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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 14/11/2025, n. 1551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1551 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6030/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Margherita Longhi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6030/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 BOTTER MASSIMO, elettivamente domiciliato in VICOLO SAN DOMENICO 16 37122 VERONA presso il difensore avv. BOTTER MASSIMO
Attore contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._1 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_2 QUAGLIATO MARCO, elettivamente domiciliato in VIA XX SETTEMBRE Nø 79 35100 PADOVA presso il difensore avv. QUAGLIATO MARCO
Convenuti
Conclusioni delle parti
Conclusioni per parte attrice Parte_1 come da note di trattazione depositate in data 11.6.2025 in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.6.2025 tenuta ai sensi dell'art 127ter c.p.c;
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta:
1) accertare e dichiarare l'inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti di Parte_1 del contratto di vendita stipulato in data 12.05.2020 Rep. n. 53.468 Racc. n. 30.047 a
[...] rogito del Notaio dott. di Padova, trascritto presso la Conservatoria RR.II. Persona_1 di Padova in data 19.05.2020 ai n. 14801 R.G. e n. 9471 R.P., con il quale il sig. CP_1
ha venduto alla società la piena ed esclusiva proprietà dei
[...] Controparte_2
pagina 1 di 11 seguenti beni immobili, così attualmente censiti: – N.C.E.U. – Foglio Controparte_3
15 – via Ponterotto n. 20, - mapp. 278 sub 17, Cat. A/2, cl. 2, vani 4, P. 1, RCE 340,86; - mapp. 278 sub 19, Cat.C/6, cl. 2, mq. 31, P. S1, RCE 57,64; - mapp. 278 sub 18, Cat. A/2, cl. 2, vani 4,5, P. S1-1, RCE 383,47; - mapp. 278 sub 7, Cat. C/6, cl. 2, mq. 14, P. S1, RCE 26,03; con la proporzionale comproprietà dell'area coperta e scoperta sulla quale sorge il fabbricato nonché tutte le parti comuni ai sensi dell'art. 1117 c.c.; – Controparte_4
N.C.E.U. – Foglio 46 – via Giuseppe Durer n. 27, - mapp. 371 sub 10, z.c. 2, Cat. A/2, cl. 3, vani 3, P. 2, RCE 472,56; - mapp. 371 sub 23, z.c. 2, Cat. C/6, cl. 5, mq. 11, P. T, RCE 36,36; con la proporzionale comproprietà dell'area coperta e scoperta sulla quale sorge il fabbricato nonché tutte le parti comuni ai sensi dell'art. 1117 c.c..
2) Accertato che con contratti di compravendita stipulati in date 24.03.2021 e 15.06.2022 la società ha alienato taluni dei beni acquistati da Controparte_2 Controparte_1
[descritti in atti] a terzi subacquirenti, ai quali l'emananda sentenza non è opponibile, condannare la società al pagamento, in favore di Controparte_2 [...]
a titolo di restituzione del prezzo corrisposto alla venditrice dai terzi Parte_1 subacquirenti, della somma complessiva di Euro 174.000,00, ovvero della diversa, maggiore
o minore, somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali dal 12.05.2020 al saldo. 3)Ordinare al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di eseguire le conseguenti trascrizioni e annotazioni.
4) Con vittoria di spese e compensi di causa e di CTU. Si chiede, infine, che la causa venga trattenuta in decisione con concessione dei termini massimi ex art. 190 c.p.c.”.
Conclusioni per parte convenuta Controparte_2 come da note di trattazione depositate in data 7.6.2025 in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.6.2025 tenuta ai sensi dell'art 127ter cpc;
“• Per le ragioni dedotte in atti, dichiararsi il difetto di titolarità, in capo all'attrice, del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, con conseguente rigetto delle domande proposte.
• Per le ragioni dedotte in atti, rigettarsi tutte le domande proposte dalla società attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto.
• Con rimborso delle spese e del compenso professionale. Chiede che vengano concessi i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art. 190 c.p.c.”.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1.Con atto di citazione ritualmente notificato, e per essa quale Parte_1 mandataria la società conveniva in giudizio il sig. e la Parte_2 Controparte_1 società chiedendo accertarsi la sussistenza dei presupposti di cui Controparte_2 all'art 2901 c.c. e, per l'effetto, revocare e dichiarare l'inefficacia nei propri confronti pagina 2 di 11 dell'atto di compravendita immobiliare concluso tra le parti convenute il 12.5.2020 e avente ad oggetto gli immobili meglio indicati in atti. Chiedeva altresì, stante l'intervenuta vendita da parte di in data Controparte_2
24.3.2021 e 15..6.2022 di alcuni dei beni acquistati a terzi subacquirenti in buona fede, la condanna della società convenuta al pagamento della somma di € 174.000 a titolo di risarcimento del danno. A sostegno della domanda esponeva:
-di essere creditrice, quale cessionaria del credito già di titolarità di nei Controparte_5 confronti di , quale fideiussore della società dell'importo Controparte_1 CP_6 complessivo di € 8.188.866,52 a titolo di saldo debitorio del mutuo fondiario concluso dalla società (poi dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Padova del 15.6.2012) in data 21.9.2007;
-che con atto di compravendita del 12.5.2020, aveva alienato alla società Controparte_1 la piena proprietà di due beni immobili siti nel Comune di Controparte_2 CP_3
e di un altro immobile sito nel Comune di Padova;
-che con atti di compravendita successivi, rispettivamente del 24.3.2021 e 15.6.2022, la società aveva venduto a terzi l'immobile di Padova e uno di quelli Controparte_2 siti nel Comune di CP_3
-che sussistevano i presupposti di cui all'art 2901 c.c.. In particolare, pur avendo chiara conoscenza del debito maturato, il aveva volutamente diminuito, se non vanificato, CP_1 la garanzia patrimoniale accordata ai creditori dall'art. 2740 c.c.. con grave pregiudizio alle ragioni dell'attrice;
-che i terzi subacquirenti dovevano ritenersi in buona fede, con conseguente configurazione, in capo alla di un illecito extracontrattuale e di un obbligo Parte_3 risarcitorio pari al prezzo complessivo ottenuto dalle compravendite. Si costituiva in giudizio la società chiedendo il rigetto della Controparte_2 domanda in quanto infondata in fatto e in diritto. In particolare, la convenuta eccepiva il difetto di titolarità del credito azionato in capo alla Parte_1
All'udienza del 2.2.2023, nessuno si costituiva per e, verificata la regolarità Controparte_1 della notifica, ne veniva dichiarata la contumacia. Assegnati i termini di cui all'art 183 comma sesto cpc e depositate le relative memorie, la causa veniva istruita mediante CTU estimativa. In data 5.3.2025 la causa è stata assegnata nel ruolo di questo Giudice e trattenuta in decisione all'udienza del 12.6.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art 127ter c.p.c, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e repliche.
