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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 20/10/2025, n. 4471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4471 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12751/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di Torino
Ottava Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 12751/2024 tra
rappresentato e difeso dall'avv. BALSAMO Simone per procura Parte_1 alle liti 6.6.2024
ATTORE
e rappresentato e difeso dall'avv. ROCCA DAVIDE ADOLFO Controparte_1 per procura alle liti 18.9.2024
CONVENUTO
Oggi 20 ottobre 2025 innanzi al dott.ssa Simonetta Rossi, sono comparsi:
- per l'avv. BALSAMO SIMONE e Parte_1
- per l'avv. ROCCA DAVIDE ADOLFO. Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Balsamo precisa le conclusioni come da memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c.
L'avv. Rocca precisa le conclusioni come da note conclusive autorizzate richiama il doc. 15 allegato alla memoria 22.11.2024 consiste nel verbale di assemblea 22.6.2023 in cui si nomina
Italia Servizi come amministratrice del Condominio e in quella sede sono riportati tutti i compensi.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio, previo consenso dei difensori alla lettura della sentenza in loro assenza.
Terminata la camera di consiglio viene data lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, costituenti parte integrante del verbale di causa:
Il Giudice
dott.ssa Simonetta Rossi
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simonetta Rossi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12751/2024 promossa da: rappresentato e difeso dall'avv. BALSAMO Simone per procura Parte_1 alle liti 6.6.2024
ATTORE contro rappresentato e difeso dall'avv. ROCCA DAVIDE ADOLFO Controparte_1 per procura alle liti 18.9.2024
CONVENUTO
udienza di discussione orale in data 20.10.2025
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“per le ragioni sopra esposte,
- accertare e dichiarare la nullità della deliberazione di nomina ad amministratore del per mancata indicazione dei dati anagrafici e fiscali dello stesso;
CP_1
- in subordine, accertare e dichiarare la annullabilità della deliberazione di nomina ad amministratore del condominio per mancata indicazione dell'argomento: “nomina amministratore” nell'ordine del giorno dell'assemblea;
- per le ragioni sopra esposte, accertare e dichiarare la annullabilità della deliberazione di approvazione del consuntivo delle spese gestione 2023 per violazione delle prescrizioni contenute nell'art. 1130 bis del Codice Civile (mancanza del registro di contabilità);
- per le ragioni sopra esposte, accertare e dichiarare la annullabilità della deliberazione di approvazione del consuntivo delle spese gestione 2023 per assenza del versamento di 3.882,42 (tremilaottocentoottantadue/42) euro effettuato dal Sig. Parte_2
sul conto corrente del condominio in data 25.01.2023.
[...]
pagina 2 di 7 Con vittoria delle spese e delle anticipazioni del procedimento di mediazione obbligatoria e delle spese di giudizio per compensi d'avvocato ed esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.”
Per : Controparte_1
“Voglia il Tribunale Ill.mo; Contrariis reiectis;
Respingere le domande ex adverso proposte.
Con vittoria di spese e onorari di giudizio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha impugnato le seguenti deliberazioni assunte dal Parte_1 CP_1 sito in , , in data 6.3.2024: CP_1 CP_1
1. deliberazione al punto 3 rubricata “nomina consiglieri” (i) nella parte in cui precisa che
“si prende atto che l'amministratore del condominio è il Controparte_2
, senza indicare i dati anagrafici e il codice fiscale o la partita IVA
[...] dell'amministratore per violazione dell'art. 1129, comma secondo, c.c. che prevede che a ogni rinnovo dell'incarico, l'amministratore comunica i propri dati anagrafici e professionali, il codice fiscale, o, se si tratta di società, anche la sede legale e la denominazione e (ii) per omessa indicazione nell'ordine del giorno dell'oggetto della deliberazione di “nomina di amministratore” in violazione dell'art. 66 disp. att. c.c.;
2. deliberazione assunta al punto 2 dell'ordine del giorno avente a oggetto “approvazione rendiconto consuntivo gestione ordinaria 2023 e relativo riparto (i) sia in quanto il consuntivo era privo del registro di contabilità in violazione dell'art. 1130 bis c.c., (ii) sia per il mancato inserimento del bonifico dell'importo di 3.882,42 euro effettuato dal Sig. sul c/c del condominio in data 25.01.2023. Parte_2
Parte attrice ha concluso chiedendo la declaratoria o l'annullamento della deliberazione avente a oggetto la nomina di amministratore e l'annullamento della deliberazione di approvazione del rendiconto consuntivo gestione ordinaria 2023 e relativo riparto.
