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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/10/2025, n. 9610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9610 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N.10308/2022 R G
T R I B U N A L E
DI N A P O L I
IV sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano
Il G.U. , dott.ssa Barbara Tango, ha pronunciato la seguente sentenza , riservata all'udienza del
27/6/2025 nella causa civile di primo grado iscritta al n.10308/2022 R.G.
tra
nata a [...] il [...] – c.f. Parte_1 [...]
rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Luciano Accardo - c.f. C.F._1
, indirizzo PEC: presso il cui studio in Napoli CodiceFiscale_2 Email_1
in via S. Teresa degli Scalzi n. 118, elettivamente domicilia Attrice
e
- (P. Iva ) con sede legale in Bologna alla Controparte_1 P.IVA_1
Via Stalingrado n. 45, in persona del suo procuratore ad negotia Dott. , munito dei CP_2
poteri di rappresentanza legale in forza di procura speciale del 16.12.2016 in autentica Notaio dott.
di Bologna, ai nn. 84761/8412 di rep./fasc., elettivamente domiciliata, per il Persona_1
presente giudizio, in Napoli alla Via Del Parco Margherita n. 4, presso lo studio dell'Avv. Riccardo
RR ), che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti C.F._3
Convenuta
nonchè
(C.F. ), residente in [...] CodiceFiscale_4
Loyola n. 110;
Convenuto contumace oggetto: risarcimento danni conclusioni per le parti costituite : come da atti costitutivi e successivi verbali e note
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che la presente sentenza sarà redatta in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp att. C.p.c. .
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha adito il giudice nei confronti di Parte_1
e della al fine di ottenere il risarcimento dei danni e Controparte_3 Controparte_4
lesioni subite il giorno 2/5/20, verso le ore 17.00, in Napoli alla via dell'Epomeo, allorchè stava attraversando la sede stradale, sulle strisce personali, situate all'altezza dell'intersezione con via
SL AN, e veniva investita dalla microcar targata EC09718, di proprietà di CP_3
e coperta polizza assicurativa della;
in rituale contumacia
[...] Controparte_1
del si è costituita la contestando la domanda in fatto e diritto quindi CP_3 Controparte_4
è stata espletata l'istruttoria ed escussi i testi e quindi espletata Testimone_1 Testimone_2
C.T.U. medica del 19/3/2025 a firma del dott . Persona_2
Quanto alla proponibilità della domanda, l'attrice ha documentalmente provato di aver ottemperato al disposto legislativo , formulando preventiva e specifica richiesta di risarcimento dei danni in via bonaria alla a mezzo PEC con cui ha descritto Controparte_4
compiutamente il sinistro e le parti coinvolte, ed attendendo il decorso del termine di legge per instaurare il presente giudizio.
L'atto di citazione è valido sotto il profilo della causa petendi e del petitum formale e sostanziale ed
è inoltre procedibile stante l'invito alla negoziazione in atti;
quanto alla titolarità attiva e passiva sono comprovate dalle prove testimoniali, dalla documentazione sanitaria, dalla visura PRA del veicolo microcar targata EC09718 ( cfr in tema sent Cass n. 8415/2006, n. 4755/2016) , dal difetto di contestazione, anche stragiudiziale, da parte della società , mentre , in Controparte_4
ordine alla dinamica del sinistro, nella fattispecie trova operatività l'art. 2054 c.c. co. 1° in base al quale il conducente del veicolo è obbligato “a risarcire il danno prodotto a persone……se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
Trattasi di un caso in cui vi è presunzione relativa di responsabilità e in tema la S.C. ha chiarito che la prova liberatoria non deve necessariamente essere data in modo diretto , potendo invece risultare anche dall'accertamento che il comportamento della vittima sia stato il fattore causale esclusivo dell'evento dannoso , non evitabile dal conducente , attese le circostanze del caso concreto e la conseguente impossibilità di attuare una qualche idonea manovra di emergenza ( cfr. ord Cass n.
4551/2017, ord Cass n. 931/2025 “In tema di circolazione stradale ed in ipotesi d'investimento di pedone, ai fini del superamento della presunzione di responsabilità del conducente, prevista dall'art. 2054, comma 1, c.c., non è sufficiente la prova che la velocità tenuta dal veicolo era pari al limite massimo consentito, dovendosi invece dimostrare che essa era adeguata alle circostanze di tempo e di luogo in essere al momento del sinistro, ex art. 141 c.d.s., posto che l'ente proprietario della strada regola la velocità stabilendo il massimo consentito in relazione a condizioni ottimali”; ord Cass n. 2433/2024 “In materia di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di un pedone, la lettura combinata dell'art. 2054 - che pone una regola nella quale la prevenzione è prevalentemente a carico del conducente del veicolo investitore
- e dell'art. 1227 c.c. esige da parte del giudice di merito che si svolga uno specifico accertamento delle rispettive colpe in relazione alla particolarità del singolo caso in esame” ).