2. È noto che le condizioni ed i presupposti oggettivi e soggettivi della azione ex art. 2901 c.c. sono: a) l'esistenza di ragioni di credito in capo all'attore; b) l'esistenza dell'elemento oggettivo, costituito dall'eventus damni derivante dagli impugnati atti di disposizione pagina 3 di 11 patrimoniale;
c) l'esistenza dell'elemento soggettivo, costituito dalla scientia damni del debitore e, qualora si tratti di atto a titolo oneroso, dalla partecipatio fraudis del terzo. Muovendo dal primo degli elementi citati, vi è la prova della sussistenza di una posizione creditoria in capo all'attrice. La ha depositato copia del contratto di mutuo ipotecario sottoscritto dalla Aster s.r.l e CP_7 contenente anche la fideiussione rilasciata da a garanzia dell'obbligo di restituzione CP_1 assunto dalla società (cfr doc 11), e la prova dell'erogazione parziali in relazione agli stati di avanzamento lavori (cfr doc. 12). Il credito così allegato non è stato oggetto di specifica contestazione. In ogni caso, l'art 2901 c.c. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità. Non risulta inoltre fondata l'eccezione, sollevata dalla convenuta, di carenza di titolarità attiva. Va preliminarmente osservato che secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr Cass. n. 24798/2020 e Cass. n. 4116/2016) la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta. Elemento di prova principale della titolarità è la produzione del contratto di cessione unitamente alla lista dei crediti ceduti (qui prodotta sub doc. 8 di parte attrice). Simile riscontro documentale, tuttavia, non può ritenersi unico ed indispensabile, posto che “il contratto di cessione di crediti in blocco non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità” (cfr Cass. n. 5617/2020 in motivazione). La prova della cessione, pertanto, può essere desunta anche da altri elementi (tra cui lo stesso avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale ove sufficientemente specifico o la dichiarazione proveniente dalla banca cedente, cfr Cass. 10200/2021) anche di carattere presuntivo. Nel caso di specie:
-l'avviso della Gazzetta Ufficiale risulta sufficientemente specifico, indicando i crediti derivanti da contratto di mutuo, concesso a persona giuridica in un arco temporale che ricomprende anche il contratto per cui è causa. Quanto alla qualificazione come attività finanziaria deteriorata, questa emerge sia dalle risultanze della Centrale rischi (cfr doc 9 di parte attrice), che dall'intervenuto fallimento della debitrice principale (dichiarato già nel 2012);
-vi è la dichiarazione della banca cedente (cfr doc. 6 di parte attrice). Questa indica espressamente il credito nei confronti di “derivanti dal rapporto di finanziamento CP_6 numero 1000033852”, numero identificativo riportato nelle comunicazioni di risoluzione del rapporto inviate anche al fideiussore (cfr doc. 10 di parte attrice). Sicchè devono CP_1
pagina 4 di 11 ritenersi superate tutte le contestazioni avanzate dalla convenuta Controparte_2 circa la numerazione non corrispondente;
-va dato poi rilievo alla produzione, da parte dell'attrice, di numerosa documentazione relativa ai rapporti contrattuali, il che rappresenta elemento presuntivo consistente per poter affermare la titolarità del credito in capo a , titolarità peraltro riconosciuta anche in sede Pt_1 fallimentare (cfr doc. 16 e 17 di parte attrice). Deve quindi ritenersi provata la titolarità del credito in capo alla società cessionaria.
3. Secondo principio giurisprudenziale consolidato “il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. "eventus damni") ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito”. Inoltre, se “grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale” é invece “onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (cfr. Cass. 18.06.2019 n. 16221; Cass. 19.7.2018 n. 19207; Cass., 18 marzo 2005, n. 5972; Cass., 24 luglio 2003, n. 11471; Cass., 17 ottobre 2001, n. 12678; Cass., 1 giugno 2000, n. 7262). Nel caso di specie, è indubbia la sussistenza di una modificazione sia quantitativa che qualitativa del patrimonio del convenuto , essendo pacifico che Controparte_1 quest'ultimo, con l'atto per cui è causa, ha disposto degli unici beni di sua proprietà liberi da gravami (cfr doc. 29 di parte attrice). L'eventus damni deve ritenersi sussistente anche a fronte di un atto a titolo oneroso quale la compravendita. Infatti, la sostituzione di un bene immobile con il denaro, corrispettivo della compravendita, comporta di per sé una rilevante modifica qualitativa della garanzia patrimoniale, in considerazione della fungibilità del denaro e dunque della sua attitudine ad essere ceduto più agevolmente (cfr Cass. 1896/2012). Restano quindi assorbiti tutte le difese svolte circa l'effettivo pagamento del prezzo e la sua congruità. Inoltre non è stata dimostrata la sussistenza di un patrimonio residuo in grado di soddisfare le ragioni del creditore, risultando al contrario che il convenuto non è più titolare di beni immobili (a seguito di procedura esecutiva, cfr docc. 30 e 31) e vi è pignoramento di parte dello stipendio (cfr docc. 21 e 22 di parte attrice). L'eventus damni deve quindi ritenersi sussistente.
4. Per quanto riguarda l'elemento soggettivo va rilevato quanto segue.
pagina 5 di 11 L'atto di disposizione oggetto di revocatoria è atto a titolo oneroso e successivo al sorgere del credito (circostanza che non è stata oggetto di contestazione tra le parti). La compravendita è stata conclusa in data 12.5.2020 a fronte della assunzione della garanzia da parte di il 21.9.2007 (rispetto a rapporti bancari sorti in pari data, cfr doc. Controparte_1
11). Ai fini di verificare la sussistenza e l'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo, la giurisprudenza di legittimità ha infatti affermato che l'acquisto della qualità di debitore, nei confronti del creditore che agisce in revocatoria, da parte del fideiussore a garanzia di finanziamenti e anticipazioni erogati ad un terzo, risale al momento della nascita del credito, ossia al momento dell'accreditamento del denaro da parte della banca;
pertanto a tale epoca Ne consegue che prestata fideiussione in relazione alle obbligazioni del debitore principale connesse alla apertura di un conto corrente o alla stipulazione di un contratto di mutuo, gli atti dispositivi del fideiussore successivi a detti negozi ed alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti all'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. Trattandosi, quindi, di atto a titolo oneroso successivo al sorgere del credito, sul piano dell'elemento soggettivo risulta sufficiente la mera prova, che può essere fornita anche per presunzioni, della scientia damni - e quindi la mera consapevolezza, in capo al debitore, di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore - e della partecipatio fraudis del terzo, ovvero che anche il terzo fosse consapevole del pregiudizio arrecato (cfr., ex multis, Cass. 16221/2019: “in tema di condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore ("scientia damni"), essendo l'elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza, cui va equiparata la agevole conoscibilità, nel debitore