Il ha chiesto il rigetto dell'impugnazione per le seguenti ragioni: CP_1
1. l'assemblea del 6.3.2024 non aveva proceduto alla nomina dell'amministratore del
, ma si era limitata alla presa d'atto dell'avvenuto rinnovo, in assenza di CP_1 deroga, in conformità alla previsione dell'art. 1129, decimo comma c.c. Quanto, invece, alla mancata indicazione del codice fiscale e dei dati anagrafici dell'amministratore, tale requisito non era previsto a pena di nullità e annullabilità e, in ogni caso, tali dati emergevano dalla copertina del rendiconto pervenuto unitamente alla convocazione assembleare, circostanza che dimostrava che i condomini erano stati resi edotti di tali dati.
2. Il registro di contabilità esisteva e l'omessa allegazione alla convocazione non inficiava pagina 3 di 7 la validità della deliberazione atteso che l'art. 66 disp. att. c.c. non ne prescriveva l'allegazione alla convocazione e che il diritto dei condomini era quello di poter visionare, previa richiesta e a loro spese, la documentazione contabile comprensiva del registro di contabilità. Quanto, invece, al mancato riconoscimento di un bonifico effettuato “sul c/c del in data 25.01.2023”, ha evidenziato che nel CP_1 rendiconto il presunto versamento era chiaramente indicato, ma l'amministratore, succeduto alla precedente gestione, non aveva potuto effettuarne l'imputazione al rendiconto della gestione ordinaria in quanto (i) versato su uno dei due conti correnti del due giorni prima del passaggio di consegne, conto risultato con saldo CP_1 pari a 0 e (i) di importo superiore quasi del doppio alla somma dovuta dal CP_1 attore per la gestione ordinaria 22/23, con conseguente impossibilità di effettuare una corretta imputazione.
Il ha concluso chiedendo il rigetto dell'impugnazione. CP_1
, con la memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c., ha sostenuto che (i) Parte_1
l'aumento del compenso dell'amministratore comportava che nell'ordine del giorno tale oggetto fosse indicato, mentre così non era avvenuto;
(ii) che i dati anagrafici per legge devono essere indicati a ogni rinnovo;
(iii) che il registro di contabilità, per amissione del
, non era stato inviato con la convocazione, né era stato messo a disposizione al CP_1 precedente difensore di esso attore nel maggio 2024 e, in ogni caso, quello prodotto era incompleto poiché redatto dal 1.6.2023 al 31.12.2023; (iv) che il precedente amministratore aveva effettuato il passaggio di consegne al nuovo amministratore e, in ogni caso,
l'imputazione dell'importo corrisposto da esso attore si evinceva dal riepilogo versamenti effettuati redatto dal precedente amministratore alla data del 30.1.2023. Da ultimo, parte attrice sottolineava la mancata partecipazione del alla mediazione obbligatoria e CP_1 chiedeva, dunque, che il Giudice ne tenesse conto, ai sensi dell'art. 116 secondo comma c.p.c., come disposto dall'art. 12 bis D. Lgs. n. 28/2010 e che tale disposizione fosse applicata anche con riguardo ai commi secondo e terzo della disposizione richiamata.