Ora, con riferimento alla dinamica del sinistro in oggetto, i testi attorei così si sono espressi: “…. non sono amico né parente di Nel 20 , il 2 maggio intorno alle 17 ero con un Parte_1
amico e passeggiavo in via Dell'Epomeo che è a doppio senso di marcia. Ho visto un'auto che si dirigeva verso Pianura e si è fermata davanti alle strisce pedonali per far passare una signora che stava attraversando la strada sulle strisce. Ad un certo punto è sopraggiunta da tergo una microcar che ha superato da destra l'auto e non si fermata andando a colpire la signora sul fianco destro con la sua parte anteriore . La signora era al centro delle strisce pedonali che coprono l'intera carreggiata La signora stava andando da sinistra a destra rispetto al senso di marcia delle auto. Io ho visto bene tutto perché ero a pochi metri di distanza C'era luce solare. La signora è caduta sul lato sinistro e lamentava dolori a tutti il corpo Non ho mai testimoniato per incidenti stradali. A bordo della microcar vi erano due ragazzi che si sono fermati. La signora ha chiamato dei suoi parenti e io ho aspettato lì e ho dato loro il mio numero. Poi sono andato via e non so se è arrivata
l'Autorità o l'ambulanza La signora camminava normalmente sulle strisce pedonali e non andava di corsa Altre persone si sono avvicinate e hanno prestato soccorso Non conosco tale
[...]
Per ogni corsia di marcia è possibile il transito di due veicoli e non vi erano altre auto Tes_2 parcheggiate di lato.”( teste ); “ Indifferente Circa dieci anni fa ho fatto il Testimone_1
testimone per un incidente stradale di un estraneo, davanti al Giudice di Pace di Napoli Sono autista Il pomeriggio di inizio maggio 20 mi trovavo in via Dell'Epomeo a piedi e stavo vedendo dei negozi e frequento spesso quella via. Ero solo e mentre mi trovavo sul marciapiede di fronte ad un benzinaio ESSO, nel punto in cui la strada è a doppio senso di marcia , ho visto una signora che attraversava la strada davanti a me nello stesso senso , con spalle al benzinaio, sulle strisce pedonali e un'auto, proveniente dalla destra della signora e di me, si è fermata per farla passare ma una minicar 50 ha sorpassato l'auto alla sua destra , non ha visto la signora e con la parte anteriore ha urtato il fianco destro della signora che è caduta sulla sinistra IL fatto si è verificato quando la signora aveva quasi finito l'attraversamento e io ero a circa 7-10 metri dietro di lei. La minicar con a bordo due ragazzi si è fermata e i ragazzi hanno soccorso la signora così come me e altre persone. La signora lamentava dolori a fianco destro ed è stata chiamata l'ambulanza ma io intanto sono andato via dopo aver dato il mio numero alla signora che ha detto chiamarsi . Pt_1
Non ricordo la presenza di semafori in quel punto Il quel punto la strada è rettilinea e c'era luce solare” ( teste ). Testimone_2
Ritiene questo giudice che la dinamica del sinistro dedotta ed allegata da parte attrice nell'atto di costituzione sia comprovata dalle dichiarazioni precise ed analitiche dei testi della cui attendibilità sia intrinseca che estrinseca non è vi è motivo di dubitare di tal che può concludersi nel senso della piena responsabilità di , ex art 2054 cc primo comma, nella causazione del sinistro Controparte_3
sena che nulla possa imputarsi alla che regolarmente stava attraversando la strada sulle Pt_1
strisce pedonali al momento dell'investimento di tal che e l' Controparte_3 Controparte_4
vanno condannati in solido al risarcimento dei danni subiti da .
[...] Parte_1
Con riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale oggetto della pretesa risarcitoria, con un innovativo orientamento giurisprudenziale, richiamato e fatto proprio anche dalla Corte
Costituzionale nella sentenza n. 233/03 e modificato solo in parte dalla S.C. a S.U .nella sentenza n.
