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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/12/2025, n. 12542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12542 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Prima Sezione Lavoro in composizione monocratica in persona del Giudice del Lavoro dott. Paolo Mormile, all'udienza del 03/12/2025, sostituita dalla trattazione scritta ex art. 127-ter cod. proc. civ. nella causa R.G. n. 19354/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
«««»»»
TRA
, in qualità di amministratrice di sostegno del sig. Parte_1 Parte_2 rappresentata e difesa come in atti dall'avv. ; Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso come in epigrafe dall'avv. Emanuele De Rose e dall'avv. Massimiliano Morelli per procura generale alle liti;
RESISTENTE
NONCHÉ
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_2 difesa come in atti dall'avv. Francesco Ucci per procura in atti;
RESISTENTE «««»»»
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28 maggio 2025, l'istante in epigrafe, in qualità di amministratrice di sostegno del sig. proponeva opposizione avverso l'iscrizione ipotecaria n. 229 del 9 Parte_2 gennaio 2025, disposta dall' sull'immobile sito in Roma, via Luigi Controparte_2
Ferretti n. 25, interno 4, deducendo l'omessa notificazione di dodici avvisi di addebito emessi dall CP_1
e relativi a contributi dovuti alla Gestione Commercianti tra gli anni 2015 e 2019, nonché eccependo la prescrizione dei relativi crediti. L' , costituendosi in giudizio, chiariva che gli avvisi rilevanti, ai fini Controparte_2 dell'iscrizione ipotecaria, erano otto e non dodici, e chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa dell' trattandosi di pretese creditorie di natura previdenziale. CP_1
Il Tribunale, con provvedimento del 31 agosto 2025, accoglieva l'istanza in epigrafe, fissando un termine per la notificazione dell'atto di chiamata, che veniva eseguita l'8 settembre 2025. Costituitosi in giudizio, l' rilevava, anzitutto, che uno degli otto avvisi di addebito risultava CP_1 sgravato, sicché quelli rilevanti nella causa erano soltanto sette, deducendo per contro che tutti tali atti erano stati ritualmente notificati al sig. presso le residenze anagraficamente risultanti nel corso Pt_2 degli anni interessati. La causa di natura essenzialmente documentale veniva discussa e decisa come da separata sentenza pronunciata all'esito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter cod. proc. civ. «««»»» Il ricorso si palesa manifestamente infondato e deve essere pertanto integralmente rigettato. Infatti, parte ricorrente non ha prodotto elementi idonei ad infirmare la prova documentale (cfr. art. 2708 cod. civ.) della regolarità delle notificazioni così documentate dall' CP_1
Tutti gli avvisi di addebito in questione si palesano regolarmente notificati al sig. Parte_2 presso le residenze di quest'ultimo, risultanti dalla certificazione estratta dall'anagrafe tributaria (cfr. doc. allegato al n. 16 della memoria : CP_1
- Aprilia, via dei Lecci n. 18, residenza dal 6 febbraio 2014 al 15 novembre 2016;
- Aprilia, via Buon Riposo n. 9, residenza dal 15 novembre 2016 al 3 aprile 2018;
- Aprilia, via Torre del Padiglione n. 37, residenza dal 3 aprile 2018 al 29 dicembre 2023. In particolare, in relazione ai sette avvisi di addebito relativi ai contributi dovuti dal sig. Parte_2 alla Gestione Commercianti, si rileva quanto segue:
[...]
