Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/04/2025, n. 2210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2210 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere rel.
Dott.ssa Lilia Papoff Consigliere
ha pronunciato, sulle conclusioni delle parti, la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 6934/20 di Ruolo Generale degli affari contenziosi trattenuta in decisione sulle conclusioni scritte delle parti all'udienza a trattazione scritta del 17.12.2024 tra:
c.f.: , nato a [...] il [...] , Parte_1 C.F._1 in proprio e nella qualità di socio accomandatario, amministratore della
[...]
, P.IVA/ ,C.F.: , con sede in San Felice Controparte_1 P.IVA_1
Circeo alla via Sabaudia n. 225, rappresentato e difeso dall'Avv. Riccardo Izzi ,
Codice Fiscale , e elettivamente domiciliato presso il suo C.F._2 studio in via Damiano Chiesa n. 14 Fondi (LT), in virtù di procura in calce rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica
- APPELLANTE -
CONTRO
Roma RM, Viale Cesare Pavese n. 385, elettivamente domiciliata in 00196 Roma RM,
Via Emanuele Gianturco n. 6, presso l'Avv. Filippo Sciuto del Foro di Roma (C.F.:
indirizzo di posta elettronica certificata C.F._3
e numero telefax 06 32500456) che la Email_1 rappresenta e difende, in via disgiunta, con l'Avv. Corrado Barile del Foro di Genova
(C.F.: , indirizzo di posta elettronica certificata C.F._4
e numero telefax 010 8391536) in forza di procura Email_2 speciale in atti
- APPELLATA -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 15976/2020 del Tribunale di Roma.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, in proprio e nella qualità di Parte_1
l.r. della ha impugnato la sentenza n. 15976/2020 con Controparte_1 cui il Tribunale di Roma, sulla opposizione al decreto ingiuntivo dai medesimi proposta, nelle rispettive qualità di fideiussori, avverso il decreto ingiuntivo numero 16085/16 emesso nei loro confronti su ricorso della ha, così statuito: Controparte_2
“Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide: respinge l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
condanna gli opponenti al pagamento nei confronti dell'opposta delle spese del procedimento che liquida in euro complessivi 11.980 per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge”.
L'appellante, in proprio e nella sua qualità di socio Accomandatario e amministratore della ha posto, a sostegno del gravame, i seguenti due motivi. CP_1
pag. 2/8 1) Omessa, errata, insufficiente e contraddittoria valutazione delle risultanze istruttorie. In particolare, il Tribunale avrebbe del tutto omesso di prendere in considerazione le risultanze istruttorie del primo grado, non avendo, a suo parere, rilevato la nullità del contratto di franchising e quello conseguente di fornitura dei Parte prodotti, in ragione del comportamento abusivo della società sia con riferimento alla fase della corretta informazione, sia alla fase di esecuzione, in considerazione dell'abuso della posizione dominante scorrettamente esercitato dalla medesima nei confronti della sua affiliata, sicché essa non avrebbe avuto CP_1 neanche alcuna assistenza che pure, secondo il predetto contratto, le doveva essere garantito. In considerazione della palese nullità delle clausole del contratto, a dimostrazione della condotta abusiva della società di franchising, deporrebbe anche la circostanza che questa dapprima aveva effettuato delle somministrazioni assolutamente inadeguate per poi cessare definitivamente l'attività senza predisporre una tutela idonea per tutti gli affiliati.
2) La RCG, inoltre, avrebbe dolosamente incassato anche una somma ben superiore al credito effettivamente vantato nei confronti della escutendo sia la polizza CP_1 della sia altra polizza rilasciata da istituto bancario per un importo CP_2 complessivo pari ad euro 138.465,00, somma, questa, ben più elevata rispetto al credito che appunto sarebbe stato pari a 106.999,20 come emergerebbe dalle richieste della stessa RCG del 30 dicembre 2014, contestualmente inviata sia alla che alla In sostanza, la avrebbe CP_1 Controparte_2 CP_2 comunicato, peraltro solo a distanza di svariati mesi, di aver provveduto al pagamento in favore della società di franchising della complessiva somma di euro
63.465,35, ben oltre, cioè, rispetto alla somma che avrebbe invece dovuto versare, pari ad euro 31.990.