e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, nel terzo di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore ("consilium fraudis") nè la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore (Cassazione civile, sentenza del 29.7.2004 n. 14489).”; Cass. 9192/2021 “in via correlata, la scientia damni, che la norma dell'art. 2901 c.c., comma 1, n. 1, pone in capo al debitore che l'atto compie, si atteggia propriamente come semplice, "mera conoscenza" delle conseguenze negative che - in punto di concreto soddisfacimento del diritto del credito - l'atto medesimo è in grado di produrre (Cass., n. 17418/2007; (Cass., 7 marzo 2005, n. 4933; Cass., 3 marzo 2009, n. 5072; Cass., 17 maggio 2010, n. 12045). Si atteggia dunque, per ricorrere ad altra formula espressiva, come la semplice "previsione del danno" che ragionevolmente potrà derivare ai creditori dall'atto che nei fatti il debitore viene a porre in essere (così, la già citata pronuncia di Cass., n. 15310/2007)”; e ancora, tra le più recenti, Cass. 28423/2021 “Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, nè occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta
pagina 6 di 11 l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito”) Nel caso di specie, sussistono i richiesti elementi gravi, previsi e concordanti. Per quanto riguarda il debitore garante è agevole rilevare come lo stesso Controparte_1 fosse a conoscenza dell'assunzione dell'obbligazione nei confronti della banca (e quindi della cessionaria attrice), avendo sottoscritto la fideiussione, ed era consapevole anche della sussistenza e persistenza dell'esposizione debitoria della società nei confronti CP_6 dell'istituto di credito, essendone amministratore ed avendo altresì ricevuto lettera di risoluzione dei rapporti e intimazione di pagamento già nel 2010 (cfr doc. 14 di parte attrice). A fronte, pertanto, della consapevolezza di una pretesa creditoria in capo al convenuto al momento della conclusione della compravendita del 2020, deve ritenersi altresì sussistente, in capo allo stesso, la consapevolezza (o comunque la agevole conoscibilità) del pregiudizio arrecato al creditore, avendo trasferito la proprietà di beni immobili, con rilevante riduzione del suo patrimonio e conseguenze negative per il concreto soddisfacimento del diritto di credito. Per quanto riguarda, invece, la convenuta va rilevato che secondo la Parte_3 giurisprudenza di legittimità la prova dell'elemento soggettivo del terzo, “necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente” (cfr, ex multis, Cass. civ., Sez. III, 05/03/2009, n. 5359). Dalla documentazione in atti risulta che:
-il convenuto era convivente sin dal 2012 con legale CP_1 Controparte_8 rappresentante, dal 2021, della e della società controllante di questa Controparte_2
Immobiliare Diamond s.r.l;
-la sorella di è stata a sua volta legale CP_8 Persona_2 rappresentante della società controllante la Costruzione e Progetti, nonché socia del Pasquetto nella società La Perla di Graur BR CA e C. s.a.s;
-sin dal 2017, il è stato dipendente a tempo indeterminato sia della CP_1 CP_2 che della controllante Immobiliare Diamond s.r.l.
[...]
Gli elementi così indicati, in particolare il rapporto di convivenza con , Controparte_8 configurano indizi gravi, precisi e concordanti dai quali poter ritenere sussistente la conoscenza, in capo alla società, della posizione debitoria del per le garanzie CP_1 prestate in favore di e del conseguente pregiudizio agli interessi del creditore. CP_6
Il fatto, poi, che la società abbia svolto lavori di ristrutturazione degli immobili, compiendo così una ordinaria operazione commerciale, non è rilevante, non essendo richiesto, ai fini della configurabilità dell'elemento soggettivo, un dolo specifico del terzo.
5.
pagina 7 di 11 La domanda revocatoria va quindi accolta. È poi pacifico che due dei beni oggetto del contratto di compravendita del 12.5.2020 da revocare sono stati alienati a terzi sub-acquirenti: si tratta dell'immobile (con garage) sito a Padova e di quello di identificato catastalmente al Foglio 15, mapp 278 sub 17 CP_3
(appartamento) e sub 19 (garage). Non è poi oggetto del contendere tra le parti che gli acquirenti fossero compratori in buona fede, con conseguente impossibilità di pregiudicare i diritti da loro acquisiti ai sensi dell'ultimo comma dell'art 2901 c.c.. La cessionaria attrice ha quindi proposto domanda di risarcitoria ex art 2043 c.c. Secondo la giurisprudenza di legittimità, “L'accoglimento della domanda di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., proposta dal creditore nei confronti del terzo acquirente di un bene dal suo debitore in forza di un atto di disposizione assoggettabile a revocatoria, presuppone:
1) che l'atto dispositivo del patrimonio del debitore sia revocabile ai sensi dell'art. 2901 c.c.;
2) che, dopo la sua stipulazione, il terzo abbia compiuto atti elusivi, in modo totale o parziale, della garanzia patrimoniale;
3) che il fatto del terzo sia connotato da un'originaria posizione di illiceità concorrente con quella del debitore ("consilium fraudis") ovvero da una posizione di illiceità autonoma;
4) che sussista in concreto un "eventus damni" causato dal fatto illecito del terzo. (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 4721 del 19/02/2019 ; Sez. 3, Sentenza n. 251 del 13/01/1996 ). Nel caso di specie, e ha concorso a pregiudicare le ragioni dei creditori, CP_2 CP_2 essendo consapevole dei debiti gravanti sul fideiussore, e, vendendo a terzi di buona fede, ha consolidato tale pregiudizio, con conseguente responsabilità risarcitoria. Peraltro, anche a prescindere dalla domanda ex art 2043 c.c., la Cassazione ha rilevato che
“l'inefficacia dell'atto stipulato - in frode ai creditori - tra debitore e primo acquirente estende i nuovi effetti al subacquirente, se l'acquisto è a titolo gratuito;
non pregiudica, invece, il diritto del subacquirente, se l'acquisto è a titolo oneroso ed il subacquirente era in buona fede al momento dell'acquisto, ma fà salvo il diritto del creditore verso il primo acquirente per la restituzione del corrispettivo che egli ha ricevuto dal subacquirente. Invero, se da un lato "buona fede" e "onerosità" assicurano, giusta il disposto dell'ultimo comma dell'art. 2901 C.C., il terzo subacquirente sulla efficacia del suo acquisto, (escludendo - come si è detto - che esso terzo debba necessariamente assumere la veste di litisconsorte in un giudizio di revocatoria), d'altro lato non può essere pregiudicato il diritto del creditore verso il primo acquirente …. alla restituzione del corrispettivo che questi abbia ricevuto dal subacquirente, altrimenti verrebbe definitivamente a perdersi la garanzia patrimoniale. Ciò a prescindere da una eventualità e concorrente responsabilità per danni di colui che ha alienato al subacquirente l'immobile, quando ne sussistano i presupposti” (cfr in motivazione Cass. 1941/1993). Quanto al valore dei due immobili indicati, è stata disposta CTU estimativa. Il consulente ha elaborato due ipotesi ricostruttive: la prima determinando il valore degli immobili al momento di conclusione della compravendita oggetto dell'azione revocatoria, e una seconda con il valore degli immobili all'attualità.