a) l'avviso di addebito n. 357 2016 00014933 38 000, per l'importo di euro 1.915,63, relativo a contributi fissi, I.V.S. dovuti alla Gestione commercianti per il periodo da gennaio a giugno 2015, è stato regolarmente notificato in data 18 giugno 2016 per compiuta giacenza (cfr. doc. allegati ai nn. 2 e 3 della memoria;
CP_1
b) l'avviso di addebito n. 357 2016 00037106 77 000, per l'importo di euro 1.920,31, relativo a contributi fissi, dovuti alla Gestione commercianti per il periodo da luglio a dicembre 2015, è stato regolarmente notificato in data 29 dicembre 2016 per compiuta giacenza (cfr. doc. allegati ai nn. 4 e 5 della memoria;
CP_1
c) l'avviso di addebito n. 357 2017 00021420 91 000, per l'importo di euro 3.954,10, relativo a contributi fissi, dovuti alla Gestione commercianti per il periodo da gennaio a dicembre 2016, è stato regolarmente notificato in data 10 ottobre 2017 per compiuta giacenza (cfr. doc. allegati ai nn. 6 e 7 della memoria;
CP_1
d) l'avviso di addebito n. 357 2018 00046697 55 000, per l'importo di euro 2.020,78, relativo a contributi fissi, dovuti alla Gestione commercianti per il periodo da ottobre 2017 a marzo 2018, è stato regolarmente notificato in data 21 gennaio 2019 (cfr. doc. allegati ai nn. 8 e 9 della memoria;
CP_1
e) l'avviso di addebito n. 357 2019 00017885 56 000, per l'importo di euro 2.054,10, relativo a contributi fissi, dovuti alla Gestione commercianti per il periodo da aprile a settembre 2018, è stato regolarmente notificato in data 30 luglio 2019 (cfr. doc. allegati ai nn. 10 e 11 della memoria;
CP_1
f) l'avviso di addebito n. 357 2019 00041662 25 000, per l'importo di euro 2.052,06, relativo a contributi fissi, dovuti alla Gestione commercianti per il periodo da ottobre 2018 a marzo 2019, è stato regolarmente notificato in data 27 dicembre 2019 (cfr. doc. allegati ai nn. 12 e 13 della memoria;
CP_1
g) l'avviso di addebito n. 357 2021 00017928 65 000, per l'importo di euro 3.309,36, relativo a contributi fissi, dovuti alla Gestione commercianti per il periodo da aprile a settembre 2019, è stato regolarmente notificato in data 18 dicembre 2021 (cfr. doc. allegati ai nn. 14 e 15 della memoria . CP_1
Una volta accertata la rituale notificazione degli avvisi di addebito dell il ricorso introduttivo deve CP_1 considerarsi proposto oltre il termine perentorio di quaranta giorni previsto dall'art. 24, quinto comma, del D. Lgs. n. 46/1999, con la conseguente definitività dei crediti portati dagli avvisi di addebito oggetto di causa e l'inammissibilità dell'impugnazione degli atti presupposti all'iscrizione ipotecaria. Ne consegue ancora che eventuali eccezioni relative alla prescrizione maturata prima della notificazione degli avvisi di addebito non possono più essere utilmente proposte, poiché esse avrebbero dovuto formare oggetto di tempestiva opposizione nei confronti degli atti stessi entro il termine perentorio di quaranta giorni. Per quanto riguarda poi la prescrizione maturata successivamente alle notifiche, dalla documentazione in atti risulta che il decorso del termine è stato più volte interrotto dalle intimazioni di pagamento e dalle comunicazioni preventive di iscrizione ipotecaria depositate in giudizio dal Concessionario della riscossione, nonché sospeso per il periodo espressamente previsto dalla normativa emergenziale richiamata dalle parti (cfr. D.L. n. 18/2020). Nessuno dei crediti posti a fondamento dell'iscrizione ipotecaria risulta, pertanto, estinto per prescrizione. La parte ricorrente, inoltre, non ha sollevato contestazioni specifiche – né articolato prova alcuna – in ordine alla fondatezza nel merito della pretesa creditoria contributiva, la quale deve pertanto ritenersi non contestata e, in ogni caso, pienamente sorretta dalla documentazione prodotta dall CP_1
