Cass. civ., sez. II, sentenza 19/06/1951, n. 1623
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Sentenza 19 giugno 1951

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Mentre col contratto di appalto si assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio il compimento di un' opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro, col contratto di lavoro subordinato il prestato di lavoro si obbliga, mediante retribuzione a collaborare nell'impresa prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore, al quale spettano la responsabilità ed il rischio dell'impresa stessa. Il prestato di lavoro in correlazione al suo Obbligo di collaborazione è tenuto ad usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione, ed osservare le Disposizioni per la esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore o dai collaboratori del medesimo ed ha inoltre l'Obbligo della fedeltà, sotto pena delle sanzioni disciplinari, ma non puo senza che si snaturi la sua figura giuridica,essere tenuto a garantire un determinato risultato di lavoro o un Opus, assumendone i rischi, con l'obblighi del risarcimento dei danni. La responsabilità per mancato raggiungimento di un dato risultato di lavoro non va confusa con la responsabilità per difetto di diligenza o di fedeltà nella prestazione del lavoro, in quanto l'una attiene alla organizzazione e direzione dell'impresa e spetta quindi solo all'imprenditore, mentre l'altra ha un presupposto ben limitato e diverso, consistente cioè nel dovere di eseguire fedelmente le direttive dell'imprenditore con la dovuta diligenza, la cui inosservanza non importa la responsabilità per danni in relazione all'Opus ma solamente una sanzione disciplinare in rapporto alla gravità della infrazione, salvo, nei congrui casi, il licenziamento in tronco per giusta causa. Pertanto non è possibile, neppure sub specie di sanzione disciplinare, imporre al lavoratore subordinato una responsabilità per danni, che rappresenti assunzione del rischio dell'Opus in contrasto con la natura giuridica del contratto di lavoro subordinato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 19/06/1951, n. 1623
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1623
    Data del deposito : 19 giugno 1951

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