 R.G., a carico del sig. Parte_1
, con il quale veniva ingiunto allo stesso il pagamento, in
[...]
favore della e per essa, quale mandataria, alla Controparte_6
della somma di € 37.549,34, Controparte_7
oltre interessi al tasso legale dal 23/10/2012 al saldo, e le spese di procedura liquidate in € 1.000,00 per compensi ed € 233,00 per spese, oltre Iva e Cpa;
- Condanna al pagamento, in favore della Parte_1 [...]
e per essa la mandataria in Controparte_1 Parte_3
persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite che liquida in € 5.810 (scaglione sino a 52.000, fasi studio, introduttiva e decisionale, tariffe medie) oltre iva, c.p.a., spese forfettarie come per legge.
Così deciso in Sulmona il 15.7.2025.
Il Giudice
dott.ssa Marta Sarnelli
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