Il , con memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c., ha eccepito la novità della CP_1 contestazione in ordine ai nuovi compensi, contestazione che peraltro era, a suo dire, infondata e ha affermato che dal 1.1.2023 al 31.5.2023 il nuovo amministratore non aveva effettuato alcuna movimentazione.
Assunta la prova testimoniale dedotta dal , la causa è stata discussa oralmente CP_1 all'udienza odierna sulle conclusioni come in epigrafe trascritte.
2.L'impugnazione avverso la omessa previsione nell'ordine del giorno della nomina dell'amministratore nonché della deliberazione assunta al punto 3. dell'ordine del giorno nella parte in cui precisa che “si prende atto che l'amministratore del condominio è il geom.
[...]
, senza indicare i dati anagrafici e il codice fiscale o la partita Controparte_2 pagina 4 di 7 IVA dell'amministratore per violazione dell'art. 1129, comma secondo, c.c. non può trovare accoglimento.
L'art. 1129 comma decimo c.c. stabilisce che: “L'incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata. L'assemblea convocata per la revoca o le dimissioni delibera in ordine alla nomina del nuovo amministratore”.
Nel caso di specie, l'amministratore era stato nominato dall'assemblea riunita in data
22.6.2023 (doc. 15 di parte convenuta) e all'ordine del giorno dell'assemblea del 6.3.2024 non era stata posta all'ordine del giorno né la revoca né la nomina di un nuovo amministratore.
Ne consegue che, come sostenuto da costante giurisprudenza, “l'omesso inserimento all'ordine del giorno dell'assemblea, alla scadenza del primo anno di mandato dell'amministratore, della nomina di quest'ultimo, è conforme alla nuova disciplina del condominio, la quale prevede la durata in carica dell'amministratore per un anno, tacitamente prorogabile per un altro anno, salvo delibera di revoca” (cfr., tra le altre, Tribunale di Milano
n°2486 del 07 /10/15 e Tribunale Bologna n. 20322/2018 del 29.3.2018).
Né rileva l'asserita mancanza di corrispondenza tra i compensi stabiliti per la gestione
2023/2024 e quelli per la gestione 2024/2025: si rileva, infatti, che nel corso dell'assemblea del 22.6.2023 (doc. 15 di parte convenuta) il compenso indicato dall'amministratore
[...]
è il medesimo riportato in data 6.3.2024 (doc. 4 di parte attrice). CP_2
Quanto, infine, alla mancata indicazione dei dati anagrafiche, codice fiscale e partita IVA, si ritiene che le indicazioni contenute nel verbale 6.3.2024 siano sufficienti all'identificazione dell'amministratore essendo indicato sia il nominativo, sia l'ubicazione dell'ufficio, sia il numero di telefono e gli orari. Quanto al codice fiscale e alla partita Iva, tali dati compaiono nella copertina del rendiconto inviato unitamente alla convocazione assembleare (doc. 9 di parte attrice).
Ne discende che l'impugnazione concernente i vizi di nomina dell'amministratore deve essere rigettata.
3.Parimenti infondata è l'impugnazione avverso la deliberazione assunta al punto 2 dell'ordine del giorno rubricato “approvazione rendiconto consuntivo gestione ordinaria 2023
e relativo riparto”.
In primo luogo, l'omesso invio unitamente alla convocazione per l'assemblea del 6.3.2024 del registro di contabilità non determina l'annullamento della deliberazione medesima, in quanto si tratta di documento il cui invio non è previsto dall'art. 66 disp. att. c.c. che testualmente recita: “L'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione o, se prevista in modalità di videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la pagina 5 di 7 riunione e dell'ora della stessa”.
Come, infatti, evidenziato dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n. 21271/2020: “Questa
Corte ha costantemente affermato che l'obbligo di preventiva informazione dei condomini in ordine al contenuto degli argomenti posti all'ordine del giorno dell'assemblea risponde alla finalità di far conoscere ai convocati, sia pure in termini non analitici e minuziosi, l'oggetto essenziale dei temi da esaminare, in modo da consentire una partecipazione consapevole alla discussione e alla relativa deliberazione (Cass. 21966/2017; Cass. 15587/2018)”.
