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Sentenza 2 maggio 2024
Sentenza 2 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 02/05/2024, n. 549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 549 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2024 |
Testo completo
n. 1445/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Michela Agata La Porta,
assistita dal funzionario UPP dott. Giuseppe Aruta,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio recante n. 1445/2020 R.G. promosso da:
(codice fiscale ), Parte_1 CodiceFiscale_1
con il patrocinio dell'Avv. Nunziatina Starvaggi;
- parte attrice -
nei confronti:
(codice fiscale ), Controparte_1 CodiceFiscale_2
con il patrocinio dell'Avv. Salvatore Zaccaria;
- parte convenuta -
CONCLUSIONI DELLE PARTI E CONCISA ESPOSIZIONE DELLE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno precisato le conclusioni come da atti e verbali di causa.
*****
Con atto di citazione notificato in data 13.10.2020 ha convenuto in giudizio Parte_1
chiedendo al Tribunale di: Controparte_1
Pag. 1 di 4 1) ritenere e dichiarare che l'onore e la reputazione della signora sono stati lesi ad Parte_1
opera della convenuta, , mediante la divulgazione di frasi ingiuriose e lesive Controparte_1
per la reputazione della attrice;
2) per l'effetto, condannare la signora al risarcimento dei danni Controparte_1
patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla signora , in misura non inferiore ad euro Parte_1
50.000,00 e/o a quell'altra minore o maggiore, accertata in corso di causa ovvero in quell'altra determinata dal Giudice secondo equità.
L'attrice ha rappresentato di esser coniugata con , da cui si è recentemente separata, Persona_1
e di aver subito, durante gli anni di matrimonio, numerose ingiurie da parte della convenuta (sorella del marito), la quale ha divulgato anche dei fatti, non veri, lesivi della sua reputazione.
In particolare, ha dedotto: (a) di esser stata più volte insultata da con epiteti Pt_1 CP_1 del tipo “puttana”, “lorda”, “schifosa”, “cagna”, anche alla presenza dei figli minori (nati dall'unione con ) e di terzi;
(b) che la convenuta, in occasione delle sommarie Persona_1
informazioni rese in data 27.08.2019 davanti ai Carabinieri, ha dichiarato il falso, sostenendo che avesse lasciato alcune volte i figli a casa con la febbre, e che gli stessi fossero cresciuti e Pt_1
seguiti dalla famiglia paterna (quindi dalla convenuta e dai suoi genitori), esponendola così al rischio di perdere la responsabilità genitoriale.
Con comparsa del 08.02.2021 si è costituita in giudizio contestando la domanda di CP_1
parte attrice, di cui pertanto ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese e compensi di lite.
In corso di causa sono stati concessi i termini ex art. 183 CPC.
Indi la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del 10.10.2023 introitata per la decisione con i termini ex art. 190 CPC.
*****
La domanda attorea va rigettata.
Costituisce ius receptum il principio secondo cui in materia di risarcimento dei danni, anche quando il fatto illecito integra gli estremi del reato, la sussistenza del danno non patrimoniale non può mai essere ritenuta in re ipsa, ma va sempre debitamente allegata e provata.
La Suprema Corte si è più volte occupata delle conseguenze civilistiche derivanti dai reati contro l'onore (ingiuria e diffamazione), statuendo che in tali casi “il danno risarcibile non è "in re ipsa" e va pertanto individuato, non nella lesione del diritto inviolabile, ma nelle conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di tale danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e
Pag. 2 di 4 prova, e la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice sulla base, non di valutazioni astratte ma del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato” (v. ex plurimis Cassazione civile sez. III, 06/12/2018, n. 31537).
L'utilizzo di un'espressione offensiva, pur assumendo una valenza lesiva della reputazione del soggetto cui è diretta, non esaurisce infatti la fattispecie della responsabilità aquiliana e della conseguente sussistenza del danno risarcibile, che deve tradursi invece in un patimento effettivo
(danno-conseguenza), del quale la parte è tenuta ad offrire l'allegazione e la prova.