pagina 8 di 11 Ritiene il Tribunale che debba essere seguita tale seconda ipotesi. Secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr ex multis Cass. 14891/2002), infatti, oggetto sostanziale dell'azione revocatoria non è il bene in sé, ma la reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori mediante la assoggettabilità ad esecuzione. Se, quindi, il riferimento è alla garanzia patrimoniale e all'azione esecutiva, occorre considerare quanto si sarebbe potuto ricavare dalla stessa se fosse stato possibile intraprenderla ora, all'esito dell'esperimento dell'azione revocatoria e ove il bene fosse ancora nella disponibilità dell'acquirente del debitore. Ciò detto, rispetto ai valori espressi dal CTU, si ritiene di aderire a quelli formulati quanto all'immobile di (€ 121.068), in quanto non lontani dallo stesso prezzo di acquisto CP_3 concordato tra le parti nell'atto di compravendita del 2022. Rispetto all'immobile di Padova (appartamento con garage), le osservazioni formulate dall'attrice rispetto ai risultati espressi dal consulente risultano condivisibili solo con riferimento all'errata individuazione della classe di riferimento dell'immobile (A3 anziché la corretta A2), mancando sul punto una chiara ed espressa risposta del CTU, al contrario presente per le altre questioni avanzate, in primis con riferimento ai parametri utilizzati per la determinazione dei valori. Applicando i valori per la classe A2 indicati nelle tabelle di riferimento allegate dal CTU, anche secondo un importo minimo, e considerata la metratura dell'immobile, si ritiene di individuare il valore in complessivi € 50.000, il quale appare congruo anche considerato il prezzo di acquisto ripostato nella compravendita conclusa nel 2021. L'importo complessivo spettante alla cessionaria è quindi pari a complessivi € 171.068. trattandosi di somma liquidata all'attualità e quindi già rivalutata, sulla stessa sono dovuti solo gli interessi al tasso di cui all'art 1284 comma 4 c.c. dalla presente decisione al saldo.
6. In conclusione, deve essere dichiarata l'inefficacia nei confronti di Parte_1 del contratto di vendita stipulato in data 12.05.2020 Rep. n. 53.468 Racc. n. 30.047 a rogito del Notaio dott. di Padova, trascritto presso la Conservatoria RR.II. di Persona_1
Padova in data 19.05.2020 ai n. 14801 R.G. e n. 9471 R.P., con il quale il signor CP_1
ha venduto alla società la piena ed esclusiva proprietà dei
[...] Controparte_2 seguenti beni immobili, così attualmente censiti:
– N.C.E.U. – Foglio 15 – via Ponterotto n. 20, Controparte_3
- mapp. 278 sub 17, Cat. A/2, cl. 2, vani 4, P. 1, RCE 340,86;
- mapp. 278 sub 19, Cat.C/6, cl. 2, mq. 31, P. S1, RCE 57,64;
- mapp. 278 sub 18, Cat. A/2, cl. 2, vani 4,5, P. S1-1, RCE 383,47;
- mapp. 278 sub 7, Cat. C/6, cl. 2, mq. 14, P. S1, RCE 26,03; con la proporzionale comproprietà dell'area coperta e scoperta sulla quale sorge il fabbricato nonché tutte le parti comuni ai sensi dell'art. 1117 c.c.;
– N.C.E.U. – Foglio 46 – via Giuseppe Durer n. 27, Controparte_4
- mapp. 371 sub 10, z.c. 2, Cat. A/2, cl. 3, vani 3, P. 2, RCE 472,56;
pagina 9 di 11 - mapp. 371 sub 23, z.c. 2, Cat. C/6, cl. 5, mq. 11, P. T, RCE 36,36; con la proporzionale comproprietà dell'area coperta e scoperta sulla quale sorge il fabbricato nonché tutte le parti comuni ai sensi dell'art. 1117 c.c. Alla luce dell'art. 2655 c.c. va disposta l'annotazione della presente sentenza a margine della trascrizione degli atti revocati. Stante poi l'alienazione, da parte di dell'immobile sito nel Parte_3
COMUNE DI PADOVA (N.C.E.U. – Foglio 46 – via Giuseppe Durer n. 27, - mapp. 371 sub 10, z.c. 2, Cat. A/2, cl. 3, vani 3, P. 2, RCE 472,56; - mapp. 371 sub 23, z.c. 2, Cat. C/6, cl. 5, mq. 11, P. T, RCE 36,36) e di quello sito nel Comune di Limena Foglio 15 – via Ponterotto n. 20, - mapp. 278 sub 17, Cat. A/2, cl. 2, vani 4, P. 1, RCE 340,86; - mapp. 278 sub 19, Cat.C/6, cl. 2, mq. 31, P. S1, RCE 57,64, la convenuta deve essere condannata al pagamento, in favore dell'attrice e a titolo di risarcimento del danno, dell'importo di € 171.068 oltre interessi al tasso di cui all'art 1284 comma quarto c.c. dalla presente decisione al saldo.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 52.000 ad € 260.000), e secondo i valori richiesti nella nota spese depositata da parte attrice, in quanto inferiore ai parametri medi previsti dal DM 55/2014 per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale. Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico delle parti convenute, in misura tra loro paritaria.
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione respinte o assorbite, così provvede: ACCOGLIE la domanda proposta ai sensi dell'art. 2901 c.c. e, per l'effetto, DICHIARA nei confronti di l'inefficacia del contratto di vendita Controparte_9 stipulato in data 12.05.2020 Rep. n. 53.468 Racc. n. 30.047 a rogito del Notaio dott.
[...]
di Padova, trascritto presso la Conservatoria RR.II. di Padova in data 19.05.2020 Per_1 ai n. 14801 R.G. e n. 9471 R.P., con il quale ha venduto alla società Controparte_1 la piena ed esclusiva proprietà dei seguenti beni immobili, così Controparte_2 attualmente censiti:
– N.C.E.U. – Foglio 15 – via Ponterotto n. 20, Controparte_3
- mapp. 278 sub 17, Cat. A/2, cl. 2, vani 4, P. 1, RCE 340,86;
- mapp. 278 sub 19, Cat.C/6, cl. 2, mq. 31, P. S1, RCE 57,64;
- mapp. 278 sub 18, Cat. A/2, cl. 2, vani 4,5, P. S1-1, RCE 383,47;
- mapp. 278 sub 7, Cat. C/6, cl. 2, mq. 14, P. S1, RCE 26,03; con la proporzionale comproprietà dell'area coperta e scoperta sulla quale sorge il fabbricato nonché tutte le parti comuni ai sensi dell'art. 1117 c.c.;
– N.C.E.U. – Foglio 46 – via Giuseppe Durer n. 27, Controparte_4
pagina 10 di 11 - mapp. 371 sub 10, z.c. 2, Cat. A/2, cl. 3, vani 3, P. 2, RCE 472,56;
- mapp. 371 sub 23, z.c. 2, Cat. C/6, cl. 5, mq. 11, P. T, RCE 36,36; con la proporzionale comproprietà dell'area coperta e scoperta sulla quale sorge il fabbricato nonché tutte le parti comuni ai sensi dell'art. 1117 c.c; DISPONE procedersi, da parte dei Conservatori dei RR.II territorialmente competenti, alle annotazioni conseguenti alla presente pronuncia;
CONDANNA al pagamento, in favore di Controparte_2 Parte_1 dell'importo di € 171.068 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi come in motivazione;
CONDANNA i convenuti in solido tra loro, al Controparte_10 pagamento in favore di delle spese di lite che liquida in € 1713 per Parte_1 spese ed € 9940 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
PONE le spese di CTU a carico dei convenuti Controparte_10 in quota tra loro paritaria.
