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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 22/05/2025, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 463/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
CAUSA n. r.g. 463/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE/I
e
CP_1
RESISTENTE/I
Oggi 13/05/2025 ad ore 10.03 il Giudice, dott. Andrea Marangoni, dà atto che:
Per l'Avv. FRANCESCHINI FABIO ha depositato le note di trattazione scritta. Parte_1
Per l'Avv. LEZZI ROBERTA ha depositato le note di trattazione scritta. CP_1
Dato atto di quanto sopra, il Giudice decide la mediante deposito della seguente sentenza.
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni
pagina 1 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE - LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Marangoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 463/2023 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in PIAZZA UNITÀ Parte_1 C.F._1
D'ITALIA 1 41053 MARANELLO, rappresentato e difeso dall'avv. FRANCESCHINI FABIO
RICORRENTE/I contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIALE REITER 72 MODENA, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difes dall'Avv. BASILE GIUSEPPE;
RESISTENTE/I
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 6.4.2023, dall'anno 1990 impiegata come bracciante Parte_1
agricola con mansione di “capobanco” presso lo stabilimento di Vignola di APOFRUIT Italia Soc.
Coop. Agricola di Cesena, con regolare contratto dipendente di durata annuale, coniugata con il sig.
persona disabile in situazione di gravità in quanto non vedente, premettendo di aver Persona_1
fruito, a far tempo dall'anno 2006, dei permessi previsti dall'art. 33 legge 104/92 per l'assistenza al coniuge, unitamente alla relativa indennità, la cui erogazione sarebbe stata sospesa dall' per gli CP_1
anni 2020, 2021 e 2022 e sino ad oggi, fatto che le avrebbe inoltre impedito di beneficiare dell'integrazione CIMLA Legge 104 prevista per gli operai agricoli a tempo determinato dal 21.1.2021, ha spiegato le seguenti conclusioni: “In via principale e nel merito, accertato e dichiarato il diritto della sig.ra ad usufruire dei permessi previsti dall'art. 33 legge 104/92 per Parte_1
l'assistenza del coniuge sig. conformemente alle domande presentate annualmente Persona_1
dal 2020 ad oggi, condannare a corrispondere alla medesima le somme dovute e non corrisposte CP_1
pagina 2 di 7 negli anni 2020, 2021 e 2022 che si indicano nella somma di € 6.480,00, o nella differente somma che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione;
condannare altresì a risarcire alla sig.ra il danno subito per non avere potuto CP_1 Parte_1
accedere alla integrazione CIMLA Legge 104 prevista per gli operai agricoli a tempo determinato dal
21.1.2021, per la somma di € 720,00 o per la differente somma che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione”.
Si è costituito l' , deducendo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto. CP_1
In particolare, l' ha eccepito che, a mente della Circolare n. 133/2000, “il riconoscimento CP_1 CP_1
dei giorni di permesso è possibile, invece, quando detti lavoratori sono occupati con contratto stagionale di durata pari almeno ad un mese, con previsione di attività lavorativa per 6 (o 5 giorni se viene effettuata "settimana corta") alla settimana. Tale possibilità è comunque da escludere per le frazioni di mese, vale a dire per i mesi in cui l'attività viene svolta solo per alcuni giorni.”
Istruita mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e con l'espletamento di CTU, la causa
è stata trattenuta in decisione all'esito dello scambio di note scritte.
SULL'INDENNITA' EX ART. 33 L. 104/1992
La domanda è parzialmente fondata.
Sul merito della controversa, si concorda con quanto affermato da questo Tribunale nella decisione prodotta dalla ricorrente nonché dal Tribunale di Ravenna (sent. del 23/03/2011, est. ), la cui Per_2
motivazione si richiama ex art. 118 disp. Att. C.p.c.