L'opposizione risulta, dunque, manifestamente infondata anche sotto tale profilo. Da ultimo il Tribunale non può non stigmatizzare, nel caso di specie, la peculiare condotta processuale del sig. lesiva dei principi costituzionali sul “giusto processo” di cui all'art. 111, Parte_2 secondo comma, Cost. che evidenzia un uso distorto dello strumento processuale. La proposizione in questa sede di difese manifestamente infondate si pone in aperto contrasto con il principio, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'abuso dello strumento processuale ricorre non solo quando la parte agisca con dolo, ma anche quando la sua condotta riveli “un grado di negligenza grave e inescusabile nella proposizione o nella resistenza dell'azione” (Cass. civ., sez. III, 30 ottobre 2018, n. 27524; Cass. civ., sez. VI-3, 20 aprile 2017, n. 9962). È stato infatti precisato che la responsabilità ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ. è configurabile quando la parte sostenga pretese
“manifestamente infondate, in assenza di qualsiasi ragionevole margine di opinabilità” (Cass. civ., sez. III, 22 gennaio 2019, n. 1564), o utilizzi il processo “per finalità dilatorie o defatigatorie” (Cass. civ., sez. II, 17 luglio 2014, n. 16308). Ne consegue la sussistenza dei presupposti per la condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96, comma 3, cod. proc. civ., per responsabilità aggravata, con liquidazione equitativa del danno, secondo i criteri fatti propri dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. III, 31 ottobre 2019, n. 28130). All'esito delle riferite premesse, il sig. come rappresentato, dovrà essere condannato Parte_2 ai sensi dell'art. 96, comma 3, cod. proc. civ., al pagamento in favore dell e dell CP_1 [...] in solido e complessivamente della somma di euro 1.000,00 a titolo di Controparte_2 responsabilità aggravata, somma che il Tribunale ritiene di liquidare in via equitativa. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'opponente e si liquidano alla stregua del DM Giustizia n. 55/2014 e s.m.i.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'opposizione avverso l'iscrizione ipotecaria n. 229 del 9 gennaio 2025, disposta dall Controparte_2
, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
[...]
1) rigetta integralmente il ricorso proposto da quale amministratrice di sostegno del sig. Parte_1
Parte_2
2) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in solido complessivamente in favore dell' e dell' , in € 2.000,00 per compensi professionali, CP_1 Controparte_2 oltre accessori di legge;
3) condanna altresì il sig. come rappresentato, ai sensi dell'art. 96, comma 3, cod. Parte_2 proc. civ., al pagamento in favore delle amministrazioni resistenti in solido e complessivamente della somma di € 1.000,00 a titolo di responsabilità aggravata, somma che ritiene di liquidare in via equitativa. Così deciso in Roma il 04/12/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo Mormile
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Prima Sezione Lavoro in composizione monocratica in persona del Giudice del Lavoro dott. Paolo Mormile, all'udienza del 03/12/2025, sostituita dalla trattazione scritta ex art. 127-ter cod. proc. civ. nella causa R.G. n. 19354/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
«««»»»
TRA
, in qualità di amministratrice di sostegno del sig. Parte_1 Parte_2 rappresentata e difesa come in atti dall'avv. ; Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso come in epigrafe dall'avv. Emanuele De Rose e dall'avv. Massimiliano Morelli per procura generale alle liti;
RESISTENTE
NONCHÉ
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_2 difesa come in atti dall'avv. Francesco Ucci per procura in atti;
RESISTENTE «««»»»
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28 maggio 2025, l'istante in epigrafe, in qualità di amministratrice di sostegno del sig. proponeva opposizione avverso l'iscrizione ipotecaria n. 229 del 9 Parte_2 gennaio 2025, disposta dall' sull'immobile sito in Roma, via Luigi Controparte_2
Ferretti n. 25, interno 4, deducendo l'omessa notificazione di dodici avvisi di addebito emessi dall CP_1
e relativi a contributi dovuti alla Gestione Commercianti tra gli anni 2015 e 2019, nonché eccependo la prescrizione dei relativi crediti. L' , costituendosi in giudizio, chiariva che gli avvisi rilevanti, ai fini Controparte_2 dell'iscrizione ipotecaria, erano otto e non dodici, e chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa dell' trattandosi di pretese creditorie di natura previdenziale. CP_1