Padova 14 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Margherita Longhi
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Margherita Longhi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6030/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 BOTTER MASSIMO, elettivamente domiciliato in VICOLO SAN DOMENICO 16 37122 VERONA presso il difensore avv. BOTTER MASSIMO
Attore contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._1 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_2 QUAGLIATO MARCO, elettivamente domiciliato in VIA XX SETTEMBRE Nø 79 35100 PADOVA presso il difensore avv. QUAGLIATO MARCO
Convenuti
Conclusioni delle parti
Conclusioni per parte attrice Parte_1 come da note di trattazione depositate in data 11.6.2025 in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.6.2025 tenuta ai sensi dell'art 127ter c.p.c;
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta:
1) accertare e dichiarare l'inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti di Parte_1 del contratto di vendita stipulato in data 12.05.2020 Rep. n. 53.468 Racc. n. 30.047 a
[...] rogito del Notaio dott. di Padova, trascritto presso la Conservatoria RR.II. Persona_1 di Padova in data 19.05.2020 ai n. 14801 R.G. e n. 9471 R.P., con il quale il sig. CP_1
ha venduto alla società la piena ed esclusiva proprietà dei
[...] Controparte_2
pagina 1 di 11 seguenti beni immobili, così attualmente censiti: – N.C.E.U. – Foglio Controparte_3
15 – via Ponterotto n. 20, - mapp. 278 sub 17, Cat. A/2, cl. 2, vani 4, P. 1, RCE 340,86; - mapp. 278 sub 19, Cat.C/6, cl. 2, mq. 31, P. S1, RCE 57,64; - mapp. 278 sub 18, Cat. A/2, cl. 2, vani 4,5, P. S1-1, RCE 383,47; - mapp. 278 sub 7, Cat. C/6, cl. 2, mq. 14, P. S1, RCE 26,03; con la proporzionale comproprietà dell'area coperta e scoperta sulla quale sorge il fabbricato nonché tutte le parti comuni ai sensi dell'art. 1117 c.c.; – Controparte_4
N.C.E.U. – Foglio 46 – via Giuseppe Durer n. 27, - mapp. 371 sub 10, z.c. 2, Cat. A/2, cl. 3, vani 3, P. 2, RCE 472,56; - mapp. 371 sub 23, z.c. 2, Cat. C/6, cl. 5, mq. 11, P. T, RCE 36,36; con la proporzionale comproprietà dell'area coperta e scoperta sulla quale sorge il fabbricato nonché tutte le parti comuni ai sensi dell'art. 1117 c.c..
2) Accertato che con contratti di compravendita stipulati in date 24.03.2021 e 15.06.2022 la società ha alienato taluni dei beni acquistati da Controparte_2 Controparte_1
[descritti in atti] a terzi subacquirenti, ai quali l'emananda sentenza non è opponibile, condannare la società al pagamento, in favore di Controparte_2 [...]
a titolo di restituzione del prezzo corrisposto alla venditrice dai terzi Parte_1 subacquirenti, della somma complessiva di Euro 174.000,00, ovvero della diversa, maggiore
o minore, somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali dal 12.05.2020 al saldo. 3)Ordinare al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di eseguire le conseguenti trascrizioni e annotazioni.
4) Con vittoria di spese e compensi di causa e di CTU. Si chiede, infine, che la causa venga trattenuta in decisione con concessione dei termini massimi ex art. 190 c.p.c.”.
Conclusioni per parte convenuta Controparte_2 come da note di trattazione depositate in data 7.6.2025 in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.6.2025 tenuta ai sensi dell'art 127ter cpc;
“• Per le ragioni dedotte in atti, dichiararsi il difetto di titolarità, in capo all'attrice, del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, con conseguente rigetto delle domande proposte.
• Per le ragioni dedotte in atti, rigettarsi tutte le domande proposte dalla società attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto.
• Con rimborso delle spese e del compenso professionale. Chiede che vengano concessi i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art. 190 c.p.c.”.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1.Con atto di citazione ritualmente notificato, e per essa quale Parte_1 mandataria la società conveniva in giudizio il sig. e la Parte_2 Controparte_1 società chiedendo accertarsi la sussistenza dei presupposti di cui Controparte_2 all'art 2901 c.c. e, per l'effetto, revocare e dichiarare l'inefficacia nei propri confronti pagina 2 di 11 dell'atto di compravendita immobiliare concluso tra le parti convenute il 12.5.2020 e avente ad oggetto gli immobili meglio indicati in atti. Chiedeva altresì, stante l'intervenuta vendita da parte di in data Controparte_2
24.3.2021 e 15..6.2022 di alcuni dei beni acquistati a terzi subacquirenti in buona fede, la condanna della società convenuta al pagamento della somma di € 174.000 a titolo di risarcimento del danno. A sostegno della domanda esponeva:
-di essere creditrice, quale cessionaria del credito già di titolarità di nei Controparte_5 confronti di , quale fideiussore della società dell'importo Controparte_1 CP_6 complessivo di € 8.188.866,52 a titolo di saldo debitorio del mutuo fondiario concluso dalla società (poi dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Padova del 15.6.2012) in data 21.9.2007;
-che con atto di compravendita del 12.5.2020, aveva alienato alla società Controparte_1 la piena proprietà di due beni immobili siti nel Comune di Controparte_2 CP_3
e di un altro immobile sito nel Comune di Padova;
-che con atti di compravendita successivi, rispettivamente del 24.3.2021 e 15.6.2022, la società aveva venduto a terzi l'immobile di Padova e uno di quelli Controparte_2 siti nel Comune di CP_3
-che sussistevano i presupposti di cui all'art 2901 c.c.. In particolare, pur avendo chiara conoscenza del debito maturato, il aveva volutamente diminuito, se non vanificato, CP_1 la garanzia patrimoniale accordata ai creditori dall'art. 2740 c.c.. con grave pregiudizio alle ragioni dell'attrice;
-che i terzi subacquirenti dovevano ritenersi in buona fede, con conseguente configurazione, in capo alla di un illecito extracontrattuale e di un obbligo Parte_3 risarcitorio pari al prezzo complessivo ottenuto dalle compravendite. Si costituiva in giudizio la società chiedendo il rigetto della Controparte_2 domanda in quanto infondata in fatto e in diritto. In particolare, la convenuta eccepiva il difetto di titolarità del credito azionato in capo alla Parte_1
All'udienza del 2.2.2023, nessuno si costituiva per e, verificata la regolarità Controparte_1 della notifica, ne veniva dichiarata la contumacia. Assegnati i termini di cui all'art 183 comma sesto cpc e depositate le relative memorie, la causa veniva istruita mediante CTU estimativa. In data 5.3.2025 la causa è stata assegnata nel ruolo di questo Giudice e trattenuta in decisione all'udienza del 12.6.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art 127ter c.p.c, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e repliche.