Non è quindi configurabile un obbligo, per l'amministratore condominiale, di allegare all'avviso di convocazione anche i documenti giustificativi o i bilanci da approvare, non venendo affatto pregiudicato il diritto alla preventiva informazione sui temi in discussione, fermo restando che ad ognuno dei condomini è riconosciuta la facoltà di richiedere, anticipatamente e senza interferire sull'attività condominiale, le copie dei documenti oggetto di (eventuale) approvazione (cfr. Cass. 19210/2011; Cass. 19799/2014). Ove tale richiesta non sia stata avanzata, il singolo condomino non può invocare l'illegittimità della successiva deliberazione di approvazione per l'omessa allegazione dei documenti contabili all'avviso di convocazione dell'assemblea, ma può impugnarla per motivi che attengano esclusivamente alla modalità di approvazione o al contenuto delle decisioni assunte (cfr. Cass. 25693/2018)”.
Nel caso di specie, parte attrice non ha provato di aver richiesto preventivamente la consegna del registro di Contabilità.
Ne consegue che la doglianza attorea è priva di fondamento.
Parimenti infondata è la contestazione in ordine alla redazione del Registro di contabilità a decorrere dal 1.6.2023. Parte convenuta ha, infatti, provato per testimoni che il giornale informatico di cassa del è stato aperto a cura della Parte_3 CP_1 [...] il 01.06.2023 e tale datazione consegue alle tempistiche necessarie per il CP_2 passaggio di consegne.
Quanto, infine, all'asserito omesso conteggio del versamento da parte del Controparte_3 pari a € 3.882,42, si tratta di una contestazione infondata atteso che nel rendiconto approvato dall'assemblea viene espressamente indicato che “A seguito di alcune segnalazione da parte di condomini che confermano aver eseguito versamenti sul conto corrente postale
n.1057966739 stiamo facendo ulteriori approfondimenti e verifiche in quanto avevamo disposto la chiusura. Le proprietà in questione sono: - per € 948,75 - per € Pt_4 Pt_1
3.882,42”.
Quanto precisato nel rendiconto ha quale effetto che il Condominio si è riservato di effettuare le verifiche su tali versamenti e non, come sostenuto dl condomino , che il Condominio Pt_1 ha redatto un rendiconto in modo da occultare somme allo scopo di sottrarle ad un proprietario.
D'altro canto, la correttezza della condotta del si evince dall'approvazione da CP_1 parte dell'Assemblea tenuta in data 27.05.2025 del rendiconto e della tabella di ripartizione pagina 6 di 7 che tiene conto anche del versamento di € 3.882,42.
Alla luce delle considerazioni svolte l'impugnazione deve essere rigettata.
4.Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice e devono essere liquidate secondo il
D.M. n. 55/14 e s.m.i., scaglione compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00, trattandosi di causa di valore indeterminabile, valore medio di liquidazione con riguardo alle fasi di studio e introduttiva e con la massima riduzione con riguardo alle restanti fasi in forza dell'attività svolta e così per complessivi € 5.261,00.
In applicazione dell'art. 12 bis comma secondo del D. Lgs. n. 28/2010, non avendo il costituito partecipato al primo incontro del procedimento di mediazione senza CP_1 giustificato motivo, parte convenuta deve essere condannata al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA le domande proposte da nei confronti di Parte_1 [...]