Il Tribunale, con provvedimento del 31 agosto 2025, accoglieva l'istanza in epigrafe, fissando un termine per la notificazione dell'atto di chiamata, che veniva eseguita l'8 settembre 2025. Costituitosi in giudizio, l' rilevava, anzitutto, che uno degli otto avvisi di addebito risultava CP_1 sgravato, sicché quelli rilevanti nella causa erano soltanto sette, deducendo per contro che tutti tali atti erano stati ritualmente notificati al sig. presso le residenze anagraficamente risultanti nel corso Pt_2 degli anni interessati. La causa di natura essenzialmente documentale veniva discussa e decisa come da separata sentenza pronunciata all'esito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter cod. proc. civ. «««»»» Il ricorso si palesa manifestamente infondato e deve essere pertanto integralmente rigettato. Infatti, parte ricorrente non ha prodotto elementi idonei ad infirmare la prova documentale (cfr. art. 2708 cod. civ.) della regolarità delle notificazioni così documentate dall' CP_1
Tutti gli avvisi di addebito in questione si palesano regolarmente notificati al sig. Parte_2 presso le residenze di quest'ultimo, risultanti dalla certificazione estratta dall'anagrafe tributaria (cfr. doc. allegato al n. 16 della memoria : CP_1
- Aprilia, via dei Lecci n. 18, residenza dal 6 febbraio 2014 al 15 novembre 2016;
- Aprilia, via Buon Riposo n. 9, residenza dal 15 novembre 2016 al 3 aprile 2018;
- Aprilia, via Torre del Padiglione n. 37, residenza dal 3 aprile 2018 al 29 dicembre 2023. In particolare, in relazione ai sette avvisi di addebito relativi ai contributi dovuti dal sig. Parte_2 alla Gestione Commercianti, si rileva quanto segue:
[...]
a) l'avviso di addebito n. 357 2016 00014933 38 000, per l'importo di euro 1.915,63, relativo a contributi fissi, I.V.S. dovuti alla Gestione commercianti per il periodo da gennaio a giugno 2015, è stato regolarmente notificato in data 18 giugno 2016 per compiuta giacenza (cfr. doc. allegati ai nn. 2 e 3 della memoria;
CP_1
b) l'avviso di addebito n. 357 2016 00037106 77 000, per l'importo di euro 1.920,31, relativo a contributi fissi, dovuti alla Gestione commercianti per il periodo da luglio a dicembre 2015, è stato regolarmente notificato in data 29 dicembre 2016 per compiuta giacenza (cfr. doc. allegati ai nn. 4 e 5 della memoria;
CP_1
c) l'avviso di addebito n. 357 2017 00021420 91 000, per l'importo di euro 3.954,10, relativo a contributi fissi, dovuti alla Gestione commercianti per il periodo da gennaio a dicembre 2016, è stato regolarmente notificato in data 10 ottobre 2017 per compiuta giacenza (cfr. doc. allegati ai nn. 6 e 7 della memoria;
CP_1
d) l'avviso di addebito n. 357 2018 00046697 55 000, per l'importo di euro 2.020,78, relativo a contributi fissi, dovuti alla Gestione commercianti per il periodo da ottobre 2017 a marzo 2018, è stato regolarmente notificato in data 21 gennaio 2019 (cfr. doc. allegati ai nn. 8 e 9 della memoria;
CP_1
e) l'avviso di addebito n. 357 2019 00017885 56 000, per l'importo di euro 2.054,10, relativo a contributi fissi, dovuti alla Gestione commercianti per il periodo da aprile a settembre 2018, è stato regolarmente notificato in data 30 luglio 2019 (cfr. doc. allegati ai nn. 10 e 11 della memoria;
CP_1
f) l'avviso di addebito n. 357 2019 00041662 25 000, per l'importo di euro 2.052,06, relativo a contributi fissi, dovuti alla Gestione commercianti per il periodo da ottobre 2018 a marzo 2019, è stato regolarmente notificato in data 27 dicembre 2019 (cfr. doc. allegati ai nn. 12 e 13 della memoria;
CP_1
g) l'avviso di addebito n. 357 2021 00017928 65 000, per l'importo di euro 3.309,36, relativo a contributi fissi, dovuti alla Gestione commercianti per il periodo da aprile a settembre 2019, è stato regolarmente notificato in data 18 dicembre 2021 (cfr. doc. allegati ai nn. 14 e 15 della memoria . CP_1