26972 dell'11/11/08, , la S.C. ha chiarito che il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. non si identifica più con il danno morale soggettivo ma nel quadro di un sistema ormai bipolare del danno patrimoniale e non patrimoniale, un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. (ex art. 32 Cost.) porta a ricomprendere nell'astratta previsione della citata norma ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona e dunque il danno morale , inteso quale turbamento dello stato d'animo e dolore intimo della vittima e il danno biologico in senso stretto inteso come lesione dell'interesse , costituzionalmente garantito,
all'integrità psico-fisica della persona, conseguente ad un accertamento medico comprensivo del danno estetico, alla sessualità , alla vita di relazione, del danno spesso definito in giurisprudenza e dottrina come esistenziale, derivante dalla lesione di altri interessi di rango costituzionale inerenti alla persona e cioè il danno derivante dallo sconvolgimento delle abitudini di vita che costringono il danneggiato, e/o la sua famiglia in caso di lesioni gravi , alla forzosa rinuncia allo svolgimento di attività fonte di gratificazione ( cfr. in tema sent. Cass. n. 7281/03, sent. Cass. n. 7282/03, sent.
Cass. n. 7283/03, sent. Cass. n. 8827/03, sent. Cass. n. 8828/03).
Non solo, ma partendo da tale orientamento giurisprudenziale , vi è stata una recente evoluzione della S.C. che così da ultimo ha condivisibilmente statuito: “In tema di risarcimento del danno non
patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito,
dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente
valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il
suo impatto modificativo “in pejus” con la vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla
vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto
dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della
Corte costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e del recente intervento del legislatore (artt. 138 e 139
C.d.A., come modificati dalla legge annuale per il Mercato e la Concorrenza del 4 agosto 2017 n.
124) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la
quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali,
costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con
tutti i mezzi di prova normativamente previsti” (Sent Cass n. 901/20 ) , che “In tema di danno
non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico - inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che
esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali – e del
danno cd. esistenziale, atteso che quest'ultimo consiste proprio nel “vulnus” arrecato a tutti gli
aspetti dinamico-relazionali della persona conseguenti alla lesione della salute , mentre una
differente ed autonoma valutazione deve essere compiuta, invece, con riferimento alla sofferenza
interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute (c.d. danno
morale), come confermato dalla nuova formulazione dell'art. 138, comma 2, lettera e) del d.lgs. n.
209 del 2005, nel testo modificato dalla l. n. 124 del 2017” ( la sentenza sopra citata) e che: “In
tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la
congiunta attribuzione del "danno biologico" e del "danno dinamico-relazionale", atteso che con
quest'ultimo si individuano pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità
permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente
dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale). Non costituisce invece duplicazione la congiunta
attribuzione del "danno biologico" e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi
che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla
determinazione medico-legale del grado di percentuale di invalidità permanente, rappresentati
dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la
paura, la disperazione). Ne deriva che, ove sia dedotta e provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi
non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e
liquidazione ( ord Cass n. 7513/20).
In altre parole la S.C. , sulla base delle nuove definizioni di danno non patrimoniale di cui all'art
138 del decreto legislativo 205/2005, ha evidenziato che la liquidazione unitaria del danno non patrimoniale (come quella prevista per il danno patrimoniale) deve essere intesa nel senso di attribuire al soggetto danneggiato una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito tanto sotto l'aspetto della sofferenza interiore, quanto sotto il profilo dell'alterazione o modificazione peggiorativa della vita di relazione, considerata in ogni sua forma ed in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche e che , non diversamente da quanto avviene in caso di lesione della salute con riferimento al c.d. danno biologico , ogni altro
“vulnus” arrecato ad un valore od interesse costituzionalmente tutelato deve essere valutato e accertato, all'esito di compiuta istruttoria ed in assenza di qualsiasi automatismo, sotto il duplice aspetto, della sofferenza morale e della privazione, diminuzione o modificazione delle attività
dinamico-relazionali precedentemente esplicate dal soggetto danneggiato.
Infatti la natura unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale, come predicata dalle sezioni unite della S.C., deve essere interpretata, rispettivamente, nel senso di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica e come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni risarcitorie, attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, e di non oltrepassare una soglia minima di apprezzabilità, procedendo ad un accertamento concreto e non astratto, dando ingresso a tutti i mezzi di prova normativamente previsti, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni.
