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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 15/07/2025, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1127/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1127/2025 v.g. promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1 assistita e difesa dall'avv. DI IORIO GIANCARLA
e nato a [...] il [...], Controparte_1 assistito e difeso dall'avv. DI DONATO GIULIA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Regolamentazione dell'affidamento e mantenimento di figli nati da genitori non uniti in matrimonio
pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03/06/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano di essere genitori di , nata a [...]
[...] Persona_1
(MB) il 02/03/2016, da genitori non uniti in matrimonio.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere tale regolamentazione.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto delle parti, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della regolamentazione in merito all'affido non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti
[...]
e , provvede come segue: Pt_1 Controparte_1
PRENDE ATTO E CONDIVIDE la regolamentazione dell'affido della minore alle seguenti condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza dell'08/07/2025:
1) La minore, (di anni 9), viene affidata in modo condiviso ad entrambi i Per_1 genitori e, a far data dal 31.08.25, collocata in via prevalente presso la madre in pagina 2 di 5 Milano alla via Gabbro n.7, nell'appartamento di proprietà della predetta genitrice, ove la minore assumerà la residenza.
Ciascun genitore eserciterà separatamente la responsabilità genitoriale sulla minore per le questioni di ordinaria amministrazione durante i periodi in cui la avrà con sé.
A) Nel periodo interinale tra il deposito del presente ricorso e la data del 31.08.25 i ricorrenti convengono di occupare, unitamente alla minore, l'immobile sito in
Pescara alla Via Venezia n.7, di proprietà del SI. CP_1
A tal riguardo ed a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso, ciascun genitore avrà per sé in esclusiva, con cadenza quindicinale, un week-end (da intendersi dal venerdì alla domenica) da trascorrere con la minore e sarà cura reciproca comunicare anticipatamente l'eventuale allontanamento, in compagnia della minore, dall'immobile sito in Pescara alla via Venezia n.7, con indicazione della località prescelta, qualora fuori città.
B) A far data dal 31.08.25 la minore si trasferirà con la madre in Milano presso l'abitazione della genitrice sita alla via Gabbro n.7; la SI.ra porterà con sé i Pt_1 propri effetti personali, unitamente all'accessorio da cucina “Bimby” ed al cane di razza boxer, di nome Per_2
La SI.ra , altresì, si impegna a restituire al SI. i capi di abbigliamento Pt_1 CP_1
e gli oggetti personali custoditi presso l'abitazione della medesima in Milano, alla via
Gabbro n.7
2) Il SI. eserciterà il DIRITTO DI VISITA nei confronti della minore CP_1 tenendola con sé tutte le volte in cui sarà a Milano (considerato che la detta località è anche sede di lavoro saltuaria del predetto genitore), con la previsione che ciò accadrà almeno (come minimo) una volta al mese, anche per più giorni consecutivi e con i relativi pernottamenti ed accompagnandola a svolgere le varie attività quotidiane.
pagina 3 di 5 FESTIVITA' NATALIZIE: il padre terrà con sé la minore, ad anni alterni, dalle ore
12 del 23 dicembre alle ore 12 del 30 dicembre - dalle ore 12 del 30 dicembre alle ore 21 del 6 gennaio, salvo diverse esigenze contingenti della minore e dei genitori.
FESTIVITA' PASQUALI: il padre terrà con sé la minore per un periodo consecutivo di tre giorni, alternando negli anni il giorno di Pasqua con la Pasquetta, salvo diverse esigenze contingenti della minore e dei genitori.
FERIE ESTIVE (da intendersi coincidenti con il calendario scolastico): il padre terrà con sé la minore per un periodo, anche consecutivo, di dieci gg. a giugno, quindici giorni a luglio e quindici gg. ad agosto. I detti periodi andranno concordati tra i genitori entro e non oltre il 30 (trenta) aprile di ogni anno, così da consentirsi reciprocamente una migliore organizzazione al riguardo.
Tutto ciò, fatta salva la facoltà dei genitori di concordare diversamente sulla base delle prioritarie esigenze della minore e delle loro necessità.
Il SI. potrà contattare telefonicamente tutti i giorni la minore, in orario non CP_1 lavorativo, tramite l'utenza cellulare in uso alla madre della predetta (389.0246900).
3) Il SI. si obbliga a versare, in favore della SI.ra ed a titolo di CP_1 Pt_1 contributo al mantenimento della minore, la somma mensile di €.800,00
(ottocento/00) a mezzo bonifico bancario (IBAN n.
[...]) entro il giorno cinque di ogni mese e con rivalutazione annuale in via automatica secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo.
4) Il SI. provvederà al pagamento, nella misura del 50 (cinquanta) %, delle CP_1 spese straordinarie della minore, intendendosi espressamente come tali quelle indicate nel Protocollo adottato dal Tribunale di Pescara in data 17.11.20, da considerarsi qui integralmente trascritto e riportato.