Sulla base di detti articolati motivi, ha pertanto rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, previa sospensione della efficacia esecutiva della sentenza, accogliere l'appello proposto e, per l'effetto, in totale riforma e/o annullamento della sentenza impugnata numero 15976/20, emessa dal Tribunale di Roma, accogliere l'opposizione proposta originariamente dal signor pag. 3/8 in proprio e nella qualità di socio Accomandatario della Parte_1 [...]
con consequenziale revoca del decreto ingiuntivo opposto. In via Controparte_1 subordinata, nella denegata ipotesi in cui venissero ritenuti leciti la condotta della
[...]
, e quindi legittimo il pagamento del Garante ridurre Pt_3 Controparte_2
l'importo liquidato nel decreto ingiuntivo opposto, conteggiando quanto già di fatto corrisposto dalla per le ragioni esposte in narrativa. In ogni caso, Controparte_4 con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite del doppio grado di giudizio”.
Si è costituita la la quale, nel contestare punto per punto Controparte_2
l'avverso gravame e nel chiederne il rigetto, ha a sua volta così concluso:
“respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione;
previ gli opportuni accertamenti, pronunce e declaratorie del caso;
in via principale, respingere l'appello avversario confermando la sentenza di primo grado appellata.
In ogni caso, dichiarare tenuta e condannare in persona Controparte_1 del suo legale rappresentante pro tempore e quale socio illimitatamente Parte_1 responsabile della nonché quale coobbligato a pagare in CP_1 Controparte_1 solido tra loro in favore di in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, la somma capitale di euro 63.465., 65 o il diverso importo meglio ritenuto, oltre agli interessi come previsti in contratto, nella misura pari al saggio ufficiale di sconto, aumentato di tre punti a far data dal 13 ottobre 2015 sino al soddisfo.
Con vittoria di spese e compensi relativi ad entrambi i gradi di giudizio, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% per compenso ex D.M. 55/14, oltre IVA e CPA come per legge”.
All'udienza a trattazione scritta del 17 dicembre 2024, sulle conclusioni delle parti, la Corte ha riservato la decisione.
Con il primo motivo, come visto, gli appellanti lamentano la erroneità della sentenza impugnata in relazione al mancato rilievo da parte del Tribunale dei profili di nullità del rapporto sottostante di franchising.
Ebbene, il Tribunale non ha omesso di prendere in esame detto profilo, avendo piuttosto evidenziato come gli opponenti non avessero allegato elementi idonei e sufficienti a pag. 4/8 comprovare l'abusività della condotta della beneficiaria della garanzia, tali da consentire la verifica della fondatezza delle sollevate eccezioni di nullità dei contratti intercorsi con la medesima. Inoltre, il Tribunale, in modo condivisibile da parte di questa Corte, ha anche evidenziato come i profili di nullità e/o di annullabilità di detto contratto di franchising fossero stato già stati esaminati in sede cautelare con conseguente rigetto della istanza di inibitoria della escussione della polizza di garanzia.
Il Primo Giudice ha anche rilevato la carenza documentale a sostegno della eccepita nullità del contratto base di taluni documenti necessari per consentire una adeguata valutazione, che anche il Collegio non può effettuare in questo grado, sicchè la doglianza in parte qua non è meritevole certamente di accoglimento.
Non può essere dimenticato, peraltro, che se è ben vero che secondo il principio consolidato dei Giudici di Legittimità, pur vertendosi in tema di garanzia autonoma, come nel caso di specie in cui non vi è neanche alcuna contestazione al riguardo, la relativa disciplina trova comunque un limite quando le eccezioni che il garante può sollevare attengano alla validità del contratto di garanzia stesso, ovvero al rapporto garante beneficiario, o quando il garante faccia valere l'inesistenza del rapporto garantito, quando riguardino la nullità del contratto sottostante in quanto contrario a norme imperative o avente una causa illecita e attraverso il detto contratto di garanzia si tenda ad assicurare un risultato che l'ordinamento vieta (Cass. N. 23197/17) e, ancora, nel caso della c.d. “exceptio doli generalis seu presentis”, è pur vero che incombe comunque alla parte non solo allegare in modo specifico i detti fatti a sostegno delle eccezioni, ma anche fornire la relativa prova della loro sussistenza, come non avvenuto da parte degli appellanti nel caso di specie.