In definitiva, nella fattispecie in esame, partendo da tali presupposti e dalla premessa che in realtà
sussistono solo due aspetti essenziali della sofferenza: il dolore interiore, e la significativa
alterazione della vita quotidiana, e che solo essi sono autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti, al di là di sommarie quanto impredicabili generalizzazioni, in ordine alle lesioni e ai danni subiti dall'attore, gli stessi sono desumibili dalla documentazione allegata (referto SL , certificati medici) e dalla relazione del
C.T.U. dott. , da cui non vi è alcun motivo per discostarsi poiché corretta e Persona_2
congruamente motivata, relazione che ha individuato i postumi permanenti nel 6% (il 7% non risulta provato con certezza;
lievi postumi di tipo antalgico soggettivo da trauma contusivo gomito
sinistro, ginocchio sini-stro, spalla sinistra, anca sinistra, trauma cranico non commotivo, escoria-
zioni ginocchio sinistro) ; quanto alla sofferenza interiore e alla privazione di particolari attività dinamico-relazionali, ritiene questo giudice che nessuna voce debba essere riconosciuta in più
rispetto a quella che qui di seguito sarà determinata a titolo di danno non patrimoniale alla salute in quanto è stato comprovato solo che l'attore ha sofferto e soffre dei normali postumi già di per sé
considerati e risarciti con la liquidazione del danno biologico temporaneo e permanente che qui di seguito verrà fatta , postumi che non giustificano il riconoscimento di un'ulteriore somma risarcitoria.
Va da ultimo rilevato, con riferimento alle critiche mosse da parte attrice alla perizia del C.T.U., che quest'ultimo ha compiutamente risposto ai suoi rilievi chiarendo e ribadendo che “i postumi del
trauma cranico conseguiti all'ematoma sub aracnoideo da focolai lacero contusivo in sede cortico
sottocorticale fronto parietale dx con secondaria epilessia post-traumatica e di un trauma
articolare di spalla sx e ginocchio sx con rispettiva evidenza strumentale di lesione del m.
sovraspinoso e del menisco mediale associata a distrazione del LCA con secondaria sindrome
depressiva reattiva, ormai a distanza di tanti anni erano ormai estremamente tenui” ( pag 16 e 17 )
e che “che da quattro anni e mezzo non vi è più una prescrizione terapeutica o un controllo clinico,
il che documenta incontrovertibilmente che ormai le crisi epilettiche sono finite, dando ragione al
mio esame clinico ed alla mia valutazione, che pertanto non posso che confermare” ( pag 18).
Sulla base del DM 18/7/2025 va riconosciuta per le lesioni riscontrate , all'attualità ivi compreso il danno emergente, la somma di €7.615,00 (6% di danno permanente attesa l'età, 55 anni al momento del sinistro senza alcun aumento né personalizzazione e senza che sia stata raggiunta la prova certa del grado d'invalidità pari al 7% ), a titolo di invalidità temporanea totale (37 gg)
€2.078,66 e a titolo di invalidità temporanea parziale (30 gg al 50%, 25 gg al 25%) €2.106,75 per un totale di €11.800,41 oltre interessi legali dall'1/1/2021 al saldo (a titolo di interessi compensativi cfr sent Cass n. 25571/2011 e Cass. n. 3931/2010, ord Cass n. 7267/20 secondo cui
“In tema di danno da ritardo nel pagamento di debito di valore, il riconoscimento di interessi
compensativi costituisce una mera modalità liquidatoria alla quale il giudice può far ricorso col
limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito. Non gli è invece inibito, purché esibisca una motivazione sufficiente a dar
conto del metodo utilizzato, di riconoscere interessi anche al tasso legale su somme
progressivamente rivalutate;
ovvero sulla somma integralmente rivalutata, ma da epoca
intermedia; ovvero, sempre sulla somma rivalutata e con decorrenza dalla data del fatto, ma con
un tasso medio di interesse, in modo da tener conto che essi decorrono su una somma che
inizialmente non era di quell'entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato
finale; ovvero, di non riconoscerli affatto, in relazione a parametri di valutazione costituiti dal
tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo
considerato”) .
Non sono state documentate spese mediche e non sono prospettabili spese future;
nessun'altra voce di danno è stata provata né può essere presunta.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno liquidate sulla base del DM 55/2014 e della somma realmente riconosciuta , valore medio dello scaglione fino ad
€26.000,00 ridotto stante la non difficoltà delle questioni affrontate, con attribuzione in favore dell'avv.to Luciano Accardo .
P.Q.M.
Il Giudice, pronunziando nella causa promossa come in narrativa, così provvede :
Accoglie la domanda attorea per quanto di ragione e condanna i convenuti in solido al pagamento in favore di della somma €11.800,41 oltre interessi legali dall'1/1/2021 al saldo. Parte_1
Condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese di lite che si liquidano in €3.700,00
per compenso ed € 780,00 per spese, oltre iva e cpa come per legge se documentate, rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, con attribuzione in favore dell'avv.to Luciano
Accardo.