5) L'assegno unico universale sarà percepito dai genitori nella misura del 50% ciascuno.
pagina 4 di 5 6) I genitori si concedono scambievolmente l'autorizzazione al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio per se stessi e per la minore.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 15/07/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1127/2025 v.g. promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1 assistita e difesa dall'avv. DI IORIO GIANCARLA
e nato a [...] il [...], Controparte_1 assistito e difeso dall'avv. DI DONATO GIULIA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Regolamentazione dell'affidamento e mantenimento di figli nati da genitori non uniti in matrimonio
pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03/06/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano di essere genitori di , nata a [...]
[...] Persona_1
(MB) il 02/03/2016, da genitori non uniti in matrimonio.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere tale regolamentazione.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto delle parti, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della regolamentazione in merito all'affido non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti
[...]
e , provvede come segue: Pt_1 Controparte_1
PRENDE ATTO E CONDIVIDE la regolamentazione dell'affido della minore alle seguenti condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza dell'08/07/2025:
1) La minore, (di anni 9), viene affidata in modo condiviso ad entrambi i Per_1 genitori e, a far data dal 31.08.25, collocata in via prevalente presso la madre in pagina 2 di 5 Milano alla via Gabbro n.7, nell'appartamento di proprietà della predetta genitrice, ove la minore assumerà la residenza.
Ciascun genitore eserciterà separatamente la responsabilità genitoriale sulla minore per le questioni di ordinaria amministrazione durante i periodi in cui la avrà con sé.
A) Nel periodo interinale tra il deposito del presente ricorso e la data del 31.08.25 i ricorrenti convengono di occupare, unitamente alla minore, l'immobile sito in
Pescara alla Via Venezia n.7, di proprietà del SI. CP_1
A tal riguardo ed a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso, ciascun genitore avrà per sé in esclusiva, con cadenza quindicinale, un week-end (da intendersi dal venerdì alla domenica) da trascorrere con la minore e sarà cura reciproca comunicare anticipatamente l'eventuale allontanamento, in compagnia della minore, dall'immobile sito in Pescara alla via Venezia n.7, con indicazione della località prescelta, qualora fuori città.
B) A far data dal 31.08.25 la minore si trasferirà con la madre in Milano presso l'abitazione della genitrice sita alla via Gabbro n.7; la SI.ra porterà con sé i Pt_1 propri effetti personali, unitamente all'accessorio da cucina “Bimby” ed al cane di razza boxer, di nome Per_2
La SI.ra , altresì, si impegna a restituire al SI. i capi di abbigliamento Pt_1 CP_1
e gli oggetti personali custoditi presso l'abitazione della medesima in Milano, alla via
Gabbro n.7
2) Il SI. eserciterà il DIRITTO DI VISITA nei confronti della minore CP_1 tenendola con sé tutte le volte in cui sarà a Milano (considerato che la detta località è anche sede di lavoro saltuaria del predetto genitore), con la previsione che ciò accadrà almeno (come minimo) una volta al mese, anche per più giorni consecutivi e con i relativi pernottamenti ed accompagnandola a svolgere le varie attività quotidiane.
pagina 3 di 5 FESTIVITA' NATALIZIE: il padre terrà con sé la minore, ad anni alterni, dalle ore
12 del 23 dicembre alle ore 12 del 30 dicembre - dalle ore 12 del 30 dicembre alle ore 21 del 6 gennaio, salvo diverse esigenze contingenti della minore e dei genitori.
FESTIVITA' PASQUALI: il padre terrà con sé la minore per un periodo consecutivo di tre giorni, alternando negli anni il giorno di Pasqua con la Pasquetta, salvo diverse esigenze contingenti della minore e dei genitori.
FERIE ESTIVE (da intendersi coincidenti con il calendario scolastico): il padre terrà con sé la minore per un periodo, anche consecutivo, di dieci gg. a giugno, quindici giorni a luglio e quindici gg. ad agosto. I detti periodi andranno concordati tra i genitori entro e non oltre il 30 (trenta) aprile di ogni anno, così da consentirsi reciprocamente una migliore organizzazione al riguardo.
Tutto ciò, fatta salva la facoltà dei genitori di concordare diversamente sulla base delle prioritarie esigenze della minore e delle loro necessità.
Il SI. potrà contattare telefonicamente tutti i giorni la minore, in orario non CP_1 lavorativo, tramite l'utenza cellulare in uso alla madre della predetta (389.0246900).
3) Il SI. si obbliga a versare, in favore della SI.ra ed a titolo di CP_1 Pt_1 contributo al mantenimento della minore, la somma mensile di €.800,00
(ottocento/00) a mezzo bonifico bancario (IBAN n.
[...]) entro il giorno cinque di ogni mese e con rivalutazione annuale in via automatica secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo.
4) Il SI. provvederà al pagamento, nella misura del 50 (cinquanta) %, delle CP_1 spese straordinarie della minore, intendendosi espressamente come tali quelle indicate nel Protocollo adottato dal Tribunale di Pescara in data 17.11.20, da considerarsi qui integralmente trascritto e riportato.
5) L'assegno unico universale sarà percepito dai genitori nella misura del 50% ciascuno.
pagina 4 di 5 6) I genitori si concedono scambievolmente l'autorizzazione al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio per se stessi e per la minore.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 15/07/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
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