Difettano, infatti, come detto, elementi sufficienti per poter valutare concretamente la contestata condotta abusiva asseritamente posta in essere dalla società garantita, con specifico riferimento al sottostante rapporto di franchising e, quindi, al successivo rapporto di fornitura oggetto del presente giudizio in quanto garantito dalla polizza escussa.
Tale doglianza, in parte qua, non è dunque meritevole di condivisione e va respinta.
Con il secondo motivo, invece, gli appellanti lamentano la erroneità della condotta posta in essere dalla in relazione alla condotta dolosa posta in essere invece dalla società CP_2 garantita di franchising la quale avrebbe incassato una somma maggiore rispetto al credito vantato nei confronti della società appellante.
pag. 5/8 La infatti, avrebbe quindi versato in favore della società garantita un importo CP_2 maggiore, pur avendo quest'ultima già escusso una precedente polizza rilasciata sempre a garanzia da parte della per l'importo complessivo di € 75.000,00. Controparte_4
Anche sotto tale profilo la censura non coglie nel segno.
Come infatti ben rilevato dal giudice di prime cure, non vi sono dubbi che si verta in un'ipotesi di contratto autonomo di garanzia prestata dall'opposta nei confronti della
[...]
e nell'interesse della società . in relazione al contratto di fornitura Parte_4 CP_1 intercorso tra dette parti.
Non vi è altrettanto dubbio, in quanto peraltro non oggetto di specifiche contestazioni, oltre che documentalmente provato, che effettivamente risulta essere stato effettuato il pagamento in favore della predetta società RCG service da parte della
[...] della complessiva somma di euro 63.465,35 ai sensi del disposto dell'art. 5 CP_2 delle CGC. in seguito alla escussione della polizza esperita dalla predetta società garantita, a fronte di un credito vantato dalla RCG pari ad € 119.464,19 come già accertato anche in fase cautelare.
Non vi è altrettanto alcun dubbio che detto pagamento da parte della è CP_2 avvenuto in seguito alla definizione in via cautelare, e con esito negativo, del procedimento attivato dagli odierni appellanti affinché il Tribunale inibisse alla odierna appellata il pagamento della predetta somma.
Da ultimo, non può trascurarsi, in quanto costituisce elemento dirimente della presente fattispecie, che entrambi gli odierni appellanti, quali coobbligati solidali, si sono impegnati con propria garanzia a prima richiesta, a tenere indenne e manlevare la società assicuratrice
“da ogni pagamento che essa effettuasse o fosse chiamata ad effettuare in base alla polizza su indicata per capitale, interessi e spese e con espressa rinuncia alle disposizioni sancite, in loro favore, dagli articoli 1950 e 1952 c.c. ed a versare in qualunque momento alla società stessa, senza alcuna eccezione ed a semplice richiesta, tutte le somme a qualunque titolo e per qualunque ragione sborsate o che fossero chiamate a sborsare in dipendenza della summenzionata polizza, impegnandosi inoltre a garantire in solido il pagamento anche degli eventuali premi suppletivi di proroga dovuti in dipendenza della suddetta polizza”.
pag. 6/8 Tale essendo il tenore della clausola specificamente conosciuta e approvata da parte dei due odierni appellanti, correttamente la compagnia in quanto titolare del diritto di CP_2 regresso nei loro confronti, ha azionato il proprio credito in via monitoria.
Essendo dunque provato il credito della giustamente il giudice di prime cure ha CP_2 respinto la opposizione ed anche il presente gravame non può che seguire la medesima sorte.
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere confermata.
Le spese del grado. Seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 15976/2020 del Tribunale di Roma proposto da in proprio e Parte_1 nella qualità di l.r. della così provvede: Controparte_1
rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata.
Condanna gli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione in favore della appellata delle spese e competenze del presente grado che, per l'intero, liquida in complessivi € 9.991,00 oltre spese gen., IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza nei confronti degli appellanti, dei presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115, per il pagamento dell'ulteriore
C.U., se dovuto.
Così deciso alla camera di consiglio del 3.2.2025
Il Presidente
Dott.ssa Gianna Maria Zannella
Il Consigliere Relatore
Dott. Camillo Romandini
pag. 7/8 pag. 8/8