Napoli 24/10/2025 IL G.U.
T R I B U N A L E
DI N A P O L I
IV sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano
Il G.U. , dott.ssa Barbara Tango, ha pronunciato la seguente sentenza , riservata all'udienza del
27/6/2025 nella causa civile di primo grado iscritta al n.10308/2022 R.G.
tra
nata a [...] il [...] – c.f. Parte_1 [...]
rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Luciano Accardo - c.f. C.F._1
, indirizzo PEC: presso il cui studio in Napoli CodiceFiscale_2 Email_1
in via S. Teresa degli Scalzi n. 118, elettivamente domicilia Attrice
e
- (P. Iva ) con sede legale in Bologna alla Controparte_1 P.IVA_1
Via Stalingrado n. 45, in persona del suo procuratore ad negotia Dott. , munito dei CP_2
poteri di rappresentanza legale in forza di procura speciale del 16.12.2016 in autentica Notaio dott.
di Bologna, ai nn. 84761/8412 di rep./fasc., elettivamente domiciliata, per il Persona_1
presente giudizio, in Napoli alla Via Del Parco Margherita n. 4, presso lo studio dell'Avv. Riccardo
RR ), che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti C.F._3
Convenuta
nonchè
(C.F. ), residente in [...] CodiceFiscale_4
Loyola n. 110;
Convenuto contumace oggetto: risarcimento danni conclusioni per le parti costituite : come da atti costitutivi e successivi verbali e note
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che la presente sentenza sarà redatta in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp att. C.p.c. .
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha adito il giudice nei confronti di Parte_1
e della al fine di ottenere il risarcimento dei danni e Controparte_3 Controparte_4
lesioni subite il giorno 2/5/20, verso le ore 17.00, in Napoli alla via dell'Epomeo, allorchè stava attraversando la sede stradale, sulle strisce personali, situate all'altezza dell'intersezione con via
SL AN, e veniva investita dalla microcar targata EC09718, di proprietà di CP_3
e coperta polizza assicurativa della;
in rituale contumacia
[...] Controparte_1
del si è costituita la contestando la domanda in fatto e diritto quindi CP_3 Controparte_4
è stata espletata l'istruttoria ed escussi i testi e quindi espletata Testimone_1 Testimone_2
C.T.U. medica del 19/3/2025 a firma del dott . Persona_2
Quanto alla proponibilità della domanda, l'attrice ha documentalmente provato di aver ottemperato al disposto legislativo , formulando preventiva e specifica richiesta di risarcimento dei danni in via bonaria alla a mezzo PEC con cui ha descritto Controparte_4
compiutamente il sinistro e le parti coinvolte, ed attendendo il decorso del termine di legge per instaurare il presente giudizio.
L'atto di citazione è valido sotto il profilo della causa petendi e del petitum formale e sostanziale ed
è inoltre procedibile stante l'invito alla negoziazione in atti;
quanto alla titolarità attiva e passiva sono comprovate dalle prove testimoniali, dalla documentazione sanitaria, dalla visura PRA del veicolo microcar targata EC09718 ( cfr in tema sent Cass n. 8415/2006, n. 4755/2016) , dal difetto di contestazione, anche stragiudiziale, da parte della società , mentre , in Controparte_4
ordine alla dinamica del sinistro, nella fattispecie trova operatività l'art. 2054 c.c. co. 1° in base al quale il conducente del veicolo è obbligato “a risarcire il danno prodotto a persone……se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
Trattasi di un caso in cui vi è presunzione relativa di responsabilità e in tema la S.C. ha chiarito che la prova liberatoria non deve necessariamente essere data in modo diretto , potendo invece risultare anche dall'accertamento che il comportamento della vittima sia stato il fattore causale esclusivo dell'evento dannoso , non evitabile dal conducente , attese le circostanze del caso concreto e la conseguente impossibilità di attuare una qualche idonea manovra di emergenza ( cfr. ord Cass n.
4551/2017, ord Cass n. 931/2025 “In tema di circolazione stradale ed in ipotesi d'investimento di pedone, ai fini del superamento della presunzione di responsabilità del conducente, prevista dall'art. 2054, comma 1, c.c., non è sufficiente la prova che la velocità tenuta dal veicolo era pari al limite massimo consentito, dovendosi invece dimostrare che essa era adeguata alle circostanze di tempo e di luogo in essere al momento del sinistro, ex art. 141 c.d.s., posto che l'ente proprietario della strada regola la velocità stabilendo il massimo consentito in relazione a condizioni ottimali”; ord Cass n. 2433/2024 “In materia di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di un pedone, la lettura combinata dell'art. 2054 - che pone una regola nella quale la prevenzione è prevalentemente a carico del conducente del veicolo investitore
- e dell'art. 1227 c.c. esige da parte del giudice di merito che si svolga uno specifico accertamento delle rispettive colpe in relazione alla particolarità del singolo caso in esame” ).