Una volta accertata la rituale notificazione degli avvisi di addebito dell il ricorso introduttivo deve CP_1 considerarsi proposto oltre il termine perentorio di quaranta giorni previsto dall'art. 24, quinto comma, del D. Lgs. n. 46/1999, con la conseguente definitività dei crediti portati dagli avvisi di addebito oggetto di causa e l'inammissibilità dell'impugnazione degli atti presupposti all'iscrizione ipotecaria. Ne consegue ancora che eventuali eccezioni relative alla prescrizione maturata prima della notificazione degli avvisi di addebito non possono più essere utilmente proposte, poiché esse avrebbero dovuto formare oggetto di tempestiva opposizione nei confronti degli atti stessi entro il termine perentorio di quaranta giorni. Per quanto riguarda poi la prescrizione maturata successivamente alle notifiche, dalla documentazione in atti risulta che il decorso del termine è stato più volte interrotto dalle intimazioni di pagamento e dalle comunicazioni preventive di iscrizione ipotecaria depositate in giudizio dal Concessionario della riscossione, nonché sospeso per il periodo espressamente previsto dalla normativa emergenziale richiamata dalle parti (cfr. D.L. n. 18/2020). Nessuno dei crediti posti a fondamento dell'iscrizione ipotecaria risulta, pertanto, estinto per prescrizione. La parte ricorrente, inoltre, non ha sollevato contestazioni specifiche – né articolato prova alcuna – in ordine alla fondatezza nel merito della pretesa creditoria contributiva, la quale deve pertanto ritenersi non contestata e, in ogni caso, pienamente sorretta dalla documentazione prodotta dall CP_1
L'opposizione risulta, dunque, manifestamente infondata anche sotto tale profilo. Da ultimo il Tribunale non può non stigmatizzare, nel caso di specie, la peculiare condotta processuale del sig. lesiva dei principi costituzionali sul “giusto processo” di cui all'art. 111, Parte_2 secondo comma, Cost. che evidenzia un uso distorto dello strumento processuale. La proposizione in questa sede di difese manifestamente infondate si pone in aperto contrasto con il principio, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'abuso dello strumento processuale ricorre non solo quando la parte agisca con dolo, ma anche quando la sua condotta riveli “un grado di negligenza grave e inescusabile nella proposizione o nella resistenza dell'azione” (Cass. civ., sez. III, 30 ottobre 2018, n. 27524; Cass. civ., sez. VI-3, 20 aprile 2017, n. 9962). È stato infatti precisato che la responsabilità ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ. è configurabile quando la parte sostenga pretese
“manifestamente infondate, in assenza di qualsiasi ragionevole margine di opinabilità” (Cass. civ., sez. III, 22 gennaio 2019, n. 1564), o utilizzi il processo “per finalità dilatorie o defatigatorie” (Cass. civ., sez. II, 17 luglio 2014, n. 16308). Ne consegue la sussistenza dei presupposti per la condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96, comma 3, cod. proc. civ., per responsabilità aggravata, con liquidazione equitativa del danno, secondo i criteri fatti propri dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. III, 31 ottobre 2019, n. 28130). All'esito delle riferite premesse, il sig. come rappresentato, dovrà essere condannato Parte_2 ai sensi dell'art. 96, comma 3, cod. proc. civ., al pagamento in favore dell e dell CP_1 [...] in solido e complessivamente della somma di euro 1.000,00 a titolo di Controparte_2 responsabilità aggravata, somma che il Tribunale ritiene di liquidare in via equitativa. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'opponente e si liquidano alla stregua del DM Giustizia n. 55/2014 e s.m.i.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'opposizione avverso l'iscrizione ipotecaria n. 229 del 9 gennaio 2025, disposta dall Controparte_2
, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
[...]
1) rigetta integralmente il ricorso proposto da quale amministratrice di sostegno del sig. Parte_1
Parte_2
2) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in solido complessivamente in favore dell' e dell' , in € 2.000,00 per compensi professionali, CP_1 Controparte_2 oltre accessori di legge;
3) condanna altresì il sig. come rappresentato, ai sensi dell'art. 96, comma 3, cod. Parte_2 proc. civ., al pagamento in favore delle amministrazioni resistenti in solido e complessivamente della somma di € 1.000,00 a titolo di responsabilità aggravata, somma che ritiene di liquidare in via equitativa. Così deciso in Roma il 04/12/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo Mormile