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Decreto 3 giugno 2025
Decreto 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, decreto 03/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1062/2024
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Tania Scanu, nel procedimento iscritto al n. 1062 del ruolo degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, ha pronunciato il seguente
DECRETO INGIUNTIVO letto il ricorso per decreto ingiuntivo proposto nell'interesse del (c.f. Parte_1
); P.IVA_1
rilevato che dai documenti prodotti a sostegno della domanda il credito risulta certo, liquido ed esigibile nei termini richiesti;
ritenuto, inoltre, che la documentazione allegata al ricorso comprovante l'esistenza di diritto fatto valere giustifichi, poiché sottoscritta dalla debitrice, l'autorizzazione all'esecuzione in via provvisoria;
visto l'art. 642, comma 2, cod. proc. civ.,
INGIUNGE alla c.f. ), Controparte_1 P.IVA_2
di pagare alla parte ricorrente, senza dilazione alcuna, per i motivi esposti nel ricorso:
- la somma di euro 60.560,45, oltre interessi legali dal 28.10.2024 al saldo, da quantificarsi, a partire dalla data della domanda (24.12.2024) al tasso stabilito dall'art. 1284, comma 4, cod. civ.;
- le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in euro 406,50 per spese ed euro
2.242,00 per compensi d'avvocato, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
CONCEDE al decreto provvisoria efficacia esecutiva;
AVVERTE il debitore ingiunto che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto innanzi a questo Tribunale nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica.
Oristano, 03.06.2025.
Il Giudice
(dott.ssa Tania Scanu)
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Tania Scanu, nel procedimento iscritto al n. 1062 del ruolo degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, ha pronunciato il seguente
DECRETO INGIUNTIVO letto il ricorso per decreto ingiuntivo proposto nell'interesse del (c.f. Parte_1
); P.IVA_1
rilevato che dai documenti prodotti a sostegno della domanda il credito risulta certo, liquido ed esigibile nei termini richiesti;
ritenuto, inoltre, che la documentazione allegata al ricorso comprovante l'esistenza di diritto fatto valere giustifichi, poiché sottoscritta dalla debitrice, l'autorizzazione all'esecuzione in via provvisoria;
visto l'art. 642, comma 2, cod. proc. civ.,
INGIUNGE alla c.f. ), Controparte_1 P.IVA_2
di pagare alla parte ricorrente, senza dilazione alcuna, per i motivi esposti nel ricorso:
- la somma di euro 60.560,45, oltre interessi legali dal 28.10.2024 al saldo, da quantificarsi, a partire dalla data della domanda (24.12.2024) al tasso stabilito dall'art. 1284, comma 4, cod. civ.;
- le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in euro 406,50 per spese ed euro
2.242,00 per compensi d'avvocato, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
CONCEDE al decreto provvisoria efficacia esecutiva;
AVVERTE il debitore ingiunto che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto innanzi a questo Tribunale nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica.
Oristano, 03.06.2025.
Il Giudice
(dott.ssa Tania Scanu)