Ora, con riferimento alla dinamica del sinistro in oggetto, i testi attorei così si sono espressi: “…. non sono amico né parente di Nel 20 , il 2 maggio intorno alle 17 ero con un Parte_1
amico e passeggiavo in via Dell'Epomeo che è a doppio senso di marcia. Ho visto un'auto che si dirigeva verso Pianura e si è fermata davanti alle strisce pedonali per far passare una signora che stava attraversando la strada sulle strisce. Ad un certo punto è sopraggiunta da tergo una microcar che ha superato da destra l'auto e non si fermata andando a colpire la signora sul fianco destro con la sua parte anteriore . La signora era al centro delle strisce pedonali che coprono l'intera carreggiata La signora stava andando da sinistra a destra rispetto al senso di marcia delle auto. Io ho visto bene tutto perché ero a pochi metri di distanza C'era luce solare. La signora è caduta sul lato sinistro e lamentava dolori a tutti il corpo Non ho mai testimoniato per incidenti stradali. A bordo della microcar vi erano due ragazzi che si sono fermati. La signora ha chiamato dei suoi parenti e io ho aspettato lì e ho dato loro il mio numero. Poi sono andato via e non so se è arrivata
l'Autorità o l'ambulanza La signora camminava normalmente sulle strisce pedonali e non andava di corsa Altre persone si sono avvicinate e hanno prestato soccorso Non conosco tale
[...]
Per ogni corsia di marcia è possibile il transito di due veicoli e non vi erano altre auto Tes_2 parcheggiate di lato.”( teste ); “ Indifferente Circa dieci anni fa ho fatto il Testimone_1
testimone per un incidente stradale di un estraneo, davanti al Giudice di Pace di Napoli Sono autista Il pomeriggio di inizio maggio 20 mi trovavo in via Dell'Epomeo a piedi e stavo vedendo dei negozi e frequento spesso quella via. Ero solo e mentre mi trovavo sul marciapiede di fronte ad un benzinaio ESSO, nel punto in cui la strada è a doppio senso di marcia , ho visto una signora che attraversava la strada davanti a me nello stesso senso , con spalle al benzinaio, sulle strisce pedonali e un'auto, proveniente dalla destra della signora e di me, si è fermata per farla passare ma una minicar 50 ha sorpassato l'auto alla sua destra , non ha visto la signora e con la parte anteriore ha urtato il fianco destro della signora che è caduta sulla sinistra IL fatto si è verificato quando la signora aveva quasi finito l'attraversamento e io ero a circa 7-10 metri dietro di lei. La minicar con a bordo due ragazzi si è fermata e i ragazzi hanno soccorso la signora così come me e altre persone. La signora lamentava dolori a fianco destro ed è stata chiamata l'ambulanza ma io intanto sono andato via dopo aver dato il mio numero alla signora che ha detto chiamarsi . Pt_1
Non ricordo la presenza di semafori in quel punto Il quel punto la strada è rettilinea e c'era luce solare” ( teste ). Testimone_2
Ritiene questo giudice che la dinamica del sinistro dedotta ed allegata da parte attrice nell'atto di costituzione sia comprovata dalle dichiarazioni precise ed analitiche dei testi della cui attendibilità sia intrinseca che estrinseca non è vi è motivo di dubitare di tal che può concludersi nel senso della piena responsabilità di , ex art 2054 cc primo comma, nella causazione del sinistro Controparte_3
sena che nulla possa imputarsi alla che regolarmente stava attraversando la strada sulle Pt_1
strisce pedonali al momento dell'investimento di tal che e l' Controparte_3 Controparte_4
vanno condannati in solido al risarcimento dei danni subiti da .
[...] Parte_1
Con riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale oggetto della pretesa risarcitoria, con un innovativo orientamento giurisprudenziale, richiamato e fatto proprio anche dalla Corte
Costituzionale nella sentenza n. 233/03 e modificato solo in parte dalla S.C. a S.U .nella sentenza n.