2. È noto che le condizioni ed i presupposti oggettivi e soggettivi della azione ex art. 2901 c.c. sono: a) l'esistenza di ragioni di credito in capo all'attore; b) l'esistenza dell'elemento oggettivo, costituito dall'eventus damni derivante dagli impugnati atti di disposizione pagina 3 di 11 patrimoniale;
c) l'esistenza dell'elemento soggettivo, costituito dalla scientia damni del debitore e, qualora si tratti di atto a titolo oneroso, dalla partecipatio fraudis del terzo. Muovendo dal primo degli elementi citati, vi è la prova della sussistenza di una posizione creditoria in capo all'attrice. La ha depositato copia del contratto di mutuo ipotecario sottoscritto dalla Aster s.r.l e CP_7 contenente anche la fideiussione rilasciata da a garanzia dell'obbligo di restituzione CP_1 assunto dalla società (cfr doc 11), e la prova dell'erogazione parziali in relazione agli stati di avanzamento lavori (cfr doc. 12). Il credito così allegato non è stato oggetto di specifica contestazione. In ogni caso, l'art 2901 c.c. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità. Non risulta inoltre fondata l'eccezione, sollevata dalla convenuta, di carenza di titolarità attiva. Va preliminarmente osservato che secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr Cass. n. 24798/2020 e Cass. n. 4116/2016) la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta. Elemento di prova principale della titolarità è la produzione del contratto di cessione unitamente alla lista dei crediti ceduti (qui prodotta sub doc. 8 di parte attrice). Simile riscontro documentale, tuttavia, non può ritenersi unico ed indispensabile, posto che “il contratto di cessione di crediti in blocco non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità” (cfr Cass. n. 5617/2020 in motivazione). La prova della cessione, pertanto, può essere desunta anche da altri elementi (tra cui lo stesso avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale ove sufficientemente specifico o la dichiarazione proveniente dalla banca cedente, cfr Cass. 10200/2021) anche di carattere presuntivo. Nel caso di specie:
-l'avviso della Gazzetta Ufficiale risulta sufficientemente specifico, indicando i crediti derivanti da contratto di mutuo, concesso a persona giuridica in un arco temporale che ricomprende anche il contratto per cui è causa. Quanto alla qualificazione come attività finanziaria deteriorata, questa emerge sia dalle risultanze della Centrale rischi (cfr doc 9 di parte attrice), che dall'intervenuto fallimento della debitrice principale (dichiarato già nel 2012);
-vi è la dichiarazione della banca cedente (cfr doc. 6 di parte attrice). Questa indica espressamente il credito nei confronti di “derivanti dal rapporto di finanziamento CP_6 numero 1000033852”, numero identificativo riportato nelle comunicazioni di risoluzione del rapporto inviate anche al fideiussore (cfr doc. 10 di parte attrice). Sicchè devono CP_1
pagina 4 di 11 ritenersi superate tutte le contestazioni avanzate dalla convenuta Controparte_2 circa la numerazione non corrispondente;
-va dato poi rilievo alla produzione, da parte dell'attrice, di numerosa documentazione relativa ai rapporti contrattuali, il che rappresenta elemento presuntivo consistente per poter affermare la titolarità del credito in capo a , titolarità peraltro riconosciuta anche in sede Pt_1 fallimentare (cfr doc. 16 e 17 di parte attrice). Deve quindi ritenersi provata la titolarità del credito in capo alla società cessionaria.
3. Secondo principio giurisprudenziale consolidato “il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. "eventus damni") ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito”. Inoltre, se “grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale” é invece “onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (cfr. Cass. 18.06.2019 n. 16221; Cass. 19.7.2018 n. 19207; Cass., 18 marzo 2005, n. 5972; Cass., 24 luglio 2003, n. 11471; Cass., 17 ottobre 2001, n. 12678; Cass., 1 giugno 2000, n. 7262). Nel caso di specie, è indubbia la sussistenza di una modificazione sia quantitativa che qualitativa del patrimonio del convenuto , essendo pacifico che Controparte_1 quest'ultimo, con l'atto per cui è causa, ha disposto degli unici beni di sua proprietà liberi da gravami (cfr doc. 29 di parte attrice). L'eventus damni deve ritenersi sussistente anche a fronte di un atto a titolo oneroso quale la compravendita. Infatti, la sostituzione di un bene immobile con il denaro, corrispettivo della compravendita, comporta di per sé una rilevante modifica qualitativa della garanzia patrimoniale, in considerazione della fungibilità del denaro e dunque della sua attitudine ad essere ceduto più agevolmente (cfr Cass. 1896/2012). Restano quindi assorbiti tutte le difese svolte circa l'effettivo pagamento del prezzo e la sua congruità. Inoltre non è stata dimostrata la sussistenza di un patrimonio residuo in grado di soddisfare le ragioni del creditore, risultando al contrario che il convenuto non è più titolare di beni immobili (a seguito di procedura esecutiva, cfr docc. 30 e 31) e vi è pignoramento di parte dello stipendio (cfr docc. 21 e 22 di parte attrice). L'eventus damni deve quindi ritenersi sussistente.
4. Per quanto riguarda l'elemento soggettivo va rilevato quanto segue.
pagina 5 di 11 L'atto di disposizione oggetto di revocatoria è atto a titolo oneroso e successivo al sorgere del credito (circostanza che non è stata oggetto di contestazione tra le parti). La compravendita è stata conclusa in data 12.5.2020 a fronte della assunzione della garanzia da parte di il 21.9.2007 (rispetto a rapporti bancari sorti in pari data, cfr doc. Controparte_1
11). Ai fini di verificare la sussistenza e l'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo, la giurisprudenza di legittimità ha infatti affermato che l'acquisto della qualità di debitore, nei confronti del creditore che agisce in revocatoria, da parte del fideiussore a garanzia di finanziamenti e anticipazioni erogati ad un terzo, risale al momento della nascita del credito, ossia al momento dell'accreditamento del denaro da parte della banca;
pertanto a tale epoca Ne consegue che prestata fideiussione in relazione alle obbligazioni del debitore principale connesse alla apertura di un conto corrente o alla stipulazione di un contratto di mutuo, gli atti dispositivi del fideiussore successivi a detti negozi ed alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti all'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. Trattandosi, quindi, di atto a titolo oneroso successivo al sorgere del credito, sul piano dell'elemento soggettivo risulta sufficiente la mera prova, che può essere fornita anche per presunzioni, della scientia damni - e quindi la mera consapevolezza, in capo al debitore, di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore - e della partecipatio fraudis del terzo, ovvero che anche il terzo fosse consapevole del pregiudizio arrecato (cfr., ex multis, Cass. 16221/2019: “in tema di condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore ("scientia damni"), essendo l'elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza, cui va equiparata la agevole conoscibilità, nel debitore