“L'art. 33 l. 104/92 accorda al lavoratore o lavoratrice che assiste un parente o affine entro il terzo grado convivente con handicap grave il diritto a tre giorni di permesso mensili coperti da contribuzione figurativa. Ciò posto va osservato, come nessuna delle norme di legge che si occupano della questione e richiamate dall' (nè l'art. 42 del d.lgs 151/2001; né l'art. 33 l. 104/92, né l'art. CP_1
33 del d.lgs 151/2001) prevede espressamente alcuna esclusione soggettiva per i lavoratori a tempo determinato, e men che meno per i lavoratori agricoli a tempo determinato. La stessa circolare CP_1
133/2000 non stabilisce in realtà un'esclusione generale, in via di principio, ma solo quando il contratto è a giornata, mentre la fruizione del congedo sarebbe possibile, per lo stesso (come CP_1
ribadito nella memoria di costituzione dalla difesa dell'Istituto) quando il contratto di natura stagionale è di durata pari ad almeno un mese, con esclusione per le frazioni di mese. Si tratta però di una limitazione infondata che cozza contra la legge, atteso che la riduzione dell'attività lavorativa entro un periodo più breve del mese potrebbe incidere sul numero dei permessi, ma non sulla titolarità pagina 3 di 7 del diritto;
come peraltro previsto nella medesima circolare cit. per il part-time verticale, in cui si lavora per alcuni giorni al mese soltanto, con corrispondente frazionamento del numero dei permessi.
In effetti, ad avviso di questo giudice, prevedendo la legge tre giorni di permesso mensili, per maturare un giorno di permesso si deve aver lavorato per almeno una frazione di giorni sufficiente alla maturazione di almeno un giorno di permesso;
e pertanto mediamente almeno 8 giorni (su 24 giorni lavorativi al mese, salvo arrotondamenti); tale presupposto si è ampiamente verificato nel caso di specie, siccome nella causa risulta che la ricorrente ha lavorato per 22 giorni e che pertanto avrebbe titolo per fruire dei tre giorni di permesso mensili (sia in ipotesi di settimana corta, sia per arrotondamento in ipotesi di settimana lunga). Va solo aggiunto che la soluzione qui accolta pare obbligata a questo giudice anzitutto perché qui si parla di diritti previsti dalla legge in funzione di sostegno ai doveri inderogabili di solidarietà ed assistenza in ambito familiare che hanno un immediato radicamento nella nostra Carta costituzionale. In secondo luogo, perché non si giustifica il trattamento deteriore del lavoratore a tempo determinato rispetto a quello a tempo indeterminato, siccome, nel silenzio della legge, il primo dovrebbe essere protetto quanto meno in modo uguale al secondo. Nessuno ad es. dubiterebbe della spettanza del diritto ai permessi in capo ad un operaio agricolo a tempo indeterminato il cui rapporto di lavoro per un qualsiasi motivo fosse cessato dopo 22 giorni di lavoro. Non si intuisce allora perché questo trattamento deteriore nei confronti del lavoratore a tempo determinato;
il quale non chiede nient'altro che il diritto al permesso sulla base del lavoro eseguito (e che avrebbe consentito ad un qualsiasi altro lavoratore di fruire di un numero corrispondente di permessi). Va pure ricordato che la legge (l'art.6 d.lgs. 368/2001) stabilisce il principio di non discriminazione in forza del quale ai lavoratori a termine spetta "ogni trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili..."; sicché
l'ordinamento non può poi ammettere che l'interprete possa discriminare i lavoratori a termine dalla fruizione dei diritti stabiliti dalla stessa legge. Non è vero che, con la soluzione qui accolta, si potrebbe dare adito a permessi per rapporti inesistenti, come ha osservato l' perché anzitutto si tratta di CP_1
riconoscere un diritto che è stato maturato dal lavoratore nel corso del tempo dedicato al rapporto di lavoro, mentre lo stesso era esistente;
e d'altra parte, la funzione di sostegno del permesso retribuito non viene certo meno per il solo fatto che il lavoratore sia a termine;
in quanto il sostegno del reddito nel corso dei giorni di permesso mira a rendere effettivo il diritto-dovere del lavoratore di adempiere all'assistenza del familiare in condizioni di tranquillità e senza essere distratto da altri impegni: come potrebbe accadere ad es. per la pressante ricerca di un altro lavoro, oppure per lo svolgimento di un ulteriore rapporto di lavoro a termine (cosa tutt'altro che infrequente nel mercato del lavoro odierno nel nostro Paese), che non gli consentirebbe mai, secondo l'assurda tesi dell' di poter fruire di un CP_1
pagina 4 di 7 qualsiasi permesso retribuito. La questione affrontata dimostra in realtà come, ponendosi fuori dalle direttrici di razionalità ed eguaglianza dettati dalla Costituzione, si possa finire per costruire, senza validi motivi, la c.d. precarizzazione del lavoro ovvero una categoria di lavoratori discriminati nei diritti e nelle tutele”.
Posto che è pacifico che la ricorrente abbia presentato le prescritte domande amministrative e sia stata impiegata in contratti di lavoro agricolo a tempo determinato, alla medesima spetta il riconoscimento dei permessi per cui è causa, in proporzione al dispiegamento dell'attività lavorativa.