26972 dell'11/11/08, , la S.C. ha chiarito che il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. non si identifica più con il danno morale soggettivo ma nel quadro di un sistema ormai bipolare del danno patrimoniale e non patrimoniale, un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. (ex art. 32 Cost.) porta a ricomprendere nell'astratta previsione della citata norma ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona e dunque il danno morale , inteso quale turbamento dello stato d'animo e dolore intimo della vittima e il danno biologico in senso stretto inteso come lesione dell'interesse , costituzionalmente garantito,
all'integrità psico-fisica della persona, conseguente ad un accertamento medico comprensivo del danno estetico, alla sessualità , alla vita di relazione, del danno spesso definito in giurisprudenza e dottrina come esistenziale, derivante dalla lesione di altri interessi di rango costituzionale inerenti alla persona e cioè il danno derivante dallo sconvolgimento delle abitudini di vita che costringono il danneggiato, e/o la sua famiglia in caso di lesioni gravi , alla forzosa rinuncia allo svolgimento di attività fonte di gratificazione ( cfr. in tema sent. Cass. n. 7281/03, sent. Cass. n. 7282/03, sent.
Cass. n. 7283/03, sent. Cass. n. 8827/03, sent. Cass. n. 8828/03).
Non solo, ma partendo da tale orientamento giurisprudenziale , vi è stata una recente evoluzione della S.C. che così da ultimo ha condivisibilmente statuito: “In tema di risarcimento del danno non
patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito,
dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente
valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il
suo impatto modificativo “in pejus” con la vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla
vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto
dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della
Corte costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e del recente intervento del legislatore (artt. 138 e 139
C.d.A., come modificati dalla legge annuale per il Mercato e la Concorrenza del 4 agosto 2017 n.
124) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la
quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali,
costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con
tutti i mezzi di prova normativamente previsti” (Sent Cass n. 901/20 ) , che “In tema di danno
non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico - inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che
esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali – e del
danno cd. esistenziale, atteso che quest'ultimo consiste proprio nel “vulnus” arrecato a tutti gli
aspetti dinamico-relazionali della persona conseguenti alla lesione della salute , mentre una
differente ed autonoma valutazione deve essere compiuta, invece, con riferimento alla sofferenza
interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute (c.d. danno
morale), come confermato dalla nuova formulazione dell'art. 138, comma 2, lettera e) del d.lgs. n.
209 del 2005, nel testo modificato dalla l. n. 124 del 2017” ( la sentenza sopra citata) e che: “In
tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la
congiunta attribuzione del "danno biologico" e del "danno dinamico-relazionale", atteso che con
quest'ultimo si individuano pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità
permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente
dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale). Non costituisce invece duplicazione la congiunta
attribuzione del "danno biologico" e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi
che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla
determinazione medico-legale del grado di percentuale di invalidità permanente, rappresentati
dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la
paura, la disperazione). Ne deriva che, ove sia dedotta e provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi
non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e
liquidazione ( ord Cass n. 7513/20).
In altre parole la S.C. , sulla base delle nuove definizioni di danno non patrimoniale di cui all'art
138 del decreto legislativo 205/2005, ha evidenziato che la liquidazione unitaria del danno non patrimoniale (come quella prevista per il danno patrimoniale) deve essere intesa nel senso di attribuire al soggetto danneggiato una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito tanto sotto l'aspetto della sofferenza interiore, quanto sotto il profilo dell'alterazione o modificazione peggiorativa della vita di relazione, considerata in ogni sua forma ed in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche e che , non diversamente da quanto avviene in caso di lesione della salute con riferimento al c.d. danno biologico , ogni altro
“vulnus” arrecato ad un valore od interesse costituzionalmente tutelato deve essere valutato e accertato, all'esito di compiuta istruttoria ed in assenza di qualsiasi automatismo, sotto il duplice aspetto, della sofferenza morale e della privazione, diminuzione o modificazione delle attività
dinamico-relazionali precedentemente esplicate dal soggetto danneggiato.
Infatti la natura unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale, come predicata dalle sezioni unite della S.C., deve essere interpretata, rispettivamente, nel senso di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica e come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni risarcitorie, attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, e di non oltrepassare una soglia minima di apprezzabilità, procedendo ad un accertamento concreto e non astratto, dando ingresso a tutti i mezzi di prova normativamente previsti, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni.