e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, nel terzo di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore ("consilium fraudis") nè la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore (Cassazione civile, sentenza del 29.7.2004 n. 14489).”; Cass. 9192/2021 “in via correlata, la scientia damni, che la norma dell'art. 2901 c.c., comma 1, n. 1, pone in capo al debitore che l'atto compie, si atteggia propriamente come semplice, "mera conoscenza" delle conseguenze negative che - in punto di concreto soddisfacimento del diritto del credito - l'atto medesimo è in grado di produrre (Cass., n. 17418/2007; (Cass., 7 marzo 2005, n. 4933; Cass., 3 marzo 2009, n. 5072; Cass., 17 maggio 2010, n. 12045). Si atteggia dunque, per ricorrere ad altra formula espressiva, come la semplice "previsione del danno" che ragionevolmente potrà derivare ai creditori dall'atto che nei fatti il debitore viene a porre in essere (così, la già citata pronuncia di Cass., n. 15310/2007)”; e ancora, tra le più recenti, Cass. 28423/2021 “Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, nè occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta
pagina 6 di 11 l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito”) Nel caso di specie, sussistono i richiesti elementi gravi, previsi e concordanti. Per quanto riguarda il debitore garante è agevole rilevare come lo stesso Controparte_1 fosse a conoscenza dell'assunzione dell'obbligazione nei confronti della banca (e quindi della cessionaria attrice), avendo sottoscritto la fideiussione, ed era consapevole anche della sussistenza e persistenza dell'esposizione debitoria della società nei confronti CP_6 dell'istituto di credito, essendone amministratore ed avendo altresì ricevuto lettera di risoluzione dei rapporti e intimazione di pagamento già nel 2010 (cfr doc. 14 di parte attrice). A fronte, pertanto, della consapevolezza di una pretesa creditoria in capo al convenuto al momento della conclusione della compravendita del 2020, deve ritenersi altresì sussistente, in capo allo stesso, la consapevolezza (o comunque la agevole conoscibilità) del pregiudizio arrecato al creditore, avendo trasferito la proprietà di beni immobili, con rilevante riduzione del suo patrimonio e conseguenze negative per il concreto soddisfacimento del diritto di credito. Per quanto riguarda, invece, la convenuta va rilevato che secondo la Parte_3 giurisprudenza di legittimità la prova dell'elemento soggettivo del terzo, “necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente” (cfr, ex multis, Cass. civ., Sez. III, 05/03/2009, n. 5359). Dalla documentazione in atti risulta che:
-il convenuto era convivente sin dal 2012 con legale CP_1 Controparte_8 rappresentante, dal 2021, della e della società controllante di questa Controparte_2
Immobiliare Diamond s.r.l;
-la sorella di è stata a sua volta legale CP_8 Persona_2 rappresentante della società controllante la Costruzione e Progetti, nonché socia del Pasquetto nella società La Perla di Graur BR CA e C. s.a.s;
-sin dal 2017, il è stato dipendente a tempo indeterminato sia della CP_1 CP_2 che della controllante Immobiliare Diamond s.r.l.
[...]
Gli elementi così indicati, in particolare il rapporto di convivenza con , Controparte_8 configurano indizi gravi, precisi e concordanti dai quali poter ritenere sussistente la conoscenza, in capo alla società, della posizione debitoria del per le garanzie CP_1 prestate in favore di e del conseguente pregiudizio agli interessi del creditore. CP_6
Il fatto, poi, che la società abbia svolto lavori di ristrutturazione degli immobili, compiendo così una ordinaria operazione commerciale, non è rilevante, non essendo richiesto, ai fini della configurabilità dell'elemento soggettivo, un dolo specifico del terzo.
5.
pagina 7 di 11 La domanda revocatoria va quindi accolta. È poi pacifico che due dei beni oggetto del contratto di compravendita del 12.5.2020 da revocare sono stati alienati a terzi sub-acquirenti: si tratta dell'immobile (con garage) sito a Padova e di quello di identificato catastalmente al Foglio 15, mapp 278 sub 17 CP_3
(appartamento) e sub 19 (garage). Non è poi oggetto del contendere tra le parti che gli acquirenti fossero compratori in buona fede, con conseguente impossibilità di pregiudicare i diritti da loro acquisiti ai sensi dell'ultimo comma dell'art 2901 c.c.. La cessionaria attrice ha quindi proposto domanda di risarcitoria ex art 2043 c.c. Secondo la giurisprudenza di legittimità, “L'accoglimento della domanda di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., proposta dal creditore nei confronti del terzo acquirente di un bene dal suo debitore in forza di un atto di disposizione assoggettabile a revocatoria, presuppone:
1) che l'atto dispositivo del patrimonio del debitore sia revocabile ai sensi dell'art. 2901 c.c.;
2) che, dopo la sua stipulazione, il terzo abbia compiuto atti elusivi, in modo totale o parziale, della garanzia patrimoniale;
3) che il fatto del terzo sia connotato da un'originaria posizione di illiceità concorrente con quella del debitore ("consilium fraudis") ovvero da una posizione di illiceità autonoma;
4) che sussista in concreto un "eventus damni" causato dal fatto illecito del terzo. (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 4721 del 19/02/2019 ; Sez. 3, Sentenza n. 251 del 13/01/1996 ). Nel caso di specie, e ha concorso a pregiudicare le ragioni dei creditori, CP_2 CP_2 essendo consapevole dei debiti gravanti sul fideiussore, e, vendendo a terzi di buona fede, ha consolidato tale pregiudizio, con conseguente responsabilità risarcitoria. Peraltro, anche a prescindere dalla domanda ex art 2043 c.c., la Cassazione ha rilevato che
“l'inefficacia dell'atto stipulato - in frode ai creditori - tra debitore e primo acquirente estende i nuovi effetti al subacquirente, se l'acquisto è a titolo gratuito;
non pregiudica, invece, il diritto del subacquirente, se l'acquisto è a titolo oneroso ed il subacquirente era in buona fede al momento dell'acquisto, ma fà salvo il diritto del creditore verso il primo acquirente per la restituzione del corrispettivo che egli ha ricevuto dal subacquirente. Invero, se da un lato "buona fede" e "onerosità" assicurano, giusta il disposto dell'ultimo comma dell'art. 2901 C.C., il terzo subacquirente sulla efficacia del suo acquisto, (escludendo - come si è detto - che esso terzo debba necessariamente assumere la veste di litisconsorte in un giudizio di revocatoria), d'altro lato non può essere pregiudicato il diritto del creditore verso il primo acquirente …. alla restituzione del corrispettivo che questi abbia ricevuto dal subacquirente, altrimenti verrebbe definitivamente a perdersi la garanzia patrimoniale. Ciò a prescindere da una eventualità e concorrente responsabilità per danni di colui che ha alienato al subacquirente l'immobile, quando ne sussistano i presupposti” (cfr in motivazione Cass. 1941/1993). Quanto al valore dei due immobili indicati, è stata disposta CTU estimativa. Il consulente ha elaborato due ipotesi ricostruttive: la prima determinando il valore degli immobili al momento di conclusione della compravendita oggetto dell'azione revocatoria, e una seconda con il valore degli immobili all'attualità.