Nel caso di specie, si è limitata a narrare le offese ricevute da senza tuttavia Pt_1 CP_1
né allegare né dimostrare quali siano state le conseguenze derivanti da dette offese, in termini ad esempio di stress, ansia, depressione, o comunque di sofferenza psico-fisica.
In particolare, tra le circostanze articolate da nella richiesta di prova testimoniale, nessuna Pt_1
ha a oggetto il danno conseguenza, bensì hanno tutte a oggetto la condotta attribuita alla cognata, che integra il (solo) danno evento.
Anche le allegazioni enunciate nell'atto di citazione, con specifico riferimento al dimagrimento dell'attrice e all'estraneamento dall'ambiente scolastico del figlio minore, sono rimaste nel corso del processo prive di ogni sostegno probatorio, non essendo state corroborate dalle relative istanze istruttorie.
L'attrice, poi, ha sostenuto che la cognata avesse fatto di tutto per allontanare da lei i figli, ma ha omesso la descrizione di qualsivoglia comportamento, ovvero fatto del figlio che dimostri, da una parte, l'allontanamento dello stesso dalla madre (danno conseguenza) e il collegamento dell'allontanamento (non provato, si ribadisce) alla condotta della zia (nesso causale con danno evento).
In assenza di dette specifiche allegazioni difensive, la domanda non può che esser rigettata, evidenziandosi che l'attrice non ha nemmeno fornito elementi utili per liquidare il danno, limitandosi a chiedere genericamente la liquidazione in via equitativa.
*****
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, per scaglione di valore (valore indeterminabile, complessità bassa), in considerazione del ridotto numero di udienze e della mancata assunzione di prove costituende.
P.Q.M.
Pag. 3 di 4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione da ritenersi assorbita:
1. RIGETTA LA DOMANDA;
2. CONDANNA ALLA REFUSIONE DELLE SPESE PROCESSUALI IN Parte_1
FAVORE DI , CHE LIQUIDA IN 3.809,00 EURO PER COMPENSI Controparte_1
PROFESSIONALI, OLTRE RIMBORSO SPESE GENERALI AL 15%, IVA E CPA OVE
DOVUTI COME PER LEGGE.
Così deciso il 1° Maggio 2024
Il Giudice
Michela Agata La Porta
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Michela Agata La Porta,
assistita dal funzionario UPP dott. Giuseppe Aruta,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio recante n. 1445/2020 R.G. promosso da:
(codice fiscale ), Parte_1 CodiceFiscale_1
con il patrocinio dell'Avv. Nunziatina Starvaggi;
- parte attrice -
nei confronti:
(codice fiscale ), Controparte_1 CodiceFiscale_2
con il patrocinio dell'Avv. Salvatore Zaccaria;
- parte convenuta -
CONCLUSIONI DELLE PARTI E CONCISA ESPOSIZIONE DELLE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno precisato le conclusioni come da atti e verbali di causa.
*****
Con atto di citazione notificato in data 13.10.2020 ha convenuto in giudizio Parte_1
chiedendo al Tribunale di: Controparte_1
Pag. 1 di 4 1) ritenere e dichiarare che l'onore e la reputazione della signora sono stati lesi ad Parte_1
opera della convenuta, , mediante la divulgazione di frasi ingiuriose e lesive Controparte_1
per la reputazione della attrice;
2) per l'effetto, condannare la signora al risarcimento dei danni Controparte_1
patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla signora , in misura non inferiore ad euro Parte_1
50.000,00 e/o a quell'altra minore o maggiore, accertata in corso di causa ovvero in quell'altra determinata dal Giudice secondo equità.
L'attrice ha rappresentato di esser coniugata con , da cui si è recentemente separata, Persona_1
e di aver subito, durante gli anni di matrimonio, numerose ingiurie da parte della convenuta (sorella del marito), la quale ha divulgato anche dei fatti, non veri, lesivi della sua reputazione.
In particolare, ha dedotto: (a) di esser stata più volte insultata da con epiteti Pt_1 CP_1 del tipo “puttana”, “lorda”, “schifosa”, “cagna”, anche alla presenza dei figli minori (nati dall'unione con ) e di terzi;
(b) che la convenuta, in occasione delle sommarie Persona_1
informazioni rese in data 27.08.2019 davanti ai Carabinieri, ha dichiarato il falso, sostenendo che avesse lasciato alcune volte i figli a casa con la febbre, e che gli stessi fossero cresciuti e Pt_1
seguiti dalla famiglia paterna (quindi dalla convenuta e dai suoi genitori), esponendola così al rischio di perdere la responsabilità genitoriale.