. Controparte_1
CONDANNA a rimborsare in favore di Parte_1 Controparte_1
le spese del presente giudizio liquidate in € 5.261,00 per compensi, oltre al 15% a
[...] titolo di rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
CONDANNA al versamento all'entrata del bilancio dello Controparte_1 CP_1
Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
Torino, 20 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Simonetta Rossi
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di Torino
Ottava Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 12751/2024 tra
rappresentato e difeso dall'avv. BALSAMO Simone per procura Parte_1 alle liti 6.6.2024
ATTORE
e rappresentato e difeso dall'avv. ROCCA DAVIDE ADOLFO Controparte_1 per procura alle liti 18.9.2024
CONVENUTO
Oggi 20 ottobre 2025 innanzi al dott.ssa Simonetta Rossi, sono comparsi:
- per l'avv. BALSAMO SIMONE e Parte_1
- per l'avv. ROCCA DAVIDE ADOLFO. Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Balsamo precisa le conclusioni come da memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c.
L'avv. Rocca precisa le conclusioni come da note conclusive autorizzate richiama il doc. 15 allegato alla memoria 22.11.2024 consiste nel verbale di assemblea 22.6.2023 in cui si nomina
Italia Servizi come amministratrice del Condominio e in quella sede sono riportati tutti i compensi.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio, previo consenso dei difensori alla lettura della sentenza in loro assenza.
Terminata la camera di consiglio viene data lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, costituenti parte integrante del verbale di causa:
Il Giudice
dott.ssa Simonetta Rossi
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simonetta Rossi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12751/2024 promossa da: rappresentato e difeso dall'avv. BALSAMO Simone per procura Parte_1 alle liti 6.6.2024
ATTORE contro rappresentato e difeso dall'avv. ROCCA DAVIDE ADOLFO Controparte_1 per procura alle liti 18.9.2024
CONVENUTO
udienza di discussione orale in data 20.10.2025
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“per le ragioni sopra esposte,
- accertare e dichiarare la nullità della deliberazione di nomina ad amministratore del per mancata indicazione dei dati anagrafici e fiscali dello stesso;
CP_1
- in subordine, accertare e dichiarare la annullabilità della deliberazione di nomina ad amministratore del condominio per mancata indicazione dell'argomento: “nomina amministratore” nell'ordine del giorno dell'assemblea;
- per le ragioni sopra esposte, accertare e dichiarare la annullabilità della deliberazione di approvazione del consuntivo delle spese gestione 2023 per violazione delle prescrizioni contenute nell'art. 1130 bis del Codice Civile (mancanza del registro di contabilità);
- per le ragioni sopra esposte, accertare e dichiarare la annullabilità della deliberazione di approvazione del consuntivo delle spese gestione 2023 per assenza del versamento di 3.882,42 (tremilaottocentoottantadue/42) euro effettuato dal Sig. Parte_2
sul conto corrente del condominio in data 25.01.2023.
[...]
pagina 2 di 7 Con vittoria delle spese e delle anticipazioni del procedimento di mediazione obbligatoria e delle spese di giudizio per compensi d'avvocato ed esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.”
Per : Controparte_1
“Voglia il Tribunale Ill.mo; Contrariis reiectis;
Respingere le domande ex adverso proposte.
Con vittoria di spese e onorari di giudizio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha impugnato le seguenti deliberazioni assunte dal Parte_1 CP_1 sito in , , in data 6.3.2024: CP_1 CP_1
1. deliberazione al punto 3 rubricata “nomina consiglieri” (i) nella parte in cui precisa che
“si prende atto che l'amministratore del condominio è il Controparte_2
, senza indicare i dati anagrafici e il codice fiscale o la partita IVA
[...] dell'amministratore per violazione dell'art. 1129, comma secondo, c.c. che prevede che a ogni rinnovo dell'incarico, l'amministratore comunica i propri dati anagrafici e professionali, il codice fiscale, o, se si tratta di società, anche la sede legale e la denominazione e (ii) per omessa indicazione nell'ordine del giorno dell'oggetto della deliberazione di “nomina di amministratore” in violazione dell'art. 66 disp. att. c.c.;
2. deliberazione assunta al punto 2 dell'ordine del giorno avente a oggetto “approvazione rendiconto consuntivo gestione ordinaria 2023 e relativo riparto (i) sia in quanto il consuntivo era privo del registro di contabilità in violazione dell'art. 1130 bis c.c., (ii) sia per il mancato inserimento del bonifico dell'importo di 3.882,42 euro effettuato dal Sig. sul c/c del condominio in data 25.01.2023. Parte_2
Parte attrice ha concluso chiedendo la declaratoria o l'annullamento della deliberazione avente a oggetto la nomina di amministratore e l'annullamento della deliberazione di approvazione del rendiconto consuntivo gestione ordinaria 2023 e relativo riparto.