pagina 8 di 11 Ritiene il Tribunale che debba essere seguita tale seconda ipotesi. Secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr ex multis Cass. 14891/2002), infatti, oggetto sostanziale dell'azione revocatoria non è il bene in sé, ma la reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori mediante la assoggettabilità ad esecuzione. Se, quindi, il riferimento è alla garanzia patrimoniale e all'azione esecutiva, occorre considerare quanto si sarebbe potuto ricavare dalla stessa se fosse stato possibile intraprenderla ora, all'esito dell'esperimento dell'azione revocatoria e ove il bene fosse ancora nella disponibilità dell'acquirente del debitore. Ciò detto, rispetto ai valori espressi dal CTU, si ritiene di aderire a quelli formulati quanto all'immobile di (€ 121.068), in quanto non lontani dallo stesso prezzo di acquisto CP_3 concordato tra le parti nell'atto di compravendita del 2022. Rispetto all'immobile di Padova (appartamento con garage), le osservazioni formulate dall'attrice rispetto ai risultati espressi dal consulente risultano condivisibili solo con riferimento all'errata individuazione della classe di riferimento dell'immobile (A3 anziché la corretta A2), mancando sul punto una chiara ed espressa risposta del CTU, al contrario presente per le altre questioni avanzate, in primis con riferimento ai parametri utilizzati per la determinazione dei valori. Applicando i valori per la classe A2 indicati nelle tabelle di riferimento allegate dal CTU, anche secondo un importo minimo, e considerata la metratura dell'immobile, si ritiene di individuare il valore in complessivi € 50.000, il quale appare congruo anche considerato il prezzo di acquisto ripostato nella compravendita conclusa nel 2021. L'importo complessivo spettante alla cessionaria è quindi pari a complessivi € 171.068. trattandosi di somma liquidata all'attualità e quindi già rivalutata, sulla stessa sono dovuti solo gli interessi al tasso di cui all'art 1284 comma 4 c.c. dalla presente decisione al saldo.
6. In conclusione, deve essere dichiarata l'inefficacia nei confronti di Parte_1 del contratto di vendita stipulato in data 12.05.2020 Rep. n. 53.468 Racc. n. 30.047 a rogito del Notaio dott. di Padova, trascritto presso la Conservatoria RR.II. di Persona_1
Padova in data 19.05.2020 ai n. 14801 R.G. e n. 9471 R.P., con il quale il signor CP_1
ha venduto alla società la piena ed esclusiva proprietà dei
[...] Controparte_2 seguenti beni immobili, così attualmente censiti:
– N.C.E.U. – Foglio 15 – via Ponterotto n. 20, Controparte_3
- mapp. 278 sub 17, Cat. A/2, cl. 2, vani 4, P. 1, RCE 340,86;
- mapp. 278 sub 19, Cat.C/6, cl. 2, mq. 31, P. S1, RCE 57,64;
- mapp. 278 sub 18, Cat. A/2, cl. 2, vani 4,5, P. S1-1, RCE 383,47;
- mapp. 278 sub 7, Cat. C/6, cl. 2, mq. 14, P. S1, RCE 26,03; con la proporzionale comproprietà dell'area coperta e scoperta sulla quale sorge il fabbricato nonché tutte le parti comuni ai sensi dell'art. 1117 c.c.;
– N.C.E.U. – Foglio 46 – via Giuseppe Durer n. 27, Controparte_4
- mapp. 371 sub 10, z.c. 2, Cat. A/2, cl. 3, vani 3, P. 2, RCE 472,56;
pagina 9 di 11 - mapp. 371 sub 23, z.c. 2, Cat. C/6, cl. 5, mq. 11, P. T, RCE 36,36; con la proporzionale comproprietà dell'area coperta e scoperta sulla quale sorge il fabbricato nonché tutte le parti comuni ai sensi dell'art. 1117 c.c. Alla luce dell'art. 2655 c.c. va disposta l'annotazione della presente sentenza a margine della trascrizione degli atti revocati. Stante poi l'alienazione, da parte di dell'immobile sito nel Parte_3
COMUNE DI PADOVA (N.C.E.U. – Foglio 46 – via Giuseppe Durer n. 27, - mapp. 371 sub 10, z.c. 2, Cat. A/2, cl. 3, vani 3, P. 2, RCE 472,56; - mapp. 371 sub 23, z.c. 2, Cat. C/6, cl. 5, mq. 11, P. T, RCE 36,36) e di quello sito nel Comune di Limena Foglio 15 – via Ponterotto n. 20, - mapp. 278 sub 17, Cat. A/2, cl. 2, vani 4, P. 1, RCE 340,86; - mapp. 278 sub 19, Cat.C/6, cl. 2, mq. 31, P. S1, RCE 57,64, la convenuta deve essere condannata al pagamento, in favore dell'attrice e a titolo di risarcimento del danno, dell'importo di € 171.068 oltre interessi al tasso di cui all'art 1284 comma quarto c.c. dalla presente decisione al saldo.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 52.000 ad € 260.000), e secondo i valori richiesti nella nota spese depositata da parte attrice, in quanto inferiore ai parametri medi previsti dal DM 55/2014 per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale. Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico delle parti convenute, in misura tra loro paritaria.
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione respinte o assorbite, così provvede: ACCOGLIE la domanda proposta ai sensi dell'art. 2901 c.c. e, per l'effetto, DICHIARA nei confronti di l'inefficacia del contratto di vendita Controparte_9 stipulato in data 12.05.2020 Rep. n. 53.468 Racc. n. 30.047 a rogito del Notaio dott.
[...]
di Padova, trascritto presso la Conservatoria RR.II. di Padova in data 19.05.2020 Per_1 ai n. 14801 R.G. e n. 9471 R.P., con il quale ha venduto alla società Controparte_1 la piena ed esclusiva proprietà dei seguenti beni immobili, così Controparte_2 attualmente censiti:
– N.C.E.U. – Foglio 15 – via Ponterotto n. 20, Controparte_3
- mapp. 278 sub 17, Cat. A/2, cl. 2, vani 4, P. 1, RCE 340,86;
- mapp. 278 sub 19, Cat.C/6, cl. 2, mq. 31, P. S1, RCE 57,64;
- mapp. 278 sub 18, Cat. A/2, cl. 2, vani 4,5, P. S1-1, RCE 383,47;
- mapp. 278 sub 7, Cat. C/6, cl. 2, mq. 14, P. S1, RCE 26,03; con la proporzionale comproprietà dell'area coperta e scoperta sulla quale sorge il fabbricato nonché tutte le parti comuni ai sensi dell'art. 1117 c.c.;
– N.C.E.U. – Foglio 46 – via Giuseppe Durer n. 27, Controparte_4
pagina 10 di 11 - mapp. 371 sub 10, z.c. 2, Cat. A/2, cl. 3, vani 3, P. 2, RCE 472,56;
- mapp. 371 sub 23, z.c. 2, Cat. C/6, cl. 5, mq. 11, P. T, RCE 36,36; con la proporzionale comproprietà dell'area coperta e scoperta sulla quale sorge il fabbricato nonché tutte le parti comuni ai sensi dell'art. 1117 c.c; DISPONE procedersi, da parte dei Conservatori dei RR.II territorialmente competenti, alle annotazioni conseguenti alla presente pronuncia;
CONDANNA al pagamento, in favore di Controparte_2 Parte_1 dell'importo di € 171.068 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi come in motivazione;
CONDANNA i convenuti in solido tra loro, al Controparte_10 pagamento in favore di delle spese di lite che liquida in € 1713 per Parte_1 spese ed € 9940 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
PONE le spese di CTU a carico dei convenuti Controparte_10 in quota tra loro paritaria.
Padova 14 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Margherita Longhi
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