Con comparsa del 08.02.2021 si è costituita in giudizio contestando la domanda di CP_1
parte attrice, di cui pertanto ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese e compensi di lite.
In corso di causa sono stati concessi i termini ex art. 183 CPC.
Indi la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del 10.10.2023 introitata per la decisione con i termini ex art. 190 CPC.
*****
La domanda attorea va rigettata.
Costituisce ius receptum il principio secondo cui in materia di risarcimento dei danni, anche quando il fatto illecito integra gli estremi del reato, la sussistenza del danno non patrimoniale non può mai essere ritenuta in re ipsa, ma va sempre debitamente allegata e provata.
La Suprema Corte si è più volte occupata delle conseguenze civilistiche derivanti dai reati contro l'onore (ingiuria e diffamazione), statuendo che in tali casi “il danno risarcibile non è "in re ipsa" e va pertanto individuato, non nella lesione del diritto inviolabile, ma nelle conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di tale danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e
Pag. 2 di 4 prova, e la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice sulla base, non di valutazioni astratte ma del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato” (v. ex plurimis Cassazione civile sez. III, 06/12/2018, n. 31537).
L'utilizzo di un'espressione offensiva, pur assumendo una valenza lesiva della reputazione del soggetto cui è diretta, non esaurisce infatti la fattispecie della responsabilità aquiliana e della conseguente sussistenza del danno risarcibile, che deve tradursi invece in un patimento effettivo
(danno-conseguenza), del quale la parte è tenuta ad offrire l'allegazione e la prova.
Nel caso di specie, si è limitata a narrare le offese ricevute da senza tuttavia Pt_1 CP_1
né allegare né dimostrare quali siano state le conseguenze derivanti da dette offese, in termini ad esempio di stress, ansia, depressione, o comunque di sofferenza psico-fisica.
In particolare, tra le circostanze articolate da nella richiesta di prova testimoniale, nessuna Pt_1
ha a oggetto il danno conseguenza, bensì hanno tutte a oggetto la condotta attribuita alla cognata, che integra il (solo) danno evento.
Anche le allegazioni enunciate nell'atto di citazione, con specifico riferimento al dimagrimento dell'attrice e all'estraneamento dall'ambiente scolastico del figlio minore, sono rimaste nel corso del processo prive di ogni sostegno probatorio, non essendo state corroborate dalle relative istanze istruttorie.
L'attrice, poi, ha sostenuto che la cognata avesse fatto di tutto per allontanare da lei i figli, ma ha omesso la descrizione di qualsivoglia comportamento, ovvero fatto del figlio che dimostri, da una parte, l'allontanamento dello stesso dalla madre (danno conseguenza) e il collegamento dell'allontanamento (non provato, si ribadisce) alla condotta della zia (nesso causale con danno evento).
In assenza di dette specifiche allegazioni difensive, la domanda non può che esser rigettata, evidenziandosi che l'attrice non ha nemmeno fornito elementi utili per liquidare il danno, limitandosi a chiedere genericamente la liquidazione in via equitativa.
*****
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, per scaglione di valore (valore indeterminabile, complessità bassa), in considerazione del ridotto numero di udienze e della mancata assunzione di prove costituende.
P.Q.M.
Pag. 3 di 4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione da ritenersi assorbita:
1. RIGETTA LA DOMANDA;
2. CONDANNA ALLA REFUSIONE DELLE SPESE PROCESSUALI IN Parte_1
FAVORE DI , CHE LIQUIDA IN 3.809,00 EURO PER COMPENSI Controparte_1
PROFESSIONALI, OLTRE RIMBORSO SPESE GENERALI AL 15%, IVA E CPA OVE
DOVUTI COME PER LEGGE.
Così deciso il 1° Maggio 2024
Il Giudice
Michela Agata La Porta
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