Il ha chiesto il rigetto dell'impugnazione per le seguenti ragioni: CP_1
1. l'assemblea del 6.3.2024 non aveva proceduto alla nomina dell'amministratore del
, ma si era limitata alla presa d'atto dell'avvenuto rinnovo, in assenza di CP_1 deroga, in conformità alla previsione dell'art. 1129, decimo comma c.c. Quanto, invece, alla mancata indicazione del codice fiscale e dei dati anagrafici dell'amministratore, tale requisito non era previsto a pena di nullità e annullabilità e, in ogni caso, tali dati emergevano dalla copertina del rendiconto pervenuto unitamente alla convocazione assembleare, circostanza che dimostrava che i condomini erano stati resi edotti di tali dati.
2. Il registro di contabilità esisteva e l'omessa allegazione alla convocazione non inficiava pagina 3 di 7 la validità della deliberazione atteso che l'art. 66 disp. att. c.c. non ne prescriveva l'allegazione alla convocazione e che il diritto dei condomini era quello di poter visionare, previa richiesta e a loro spese, la documentazione contabile comprensiva del registro di contabilità. Quanto, invece, al mancato riconoscimento di un bonifico effettuato “sul c/c del in data 25.01.2023”, ha evidenziato che nel CP_1 rendiconto il presunto versamento era chiaramente indicato, ma l'amministratore, succeduto alla precedente gestione, non aveva potuto effettuarne l'imputazione al rendiconto della gestione ordinaria in quanto (i) versato su uno dei due conti correnti del due giorni prima del passaggio di consegne, conto risultato con saldo CP_1 pari a 0 e (i) di importo superiore quasi del doppio alla somma dovuta dal CP_1 attore per la gestione ordinaria 22/23, con conseguente impossibilità di effettuare una corretta imputazione.
Il ha concluso chiedendo il rigetto dell'impugnazione. CP_1
, con la memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c., ha sostenuto che (i) Parte_1
l'aumento del compenso dell'amministratore comportava che nell'ordine del giorno tale oggetto fosse indicato, mentre così non era avvenuto;
(ii) che i dati anagrafici per legge devono essere indicati a ogni rinnovo;
(iii) che il registro di contabilità, per amissione del
, non era stato inviato con la convocazione, né era stato messo a disposizione al CP_1 precedente difensore di esso attore nel maggio 2024 e, in ogni caso, quello prodotto era incompleto poiché redatto dal 1.6.2023 al 31.12.2023; (iv) che il precedente amministratore aveva effettuato il passaggio di consegne al nuovo amministratore e, in ogni caso,
l'imputazione dell'importo corrisposto da esso attore si evinceva dal riepilogo versamenti effettuati redatto dal precedente amministratore alla data del 30.1.2023. Da ultimo, parte attrice sottolineava la mancata partecipazione del alla mediazione obbligatoria e CP_1 chiedeva, dunque, che il Giudice ne tenesse conto, ai sensi dell'art. 116 secondo comma c.p.c., come disposto dall'art. 12 bis D. Lgs. n. 28/2010 e che tale disposizione fosse applicata anche con riguardo ai commi secondo e terzo della disposizione richiamata.