In definitiva, nella fattispecie in esame, partendo da tali presupposti e dalla premessa che in realtà
sussistono solo due aspetti essenziali della sofferenza: il dolore interiore, e la significativa
alterazione della vita quotidiana, e che solo essi sono autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti, al di là di sommarie quanto impredicabili generalizzazioni, in ordine alle lesioni e ai danni subiti dall'attore, gli stessi sono desumibili dalla documentazione allegata (referto SL , certificati medici) e dalla relazione del
C.T.U. dott. , da cui non vi è alcun motivo per discostarsi poiché corretta e Persona_2
congruamente motivata, relazione che ha individuato i postumi permanenti nel 6% (il 7% non risulta provato con certezza;
lievi postumi di tipo antalgico soggettivo da trauma contusivo gomito
sinistro, ginocchio sini-stro, spalla sinistra, anca sinistra, trauma cranico non commotivo, escoria-
zioni ginocchio sinistro) ; quanto alla sofferenza interiore e alla privazione di particolari attività dinamico-relazionali, ritiene questo giudice che nessuna voce debba essere riconosciuta in più
rispetto a quella che qui di seguito sarà determinata a titolo di danno non patrimoniale alla salute in quanto è stato comprovato solo che l'attore ha sofferto e soffre dei normali postumi già di per sé
considerati e risarciti con la liquidazione del danno biologico temporaneo e permanente che qui di seguito verrà fatta , postumi che non giustificano il riconoscimento di un'ulteriore somma risarcitoria.
Va da ultimo rilevato, con riferimento alle critiche mosse da parte attrice alla perizia del C.T.U., che quest'ultimo ha compiutamente risposto ai suoi rilievi chiarendo e ribadendo che “i postumi del
trauma cranico conseguiti all'ematoma sub aracnoideo da focolai lacero contusivo in sede cortico
sottocorticale fronto parietale dx con secondaria epilessia post-traumatica e di un trauma
articolare di spalla sx e ginocchio sx con rispettiva evidenza strumentale di lesione del m.
sovraspinoso e del menisco mediale associata a distrazione del LCA con secondaria sindrome
depressiva reattiva, ormai a distanza di tanti anni erano ormai estremamente tenui” ( pag 16 e 17 )
e che “che da quattro anni e mezzo non vi è più una prescrizione terapeutica o un controllo clinico,
il che documenta incontrovertibilmente che ormai le crisi epilettiche sono finite, dando ragione al
mio esame clinico ed alla mia valutazione, che pertanto non posso che confermare” ( pag 18).
Sulla base del DM 18/7/2025 va riconosciuta per le lesioni riscontrate , all'attualità ivi compreso il danno emergente, la somma di €7.615,00 (6% di danno permanente attesa l'età, 55 anni al momento del sinistro senza alcun aumento né personalizzazione e senza che sia stata raggiunta la prova certa del grado d'invalidità pari al 7% ), a titolo di invalidità temporanea totale (37 gg)
€2.078,66 e a titolo di invalidità temporanea parziale (30 gg al 50%, 25 gg al 25%) €2.106,75 per un totale di €11.800,41 oltre interessi legali dall'1/1/2021 al saldo (a titolo di interessi compensativi cfr sent Cass n. 25571/2011 e Cass. n. 3931/2010, ord Cass n. 7267/20 secondo cui
“In tema di danno da ritardo nel pagamento di debito di valore, il riconoscimento di interessi
compensativi costituisce una mera modalità liquidatoria alla quale il giudice può far ricorso col
limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito. Non gli è invece inibito, purché esibisca una motivazione sufficiente a dar
conto del metodo utilizzato, di riconoscere interessi anche al tasso legale su somme
progressivamente rivalutate;
ovvero sulla somma integralmente rivalutata, ma da epoca
intermedia; ovvero, sempre sulla somma rivalutata e con decorrenza dalla data del fatto, ma con
un tasso medio di interesse, in modo da tener conto che essi decorrono su una somma che
inizialmente non era di quell'entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato
finale; ovvero, di non riconoscerli affatto, in relazione a parametri di valutazione costituiti dal
tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo
considerato”) .
Non sono state documentate spese mediche e non sono prospettabili spese future;
nessun'altra voce di danno è stata provata né può essere presunta.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno liquidate sulla base del DM 55/2014 e della somma realmente riconosciuta , valore medio dello scaglione fino ad
€26.000,00 ridotto stante la non difficoltà delle questioni affrontate, con attribuzione in favore dell'avv.to Luciano Accardo .
P.Q.M.
Il Giudice, pronunziando nella causa promossa come in narrativa, così provvede :
Accoglie la domanda attorea per quanto di ragione e condanna i convenuti in solido al pagamento in favore di della somma €11.800,41 oltre interessi legali dall'1/1/2021 al saldo. Parte_1
Condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese di lite che si liquidano in €3.700,00
per compenso ed € 780,00 per spese, oltre iva e cpa come per legge se documentate, rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, con attribuzione in favore dell'avv.to Luciano
Accardo.
Napoli 24/10/2025 IL G.U.