All'uopo sono stati utilizzati i criteri indicati dall nella circolare n. 133/2000 in relazione al part CP_1
time verticale.
Sulla base di tali coordinate ermeneutiche, il CTU nominato ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Dai prospetti soprariportati alla Sig.ra spettano le indennità per i permessi Parte_1
goduti ex art. 33 L. 104/92, calcolati come da indicazione del sig. Giudice in ossequio circolare CP_1
133/2000, per il periodo 01.01.2020 al 31.12.2022, per un importo complessivo di € 4.897,67 così suddivisi per anno (come meglio dettagliato nei prospetti soprariportati:
ANNO 2020: € 2.096,14
ANNO 2021: € 1.150,25
ANNO 2022: € 1.651,28
TOTALE COMPLESSIVO € 4.897,67”.
SULLA DOMANDA RISARCITORIA
L'odierna ricorrente ha rivendicato altresì, a titolo risarcitorio, il rimborso delle somme che avrebbe potuto conseguire dalla (“CASSA INTEGRATIVA INDENNITA' DI MALATTIA Pt_2
LAVORATORI AGRICOLI”) Modena.
Tale cassa, finanziata con contributi a carico dei datori di lavoro, eroga delle prestazioni a sostegno del reddito per i lavoratori agricoli.
Nello specifico, tale ente prevede, dal 01.01.2021, una integrazione legge 104 operai a tempo determinato. Tale integrazione, pari a una giornata convenzionale di lavoro per mese di anzianità (h.
6.5 x paga oraria), trova applicazione solamente nei mesi in cui l' non eroga tutte e 3 le giornate CP_1
di riposo, purché si sia con un contratto di durata superiore a 6 mesi e da ultimo che il lavoratore nell'anno abbia svolto attività per almeno 78 giornate.
pagina 5 di 7 Presupposto per l'erogazione è il riconoscimento da parte dell dei giorni di permesso ex art. 33 l. CP_1
104/1992, con la produzione delle relative autorizzazioni.
In questi termini, il contegno tenuto dall nel mancato riconoscimento dei suddetti permessi per il CP_1
periodo per cui è causa – stigmatizzato in questa sede – è risultato ostativo, fino a ora, al riconoscimento della prestazione de qua, sussistendo gli altri requisiti per gli anni 2021 e 2022.
Senonché, il CTU ha messo in evidenza come “La sopra indicata indennità, stante l'attuale regolamento dell'ente, potrà essere richiesta dalla lavoratrice alla , entro 18 mesi dalla data Pt_2 di liquidazione da parte dell' di quanto di sua spettanza”, indicazione effettivamente riscontrabile CP_1
sul sito internet della Cassa.
Dunque, allo stato attuale non si è verificata alcuna obliterazione del diritto, con conseguente insussistenza di alcuna cristallizzazione del denunciato danno, potendosi al più ipotizzare un eventuale danno da ritardo, non richiesto in questa sede.
La domanda non merita dunque accoglimento.
SULLE SPESE DI LITE
Visto l'esito complessivo del giudizio, le spese sono compensate per un terzo, mentre per i restanti due terzi seguono la soccombenza.
Si precisa che, in applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., le stesse sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022, in vigore dal 23/10/20228. In particolare si fa riferimento, stante il carattere comunque non vincolante delle dette tariffe, al loro valore minimo per lo studio della controversia, per la fase introduttiva, per la fase istruttroria e per la fase decisoria (per controversie di valore compreso tra € 5.200,00 e € 26.000,00), e si determina in € 2.697,00 il compenso complessivo. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (espressamente reintrodotto dall'art. 2 del D.M. 55/2014, non modificato in parte qua), oltre
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
pagina 6 di 7 1. CONDANNA l' al pagamento in favore di dell'importo di € CP_1 Parte_1
4.897,67, oltre interessi al tasso legale dal 121° giorno dalla domanda amministrativa fino al saldo;
2. RIGETTA ogni altra domanda;
3. DICHIARA compensate le spese di lite nella misura di un terzo;
4. CONDANNA l' al pagamento di due terzi delle spese di lite, liquidate in € 43 per esborsi CP_1
ed € 1798 per compensi, oltre rimb. forf. IVA e CPA;
5. Pone le spese di CTU definitivamente in capo all . CP_1
Modena, 13 maggio 2025
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni
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