Il , con memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c., ha eccepito la novità della CP_1 contestazione in ordine ai nuovi compensi, contestazione che peraltro era, a suo dire, infondata e ha affermato che dal 1.1.2023 al 31.5.2023 il nuovo amministratore non aveva effettuato alcuna movimentazione.
Assunta la prova testimoniale dedotta dal , la causa è stata discussa oralmente CP_1 all'udienza odierna sulle conclusioni come in epigrafe trascritte.
2.L'impugnazione avverso la omessa previsione nell'ordine del giorno della nomina dell'amministratore nonché della deliberazione assunta al punto 3. dell'ordine del giorno nella parte in cui precisa che “si prende atto che l'amministratore del condominio è il geom.
[...]
, senza indicare i dati anagrafici e il codice fiscale o la partita Controparte_2 pagina 4 di 7 IVA dell'amministratore per violazione dell'art. 1129, comma secondo, c.c. non può trovare accoglimento.
L'art. 1129 comma decimo c.c. stabilisce che: “L'incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata. L'assemblea convocata per la revoca o le dimissioni delibera in ordine alla nomina del nuovo amministratore”.
Nel caso di specie, l'amministratore era stato nominato dall'assemblea riunita in data
22.6.2023 (doc. 15 di parte convenuta) e all'ordine del giorno dell'assemblea del 6.3.2024 non era stata posta all'ordine del giorno né la revoca né la nomina di un nuovo amministratore.
Ne consegue che, come sostenuto da costante giurisprudenza, “l'omesso inserimento all'ordine del giorno dell'assemblea, alla scadenza del primo anno di mandato dell'amministratore, della nomina di quest'ultimo, è conforme alla nuova disciplina del condominio, la quale prevede la durata in carica dell'amministratore per un anno, tacitamente prorogabile per un altro anno, salvo delibera di revoca” (cfr., tra le altre, Tribunale di Milano
n°2486 del 07 /10/15 e Tribunale Bologna n. 20322/2018 del 29.3.2018).
Né rileva l'asserita mancanza di corrispondenza tra i compensi stabiliti per la gestione
2023/2024 e quelli per la gestione 2024/2025: si rileva, infatti, che nel corso dell'assemblea del 22.6.2023 (doc. 15 di parte convenuta) il compenso indicato dall'amministratore
[...]
è il medesimo riportato in data 6.3.2024 (doc. 4 di parte attrice). CP_2
Quanto, infine, alla mancata indicazione dei dati anagrafiche, codice fiscale e partita IVA, si ritiene che le indicazioni contenute nel verbale 6.3.2024 siano sufficienti all'identificazione dell'amministratore essendo indicato sia il nominativo, sia l'ubicazione dell'ufficio, sia il numero di telefono e gli orari. Quanto al codice fiscale e alla partita Iva, tali dati compaiono nella copertina del rendiconto inviato unitamente alla convocazione assembleare (doc. 9 di parte attrice).
Ne discende che l'impugnazione concernente i vizi di nomina dell'amministratore deve essere rigettata.
3.Parimenti infondata è l'impugnazione avverso la deliberazione assunta al punto 2 dell'ordine del giorno rubricato “approvazione rendiconto consuntivo gestione ordinaria 2023
e relativo riparto”.
In primo luogo, l'omesso invio unitamente alla convocazione per l'assemblea del 6.3.2024 del registro di contabilità non determina l'annullamento della deliberazione medesima, in quanto si tratta di documento il cui invio non è previsto dall'art. 66 disp. att. c.c. che testualmente recita: “L'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione o, se prevista in modalità di videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la pagina 5 di 7 riunione e dell'ora della stessa”.
Come, infatti, evidenziato dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n. 21271/2020: “Questa
Corte ha costantemente affermato che l'obbligo di preventiva informazione dei condomini in ordine al contenuto degli argomenti posti all'ordine del giorno dell'assemblea risponde alla finalità di far conoscere ai convocati, sia pure in termini non analitici e minuziosi, l'oggetto essenziale dei temi da esaminare, in modo da consentire una partecipazione consapevole alla discussione e alla relativa deliberazione (Cass. 21966/2017; Cass. 15587/2018)”.
Non è quindi configurabile un obbligo, per l'amministratore condominiale, di allegare all'avviso di convocazione anche i documenti giustificativi o i bilanci da approvare, non venendo affatto pregiudicato il diritto alla preventiva informazione sui temi in discussione, fermo restando che ad ognuno dei condomini è riconosciuta la facoltà di richiedere, anticipatamente e senza interferire sull'attività condominiale, le copie dei documenti oggetto di (eventuale) approvazione (cfr. Cass. 19210/2011; Cass. 19799/2014). Ove tale richiesta non sia stata avanzata, il singolo condomino non può invocare l'illegittimità della successiva deliberazione di approvazione per l'omessa allegazione dei documenti contabili all'avviso di convocazione dell'assemblea, ma può impugnarla per motivi che attengano esclusivamente alla modalità di approvazione o al contenuto delle decisioni assunte (cfr. Cass. 25693/2018)”.
Nel caso di specie, parte attrice non ha provato di aver richiesto preventivamente la consegna del registro di Contabilità.
Ne consegue che la doglianza attorea è priva di fondamento.
Parimenti infondata è la contestazione in ordine alla redazione del Registro di contabilità a decorrere dal 1.6.2023. Parte convenuta ha, infatti, provato per testimoni che il giornale informatico di cassa del è stato aperto a cura della Parte_3 CP_1 [...] il 01.06.2023 e tale datazione consegue alle tempistiche necessarie per il CP_2 passaggio di consegne.
Quanto, infine, all'asserito omesso conteggio del versamento da parte del Controparte_3 pari a € 3.882,42, si tratta di una contestazione infondata atteso che nel rendiconto approvato dall'assemblea viene espressamente indicato che “A seguito di alcune segnalazione da parte di condomini che confermano aver eseguito versamenti sul conto corrente postale
n.1057966739 stiamo facendo ulteriori approfondimenti e verifiche in quanto avevamo disposto la chiusura. Le proprietà in questione sono: - per € 948,75 - per € Pt_4 Pt_1
3.882,42”.
Quanto precisato nel rendiconto ha quale effetto che il Condominio si è riservato di effettuare le verifiche su tali versamenti e non, come sostenuto dl condomino , che il Condominio Pt_1 ha redatto un rendiconto in modo da occultare somme allo scopo di sottrarle ad un proprietario.
D'altro canto, la correttezza della condotta del si evince dall'approvazione da CP_1 parte dell'Assemblea tenuta in data 27.05.2025 del rendiconto e della tabella di ripartizione pagina 6 di 7 che tiene conto anche del versamento di € 3.882,42.
Alla luce delle considerazioni svolte l'impugnazione deve essere rigettata.
4.Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice e devono essere liquidate secondo il
D.M. n. 55/14 e s.m.i., scaglione compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00, trattandosi di causa di valore indeterminabile, valore medio di liquidazione con riguardo alle fasi di studio e introduttiva e con la massima riduzione con riguardo alle restanti fasi in forza dell'attività svolta e così per complessivi € 5.261,00.
In applicazione dell'art. 12 bis comma secondo del D. Lgs. n. 28/2010, non avendo il costituito partecipato al primo incontro del procedimento di mediazione senza CP_1 giustificato motivo, parte convenuta deve essere condannata al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA le domande proposte da nei confronti di Parte_1 [...]
. Controparte_1
CONDANNA a rimborsare in favore di Parte_1 Controparte_1
le spese del presente giudizio liquidate in € 5.261,00 per compensi, oltre al 15% a
[...] titolo di rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
CONDANNA al versamento all'entrata del bilancio dello Controparte_1 CP_1
Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
Torino, 20 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Simonetta Rossi
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